Aran – Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Enti pubblici non economici
Aran – Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Enti pubblici non economici
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto degli Enti pubblici non economici Personale non dirigente
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Gennaio 2016
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
9
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 9
11
CAPO I Disposizioni generali 11
CAPO II Contrattazione collettiva integrativa 12
Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa 12
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo 16
Il sistema di partecipazione 17
Relazioni sindacali del sistema di classificazione 24
CAPO IV I soggetti sindacali 26
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa 26
Composizione delle delegazioni 27
CAPO V Norme di comportamento e prevenzione della conflittualità 28
Comitato per le pari opportunità 28
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 28
Interpretazione autentica dei contratti 29
CAPO VI Diritti e prerogative sindacali 29
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 29
TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
30
Aree e profili professionali 31
ALLEGATO A al CCNL 1.10.2007 Declaratorie delle aree 32
Istituzione di profili professionali 37
Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio 37
Modalità di accesso dall’esterno 39
Progressioni all’interno del sistema di classificazione 39
Sviluppi economici all’interno delle Aree 40
Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree 40
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative 42
Incarichi di elevata professionalità 43
Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità 45
Retribuzione di posizione e di risultato 46
TITOLO IV IL RAPPORTO DI LAVORO
49
CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro 49
Il contratto individuale di lavoro 49
Ricostituzione del rapporto di lavoro 51
CAPO II Orario di lavoro e riposi 52
Riduzione dell’orario di lavoro 53
Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo Patrono 59
CAPO III Interruzione e sospensione della prestazione lavorativa 61
Mutamento di profilo per indoneità psico- fisica 66
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 67
Servizio militare e servizio sostitutivo civile 68
Aspettativa per motivi familiari o personali 70
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 71
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 71
Norme comuni sulle aspettative 72
Congedi per eventi e cause particolari 75
Mobilità volontaria nell’ambito del comparto 76
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 76
Assegnazione temporanea a domanda 78
Assunzione a tempo determinato 78
Rapporto di lavoro a tempo parziale 80
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 82
Trattamento economico- normativo del personale a tempo parziale 83
Disciplina sperimentale del telelavoro 85
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 88
Contratto di formazione e lavoro 88
CAPO VI Tutele ed interventi solidali 91
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 91
Interventi solidali a favore dei lavoratori affetti da AIDS 92
CAPO VII Misurazione e valutazione della qualità dei servizi 93
CAPO VIII Formazione del personale 93
Principi generali e finalità della formazione 93
Destinatari e procedure della formazione 94
Sanzioni e procedure disciplinari 100
Codice disciplinare 102
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 107
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 108
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 109
CAPO X Cessazione del rapporto di lavoro 111
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 111
Obblighi delle parti 112
Recesso con preavviso 112
Termini di preavviso 113
CAPO XI Codici di condotta 114
Obblighi del dipendente 114
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 115
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 116
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 128
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 128
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO 133
CAPO I Istituti di carattere generale 133
Struttura della retribuzione 133
Stipendio tabellare 134
TABELLA A CCNL 18.2.2009 INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE 135
TABELLA B CCNL 18.2.2009 NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA 136
Effetti dei nuovi stipendi 137
Tredicesima mensilità 139
Istituzione e disciplina dell’indennità di ente 140
TABELLA C allegata al CCNL 18.2.2009 INCREMENTI MENSILI DELL'INDENNITA' DI ENTE 142
Trattenute per scioperi brevi 142
Retribuzione e sue definizioni 142
Struttura della busta paga 143
Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali 144
CAPO II Risorse per le politiche del personale 144
Lavoro straordinario 144
Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C 145
Integrazione alla disciplina Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C 147
Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C 154
Integrazione alla disciplina sul Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/89 155
CAPO III Trasferta e trasferimento 160
Trattamento di trasferta 160
Trattamento di trasferimento 163
CAPO IV Indennità e benefici particolari 164
Indennità di bilinguismo 164
Indennità guardiaparco 165
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 166
Conferma di discipline precedenti 166
Disposizioni particolari 167
CAPO V Previdenza e assistenza 167
Copertura assicurativa 167
Patrocinio legale 168
Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 169
Servizio mensa 170
Benefici di natura assistenziale e sociale 170
Interventi assistenziali 171
Norma speciale per l’Automobile Club d’Xxxxxx - XXX 000
Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli Enti pubblici non economici stipulato in data 13.03.2002 172
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - sottoscritto il 6.7.1995; CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 1.7.1996; Accordo per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del CCNL 6.7.1995, sottoscritto il 24.4.1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 16.2.1999; CCNL ad integrazione del CCNL del 16.2.1999, sottoscritto il 14.2.1999; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14.3.2001;CCNL - quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002- 2003 - sottoscritto il 9.10.2003;CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 8.5.2006; CCNL - quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il 1.10.2007;Contratto integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 18.2.2009; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 18.2.2009. Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici stipulato il 13.3.2002.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
(art. 1 CCNL 18.2.2009)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli Enti del comparto indicati all’art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dall’ 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione
1 Comma disapplicato dall’art. 1 del CCNL 18.2.2009: “Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto indicati all’art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007”.
oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001).
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
2 Comma disapplicato dall’art. 1 del CCNL 18.2.2009: “Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006
- 31 dicembre 2009, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, per la parte economica”.
3 Comma disapplicato dall’art. 1 del CCNL 18.2.2009 : “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN”.
4 Comma disapplicato dall’art. 1 del CCNL 18.2.2009: “Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”.
5 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia dell’Accordo Quadro per la riforma degli
assetti contrattuali del 22.1.2009 e della specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché di quelle del D.Lgs.n.150/2009: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”. Attualmente l’istituto trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. In materia si rinvia alle specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , consultabili sul relativo sito istituzionale, nella sezione RGS - Ragioneria Generale dello Stato, Attività istituzionali, Ordinamenti e costi del lavoro pubblico, Indennità di vacanza contrattuale. L’art.9, comma 17, della legge n.122/2010, nello stabilire il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, espressamente prevede: “E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”. Successivamente in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett. d), del DPR n. 122/2013 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011,nonché l’ art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2013 , n. 147 che ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Disposizioni generali
Obiettivi e strumenti
(art. 3 del CCNL 16.2.1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività.
2. Il perseguimento dell’obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti sociali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali nell’ambito del comparto ricomprende:
2013. Da ultimo, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione
al periodo 2015-2018.
6 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia dell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché di quelle del D.Lgs.n.150/2009 : “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993). Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001”.
7 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia dell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché di quelle del D.Lgs.n.150/2009: “In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma 6.”.
b) la partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e della consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze;
c) le procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Contrattazione collettiva integrativa
Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa9
(art. 4 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 5 CCNL 9.10.2003 e dall’art.4 CCNL
1.10.2003)
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate all’art.10 per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori previsto dall’art. 3110, nonché dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e 4411. Il contratto collettivo integrativo assume l’obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti, e orientati ad un effettivo e verificabile miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e
8 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.45 del D.Lgs.n.165/2001
9 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni degli art. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
10 CCNL 16.2.1999; Cfr. Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, pag. 144.
11 CCNL 16.2.1999; Cfr. Raccolta sistematica Area VI della Dirigenza - Fondo Area dei professionisti; Raccolta sistematica Area VI della Dirigenza - Fondo Area medica; Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art.15 della legge n.88/1989.
qualitativo dei servizi istituzionali, ……. omissis12 , ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso indicate nell’art. 32, nonché quelli di ripartizione dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e 4413.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono prioritariamente regolate le seguenti materie:
A) a livello nazionale o di sede unica di ente:
- linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale in linea con i processi di innovazione e secondo le esigenze da questi poste;
- ricaduta delle innovazioni tecnologiche e organizzative connesse ai processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all’utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
- accordi di mobilità;
- linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
- pari opportunità, ……. omissis14, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
- individuazione delle posizioni organizzative eventualmente incompatibili con una prestazione di lavoro a tempo parziale;
- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’ente, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.
