ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 641/12/CONS
Allegato B alla Delibera n. 324/13/CONS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E CONTRATTI DI SERVIZIO: SERVIZI DI INTERCONNESSIONE A TRAFFICO
ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 641/12/CONS
Si riportano di seguito gli esiti della consultazione pubblica di cui alla Delibera n. 641/12/CONS. Il testo è articolato come segue:
- sono dapprima riportate le differenti sezioni del documento oggetto di consultazione pubblica;
- a seguire, per ciascun quesito, sono riportate distintamente le osservazioni dei soggetti rispondenti e le conclusioni dell’Autorità.
Si precisa che si è ritenuto altresì di riportare le ulteriori osservazioni espresse dai soggetti rispondenti in merito alla sezione 2.1 del documento di consultazione per la quale tuttavia non era previsto un apposito quesito.
Per la versione integrale del testo di “linee guida”. si rimanda all’Allegato A alla presente delibera.
INDICE
Premessa 50
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DEI MERCATI DELL’INTERCONNESSIONE 51
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria 51
1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Accesso e del Codice del Comunicazioni
51
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria per i mercati dell’interconnessione 53
1.2. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida 57
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI INTERCONNESSIONE IN CONTABILITÀ REGOLATORIA 58
2.1 Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente 58
Le osservazioni degli operatori 59
Le conclusioni dell’Autorità 59
2.2 La rappresentazione contabile dei servizi di interconnessione SPM 60
2.2.1 Obbligo di separazione contabile 60
2.2.2 Obbligo di contabilità dei costi 61
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO 63
3.1 Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo 63
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio 63
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla delibera 641/12/CONS 63
Le osservazioni degli operatori 64
Le conclusioni dell’Autorità 65
Le osservazioni degli operatori 66
Le conclusioni dell’Autorità 67
3.1.2 Composizione della catena impiantistica dei servizi di traffico telefonico retail 68
Le osservazioni degli operatori 73
Le conclusioni dell’Autorità 75
3.1.3 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente 79
Le osservazioni degli operatori 80
Le conclusioni dell’Autorità 81
3.1.4 Metodologia di rilevazione dei volumi 81
Le osservazioni degli operatori 82
Le conclusioni dell’Autorità 82
3.1.5 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione 82
3.2 Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo 83
Le osservazioni degli operatori 86
Le conclusioni dell’Autorità 87
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO 88
4.1 Contenuto dei contratti di servizio 89
Le osservazioni degli operatori 90
Le conclusioni dell’Autorità 90
4.2 Tempi di fornitura dei contratti di servizio 91
4.3 Pubblicazione dei contratti di servizio 91
Le osservazioni degli operatori 92
Le conclusioni dell’Autorità 92
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI 94
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali 94
5.2 Pubblicazione della contabilità regolatoria 95
Le osservazioni degli operatori 95
Le conclusioni dell’Autorità 96
Premessa
1 Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di definire le modalità implementative degli obblighi in materia di contabilità regolatoria individuati in capo all’operatore dominante Telecom Italia (di seguito anche TI) con le delibere dell’Autorità nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, con particolare riferimento alla modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni “al prezzo”.
2 Al fine di rendere il sistema di contabilità regolatoria completo, coerente e riconciliabile con il bilancio d’esercizio, infatti, l’implementazione degli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi nei mercati dell’interconnessione (servizi di raccolta, di inoltro e transito distrettuale e di terminazione) deve risultare in linea con i criteri individuati con la delibera n. 678/11/CONS, che definisce le linee guida in materia di contabilità regolatoria per i mercati dell’accesso.
3 In particolare, ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, TI è tenuta a predisporre e a sottoporre all’Autorità, all’interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna (anche transfer charge) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato) forniti internamente.
4 Parimenti, TI è tenuta a predisporre all’interno della Contabilità Regolatoria scritture contabili separate che comprendano tutti gli elementi necessari alla verifica dell’equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) ed i prezzi praticati agli altri Operatori nella fornitura dei servizi wholesale.
5 In tale contesto, l’evidenza dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio rappresenta uno strumento per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche equivalenti - sia internamente che esternamente - ed assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di non discriminazione.
6 Ciò premesso, nel seguito del presente documento, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento vigente, si illustra lo scopo delle presenti linee guida (cfr. capitolo 1).
7 Nel seguito, vengono riepilogate le modalità di rappresentazione dei servizi SPM di interconnessione a traffico nell’ambito della contabilità regolatoria come definite dal quadro normativo vigente (cfr. capitolo 2) e vengono definite le relazioni di scambio tra tali servizi ed i corrispondenti servizi al dettaglio, nonché le modalità tecnico-operative per la valorizzazione e la rendicontazione dei transfer charge al fine di agevolare la verifica dell’equivalenza con i prezzi applicati ai servizi wholesale (cfr. capitolo 3). Infine, vengono descritti contenuti e modalità di presentazione dei contratti di servizio (cfr. capitolo 4) ed introdotte le disposizioni riguardanti l’attività di revisione e la pubblicazione della contabilità regolatoria (cfr. capitolo 5).
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DEI MERCATI DELL’INTERCONNESSIONE
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria
1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Accesso e del Codice del Comunicazioni
8 In un mercato non perfettamente concorrenziale un’impresa che detiene un significativo potere di mercato potrebbe adottare pratiche anticompetitive a discapito dei concorrenti1. Il rischio risulta accentuato se l’impresa è in grado di sfruttare le asimmetrie informative dovute alla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti.
9 Uno strumento che consente al regolatore di superare, almeno in parte, le suddette limitazioni di carattere informativo è costituito dall’accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell’impresa regolamentata e che consenta, di conseguenza, di verificare se l’impresa abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, il perseguimento degli obiettivi regolamentari risulta agevolato dalla disponibilità per il regolatore di un efficace sistema contabile.
10 Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto, all’art. 11 della “direttiva accesso”, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) possano imporre obblighi di separazione contabile alle imprese notificate, in base ai quali un’impresa verticalmente integrata deve rendere trasparenti i prezzi all’ingrosso praticati per la vendita di servizi ad altri operatori ed i prezzi per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. “prezzi di trasferimento interno”). Ciò consente, tra l’altro, di verificare il rispetto dell’obbligo di non discriminazione relativamente alle condizioni economiche applicate ai vari servizi nonché di prevenire eventuali sussidi incrociati a danno dei concorrenti.
11 La suindicata direttiva prevede, inoltre, che le ANR possano specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le ANR possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, comprensive dei dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente
1 Ad esempio creazione o rafforzamento di barriere all’ingresso, prezzi predatori, prezzi discriminatori, sussidi incrociati tra servizi, price squeeze, trasferimento del potere di mercato da un mercato a monte ad un mercato a valle della catena produttiva.
normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. L’articolo 48 del Codice delle Comunicazioni (il Codice) ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” in tema di separazione contabile.
12 Sempre in tema di sistemi contabili, l’art. 13 della “direttiva accesso” ─ come modificata dal terzo pacchetto Telecom (direttiva n. 2009/140/CE) ─ e l’art. 17 della “direttiva servizio universale” prevedono che le ANR possano imporre agli operatori notificati, inter alia, l’obbligo di predisporre un sistema di contabilità dei costi. In particolare l’art. 13 della “direttiva accesso” prevede che, qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le ANR possono approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori e possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. Le ANR provvedono affinché, qualora sia imposto un obbligo di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una relazione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
13 La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dalle ANR. Gli articoli 50 e 67 del Codice hanno recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” e dalla “direttiva servizio universale” in tema di contabilità dei costi.
14 La Commissione Europea (CE) al fine di fornire indicazioni alle ANR volte a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate, ha pubblicato la Raccomandazione 2005/698/CE2 (la Raccomandazione). Tale Raccomandazione aggiorna la precedente Raccomandazione 98/322/CE per recepire le significative modifiche apportate dal nuovo quadro normativo3.
15 La Commissione nella Raccomandazione del 2005 sottolinea che: i) lo scopo dell’obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi; ii) lo scopo dell’obbligo di separazione contabile è
2 Raccomandazione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.
3 Quali l’ampliamento del campo di applicazione, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex-ante, l’attuazione del principio di neutralità tecnologica.
quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese verticalmente integrate, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.
16 A tal fine la Raccomandazione prevede che gli operatori notificati predispongano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato “per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione”, cioè per ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per servizi ad essi appartenenti. In altri termini, la Raccomandazione del 2005 prevede che gli obblighi di separazione contabile si applichino ai mercati dei diversi livelli della catena produttiva, ed ai servizi ad essi appartenenti, nei quali l’operatore è notificato.
17 Gli oneri di cessione (anche transfer charge o trasferimenti interni) o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente, in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione.
18 Un’ulteriore importante novità introdotta dalla Raccomandazione riguarda la possibilità delle ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, di poter estendere l’obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l’operatore è notificato, anche ai mercati in cui l’operatore non detiene significativo potere di mercato4 .
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria per i mercati dell’interconnessione
19 L’Autorità, nel secondo ciclo delle analisi di mercato, ha provveduto ad imporre agli operatori notificati gli obblighi regolamentari previsti dal Codice delle Comunicazioni, tra cui gli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi, in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione del 2005.
20 Per quanto riguarda i mercati dell’interconnessione, l’Autorità ha individuato con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nei seguenti mercati rilevanti: i) mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; ii) mercato dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa; iii) mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. In questi mercati l’Autorità ha, quindi, imposto a Telecom Italia gli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza;
4 Cfr. considerando 5 e articolo 4 della Raccomandazione.
iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
21 Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, l’Autorità ha adottato i medesimi criteri che improntano le regole contabili adottate per i mercati dell’accesso, con le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS. In tal senso, anche per i servizi di raccolta, terminazione ed inoltro/transito distrettuale, l’Autorità ha disposto che Telecom Italia, ai fini della corretta valorizzazione dei transfer charge al prezzo, presenti all’Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura dei suddetti servizi di interconnessione agli altri operatori presenti nell’Offerta di Riferimento, e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna5.
22 Nel secondo ciclo di analisi dei mercati sono emersi alcuni cambiamenti rispetto al primo ciclo di analisi in ordine al perimetro merceologico dei mercati rilevanti individuati dall’Autorità e alla suscettibilità dei medesimi mercati ad una regolamentazione ex ante. La tabella seguente illustra i cambiamenti intervenuti nel passaggio dal primo al secondo ciclo di analisi.
5 Cfr. artt. 8, 10, 11, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e artt. 10, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS.
Tabella 1 – Comparazione delle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di interconnessione a traffico tra il primo ed il secondo ciclo di analisi.
