Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
RC del Cacciatore
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA -
Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
contratto di assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore
edizione ottobre 2021
AXA Assicurazioni S.p.A.
RC del Cacciatore
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA -
Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari
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contratto di assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore
edizione ottobre 2021
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Indice
Indice
SEZIONE GLOSSARIO Pag. 2
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag.3
Art. 2 Altre Assicurazioni…………………………………………………………………………………………… Pag.3 Art. 3 Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia………………………………………… Pag.3 Art. 4 Modifiche dell’Assicurazione………………………………………………………………………….. Pag.3 Art. 5 Recesso in caso di Sinistro……………………………………………………………………………….. Pag.3 Art. 6 Proroga dell’Assicurazione e periodo dell’Assicurazione………………………………….. Pag.3 Art. 7 Oneri fiscali……………………………………………………………………………………………………… Pag.4 Art. 8 Foro competente…………………………………………………………………………………………….. Pag.4 Art. 9 Rinvio alle norme di legge……………………………………………………………………………….. Pag.4 Art. 10 Restrizioni internazionali – inefficacia del contratto………………………………………. Pag.4 SEZIONE 2- GARANZIA BASE – NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE
COSA ASSICURO
Art. 11 Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………………………. Pag.5
COSA NON ASSICURO
Art. 12 Persone non considerate terzi……………………………………………………………………….. Pag.5 Art. 13 Esclusioni………………………………………………………………………………………………………. Pag.5 COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 14 I limiti territoriali…………………………………………………………………………………………… Pag.6 Art.15 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti……………………………………….. Pag.6 SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Art. 16 Obblighi in caso di Sinistro…………………………………………………………………………….. Pag.7 Art. 17 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza…………………………………. Pag.7 ARTICOLI DI LEGGE Pag.8
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag.10
RC del Cacciatore – Indice – Mod. 3562 – Ed. 10/2021 - pag. 1 di 19
Glossario
Alle seguenti definizioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare quanto normato nelle Condizioni di Assicurazione.
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurato.
ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione.
AXA AXA Assicurazioni S.p.A.
CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’Assicurazione, nell’interesse proprio e/o di altri sog- getti.
FRANCHIGIA L’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicura- ta, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane quindi a carico dell’Assicurato
GARANZIA Insieme di eventi previsti in Polizza che comportano il pagamento di un Pre- mio
INDENNIZZO La somma dovuta ai sensi di Polizza da AXA in caso di Sinistro
PARTI Il Contraente ed AXA
POLIZZA Il documento comprovante l’esistenza ed il contenuto del contratto dell’Assicurazione
PREMIO La somma dovuta dal Contraente ad AXA
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, per il quale AXA risponde fino al massimale indicato in Polizza
RC del Cacciatore – Glossario – Mod. 3562 – Ed. 10/2021 - pag. 2 di 19
Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostan- ze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2| Altre assicurazioni
Se per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza esiste altra Assicurazione, i massimali di Garanzia del presente contratto si intendono prestati in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate dall’altra Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascu- no il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pa- gamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta so- spesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al paga- mento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5| Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro, che sia stato preceduto da un altro Sinistro liquidabile a termini di Poliz- za, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), pos- sono recedere dall'Assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso esercitato da Axa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 6| Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita al- meno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 7| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza presso altro Paese nel corso di durata del contratto, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente ver- samento del tributo.
Art. 8| Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.
Art. 9| Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli Assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assi- curativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presen- te contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, san- zioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni econo- miche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
COSA ASSICURO
Art.11| Contro quali danni posso assicurarmi
AXA tiene indenne l’Assicurato per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi per:
▪ morte, lesioni personali
▪ distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti rischi:
a) esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore
b) proprietà ed uso di armi da caccia, anche a scopo di difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili. L’Assicurato è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie
c) detenzione e preparazione delle cartucce, esclusivamente per il fabbisogno personale
d) proprietà ed impiego di cani da caccia
COSA NON ASSICURO
Art. 12| Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, non- ché le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente o affine con lui convi- vente.