12 L’indicazione “ definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indicatori e standard di riferimento” non viene richiamata in quanto in materia deve tenersi conto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009 nonché di quelle dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
13 CCNL 16.2.1999; Cfr. Raccolta sistematica Area VI della Dirigenza - Fondo Area dei professionisti; Raccolta sistematica Area VI della Dirigenza - Fondo Area medica; Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.
14 L’indicazione “per le finalità indicate nell’art. 7 del presente contratto,” non è richiamata in quanto tale ultima disciplina deve ritenersi disapplicata; x. xxxx x. 00. La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs.n.198/2006. . In materia si ricordano anche le previsioni contenute nell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. V. anche nota n. 72.
Le materie di contrattazione collettiva integrativa di cui sopra sono integrate da quelle previste nell’art. 19, comma 1, lett. A) del presente CCNL15. La contrattazione in tema di mobilità16 ……. omissis17 avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 17 del CCNL 6 luglio 199518. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) a livello di struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali o subprovinciali, nonché, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nelle strutture provinciali che secondo gli ordinamenti degli enti non sono di livello dirigenziale e, comunque, nelle strutture individuate come sedi di costituzione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- articolazione19 delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 6 luglio 1995 in relazione ai processi di riorganizzazione e di espansione dell’offerta di servizio. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative relative a tale materia, le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa;
4. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti. A tal fine gli enti si dotano, qualora non ne dispongano, di un sistema di contabilità analitica integrato e per budget, quale
1515 CCNL 16.2.1999; Cfr. Relazioni sindacali del sistema di classificazione, pag. 25.
16 In materia occorre tenere conto della nuova disciplina contenuta nell’art.16 della legge n.183/2011 nonché delle disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
17 Questa indicazione (“e di riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative”) deve ritenersi superata per effetto delle previsioni del D.Lgs.n.150/2009 in materia di oggetto della contrattazione; x. xxxx x. 0.
18 V. nota n. 9.
19 V. nota n. 9.
5. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante lo svolgimento del negoziato stabiliti dall’art.1121, relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori per l’incentivazione del personale, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
6. I contratti collettivi integrativi e decentrati non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto all’ambito di risorse indicato al comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
1. Al fine di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi in risposta alla domanda dell’utenza sul territorio, il contratto collettivo integrativo a livello nazionale assegna una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art. 32, comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999 al finanziamento di specifici piani o progetti da elaborare da parte delle sedi periferiche abilitate alla contrattazione decentrata. Resta fermo che il pagamento delle incentivazioni avviene a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2 omissis22.
1 omissis23.
2 omissis24.
3 omissis25.
20 V. nota n. 9. In materia, si richiamano le disposizioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009,
21 CCNL 16.2.1999; Cfr. Comportamento delle parti, pag. 28.
22 Comma non richiamato in quanto ha integrato direttamente le previsioni dell’ all’art. 4, comma 3, lett. A (contrattazione integrativa a livello nazionale o di sede unica di ente) del CCNL 16.2.1999; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
23 Comma non richiamato in quanto ha integrato direttamente le previsioni dell’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL 16.2.1999. Cfr. Il sistema di partecipazione, Informazione, pag. 17.
24 Comma non richiamato in quanto ha integrato direttamente le previsioni dell’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL 16.2.1999. Cfr. Il sistema di partecipazione, Informazione, pag. 17
25 Comma non richiamato in quanto ha integrato direttamente le previsioni dell’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto A, del CCNL 16.2.1999. Cfr. Il sistema di partecipazione, Concertazione, pag. 17
4 omissis26.
5 omissis27.
6. La quota minima di risorse da destinare alla contrattazione a livello di struttura periferica, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL del 9 ottobre 2003, è elevata al 20% L’incremento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati presso le strutture periferiche, in correlazione con l’utilizzo delle predette risorse, è accertato attraverso strumenti di verifica28 anche basati sul grado di soddisfazione dell’utenza e sulla adozione e pubblicizzazione delle carte di servizio, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 2529
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
(Art. 4 CCNL 9.10.2003)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Gli enti costituiscono la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convocano la delegazione sindacale prevista dall'art. 10, comma 1, punto I, lett. b), del CCNL del 16 febbraio 199930, per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
26 Comma non richiamato in quanto ha integrato direttamente le previsioni dell’art. 4, lett. A) del CCNL 16.2.1999 in materia di contrattazione. Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
27 Questo comma non è richiamato in quanto deve ritenersi disapplicato; x. xxxx x. 00.
28 In materia, x. xxxx x. 00.
29 CCNL 1.10.2007; tale previsione contrattuale, come tutte quelle altre del Capo I – Misurazione e valutazione della qualità dei servizi- del Titolo VI del CCNL 1.10.2007, deve ritenersi disapplicata per effetto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L..n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
30 Cfr. Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa, pag.27.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei sindaci o dei revisori ovvero, in mancanza, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno31. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all’organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali rappresentative. Per la parte pubblica, la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante.
4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione.
La partecipazione
Il sistema di partecipazione
(art. 6 CCNL 16.2.1999, come integrato e modificato dall’art. 6 CCNL 9.10.2003 e
dall’art. 4 CCNL 1.10.2007)
31 In materia di controllo interno di responsabilità amministrativa e contabile è intervenuto anche il D.Lgs. n. 123 del 2011, che in parte ha abrogato il citato art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999. Per quanto riguarda gli organi competenti nella predetta materia occorre richiamare l’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si precisa che il comma 4 dell’art. 40-bis è stato abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33 del 2013 e le relative previsioni sono, ora, contenute nell’art. 21 del citato X.Xxx. 33 del 2013 .
32 L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico -
finanziaria ed illustrativa all’ARAN è sancito anche dall’art.40-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001, con la previsione anche di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165/2001) per il caso di suo inadempimento.
33 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è, pertanto, disapplicato”.
1. Ciascun ente, nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art.835, anche su loro richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. Nelle materie di seguito indicate l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 136:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) stato dell’occupazione e politiche degli organici;
d) criteri generali sulla programmazione della mobilità interna;
e) criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro;
f) sperimentazioni gestionali e/o affidamento all’esterno dei servizi;
g) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;
i) elevazione del contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo parziale, secondo quanto previsto all’art. 21, comma 1037 ;
34 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.Rilevano in materia anche le disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a) del D.L.n. 95/2012 , convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche non sono più oggetto di consultazione ma solo di informazione sindacale preventiva.
35 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
36 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
37 CCNL 16.2.1999; Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.80.
j) programmi di formazione del personale;
k) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, anche in relazione alle ricadute occupazionali derivanti dai medesimi processi o dal ricorso ad altre forme di rapporto di lavoro atipico;
m) obiettivi e modalità attuative del piano operativo predisposto dagli organi preposti alla gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’ente, nonché dei processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;
B) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 238:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttività in sede locale;
c) stato dell’occupazione e politiche degli organici aventi riflesso sulla sede locale;
d) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale;
e) criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro;
f) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
38 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;
h) programmi di formazione del personale in sede locale;
i) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, così come in tutte quelle demandate alla contrattazione, l'amministrazione fornisce un'informazione successiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all' art. 8, comma 139:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l’utenza;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) andamento generale della mobilità del personale;
f) distribuzione complessiva delle risorse del Fondo unico di ente per i trattamenti accessori;
g) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
h) attuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
B) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 2:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;
39 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
b) applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l’utenza in sede locale;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale in sede locale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.
4. Per l’informazione di cui al comma 2 sono previsti almeno due incontri annuali. La documentazione viene fornita alle organizzazioni sindacali con un congruo anticipo.
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 641:
A) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 142 per le seguenti materie :
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;
d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri
41 CCNL 16.2.1999; Cfr. Il sistema di partecipazione, Informazione, pag.17.
42 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
dell’ente, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.
B) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 243:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici in sede locale.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste all’art.19, comma 1, lett. B)44.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell’adozione, da parte dell’amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 145: a) omissis46;
b) omissis47;
43 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
44 CCNL 1.10,2007; Cfr. Relazioni sindacali del sistema di classificazione, pag. 25.
45 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
46 Questa indicazione (“ organizzazione e disciplina degli uffici”) deve ritenersi disapplicata per effetto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a), del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. Questa, materia è, quindi, oggetto della sola informazione, preventiva , come disposto direttamente dal legislatore.
