La legge antiusura e le polizze assicurative nei contratti di finanziamento
28 Aprile 2020
La legge antiusura e le polizze assicurative nei contratti di finanziamento
Note a margine del comunicato congiunto Banca d’Italia / IVASS del 17 marzo 2020
Roma, 28 aprile 2020
Inquadramento normativo e ratio della legge antiusura.
Il ceto bancario è stato posto di fronte ad una serie di problemi di rilevante impatto insorti in seguito all’emanazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge antiusura). In principio il legislatore intendeva punire l’attività criminale propria dell’usuraio, ovvero di un soggetto prestatore di denaro non professionale che praticava tassi di interesse eccessivamente onerosi tanto da rientrare nella qualifica di usurari, eliminando alcune incertezze cui le disposizioni dell’art. 644 cod. pen. sembravamo dare spazio, rendendo più difficoltosa la repressione di tali fattispecie. La riforma, tuttavia, sembrerebbe aver avuto piuttosto l’effetto di intervenire in modo rilevante sui canali professionali di finanziamento bancario, creando di fatto una sorta di calmieramento del credito (finalità questa che può essere meritevole di essere perseguita, ma che non appare pertinente alla repressione dell’usura).
La legge anti usura è intervenuta principalmente novellando l’art. 644 cod. pen. il quale prevede che “chiunque, (…), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
La figura criminosa è stata ampliata in quanto la riforma ha eliminato dagli elementi della fattispecie incriminatrice il requisito dell’”approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo”, ravvisato dalla giurisprudenza di
legittimità (Cassazione, sez. II, 27 gennaio 1987) nel momento in cui gli interessi fossero stati di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno avrebbe potuto contrarre il prestito alle predette condizioni. Di conseguenza era definito “stato di bisogno” quella situazione che impattava sulla volontà del soggetto passivo costringendolo nel contrarre il finanziamento a qualsiasi condizione economica (la giurisprudenza lo interpretava come un vizio del consenso).
Inoltre, la nuova disposizione ha definito in termini oggettivi cosa dovesse intendersi con “interessi o altri vantaggi usurari” da determinarsi mediante il rinvio a precisi parametri quantitativi connessi all’andamento del mercato finanziario e definiti con decreto trimestrale del Ministero dell’economia e delle
finanze[1], nel maggiore rispetto del principio costituzionale di determinatezza della legge penale.
Quale ulteriore tutela dei debitori qualora siano applicati interessi usurari, l’ordinamento prevede sanzioni civili ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. prevendo che nulla è dovuto a titolo di interessi, con la conseguenza che il finanziamento debba intendersi a titolo gratuito (ipotesi di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ.).
Tra i punti maggiormente dibattuti della legge antiusura rilevano le “voci di costo” che devono essere valutate nella quantificazione del tasso soglia. Su questo tema è intervenuto il legislatore soccorrendo l’interprete nella misura in cui ha stabilito di includere le commissioni “comunque denominate” nelle voci di spesa da considerare per la quantificazione del TEG e del TEGM (legge n. 2/2009).
Il livello di litigiosità tra creditori e debitori è stato a tratti influenzato da detta disciplina che, a torto o a ragione ha posto il ceto bancario quale rappresentante principale in sede civile e penale delle azioni dei debitori intentate sulla base della normativa antiusura.
Polizze assicurative abbinate. Il comunicato congiunto Banca d’Italia/IVASS e gli orientamenti della giurisprudenza.
Con una recente comunicazione congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 17 marzo 2020 ad oggetto “Offerta di prodotto abbinati a finanziamenti”, si è posto
l’accento sull’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento richiedendo che gli intermediari adottino una serie di cautele per assicurare la correttezza delle relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.
Le autorità affermano che “il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, oltre a comportare l’applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, può esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l’eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti Autorità di vigilanza”. Una sanzione di tipo amministrativo che quindi va oltre alle sanzioni da accertare nell’ambito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario civile o penale.
Fra i contratti offerti in abbinamento ai finanziamenti, il comunicato cita a titolo esemplificativo le coperture assicurative a protezione del credito (polizze vita e/o danni volte a garantire il rimborso del finanziamento, c.d. PPI – Payment Protection Insurance) e quelle a protezione di un bene dato in garanzia (ad. es. polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare).
