CAPITOLATO PER STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO,
CAPITOLATO PER STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXXX XXXXXXX DI AVELLINO,
INCLUSO ALL’OCCORRENZA L’APPROVVIGIONAMENTO DI GAMETI PER TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato definisce le condizioni ed i termini dell’affidamento del servizio di ricerca, raccolta, crioconservazione, stoccaggio e trasporto di gameti per impiego in tecniche di pma con gameti donati (gameti maschili e femminili) idonei ad essere impiegati nelle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) eterologa erogate dall’Azienda Ospedaliera “San Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Avellino.
Il servizio può essere definito di natura sanitaria, in quanto ha come scopo la ricerca di gameti femminili e/o maschili provenienti da donazioni per pazienti che non ne dispongono in proprio a causa di una patologia, e rientra nell’applicazione degli articoli 140,142,144 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (vedi allegato IX) che permettono un’applicazione attenuata del Codice dei Contratti.
Il servizio deve avvenire secondo le prescrizioni Tecniche Allegate alla presente ( allegato 1). Fa parte integrante del presente capitolato l’Avviso di manifestazione di interesse di cui alla Determinazione del Direttore Generale SoReSa n.135 del 06/09/2019.
In considerazione della evoluzione epidemiologica dell’infezione SARS-CoV-2, preso atto
delle raccomandazioni dell’ISS AOO-ISS 06/05/2020 0016223 “Misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2 )in Italia nell’ambito delle attività che comportino prelievo ed utilizzo di cellule riproduttive e dei trattamenti di PMA (procreazione medicalmente assistita) Aggiornamento del 05/05/2020”, l’Istituto dei Tessuti inviante dovrà fornire all’Azienda una dichiarazione attestante:
1. Nel caso di donazioni effettuate in Italia:
a. Di avere eseguito un’attenta anamnesi che oltre alle valutazioni previste abitualmente, verifichi con molta attenzione la presenza di sintomatologia per COVID-19, per cui sia in caso di sintomi conclamati o di soggetti paucisintomatici la donazione dovrà essere rinviata ad uno stato di completa guarigione, così come nel caso di soggetti che abbiano superato un’infezione da SARS-CoV-2.
b. Che tutti i donatori/donatrici siano stati sottoposti a RT-PCR su tampone naso- faringeo entro le 72 ore prima del prelievo ovocitario/raccolta di liquido seminale. In caso di risultato positivo i gameti non possono essere utilizzati.
c. Sia stata osservata una quarantena di almeno 14 giorni per i gameti, trascorsi i quali i donatori siano stati rivalutati per la conferma di assenza di sintomatologia legata a COVID-19 o abbiano eseguito un nuovo tampone. In assenza di sospetti di infezione i gameti potranno essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di donazioni effettuate all’estero:
a. Per le donazioni effettuate dopo il 31/12/2019 da parte dei “Centri iscritti all’Albo di Istituti abilitati a prestare servizi di Assistenza e Supporto alle Aziende sanitarie campane, incluso, all’occorrenza l’approvvigionamento di gameti per tecniche di Procreazione medicalmente Assistita (PMA)” come indicato nella Determina del Direttore Generale di SORESA n° 153 del 06/08/2019 ed eventuali successivi aggiornamenti, che i donatori siano stati valutati per il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e ritenuti non a rischio, acquisendo il protocollo utilizzato per la valutazione del donatore/donatrice per il rischio COVID-19
I requisiti sopra menzionati sono da intendersi salvo diversa e specifica restrizione da parte dell’Amministrazione regionale e sono suscettibili di aggiornamento in relazione all’evoluzione epidemiologica nonché all’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’agente patogeno in questione.
Importo annuo Euro 440.000,00, oneri fiscali esclusi.
Importo totale Euro 1.320.000,00, oneri fiscali esclusi
Lotto | Descrizione | Quantità presunta annua | CIG | CPV principale | Importo unitario presunto | Importo annuale presunto |
Lotto n.1 | GAMETI FEMMINILI - 6 OVOCITI (CRIOCONSERVATI IN METAFASE II) | 120 | 85111310-6 | € 3.500,00 | € 420.000,00 | |
Lotto n.2 | GAMETI MASCHILI - 3 PAILLETTES SPERMA (CRIOCONSERVATI) | 25 | 85111310-6 | € 800,00 | € 20.000,00 |
1.1 - Definizioni
Affidatario/ Banca di gameti operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’ accordo quadro e dei contratti attuativi, obbligandosi a quanto previsto dalla documentazione di gara e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura.