Definizioni I ciclo di analisi | Definizioni II ciclo di analisi | ||
Mercati | Definizione | Mercati | Definizione |
Mercati 3 e 5 dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 642/06/CONS) | Il mercato 3 comprende il mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali, il mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali, il mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali. Il mercato 5 comprende il mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali, il mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali, il mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali | Mercati 3 e 5 dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 284/10/CONS) Mercati deregolamentati | Include il mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato dei .servizi telefonici locali, nazionali e fisso- mobile (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. |
Mercati 4 e 6 dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 380/06/CONS) | Include il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti non residenziali | Mercati 4 e 6 dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (ex delibera n. 578/09/CONS) Mercati deregolamentati | Include il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali (anche in tecnologia VOIP in decade zero e di tipo managed) in postazione fissa per clienti residenziali e il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali in postazione fissa per clienti non residenziali |
Mercato n. 8 della raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | Include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche. | Mercato n. 2 della raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa (ex delibera n. 179/10/CONS) | Include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche in teconologia PSTN, ISDN e VOIP managed in decade zero |
Mercato n. 9 della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | Include i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa, il mercato di terminazione internet in modalità dial-up e il mercato della terminazione verso direttrici internazionali. | Mercato n. 3 della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (ex delibera n. 179/10/CONS) | Include i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa, il mercato di terminazione internet in modalità dial-up e il mercato della terminazione verso direttrici internazionali con accesso in tecnologia PSTN, ISDN e VOIP managed in decade zero |
Mercato n. 10 del transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (ex delibera n. 417/06/CONS) | Include i servizi di transito di sola commutazione a livello distrettuale e nazionale, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale di area gateway, i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale. | Mercato n. 10 del transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (ex delibera n. 180/10/CONS). Deregolamentato il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale | Include il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto e il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale , ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi. |
23 Dalla tabella si evince che il nuovo ciclo di analisi dei mercati ha condotto:
- alla deregolamentazione dei mercati nn. 3, 5, 4 e 6 fra quelli identificati dalla Raccomandazione 2003/311/CE;
- ad un ampliamento dei mercati nn. 2 e 3 (mercati 8 e 9 della Raccomandazione 2003/311/CE), all’interno dei quali è stato incluso anche l’accesso in tecnologia VOIP managed in decade zero;
- alla deregolamentazione del servizio di inoltro e transito nazionale, all’interno del quale è incluso anche il servizio di inoltro e transito area- gateway.
1.2. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida
24 L’obiettivo principale delle presenti linee guida è definire le modalità tecnico- operative per la valorizzazione delle condizioni economiche applicate internamente nella fornitura dei servizi relativi al trasporto del traffico, garantendo trasparenza e non discriminazione nei confronti degli operatori terzi.
25 In tal senso, una migliore visibilità all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio dei prezzi dei servizi trasferiti internamente – i transfer charge – rappresenta uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche equivalenti, sia internamente che esternamente. L’equivalenza fra le condizioni economiche implica che vengano applicati gli stessi prezzi a parità di condizioni tecniche.
26 Le delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati prevedono, altresì, l’integrazione del contenuto dei contratti di servizio, previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, con le condizioni economiche di cessione interna al fine di garantire una formalizzazione dei prezzi interni valida sul piano giuridico e di processo. Inoltre, i contratti di servizio devono fornire anche indicatori della qualità applicata ai servizi interni, utili ai fini della verifica della replicabilità tecnica.
27 Tanto premesso, al fine di sostanziare il principio di non discriminazione, è necessario individuare i parametri economici da assumere quali indicatori di riferimento, affinché sia definita una adeguata integrazione alla reportistica di Contabilità Regolatoria. In particolare, occorre definire regole progettuali e implementative, atte a garantire la piena trasparenza dei trasferimenti inerenti. Tali metodologie rappresentano l’oggetto delle presenti linee guida.
28 A tal fine, vanno individuati gli strumenti idonei a dare una rappresentazione autonoma e con un sufficiente grado di dettaglio dei servizi scambiati in ciascun mercato, in modo tale da verificare l’applicazione di condizioni equivalenti a tutta la clientela di riferimento.
29 Per definire un sistema contabile omogeneo, solido e riconciliabile con il bilancio di esercizio le metodologie individuate nell’ambito del presente documento per implementare gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi relativi ai servizi SMP di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale sono basate sui medesimi criteri contabili adottati per i mercati dell’accesso all’ingrosso con la delibera n. 678/11/CONS.
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI INTERCONNESSIONE IN CONTABILITÀ REGOLATORIA
2.1 Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente
30 Le delibere di analisi dei mercati (nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS) definiscono gli obblighi di separazione contabile, e, assieme, gli obblighi di contabilità dei costi, per i mercati dei servizi di raccolta e terminazione (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e dei servizi del transito distrettuale (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE, di seguito indicato anche come “mercato ex 10”), stabilendo scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto di Capitale) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso forniti agli altri operatori ed i prezzi di fornitura interna.
31 In particolare, con riferimento ai Mercati 2 e 3, agli articoli 8 e 10 della delibera
n. 179/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di raccolta e terminazione e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi, e relativi servizi accessori:
i. servizio di raccolta SGU;
ii. servizio di raccolta doppio SGU distrettuale (SGD;
iii. servizio di raccolta SGT distrettuale;
iv. servizio di terminazione SGU;
v. servizio di terminazione doppio SGU distrettuale (SGD;
vi. servizio di terminazione SGT distrettuale;
vii. servizi accessori ed aggiuntivi elencati all’art. 12 comma 3 della delibera n. 179/12/CONS.
32 I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi elencati al punto precedente evidenziano, ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, separatamente i ricavi da fornitura agli altri operatori e i seguenti ricavi figurativi generati dalla fornitura interna:
i. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
ii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
iii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
iv. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
v. transfer charge da altri servizi al dettaglio.
33 Per il mercato ex 10, agli articoli 10 e 12 della delibera n. 180/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizio di transito singolo SGU;
ii. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD);
iii. servizio di transito singolo SGT;
iv. servizio di transito SGU-SGT distrettuale
34 I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi elencati al punto precedente evidenziano, ai sensi della delibera n. 180/10/CONS, separatamente i ricavi da fornitura agli altri operatori e i seguenti ricavi figurativi generati dalla fornitura interna:
i. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
ii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
iii. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
iv. transfer charge dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
v. eventuali ulteriori transfer charge da altri servizi al dettaglio.
35 Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il dettaglio dei costi delle componenti/attività da rendicontare, sostenuti per la produzione dei servizi forniti da Telecom Italia è descritto agli articoli 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e agli articoli 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS.
Le osservazioni degli operatori
D0.1 Con riferimento alla rappresentazione dei ricavi da transfer charge all’interno dei conti economici secondo il dettaglio richiesto ai punti da 32 a 34 dello schema di provvedimento posto in consultazione, Telecom Italia propone di aggregare tali ricavi allo scopo di semplificare il processo di reportistica dei conti economici.
Le conclusioni dell’Autorità
D0.2 In relazione all’osservazione di Telecom Italia, l’Autorità evidenzia che esula dagli scopi del presente provvedimento la modifica delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria previste dalle delibere di analisi dei mercati e pertanto
conferma quanto previsto nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione in accordo con le disposizioni di cui all’art. 16, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS e all’art. 17, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS.
2.2 La rappresentazione contabile dei servizi di interconnessione SPM
2.2.1 Obbligo di separazione contabile
36 Nell’ambito della separazione contabile, per verificare la parità di trattamento interno-esterno, occorre stabilire i criteri per la rappresentazione di dettaglio dei costi dei servizi, ivi inclusi i trasferimenti interni. Questi ultimi sono valorizzati utilizzando i prezzi unitari estratti dai contratti di servizio6 ed i corrispondenti volumi consuntivati nell’anno di riferimento (cd. “Transfer charge al prezzo”).
37 I transfer charge vengono inseriti all’interno dei conti economici dei mercati della raccolta, terminazione e transito come ricavi derivanti dalla cessione interna verso i servizi al dettaglio del traffico non regolamentati, o come costi derivanti dall’acquisizione di servizi del Mercato n. 4 (per la produzione del servizio di raccolta delle comunicazioni da apparati di Telefonia Pubblica).
38 Nello specifico, ogni conto economico riporta:
• i ricavi ottenuti dai servizi forniti esternamente ed internamente (questi ultimi valorizzati come transfer charge al prezzo, suddivisi in base al servizio non regolamentato di provenienza dei ricavi, come precisato nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati con riferimento alle condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile);
• i costi propri − con l’indicazione dettagliata degli “ammortamenti”, dei costi relativi al personale, dei “costi esterni e altri” e delle “quote da riversare” – e il costo del capitale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS − e all‘art. 17, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS;
• i costi sostenuti verso i servizi di accesso del Mercato n. 4 (unbundling e colocazione) acquisiti internamente per la produzione dei servizi di telefonia pubblica (valorizzati come transfer charge al prezzo);
• l’“adjustment CCA”;
6 Il dettaglio circa la valorizzazione del transfer charge sarà fornita nel capitolo 3.
• il margine figurativo netto, ottenuto dalla differenza tra i ricavi complessivi – somma dei ricavi da altri operatori e dei ricavi interni valorizzati come transfer charge al prezzo − e la somma dei costi propri e dei costi di acquisizione interna valorizzati come transfer charge al prezzo.
39 I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio riportano separatamente il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
• attività correnti;
• attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
• passività correnti;
• passività non correnti.
2.2.2 Obbligo di contabilità dei costi
40 Nell’ambito della contabilità dei costi, gli articoli 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS e gli artt. 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS individuano la modalità di rappresentazione dei costi all’interno di appositi prospetti di dettaglio inclusi nella contabilità regolatoria. Inoltre, l’art.19, comma 8, della delibera n. 179/10/CONS e l’art. 20, comma 8, della delibera n. 180/10/CONS prevedono che il processo di allocazione dei costi per ciascun servizio sia documentato all’interno di note esplicative allegate alla contabilità regolatoria.
41 La delibera prevede inoltre che siano disposti ulteriori prospetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del transfer charge al prezzo, alle quantità prodotte di ciascun servizio fornito internamente ed esternamente e ai costi ad esso pertinenti7. Le presenti linee guida definiscono le modalità di calcolo dei transfer charge a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento interno e dalle relative quantità determinate sulla base dei volumi dei servizi venduti nell’esercizio(cfr. il successivo capitolo 3).
