SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CENTRO SPORTIVO XXXXXX XXXXX
di Portomaggiore (esclusa piscina) (allegato A all’avviso esplorativo)
PREMESSO
che il Comune di Portomaggiore è proprietario di un complesso sportivo polivalente denomina- to “Centro Sportivo Xxxxxx Xxxxx”, censito al Comune di Portomaggiore Foglio 121/B mappale 3390, che occupa un intero isolato all’interno del “quartiere africano” ricompreso tra le vie Ghana, Libia, Rep. Del Congo e Uganda;
che tale complesso non comprende la piscina comunale attualmente in corso di ristrutturazio- ne;
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Portomaggiore affida la gestione complesso sportivo polivalente denominato “Centro Sportivo Xxxxxx Xxxxx” (esclusa la piscina), di seguito chiamata “Centro” a
.
Le caratteristiche del complesso sportivo sono descritte nell’ALLEGATO 1 facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui l’affidatario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. L’affidatario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fat- ti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità dell’affidamento.
ARTICOLO 2 – SCOPO DELL’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l’affidamento della ge- stione sono:
a) garantire sul territorio di Portomaggiore e zone limitrofe l’accesso ai diversi impianti sportivi del Complesso sportivo;
b) consolidare e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative attra- verso una gestione del Centro Sportivo da parte di una realtà sportiva del territorio, realizzando, in modo reale, la sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale;
c) promuovere, presso la comunità civile, le discipline sportive cui sono destinati gli im- pianti, soprattutto quelle rivolte ai giovani ed alla popolazione anziana;
d) garantire inderogabilmente l’accesso a tutti i cittadini terzi fruitori, gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale che intendano praticare diverse di- scipline sportive sia a livello amatoriale che dilettantistico;
e) garantire l’imparzialità nell’accesso al Centro sportivo per l’attività amatoriale e attivare tutte le strategie possibili per il raggiungimento delle pratiche agonistiche e/o profes- sionali nelle discipline considerate, consentendo allo stesso di essere sede dell’espressione di elevate prestazioni sportive e sociali, sia da parte della società civile sia da parte della comunità sportiva;
f) garantire al soggetto gestore lo svolgimento delle attività sportive (amatoriali ed agoni- stiche), aggregative e ricreative che il medesimo persegue, compatibilmente con il per- seguimento prioritario degli obiettivi indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).
L’utilizzo dell’impianto non potrà essere effettuato per altri scopi, salvo casi particolari formal- mente autorizzati o richiesti dal Comune.
Al fine del perseguimento dello scopo dell’affidamento, l’impianto dovrà rispondere al massimo grado di utilizzo.
Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni, anche minime, nello stato dell’impianto oggetto di affidamento senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED USO DELL'IMPIANTO
L’affidatario ha la facoltà piena ed esclusiva, sotto la propria responsabilità, di utilizzare l’impianto sportivo per le finalità proprie cui lo stesso è destinato, cioè per le attività ricreative e l’attività sportiva pubblica nell’ambito delle discipline sportive compatibili con la natura dell’impianto oggetto dell’affidamento. L’affidatario dovrà garantire il funzionamento dell’impianto secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 1 “CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE” e comunque nel rispetto scrupoloso di tutta normativa vigente in materia.
L’affidatario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e porre in essere ogni azione, compresa custodia e vigilanza, affinché l’uso da parte di terzi avvenga in modo corretto e consono alla struttura.
L’affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
ARTICOLO 4 – DURATA
L’affidamento avrà la durata di sei mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ovvero dalla data indicata nel provvedimento recante l’affidamento della gestione nelle more della sottoscrizione della convenzione, e pertanto dal .
La presente convenzione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di pre- ventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione da parte del Comune concedente.
L’ente si riserva di disporre la proroga per un periodo massimo di sei mesi qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della convenzione, la procedura per la nuova gara connessa all’affidamento della gestione del complesso sportivo compresa la piscina (la cui ristrutturazio- ne nel frattempo dovrebbe essere terminata), non sia ancora terminato anche a causa di ritar- di nella conclusione dei lavori o comunque il nuovo gestore non abbia assunto effettivamente l'esercizio.
Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà recedere o sospendere tempo- raneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l’affidatario.
ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve attenersi scupolosamente alle prescrizioni di cui ALLEGATO 1 “CARATTE- RISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE”.