Codice: D.Lgs. 56 del 19.04.2017, X.Xxx. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;
CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascuna gara o lotto, consentendo l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art.213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell’Autorità; esso svolge anche il compito, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento della procedura ai sensi della Legge n.241/90 e della gestione della stessa fino alla stipula dell’ accordo quadro come indicato all’art.31 del D.Lgs. 50/2016, alla Linea Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 17 del DPRGT n. 7/R/2018.
Direttore dell’Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal X.Xxx. 50/2016 al Direttore dell’esecuzione relativamente all’adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.
Richiesta del servizio: è l'evento col quale il Centro PMA, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, richiede il servizio alla banca di gameti, la quale, con la sottoscrizione dell’ accordo quadro e del relativo contratto attuativo, si impegna a fornire il materiale biologico richiesto.
2 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L'oggetto contrattuale di cui all'art.1 si articolerà nelle prestazioni descritte nella documentazione tecnica allegata e da tutti gli atti della procedura.
3 - DESTINATARI DEL CONTRATTO
Azienda Ospedaliera “San Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Avellino
4 - QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
1) L’importo per la presente procedura è stimato complessivamente è:
Lotto | Descrizione | Importo annuo IVA escl.(IVA escl.) | Importo complessivo triennale (IVA escl.) |
Lotto n.1 | GAMETI FEMMINILI - 6 OVOCITI (CRIOCONSERVATI IN METAFASE II) | € 420.000,00 | € 1.260.000,00 |
Lotto n.2 | GAMETI MASCHILI - 3 PAILLETTES SPERMA (CRIOCONSERVATI) | € 20.000,00 | € 60.000,00 |
Importo totale | € 440.000,00 | € 1.320.000,00 |
ONERI SICUREZZA: EURO ZERO.
2) Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’A.O. “Moscati” che, pertanto, non risponderà nei confronti delle banche di gameti, in caso di ordinativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.
Il quadro economico non è superabile e ne costituisce il limite massimo.
5 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’ appalto è di 3 anni. Il contratto, che decorrerà dalla data di sottoscrizione con l’Azienda Ospedaliera “San Xxxxxxxx Xxxxxxx”, potrà avere una durata massima di 3 anni prevedendo una prima attivazione della durata di 6 mesi (avvio della fase sperimentale) e, dopo positiva conclusione del periodo sperimentale, una seconda attivazione della durata massima di 30 mesi da effettuarsi all’interno del periodo di vigenza contrattuale.
In ogni caso i contratti attuativi avranno durata massima fino ad esaurimento dell’importo presunto stimato di spesa.
6 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE
La Xx.Xx.Xx. Spa con delibera n. 153 del 06/08/2019, ha individuato gli istituti abilitati a prestare servizi di assistenza a supporto delle Azienda Sanitarie campane, incluso, all’occorrenza, l’approvvigionamento di Gameti per Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
1) Di norma, un turno di rotazione si esaurisce al raggiungimento di 5 lotti per i gameti maschili e di 10 lotti per gli ovociti, indipendentemente dal momento della richiesta.
2) Resta a discrezione della AO “Moscati”, valutate le circostanze del caso, quali le concrete esigenze cliniche e sanitarie che devono esser soddisfatte e/o ragioni di efficacia ed efficienza
del servizio, se tale limite possa essere superato o ridotto.
Nel caso in cui la banca di gameti di turno non fosse in grado di soddisfare interamente o parzialmente la richiesta, l’Azienda può rivolgersi alla banca del turno successivo.
3) Ai fini della partenza della rotazione, tra tutte le banche di gameti idonee inserite nell’elenco, la scelta della banca di gameti cui rivolgersi alla prima richiesta avverrà a favore di quella che, in sede di offerta economica, abbia presentato l’offerta più bassa. Come indicato anche nella lettera di xxxxxx, tale elenco viene redatto in ordine crescente di offerta ovvero dall’importo più economico a quello più oneroso.