42 Parimenti, secondo quanto previsto dalle delibere nn. 179/10/CONS, art. 16, comma 1, e 180/10/CONS, art. 17, comma 1, vanno predisposte apposite tabelle di dettaglio all’interno delle quali sia data evidenza − per ciascuno dei ricavi
7 Cfr. art. 19, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e art. 20, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS.
complessivi generati dalla fornitura agli altri operatori, riportati nei conti economici − delle quantità fornite agli altri operatori e dei prezzi unitari estratti dalle offerte di riferimento.
43 Inoltre, ai sensi dell’art. 19 della delibera n. 179/10/CONS e dell’art. 20 della delibera n. 180/10/CONS, le scritture contabili includono anche una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale. In tale relazione sono documentate e motivate anche “eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all’anno precedente”, evidenziando “le implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi”.
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO
3.1 Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla delibera 641/12/CONS
44 L’obbligo di separazione contabile imposto a Telecom Italia nel secondo ciclo di analisi dei mercati definisce le relazioni di trasferimento interno tra servizi wholesale e servizi retail8. Tali relazioni sono state integrate dalla delibera n. 678/11/CONS, che ha specificato la dipendenza della catena produttiva del servizio di Surcharge della telefonia pubblica, appartenente al Mercato n. 2, dal servizio di Full Unbundling, appartenente al Mercato n. 4. Tali relazioni di trasferimento, che raffigurano la cessione di risorse tra servizi, sono riportate nell’Allegato 1 al presente documento.
45 Per definire la corretta modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni, risulta necessario in via preliminare individuare una lista di servizi e prestazioni impiegate internamente da TI per la fornitura dei servizi finali retail. La lista dei servizi all’ingrosso trasferiti internamente è determinata sulla base di un principio di equivalenza con quelli contenuti nell’Offerta di Riferimento destinata agli OLO, escludendo i servizi e le prestazioni che non risultano applicabili all’operatore dominante in ragione delle oggettive differenze strutturali e impiantistiche.
46 In tale ambito, diversamente da quanto fatto per i servizi di accesso con la delibera n. 678/11/CONS, non si ritiene opportuno introdurre ulteriori criteri di selezione dei servizi all’ingrosso atti a ridurre il numero dei servizi soggetti a transfer charge al prezzo (come ad esempio il criterio basato su una soglia di materialità). Difatti, si rileva, da un lato, che i servizi di trasporto del traffico (raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale) all’ingrosso contenuti all’interno dell’Offerta di Riferimento rivolta agli altri operatori risultano essenziali per la fornitura dei servizi retail e, dall’altro, che i servizi accessori di cui all’art. 12, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS risultano in numero esiguo, tanto da non giustificare l’introduzione di un criterio di esclusione.
8 Servizi SPM wholesale, venduti agli OLO e necessari anche per la realizzazione dei servizi finali offerti alla clientela Retail di Telecom Italia.
47 In Allegato 2, si riporta la lista dei servizi relativi a ciascun mercato di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale, selezionati secondo il criterio dell’applicabilità interna. Per ciascun elemento della lista è riportata esplicita indicazione riguardo all’applicabilità o meno a Telecom Italia e riguardo alle relazioni di trasferimento verso i mercati retail.
48 Ai fini contabili, per ciascun servizio cedente e per ciascun servizio ricevente, riportato nelle tabelle dell’Allegato 2, deve essere calcolato il relativo transfer charge al prezzo.
49 Inoltre, Telecom Italia deve dare evidenza nei Contratti di servizio delle condizioni tecniche ed economiche applicate a ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2.
50 Per ciascun servizio, infine, le tabelle di dettaglio della contabilità regolatoria devono riportare le componenti/attività impiegate per la produzione del servizio stesso con i rispettivi coefficienti di utilizzo e costi unitari, evidenziando gli eventuali adjustment (Ca), relativi alla differenza fra il prezzo del servizio applicato nell’anno di riferimento (P) e il relativo costo unitario (C).
51 In tal senso, per ciascun servizio risulta necessario che sia fornita, all’interno del documento metodologico relativo ai principi di separazione contabile e contabilità dei costi, una relazione descrittiva dei driver di allocazione dei costi. Tale metodologia di calcolo dei driver potrà essere modificata, laddove se ne ravveda l’esigenza, con provvedimento esplicito dell’Autorità, adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio.
X0.Xx chiede di esprimere il proprio orientamento riguardo ai criteri individuati per la selezione dei servizi da trasferire internamente ed in particolare sull’esclusione del criterio di materialità.
Le osservazioni degli operatori
D1.1 Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorità per quanto concerne la non applicabilità interna di alcuni servizi venduti agli altri operatori. Tuttavia, non concorda con l’esclusione del criterio della materialità – già previsto per i servizi di accesso ai sensi della delibera n. 678/11/CONS − dal processo di selezione dei servizi da trasferire internamente.
D1.2 In particolare, ritiene che debba essere applicato un principio di materialità per selezionare i servizi accessori i cui ricavi derivanti dalla vendita ai concorrenti risultino molto bassi. Difatti, a parere di Telecom Italia, la loro rendicontazione provocherebbe unicamente un appesantimento dei processi contabili interni senza determinare un vantaggio tangibile in termini di trasparenza e di rispetto del principio di non discriminazione.
D1.3 Al riguardo, Telecom Italia ritiene che tutti i servizi accessori, ad eccezione del servizio di conversione in DSS1, in ragione degli esigui ricavi ad essi associati dovrebbero essere esclusi dal processo di rendicontazione dei trasferimenti interni.
D1.4 Gli altri operatori concordano con l’orientamento espresso dall’Autorità di non utilizzare un criterio basato su una soglia di materialità per individuare i servizi soggetti a trasferimento interno.
D1.5 In particolare, un operatore ritiene che, per assicurare la completa trasparenza e parità di trattamento interno/esterno al mercato, sia necessario trasferire internamente tutti i servizi regolamentati offerti all’ingrosso ai concorrenti, senza alcuna esclusione; diversamente da quanto previsto all’interno dello schema di provvedimento posto in consultazione, in cui sono stati definiti non applicabili internamente alcuni servizi in virtù delle loro caratteristiche tecniche e funzionali. In tal senso, l’operatore chiede che, eventuali esclusioni dei servizi per ragioni di non applicabilità tecnica, siano rese esplicite con le relative motivazioni.
D1.6 Un operatore, inoltre, chiede che all’interno dei contratti di servizio sia data evidenza degli eventuali servizi utilizzati da Telecom Italia al posto dei servizi venduti ai concorrenti, sottolineando la necessità che qualsiasi differenza tecnica ed impiantistica rispetti il principio di non discriminazione.
D1.7 Un operatore chiede la motivazione dell’esclusione del servizio wholesale di “Transito SGU distrettuale” dalla lista dei servizi applicabili a Telecom Italia.
Le conclusioni dell’Autorità
D1.8 In merito al criterio di materialità, l’Autorità ritiene che la rendicontazione dei transfer charge al prezzo dei servizi accessori non determini un costo computazionale tale da rendere giustificabile l’applicazione di un criterio di esclusione basato su una soglia di materialità, essendo il numero dei servizi coinvolti molto esiguo. Si conferma, quindi, quanto riportato all’interno dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione.
D1.9 Riguardo ai servizi non soggetti a trasferimento interno, in quanto non applicabili a Telecom Italia, l’Autorità rileva che i servizi regolamentati di raccolta, terminazione e transito distrettuale sono tutti trasferibili internamente, ad eccezione del solo servizio di “Transito SGU distrettuale” che, come mostrato nella tabella 2 dello schema di provvedimento posto in consultazione, non rientra nella catena impiantistica di produzione dei servizi al dettaglio.
D1.10 Quanto ai servizi accessori, invece, risulta che alcuni di essi non possano essere oggetto di cessione interna per le seguenti ragioni:
• il servizio di carrier preselection, che consente ad un abbonato di Telecom Italia di scegliere un operatore alternativo per effettuare le proprie chiamate, è riservato agli operatori alternativi;
• il servizio di fatturazione conto terzi è applicato agli operatori concorrenti nel caso di chiamate da parte di un abbonato di Telecom Italia verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamante, assegnate all’operatore interconnesso. Tale servizio non è applicabile a Telecom Italia in virtù dell’integrazione verticale;
• la funzionalità di commutazione telefonica, impiegata dagli altri Operatori ai fini dell’interconnessione con la rete di Telecom Italia, non viene trasferita internamente in virtù dell’integrazione verticale.
D1.11 L’Autorità, quindi, conferma l’orientamento espresso nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica in merito all’applicabilità interna dei servizi venduti agli altri operatori.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’individuazione delle relazioni di trasferimento individuate tra servizi wholesale e retail di TI?
Le osservazioni degli operatori
D2.1 Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorità ma ritiene che i servizi ceduti ai mercati non regolamentati − in particolare ai “mercati ex 3 ed ex 5” e ai “mercati ex 4 ed ex 6” − dovrebbero essere rappresentati in Allegato 2, riportando nella colonna dei servizi riceventi la dicitura “Servizi residuali ed altre attività”.
D2.2 Gli altri operatori condividono in generale l’approccio proposto dall’Autorità, che basa i trasferimenti interni sui servizi wholesale venduti agli OLO riportati nelle ultime Offerte di Riferimento di Telecom Italia approvate.
D2.3 Tuttavia, con riferimento alle tabelle di relazione contenute nell’allegato 2 allo schema di provvedimento, due operatori ritengono necessario includere in tali tabelle anche le relazioni di trasferimento relative ai servizi di interconnessione offerti sulle reti in fibra ottica.
D2.4 Un operatore ritiene, altresì, che le relazioni di trasferimento interno dei servizi debbano tenere conto anche dei servizi non regolati e dei servizi trasferiti internamente ma non offerti ai concorrenti. Inoltre, propone di integrare il servizio di portabilità del numero riportato nell’allegato 2, includendo i contributi pagati da Telecom Italia in qualità di recipient.
D2.5 Con riferimento alla relazione sui driver di allocazione dei costi, gli operatori chiedono che vengano definiti puntualmente e resi pubblici all’interno del provvedimento finale i criteri di allocazione dei costi e che qualsiasi variazione metodologica sia sottoposta a consultazione pubblica.
D2.6 Un operatore, in particolare, rimanda all’esperienza inglese9 ed evidenzia che a proprio parere il documento metodologico di allocazione dei costi dovrebbe essere sottoposto sempre a consultazione pubblica, indipendentemente da eventuali modifiche metodologiche.