47 Questa indicazione (“consistenza e variazione delle dotazioni organiche”) deve ritenersi disapplicata per effetto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a) del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto
c) omissis48;
d) elevazione del contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo parziale, secondo quanto previsto all’art. 21, comma 1049 ;
B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all’art.8, comma 250:
1 xxxxxxx00;
2 omissis52.
D) Altre forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di innovazione e di ristrutturazione organizzativa degli enti, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 59/1997, sono costituiti presso ogni ente del comparto appositi Comitati composti dai rappresentanti dell’amministrazione e dai rappresentanti sindacali dei dipendenti di cui all’art 8, comma 154 .
2. Nell’ambito dei Comitati previsti al comma 1 le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento e di ristrutturazione organizzativa dell’ente. Di tale attività, corredata dei dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Comitato di settore.
3. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell’ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell’amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza
2012, n.135. Questa, materia è, quindi, oggetto della sola informazione, preventiva , come disposto direttamente dal legislatore.
48 Indicazione non richiamata a seguito del modifica abrogativa dei collegi di conciliazione ed arbitrato operata dall’art.55, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall’art.68, comma 1, del D.Lgs.n.150/2009: “modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale per le procedure disciplinari fino all’entrata in vigore della disciplina relativa ai Collegi di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 47 del presente ccnl”.
49 CCNL 16.2.1999; Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 80.
50 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
51 V. Nota n.46
52 V. Nota n.47
53 Il riferimento attualmente deve essere inteso agli artt.47 e 50 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
54 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26,
esamina due volte l'anno una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti degli enti le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali e la formazione del personale, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni degli enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
(art. 12, comma 8, CCNL 9.10.2003)
8. Nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D) del CCNL del
16 febbraio 1999, è costituita, presso ciascun ente, apposita commissione bilaterale, alla quale sono affidate le seguenti funzioni:
a) acquisire dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 3, nonché delle finalità di cui all’art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999;
c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.
Relazioni sindacali del sistema di classificazione
1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:
A) contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 199955:
a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 1356;
b) individuazione dei profili professionali di cui all’art. 857.
B) informazione preventiva e concertazione58 di cui all’art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 1159 60;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all’art. 1461 62;
55 Per la determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, v. nota n.9.
56 CCNL 1.10.2007; Cfr. Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree, pag. 41.
57 CCNL 1.10.2007; Cfr. Istituzione di profili professionali, pag. 37.
58 X. xxxx x. 00.
59 CCNL 1.10.2007
60 L’istituto della Progressione tra le aree nel sistema di classificazione è definitivamente venuto meno a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’art.24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009. Sull’argomento è intervenuto anche l’art. 18, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 70 del 2013, che ha abrogato il comma 1-ter del citato articolo 52.Tali norme, infatti, hanno stabilito che, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, è sempre necessario il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni.
61 CCNL 1.10.2007.
62 V. nota n. 60.
63 L’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009, stabilisce la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. In materia di valutazione si richiamano le previsioni imperative del Titolo II del D.lgs.n.150/2009.
d) graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 16, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità 64;
I soggetti sindacali
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
(art. 8 CCNL 16.2.1999)
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui all’art.4, comma 3, lett. A)66 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. B)67 sono:
- le R.S.U.;
- le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
64 V. nota n. 63.
65 X. xxxx x. 00.
66 CCNL 16.2.1999; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12..
67 CCNL 16.2.1999, come integrato dall’art. 5 CCNL del 9.10.2003 e dall’art.4 CCNL 1.10.2003; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I - a livello nazionale o di sede unica di ente:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- dal Direttore generale o Segretario generale o suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale:
- dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 168 ;
II - a livello di struttura periferica come individuata all’art. 4, comma 3, lett. B)69:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito della struttura o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei responsabili degli uffici direttamente interessati alla trattativa e tenuti all’applicazione del contratto;
b) per la parte sindacale:
dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 270.
2. Gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’attività ……. omissis 71 di assistenza dell'Agenzia.
68 CCNL 16.2.1999; Cfr. soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
69 CCNL 16.2.1999; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
70 CCNL 16.2.1999; Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
Norme di comportamento e prevenzione della conflittualità
Comportamento delle parti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della reciproca responsabilità, della correttezza e buona fede, della trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti si attengono allo stesso impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Comitato per le pari opportunità
(art. 7 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 1.10.2007) Omissis72
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
(art. 8 del CCNL del 9.10.2003) Omissis73
71 L’attività di rappresentanza dell’ARAN per la contrattazione integrativa non è più prevista, nell’art.46 del D.Lgs.n.165/2001, tra i compiti istituzionali dell’Agenzia.
72 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari Opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
73 La disciplina contrattuale relativa al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del D.Lgs.n.29/199374 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero con quelle previste dall’art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
Diritti e prerogative sindacali
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
(art. 9 CCNL 16.2.1999, come modificato dall’art.1 CCNL 27.7.2005)
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’Accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’Accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’ Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale, la cui rappresentatività sia stata accertata ai sensi dell’art. 43, del d. lgs. n. 165 del 2001;
- componenti degli organismi statutari delle rispettive confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o
74 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.47 del D.Lgs.n.165/2001.
aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’Accordo quadro di cui al comma 1.
Norma di rinvio
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 2, relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso gli enti, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche.
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Premessa
Obiettivi e finalità
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all’art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l’obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo i
75 Comma non richiamato in quanto la disciplina prevista ha esaurito i propri effetti: “In relazione alla questione insorta sull’art. 9, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999, relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL”.
principi della flessibilità organizzativa e dell’accrescimento continuo delle competenze professionali.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l’impegno delle parti al fine di definire un sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le funzioni proprie degli enti del comparto, assuma le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso dei processi di innovazione.
3. Il nuovo sistema di classificazione del personale si basa sui seguenti principi:
a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità;
b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l’effettivo sviluppo professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua ed alle altre azioni di sviluppo delle competenze professionali, le quali, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituiscono un fondamentale fattore di affermazione di una nuova cultura organizzativa e gestionale.
5 omissis76.
Classificazione
Aree e profili professionali
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità
76 Comma non richiamato perchè di carattere transitorio: “Il presente titolo sostituisce e disapplica la parte seconda del CCNL del 16 febbraio 1999 sul sistema di classificazione del personale, nonché l’art. 24 del medesimo CCNL”.
necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL77.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nel livello economico iniziale dell’area.
4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell’area di appartenenza.
5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi degli enti.
6. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
7. Xxxxx è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.
Declaratorie delle aree
Area A
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.
Conoscenze:
conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell’ente e sulle normative interne fondamentali; conoscenze relative a tecniche ordinarie.
77 CCNL 1.10.2007.
Capacità:
capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie;
capacità di eseguire con correttezza i compiti affidati;
capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento;
capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico.
Requisiti per l’accesso dall’esterno:
assolvimento dell’obbligo scolastico.
Esemplificazione dei profili professionali:
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro;
lavoratore che assicura il presidio di tecniche ordinarie; lavoratore addetto ad archivi, anche informatici;
lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose.
Area B
Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Conoscenze:
conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull’ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l’attività dell’ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività;
conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico;
conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all’informatica applicata;
conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo.
Capacità:
capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front- office che di back-office, attraverso l’utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;
capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato, orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;
capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;
capacità di gestire relazioni di media complessità, xxx comprese le relazioni dirette con l’utenza.
Requisiti per l’accesso dall’esterno:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni per lo svolgimento delle attività affidate.
Requisiti per l’accesso dall’Area A78:
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno ……. omissis79.
Esemplificazione dei profili professionali:
lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all’area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l’utenza, nell’ambito delle proprie competenze;
78 Per effetto dell’art. 24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la progressione tra le aree può realizzarsi solo attraverso lo strumento del concorso pubblico con riserva a favore del personale interno (non superiore al 50% dei posti messi a concorso). Tale disciplina comporta la necessità del possesso da parte di questo personale dei medesimi titoli di studio richiesti per l’assunzione dall’esterno.
