REGOLAMENTO DEL CIMITERO E POLIZIA MORTUARIA
REGOLAMENTO DEL CIMITERO E POLIZIA MORTUARIA
Approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 14/12/2016 modificato con deliberazione CC n. 18 dell’11/05/2021
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Richiamo alle norme vigenti in materia Art. 3 Definizioni
Art. 4 Competenze
Art. 5 Responsabilità Art. 6 Servizi gratuiti
Art. 7 Servizi a pagamento
Art. 8 Atti a disposizione del pubblico
CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO
Art. 9 Denuncia dei casi di morte
Art. 10 Denuncia della causa di morte da farsi dai medici Art. 11 Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria Art. 12 Rinvenimento di resti mortali
Art. 13 Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura Art. 14 Nati morti e prodotti abortivi
Art. 15 Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili Art. 16 Osservazione e trattamenti sul cadavere Art. 17 Riscontro diagnostico
CAPO III – ATTIVITA’ FUNEBRE
Art. 18 Definizione e modalità
Art. 19 Tutela del dolente e vigilanza nell’ambito delle camere mortuarie Art. 20 Deposizione del cadavere nel feretro
Art. 21 Caratteristiche della cassa
Art. 22 Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
Art. 23 Fornitura gratuita del servizio funebre
CAPO IV – TRASPORTO FUNEBRE
Art. 24 Definizione di trasporto funebre Art. 25 Modalità del trasporto funebre
Art. 26 Disciplina dell’attività di trasporto funebre Art. 27 Autorizzazione al trasporto
Art. 28 Trasporto in caso di cremazione Art. 29 Trasporto di cassette di resti ossei Art. 30 Trasporto di urne cinerarie
Art. 31 Caratteristiche dei mezzi di trasporto Art. 32 Locali di custodia dei mezzi di trasporto Art. 33 Controlli igienico-sanitari
Art. 34 Trasporti funebri istituzionali Art 35 Riti religiosi
Art. 36 Trasferimento di salme senza funerale
Art. 37 Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività Art. 38 Trasporti all’estero o dall’estero
Art. 39 Trasporti da altro comune Art. 40 Sanzioni amministrative
CAPO V - CREMAZIONI, DISPERSIONE DELLE CENERI, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
Art. 41 Disciplina della cremazione Art. 42 Crematori
Art. 43 Destinazione delle ceneri Art. 44 Dispersione
Art. 45 Consegna ed affidamento delle ceneri Art. 46 Conservazione dell'urna
Art. 47 Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne Art. 48 Senso comunitario della morte
Art. 49 Cremazione per insufficienza di sepolture
CAPO VI – CIMITERI E TIPOLOGIE DI SEPOLTURE
Art. 50 Cimitero Comunale e frazionale Art. 51 Tipologie di sepolture
CAPO VII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art. 52 Esumazione ordinaria Art. 53 Esumazioni straordinarie Art. 54 Estumulazioni
Art. 55 Traslazione di feretro al altra seportura Art. 56 Destinazione delle ossa esumate
Art. 57 Altri resti e reperti
Art. 58 Diritti per esumazioni ed estumulazioni
CAPO VIII - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 59 Tipologie di seporture private
Art. 60 Procedure per ottenere le concessioni Art. 61 Concessione – Condizioni generali Art. 62 Concessione a non residenti
Art. 63 Concessione di sepoltura privata individuale (loculo o ossario)
Art. 64 Concessione di sepolture in cripte, tombe e cappelle di famiglia o collettività Art. 65 Diritto di uso delle sepolture private
Art. 66 Deposito temporaneo di salme in sepolture private Art. 67 Rinuncia alla concessione di sepoltura privata Art. 68 Rinnovo alla scadenza della concessione
Art. 69 Modifiche alla concessione originaria (cripte o tombe di famiglia) Art. 70 Trasferimento di intestazione (cripte o tombe di famiglia)
Art. 71 Costruzione delle opere sulle tombe private Art. 72 Decadenza
Art. 73 Revoca
Art. 74 Estinzione
Art. 75 Effetti della revoca o decadenza Art. 76 Chiusura delle sepolture
CAPO IX – CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI
Art. 77 Incombenze del personale
CAPO X - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
Art. 78 Orario
Art. 79 Divieto di ingresso
Art. 80 Riti religiosi
Art. 81 Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori
CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 82 Sanzioni
Art. 83 Abrogazione precedenti disposizioni Art. 84 Tutela dei dati personali
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli derivanti dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di fosse, loculi e aree destinati a sepolture, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcreti privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la morte di persone e la custodia delle salme.