Sul tema la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. I, ordinanza del 16 aprile 2018, n. 9298), seguita anche dal Collegio di Coordinamento dell’ABF (provvedimento n. 12830/2018), ha stabilito che il costo di polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientra nel concetto di spesa ai sensi dell’art. 644 cod. pen. ai fini della determinazione del tasso usurario. I giudici considerano infatti detta polizza assicurativa come imposta da parte dell’intermediario. Quindi, il carattere dell’obbligatorietà ai fini della stipula del contratto principale di finanziamento, comporta per la giurisprudenza il computo del costo di detta polizza nel calcolo del tasso di interesse applicato confermando l’interpretazione onnicomprensiva del concetto di interessi.
Tuttavia, il predetto comunicato non esclude aprioristicamente la facoltà per l’intermediario di prevedere la stipula da parte del cliente di una polizza abbinata, ma afferma che i costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG. L’intermediario dovrà quindi avere maggiore cautela nella definizione dei costi connessi al finanziamento ed alla polizza abbinata in quanto entrambi sono computati per il
rispetto del tasso soglia, ovvero del suo mancato superamento.
Xxxxx stesso tema le autorità si preoccupano di assicurare la correttezza nella qualificazione delle polizze abbinate, quali servizi accessori obbligatori o facoltativi. Tale adempimento è ritenuto dalle autorità quale “oggetto di esame nell’ambito della verifica periodica sull’adeguatezza e sull’efficacia delle procedure interne”.
L’inclusione dei costi delle polizze obbligatorie nel calcolo del tasso usura, se da un lato può essere compresa (perché volta ad eliminare costi impropri e di fatto un aggiramento della disciplina), dall’altro induce alcune perplessità. Non si considera, infatti, se dalla stipulazione della polizza possa derivare un guadagno per il concedente del credito (se non in termini di protezione – si pensi all’ipotesi in cui la polizza sia offerta da un soggetto totalmente terzo ed indipendente) e nei fatti porta a rendere più rischiosi alcuni segmenti del credito, nei quali i relativi possibili interessati potrebbero essere esclusi così relegandoli al margine del mercato creditizio legale con il rischio di spingerli a trovare soluzione meno regolamentate e per definizioni più rischiose.
[1] L’individuazione di detto tasso soglia è effettuata con la media tra le condizioni applicate, per categorie omogenee, dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre precedente aumentato di un quarto, cui aggiungere ulteriori quattro punti percentuali.
DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.
28 Aprile 2020
La figura del fideiussore è autonoma e indipendente rispetto a quella del debitore principale
Milano, 31 marzo 2020 – Nota a fronte della Ordinanza della Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx. XX Xxxxxx, 00 gennaio 2020, n. 742
La vicenda giudiziale
La Cassazione con l’Ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 742 si pronuncia in merito ad una istanza per regolamento di competenza presentata da un istituto di credito che agiva in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo per il soddisfacimento giudiziale di un credito chirografario nei confronti del soggetto passivo di un finanziamento e del relativo garante. Il debitore ed il fideiussore proponevano opposizione sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in quanto l’istituto di credito avrebbe dovuto adire il foro previsto in deroga dal contratto di mutuo, ovvero quello ove aveva sede lo stesso istituto. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza opposta in quanto faceva salva la clausola di competenza stabilita dal contratto di mutuo che, sulla base degli orientamenti dominanti in giurisprudenza, attraeva quella del contratto di garanzia accessorio anche nel caso in cui il soggetto garante dovesse essere qualificato quale consumatore. La Cassazione è quindi chiamata a dirimere la questione di competenza basata sulla qualificazione del fideiussore quale consumatore anche nel caso in cui il debitore principale sia un operatore professionale.
La questione giuridica ed i diversi indirizzi interpretativi.
Dalla ricostruzione della vicenda in esame si evince che la Cassazione sia stata investita di una problematica relativa alla competenza territoriale e che – al fine di dirimerla – abbia esteso l’ambito della propria indagine e di valutazione al sottostante rapporto sostanziale. Infatti, per stabilire il foro competente nella vicenda in questione ha intrapreso un percorso argomentativo incentrato sulla figura del fideiussore da qualificarsi quale consumatore o quale soggetto professionale. Dalla qualificazione del fideiussore dipende il diverso ambito di applicazione in tema di foro competente in quanto nel caso sia parte in causa un
contraente debole, trova applicazione il foro esclusivo del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del decreto legislativo 206/2005 (che esclude l’applicabilità di qualsiasi altro foro territoriale).