79 Periodo soppresso per effetto delle disposizioni richiamate alla nota n. 78: “o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area A, accompagnato da 4 anni di esperienza professionale in A”.
lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme interne o esterne.
Area C
Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria.
Conoscenze:
elevate conoscenze del ruolo dell’ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento;
elevate conoscenze delle normative, delle regole, delle tecniche e dei principi organizzativi richiesti per la gestione dell’ente e di suoi settori specifici, nonché dei vincoli esterni da rispettare;
elevate conoscenze dei principi e modalità di funzionamento di sistemi organizzativi, anche riferite a settori che richiedono l’utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione mediante reti;
elevate conoscenze delle tecniche organizzative, dei sistemi gestionali, dei sistemi di gestione della qualità, delle tecniche di gestione dei gruppi e dei collaboratori.
Capacità:
capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati;
capacità di gestire i processi presidiati sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza;
capacità di soluzione di problemi ad elevata complessità, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
capacità decisionali in situazioni di complessità, orientando il proprio contributo professionale alla ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico dei
risultati e della qualità, alla circolarità delle informazioni, alla gestione, integrazione e facilitazione di processo;
capacità di gestire i processi presidiati in funzione dei bisogni degli utenti;
capacità di gestire il cambiamento organizzativo, anche a seguito di innovazioni di prodotto, servizio o processo;
capacità di gestire relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra strutture organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altri enti o istituzioni, di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni complesse con gli utenti di natura diretta e relazioni negoziali;
capacità di cooperazione e integrazione operativa e funzionale;
capacità di gestire gruppi di lavoro, anche interfunzionali, guidando e motivando gli appartenenti al gruppo;
capacità di dirigere e gestire moduli e strutture organizzative.
Requisiti per l’accesso dall’esterno:
requisito di base: diploma di laurea.
Requisiti per l’accesso dall’Area B80:
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno ……. omissis81.
Esemplificazione dei profili professionali:
lavoratore che assicura la gestione, la integrazione e facilitazione di processi complessi, in funzione di risultati finali e complessivi, riferiti all’utenza o agli impatti esterni;
lavoratore che opera nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, curando l’analisi complessiva delle procedure e delle reti ed assicurando il coordinamento e la gestione di gruppi di progettazione informatica;
lavoratore che svolge attività di istruttoria e preparazione di decisioni amministrative ad elevata complessità, riguardanti una pluralità di processi, assicurando la predisposizione di atti e documenti di tipo tecnico o
80 V. nota n. 78.
81 Periodo soppresso per effetto delle disposizioni richiamate nella nota n. 78: “o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area B, accompagnato da 5 anni di esperienza professionale in B”.
amministrativo, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Istituzione di profili professionali
1. Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 199982.
2. Ai fini della definizione dei profili professionali, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, competenze professionali comuni, applicabili ad una gamma di attività differenziate;
b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di formulazioni ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione al nuovo sistema di classificazione e ai processi di innovazione degli enti ed alle nuove tecnologie adottate.
3. Nei casi di istituzione di nuovi profili, sono definiti altresì i criteri per il passaggio dei dipendenti agli stessi, fermo restando il livello economico acquisito.
Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio
(art. 9 CCNL 1.10.2007)
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art.52, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs.n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” quelle proprie dell’area immediatamente superiore.
82 V. nota n. 9.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza. Non rientra nella previsione l’ipotesi di assenza per ferie del titolare.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascun ente secondo i propri ordinamenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigente normativa in materia, sulla base di criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 199984 La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente articolo, trova applicazione dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori come definite al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per il livello economico iniziale dell’area corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Per il periodo di conferimento delle mansioni superiori, cessa di essere corrisposto il differenziale tra livello economico acquisito e livello economico iniziale dell’area di appartenenza. In relazione a tale differenziale, si applica quanto previsto dall’art. 36, comma 385.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001.
83 V. nota n. 78.
84 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
85 CCNL 1.10.2007; Cfr. Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori, pag. 150.
Modalità di accesso dall’esterno
1. Il reclutamento del personale avviene con le modalità previste dalle vigente normativa in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, con garanzia di adeguate percentuali di accesso dall’esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, gli enti sono tenuti a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti disponibili86, nel rispetto delle disposizioni di legge nel tempo vigenti.
3. L’accesso dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione avviene nel livello economico iniziale di ciascuna area e con i requisiti indicati nell’allegato A)87
4. Al personale assunto dall’esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per l’area di assunzione.
Progressioni all’interno del sistema di classificazione
(art. 11 del CCNL 1.10.2007)
1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione sono possibili:
a) sviluppi economici all’interno delle aree:
si realizzano mediante progressione economica all’interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13;
86 La disciplina prevista in materia deve, essere applicata in coerenza e nel rispetto delle disposizioni degli artt. 35, comma 1, lett.a) e 52, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
87 CCNL 1.10.2007 Cfr. Allegato A al CCNL 1.10.2007, pag. 33.
88 Per la disapplicazione della disciplina di questo comma (“progressioni tra le aree: si realizzano mediante passaggio dall’area sottostante al livello economico iniziale dell’area immediatamente superiore nel rispetto dell’art. 10”), v. nota 78.
Sviluppi economici all’interno delle Aree
1. Le parti si danno atto che, alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
3. I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo di livello nazionale o di sede unica, nel rispetto dei criteri generali previsti dall’art. 1390
4. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 36, comma 191 destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica.
Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree92
1. Gli sviluppi economici di cui all’art. 1293 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica.
2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i
89 Il riferimento deve essere ora inteso ai valori annui, comprensivi degli incrementi di cui all’art. 4 del CCNL 18.2.2009, risultanti dalla Tabella B, allegata al medesimo CCNL 18.2.2009, pag.133.
90 CCNL 1.10.2007; Cfr. Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree, pag. 41.
91 CCNL 1.10.2007; Cfr. Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori, pag. 157.
92 La disciplina contrattuale deve comunque tenere conto delle previsioni dell’art.23 del D.Lgs.n.150/2009.
93 CCNL 1.10.2007; Cfr. Sviluppi economici all’interno delle aree, pag. 40.
lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità.
3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
- i titoli culturali e professionali posseduti;
- specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale, conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
4. I criteri di cui al comma 3 - integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico.
5. Non possono partecipare ai passaggi di cui al presente articolo i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 16, comma 4, (Codice disciplinare) del CCNL del 9 ottobre 200394, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo è riproposta, nel presente articolo e nell’art. 1796, la disciplina in materia di
94 Cfr. Codice disciplinare, pag.101.
95 In materia occorre tenere conto anche delle prescrizioni contenute nell’art. 25 del D. Lgs n. 150/2009. Rilevano anche le indicazioni contenute nella circolare esplicativa n. 11/2010 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le quali la specifica incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 1-bis del D. Lgs n. 165/2001 (impossibilità di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici ed organizzazioni sindacali) trova applicazione anche in ordine al conferimento di incarichi di posizioni organizzative.
96 CCNL 1.10.2007.
posizioni organizzative già prevista dagli artt. 17 e 18 del CCNL del 16 febbraio 1999.
2. Nell’ambito dell’area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.
3. Le posizioni organizzative di cui al punto precedente possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività - ivi comprese quelle informatiche - con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all’esercizio delle relative funzioni;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
4. I valori minimi e massimi dell’indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di Euro 1.032,91 ed un massimo di Euro 2.582,28 annui lordi per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili nei fondi di cui all’art. 3697.
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
1. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
2. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi;
- violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti all’art. 16, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice
97 CCNL 1.10.2007; Cfr. Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori, pag.157.
disciplinare)98 ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
3. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni del profilo professionale di appartenenza.
Incarichi di elevata professionalità
1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, gli enti possono avviare, previa contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A), ultimo periodo100, progetti di innovazione organizzativa e di valorizzazione professionale finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali in atto, attraverso il rafforzamento della direzione per obiettivi e della responsabilità orientata al risultato, la valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, la razionalizzazione delle risorse, in connessione con le iniziative e le attività attivate ……. omissis 101 e dell’art. 26 102.