Art. 2 Richiamo alle norme vigenti in materia
Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si richiamano le seguenti normative nazionali
- Art. 115 TULPS
- RD 1265/1934
- Convenzione di Berlino 1937
- Convenzione Citta del Vaticano 1938
- DPR 285/1990
- LEGGE 578/1993
- CIRCOLARE MINISTERO SANITA’ 24 – 1993
- DM 582/1994
- CIRCOLARE MINISTERO SANITA’ 10/1998
- D. LGS 114/1998
- DL 18/08/2000 n. 267
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- LEGGE 130/2001
- L. 26/2001
- L. 166/2002
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- DPR 254/2003
- CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 37/2004
- DPR 24 febbraio 2004
- DPCM 151/2014
e regionali
- L.R. 53/1981
- L.R. 39/2000
- REGOLAMENTO REGIONALE 22/05/2001 N 5/R
- DGR 115 – 6947 del 2002
- Regolamento Regionale n. 4/2006
- L.R. 20/2007
- L.R. 15/2008
- L.R. 15/2011
- L.R. 3/2015
- DCR 183-30761 del 2012
- DPGR 7/R del 2012
- DPGR N. 7/R del 6/08/2013
- DPGR 10/R del 7/11/2013
- DGR 13-7014 del 13/01/2014
- DCR 17/03/2015 n. 61
- DGR 22-343 del 2014
Art. 3 Definizioni
1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
a) feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
b) inumazione: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
c) tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
d) traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
e) esumazione: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
f) estumulazione: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
g) celletta ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
h) ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
i) nicchia/celletta cineraria: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,35 x 0,35 x 0,50 destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
j) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
Art. 4 Competenze
1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall’evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
3. Delle competenze affidate dal Dpr 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.
Art. 5 - Responsabilità
1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l’uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno dei cimiteri.
Art. 6 - Servizi gratuiti
1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:
a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate, individuate dal successivo articolo 16 comma 5;
c) la deposizione delle ossa nell’ossario comune;
d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
e) la fornitura del feretro, le spese per il trasporto funebre e la sepoltura (inumazione in campo comune o cremazione), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 23.
f) Il Comune di Ceresole d’Alba, ai sensi dell’art. 50 lettera B) del DPR n. 285 del 1990, provvederà all’inumazione ordinaria nel proprio cimitero comunale delle persone ivi residenti ma decedute presso l’Ospedale di Verduno quando le stesse, in vita, versavano in stato di indigenza, ovvero appartenevano a famiglia bisognosa o per le quali nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alla sepoltura;
Il Cimitero di Ceresole d’Alba provvederà – come stabilito dalla legge – anche alle spese funerarie e di trasporto salma di dette persone presso di sé residenti.
Art. 7 - Servizi a pagamento
1. Tutti quei servizi che non rientrano nell’elenco disposto dall’articolo 6 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale sulla base delle norme vigenti.
2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell’interesse sociale del servizio.
Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico
1. Presso il cimitero è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nel cimitero, ben visibili al pubblico:
a) l'orario di apertura o chiusura;
b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO II
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO
Art. 9 - Denuncia dei casi di morte
1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.
Art. 10 – Denuncia della causa di morte da farsi dai medici
1. L’accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall’ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale distribuzione del servizio sul territorio.
2. Il medico curante ha l’obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell’articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall’accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
3. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all’articolo 3 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, e comunque non dopo le trenta ore.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale.
Art. 11 - Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria
1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
Art. 12 - Rinvenimento di resti mortali
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all’ASL competente per territorio, la quale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.
Art. 13 – Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura
1. L’autorizzazione al seppellimento o alla tumulazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere sepolto.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 12
Art. 14 – Nati morti e prodotti abortivi
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti del presente regolamento e dell'art. 7 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
Art. 15– Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all’art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono
stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all’ufficio preposto dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall’amputazione.
Art. 16 - Osservazione e trattamenti sul cadavere
1. I cadaveri non possono essere sepolti, tumulati, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 10, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
6. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
7. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Dpr 185/1964.
9. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
10. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 17 - Riscontro diagnostico
1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle
persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
CAPO III ATTIVITA’ FUNEBRE
Art. 18 - Definizione e modalità
1. Ai fini del presente Regolamento, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
3. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
5. Il Comune è tenuto a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
Art. 19 - Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie
1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.
2. L’incaricato del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di urna cineraria deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Cimitero.
3. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre.
5. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre
materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.
Art. 20– Deposizione del cadavere nel feretro
1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dall’art. 16 del presente Regolamento e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi di norma in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto
3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.
Art. 21 - Caratteristiche della cassa
1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) nonché alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
4. E’ fatto divieto al Servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d’obbligo.
5. E’ fatto l’obbligo agli operatori del settore di provvedere all’uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al DM 1/2/1997 e al DM 9/7/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero del Comune e sia d’obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
Art. 22 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all’art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), unito civilmente, convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76)
- figli e genitori,
- gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
- gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all’azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.
Art. 23 - Fornitura gratuita del servizio funebre
1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/1998 in merito alla definizione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.
CAPO IV TRASPORTO FUNEBRE
Art. 24 - Definizione di trasporto funebre
1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.
Art. 25 – Modalità del trasporto funebre
1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall’art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.
3. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l’esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
5. E’ consentito l’ingresso nei Cimiteri Comunali alle auto funebri affinché la consegna al personale incaricato possa avvenire in prossimità del sepolcro (loculi comunali, tombe di famiglia o cripte)
Art. 26 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
d) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa o altro luogo di culto e da questi al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
Art. 27 – Autorizzazione al trasporto
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l’autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l’inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l’affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l’autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.
Art. 28 – Trasporto in caso di cremazione
1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un’unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato.
2. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all’autorizzazione di cui all’art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 29 - Trasporto di cassette di resti ossei
1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l’utilizzo di auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Art. 30 - Trasporto di urne cinerarie
1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell’urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l’impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.
Art. 31 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto
1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto delle salme devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione, su richiesta della stessa, la predetta certificazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali può essere mantenuta.
Art. 32 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto
1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.
Art. 33 - Controlli igienico-sanitari
1. I trasporti di salme di cui al capo IV del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.
Art. 34 - Trasporti funebri istituzionali
1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
1. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
2. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.
Art. 35 - Riti religiosi
1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
Art. 36 - Trasferimento di salme senza funerale
1. E’ escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l’attività funebre
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
1. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
Art. 37 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività
1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il temine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.
Art. 38 - Trasporti all'estero o dall'estero
1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con X.X. 00 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..
4. Per l’introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all’Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
a) certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 25;
b) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L’Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l’autorizzazione prevista dall’art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
7. Per l’estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l’introduzione, rilasciato dall’Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
8. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l’autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
Art. 39 – Trasporti da altro Comune
1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione.
2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall’estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Ceresole d’Alba essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell’estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
Art. 40 - Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, è disposta la cessazione dell' attività.
3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. In caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.
CAPO V
CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
Art. 41 - Disciplina della cremazione
Il presente capo disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), dalla legge 130/2001 e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
3. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
5. Presso il comune è istituito un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
6. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria e quanto disposto dall’art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
9. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato
secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
10. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
11. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) Dal coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76), ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
12. Qualora, in assenza del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Art. 42 - Crematori
Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.
Art. 43 - Destinazione delle ceneri
1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
a) inumata in campo comune o area individuale in concessione (a condizione che l’urna non sia biodegradabile).
b) tumulata in cellette cinerarie o in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo colombario con preesistente feretro come disciplinato dall’art. 65 del presente Regolamento;
c) disperse nell’area cimiteriale che assolve anche la funzione di cinerario comune;
d) disperse in natura;
e) disperse in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
f) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per altra destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
3. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero o il territorio comunale, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.
4. Le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza sia di larghezza. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l’urna e la superficie del campo.
Art. 44 - Dispersione
Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri nel territorio di questo Comune può essere effettuata in natura nei seguenti luoghi:
a) in aree naturali di proprietà demaniale ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
b) area cimiteriale delimitata all’interno del cimitero del capoluogo (mediante interramento delle sole ceneri sversate)
c) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell’apposita area cimiteriale adibita anche a cinerario comune.
1. L’autorizzazione alla dispersione dispiega la sua efficacia nell’ambito del territorio comunale.
2. In caso di diversa destinazione, la dispersione potrà essere autorizzata solo dopo aver acquisito il nulla osta del comune competente. In assenza del nulla osta preventivo, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al Comune competente.
3. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’ assenso alla dispersione.
6. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione
7. L’incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna.
8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.
9. L’incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
10. La dispersione in apposita area cimiteriale o in natura avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
12. E’ vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
13. La violazione delle disposizioni comunali di cui sopra, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
14. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l’installazione di oggetti o manufatti.
15. L’urna cineraria, svuotata del contenuto a seguito di dispersione, può essere conservata dai familiari del defunto o smaltita dal personale cimiteriale.
Art. 45 - Consegna ed affidamento delle ceneri
1. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76) o, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.
5. L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. Ai fini dell’autorizzazione all’affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale procedente;
c) il luogo di conservazione;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
g) l’obbligo di informare l’Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
h) la conoscenza e l’accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
7. L’atto di affidamento è rilasciato in duplice originale dei quali uno è conservato nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, uno viene rilasciato a chi prende in consegna l’urna.
8. L’autorizzazione all’affidamento delle ceneri dispiega la sua efficacia nell’ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
9. L’autorizzazione all’affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove risiede l’affidatario, nonché al responsabile del crematorio.
Art. 46 - Conservazione dell’urna
1. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L’affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell’urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
Art. 47 - Recesso dall’affidamento – rinvenimento di urne
1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, potranno conferirle al cimitero comunale per la dispersione nell’area cimiteriale o richiederne la tumulazione in cellette, loculi, cripte o tombe di famiglia.
2. Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro delle cremazioni.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al cimitero comunale. Il personale addetto provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all’affidamento delle ceneri, se non sono pervenute richieste di nuovo affidamento il Comune procederà alla dispersione nell’area cimiteriale.
Art. 48 - Senso comunitario della morte
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, previo consenso del richiedente, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. L’onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto.
Art. 49 - Cremazione per insufficienza di sepolture
1. Può essere autorizzata, da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione purché sia trascorso dalla data della morte un periodo superiore a 20 anni.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l’assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso collocato in corrispondenza delle fosse di inumazione o dei loculi utilizzati per le tumulazioni, all’ingresso del Cimitero nonché pubblicato all’albo pretorio on line del comune.