Mediante l’Ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 742 la Cassazione ha ritenuto di modificare il proprio orientamento che riteneva di escludere l’applicabilità della normativa a tutela del consumatore quando il fideiussore presta una garanzia in favore di un soggetto professionale sulla base del principio di accessorietà del contratto fideiussorio rispetto al contratto di finanziamento principale (al riguardo si veda Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846). Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea era conforme a detto orientamento ritenendo di non applicare la disciplina consumeristica e di considerare prioritario il rapporto di accessorietà tra i due contratti.
Invece con il provvedimento in questione la Cassazione si allinea con il giudice europeo che aveva mutato il proprio orientamento (causa C-74/15 e causa C-534/15) con lo scopo di tutelare maggiormente il consumatore in quanto soggetto debole del rapporto di garanzia, in particolare nell’ambito di un rapporto bancario ove la situazione di inferiorità è estremamente marcata.
Pertanto, seppure la Cassazione non consideri venire meno il rapporto di accessorietà tra il contratto di finanziamento principale ed il contratto fideiussorio, viene limitata tale accessorietà esclusivamente alle obbligazioni assunte dalle parti non comportando quindi l’attrazione della competenza del foro previsto inderogabilmente per contratto fideiussorio in quello del contratto di finanziamento principale in presenza della qualifica di consumatore in capo al fideiussore.
Inoltre, la pronuncia si estende oltre la semplice valutazione della competenza e stabilisce anche i criteri sulla base dei quali identificare la qualità di consumatore o no del fideiussore. E tale criteri sono individuabili nei principi generali finora applicati dalla giurisprudenza secondo cui è da qualificarsi quale consumatore “il fideiussore, persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Come si vede, si tratta del
criterio generale, comune per l’identificazione di un contraente persona fisica nell’alveo protettivo della qualifica di consumatore (al riguardo si veda l’art. 3, comma 1, lett. a) Codice del Consumo).
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28 Aprile 2020
Webinar sull’Attività d’Impresa al tempo del Coronavirus
Interverranno:
Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxx Di Xxxxxx, Partner Pavia e Xxxxxxx
Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, Partner Pavia e Ansaldo Avv. Xxxxxxx Xxxxx, Partner Pavia e Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Partner Pavia e Ansaldo Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Partner Pavia e Xxxxxxx
Per dettagli e iscrizioni: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
28 Aprile 2020
The Africa Continental Free Trade Area
Introduction: The History of African Continental Integration
Since the advent and rise of Pan-Africanism there has existed an idea of African Continental Integration. African unity has been a cherished concept but remained elusive for many years. In 1963 the Organization of African Unity (OAU) was created and given the impetus by the presidents of 32 African States to promote solidarity between African nations and eliminate colonialism in Africa. The founders of the OAU believed that Africa’s political and economic integration were inextricably linked. The OAU also had the mandate to ensure that all Africans enjoyed human rights, raise the living standards of all Africans and settle arguments and settle disputes between members.
(Source: xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/ magazine/september- 002/making- african-integration-reality)
The organisation had some great successes, especially in respect to colonialism and the pursuit for African unity. However, the organization was largely divided with different ideologies namely the capitalist/pro-socialist split and
the Casablanca bloc and Monrovian bloc. The OAU was disbanded on 9th July 2002 and succeeded by the African Union. (Source: xxxxx://xxxxxx
.org/en/Publications Library/webditc2016d7_en.pdf )
In 1980 the Lagos Plan for Action was created as a response to the World Bank’s Xxxx Report. The Action Plan was backed by the OAU. It aimed at increasing Africa’s self-sufficiency by building a self-reliant economy, as well as establishing an African Economic Community by the beginning of the twenty first century. The plan for Action also called for the removal of trade barriers between African States in the measures to build up and strengthen economic and technical cooperation among states. The Plan was successful in some developmental areas but its greatest challenge was the lack of an effective monitoring and follow up mechanism. (Source: http:// repository .xxxxx.xxx/ handle/10855/14129)
The Abuja Treaty is a process that shall be undertaken in six stages over 34 years and to be completed by 2028. The REC’s are now pillars of the African Economic Community, they are also the building blocks of the African Union founded in 2001, it is the successor to the Organization of African Unity. Today, the REC’s have developed individually and have diverse roles and structures. Their general purpose is to facilitate regional economic integration (trade blocks) between the members and between the wider African Economic Community. (Source: xxxxx://xx.xxx/xx/xxxxxx/xxxx)
The Continental Free Trade Area
The dream of African continental integration was finally realised on the
30th January 2012 in Addis Ababa , Ethiopia at the 18th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union adopted a decision to establish a Continental Free Trade Area (CFTA) (Source: xxxxx://xx.xxx/xx/xx/xxxx/xxxxx)
The CFTA will bring together 55 African countries with a combined population of over one billion people and a combined gross domestic product of US $3.4 trillion as of 2019. This will be the world’s largest free trade area in terms of parties since the formation of the World Trade Organization. The African Union has stated that the objectives of the CFTA will be to create a single continental market for goods and services, with free movement of business persons and investments, and thus pave the way for accelerating the establishment of the Continental Customs Union and the African customs union.