2. Al fine di realizzare i progetti di cui al comma 1, gli enti, individuano, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione organizzativa, posizioni di lavoro di rilevante interesse per il conseguimento dei propri obiettivi strategici. Nell’ambito dei progetti di cui al comma 1 e con le modalità ivi previste, è individuato il numero complessivo delle posizioni, gli stanziamenti a carico del fondo per i
98 Cfr. Codice disciplinare, pag 101.
99 In materia le disposizioni contrattuali devono tenere conto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009.
100 CCNL 16.2.1999; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
101 L’indicazione (“ai sensi dell’art. 23”) non è richiamata in quanto la disciplina dell’art.23 CCNL 1.10.2007, come quelle altre del Capo I – Misurazione e valutazione della qualità dei servizi- del Titolo VI del CCNL 1.10.2007, deve ritenersi disapplicata per effetto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art.2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
102 CCNL 1.10.2007; Cfr. Principi generali e finalità della formazione, pag. 93.
trattamenti accessori di ente di cui all’art. 36103, il numero ed il valore delle fasce, nonché la distribuzione delle predette posizioni all’interno di ciascuna fascia.
3. Per la copertura delle posizioni di lavoro di cui al comma 2, gli enti, sulla base dei rispettivi ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, possono conferire, a dipendenti appartenenti all’area C effettivamente in servizio, incarichi temporanei, aventi contenuto organizzativo o professionale, i quali, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di alta professionalità e di elevata responsabilità. Gli incarichi di cui al presente comma non sono cumulabili con quelli di cui all’art. 17104.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono riguardare:
- funzioni di direzione e gestione di strutture organizzative complesse, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- funzioni di alta specializzazione, con contenuti di elevata professionalità, correlate al possesso di titoli universitari o post-universitari ed alla maturazione di un’adeguata esperienza professionale;
- funzioni di integrazione dei processi lavorativi, funzioni di staff ad elevato contenuto innovativo, funzioni ispettive e di vigilanza, caratterizzate da elevata professionalità ed esperienza, nei casi in cui le predette funzioni implichino una responsabilità ampia e diretta, con elevata autonomia e attività di coordinamento, sui processi affidati.
5. Ai fini di quanto previsto all’art. 20, comma 2105, ciascun ente procede alla graduazione delle posizioni connesse con gli incarichi di cui al comma 4, in base a criteri generali adottati con proprio atto, previa concertazione106 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999107. Nella graduazione delle posizioni gli enti tengono conto, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alle specifiche situazioni organizzative:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dalle funzioni affidate, anche tenuto conto della innovatività delle relative competenze professionali;
103 CCNL 1.10.2007; Cfr. Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori, pag.157.
104 CCNL 1.10.2007; Cfr. Conferimento e revoca delle posizioni organizzative, 43.
105 CCNL 1.10.2007; Cfr. Retribuzione di posizione e di risultato, pag. 47
106 V. nota n. 40.
107 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
c) complessità e responsabilità delle funzioni attribuite;
d) entità del personale e delle risorse finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite.
Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità
1. Gli incarichi di elevata professionalità di cui all’art. 18108 sono conferiti da ciascun ente, con atto scritto e motivato, per un periodo minimo di un anno e massimo di due, su proposta del dirigente responsabile, sulla base di appositi criteri generali definiti dagli enti, previa concertazione109 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999110. Gli incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità, tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al comma 5.
2. I criteri di cui al comma 1 devono prioritariamente tenere conto delle più elevate conoscenze ed esperienze già maturate; devono inoltre considerare i requisiti culturali, le attitudini e le capacità professionali dei dipendenti, in relazione agli incarichi da affidare.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
a) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
b) intervenuti mutamenti organizzativi;
c) accertamento di risultati negativi;
d) violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti all’art. 16 c. 4 (codice disciplinare) del CCNL del 9 ottobre 2003111 ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
108 CCNL 1.10.2007.
109 V. nota n. 40.
110 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
111 Cfr. Codice disciplinare, pag. 101
4. La revoca dell’incarico comporta la perdita delle retribuzioni di cui all’art. 20112 e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo professionale di appartenenza, con decorrenza dalla revoca medesima.
5. La valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti, nell’ambito degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, avviene con cadenza annuale, sulla base di criteri generali definiti dagli enti, previa concertazione113 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999114. La valutazione, in correlazione con le previsioni di cui agli artt. 24 e 25115 ha per oggetto il miglioramento del servizio e delle prestazioni erogate, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse e dei processi interni, la circolarità ed il costante aggiornamento dell’informazione, il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base di standard o parametri di riferimento che consentano di apprezzare i miglioramenti realizzati. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione, in relazione al livello dei risultati conseguiti, della retribuzione di risultato di cui all’art. 20116.
6. In caso di valutazione negativa, gli enti, prima della sua definitiva formalizzazione, acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per gli sviluppi economici di cui all’art. 12, secondo i criteri e le procedure di cui all’art. 13117.
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Al dipendente cui sia conferito un incarico di elevata professionalità ai sensi dell’art. 18118 compete, oltre al trattamento economico previsto per l’area di
112 CCNL 1.10.2007; Cfr. Retribuzione di posizione e di risultato, pag. 47.
113 V. nota n. 40.
114 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
115 CCNL 1.10.2007. In materia di valutazione la disciplina contrattuale deve ritenersi superata dalle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009; v. nota 101.
116 CCNL 1.10.2007; Cfr. Retribuzione di posizione e di risultato, pag. 47.
117 CCNL 1.10.2007; Cfr. Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree, pag.41.
118 CCNL 1.10.2007; Cfr. Incarichi di elevata professionalità, pag. 43.
appartenenza, compreso il livello economico conseguito, una retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti.
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è stabilita da ciascun ente, con le modalità previste dall’art. 18, commi 1 e 2119, sulla base della graduazione di cui all’art. 18, comma 5120 e dei relativi criteri, definiti previa concertazione121 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999122.
3. I valori della retribuzione di posizione e le relative fasce sono compresi tra un minimo ed un massimo definiti dal CCNL. I predetti minimi e massimi saranno stabiliti dalla contrattazione nazionale di cui all’art. 21123.
4. La valutazione positiva, con le modalità di cui all’art. 19, comma 5124 e sulla base dei criteri ivi stabiliti, dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. La predetta retribuzione è definita maggiorando la retribuzione di posizione di una misura percentuale variabile da un minimo ad un massimo. Tali minimi e massimi saranno definiti dalla medesima contrattazione nazionale di cui al comma 3. La retribuzione di risultato è corrisposta in relazione al livello dei risultati conseguiti, secondo i criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999125.
5. Le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari.
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo si provvede con le modalità che saranno definite nella contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 21126
119 CCNL 1.10.2007; Cfr. Incarichi di elevata professionalità, pag.43.
120 CCNL 1.10.2007; Cfr. Incarichi di elevata professionalità, pag.43.
121 V. nota n. 40. In materia rilevano anche le disposizioni del Titolo II del D. Lgs n. 150/2009.
122 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
123 CCNL 1.10.2007; Cfr. clausola di rinvio, pag.48.
124 CCNL 1.10.2007; Cfr. Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità, pag. 43.
125 Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
126 CCNL 1.10.2007; Cfr. Clausola di rinvio, pag. 48.
Clausola di rinvio
1. Le disposizioni di cui al presente capo avranno applicazione a seguito della compiuta definizione, nel CCNL di cui all’art. 39127, delle modalità di finanziamento dell’istituto, ivi compresi i valori minimi e massimi di cui all’art. 20, commi 3 e 4128, nonché del livello contrattuale per l’individuazione del numero complessivo degli incarichi che gli enti potranno attribuire129. Nell’ambito dello stesso CCNL, sono inoltre definite le integrazioni al sistema delle relazioni sindacali di cui all’art.22130, in coerenza con le disposizioni del presente capo. Tale fase completerà la materia al fine della sua applicazione.
2. Alla disciplina di cui al presente capo, saranno ricondotte le innovazioni dei modelli organizzativi già sperimentate dagli enti.