Le conclusioni dell’Autorità
D2.7 Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di sostituire in allegato 2 ai servizi dei “mercati ex 3 ed ex 5” e dei “mercati ex 4 ed ex 6”, che acquisiscono le risorse dai mercati 2, 3 ed ex 10, l’indicazione “Servizi residuali e altre attività”, si richiama quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS e dall’art. 17, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS in merito al livello di dettaglio con cui devono essere rappresentati i trasferimenti interni. L’Autorità ritiene, quindi, opportuno mantenere l’indicazione dei trasferimenti interni secondo il livello di dettaglio riportato in allegato 2 alla proposta di provvedimento.
D2.8. Quanto ai servizi non regolati esula dagli obiettivi del presente provvedimento la definizione di linee guida per la loro rendicontazione, non essendo stati imposti per tali servizi degli obblighi contabili specifici. Per quanto attiene i servizi di interconnessione sulle reti NGA in fibra, si evidenzia che la rete di accesso non è oggetto del presente provvedimento.
D2.9. Per quanto attiene il servizio di portabilità del numero, i contributi pagati da Telecom Italia per usufruire di tale servizio in qualità di recipient non risultano trasferibili internamente in quanto non rappresentano ricavi interni ma risultano come quote da versare agli altri operatori.
D2.10. In merito alla proposta degli OLO di definire puntualmente i driver di allocazione dei costi nell’ambito del presente provvedimento, si osserva che la definizione dei criteri di attribuzione dei costi ai servizi e la loro ripartizione fra i vari elementi di rete ed attività esula dagli scopi del presente provvedimento. Essi in linea generale, ove non definiti dai provvedimenti regolamentare sono
9 Nello specifico, l’Operatore cita il documento denominato “Detailed Attribuition Methods” pubblicato da BT PLC, in cui sono riportate informazioni sulla metodologia di attribuzione dei costi agli elementi di rete assieme alla fonte del dato contabile (sezione 6 “Plant Group Dictionary”), nonché informazioni sulla metodologia di attribuzione dei costi – per ogni elemento di rete – ai servizi (sezione 7 “Network Component Allocations – Network Charging”).
fondati sui principi generali di ragionevolezza e proporzionalità e verificati dal revisore indipendente.
D2.11. Tuttavia, per offrire adeguate garanzie di trasparenza al mercato, si conferma che, in accordo con l’orientamento espresso nel documento di Linee guida posto in consultazione, Telecom Italia dovrà fornire all’interno del documento metodologico relativo ai principi di separazione contabile e contabilità dei costi una relazione descrittiva contenente la metodologia applicata per la ripartizione delle principali categorie di costi fra i vari aggregati, che sarà resa pubblica. In aggiunta, Telecom Italia dovrà produrre, per le valutazioni di competenza dell’Autorità, un documento riservato contenente una relazione di dettaglio relativa alla valorizzazione dei driver di allocazione dei costi con le quantità di riferimento. Si ritiene pertanto opportuno modificare il punto 51 dello schema di provvedimento oggetto di consultazione aggiungendo che “Telecom Italia trasmette altresì all’Autorità una relazione di dettaglio sulla valorizzazione dei driver di allocazione dei costi con le quantità di riferimento”.
D2.12. Con riferimento alla richiesta di sottoporre a consultazione pubblica il documento metodologico contenente i driver di allocazione dei costi, si conferma l’orientamento espresso nella proposta di provvedimento oggetto di consultazione secondo cui eventuali modifiche riguardanti le modalità di calcolo dei driver di allocazione di ciascun servizio dovranno essere oggetto di provvedimento esplicito da parte dell’Autorità, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
3.1.2 Composizione della catena impiantistica dei servizi di traffico telefonico retail
52 I servizi di traffico telefonico venduti al dettaglio alla clientela finale sono prodotti attraverso un’adeguata composizione, secondo opportuni coefficienti (cd. “fattori di utilizzo”), dei servizi all’ingrosso venduti agli operatori alternativi di cui all’art. 10, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e di cui all’art. 12, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. Difatti, entrambe le tipologie di servizi sono realizzate attraverso le medesime componenti di rete commutata.
53 Si riportano, quindi, nell’Allegato 3 le rappresentazioni schematiche delle componenti impiantistiche utilizzate per la realizzazione dei servizi all’ingrosso. Tali servizi sono impiegati per la fornitura dei servizi al dettaglio di traffico telefonico di cui all’art. 8, comma 3, lettera b, della delibera n. 179/10/CONS ed all’art. 10, comma 3, lettera b, della delibera n. 180/10/CONS.
54 Le tipologie di servizi all’ingrosso coinvolte nella fornitura dei servizi di traffico telefonico al dettaglio dipendono dai nodi di commutazione a cui sono attestati gli utenti interessati all’erogazione del servizio, essendo l’instradamento della
chiamata all’interno della rete commutata dell’operatore funzione della collocazione di tali nodi di rete. Si descrive di seguito il modello alla base della fornitura del servizio di trasporto del traffico telefonico locale e nazionale che viene utilizzato per il calcolo dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria.
55 La chiamata locale nella maggioranza dei casi viene instradata dalla centrale di attestazione dell’utente chiamante alla centrale di attestazione dell’utente ricevente secondo i seguenti percorsi di rete:
• nel caso di chiamate on-net10, attraversando una sola centrale SGU o attraversando due centrali SGU;
• nel caso di chiamate off-net11, transitando attraverso una centrale SGT.
56 Nel caso di attraversamento di una sola centrale SGU, il trasporto della chiamata locale si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGU, che consente il transito della chiamata dalla centrale stadio di linea a cui è attestato l’utente chiamante alla centrale SGU;
• un servizio di terminazione SGU, per mezzo del quale la chiamata viene istradata dalla centrale SGU verso la centrale SL a cui è attestato il cliente ricevente.
57 La sovrapposizione di detti servizi, tuttavia, comporta che la funzione di commutazione SGU venga svolta due volte, in fase di raccolta della chiamata e in fase di terminazione. Al fine di evitare il duplice espletamento della stessa funzione, quindi, è necessario escludere dal servizio di raccolta all’ingrosso la funzionalità di commutazione SGU. La figura seguente mostra graficamente la corrispondenza dell’istradamento della chiamata locale attraverso una sola centrale SGU con gli equivalenti servizi all’ingrosso.
Figura 1 – Trasporto della chiamata locale via SGU
10 La chiamata effettuata da un cliente di Telecom Italia è diretta ad un cliente dello stesso operatore.
11 La chiamata effettuata da un cliente di Telecom Italia è diretta ad un cliente di un altro operatore.
58 Nel caso di chiamate on-net con attraversamento di due centrali SGU, il trasporto della chiamata locale si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGU, identico a quello svolto nel caso di attraversamento di una sola centrale SGU;
• un servizio di terminazione SGU in ambito distrettuale, attraverso il quale avviene l’istradamento della chiamata dalla centrale SGU su cui è stata effettuata la raccolta del traffico verso un’altra centrale SGU che inoltra la chiamata alla centrale SL presso cui è attestato il cliente ricevente.
59 La figura seguente mostra graficamente la corrispondenza dell’istradamento della chiamata locale attraverso due centrali SGU con gli equivalenti servizi all’ingrosso.
Figura 2 – Trasporto della chiamata locale via SGU distrettuale
60 Nel caso di chiamate off-net il trasporto della chiamata si compone a livello
wholesale dei seguenti servizi, come illustrato nella figura successiva:
• un servizio di raccolta SGT, che consente il passaggio della chiamata dalla centrale stadio di linea a cui è attestato l’utente chiamante alla centrale SGT, a cui è attestato l’operatore di destinazione;
• un servizio di inoltro reverse, che consente l’interconnessione reverse verso la rete dell’operatore di destinazione.
61 La figura seguente mostra graficamente i servizi all’ingrosso che compongono la chiamata locale off-net.
Figura 3 – Trasporto della chiamata locale off-net
62 Il trasporto delle chiamate nazionali on-net si compone a livello wholesale dei seguenti servizi:
• un servizio di raccolta SGT;
• un servizio di terminazione via SGT distrettuale o via doppio SGT.
63 In questo caso il servizio di raccolta SGT, per le stesse ragioni espresse sopra nel caso di raccolta SGU, non comprende la funzione di commutazione SGT, che viene svolta in fase di terminazione. La figura seguente mostra graficamente i servizi all’ingrosso che compongono la chiamata nazionale on-net istradata attraverso una centrale SGT.
Figura 4 – Trasporto della chiamata nazionale via SGT
64 I modelli descritti per il calcolo dei transfer charge relativi ai servizi al dettaglio di trasporto del traffico locale e nazionale all’interno della contabilità regolatoria possono essere estesi anche agli altri servizi di traffico telefonico retail di cui all’art. 8, comma 3, lettera b, della delibera n. 179/10/CONS ed all’art. 10,
comma 3, lettera b, della delibera n. 180/10/CONS. Nella tabella seguente sono indicati con la lettera “X” i servizi all’ingrosso che compongono i servizi di trasporto del traffico commutato al dettaglio. Tale rappresentazione tuttavia potrà subire alcune modifiche a seguito del processo di migrazione tecnica dei servizi di interconnessione in tecnologia TDM verso l’interconnessione IP, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 229/11/CONS. In tal caso, tali modifiche saranno disposte con provvedimento dell’Ufficio di competenza
Tabella 2 – Matrice di relazione per le cessioni interne tra servizi wholesale
e retail
65 Le relazioni di trasferimento definite nella tabella 2, tuttavia, dipendono dai fattori di utilizzo di ciascun servizio all’ingrosso nel trasporto del traffico al dettaglio. Tali fattori sono correlati all’instradamento delle chiamate nella rete telefonica pubblica commutata e variano in funzione di molti parametri. Per tale ragione, occorre che i coefficienti di utilizzo da cui derivano le relazioni di trasferimento siano forniti da Telecom Italia annualmente all’interno della contabilità regolatoria.
X0.Xx condivide il modello individuato dall’Autorità per rappresentare le relazioni tra servizi wholesale e retail?
Le osservazioni degli operatori
D3.1. Telecom Italia, in accordo con quanto riportato nella Contabilità regolatoria relativa all’esercizio 2011, propone di modificare la tabella 2 come riportato di seguito.
D3.2. Con riferimento al trasporto del traffico in tecnologia IP Telecom Italia ritiene che le modifiche al sistema di rendicontazione dei trasferimenti interni debbano essere analizzate con i soggetti interessati e sottoposte a consultazione pubblica.
D3.3. Inoltre, per quanto concerne il servizio di terminazione in tecnologia IP, Telecom Italia ritiene che la definizione di un sistema di rendicontazione contabile possa avvenire soltanto successivamente al completamento del modello di definizione dei costi all’ingrosso al fine di assicurare la significatività dei dati di consuntivo in contabilità regolatoria.