Additionally, the other aims are expanding intra-African trade across Africa in general as well as resolving the challenges of multiple and overlapping memberships and expedite the regional and continental integration processes. This will enhance competitiveness at the industry and enterprise level through exploiting opportunities for scale production, continental market access and better reallocation of resources.
The CFTA will offer a means to open new markets for African producers thereby promoting economic diversification; unlocking firm productivity through greater
scale economies, agglomeration effects, increased competition and trade reforms in regulations, services and trade facilitation. The CFTA also boosts regional value chains which can assist value added producers to enter export markets. (Source: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxx-xxx-xxx-xxxx
-help-africa-respond-to-its-economic-transformation)
The AfCFTA
The Agreement establishing the African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
came into force on May 30th, 2019 with the ratification by 24 member states. The Agreement operationalises the Continental Free Trade Area by creating a single continental market for goods and services with free movement of business persons and investments, hence accelerating the establishment of the Customs Union.
African governments must also take measures to coordinate trade liberalisation and facilitate regional economic communities across Africa. This ensures that business across the continent is made much simpler, faster and cheaper.
Though the main selling point of the AfCFTA was boosting intra-African trade by reducing trade barriers, there still lies opportunities for Sino-Africa, Euro-Africa and US-Africa trade. The AfCFTA is expected to create a huge market , increasing domestic demand and creating market space and more trade opportunities.
Economists believe that tariff free access to a huge and unified market will encourage manufacturers and service providers to leverage economics of scale, increase industries and, hence, propelling job and wealth creation. Europe, Asia and the America’s have a part to play as, with the expansion of markets, there is a rise in the demand of expertise, namely labour intensive and technology driven enterprises. The AfCFTA also provides a unified block in which Europe, Asia and the America’s can negotiate for the trade of goods regionally vis-à-vis bilateral trade agreements.
In an effort to meet the rising tide, the European Union has various initiatives in support of the AfCFTA. Though the Pan-African Programme , the EU has earmarked EUR 62.5 million to support the AfCFTA with the negotiation- ratification process and architecture and the implementation of the agreement. (Source : xxxxx://xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx)
The EU Aid for Trade, has supported the goals of the AfCFTA in West Africa through a EUR 92 million programme which seeks to increase competitiveness by promoting regional trade opportunities and creating a safe trading environment for small-scale traders. (Source: xxxxx://xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx. org/en/afcfta). Additionally, the EU External Investment Plan aims to increase investment and job creation, hence supporting the objectives of the AfCFTA.
The success of the AfCFTA relies on both governments and private sector working together. A report by the United States Economic Commission for Africa states that businesses will need to be fully sensitised on the potential of AfCFTA so as to establish new trade linkages or push their governments to negotiate for these opportunities. There are still negotiations underway that the private sector can contribute to, mainly focused on competition, provisions relating to investment,
intellectual property and e-commerce.
However Africa has many hurdles to conquer, investments will need to be spearheaded into infrastructure and strengthening the rule of law and governance.
Conclusion
The AfCFTA is expected to increase intra-Africa trade from 13 percent to 25 percent through better harmonisation and coordination of trade liberalisation. There also exists opportunities for Africa to build new bridges, in the words of President Xxxxx Xxxxxx xx-Xxxx the current chairperson of the African Union, “the eyes of the world are turned towards Africa”. As it stands Africa’s largest trading partner is China, the AfCTA is set to open up African markets to the new trading possibilities.
The reference to China forces us also to re-think the economic growth which is based not only on industries and trades.
As a matter of fact, the experience of these current days is teaching all of us that, in order to be attractive, a region as well a country needs to have a good healthcare system, able to counter epidemic risks. The entire world has such strong interconnections that a problem in region becomes a problem worldwide: the creation of a good health care system is becoming more and more a stone for the creation of a virtuous economic development.