CAPO VI
CIMITERI E TIPOLOGIE DI SEPOLTURE
Art. 50 - Cimitero Comunale e frazionale
1. Nel Territorio Comunale vi è oltre al Cimitero del Capoluogo un cimitero situato nella frazione Cappelli.
2. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza oppure i nati nel Comune o dichiarati “cittadini onorari” con atto formale del Comune
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento o tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero stesso
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento. Per l’inumazione dei feti e prodotti del concepimento di cui all’art. 7 DPR 285/1990 per cimitero, è da intendersi quello di residenza dei genitori in assenza di diversa loro volontà e/o disponibilità nelle aree cimiteriali a ciò specificatamente destinate.
e) i resti mortali/ceneri delle persone sopraelencate
3. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con X.X. 0000/0000 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepito dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l’assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.
4. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
5. L’ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 di questo Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 25/03/2004.
Art. 51 - Tipologie di sepolture
1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell’atto di concessione.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento (termine fissato dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990). Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato.
4. Al momento della richiesta di autorizzazione all’inumazione, il Responsabile del Servizio o suo delegato dovrà informare l’avente titolo a disporre della salma, che l’eventuale esumazione straordinaria della salma comporterebbe evidenti difficoltà operative ed igieniche, in quanto la sola cassa di legno non consente la tenuta dei liquidi corporali formati dal processo di decomposizione, che necessita di un periodo di almeno dieci anni per giungere al completamento della mineralizzazione.
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione e inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione X.X. x. 0 xxx 00/00/0000.
XXXX XXX ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art. 52 - Esumazione ordinaria
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono eseguite dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di esumazione mediante appositi avvisi, apposti nelle prossimità delle aree interessate alle operazioni, nonché all’albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all’Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti saranno posti nell’ossario comune. In caso di mancata mineralizzazione, la salma sarà avviata a cremazione.
Art. 53 - Esumazioni straordinarie
1. Le salme possono essere esumate prima dello scadere del decennio soltanto:
a) su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia;
b) su autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, per trasferirle in altre sepolture o per cremarle.
2. Fatta eccezione per il caso a), le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (con esclusione del periodo dal 27/10 al 6/11 coincidente con la festività dei Santi).
3. L’autorizzazione potrà essere rilasciata solo in casi eccezionali, considerate le evidenti difficoltà operative ed igieniche e nel rispetto degli operatori cimiteriali, direttamente dal Sindaco/Responsabile del Servizio se sono trascorsi almeno due anni dalla morte. Se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l’esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.
4. Per le esumazioni ordinate dall’Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l’osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell’Incaricato del Servizio Cimiteriale.
6. La Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 116 – 6947 in data 5 agosto 2002 ha sospeso le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione delle esumazioni ed estumulazioni nonché quelle di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme, fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altri Stati e le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari.
7. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l’altra depositata in Comune.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.
Art. 54 - Estumulazioni
1. In via ordinaria, le salme tumulate in loculo, cripte o in tomba di famiglia vengono estumulate dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali alla scadenza della concessione. Possono essere altresì autorizzate estumulazioni con contestuale riduzione in resti al fine di liberare posti nelle tombe di famiglia o cripte, da riutilizzare per nuove sepolture, purché siano trascorsi quarant’anni dal decesso.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di estumulazione ordinaria mediante appositi avvisi apposti nelle prossimità delle sepolture interessate alle operazioni, nonché all’albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all’Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti già mineralizzati saranno posti nell’ossario comune.
5. I resti mortali non riducibili ad ossario, salvo che venga rinnovata la concessione, potranno essere inumati nel campo indecomposti per un periodo di almeno 5 anni. In questi casi le spoglie mortali dovranno essere trasferite in cassa biodegradabile (legno o barriera).
6. I resti mortali non riducibili ad ossario potranno altresì essere avviati alla cremazione su richiesta dai familiari aventi titolo.
Art. 55 - Traslazione di feretro in altra sepoltura
1. La traslazione di una salma può essere autorizzata, in qualsiasi tempo e in qualsiasi periodo dell’anno, su richiesta dei familiari che intendano trasferire altrove il feretro, a condizione che, aperta la sepoltura, il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la perfetta tenuta di esso ed attesti che il trasferimento può essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previo rivestimento del feretro con cassa esterna di zinco.
3. Alle estumulazioni non si applicano le limitazioni legate al decesso per malattia infettiva previste per le esumazioni, a condizione che non sia prevista l’apertura del feretro per la sistemazione della salma in altro feretro con caratteristiche diverse di biodegradabilità per la destinazione all’inumazione. In tale circostanza, se sono trascorsi meno di due anni dal decesso, dovrà essere richiesto parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL.
Art. 56 - Destinazione delle ossa esumate
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per la successiva tumulazione in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia del medesimo Cimitero o di traslarle in Cimiteri di altri Comuni) In questo caso le ossa devono essere chiuse nelle cassettine di zinco prescritte.
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Art. 57 - Altri resti e reperti
1. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.
2. Lapidi, croci ed altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, saranno acquisiti dal Comune per essere utilizzati, privati dagli eventuali segni funebri, in lavori pubblici o essere venduti, a licitazione privata, preferibilmente tra ditte che svolgono attività nei cimiteri.
3. Gli oggetti di valore che venissero rinvenuti dovranno essere consegnati all’Ufficio Comunale per essere consegnati agli eredi del defunto se questi sono reperibili o altrimenti alienati a favore del Comune.