4) Nel caso in cui due o più operatori abbiano proposto lo stesso prezzo, si procederà, ai fini dell’avvio della rotazione, in ordine alfabetico;
5) ogni anno si effettuerà una verifica del successo delle procedure riferita ai gameti forniti da ciascuna banca, che in caso di evidente bassa qualità del materiale (misurata sul tasso di gravidanze) potrà essere eliminata dalla rotazione successiva;
7 POLIZZA ASSICURATIVA
La banca dei gameti assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in casi di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio/fornitura.
La Banca dei Gameti è responsabile di ogni danno che possa derivare all’AO Moscati ed a terzi per fatti o attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato Qualora per causa di disservizio dovute alla Banca dei Gameti ne derivano danni alle persone o alle cose la medesima è tenuta al risarcimento dei danni.
Analogamente ove ne derivino danni alle attività dell’AO Moscati, la Banca dei Gameti è
tenuta al loro risarcimento
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura ( professionale, di gestione , ecc.) riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni di cui al presente o alle medesime ricollegabili si intendo assunte dalla Banca di Gameti che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente, l’AO Moscati.
A tale riguardo la Banca dei Gameti deve disporre idonea polizza assicurativa RCT con relativa estensione di responsabilità e di rischio professionale stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile e/o professionale per danni (danni materiali, biologici, corporali e patrimoniali connessi all’esercizio dell’attività oggetto del presente capitolato) comunque arrecati a cose e/o persone del Centro di PMA dell’Azienda Moscati
e/o terzi a qualsiasi titolo presenti con massimali : massimale per singolo sinistro pari a € 10.000.000,00 e massimale aggregato annuo pari a € 30.000.000,00.
In caso di polizza già attivata, la Banca dei Gameti dovrà produrre una appendice alla stessa
nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto.
Il massimale economico unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della Banca dei Gameti, in quanto quest’ultima risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.
L’Istituto deve disporre inoltre di un’ assicurazione specifica per il trasporto dei gameti
relativamente .
L’Istituto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che anche il corriere utilizzato
dispone di idonea assicurazione.
8 . - CONDIZIONI PER LA ESECUZIONE CONTRATTUALE
8.1 Il Servizio
1) Il servizio oggetto della presente procedura è relativo alla ricerca, raccolta crioconservazione, stoccaggio e trasporto di gameti per l’impiego in tecniche di PMA eterologa per l’Azienda Ospedaliera “San Xxxxxxxx Xxxxxxx”
Relativamente allo svolgimento del servizio si rinvia a quanto descritto nella documentazione tecnica allegata (allegato 1).
2) Il Centro PMA si impegna a notificare alla banca di gameti inviante il risultato del trattamento dopo lo scongelamento dei gameti, sia al momento del test di gravidanza, sia al momento della nascita, includendo anche tutti i dati che la banca di gameti reputi necessari ai fini statistici e legali.
8.2 Responsabile del Procedimento RUP e DEC
1) Il Responsabile del Procedimento (RUP), nominato dall’AO Moscati, cura lo svolgimento della procedura dall’individuazione delle banche di gameti idonee (procedura già espletata dalla centrale di Committenza) alla redazione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti.
2) Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico dell’esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e in tutti gli atti della procedura. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto al momento dell’arrivo dei gameti, dovrà verificare:
- la documentazione sanitaria,
- la documentazione e condizioni di trasporto del materiale inviato,
- la corrispondenza tra ordine e materiale consegnato.
3) Il nominativo del DEC sarà indicato nei contratti attuativi.
8.3 - Soggetti degli affidatari selezionati
1) La banca di gameti dovrà indicare il proprio Responsabile Sanitario avente adeguata formazione ed esperienza (come definito nel Decreto del 10 ottobre 2012 Import/export);
2) La banca di gameti dovrà dare indicazioni sui punti di contatto, (nominativi, numeri telefonici, indirizzi email, ecc...), orario di lavoro, siti a cui inviare eventuali segnalazioni e report ed ogni altra informazione utile all’ espletamento del servizio.
3) In ogni caso tutte le conversazioni telefoniche o tramite e-mail devono avvenire in lingua italiana
8.4 - Obblighi della banca di gameti selezionata e responsabilità
1) E’ a carico della banca di gameti selezionata l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati tecnici e in tutti gli atti della procedura. Le prestazioni che in qualunque modo risulteranno non conformi alle caratteristiche richieste, saranno formalmente contestate, con conseguente applicazione delle penalità previste.