127 CCNL 1.10.2007; l’art.39 del CCNL 1.10.2007 (Clausola di rinvio) ha disposto: “Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare alla sessione contrattuale prevista dall’art. 38, da attuare non appena verrà approvata la legge finanziaria per il 2008, che integra il presente CCNL, anche la trattazione delle seguenti tematiche:
- definizione dei criteri e delle modalità che regolano i diversi istituti della mobilità del personale, per la parte demandata alla contrattazione collettiva al fine di definire una disciplina nazionale per il passaggio e l’inserimento negli enti del personale trasferito, fatta eccezione per il problema della equiparazione tra i diversi sistemi di classificazione, da affrontare necessariamente in sede di accordo quadro nazionale;
- completamento della disciplina relativa agli incarichi di elevata professionalità di cui al titolo III, capo VI secondo quanto previsto dall’art. 21, al fine della sua applicazione.”.
128 CCNL 1.10.2007; Retribuzione di posizione e di risultato, pag.47.
129 V. nota n.9.
130 CCNL 1.10.2007; Cfr. Relazioni sindacali del sistema di classificazione, pag. 25.
131 CCNL 1.10.2007.
IL RAPPORTO DI LAVORO
Costituzione del rapporto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro
(art. 14 CCNL 6.7.1995)
1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. Per il contratto di lavoro individuale è richiesta la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a. la tipologia del rapporto di lavoro;
b. la data di inizio del rapporto di lavoro;
c. la qualifica132 di inquadramento, le relative mansioni e il livello retributivo iniziale;
d. la durata del periodo di prova;
e. la sede iniziale dell'attività lavorativa;
f. il termine finale per il contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
132 Il riferimento deve essere inteso all’area e al profilo professionale. Cfr. Aree e profili professionali, pag.32
133 CCNL 6.7.1995. Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 22 del CCNL 16.2.1999 Cfr. orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 82.
5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993134. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7 omissis135.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il personale dell'Area A;
b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di
134 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.53 del D.Lgs .n.165/2001.
135 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso esso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487”.
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22 del CCNL 6 luglio 1995136.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. …….
omissis137.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
10 omissis138.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
136 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.67.
137 L’indicazione “ Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni dell’art. 5, comma 8, del D. L.
n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012, nonché delle indicazioni fornite in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012 (consultabili sul relativo sito istituzionale).
138 Questa disciplina “Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL 16/02/1999 non è soggetto al periodo di prova” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; v. nota n. 78.
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
Fascicolo personale
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
Orario di lavoro e riposi
Orario di lavoro
(art. 17 CCNL 6.7.1995)
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame139 con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti…… omissis140.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a. utilizzazione in materia programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
b. ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo;
c. in caso di adozione di un sistema di orario flessibile giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d. priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, in relazione alle esigenze delle strutture interessate.
Riduzione dell’orario di lavoro
1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari
139 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 34 del D. Lgs n. 150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
140 Tale indicazione non è più attuale a seguito delle modifiche successivamente introdotte dal legislatore nei contenuti degli artt.16 e 17 del D.Lgs.n.29/1993, ora D.Lgs.n.165/2001: “responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993”.
gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
2 omissis141.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, ……. omissis142 è determinata maggiorando la retribuzione oraria corrispondente alla definizione di retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. a)143, calcolata con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
141 Comma non richiamato perché di natura transitoria: “Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia”.
142 Periodo non richiamato in quanto di carattere transitorio: “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL”.
143 CCNL 14.2.2001, come integrato dall’art.27, comma 2, CCNL 9.10.2003; Cfr. Retribuzione e sue definizioni, pag.141.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'ente ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995144 Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 18145.
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 3146, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art.3147, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
144 Cfr. Orario di lavoro, pag.52.
145 CCNL 14.2.2001; Cfr. Banca delle ore, pag.55.
146 CCNL 14.2.2001. Il richiamo deve essere correttamente inteso all’art. 33 del suddetto CCNL 14.2.2001, che ha integrato le previsioni dell’art. 23 del CCNL del 16.2.1999; Cfr. Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale, pag. 83.
147 V. nota n. 146.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7 omissis148.
Turnazione
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
148 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29,
c. 2, lett. b)149, con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20 %;
- fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b)150 con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%;
- fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b)151 con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 31 del Ccnl del 16.2.1999152 .
Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
149 CCNL 14.2.2001, come modificato dall’art.27 CCNL 9.10.2003; Cfr. Retribuzione e sue definizioni, pag.141
150 V. nota 149.
151 V. nota 149.
152 Cfr. Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, pag. 144.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000153 e L. 25.000154 la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL 16.2.1999155.
Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6/7/1995156, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. a)157 maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
153 Ndr. € 7,75.
154 Ndr. € 12,91.
155 Cfr. Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, pag. 144.
156 Cfr. Orario di lavoro, pag. 52.
157 CCNL 14.2.2001, come modificato dall’art.27 CCNL 9.10.2003; Cfr. Retribuzione e sue definizioni, pag. 141.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lettera a)158, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo Patrono
(art. 18 CCNL 6.7.1995 come integrato dall’art.46, comma 2, CCNL 16.2.1999)
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre competenze che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. Il periodo di ferie spettante è stabilito in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica.
3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
158 V. nota n.157.
commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977,
7. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all' art. 19160
conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto al comma 15. Esse vanno fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione161 per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto 162.
159 In relazione a tale previsione si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 24, della legge n. 148/2011.
160 Cfr. Permessi retribuiti, pag. 62.
161 In materia, si richiamano i vincoli posti dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell’indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.
162 Cfr. Trattamento di trasferta, pag.159.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento, derivante da malattia del lavoratore, all’utilizzo delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la fruizione relativa può avvenire anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque non oltre l’anno.
14. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
15. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga i termini di cui ai commi 12 e 13.
Interruzione e sospensione della prestazione lavorativa
1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi retribuiti per:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno;
163 L’indicazione: “Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1”non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012; x. xxxx x. 000.
164 In materia,si tenga altresì contro delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante:
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”
- lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7 omissis165.
8 omissis166.
9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti.
10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
(art. 15, comma 3, CCNL 14.2.2001)
1 omissis167.
2 omissis168.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995, con la precisazione che possono essere fruiti anche
165 Comma disapplicato e sostituito dall’art.14 CCNL 14.2.2001.
166 V. nota n.164.
167 Si rinvia alla specifica sezione; Cfr. Congedi per eventi e cause particolari, pag. 75.
168 V. nota n.166.
frazionatamene i permessi previsti dal comma 2 (per particolari motivi personali e familiari) e dal comma 6 (permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992).
Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessuna caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare la 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Assenze per malattia
(art. 21 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 7 CCNL 14.2.2001 e dall’art. 32, comma
2, CCNL 1.10.2007)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Qualora il dipendente lo abbia richiesto, l'amministrazione, nell'ipotesi di cui al comma 2, procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato a norma dell’art. 28, comma 1170, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e turni;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
7- bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata, ivi compresi i giorni di ricovero domiciliare, purché sostitutivi del ricovero ospedaliero. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
7- ter. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, gli enti favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
169 La disciplina contrattuale deve essere coordinata con le previsioni del DPR n.171/2011.
170 CCNL 16.02.1999.
8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. …….
omissis171.
9 omissis172.
10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
11. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19173. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento174.
12. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
13 omissis175.
171 Tale disciplina contrattuale deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art. 55- septies del D. Lgs n. 165/2001: “Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”.
172 Tale disciplina contrattuale deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art. 55- septies, comma 5, del D. Lgs
n. 165/2001: “L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali”.
173 Le fasce di reperibilità indicate nella disciplina contrattuale devono ritenersi superate da quelle stabilite nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 18 dicembre 2009, n. 206, ai sensi dell’art. 55- bis, comma 5-bis del D. Lgs. n.165/2001. Per le modalità del controllo rilevano le previsioni dell’art.55 – septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.
174 In materia sono intervenute le previsioni dell’art.55 – septies, comma 5- bis , del D.Lgs.n.165/2001, che sostanzialmente confermano la disciplina contrattuale.
175 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole”.
Mutamento di profilo per indoneità psico- fisica176
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a posizione economica inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'ente di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 3177.