Art. 58 - Diritti per esumazioni ed estumulazioni
1. In caso di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, qualora gli aventi titolo dichiarino espressamente di rinunciare al recupero dei resti per destinarli ad altra sepoltura, il Comune provvederà al conferimento in ossario comune, previo pagamento da parte degli aventi titolo della tariffa per l’operazione di estumulazione/esumazione.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la sistemazione dei resti in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia) sono soggette a pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono invece subordinate al pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.
CAPO VIII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 59 - Tipologie di sepolture private
1. Le concessioni per sepolture private possono pertanto consistere:
a) nell’uso temporaneo per anni 99 di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività;
b) nell’uso temporaneo, per anni 50 di celle per deposito ossa o urne cinerarie costruite dal Comune.
c) nell’uso temporaneo, per anni 50 dei loculi costruiti dal Comune;
d) Nell’uso temporaneo, per anni 35, delle arre per sepolture individuali a sistema di inumazione previste dall’art. 51 del presente Regolamento.
Art. 60 - Procedure per ottenere le concessioni
1. Tutte le sepolture private regolate dal presente Capo, si configurano come concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Più precisamente, con la concessione di cui si tratta il Comune conferisce al privato il diritto di uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune (loculo, ossario, cinerario) ovvero di un’area cimiteriale da adibire a sepoltura; in questo caso la costruzione è a carico del concessionario. Tale concessione non consente la cessione o trasmissione del diritto di uso, a nessun titolo.
3. Per ottenere la concessione l’interessato deve inoltrare apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa vigente per ciascun tipo di concessione.
4. Il versamento della tariffa dovuta sia per i loculi/ossari/cinerari che per le aree cimiteriali destinate a inumazione individuale o alla costruzione delle tombe di famiglia può essere suddiviso in rate da concordarsi con il responsabile del Servizio al momento della richiesta.
Il pagamento rateale è ammesso solo in caso di concessione richiesta per decesso della persona a cui è destinata.
5. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico. in caso di pagamento rateale, il contratto verrà stipulato solo dopo il versamento dell’ultima rata.
6. Le spese del relativo contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario.
7. Il prezzo relativo alle concessioni di loculi aree a sepoltura individuale per inumazione, ossari o cinerari così come il prezzo della concessione a mq. relativo alle aree destinate alle costruzioni di tombe di famiglia è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale
Art. 61- Concessione – Condizioni generali
1. La concessione di sepolture private è fatta ed è mantenuta subordinatamente all’osservanza, da parte del concessionario delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni specifiche relative alle singole categorie di concessione quali risultano dal presente regolamento, dal Piano Regolatore Cimiteriale e dall’atto stesso di concessione.
2. Gli impresari di attività funebre né i loro famigliari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi
Art. 62 - Concessione a non residenti
1. Le sepolture private possono essere concesse, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori dal Comune, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.
2. La Giunta Comunale potrà, in caso di scarsa disponibilità sospendere con apposito provvedimento, le concessioni previste al comma precedente.
3. Per le persone residenti sul territorio sino al momento del ricovero presso un istituto di cura, non è applicata la tariffa differenziata di cui sopra. La data di immigrazione presso la struttura deve corrispondere al giorno stesso della data di emigrazione. Tale circostanza deve essere
accertata d’ufficio.
Art. 63 - Concessione di sepoltura privata individuale (area cimiteriale, loculo, cinerario o ossario)
1. La concessione di loculi, aree cimiteriali individuali è fatta di regola ad avvenuto decesso della persona alla cui salma essa è destinata.
2. A giudizio del Responsabile del Servizio, si potrà dar luogo alla concessione di loculi o aree cimiteriali individuali anche a persone viventi tenuto conto della disponibilità delle sepolture.
3. La Giunta Comunale potrà, in caso di scarsa disponibilità di sepolture, sospendere con apposito provvedimento, il rilascio di concessioni a persone viventi.
4. La concessione di sepoltura privata in ossari o cinerari, per la tumulazione di resti mortali o ceneri, può essere fatta in ogni momento, ma nel caso di scarsa disponibilità degli stessi si procederà alla concessione soltanto nel caso sia destinato alla tumulazione di ceneri di persona già deceduta o ai resti di defunto per il quale sia già definita la data di esumazione o estumulazione.
Art. 64 - Concessione di sepolture in tombe o cappelle di famiglia o collettività
1. Le aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità.
2. Un’area per la realizzazione di tombe di famiglia può essere concessa congiuntamente a più famiglie, fissando nel contratto di concessione le rispettive quote di uso alle quali corrispondere in seguito gli oneri di manutenzione.
3. L’autorizzazione alla tumulazione di salme, resti o ceneri nelle suddette sepolture deve essere richiesta dal concessionario o suo erede sollevando il comune da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle quote di sua spettanza.
4. L’utilizzo dei singoli tumuli nell’ambito delle sepolture private è gestito autonomamente dai concessionari.
Art. 65 - Diritto di uso delle sepolture private Le aree cimiteriali individuali per inumazione
1. Le aree cimiteriali individuali per inumazione non potranno essere in alcun modo cedute, né il loro uso potrà essere trasferito a salma diversa da quella registrata sul contratto, per alcun titolo.