9 – SPEDIZIONE TRASPORTO E CONSEGNA
La spedizione sarà concordata tra l'Azienda Moscati e l’Istituto
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni di immersione in azoto liquido via terra o in vapori purché
- i campioni siano consegnati all’Azienda Moscati entro 48 ore dall'allestimento del
contenitore di trasporto;
- durante l'intero percorso di movimentazione, il monitoraggio della temperatura sia garantito tramite opportuno Datalogger, in conformità al D.Lgs. 191/2008 e all'art. 14 del D.Lgs. 16/2010
- sia assicurata la conformità alle norme di qualità e di sicurezza previste dalle
normative vigenti europee e nazionali, nonché dalle Linee Guida specifiche del Settore;
- i dati legati all'import siano scaricabili da Datalogger (USB) con relativa curva della temperatura già all'arrivo dei campioni in reparto e non solo successivamente al momento della restituzione del crio contenitore al Centro inviante. Atal proposito dovrà essere comunicata al Centro importatore l'applicazione Reader per la sola lettura.
Limitatamente al ciclo di consegna- se richiesto – l’Istituto dovrà assicurare presso l’Azienda, la presenza di un biologo ovvero di un embriologo che assista alla fase di scongelamento, fecondazione e valutazione embrionaria.
La responsabilità del trasporto - e del suo buon esito - sono poste in capo all’Istituto
L’Istituto si impegna a consegnare tutti i prodotti ordinati e adeguati allo scopo per cui
sono richiesti
Nel caso di mancata consegna o qualora l’AO Moscati verifichi il mancato rispetto di idonea temperatura di trasporto ovvero il ricevimento di prodotti danneggiati, il destinatario della fornitura si impegna a informare immediatamente l’Istituto e, per conoscenza l’AO Moscati.
L’Istituto provvederà, con oneri a proprio carico, ad organizzare una ulteriore consegna ovvero a sostituirei i prodotti danneggiati.
La consegna dovrà avvenire tramite idoneo corriere.
L’Istituto dovrà garantire la tracciabilità dei gameti (percorso dal donatore al ricevente e viceversa) in ogni fase del percorso, comprensiva del monitoraggio della temperatura, in conformità all'art. 8 del D.Lgs. 191/2007 e dell'art. 14 del D.LgS. 16/2010, ed assicurare la conformità alle norme di qualità e di sicurezza previste dalle normative vigenti europee ed italiane nonché delle Linee Guida specifiche di settore.
Tracciabilità analoga a quella più sopra descritta dovrà essere dall’Istituto e assicurata
per tutti i materiali che entrano in contatto con gli stessi tessuti e cellule.
La consegna dovrà essere accompagnata da una "Packing List" contenente idoneo report di riassunto in ordine alla sussistenza dei seguenti elementi e condizioni:
- possesso dei requisiti di cui al documento Prescrizioni tecniche allegato alla determinazione Xx.Xx.Xx. n. 153 del 6/08/2019
- l'avvenuto svolgimento di una consulenza genetica del donatore/donatrice, del test per la fibrosicistica e degli eventuali altri esami ritenuti necessari, conformemente a quanto disposto dal Consiglio Superiore di Sanità in data 22.06.2015.
In aggiunta a quanto sopra è poi necessario che l’Istituto provveda a:
- fornire almeno 3 (tre) giorni prima dell'import il certificato di donazione con timbro e firma leggibile di chi ha sottoscritto la scheda. Il certificato, che dovrà riportare la data della raccolta del seme/la data del pick up, nonché etnia ed emogruppo del donatore/ donatrice, non dovrà riportare dati sensibili ma solo il codice univoco coppia/ordine e/o il codice donatrice/donatore e materiale inviato (Codice SEC).
- ripetere entro 72 ore dalla donazione gli esami infettivologici anche NATe a fornirne gli esiti.
Qualora poi si verifichi un eventuale import non idoneo (gameti non compatibili per etnia o emogruppi, non sopravvissuti totalmente alla crioconservazione o con documentato (cfr. datalogger) mancato rispetto delle temperature, sigillatura del trasporto non integra etc.) in favore di una coppa che abbia già iniziato l'iter di preparazione, l’Istituto dovrà assicurare tempestivamente un nuovo invio al fine non interrompere il ciclo iniziato dalla coppia.