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28 Aprile 2020
Coronavirus: Legal Guidelines italia
Per far fronte all’emergenza causata dalla diffusione pandemica del virus SARS- CoV-2 (c.d. coronavirus), sono state emanate una serie di norme eccezionali volte, per un verso, a frenare il contagio e contenere al massimo ogni rischio di ulteriore diffusione della malattia Covid-19 e, per altro verso, a mitigare le ripercussioni negative sull’economia nazionale.
Lo Studio Pavia e Xxxxxxx ha costituito un team di professionisti multidisciplinare, al fine di approfondire, nei suoi vari risvolti applicativi, la nuova legislazione emergenziale. L’obiettivo è quello di fornire un mirato supporto alle imprese (italiane ed estere che abbiano relazioni di business con l’Italia) per consentire di orientarsi nel mutato quadro normativo, sia per quanto attiene la compliance, sia con riferimento agli strumenti di tutela tesi a preservare la continuità aziendale.
Lo Studio ha predisposto alcuni sintetici vademecum e documenti di approfondimento, che verranno costantemente aggiornati alla luce dei provvedimenti di volta in volta emanati, sui temi più rilevanti, quali rapporti di lavoro e salute e sicurezza sul lavoro, data protection, materia fiscale.
Legal GUIDELINES
La normativa di riferimento, a livello nazionale, può essere visionata cliccando su questo link. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i provvedimenti delle Regioni, dei Comuni e dei Prefetti.
Legal Alert
Pubblicazioni
2020 – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx – Golden Power e Power to Regulate a fronte dell’emergenza sanitaria: due facce della stessa medaglia, in DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI – Pandemia, normazione dell’emergenza e modelli d’intervento socio-economici, Edizioni Università di Cassino, a cura di Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Guarda il Webinar sull’Attività d’Impresa al tempo del Coronavirus
Podcast e Video
COVID-19 – Attività di ricerca clinica sperimentale
Ascolta “Coronavirus: applicazione delle norme sulla ricerca e sperimentazione clinica” su Spreaker.
Ascolta “Coronavirus: ricerca e sperimentazione clinica di medicinali e vaccini” su Spreaker.I professionisti del team emergenza Coronavirus dello Studio Pavia e Xxxxxxx restano a disposizione per ogni necessità e potranno essere contattati attraverso l’indirizzo email XxxxxXxxxXxxxx00@xxxxx-xxxxxxx.xx
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28 Aprile 2020
Il Reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria ex art. 132 T.U.B.
Roma, 10 marzo 2020 – La riserva di attività finanziaria ex art. 106 t.u.b. e la rilevanza penale dell’esercizio indiretto a fronte della Cass. Pen. Sez. V, 22 marzo 2019, n. 12777
Ricostruzione della vicenda processuale.
Il Tribunale di Forlì in data 9 gennaio 2015 aveva affermato la responsabilità penale di alcuni funzionari di una banca italiana e di una banca sammarinese in relazione ai reati di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. t.u.b.), art. 132, per avere posto in essere una serie di operazioni di finanziamento in pool, materialmente erogate dalla prima anche con fondi provenienti dalla seconda (ovvero da una banca straniera non in possesso dell’autorizzazione bancaria). La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 29 novembre 2017, confermava l’accertamento della responsabilità penale e avverso tale sentenza i predetti funzionari promuovevano ricorso per Cassazione.
La Cassazione penale, sez. V, con sentenza del 22 marzo 2019, n. 12777 ha confermato la valutazione operata dalla Corte d’Appello nel ritenere che la banca straniera svolgesse attività finanziaria pur priva di autorizzazione, operando mediante lo schermo del mandato senza rappresentanza conferito alla banca italiana e tale convincimento è stato reso possibile da una serie di elementi ricostruiti dalla Corte d’Appello di Bologna che si riportano: “1) il riparto del
rischio di insolvenza tra i due istituti; 2) l’autonoma valutazione del merito creditizio del singolo mutuatario; 3) la sottoscrizione per conoscenza, da parte del cliente, della convenzione interbancaria stipulata la banca italiana e la banca straniera; 4) i poteri di ingerenza della banca straniera; 5) il maggior impegno finanziario della banca straniera nella erogazione delle somme; (…)”.
Il reato di abusivismo finanziario ricostruito a fronte della citata sentenza.
Il reato di abusiva attività finanziaria punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da Euro 2.065 ad Euro 10.329 chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più delle attività finanziarie previste dal t.u.b. “in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112”, così come stabilito ai sensi dell’art. 132 t.u.b.