Art. 13| Esclusioni
L’Assicurazione non è operante:
a) se l’Assicurato non è in possesso dei requisiti di età o di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al momento del Sini- stro;
b) se l’Assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, qualora eserciti l’attività venatoria con tale arma;
c) se l’attività venatoria viene svolta con armi o mezzi non consentiti dalla legge e dai rego- lamenti in vigore, nonché in luoghi o periodi vietati e comunque non in conformità alle di- sposizioni vigenti al momento del Sinistro;
d) per danni da incendio e da furto;
e) per i danni a cose ed animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi ti- tolo;
f) per i danni causati da detenzione di munizioni ed esplosivi, salvo quanto previsto dall’Art.
11) lettera c).
g) per i danni inerenti alla proprietà, uso e circolazione di mezzi di trasporto e locomozione in genere;
h) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 14| Limiti territoriali
La Garanzia è operante nei Paesi dell’Unione Europea ed in Svizzera.
Art.15| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
La Garanzia opera con i seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Garanzia | Limite di Risarcimento per Anno assicurativo | Franchigia e/o Scoperto per Sinistro |
Responsabilità Civile del Cac- ciatore (Art. 11) | Massimale indicato in Polizza | - |
Responsabilità Civile del Cac- ciatore (Art. 11, lettera d) | Xxxxxxxxx indicato in Polizza | 51,00 euro (per i soli danni a cose di terzi) |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 16| Obblighi in caso di Sinistro
Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro all’Agenzia o alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C., comunican- do inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
Art. 17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudi- ziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giu- diziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tut- ti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicura- to, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. La società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicu- rato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono riparti- te fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese in- contrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei con- fronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di re- cedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraen- te decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversa- mente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei re- quisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempie- re gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesi- mo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’Assicuratore e delle spese del contratto, il Con- traente ha privilegio sulle somme dovute dall’Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse co- nosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere eserci- tare l’impugnazione. L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo an- no. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non so- no causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, me- diante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposi- zioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l’Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della ra- ta di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contrat- to; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contrat- to e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta so- spesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1910 C.C. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicura- tori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun As- sicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente ri- scosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta cono- scenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sini- stro. (…)
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’Assicuratore
L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luo- go se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
5) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggio- ranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
6) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di Particolari vincoli contrattuali con essa;
7) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute da società con- trollate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
2952 C.C. Prescrizione in materia di Assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'Assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto li- quido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal con- tratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di resi- denza o domicilio elettivo del consumatore; (…)
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di se- guito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovve- ro essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A con- ferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in mo- do agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tu- tela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esau- stivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli ob- blighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di di- ritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, an- che strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tarif- fazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di per- corso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicu- rativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisio- ni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurati- vo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consul- tazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni stretta- mente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazio- ni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti at- traverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la con- clusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conse- guente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grez- zi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attri- buzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM per- corsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di gui- da del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procede- re ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo de- cisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilome- trica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del terri- torio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibi- li"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibi- li il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in mate-
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
ria di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'e- stero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comu- nicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunica- zioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurati- vo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicura- tive (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precon- trattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del sin- golo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adot- tare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la ne- cessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamen- to. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del tito- lare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comuni- cazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicura- tivo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in mate- ria di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assi- curazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessaria- mente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
7 Cfr. nota 2.
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esem- pio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i ca- nali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettro- nica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunica- zione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, ef- fettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comuni- cazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incari- cati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interes- sato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, at- traverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e
preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati perso- nali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Ca- tasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurati- vo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a se- conda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed infor- mazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle vio- lazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazio- ne dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato con- nesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legitti- ma il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità stret- tamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modali- tà e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente in- formativa.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive fun-
zioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comuni- cati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicura- zione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; cen- tri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la li- quidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archivia- zione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gesti- scono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato
A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il control- lo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; so- cietà che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, an- che indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità ammini- strativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumen- tali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di an- tifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evo- luzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ot- timizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e con- sortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortu- ni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vi- gilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'eco- nomia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunica- zione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, or- ganizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente in- formativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori
dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali stan- dard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non apparte- nenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del si- stema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializ- zate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tute- lare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "ti- tolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente ne- cessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'in- teressato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della corret- tezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interes- sato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla lo- ro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di op- porsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assi- curazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e- mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: xxxxxxxxxx@xxxx.xx. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
xxx.xx
Il presente documento è aggiornato a ottobre 2021.
Mod. 3562 – ed. ottobre 2021
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)