Il nuovo invio non genererà ovviamente alcun onere aggiuntivo qualora sia riconducibile ad
un qualunque fatto dell'Istituto o di soggetti per i quali esso deve rispondere.
Analogamente, l’Istituto deve fornire solo campioni seminali con valori al di sopra del 50% dei valori di riferimento del WHO per quanto riguarda concentrazione motilità progressiva e il recupero dopo scongelamento (Test di crioconservazione/scongelamento) deve consentire una percentuale di spermatozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del seme pre- crioconservazione.
Pertanto qualora l'Azienda Moscati rilevi un campione con motilità rettilinea inferiore al 50% e nella paziente non si sia instaurata una gravidanza,l’ Istituto dovrà operare un nuovo invio (nel rispetto delle tempistiche richieste dal destinatario) senza alcun onere aggiuntivo.
In aggiunta, qualora la fornitura abbia avuto ad oggetto un lotto di ovociti per il quale, dopo lo scongelamento, sia accertata una sopravvivenza inferiore al 50% (e non si sia instaurata nella paziente, con gli ovociti sopravvissuti, una gravidanza), l’ Istituto provvederà ad inviare un mini lotto (minimo tre ovociti MII) senza alcun costo per l’AO Moscati , ovvero un lotto o maxilotto a metà del prezzo convenuto.
10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda Ospedaliera “San Xxxxxxxx Xxxxxxx” secondo il proprio ordinamento.
La fatturazione del corrispettivo per il servizio fornito dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione del Contratto ordinante abbia compilato ed inviato il report di verifica positiva.
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio:
XQ3IN7
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia l’Azienda ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Totale documento
3. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della
S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’AO non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali.
L’AO non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’AO non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico della banca dei gameti. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.
11 XXXXXX E REVISIONE
1. Le tariffe praticate sono quelle proposte in sede di procedimento, si riferiscono all’esecuzione del servizio eseguito a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni definite negli atti. Essi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa (comprensivi quindi anche di tutti costi relativi ai processi di analisi, prelievo, vitrificazione e trasporto), che rendano operative le prestazioni, fatta eccezione per l’IVA, la cui aliquota (se prevista) in vigore deve essere dichiarata in offerta.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla banca di gameti dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei prezzi offerti.
12 - CONTESTAZIONI E PENALI
Il DEC riferisce tempestivamente in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico.
Fermo restando quanto anzidetto sulla rotazione, qualora si verificassero inadempienze di particolare gravità il DEC del contratto può chiedere al RUP la risoluzione del contratto attuativo. Parimenti, qualora la banca di gameti non adempiesse alla richiesta del lotto sostitutivo, come previsto dal Capitolato Tecnico in caso di verifica della qualità del materiale biologico al momento dello scongelamento, oltre all’integrale rimborso di quanto già pagato da AO Moscati per il servizio, il DEC del contratto può richiedere la risoluzione del contratto.
In tal caso l’AO Moscati potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’Art.1456 c.c. per fatto e colpa della banca di gameti che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
In caso si manifestassero le inadempienze indicate nel Capitolato Tecnico si procederà nei modi sotto indicati:
A) TEMPI DI CONSEGNA:
L’AO Moscati comunicherà alla banca di gameti interpellata, con le stesse modalità con cui ha proceduto all’invio della richiesta, ad annullare la stessa ed il passaggio ad altra banca.
Oppure, se dovessero manifestarsi inadempienze gravi o ripetute, l’AO Moscati comunicherà alla banca di gameti interpellata la risoluzione del contratto.
B) VERIFICA QUALITÀ' MATERIALE BIOLOGICO INVIATO:
nel caso in cui allo scongelamento il materiale non presentasse le caratteristiche indicate l’AO
Xxxxxxx richiederà alla banca di gameti interpellata, con le stesse modalità con cui ha proceduto all'invio della richiesta, di inviare un lotto sostitutivo del materiale senza ulteriori oneri e costi.