D3.4. Gli altri operatori, invece, ritengono che già in questa sede l’Autorità dovrebbe considerare i trasferimenti interni dei servizi di raccolta, terminazione e transito erogati in tecnologia IP. Infatti, a loro parere, l’obbligo di separazione contabile imposto dalle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati è indipendente dalla tecnologia sottostante la fornitura dei servizi, in accordo con il principio di neutralità tecnologica.
D3.5. Al riguardo, un operatore ritiene che l’Autorità disponga di tutti gli strumenti necessari per la definizione di linee guida in materia di contabilità regolatoria e transfer charge per i mercati dell’interconnessione in tecnologia IP, in quanto la delibera n. 128/11/CIR ha imposto agli operatori l’obbligo di pubblicare
un’offerta di interconnessione IP entro ottobre 2012 e la delibera n. 349/12/CONS ha definito le architetture di riferimento dei servizi di interconnessione IP.
D3.6. Gli operatori sottolineano, altresì, che non disciplinando i trasferimenti in tecnologia IP nell’ambito del presente procedimento si potrebbe verificare sul piano contabile il mancato rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
D3.7. Gli operatori chiedono che, qualora non venissero definiti fin da subito i criteri di rendicontazione dei transfer charge in tecnologia IP, qualsiasi modifica ed integrazione in tal senso venga effettuata previa consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati diversamente da quanto indicato al punto 64 e al successivo punto 77 dello schema di provvedimento.
D3.8. Inoltre, con riferimento alla tabella 2 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, gli operatori propongono alcune possibili integrazioni, in particolare:
• il traffico generato dai clienti Xxxxx dovrebbe comprendere anche il servizio di raccolta all’ingrosso e, analogamente, il traffico diretto ai clienti Xxxxx dovrebbe includere anche il servizio di terminazione all’ingrosso;
• le chiamate locali off-net non devono essere raccolte necessariamente a livello di SGT ma possono essere raccolte anche a livello di SGU, nel caso in cui l’operatore di terminazione sia interconnesso a livello di SGU;
• nelle grandi città la chiamata locale può essere istradata attraverso due centrali SGU e una centrale SGU distrettuale, quindi il servizio retail dovrebbe comprendere anche il servizio di transito SGU distrettuale.
D3.9. Un operatore, in aggiunta, ritiene che detta tabella debba evidenziare separatamente il traffico originato e terminato relativo alle linee degli OLO in WLR, in quanto per tali linee Telecom Italia percepisce i ricavi da raccolta, nel caso di chiamate originate, e i ricavi da terminazione, nel caso di chiamate terminate.
D3.10. Un operatore chiede una descrizione di dettaglio delle voci di cui alla tabella 2 del documento in consultazione.
D3.11. Un operatore chiede che venga esplicitata nella delibera finale la modalità di calcolo del fattore di utilizzo di ciascun servizio wholesale nel trasporto del traffico al dettaglio.
Le conclusioni dell’Autorità
D3.12. Con riferimento ai servizi di trasporto del traffico in tecnologia IP, tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica, tranne Telecom Italia, ritengono opportuno prevedere la definizione dei relativi transfer charge al prezzo anche per tali servizi all’interno delle presenti Linee Guida.
D3.13. L’Autorità ritiene necessario, a tal fine, che Telecom Italia presenti all’Autorità entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento una proposta metodologica di valorizzazione dei transfer charge al prezzo per i servizi di interconnessione in tecnologia IP di cui ai Mercati 2, 3 ed ex 10, coerente con le Linee Guida di cui al presente provvedimento, nonché con le indicazioni derivanti dai procedimenti collegati con l’art. 4 della delibera n. 229/11/CONS e s.m.i.. Al riguardo, i trasferimenti interni relativi a tali servizi saranno rendicontati a partire dall’esercizio contabile 2013 e, fintantoché non sarà terminato il processo di migrazione tecnica verso l’interconnessione IP, saranno forniti unitamente ai trasferimenti interni relativi ai servizi di interconnessione in tecnologia TDM.
D3.14. Nello specifico, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia predisponga, a partire dall’esercizio contabile 2013, Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascun servizio di raccolta, terminazione e transito in tecnologia IP, in cui dovranno essere indicati separatamente i ricavi generati dalla fornitura agli altri operatori e i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna. Inoltre, Telecom Italia dovrà predisporre i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, che alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato.
D3.15. Per quanto concerne le modifiche alla tabella 2 ─ contenente le relazioni fra i servizi fonia all’ingrosso e i servizi al dettaglio ─ proposte da Telecom Italia, si osserva quanto riportato di seguito.
D3.16. Il servizio di inoltro reverse impiegato nel caso di chiamate off-net dirette verso numerazioni geografiche, mobili o non geografiche, offerte sulla rete di altro operatore, è incluso nella fornitura dei servizi di transito all’ingrosso. Per analogia con quanto avviene nel caso dei servizi venduti all’ingrosso, al fine di rendere equivalenti i prezzi dei transfer charge relativi ai servizi forniti internamente con quelli dei servizi equivalenti venduti agli altri operatori secondo le condizioni contenute nell’Offerta di Riferimento associata, si ritiene di modificare le relazioni di trasferimento, secondo la proposta di Telecom Italia, eliminando la funzionalità di inoltro reverse e specificando nell’allegato 2 la non applicabilità del “kit reverse” a Telecom Italia.
D3.17. La chiamata verso numerazioni non geografiche può essere instradata secondo i seguenti percorsi di rete:
• attraversando una sola centrale SGU;
• attraversando due centrali SGU;
• transitando attraverso una centrale SGT oppure
• transitando attraverso due centrali SGT.
D3.18. In particolare, di seguito sono riportate le catene impiantistiche che rappresentano i possibili istradamenti delle chiamate verso le numerazioni non geografiche con l’indicazione degli equivalenti servizi wholesale che le compongono.
Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGU
Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGU distrettuale
Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGT
Trasporto della chiamata verso numerazione non geografica via SGT distrettuale
D3.19. Nel caso di attraversamento di una centrale SGT (o di due centrali SGT), la sovrapposizione del servizio di raccolta SGT (o servizio di raccolta doppio SGT) con il servizio di transito via SGU-SGT distrettuale implica che la funzione di commutazione SGT venga svolta due volte, in fase di raccolta della chiamata e in fase di transito. Al fine, quindi, di evitare il duplice espletamento della stessa funzione è necessario escludere dal servizio all’ingrosso di transito via SGU- SGT distrettuale la funzionalità di commutazione SGT.
D3.20. Si ritiene pertanto opportuno modificare in tal senso le relazioni di trasferimento relative al traffico verso numerazioni non geografiche riportate nella tabella 2, nonché i punti 70 e 71 dello schema di provvedimento posto in consultazione per quanto concerne i criteri di determinazione del prezzo equivalente.
D3.21. Con riferimento al traffico generato dai clienti ADSL o diretto ai clienti ADSL, si precisa che tali tipologie di traffico si avvalgono, rispettivamente, del servizio di raccolta fornito su accesso VoIP e del servizio di terminazione fornito su accesso VoIP. Al riguardo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera n. 128/11/CIR, Telecom Italia ha reso pubblica l’offerta all’ingrosso di interconnessione IP e, nelle more dell’approvazione di detta offerta, secondo la normativa xxxxxxx00, TI deve fornire i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente impiegate al proprio interno.
D3.22. Quanto alle chiamate locali off-net, si osserva che la maggior parte del traffico wholesale viene raccolto e terminato a livello di SGU13. Il traffico retail, prodotto dai clienti di Telecom Italia, tuttavia, viene consegnato a livello di SGT all’operatore di destinazione attraverso fasci reverse collegati al Punto di Consegna quindi si conferma la relazione di trasferimento relativa al traffico locale off-net riportata nella tabella 2.
D3.23. Con riferimento all’istradamento delle chiamate locali on-net nelle grandi città, a seguito degli approfondimenti svolti è emerso che queste possono transitare
12 Art. 12, comma5, della delibera n. 179/10/CONS
13 La delibera n. 179/10/CONS, al comma 43 dei considerata, evidenzia che nel 2008 circa il 76% del traffico era raccolto/terminato a livello di SGU.
attraverso una sola centrale SGU o due centrali SGU. Si conferma, quindi, al riguardo quanto riportato nello schema di provvedimento posto in consultazione.
D3.24. Inoltre, con riferimento ai servizi all’ingrosso non regolati inclusi nella tabella 2, vale a dire i servizi di raccolta doppio SGT e di terminazione doppio SGT, si precisa che per tali servizi non è previsto dalle delibere di analisi dei mercati l’obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi. Quindi, al fine di avere una compiuta evidenza del totale dei costi afferenti la fornitura dei servizi di traffico al dettaglio sostenuti da Telecom Italia, si ritiene opportuno raggruppare i predetti servizi all’ingrosso in un’unica voce, denominata “Altri servizi non regolati”, che dovrà contenere i costi associati ai servizi non regolati che completano la catena impiantistica e che non saranno oggetto di trasferimento interno. Si ritiene pertanto opportuno modificare in tal senso il contenuto della tabella 2.
D3.25. In merito alla raccolta e alla terminazione del traffico OLO in WLR, si precisa che gli attuali obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi prevedono la fornitura di scritture contabili all’interno delle quali sia data evidenza del totale dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi SMP, con distinzione dei ricavi complessivamente associati alla vendita verso l’esterno e dei ricavi interni. Nel caso specifico, dal momento che i ricavi da raccolta e terminazione del traffico WLR derivano dalla vendita agli altri operatori, saranno rendicontati come esterni e resi evidenti separatamente, quindi non saranno oggetto di trasferimento interno.
D3.26. Quanto alla descrizione dei servizi wholesale riportati nella tabella 2 si precisa che i servizi di raccolta, terminazione e transito sono analoghi a quelli forniti a livello wholesale, salvo le eccezioni descritte in precedenza per i servizi di raccolta SGU, raccolta SGT e transito SGU-SGT distrettuale. Il servizio “DSS1 di attestazione al nodo urbano” coincide con il servizio di conversione in DSS1 venduto agli OLO, mentre il l’”attestazione al nodo di transito” è una componente che comprende la giunzione e la segnalazione del BBN ed è utilizzata per completare la catena impiantistica del servizio di “traffico internet geografico”.
D3.27. I routing factor di cui alla tabella 2 sono basati sulla percentuale di utilizzo di ciascuna catena impiantistica attraverso cui può essere istradato il traffico. Pertanto, per determinare i routing factor, Telecom Italia rileverà per ciascuna tipologia di traffico la percentuale a livello medio nazionale di transito attraverso ciascuna catena impiantistica coinvolta nella produzione del servizio al dettaglio sulla base dei minuti effettuati.
