COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXX
Seduta del 09/07/2019
FATTO
Il ricorrente deduce di essere stato socio e legale rappresentante di una società in nome collettivo, che era a sua volta titolare del rapporto di conto corrente n. ***067 perfezionato con l’intermediario convenuto. In relazione al predetto rapporto bancario, il ricorrente ha presentato ricorso davanti al Collegio ABF di Roma che, con la decisione n. 3259/16, ha affermato che, dopo lo scioglimento e l’estinzione della società titolare del conto corrente, “non risultano più legittimi gli addebiti relativi a spese e commissioni, direttamente riconducibili al rapporto di conto corrente, potendo dunque lo stesso essere produttivo unicamente di interessi passivi per il successore del correntista estinto, da conteggiarsi sul saldo passivo in essere a siffatta data, nella misura prevista dal contratto per l’ipotesi di estinzione o, in difetto, nella misura legale”. Il ricorrente chiede pertanto all’ABF di Bologna di dichiarare la banca, alla luce della decisione assunta dal Collegio di Roma, tenuta a restituirgli l’importo degli interessi addebitati nel predetto conto corrente dall’11.04.2012 fino al 27.01.2013, indebito da maggiorarsi a sua volta di interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Inoltre, poiché a dire del ricorrente il contratto di conto corrente non conteneva alcuna pattuizione sul tasso di interesse per il caso di estinzione, chiede altresì che l’ABF dichiari la banca tenuta a restituirgli quanto addebitatogli a titolo di
interessi ad un tasso superiore a quello legale (che all’epoca era del 2,5%).
L’intermediario, costituitosi, eccepisce l’inammissibilità del ricorso sia per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente avrebbe già presentato in precedenza vari ricorsi aventi ad oggetto le condizioni economiche applicate, sia per indeterminatezza delle conclusioni in esso rassegnate, in quanto ciò rinvia ad un’attività consulenziale invece preclusa all’ABF. Eccepisce inoltre che, in relazione all’esposizione di 22.732,35 euro del conto corrente in questione, il ricorrente ha sottoscritto nel 2013 un piano di rientro nel quale si riconosceva espressamente debitore della somma dovuta dalla società alla banca “ogni eccezione e riserva rimossa”. Nel merito eccepisce che gli interessi sono stati correttamente conteggiati in base alle condizioni economiche pattuite e successivamente modificate come da normativa tempo per tempo vigente. Conclude, pertanto, chiedendo all’ABF di rigettare il ricorso perché non provato ed infondato.
DIRITTO
Il ricorrente agisce davanti al Collegio di Bologna per il rimborso degli interessi passivi versati alla banca resistente, all’indomani dell’estinzione della società titolare del conto corrente, alla luce di quanto ritenuto dal Collegio di Roma con la sua decisione n. 3259/2016 ovvero per la restituzione di quanto versato in misura superiore al tasso legale, in quanto asserisce che mancava nel contratto di conto corrente una corrispondente pattuizione. E’ dunque possibile evincere dal ricorso, non senza un significativo sforzo interpretativo, un petitum ed una causa petendi, che inducono questo Collegio a ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità. Lo stesso dicasi per l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il petitum e la causa petendi del presente ricorso differiscono dai precedenti.
Il ricorso è dunque ammissibile ma infondato. Risulta infatti agli atti che il ricorrente, in data 28 gennaio 2013, ha perfezionato con l’intermediario convenuto un piano di rientro in virtù del quale ha rinunciato ad ogni eccezione e riserva con riferimento all’importo di quanto dovuto alla banca resistente per effetto della sua successione nel debito sociale all’indomani dell’estinzione della s.n.c. già titolare del conto corrente di cui si tratta. Tale accordo, benché escluda qualsiasi effetto novativo, deve qualificarsi come transattivo in quanto appare i concreto inteso a porre fine e soprattutto a prevenire future contese, comunque riferite a pretese originantesi dal conto corrente qui in esame, cui si riferisce peraltro anche la decisione del Collegio di Roma n. 3259/2016. In particolare, tale piano di rientro aveva ad oggetto proprio la definizione, in via transattiva, delle reciproche pretese delle parti odierne in relazione alla posizione debitoria intestata alla società , pari a 22.732,35 euro, oltre interessi, quale saldo del c/c n. ***067, di cui lo stesso ricorrente si riconosceva successore alla data di sottoscrizione del piano di rientro. L’accordo contiene il riconoscimento da parte del ricorrente del debito sociale come proprio nonché la rinuncia ad ogni eccezione e riserva in relazione alla somma sopra riportata. Risulta dunque per tabulas che il ricorrente ha rinunciato, a titolo transattivo, a sollevare contestazioni sugli addebiti contabilizzati anteriormente alla sottoscrizione dell’accordo, a loro volta oggetto della ricognizione di debito ivi contenuta da parte del ricorrente. Ne deriva che per questa ragione l’odierno ricorso non può essere accolto, risultando ogni altra questione assorbita.
D’altro canto questo Collegio ha già avuto occasione di riconoscere natura transattiva ad un accordo di riscadenziamento del debito laddove a fronte dell’impegno del debitore al pagamento del debito oggetto di ricognizione e a non sollevare eccezioni e riserve circa la
somma oggetto di ricognizione l’intermediario abbia concesso il riscadenziamento del debito: “ne deriva che il debitore, per utilmente contestare la validità del proprio impegno al pagamento della suddetta somma e, al contempo, del proprio impegno a non sollevare eccezioni circa i rapporti sottostanti, avrebbe dovuto preliminarmente investire il giudice competente dell’accertamento dell’eventuale annullabilità di tale impegno transattivo, una pronuncia estranea alla competenza dell’ABF, in quanto di natura costitutiva” (Collegio di Bologna, decisione 24 giugno 2019, n. 18176).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1