2. Ogni area può contenere un solo feretro.
3. E’ ammessa la collocazione di un’urna cineraria in materiale non biodegradabile all’interno di un’area, presente o meno il feretro. Il diritto di collocazione in una fossa già occupata da una salma è riservato alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma.
Loculi/Ossari
1. I loculi individuali e le nicchie ossario sono capaci di un solo feretro/resti mortali. E’ consentita, vista la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 punto 13.3, la collocazione di una cassetta di resti o di un’urna cineraria in un loculo, presente o meno un feretro fatta salva la capienza dello stesso. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto di collocazione in un loculo già occupato da una salma è riservato ai resti ed alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Nella celletta ossario è consentita la tumulazione, in luogo dei resti mortali, esclusivamente delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali.
4. Le richieste di tumulare resti o urne cinerarie in loculi/ossari già dati in concessione, devono essere fatte dal concessionario stesso o da suo erede.
5. Le spese relative alla verifica della capienza, le aperture e le murature, nonché le eventuali nuove lapidi ed epigrafi sono a carico del concessionario o chi per esso.
Cinerari
1. Ogni cinerario può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie.
2. Il diritto di collocazione in una celletta cineraria già occupata da un’urna è riservata alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado. Non possono perciò essere cedute in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Le richieste di tumulare urne in cinerari già dati in concessione, devono essere fatte dal concessionario stesso o da suo erede.
4. Le spese relative alla verifica della capienza, le aperture e le murature, nonché le eventuali nuove lapidi ed epigrafi sono a carico del concessionario o chi per esso.
Tombe di famiglia
1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
a) Ad una o più persone per esse esclusivamente
b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
c) Ad enti, corporazioni, fondazioni
Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
Nel secondo caso il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario o dei concessionari e ai loro familiari. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Nel terzo caso il diritto di uso è riservato alle persone appartenenti all’Ente concessionario, secondo le regole del suo statuto.
2. Ai fini del presente articolo si intendono far parte della famiglia il coniuge del concessionario, gli ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, i collaterali con i rispettivi coniugi e gli affini fino al 4° grado, come nella seguente tabella:
GRADI | PARENTI IN LINEA RETTA | PARENTI IN LINEA COLLATERALE | AFFINI |
I | Padre, madre e figli | Xxxxxxx con generi e nuore | |
II | Xxxxx e nipoti | Xxxxxxxx e sorelle | Xxxxxxx |
XXX | Xxxxxxxx e pronipoti | Xxx e nipoti da fratelli e sorelle | Xxxxxx dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito della nipote |
IV | Xxxxxxx e trinipoti | Xxxxxx o prozia o pronipote da fratello o sorella; cugini figli di | Xxxxxx del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio |
fratelli e sorelle | e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino |
3. Il diritto d’uso viene esteso anche ai conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario e alla persone che, pur non essendo parente o affine, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportato nel relativo contratto.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Nelle tombe di famiglia con concessione perpetua il vincolo famigliare non termina con il 4° grado ma continua in modo perpetuo. Solo nel caso di rilascio di nuova concessione per tumulazione di persona non appartenente alla famiglia, quest’ultima avrà comunque la durata di 99 anni, non essendo più possibile rilasciare concessioni perpetue.
6. Nei loculi realizzati all’interno delle tombe di famiglia potranno essere collocate cassette o urne cinerarie come stabilito dal precedente art.65
Art. 66 - Deposito temporaneo di salme in sepolture private
1. Nelle sepolture private (loculi, tombe di famiglia) possono tuttavia essere temporaneamente tumulate, previo versamento della tariffa vigente, le salme destinate ad essere tumulate in tombe ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato o presentino domanda per ottenere la concessione dell’area necessaria alla costruzione o ancora in caso di carenza di loculi individuali
2. Le salme tumulate provvisoriamente potranno rimanere in quella collocazione fino a quando si renderanno disponibili loculi individuali e fino ad un massimo di 24 mesi nel caso della costruzione di tomba di famiglia.
3. Allo stesso modo potranno essere temporaneamente tumulate le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune, qualora il trasporto per qualsiasi ragione debba essere differito.
4. Nei casi sopraccitati non è obbligatoria l’apposizione della lastra di marmo per i loculi.
Art. 67 - Rinuncia alla concessione di sepoltura privata
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione di sepoltura privata senza che la stessa sia stata utilizzata, la medesima torna nella piena disponibilità del Comune: in questo caso esclusivamente al concessionario rinunciante o suo erede discendente diretto che ne faccia richiesta sarà rimborsato il 50% del canone di concessione versato.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione di sepoltura privata già utilizzata non è riconosciuto alcun rimborso
6. La concessione di un’area per la costruzione di una tomba di famiglia, inizialmente rilasciata ad un solo soggetto può essere, anche successivamente all’utilizzo dell’area (per tale intendendosi la costruzione del manufatto), intestata parzialmente ad un altro familiare o affine o persona comunque legata da vincoli affettivi, previo pagamento del diritto stabilito.
Art. 68 - Rinnovo alla scadenza della concessione
1. La concessione dei loculi individuali e delle cellette può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero altra persona avente titolo a disporre della salma, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della stessa, per 25 o 50 anni, versando il relativo diritto.