D3.28. Infine, si precisa che la rappresentazione di cui alla tabella 2 dello schema di provvedimento, come modificata agli esiti della presente consultazione pubblica, può essere soggetta a modifiche, laddove se ne ravveda l’esigenza, con
provvedimento esplicito dell’Autorità, adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio
3.1.3 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente
66 Al fine di permettere l’effettiva applicazione del principio di equivalence da parte di TI in termini anche di condizioni economiche di offerta, i prezzi di trasferimento interno sono valorizzati ad un prezzo equivalente a quello praticato agli altri Operatori nelle Offerte di Riferimento.
67 In accordo con le disposizioni contenute nella delibera n. 678/11/CONS, i transfer charge sono quindi ottenuti moltiplicando le quantità (Q) scambiate internamente per il prezzo unitario equivalente (P) incluso nei contratti di servizio.
68 Nel caso di coincidenza delle catene produttive (impianti + processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno agli OLO, il prezzo di trasferimento coincide con quello incluso nelle Offerte di Riferimento approvate per la vendita agli altri Operatori (POR), ossia P = POR.
69 Nel caso siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni adjustment (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento) secondo le modalità definite nelle presenti linee guida sulla base dei dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile all’atto della presentazione dei contratti di servizio (ossia, P = POR ± AOR). Gli AOR così identificati sono riportati nelle presenti Linee Guida.
70 Relativamente ai servizi per i quali è prevista l’esposizione dei transfer charge, come individuati in Allegato 2, allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne, ad eccezione dei servizi di raccolta SGU e di raccolta SGT per i quali, alla luce di quanto evidenziato al paragrafo precedente (cfr. punti 57 e 63 del presente documento), risulta necessario individuare due specifici adjustment (rispettivamente AOR-SGU e AOR-SGT).
71 Il servizio di Raccolta in tali casi differisce dall’analogo servizio all’ingrosso per la mancanza della funzionalità di commutazione sull’apparato SGU o SGT. Per determinare il prezzo adjusted pertanto occorre sottrarre al prezzo regolato del servizio di raccolta all’ingrosso il costo unitario della funzionalità di commutazione estratto dall’ultima contabilità regolatoria certificata.
72 Il prezzo equivalente di ciascun servizio al dettaglio, infine, si ottiene, sommando i prodotti dei prezzi unitari dei servizi all’ingrosso, eventualmente aggiustati, per i relativi fattori di utilizzo.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di determinare il prezzo equivalente secondo le modalità suindicate?
Le osservazioni degli operatori
D4.1 Telecom Italia concorda con l’orientamento espresso dall’Autorità in merito alla definizione del prezzo equivalente dei servizi trasferiti internamente. Tuttavia propone l’introduzione di un ulteriore adjustment, rispetto a quelli indicati in consultazione pubblica, con riferimento al transito SGU-SGT distrettuale. In particolare, sottolinea che tale servizio viene utilizzato per il trasporto del traffico verso numerazioni non geografiche ma la sua catena impiantistica comprende la funzionalità di inoltro reverse che difatti non viene utilizzata per il trasporto di tale tipologia di traffico.
D4.2 Gli operatori ritengono che non si debba prevedere alcun adjustment di prezzo sui servizi trasferiti internamente da Telecom Italia. Infatti, a loro parere, l’applicazione di eventuali adjustment costituirebbe una disparità di trattamento nella fornitura dei servizi internamente ed esternamente.
D4.3 In particolare, gli operatori ritengono che i prezzi praticati internamente debbano sempre coincidere con i prezzi applicati agli operatori alternativi indipendentemente dai processi sottostanti la fornitura dei servizi ceduti all’interno ed esternamente. Nello specifico, un operatore rileva che la valorizzazione dei transfer charge dovrebbe basarsi sul principio di Equivalence of Output, su cui si fondano gli Impegni di Telecom Italia approvati con la delibera n. 718/08/CONS. Infatti, gli operatori ritengono che l’asimmetria informativa rispetto ai processi retail di Telecom Italia non offra sufficienti garanzie riguardo all’osservanza del principio di non discriminazione e di parità di trattamento interno/esterno. Gli operatori, quindi, propongono fin da subito l’utilizzo di un modello basato sul principio di Equivalence of Inputs, che prevede che i processi di fornitura dei servizi all’ingrosso ai concorrenti siano del tutto identici ai processi di fornitura dei servizi alle divisioni retail.
D4.4 Un operatore precisa come una duplicazione della funzione di commutazione si possa verificare nel caso in cui un cliente OLO in WLR effettui una chiamata locale verso un cliente di Telecom Italia. In tal caso infatti l’OLO paga a Telecom Italia sia il servizio di raccolta che di terminazione.
D4.5 Inoltre, gli operatori ritengono che qualora l’Autorità ravvedesse la necessità di rilevare eventuali adjustment, associati ad oggettive differenze nelle catene produttive dei servizi ceduti internamente e di quelli venduti all’esterno, a loro parere, tali aggiustamenti dovrebbero essere oggetto di un apposito procedimento di consultazione pubblica.
Le conclusioni dell’Autorità
D4.6 Con riferimento alle osservazioni di alcuni operatori, l’Autorità precisa che la valorizzazione dei trasferimenti interni – al pari di quanto approvato per i servizi di accesso con la delibera 678/11/CONS – tiene conto delle differenze nelle modalità di istradamento delle chiamate.
D4.7 Per quanto concerne l’istradamento delle chiamate originate da utenti WLR, la Specifica Tecnica ministeriale ST 763-24 v. 1 prevede che le chiamate non di emergenza vengano inoltrate dalla rete di accesso, vale a dire la rete a cui è attestato fisicamente l’utente chiamante, verso la rete dell’operatore WLR. Ciò implica che non si verificano situazioni in cui la chiamata proveniente da un utenza WLR venga istradata direttamente sulla rete di terminazione in maniera analoga a quanto accade per le chiamate locali on-net originate da utenti di Telecom Italia. Le differenze, quindi, legate alle modalità di istradamento delle chiamate giustificano una diversa valorizzazione dei trasferimenti interni rispetto ai prezzi praticati all’ingrosso agli altri operatori. L’Autorità, quindi, conferma quanto riportato nello schema di provvedimento posto in consultazione.
D4.8 Con riferimento al “Transito SGU-SGT distrettuale” si rimanda a quanto riportato al paragrafo precedente.
D4.9 In merito alle componenti dei servizi all’ingrosso non regolamentati, riportati in tabella 2, questi dovranno essere valorizzati al costo. Si integra, in tal senso, il contenuto della sezione 3.1.3 dello schema di provvedimento posto in consultazione.
3.1.4 Metodologia di rilevazione dei volumi
73 Telecom Italia realizzerà un apposito sistema che registri le quantità (Q) ed i prezzi per la valorizzazione degli scambi interni relativi ai servizi SPM, limitatamente a quei servizi/prestazioni, riportati in Allegato 2, per i quali si richiede una rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria. Tale sistema produrrà un flusso verso la contabilità regolatoria, per consentire la produzione dell’evidenza contabile separata dei transfer charge. Le quantità (Q) rilevate per ciascun servizio “cedente” dovranno essere ripartite tra i rispettivi servizi “riceventi”, sulla base delle relazioni individuate in Allegato 2.
74 Per determinare le quantità (Q) relative ai servizi di trasporto del traffico commutato, occorre registrare, per ciascuna direttrice di traffico indicata in tabella 2, la durata delle conversazioni telefoniche andate a buon fine, secondo le modalità adottate per il calcolo del corrispettivo richiesto agli operatori
alternativi per l’utilizzo della rete telefonica pubblica commutata, riportate nell’offerta di riferimento vigente.
75 Infine, la valorizzazione dei transfer charge dei servizi trasferiti internamente si ottiene moltiplicando Q per i prezzi equivalenti calcolati come descritto al paragrafo precedente.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di rilevare i volumi secondo i criteri descritti sopra?
Le osservazioni degli operatori
D5.1 Telecom Italia condivide l’impostazione tracciata dall’Autorità per la rilevazione dei volumi, basata sulla durata delle conversazioni andate a buon fine.
D5.2 Gli altri operatori valutano positivamente le modalità di rilevazione dei volumi trasferiti internamente proposte all’interno dello schema di provvedimento posto in consultazione, evidenziando tuttavia la necessità di specificare le modalità di rilevazione delle quantità per ciascun servizio “cedente” e i criteri di imputazione al rispettivo servizio “ricevente”.
Le conclusioni dell’Autorità
D5.3 L’Autorità riscontra un generale apprezzamento in merito alle modalità di rilevamento dei volumi individuate nello schema di provvedimento proposto in consultazione.
D5.4 Si precisa, tuttavia, che le modalità di rilevazione dei volumi non possono che essere del tutto analoghe a quelle impiegate per la fornitura dei servizi all’ingrosso. Si conferma, quindi, quanto previsto nello schema di provvedimento posto in consultazione.
3.1.5 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione
76 In conformità con quanto previsto dalla delibera n. 678/11/CONS eventuali proposte di introduzione, modifica e/o eliminazione degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell’Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all’Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell’approvazione con atto esplicito da parte dell’Autorità.
77 L’Autorità dispone con provvedimento dell’Ufficio di competenza l’introduzione di nuovi servizi trasferiti internamente nell’ambito delle relazioni di trasferimento individuate, nonché la loro modifica e/o eliminazione anche a
seguito del processo di migrazione tecnica dall’interconnessione in tecnologia TDM verso l’interconnessione IP prevista dall’art. 4 della delibera n. 229/11/CONS.
78 Le Tabelle di relazione tra servizi wholesale e retail, di cui all’Allegato 2 dovranno riportare, per ciascun anno di riferimento, l’indicazione di tutte le voci di listino indicate nelle Offerte di Riferimento in vigore. La valorizzazione dei trasferimenti interni, secondo le modalità definite dall’Autorità, dovrà essere implementata per gli elementi individuati dall’Autorità nel presente provvedimento ed eventuali successive modificazioni.
3.2 Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo
79 I transfer charge valorizzati al prezzo sono riportati nelle tabelle di dettaglio contenute all’interno della contabilità regolatoria nelle quali, per ciascuna delle relazioni di corrispondenza tra servizi SPM Wholesale e Servizi Retail riportate nell’Allegato 2, saranno disponibili i dettagli informativi relativi a:
• Costo unitario di ciascun servizio/prestazione (C);
• Prezzo unitario equivalente (P) con l’evidenza della differenza rispetto al costo (Ca), pari alla differenza fra il prezzo unitario (P) e il relativo costo unitario (C);
• Quantità cedute (Q);
• Ricavi Interni (Q x P).