176 La disciplina contrattuale deve essere coordinata con le superiori previsioni del DPR n. 171/2011.
177 CCNL 14.2.2001; Cfr. Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza, pag. 76.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio178
(art. 22 CCNL 6.7.1995 come integrato dall’art.8, comma 1, CCNL 14.2.2001)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 21, commi 1 e 2179. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a)180, comprensiva del trattamento accessorio.
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7181, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.
4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 21183.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge.
178 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del
D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
179 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag 64.
180 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag 64.
181 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag. 64.
182 V. nota n.177.
183 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.64.
Servizio militare e servizio sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata dall'amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Diritto allo studio
(art.9 CCNL 14.2.2001)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascun Ente all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Gli Enti articolati territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie unità operative il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16.2.1999184.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, prima alinea del CCNL del 6.7.1995185.
Aspettativa per motivi familiari o personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
184 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag.26.
185 Cfr. Permessi retribuiti, pag.62.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476186 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398187 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art.11 CCNL 14.2.2001)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge188 o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge189 o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
186 Il riferimento è all’art.2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato ed integrato dall’art.52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.448; dall’art.19, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successivamente dall’art.5, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119.
187 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
188 In materia, sono intervenute anche le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante:
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”
189 Vedasi nota precedente
Norme comuni sulle aspettative
2. L'ente, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Congedi per la formazione
(art.13 CCNL 14.2.2001)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale191 di ente definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che
190 Il riferimento deve essere ora inteso al D. Lgs n. 151/2001.
191 V. nota n. 9.
intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 del CCNL del 6.7.1995192 così come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 22 dello stesso CCNL del 6.7.1995193.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Congedi dei genitori
192 Cfr. Assenze per malattia, pag. 64.
193 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 67.
194 I riferimenti devono ora essere intesi al D.Lgs.n.151/2001.
195 Disciplina puramente definitoria superata per effetto del D. Lgs n. 151/2001: “Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000”.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971196, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 21 c. 7, lett. a)197 secondo periodo del CCNL 6.7.1995.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni199, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni200, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
196 Il riferimento deve essere ora inteso al Congedo di maternità, di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs.n.151/2001.
197 Cfr. Assenze per malattia, pag.64.
198 Il riferimento deve essere ora inteso ai Riposi giornalieri, di cui all’art.39 del D.Lgs. n. 151/2001.
199 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, di cui all’art. 32 del D. Lgs n. 151/2001. 200 Il riferimento deve essere ora inteso al Congedo per la malattia del figlio, di cui all’art.47 del D.Lgs.n.151/2001.
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971201 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971202 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx000, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.53/2000, trova,
201 V. nota n. 196.
202 V. nota n. 195.
203 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, comma 8 del CCNL del 6.7.1995”.
204 In materia, sono intervenute anche le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante:
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”
invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19, comma 1, seconda alinea del CCNL del 6.7.1995205.
3 omissis206.
Mobilità
Mobilità volontaria nell’ambito del comparto207
1. Gli enti del comparto possono ricoprire i posti vacanti in organico, destinati all’accesso dall’esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altro ente del medesimo comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’ente di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 208
(art.3 CCNL 14.2.2001)
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29209 e successive modificazioni e integrazioni, conclusa la
205 Cfr. Permessi retribuiti, pag 62.
206 Si rinvia alla specifica sezione; Cfr. Permessi retribuiti, pag. 62.
207 Sulla materia deve farsi riferimento anche all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014.
208 La disciplina contrattuale deve essere applicata nel rispetto delle previsioni imperative in materia di mobilità del personale contenute nell’art.16 della legge n.183/2011, che ha modificato l’originaria formulazione dell’art.33 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento sia ai profili procedurali sia agli ambiti territoriali da considerare in sede di stipulazione degli accordi di mobilità. Successivamente, in materia sono intervenute le disposizioni previste nell’art. 2, commi 11- 16 del D. L n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135 nonché l’art. 2, comma 3, e l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 2013. Per quanto concerne la gestione del personale collocato in disponibilità, si richiamano l’art. 34 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e l’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo.
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29210 e successive modificazioni e integrazioni presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti, per area e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'ente di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
209 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 33, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001.
210 Il riferimento deve essere ora inteso al D.Lgs. n. 165/2001.
6. La contrattazione integrativa nazionale di ente può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
a) da parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente;
b) da parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei lavoratori in disponibilità ai sensi dell'art. 35 comma 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni211 al fine di favorire la ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto d. lgs. 29/93212.
Assegnazione temporanea a domanda
1. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile una sola volta, senza corresponsione di indennità o rimborso spese.
Flessibilità
Assunzione a tempo determinato
(art.16 CCNL 6.7.1995)
1 omissis213.
211 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 33, comma 7, del D. Lgs n. 165/2001.
212 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 34, commi 2 e 6, del D. Lgs n. 165/2001.
213 La disciplina del presente comma deve ritenersi abrogata, dapprima, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e, di recente, a seguito dell’intervento dell’art.19 del D.Lgs.n.81/2015. Il citato X.Xxx. n. 368 del 2001 è stato successivamente modificato dalla legge n. 92 del 2012, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1, comma 7, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Il comma 8 del medesimo articolo precisa, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai predetti dipendenti. In ogni caso la normativa di riferimento per l’applicazione delle forme di lavoro “flessibili” nel pubblico impiego è prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n.
3. Nei casi di cui alle lettera a) e b)215, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del titolare. Le amministrazioni non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue:
- le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22216, si applica l' art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.
638.
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all' art. 21, comma 7217, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 21218 ;
- possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell' art. 19, comma 3219.
165/2001. In particolare le disposizioni del citato art.36 del D.Lgs. n. 165/2001 definiscono i limiti entro i quali possono essere costituiti rapporti di lavori a termine dalle pubbliche amministrazioni (art.29, comma 4, del D.Lgs.n.81/2015).
214 Il riferimento deve essere inteso ora agli artt. 35 e 36 del D. Lgs n. 165/2001.
215 Essendo state disapplicate le disposizioni contrattuali indicate, il riferimento deve essere inteso alle ipotesi di assunzione per esigenze sostitutive, previste, indirettamente, dall’art.23, comma 2, lett.e), del D.Lgs. n. 81/2015.
216 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag. 64; Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 67.
217 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia pag. 64
218 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag. 64.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
(art.21 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 32 CCNL 14.2.2001)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) reclutamento dall’esterno, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda220. In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 4 a 7.
2.bis. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, previa informazione seguita da incontro221, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale.
3. L’amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla
219 CCNL 6.7.1995; Cfr. Permessi retribuiti, pag. 62.
Tale clausola deve essere applicata in coerenza con le previsioni dell’art.73 della legge n.133/2008, secondo le quali la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è più automatica e non è più un diritto del dipendente. Alla PA è ora riconosciuta facoltà di concederla o meno, con decisione motivata, in relazione al pregiudizio delle esigenze organizzative. Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art.12-bis del D.Lgs.n.61/2000, sussiste per i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Conseguentemente, la determinazione della PA di trasformazione del rapporto deve essere adottata nel termine di 60 giorni dalla domanda del lavoratore. Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Tale principio è stato ribadito dall’ art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Inoltre, il comma 7 del medesimo art.8 del D.Lgs.n.81/2015 dispone che: “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”.
221 In materia occorre tener conto delle previsioni dell’art 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come
modificato, dall’art. 34 del D. Lgs.n. 150/2009 che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19 del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio222.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti a individuare le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto223 di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, gli enti non possono consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
8. Al fine di favorire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell’ipotesi prevista al comma 1, lett. b), il valore risultante dall’applicazione del limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato all’unità se inferiore a 1. Il contingente corrispondente alla predetta percentuale è utilizzato fino alla capienza per soddisfare le domande dei dipendenti interessati indipendentemente dalla relativa motivazione, con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale sono rispettate le indicazioni minime della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque sul contingente di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di
222 Tale disciplina deve ritenersi superata e disapplicata dalle previsioni dell’art. 73 della legge n. 133/2008.
223 In tal senso, v. art. 73 della legge n. 133/2008.
224 In tal senso, v. art. 73 della legge n. 133/2008.
cui al comma 8 di un ulteriore 10 % come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
- che assistano propri famigliari portatori di handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti;
- che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi225.
12. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e l’amministrazione.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
(art.22 CCNL 16.2.1999 )
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. Questa non può essere inferiore al 30 % di quella del lavoratore a tempo pieno. In ogni
225 Tali criteri, conformi alle previsioni dell’art.1, comma 64, della legge n.662/1996, superati dai titoli di precedenza stabiliti nell’art.12-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.61/2000, allo stato devono ritenersi disapplicati dai titoli di precedenza stabiliti nell’art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015, secondo i quali:
“4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. “;
“5. n caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”.
caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale.
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4226 e nel rispetto delle tipologie di regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l’ente. A tal fine si terrà conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, o anche prima della scadenza del biennio qualora ricorra la condizione necessaria della disponibilità del posto in organico.
Trattamento economico- normativo del personale a tempo parziale
(art. 23 CCNL 16.2.1999 come modificato ed integrato dall’art. 33 CCNL 14.2.2001)
1. Per quanto concerne gli istituti normativi previsti dal presente contratto (CCNL 16.2.1999) non considerati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all'art. 1,
226 CCNL 16.2.1999; Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12; v. anche nota n.9.
co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000227, nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso Decreto Legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71228, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità229, i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, …… omissis230 e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno con la stessa posizione di inquadramento professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in
227 Il riferimento, a seguito delle modiiche legislative di recente intervenute, allo stato deve intendersi all’art.6 del D.Lgs.n.81/2015.
228 Il riferimento deve essere ora inteso al congedo di maternità ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 151/2001.
229 Il riferimento deve essere ora inteso al congedo parentale ed ai riposi giornalieri, di cui, rispettivamente agli art. 32 e 39 del D. Lgs n. 151/2001).
230 Indicazione (“ivi compresa l’indennità integrativa speciale”) non è inserita in quanto per effetto degli art.22, comma 3, e 27, commi 2 e 3, del CCNL 9.10.2003, l’indennità integrativa speciale non costituisce più un’autonoma voce retributiva, essendo stata conglobata nello stipendio tabellare con decorrenza 1.1.2003.
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, c.2, lett. c)231 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
9. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50% 232.
10. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Gli enti, previa informazione ed incontro233 con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, c.1 CCNL 16/02/1999234, possono definire progetti per la
231 CCNL 16.2.1999, come modificato dall’art.27, comma 2, CCNL 9.10.2003; Cfr. Retribuzione e sue definizioni, pag. 141.
232 V. nota n.227.
233 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 34 del D. Lgs n. 150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici di lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n.
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è
165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
234 Cfr. Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, pag. 26.
unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'ente definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, le iniziative di formazione235 che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
11. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
235 V. nota n.9.
comma 2, d. lgs. 626/1994236, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999237. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. E' garantito al lavoratore in telelavoro l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
(art.35 CCNL 14.2.2001) Omissis 238
Contratto di formazione e lavoro
(art.36 CCNL 14.2.2001)
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto
236 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 28 del D. Lgs n. 81/2008.
237 Cfr. Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori per il personale ricompreso nelle Aree A, B e C, pag. 153.
238 La presente tipologia contrattuale è stata sostituita dal contratto di somministrazione di lavoro, la cui disciplina, introdotta dall’art. 20 e segg. del d.lgs. n. 276/2003, è stata di recente completamente rivisitata dagli artt.30 e ss. del D.Lgs.n.81/2015. Data la diversità dei due istituti, non è possibile estendere le regole negoziali concernenti il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a questa diversa e particolare tipologia contrattuale. Si riporta di seguito il testo dell’articolo omesso: “1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 165/2001”.
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29239 e successive modificazioni e integrazioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 3240.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995241, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la
239 Il riferimento deve essere ora inteso alla complessiva disciplina degli artt. 33 e 34 del D.Lgs .n.165/2001.
240 CCNL 14.2.2001; Cfr. Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza pag. 76.
241 Cfr. Il contratto individuale di lavoro, pag. 49.
durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C3)242. Spettano, inoltre, …. omissis243, la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di ente può disciplinare, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16/02/1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il personale dell'ente.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia;
- gravidanza e puerperio;
- astensione facoltativa post partum245;
- servizio militare di leva e richiamo alle armi; infortunio sul lavoro.
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
242 Le posizioni economiche dei profili di assunzione nelle aree del sistema di classificazione, a seguito del CCNL dell’1.10.2007, sono esclusivamente B1 e C1.
243 L’ indicazione (“l'indennità integrativa speciale e”) non è richiamata in quanto, per effetto degli art.22,
comma 3, e 27, commi 2 e 3, del CCNL 9.10.2003, l’indennità integrativa speciale non costituisce più un’autonoma voce retributiva, essendo stata conglobata nello stipendio tabellare con decorrenza 1.1.2003.
244 La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art.57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo
11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs.n.198/2006.
245 Il riferimento deve essere ora inteso al Congedo parentale, di cui all’art.32 del D.Lgs.n.151/2001.
13. Al termine del rapporto l'ente è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 16.2.1999246, il procedimento e i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Tutele ed interventi solidali
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
246 V. nota n. 40.
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995247; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 12 del presente contratto248.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Interventi solidali a favore dei lavoratori affetti da AIDS
1. Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro e che è fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.
247 Cfr. Assenze per malattia, pag. 64
248 CCNL 14.2.2001; Cfr. Norme comuni sulle aspettative, pag. 72.
2. Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge249 o un parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
Misurazione e valutazione della qualità dei servizi
Formazione del personale
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività degli enti.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si evidenzia la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in formazione, in quanto leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento delle organizzazioni pubbliche.
3. L’accrescimento e l’aggiornamento delle competenze professionali sono perciò assunti dagli enti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
249 In materia si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n.76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
250 Il Capo I del Titolo VI del CCNL 1.10.2007 – Misurazione e valutazione della qualità dei servizi - deve
ritenersi integralmente disapplicato per effetto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L..n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate dagli enti, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli apporti individuali.
5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento degli enti. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
Destinatari e procedure della formazione
1. L’attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A, del CCNL 16 febbraio 1999 251. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l’art. 7-bis del d. lgs. n. 165/2001,
251 Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12; v. nota n.9.
sono definiti attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.
2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’ente ai sensi del comma 1.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione delle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L’impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al comma 4, lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) le attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata;
b) i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto, in particolare, dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di classificazione, di cui al presente CCNL.
5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza che utilizzano tecnologie avanzate, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la formazione sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica.
6. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, gli enti si avvalgono della collaborazione della agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in conformità agli indirizzi ed alle direttive in materia emanate ai sensi dell’art. 7, lett. e) del d. lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39.
7. Gli enti possono assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, con altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi. Possono inoltre promuovere iniziative ed indagini di interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla realizzazione dei progetti promossi dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il d. lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie
9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dello stesso ente.
10. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
11. Gli enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3. lett. A (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999252 253 e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL254, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. c) del d. lgs. 165 del 2001.
12. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi delle amministrazioni, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
13. Gli enti, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, possono costituire enti bilaterali per la formazione.
14. Fino alla costituzione degli enti bilaterali di cui al comma 13, continuano ad operare le commissioni bilaterali costituite nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D del CCNL 16 febbraio 1999, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del CCNL 9 ottobre 2003255. Per le suddette commissioni, nel periodo in cui continuano ad operare, sono confermate le seguenti funzioni già attribuite dal citato comma 8:
a) acquisire dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 1;
c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.
15. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale
252 Cfr. Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa, pag. 12.
253 V. nota n.9.
254 Cfr. Il sistema di partecipazione, Informazione, pag. 17.
255 Cfr. Il sistema di partecipazione, Altre forme di partecipazione, pag. 24
destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e dall’utilizzo di fondi comunitari nonché di quelli ordinari nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento incrementano le risorse dell’esercizio successivo.
Norme disciplinari
Obblighi del dipendente
(art. 26 CCNL 6.7.1995 come modificato dall’art. 14 CCNL 9.10.2003)
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241;