L’affidatario deve:
a) garantire inderogabilmente l’accesso a tutti i cittadini e garantire l’imparzialità nel permette- re l’utilizzo alle associazioni sportive o gruppi di individui;
b) promuovere, sia attraverso la propria attività associativa che attraverso l’accesso di terzi fruitori al centro sportivo, azioni volte ad aggregare bambini e giovani presenti nel territorio comunale, al fine di garantire la massima diffusione delle discipline inerenti la struttura sporti- va considerata;
c) garantire l’utilizzo del complesso sportivo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio di Portomaggiore nel caso ne facciano richiesta;
d) informare l’Amministrazione Comunale delle attività sportive, sociali e ricreative che si sono svolte nell’impianto con cadenza annuale entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. Tali relazioni conterranno i dati relativi all’utilizzo dell’impianto sia da parte della società affidataria che da parte di terzi fruitori, al fine di consentire all’ente affidante di valutare il grado di utilizzo dell’impianto e l’efficacia gestionale; dovranno inoltre evidenziare i dati economici di entrata e di spesa relativi alla gestione dell’impianto;
e) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione della pratica sportiva che il Comune di Portomaggiore eventualmente proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell’affidamento;
f) consentire gratuitamente all’Amministrazione Comunale l’uso dell’impianto in caso di mani- festazioni da essa organizzate, supportandone la realizzazione, per un massimo di 10 (dieci) giorni annui.
Sono, altresì, a carico dell’affidatario:
a) gli oneri connessi alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo dell’impianto), pulizia delle superfici interne e degli spazi esterni (compreso lo sfalcio area verde) ed al fun- zionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l’affidatario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.;
b) fornire tutti i materiali, attrezzature, mezzi e macchine necessari alla gestione e all’utilizzo dell’impianto sportivo.
In via esemplificativa e non esaustiva dovranno essere forniti:
- materiali necessari allo svolgimento della pratica sportiva, ricreativa e riabilitativa, in relazione alle discipline praticabili nell’impianto;
- arredi e attrezzature;
- attrezzature per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;
- materiali necessari alle attività di assistenza medica di primo soccorso;
- materiale ed attrezzature necessari alla manutenzione e mantenimento delle aree esterne di pertinenza dell’impianto.
L’affidatario si impegna in ogni caso a fornire le sopraelencate dotazioni in numero e qualità congrui per il corretto espletamento dei servizi e delle attività oggetto del presente appalto, ed in ogni caso tali da adattarsi quantitativamente e qualitativamente alle diverse tipologia di utenza servita. L’affidatario garantisce inoltre che tutta la fornitura sia conforme alle vigenti di- sposizioni nazionali e comunitarie in materia.
c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, comprese quelle an- tincendio, l’area cortiliva esterna e tutti gli oneri di gestione volti a mantenere la struttura concessa in perfetto stato di efficienza e conservazione. A tal fine si fa ri- mando al menzionato ALLEGATO 1 “CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE”.
E’ fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne che esterne, libere da intralci e impedimenti di alcun genere.
L’affidatario deve adottare tutte le misure per ridurre gli sprechi e contenere al massimo il con- sumo di energia elettrica, acqua e gas, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Comu- ne essendo le spese connesse in capo al Comune.
ARTICOLO 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’affidatario è:
a) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale dipen- dente ed assimilato;
b) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza l’ente appaltante.
L’affidatario inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obbli- ghi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Co- mune di Portomaggiore vigente presso l’ente e ricevuto in copia dall’affidatario medesimo all’atto della stipula del presente contratto.
In particolare l’affidatario dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto (anche volontari), agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all’art. 3 - “Principi generali”, all’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, all’art. 8 – “Prevenzione della corruzione”, all’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” ed all’art. 14 – “Contratti ed al- tri atti negoziali”, interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell’Associazione.
A tal proposito, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva espressa”, le Parti, come sopra rappresentate, convengono che la presente convenzione si intende automatica- mente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’affidatario degli obblighi contenuti nell’art. 3 - “Principi generali”, nell’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, nell’art. 8 – “Pre- venzione della corruzione”, nell’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” e nell’art. 14 – “Contratti ed altri atti negoziali” del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.
Inoltre l’affidatario è obbligato a rispettare la norma contenuta nell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul “divieto di pantouflage” che testualmente dispone quanto segue: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolge- re, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
A tal proposito, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva espressa”, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il presente contratto si intende auto- maticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell’affidatario degli obblighi contenuti nel citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.