80 Tali dati sono ricavati come segue:
• il costo unitario (C) è ricavato dai prospetti di dettaglio di cui all’articolo
19 della delibera 179/10/CONS, nonché all’art. 20 della delibera 180/10/CONS;
• il prezzo unitario equivalente (P) è estratto dai contratti di servizio relativi all’esercizio in analisi ed è ottenuto applicando al prezzo corrispondente dell’offerta di riferimento (POR) l’eventuale adjustment basato sulla differente catena impiantistica (AOR);
• le quantità relative alle consistenze medie annue trasferite internamente ai servizi acquirenti nell’esercizio contabile di riferimento (Q) sono estratte dai sistemi aziendali.
81 In tal senso TI compila e trasmette unitamente alla contabilità regolatoria le tabelle a seguire (Tabelle 3 e 4) , relative, rispettivamente, al calcolo del prezzo
unitario e del costo unitario dei servizi al dettaglio di cui alla tabella 2 e alla rappresentazione dei transfer charge al prezzo.
Tabella 3 – Calcolo del prezzo unitario equivalente e del costo unitario dei servizi
retail
Tabella 4 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo relativi ai servizi retail di trasporto del traffico
82 Nelle tabelle 5, 6, e 7 è riportata la modalità di rappresentazione dei transfer charge al prezzo relativi ai canoni e contributi indicati in allegato 2 fra i servizi accessori.
Tabella 5 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo per i canoni e i contributi
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL PREZZO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato Wholesale vs Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 6 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al costo per i canoni e i contributi
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato Wholesale vs Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Costo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella 7 - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge – Differenza fra ricavi interni unitari e costi unitari
DETTAGLIO DIFFERENZA FRA RICAVI E COSTI DEL MERCATO M XX
Differenza Ricavi interni Unitari vs Costi Unitari del Mercato xx | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | … | Servizio N | |
Ricavo interno unitario medio | |||||||
Costo unitario medio | |||||||
Differenza (ricavo- costo) |
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di rendicontare i transfer charge al prezzo attraverso gli strumenti e le modalità descritte sopra?
Le osservazioni degli operatori
D6.1 Telecom Italia osserva che ciascun servizio al dettaglio è ottenuto attraverso la combinazione di più servizi SPM all’ingrosso e ritiene che la rappresentazione di cui alla tabella 4 dello schema di provvedimento posto in consultazione non dia evidenza di come il costo unitario trasferito internamente debba essere calcolato.
D6.2 In tal senso Telecom Italia ritiene che sia più opportuno riportare in contabilità regolatoria una rappresentazione dei trasferimenti interni dei servizi di trasporto delle chiamate al dettaglio analoga a quella di cui alle tabelle 5, 6 e 7 dello schema di provvedimento posto in consultazione.
D6.3 Con riferimento alle tabelle 5 e 6, volte ad illustrare rispettivamente i trasfer charge al prezzo e la corrispondente valorizzazione al costo, un operatore evidenzia che i valori contenuti nelle due tabelle dovrebbero differire solo nel caso di servizi a network cap che si basano su un modello di costo teorico BU- LRIC che considera i costi sostenuti da un operatore efficiente. Nello specifico, un operatore chiede che venga precisato in che modo le differenze fra prezzo e costo eventualmente rilevate a livello di contabilità regolatoria vengano utilizzate ai fini regolamentari.
D6.4 Con riferimento alla tabella 7, gli operatori in generale sottolineano l’importanza di dare evidenza delle differenze tra i costi effettivi di Telecom Italia e i prezzi per i servizi a network cap come, ad esempio, i servizi di raccolta e terminazione fissa.
Le conclusioni dell’Autorità
D6.5 L’Autorità rileva che i soggetti rispondenti alla consultazione hanno sostanzialmente espresso apprezzamento e condivisione in merito alle modalità e agli strumenti di rendicontazione dei transfer charge proposte nello schema di provvedimento posto in consultazione.
D6.6 Con riferimento alla rappresentazione di cui alla tabella 4, si precisa che la colonna denominata “prezzo unitario” deve riportare la somma dei prezzi unitari, moltiplicati per i rispettivi fattori di utilizzo, di ciascun servizio all’ingrosso che compone il corrispondente servizio al dettaglio. Tale valore deve essere estratto dalla colonna in cui è riportato il prezzo unitario della tabella 3.
D6.7 Risulta, altresì, opportuno riprodurre la medesima rappresentazione dei trasferimenti interni, di cui alla tabella 4, anche per il transfer charge al costo e per la differenza fra i prezzi e i costi, quindi è modificato in tal senso il punto 81 dello schema di provvedimento proposto in consultazione.
D6.8 Con riferimento invece alla differenza fra i prezzi e i costi dei servizi in parola, si precisa che le informazioni estratte dalla contabilità regolatoria sono utilizzate nell’ambito delle attività di fissazione e controllo dei prezzi svolte in sede di analisi dei mercati e nell’ambito della valutazione delle offerte di riferimento.
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO
83 La stipula di appositi “contratti di servizio”14 tra le unità organizzative di rete e le direzioni commerciali di Telecom Italia si configura come uno strumento a disposizione dell’Autorità che integra e rafforza gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, ai fini della verifica dell’applicazione da parte di Telecom Italia dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all’ingrosso per i quali è notificata quale operatore avente Significativo Potere di Mercato.
84 Al riguardo, quanto previsto dalle delibere dell’Autorità15, integra e sostituisce le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS16, nella misura in cui dispone che Telecom Italia debba garantire la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito nella rete telefonica pubblica fissa alle proprie divisioni interne “attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche”.
85 La regolamentazione prevede, inoltre, che: “Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell’Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all’Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento”.
14 Si chiarisce che nella presente proposta di Xxxxx guida si intende per “contratto di servizio” l’”accordo interno” (anche “contratto interno”) che Telecom Italia è tenuta a stipulare e a comunicare all’Autorità, nei termini indicati all’articolo 15, comma 1, lett. a della delibera n. 179/10/CONS e all’art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 180/10/CONS.
15 Cfr. art. 15, comma 1, lett. a della delibera n. 179/10/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 180/10/CONS.
16 Cfr. art. 2, comma 2, lett. a: “L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano: che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’allegato C;”. All’allegato C suindicato, si dispone che “Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell’operatore notificato, relativi, tra l’altro, ai servizi di trasporto end- to –end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento [..]”.
4.1 Contenuto dei contratti di servizio
86 Il contratto di servizio predisposto da Telecom Italia relativo ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa contiene almeno i seguenti elementi:
(a) oggetto del contratto;
(b) durata, decorrenza, modifiche del contratto;
(c) indicazione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi;
(d) indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi;
(e) indicazione dei Service Level Agreement di riferimento;
(f) indicazione delle funzioni di Telecom Italia cui si applicano i contratti.
87 Telecom Italia esplicita nei “contratti di servizio” le condizioni tecniche di fornitura dei servizi, dando altresì evidenza dei prezzi unitari (P) dei servizi offerti internamente17.
88 Come meglio precisato alla sezione 3.1.3 delle presenti Linea Guida, le condizioni economiche (P) rappresentano i prezzi unitari di fornitura interna dei servizi ─ equivalenti a quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente (POR) ─ per ciascuno dei servizi forniti internamente. Inoltre, nei contratti di servizio Telecom Italia esplicita il valore unitario degli eventuali adjustment di prezzo (AOR).
89 Allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) dovrà coincidere con quello riportato nell’Offerta di Riferimento, fatto salvo per il trasferimento dei servizi di raccolta SGU e raccolta SGT ─ come specificato nel capitolo 3 ─ verso i mercati dei servizi di trasporto del traffico telefonico retail per cui sono definiti gli adjustment indicati, rispettivamente, con AOR-SGU e AOR-SGT.
90 Gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente sono quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente, corredati da congrue penali interne in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
91 Le funzioni retail che stipulano i contratti di servizio sono tutte quelle adibite alla commercializzazione dei servizi al dettaglio. Le stesse formulano le offerte al dettaglio sulla base dei prezzi contenuti nei contratti di servizio.
17 TI deve indicare il prezzo unitario e le condizioni tecniche dei servizi che soddisfano il criterio di “applicabilità interna”, secondo quanto riportato in Allegato 2.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le modalità sopra descritte?
Le osservazioni degli operatori
D7.1 Gli Operatori alternativi condividono in linea generale l’orientamento espresso, pur con alcune precisazioni in merito ai contenuti dei contratti di servizio.
D7.2 In particolare gli operatori sottolineano la necessità di definire condizioni economiche, tecniche e SLA comparabili con gli equivalenti parametri definiti per i servizi venduti agli OLO.
D7.3 Con riferimento agli SLA di provisioning ed assurance due operatori ritengono che debbano essere fissate per ciascuno di essi le medesime penali applicate agli OLO ed indicate nelle offerte di riferimento. Inoltre, i contratti di servizio dovrebbero essere corredati da un documento in cui siano riportate tutte le penali interne fatturate a seguito del mancato rispetto degli SLA di assurance e provisioning e che dovrebbero essere utilizzate anche nell’ambito delle verifiche di replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia.
D7.4 Un operatore ritiene che debba essere predisposto un apposito contratto di servizio per ciascun servizio scambiato internamente e non per ciascuna offerta di riferimento.
D7.5 Inoltre, due operatori ritengono che i contratti di servizio debbano contenere una descrizione puntuale di tutti i processi di delivery ed assurance forniti alla divisione retail di Telecom Italia, in accordo con il principio della trasparenza.
Le conclusioni dell’Autorità
D7.6 Dalle risultanze della consultazione emerge una generale condivisione dell’orientamento espresso dall’Autorità in merito alla predisposizione di appositi Contratti di Servizio da parte di Telecom Italia secondo le modalità individuate all’interno dello schema di provvedimento proposto in consultazione.
D7.7 Con riferimento alle osservazioni degli operatori, in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 678/11/CONS, si precisa che i Contratti di servizio devono riportare contenuti equivalenti a quelli delle corrispondenti Offerte di Riferimento secondo quanto indicato al punto 86 dello schema di provvedimento proposto in consultazione.
4.2 Tempi di fornitura dei contratti di servizio
92 Telecom Italia trasmette all’Autorità i contratti di servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Offerta di Riferimento corrispondente a ciascuno dei servizi forniti internamente, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
93 I contratti di servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente senza un atto deliberativo esplicito.
94 Ogni modifica a ciascuna Offerta di Riferimento, ripubblicata per effetto di disposizioni regolamentari, sarà automaticamente recepita – laddove applicabile
– dal contratto di servizio che sarà ritrasmesso all’Autorità con le relative variazioni.