2. Previo pagamento della tariffa dovuta è consentito all’erede o agli eredi del concessionario originario ottenere il rinnovo della concessione delle aree per tombe di famiglia per altri 99 anni.
3. Nel caso di più aventi diritto, la rinuncia di coloro tra essi che non sono interessati potrà essere comunicata in forma scritta al Responsabile del Servizio ai fini della annotazione nel registro delle Concessioni. A detta rinuncia dovrà essere allegato un prospetto dal quale risultino i dati di tutti gli eredi del concessionario originario, sottoscritto dal rinunciatario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Le sepolture individuali per inumazione non possono essere rinnovate per una durata superiore a 35 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.
5. Sarà consentito, agli aventi titolo, di rinnovare anticipatamente la concessione della sepoltura privata. In tal caso il richiedente dovrà versare il corrispettivo in vigore al momento della richiesta del rinnovo anticipato e il nuovo periodo concessorio decorrerà solo dopo la scadenza originaria della prima concessione.
Art. 69 - Modifiche alla concessone originaria (tombe di famiglia)
1. Non si dà luogo a modifiche, ovvero retrocessioni e riconcessioni parziali di posti, nelle aree dove sono presenti più concessionari nel caso che uno o più dichiarino di rinunciare ad ogni diritto. In tal caso tutti i diritti passano automaticamente al concessionario o ai concessionari che non hanno rinunciato al diritto di sepoltura.
2. Nelle tombe di famiglia, dove sono presenti più di due concessionari, in caso di decesso degli stessi, un erede può dichiarare la propria rinuncia, con le modalità di cui al precedente articolo, al diritto di sepoltura. In tal caso i posti ancora liberi possono essere utilizzati dai coeredi rimanenti, non si dà luogo a nuove concessioni.
Art. 70 - Trasferimento di intestazione (tombe di famiglia)
1. Nel caso di morte del concessionario i diritti di sepoltura delle tombe di famiglia passano automaticamente agli eredi, non si dà luogo a nuove concessioni
2. Si provvede alla voltura e quindi al rilascio di una nuova concessione, nel caso il concessionario di tombe di proprietà o in concessione perpetua trasferisca i diritti su di esse a persone estranee e non facenti parte della famiglia, mediante volontà testamentaria.
3. La voltura non modifica la durata originaria della concessione e la relativa scadenza.
4. Nel caso di decesso del concessionario, i figli che non abbiano discendenti diretti, possono chiedere di volturare in capo ad una terza persona, nell’ambito familiare e affettivo, la concessione della tomba di famiglia.
Art. 71 - Costruzione delle opere sulle tombe private
1. I concessionari di sepolture private sono tenuti, nelle costruzioni, al rispetto di tutte le norme previste da leggi e regolamenti vigenti, dal presente Regolamento, dal piano regolatore del Cimitero ed infine dall’autorizzazione edilizia.
2. I concessionari di loculi sono in particolare tenuti al rispetto della uniformità per quanto concerne i copriloculi, le scritte, i vasi portafiori.
3. Sono altresì tenuti ad uniformarsi al modello indicato dal Comune i famigliari dei defunti cremati e le cui ceneri sono state disperse, per la posa in opera della targa di cui all’art. 48 del presente regolamento
4. E’ fatto divieto ai concessionari di loculi ed aree di occupare con vasi di fiori o altro materiale anche non fisso l’area antistante le sepolture.
5. Il concessionario di una sepoltura privata e in seguito i suoi eredi in solido sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative come previsto dal Piano regolatore cimiteriale.
6. In caso di inadempimento il Comune imporrà, mediante ordinanza del Sindaco, l’esecuzione delle opere necessarie.
Art. 72 - Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) violazione delle norme dettate dal presente regolamento e di quelle previste dall’atto di concessione;
b) mancato rispetto dei tempi di costruzione come previsti dal Piano regolatore cimiteriale salvo cause di forza maggiore, debitamente documentate
c) abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione con conseguente deterioramento dello stesso e pericolo per la pubblica incolumità
2. Una tomba può essere senza dubbio considerata abbandonata per esempio in caso di:
a) Mancanza di decoro causata da erbacce e sporcizia per un periodo di almeno tre anni
b) Non leggibilità delle iscrizioni
c) Affaticamento delle strutture murarie o lapidee
d) Pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori del cimitero.
3. A seguito dell’accertamento di abbandono il Comune provvede a svolgere accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo. In caso di estinzione della famiglia e se gli ultimi membri non abbiano provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte, si presume vi sia l’abbandono amministrativo e quindi si avvia la procedura di decadenza della concessione. Se invece vi sono aventi titolo si procede ad una formale diffida e solo se gli interessati non provvedono prendendosi cura della tomba garantendone, in tempi ragionevoli, il ripristino, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza. Se il livello di urgenza dell’intervento è meno deciso o attuale, la diffida può essere proceduta da un invito in forma scritta. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alla normativa vigente. Qualora gli interessati non fossero reperibili viene posto un avviso sul manufatto, all’ingresso del Cimitero e lo stesso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Dirigente del Servizio procederà, previa dichiarazione attestante l’avvenuta pubblicazione, alla dichiarazione di decadenza della concessione e alla conseguente acquisizione d’ufficio del manufatto al demanio comunale.