L’art. 106, comma 1, t.u.b. definisce l’attività il cui esercizio è riservato a “intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”, attività che consiste nella “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, così come meglio specificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 53/2015 a cui lo stesso comma 3 dell’art. 106 t.u.b. rinvia.
L’art. 2 del decreto definisce l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma come la “concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma”, che ricomprende “ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121 t.u.b.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
La ratio di tale norme è quella di salvaguardare la funzione di controllo preventivo e di vigilanza sulle attività finanziarie della Banca d’Italia, ovvero di tutelare la funzione di controllo delle attività finanziarie affidato in questo caso al controllo preventivo dato dall’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ed all’autorizzazione della Banca d’Italia (funzionali a garantire il regolare esercizio delle attività bancarie e dei servizi di finanziamento).
Con la sentenza in esame, la Suprema corte di cassazione specifica che il reato ai sensi dell’art. 132 t.u.b. concerne “lo svolgimento dell’attività nei confronti del pubblico e l’esercizio delle attività previste dall’art. 106 t.u.b. che, a sua volta, subordina all’iscrizione dell’albo degli intermediari finanziari l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, facendo quindi rientrare nella fattispecie incriminatrice anche le attività finanziarie svolte indirettamente.
La Suprema corte infatti ha chiarito che il conferimento di un mandato senza rappresentanza da parte di una banca estera (in questo caso sammarinese e quindi ente non autorizzato) ad una banca italiana in possesso dell’autorizzazione bancaria, non esclude la qualificazione di attività finanziaria se riconducibile alla prima.
La valutazione dell’operazione concretamente posta in essere è effettuata sulla sostanza e non sulla forma. Pertanto, considerato il caso in esame dove l’attività finanziaria è posta in essere da un soggetto autorizzato, ma sulla base di un contratto (il mandato senza rappresentanza), la Suprema Corte stabilisce che “oggetto di vaglio giurisprudenziale, per il giudice penale, non è il contratto, ma l’attività sottoposta a controllo, senza che rilevi la forma adottata per il suo svolgimento in concreto”.
La partecipazione da parte della banca estera alle operazioni di finanziamento con la banca italiana, e quindi “valutando il merito creditorio dei clienti, e riservandosi poteri di ingerenza nella fase attuativa del rapporto di finanziamento”, ha ricondotto l’attività posta in essere nell’ambito della fattispecie incriminatrice. Il mandato senza rappresentanza è stato quindi funzionale allo svolgimento diretto di attività finanziaria da parte di un soggetto non autorizzato ad eludere il divieto di operatività finanziaria in assenza di autorizzazione bancaria ai sensi del t.u.b..
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28 Aprile 2020
Arte e Tecnologia antitesi apparente – EVENTO RINVIATO
Xxxxxx Xxxxxx
MusicistaGiacomo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Giornalista d’ArteGiuseppe Veneziano PittoreOrganized by
Sponsored by
Arte e Tecnologia antitesi apparente
28 Aprile 2020
GREEN REVOLUTION E GIURISTA DI IMPRESA
9.30 Saluti
Xxxxx Di Xxxxxx, Pavia e Xxxxxxx
Introduzione
Xxxxxxxxx Xxxxx, Pavia e Ansaldo – Università Campus Biomedico di Roma
Presiede
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Avio – Responsabile Sezione Territoriale AIGI
10.00 Green Bond e Fattori ESG nell’analisi del rating
Xxxxx Xxxxxx, Enel Green Power Xxxxxxx Xxxxxxxx, S&P Global
10.40 Gli ecoreati a quattro anni dalla loro introduzione
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Q8 – XXXX Xxxxxxxxx Xxxxx, Pavia e Xxxxxxx
11.20 Coffee break
11.30 La bonifica dei siti contaminati: questioni pratiche e giuridiche e possibili soluzioni
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Esso Italiana – AIGI
Xxxxxx Xxxxxxx, Pavia e Ansaldo – Università di Macerata
12.10 I profili giuridici della economia circolare
Xxxxxxxxx Xxxxxx, Gucci – AIGI Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Unindustria
12.50 Interventi
13.00 Light Lunch
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28 Aprile 2020
IL RUOLO DEL DIRITTO NELL’ERA DIGITALE: COME CAMBIERÀ LA PROFESSIONE E LA PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO
29 novembre 2019
Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 00
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28 Aprile 2020
INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SERVIZIO DELLE IMPRESE: COME L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA STA TRASFORMANDO LA GESTIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE
28 novembre 2019
Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 00
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