95 Gli eventuali adjustment vengono valorizzati secondo le modalità individuate dall’Autorità nelle presenti Linee Guida (cfr. sezione “3.1.3” delle Linee guida)), o successivamente approvate (cfr. sezione “3.1.5” delle Linee guida), utilizzando i dati contabili disponibili più recenti e sono verificati dal revisore contabile.
96 Tali contratti, in maniera equivalente rispetto all’Offerta di Riferimento corrispondente, hanno validità annuale a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Decorrono da tale data retroattivamente, ove non diversamente previsto, anche le eventuali modifiche intervenute a seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento corrispondente.
97 La verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà svolta dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.
98 Telecom Italia predispone e trasmette all’Autorità all’interno di appositi prospetti di dettaglio, unitamente alla contabilità regolatoria (cfr. sezione “3.2” delle Linee guida), delle tabelle di dettaglio relative ai trasferimenti interni contenenti i prezzi unitari dei servizi forniti internamente – estratti dai contratti di servizio - e le informazioni quantitative relative alle consistenze installate ed ai volumi dei servizi venduti nell’esercizio.
4.3 Pubblicazione dei contratti di servizio
99 TI pubblica i contratti di servizio sul proprio Portale Wholesale, contestualmente alla pubblicazione della relativa Offerta di Riferimento. A seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, TI è tenuta a ripubblicare i contratti di servizio corrispondenti all’Offerta, recependo altresì le eventuali modifiche approvate dall’Autorità.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le tempistiche sopra descritte?
Le osservazioni degli operatori
D8.1 Telecom Italia non condivide l’orientamento dell’Autorità di ritrasmettere all’Autorità e di ripubblicare i contratti di servizio a seguito delle modifiche apportate alle corrispondenti Offerte di Riferimento.
D8.2 Gli altri operatori condividono in linea generale le tempistiche proposte all’interno dello schema di provvedimento posto in consultazione, anche se un operatore ritiene che la verifica dei contratti di servizio debba essere effettuata nell’ambito di un apposito procedimento mediante consultazione pubblica e che debbano essere precisati i tempi di svolgimento di tale procedimento.
D8.3 Tuttavia un operatore propone che a valle dell’approvazione del bilancio, Telecom Italia pubblichi un documento contenente i transfer charge relativi al medesimo esercizio contabile di riferimento del bilancio approvato e che tale documento debba essere approvato dall’Autorità e ripubblicato da Telecom Italia recependo le eventuali modifiche richieste dall’Autorità.
Le conclusioni dell’Autorità
D8.4 Con riferimento alle osservazioni formulate da Telecom Italia in merito alla pubblicazione sul Portale Wholesale dei Contratti di servizio, nonché alla pubblicazione degli stessi a valle del recepimento di eventuali modifiche all’Offerta di Riferimento corrispondente, analogamente a quanto previsto dalla delibera n. 678/11/CONS, l’Autorità conferma il proprio orientamento espresso nello schema di provvedimento posto in consultazione, precisando che la pubblicazione delle informazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza delle informazioni commerciali.
D8.5 Infine, l’Autorità, nel confermare l’orientamento espresso al punto 93 dello schema di provvedimento precisa che i Contratti di Servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente. In altri termini, le tempistiche, quindi, saranno coincidenti e non si prevede un procedimento di approvazione ad hoc.
D8.6 Riguardo alle tempistiche relative alla predisposizione e pubblicazione dei transfer charge, coerentemente con le disposizioni contenute nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati rilevanti, si conferma che i dati relativi a ciascun esercizio contabile devono essere trasmessi all’Autorità annualmente
insieme alla Contabilità regolatoria entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio civilistico.
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali
100 L’art. 11 della delibera n. 179/10/CONS e l’art. 13 della delibera n. 180/10/CONS, “Presentazione e verifica della contabilità regolatoria”, stabiliscono che Telecom Italia invii annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili corredate dai prospetti di dettaglio in cui figurino i transfer charge al prezzo18. L’Autorità incarica un soggetto indipendente (Revisore) di certificare la conformità della contabilità regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente.
101 Diversamente da quanto previsto dalle citate delibere, considerando i tempi necessari per la relativa approvazione, le disposizioni contenute nel presente documento, relative ai trasferimenti interni, si applicano a partire dall’esercizio contabile 2012.
102 Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire all’Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente all’Offerta di Riferimento, i contratti di servizio relativi all’anno successivo secondo le modalità e le tempistiche individuate alla precedente sezione 4.
103 Per l’anno 2013, in fase di prima applicazione , Telecom Italia ripubblica i contratti di servizio entro 60 giorni dalla notifica delle presenti Linee Guida, in coerenza con le disposizioni contenute nelle medesime, nonché con quanto previsto dalle suindicate delibere di analisi dei mercati.
104 Il revisore al fine di verificare la contabilità regolatoria ha a disposizione: il bilancio di esercizio approvato, da cui la stessa contabilità regolatoria deriva; le modalità di valutazione degli adjustment di prezzo relativi al servizio di raccolta SGU e raccolta SGT individuati nelle presenti linee guida (rispettivamente, AOR- SGU e AOR-SGT) ed eventuali altri adjustment approvati successivamente dall’Autorità; infine, oltre alla reportistica standard ha a disposizione all’interno della contabilità regolatoria i prospetti di dettaglio19 relativi alla fornitura interna dei servizi (transfer charge).
105 Il revisore, nell’ambito delle attività ordinarie di revisione della contabilità regolatoria, provvede alla verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo (AOR-SGU e AOR-SGT) sulla base di quanto definito nelle presenti linee guida (sezione 3.1.3).
18 Cfr. sezione 3.2
19 Cfr. sezione 3.2
5.2 Pubblicazione della contabilità regolatoria
106 A valle della verifica da parte del revisore20, l’Autorità rende pubblici i conti economici e i rendiconti del capitale impiegato di sintesi dei Mercati 2, 3 ed ex 10.
107 Inoltre, in continuità con le disposizioni contenute nella delibera n. 152/02/CONS riguardo alla pubblicazione dei dati di contabilità regolatoria21 e coerentemente con quanto pubblicato per gli esercizi 2005-2010 (cfr. delibere nn. 666/09/CONS, 162/11/CONS, 424/11/CONS e 193/12/CONS), vengono resi pubblici i conti economici e i rendiconti del capitale impiegato relativi al servizio di Surcharge della telefonia pubblica, appartenente al Mercato n. 2, nonché le tabelle − senza i valori economici − dei restanti conti economici e rendiconti del capitale impiegato relativi ai servizi appartenenti a ciascun mercato.
108 Al fine di garantire la massima trasparenza sulle modalità di valorizzazione dei trasferimenti interni si ritiene opportuno pubblicare gli ulteriori elementi di dettaglio riportati di seguito:
• i costi unitari mensili delle componenti/attività dei servizi a traffico;
• la tabella di attribuzione dei costi delle componenti ai relativi servizi a traffico, prive dei corrispondenti fattori di utilizzo;
• i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti ai mercati a valle (tali informazioni sono contenute nelle tabelle di cui ai punti 81 e 82)
X0.Xx richiede di fornire le proprie valutazioni in merito alle informazioni da pubblicare all’esito dell’attività di revisione.
Le osservazioni degli operatori
D9.1 Telecom Italia ritiene che debbano essere pubblicati per i mercati 2, 3 ed ex 10 soltanto i conti economici e i rendiconti del capitale impiagato di sintesi.
D9.2 Riguardo all’entrata in vigore del presente provvedimento Telecom Italia ritiene che le modifiche introdotte dalle linee guida di cui al presente provvedimento possano essere recepite soltanto a partire dalla contabilità regolatoria relativa all’esercizio contabile 2013.
20 Art. 11, comma 5 della delibera n. 179/10/CONS e art. 13, comma 5 della delibera n. 180/10/CONS.
21 Cfr. allegato B alla delibera n. 152/02/CONS.
D9.3 Riguardo alla pubblicazione del conto economico e del rendiconto del capitale impiegato del servizio di Surcharge TP Telecom Italia ritiene che tale servizio abbia una rilevanza sempre minore a causa della progressiva riduzione del traffico svolto dagli impianti di telefonia pubblica, quindi ritiene che la loro pubblicazione possa essere evitata.
D9.4 Riguardo alla pubblicazione delle tabelle con i dati omissati Telecom Italia ritiene più opportuno pubblicare un indice analitico dei report con l’indicazione di quelli non pubblicabili.
D9.5 Riguardo alla pubblicazione dei costi unitari Telecom Italia ritiene che tale informazione non risulti utile se nel corso dell’anno solare non sono avvenute variazioni.
D9.6 Infine Telecom Italia non ritiene opportuna la pubblicazione dei transfer charge
dei servizi appartenenti ai mercati deregolamentati.
D9.7 Riguardo al punto 103 dello schema di provvedimento posto in consultazione Telecom Italia ritiene che i contratti di servizio debbano essere trasmessi annualmente entro il 31 ottobre senza alcuna eccezione.
D9.8 Due operatori ritengono che le disposizioni relative ai trasferimenti interni debbano essere recepite nella contabilità regolatoria di Telecom Italia a partire dall’esercizio contabile 2011, in accordo con quanto previsto dalle delibere nn.179/10/CONS e 180/10/CONS.
D9.9 Un operatore ritiene che la reportistica prevista all’interno dello schema di provvedimento debba essere integrata con ulteriori dati ed elementi informativi al fine di garantire maggiore trasparenza.
Le conclusioni dell’Autorità
D9.10 In merito alla pubblicazione dei documenti contabili, si evidenzia che risulta opportuno rendere pubbliche le informazioni con un livello di dettaglio almeno pari a quello che è stato reso disponibile per gli esercizi dal 2005 al 2010 con le delibere nn. 666/09/CONS, 162/11/CONS, 424/11/CONS e 193/12/CONS. Si confermano, quindi, le previsioni di cui ai punti 107 e 108 dello schema di provvedimento proposto in consultazione.
D9.11 Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si ritiene opportuno confermare che le disposizioni relative ai trasferimenti interni dovranno essere applicate a partire dall’esercizio contabile 2012, essendo la contabilità 2011 già disponibile. Tuttavia, resta salvo quanto previsto dalle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati rilevanti riguardo all’adeguamento dei formati contabili alle disposizioni ivi contenute a partire
dall’esercizio 2011. Si ritiene pertanto opportuno modificare in tal senso il punto 101 dello schema di provvedimento in consultazione.