FONDAZIONE EDMUND MACH
LOTTO VII
CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
VITA DIRIGENTI
Codice identificativo gara (CIG) 6770090700
La presente polizza è stipulata tra
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Via E. Mach, 1
38010 – San Xxxxxxx all´Adige (TN)
P.IVA: 02038410227
e
Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2016
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2020
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | l'impresa di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Beneficiario: | il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita |
Premio: | la somma dovuta alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Capitale caso morte: | è l'importo immediatamente liquidato ai beneficiari designati |
Capitale caso invalidità permanente: | è l'importo immediatamente liquidato ai Beneficiari designati in caso di riconoscimento dell'invalidità dell'Assicurato. |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod.Civ..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod.Civ.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod.Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’srt.1910 Cod.Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha durata quadriennale, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.
Tuttavia alla Contraente è concessa la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri aggiuntivi e con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016, ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi da tale data.
I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
2. il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della Società stessa.
Art. 4 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 (centottanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente:
1. in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
La Società si impegna a prendere comunque in carico il sinistro quando pervenga richiesta di risarcimento danni, anche fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) tipologia (danni a cose/lesioni);
c) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
d) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
Non è consentita la coassicurazione.
Art. 15 - Clausola Broker
Xxxxxx incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è ASSICONSULT S.r.l., Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, RUI n. B000060355.
Il Contraente e l’Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’Impresa.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.L.vo 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l’Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico dell’Impresa che si aggiudica l’appalto.
La remunerazione sarà trattenuta all’atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all’Impresa aggiudicataria.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 17 – Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione copre il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, compreso il decesso dovuto a suicidio, senza limiti territoriali.
Art. 18 – Esclusioni
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato ad attività dolose;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, soltanto alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata nel momento del decesso.
Art.19 – Dati occorrenti
Per ogni singolo Assicurato verranno forniti i seguenti dati:
• nome, cognome e data di nascita;
• data di assunzione se l'inserimento in assicurazione avviene nel corso dell'anno assicurativo;
• capitale assicurato.
Art. 20 – Entrate e uscite in corso d'anno
Per i nuovi dirigenti assunti dalla contraente durante l'Anno Assicurativo, il Contraente è tenuto a segnalare alla Società le nuove entrate entro 30 giorni dall'assunzione. Per questi Assicurati viene emessa un'appendice che decorre dalle ore
24 del giorno di assunzione, ed ha durata pari alla frazione di anno (rateo) mancante alla scadenza dell'Anno Assicurativo. Il pagamento del premio, riportato nell’Appendice stessa, pari a quello annuo corrispondente all’età, rapportato al periodo di copertura, deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni.
Per gli Assicurati che escono durante l'Anno Assicurativo, il Contraente è tenuto a segnalare alla Società le uscite entro 30 giorni. Per questi Assicurati viene rimborsato il Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte), pari al Premio annuo versato rapportato alla frazione di anno mancante alla scadenza dell'Anno Assicurativo. Tale rimborso viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta segnalazione, accompagnato da apposita Appendice.
Art. 21 - Cessazione della garanzia
Gli effetti della copertura assicurativa relativa al singolo Assicurato cessano per:
• SINISTRO: al verificarsi dell'evento assicurato (morte o invalidità);
• RIMBORSO: all'uscita dalla contraente. In questi casi nulla è più dovuto dalla Società.
Art. 22 - Beneficio dei contratti
Il capitale assicurato viene liquidato ai Beneficiari designati ed indicati nel documento di Polizza o in un'apposita Appendice. In caso di mancata designazione esplicita:
• in caso di decesso i Beneficiari sono gli Eredi Legittimi e/o Testamentari;
• in caso di invalidità il Beneficiario è l’Assicurato stesso.
Le eventuali revoche o modifiche di designazione di beneficio, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto alla Società che emette apposita Appendice.
SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI
Art. 23 - Definizione di invalidità permanente
Si intende colpito da invalidità permanente l'Assicurato al quale viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità o a conseguire l’assegno ordinario di invalidità ed il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Qualora 12 mesi dopo la data di presentazione della domanda, non venisse ancora riconosciuto o negato il diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità, l’Assicurato ha facoltà, entro i successivi 2 mesi di richiedere alla Società di procedere in via diretta all'accertamento autonomo dell’invalidità permanente e del relativo grado. Una volta esercitata questa facoltà resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento INPS, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società e Assicurato.
Qualora non sussistano i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva, rilevanti ai fini della pensione, l’Assicurato potrà richiedere alla Società l’avviamento dell’autonoma procedura di accertamento dell’invalidità (con eventuale costituzione di apposito collegio medico), ovviamente senza attribuire alcuna rilevanza ai menzionati requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva.
Ai fini dell’autonoma procedura di accertamento dell’invalidità permanente, si considera invalido permanente l’Assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale non dipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili a meno di un terzo ed il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 24 - Esclusioni dall'assicurazione
Dalla copertura sono esclusi i casi di invalidità che si verifichino dopo il settantesimo anno di età dell'Assicurato e quelli derivanti da: malattie contratte o ferite riportate per cause di guerra; uso di mezzi aerei di locomozione, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, a condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari.