ARTICOLO 7– ENTRATE A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
A fronte degli oneri connessi alla gestione oggetto della presente convenzione, all’affidatario è riconosciuto il diritto di riscuotere direttamente tutte le somme derivanti dalle attività ge- stite e dai servizi forniti ai fruitori, dalle tariffe fissate per l’utenza del complesso sportivo, da eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (inclusa la concessione di spazi pubblicitari).
Le tariffe massime applicabili per l’uso del “Centro Sportivo Xxxxxx Xxxxx”, sono definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 08/07/2014 e di seguito riportate:
CAMPI DA TENNIS (NOLEGGIO CAMPI 1 ORA - TARIFFA ESPRESSA PER NOLEGGIO INTERO CAMPO) | TARIFFA MAX APPLICABILE |
Periodo estivo (campi scoperti) | |
Ragazzi | € 14,00 |
Adulti | € 14,00 |
Periodo invernale (campi coperti) | |
Ragazzi | € 20,00 |
Adulti | € 20,00 |
CAMPI POLIVALENTI (NOLEGGIO CAMPI 1 ORA - TARIFFA ESPRESSA PER NOLEGGIO IN- TERO CAMPO INDIPENDENTEMENTE DAL NU- MERO DI UTENTI) | TARIFFA MAX APPLICABILE |
Ragazzi | € 50,00 |
Adulti | € 50,00 |
L’affidatario dovrà affiggere le tariffe applicate in maniera tale che siano ben visibili al pubblico all’interno dell’impianto sportivo.
L’affidatario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (in- clusa la concessione di spazi pubblicitari) che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali e l’attrezzatura pertinente gli impianti, non eccedano la durata dell’affidamento e inoltre si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che da quello architettonico ed ambientale, l’immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori o scritte, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcoolici o articoli per fumatori, materiale pornografico o a sfondo sessuale.
I materiali di cui saranno composti gli oggetti pubblicitari dovranno corrispondere alle normati- ve antincendio in materia.
ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDANTE
Si precisa che sono a carico del Comune di Portomaggiore, gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti sempreché non sia dovuta ad usura anomala, incu- ria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata cu- stodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dall’affidatario.
Sono a carico del Comune le spese delle utenze di energia elettrica, acqua e gas.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si intendono come sub-appalto i rapporti di collaborazione posti in essere con altre società sporti- ve interessate all'utilizzo dell'impianto.
E’ vietata la cessione del contratto di cui all’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell’affidatario derivanti dall’avvenuta ese- cuzione dei servizi previsti in contratto senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune.
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E INTEGRITÀ DELL’IMPIANTO
L’affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione del centro spor- tivo, sia di carattere finanziario che di pubblica sicurezza, per danni alle persone e alle cose (anche di terzi) che direttamente o indirettamente possano derivarne per colpa dell’affidatario in ragione del suo utilizzo. L’affidatario a tal proposito ha stipulato la polizza assicurativa n.
del con la società riguardante i propri iscritti e i terzi fruitori dell’impianto a titolo di responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 3.000.000,00.
L’esistenza di tale polizza non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL COMUNE CONCEDEN- TE
L’ente Concedente ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto, quando:
- richiamata preventivamente l’affidatario, per almeno tre volte mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il Contratto stipulato, questi ricada nuovamente nelle irre- golarità contestategli;
- nel caso in cui gli Uffici Sanitari competenti rilevino gravi violazioni alle norme igieni- co-sanitarie.
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’affidatario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.
Ai sensi dell’art. 1373 del C.C., costituiscono motivo di recesso anticipato dal contratto da par- te del Comune, i seguenti fatti riguardanti il gestore:
a) mancato avvio della gestione alla data stabilita;
b) mancata osservanza della disciplina del sub appalto;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applica- zione dei contratti collettivi di lavoro.
In tali casi l’Amministrazione avrà diritto anche al risarcimento degli ulteriori danni.
Il verificarsi delle sopra indicate ipotesi di risoluzione del contratto, di recesso unilaterale, o so- spensione del rapporto convenzionale per altre cause di forza maggiore, non comportano ob- bligo di pagamento da parte del Comune concedente di alcuna indennità.
ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI
Sono poste altresì a carico dell’affidatario le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di xxxxx e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
ARTICOLO 13 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI A NORMA REGOLAMENTO UE 679/2016
E’ fatto obbligo all’affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016.
L’affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previ- sto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tu- tela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.
ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, com- prese quelle inerenti la validità del contratto stesso, é competente il Foro di Ferrara.
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto inerisca la gestione del servizio e non sia previsto dalla presente convenzione sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia e il Codice Ci- vile.