Art. 73 - Revoca
1. L’Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dato in concessione revocando la stessa con provvedimento dirigenziale.
2. L’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell’avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all’Albo Pretorio all’Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.
3. L’Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.
4. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del Dpr 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma se:
a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,
b) non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Art. 74 – Estinzione
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 60 e mancata richiesta di rinnovo ai sensi del precedente art. 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
Art. 75 - Effetti della revoca o della decadenza
1. In caso di revoca o decadenza della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell’accensione previsto dall’art. 934 del vigente codice civile.
2. Il Responsabile del Servizio competente adotterà tutti i provvedimenti necessari per l’esumazione e l’estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato il manufatto potrà nuovamente essere concesso.
Art. 76 - Chiusura delle sepolture
1. Per la chiusura delle sepolture si rimanda a quanto previsto dal Piano regolatore cimiteriale
CAPO IX
CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI
Art. 77 – Incombenze del personale
1) Il personale che lavora presso il cimitero è inserito nella pianta organica del Comune.
2) Tale personale deve provvedere a tutte le incombenze relative alla gestione del Cimitero eccettuate quelle che per Xxxxx spettano ad altri.
A solo titolo esemplificativo:
a) provvedere alle inumazioni e alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni;
b) sigillare i loculi costruiti dal Comune, dopo l’introduzione del feretro;
c) raccogliere e depositare nell’ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e provvedere al loro smaltimento nel rispetto del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.
d) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
e) tenere in conformità a quanto previsto dalla Legge i registri del Cimitero;
f) vietare l’esecuzione di qualsiasi lavoro senza la necessaria autorizzazione;
g) pulire i locali, i viali, i sentieri e tutti gli spazi in genere del Cimitero, svuotare i contenitori dei rifiuti allontanandone il contenuto, curare il verde pubblico all’interno
del Cimitero;
h) custodire gli attrezzi ed in genere tutto il patrimonio cimiteriale;
i) segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico le riparazioni che si rendono necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
j) segnalare al Servizio di Igiene Pubblica ogni deficienza che venga riscontrata sotto il profilo sanitario;
k) denunciare al Comune con immediatezza qualsiasi danno o manomissione avvenuto nel Cimitero.
3) In caso di indisponibilità del personale comunale le incombenze di cui ai punti a, b e c possono essere affidate dai familiari del deceduto a ditta privata a proprie spese. In questo caso la famiglia non è tenuta al pagamento delle previste tariffe.
CAPO X
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
Art. 78 - Orario
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo un orario fissato dal Sindaco con ordinanza, tale orario è affisso agli ingressi.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di sirena
Art. 79 - Divieto di ingresso
1. Fatta eccezione per le carrozzelle o i tricicli di cui si servono invalidi e ammalati, l’ingresso ai Cimiteri è permesso ai soli pedoni.
2. E’ inoltre vietato l’ingresso:
a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte
b) a persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni di alterazione tali da contrastare con la natura del luogo
c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
d) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili
3. Dietro apposita richiesta corredata da certificato medico che attesti le problematiche il Responsabile del servizio potrà autorizzare l’ingresso con bicicletta o con vettura. In tal caso verrà rilasciato un tesserino da applicare sulla bicicletta o un permesso da custodire sull’automobile che rispettivamente entrano nel cimitero
4. L’Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese edili, fissandone il percorso e l’orario.
Art. 80 - Riti funebri
1. Nell’interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per i singoli che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano.
2. Su richiesta dei famigliari potranno svolgersi particolari onoranze funebri presso le strutture per il commiato.
Art. 81 - Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori
1. I visitatori e gli addetti ai lavori devono tenere, nel Cimitero un comportamento confacente alla natura del luogo.
2. All’interno del Cimitero in particolare è vietato:
a) far chiasso, cantare, parlare ad alta voce
b) consumare cibi, fumare
c) introdurre cani od altri animali, portarvi strumenti musicali, armi, arnesi da lavoro, attrezzature sportive e simili
d) buttare fiori od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori
e) camminare fuori dai viottoli, calpestare o comunque danneggiare la proprietà pubblica o i manufatti realizzati dai privati
f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori con offerte di servizi od oggetti.
3. Tale divieto si riferisce anche al personale addetto ai Servizi Cimiteriali ed alle imprese che vi svolgono la propria attività.
4. E’ altresì vietato :
a) prendere fotografie di xxxxxx, di operazioni funebri o di opere funerarie senza l’autorizzazione del Comune e senza il consenso dell’eventuale interessato.
b) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
5. I divieti sopraelencati si estendono, in quanto applicabili, anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 82 - Sanzioni
1. Le infrazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono altro particolare reato punito dal codice penale, o non rientrano nelle violazioni previste dall’art. 7 delle Leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, sono punite ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
2. Si applicano le procedure della Legge di depenalizzazione 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 83 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale e nelle successive delibere di modificazione.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, non contemplate nel presente regolamento e le disposizioni del Piano Regolatore cimiteriale a cui si rimanda per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento e per quanto non espressamente previsto nello stesso, si applica la normativa sopraordinata.
5. L’entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell’Albo.
Art. 84 - Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”