Dalla copertura di invalidità sono esclusi gli Assicurati ai quali, alla data di decorrenza del contratto, lo stato di invalidità sia già stato riconosciuto dall'INPS, ovvero quei casi in cui a tale data sia già stata avviata la procedura per la richiesta di detto riconoscimento.
Art. 25 - Denuncia dell’invalidità
Verificatasi l'invalidità, l'Assicurato, per il tramite del Contraente, deve farne denuncia alla Società a mezzo lettera raccomandata entro 3 mesi dall'evento, facendo pervenire successivamente alla Società a mezzo lettera raccomandata, per gli opportuni accertamenti, copia della dichiarazione INPS circa il diritto a conseguire l'assegno ordinario d'invalidità o la pensione di inabilità, nonché dichiarazione del Contraente circa la cessazione del rapporto di lavoro con l'Assicurato.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto alla Società di accertare in via autonoma l'invalidità permanente, lo stesso, per il tramite del Contraente deve far pervenire alla Società, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante e tutta l'ulteriore documentazione sanitaria medica disponibile, la dichiarazione del Contraente circa la cessazione del rapporto di lavoro con l'Assicurato, nonché copia della domanda presentata all'INPS qualora sussistano i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva.
A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità. La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra e si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.
In caso di intervenuto decesso dell'Assicurato, la procedura di accertamento dell'invalidità si interrompe ed il contratto resta regolato unicamente dalle Condizioni Contrattuali che disciplinano l'assicurazione per il caso di morte dell'Assicurato.
Il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto inerente a questa assicurazione, è tenuto a continuare il regolare pagamento dei Premi fino al momento in cui l’invalidità verrà riconosciuta dalla Società.
Qualora il riconoscimento dell'invalidità avvenga durante l'Anno Assicurativo della denuncia d'invalidità, il Premio pagato dal Contraente rimarrà acquisito dalla Società.
Se invece il riconoscimento dell'invalidità avviene nell'Anno Assicurativo successivo a quello della denuncia d'invalidità, la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato relativamente al periodo non goduto a partire dall'ultimo anniversario di polizza.
Art. 26 Pagamento del capitale assicurato
Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell’invalidità.
Art. 27 Arbitrato
Nel caso in cui, a seguito della procedura di accertamento autonomo dell’invalidità di cui alla lettera a), l’invalidità non venga riconosciuta, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Società, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla medesima, la formazione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle parti.
In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Contraente ha sede, su richiesta della parte più diligente. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile. Ciascuna delle parti pagherà le spese e le competenze del proprio arbitro e metà di quello del terzo.
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza entro il limite di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
Art. 28 - Impegni della Società
Contro il regolare pagamento del Premio, la Società si impegna a pagare il capitale assicurato in caso di morte o invalidità permanente (quando prevista) del singolo Assicurato durante il periodo di durata contrattuale.
Il rischio di invalidità è regolato dalle:
• Condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente - Dirigenti;
• Condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente - Funzionari, Quadri, Impiegati e per tutte le altre tipologie di Gruppo.
Con il riconoscimento dell'invalidità e la conseguente liquidazione del capitale, l'assicurazione si estingue e nulla è più dovuto ai Beneficiari in caso di decesso successivo dell'Assicurato.
I capitali assicurati sono quelli indicati all’Art. 30.
Art. 29 - Impegni del Contraente
Il Contraente si impegna ad assicurare presso la Società tutti e soltanto i Dirigenti, attuali e futuri, aventi età non superiore a 75 anni (70 anni per il rischio di invalidità).
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete (Codice Civile, artt. 1892, 1893).
Il Contraente deve provvedere a far sottoscrivere agli Assicurandi un’apposita dichiarazione di presa conoscenza ed assenso all’assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
Art. 30 - Prestazioni della Società
Al fine di consentire il pagamento da parte della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
• verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
• consentire alla Società di effettuare i dovuti accertamenti;
• individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare devono essere consegnati:
• una relazione medica dettagliata sulle cause di morte redatta o tradotta in lingua italiana;
• il certificato di morte dell'Assicurato;
• l’ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.
La Società esegue i pagamenti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Art. 31 - Elenco Assicurati – Captale assicurato
n. | Nominativo | Data di nascita | Capitale assicurato caso morte € | Premio annuo lordo € |
1 | Xxxxx Xxxxx | 30.03.1957 | 220.000,00 | |
3 | Xxxxx Xxxxxxx | 19.10.1958 | 220.000,00 | |
6 | Xxxxxxxx Xxxxxxx | 05.02.1955 | 150.000,00 |
Art. 32 – Beneficiari in caso di morte
Si precisa che in caso di decesso il Beneficiario dei singoli Assicurati devono intendersi, salvo diversa indicazione dell’assicurato, gli eredi legittimi o testamentari.