In caso di inadempienze si procederà all'applicazione delle seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna del materiale superiore a 15gg, naturali e consecutivi, verrà applicata una penale pari al costo dell'intera fornitura richiesta;
2) nel caso la Banca di gameti non fornisse il lotto sostitutivo nell'ipotesi di cui al precedente punto B) (nel caso in cui allo scongelamento il materiale non presentasse le caratteristiche indicate l’AO Moscati richiederà alla banca di gameti interpellata, con le stesse modalità con cui ha proceduto all'invio della richiesta, di inviare un lotto sostitutivo del materiale senza ulteriori oneri e costi), verrà applicata una penale pari a € 2.000,00 per il lotto 1 e di € 1.000,00 per il lotto 2;
13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’ AO Moscati procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.
2. al verificarsi di una delle condizioni ivi descritte AO Moscati potrà risolvere il contratto con semplice preavviso, che sarà inviato alla controparte a mezzo lettera raccomandata AR o posta PEC all'indirizzo comunica in fase di gara;
3. l’AO Moscati si riserva di risolvere il contratto unilateralmente, con effetti nei confronti della banca di gameti contestata, ai sensi dell'art.1456 c.c., Xxxxxxxx risolutiva espressa nei seguenti casi:
a) sospensione del servizio per fatto della banca di gameti;
b) in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso;
c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
d) in caso di cessione del contratto;
e) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
f) reiterato inadempimento nel fornire servizi non rispondenti alla richiesta;
g) constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato.
h) interruzione, per qualsiasi motivo della polizza assicurativa;
i) in seguito ad esito negativo della verifica (biennale) del successo delle procedure.
4. Risoluzione per inadempimento (art.1453 c.c.): in caso di inadempienza o recidiva di una delle parti, come descritto all’art.12, la AO Moscati ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto secondo le norme del codice civile.
14 - RECESSO
Recesso unilaterale - La AO Moscati potrà recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del codice, previa formale comunicazione alla banca di gameti da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni con motivato provvedimento e comunicazione alla banca di gameti, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso, in entrambi i casi, la banca di gameti ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del codice civile.
E’ prevista, altresì, la possibilità bilaterale di recedere dai contratti attuativi con preavviso di 30 giorni.
15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2) Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad AO Moscati, in merito agli ordinativi, il diritto a risolvere il contratto salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore xxxxx.Xx possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante.
16 - SUBAPPALTO
NON E’ CONSENTITO IL SUBAPPALTO.
17 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie che richiedano l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, la competenza esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale di Avellino.
18 - PRIVACY E RISERVATEZZA
Si rinvia a quanto espresso nel disciplinare di gara.
La AO Moscati e le banche di gameti si assumono l’obbligo di trattare le informazioni che possiedono in relazione ad ogni paziente, in totale rispetto delle normative vigenti in campo di protezione dei dati, ed all’unico fine di poter compiere l’incarico parte affidato ad entrambe le parti dalle pazienti riceventi; cioè la finalizzazione del trattamento di Procreazione Assistita, e per nessun’altra finalità.
Tutto il personale e i collaboratori delle strutture oggetto del contratto, che possono aver accesso a dati sensibili e a documentazioni personali, sono soggetti al più ristretto segreto professionale in relazione a quanto concerne la collaborazione tra i due istituti.
L’obbligo al segreto professionale rimarrà valido ed obbligatorio, anche dopo la fine delle relazioni professionali tra le parti.
Le parti si impegnano a non comunicare in nessun caso a terzi i dati in loro possesso, conformemente quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, eccettuate le informazioni richieste dalle autorità sanitarie competenti in ottemperanza alle leggi di controllo e di registrazione secondo le normative vigenti in tema sanitario.
AO Moscati e le banche di gameti sono responsabili del trattamento dei dati. Affinché i dati personali siano trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, in relazione all’ accordo quadro e ai contratti, ogni parte dovrà adempire le direttive e obblighi imposti in conformità alla legislazione applicabile. Come responsabile del trattamento dei dati, AO Moscati dichiara di avere tutte le autorizzazioni necessarie al trattamento legale dei dati, prima di trasferire i dati di carattere personale alla banca di gameti.
19 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione della procedura si rinvia al D.Lgs. 50/2016. ss.mm.ii. ove applicabile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana per quanto applicabili e non derogate dagli atti della procedura in oggetto.