CONTRATTO
CONTRATTO
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO PER IL PUNTO DI PRELIEVO DI PAVIA DELLA FONDAZIONE CNAO
TRA
Centro Nazionale Adroterapia Oncologica FONDAZIONE CNAO , con sede legale in Pavia, Strada Campeggi, 53, Codice Fiscale n° 97301200156 e P. IVA n° 03491780965, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx xxxx nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto.
e
con sede in , via , Codice Fiscale e Partita IVA n. _ , rappresentata da _ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito indicata come “Fornitore”).
Art. 1 Oggetto dell’contratto
Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per il punto di prelievo di Pavia, strada Campeggi 53, della Fondazione CNAO per un quantitativo stimato per 24 mesi di circa 23.400.000 kWh elettrici, somministrati dal Fornitore all’utilizzatore “Fondazione CNAO” a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 1999.
L’importo complessivo presunto per 24 mesi, inclusi gli oneri per il servizio di dispacciamento dell’energia, per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), comprensivi degli oneri generali di sistema e ulteriori componenti (componenti A, UC e MCT), e le imposte (erariali e addizionali provinciali), IVA esclusa, è pari a € , che rappresenta l’impegno di spesa massimo previsto per la fornitura; detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le prescrizioni del presente contratto.
La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative al punto di prelievo sono riportate sinteticamente in:
• Allegato N. 1 : Identificazione del punto di prelievo;
• Allegato N. 2 : Tabella dei prelievi di energia 2018 – 2019
• Allegato n 3: tabella prelievi di energia luglio_2020_giugno 2022.
Art. 2 Caratteristiche delle utenze
La Fondazione CNAO è disciplinata ed opera secondo i principi e lo schema giuridico propri delle Fondazioni di Partecipazione, non ha scopi di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire il Centro Nazionale Adroterapia Oncologica sito in Pavia.
L’apparecchiatura principale gestita dalla Fondazione CNAO e responsabile della maggior parte dell’assorbimento di energia elettrica oggetto della fornitura è un sincrotrone per l’accelerazione di particelle da impiegare per la cura dei tumori. La fornitura è in alta tensione (132 kV) attraverso due trasformatori (utilizzati entrambi oppure uno di riserva all’altro) da 20 MVA ciascuno.
Sebbene la situazione attuale di assorbimento energetico sia da considerarsi a regime, si prevede un leggero incremento di consumo nei prossimi anni, pertanto si allegano sia una sintesi dei consumi
strada Campeggi, 53 – 00000 Xxxxx Tel. x00 0000 0000 - P. IVA 03491780965
xxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
effettivi degli ultimi 24 mesi (v. All. n. 2), sia una stima dei consumi previsti per i 24 mesi della fornitura (v. All. n. 3). Si ribadisce che tale stima è puramente indicativa e non impegna quindi la Fondazione CNAO in alcun modo, potendo la stessa subire un incremento o decremento.
Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura
Il punto di prelievo di cui al presente contratto, identificato in Allegato 1, è in atto sul libero mercato con contratto in scadenza il .
Il Fornitore si impegna, previo rilascio da parte di Fondazione CNAO delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura e prima dell’inizio dello stesso.
Il Fornitore si impegna ad assistere Fondazione CNAO affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
In Allegato 1 e 2 sono riportati: l’impegno di potenza e i prelievi effettivi di energia degli ultimi 24 mesi per il punto di prelievo oggetto della fornitura. La suddivisione dell’energia in fasce orarie riportata nell’Allegato 2 è determinata secondo le fasce Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) vigenti e definite come segue:
• Peak (Picco) = tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì;
• Off Peak (Fuori Picco) = tutte le ore dell’anno ad esclusione di quelle Peak.
Con riferimento ai dati di cui all’allegato 3, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo per 24 mesi di Fondazione CNAO è pari a circa 23.400.000 kWh.
Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese in
±20% dell’energia totale (± 4.680.000 kWh).
In ogni caso, eventuali variazioni superiori a tale soglia (±20%), non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di Fondazione CNAO, né potranno dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno di Fondazione CNAO, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.
A tal fine si precisa che sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, le eventuali analisi tecnico economiche, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto.
In merito ai servizi, per il punto di prelievo il Fornitore dovrà consentire alla Fondazione CNAO durante l’intero periodo di vigenza contrattuale di consultare via WEB i dati dei consumi mensili per quarto d’ora (in forma tabellare) dell’energia attiva e dell’energia reattiva (separata in induttiva e capacitiva) distribuiti per le fasce orarie Peak e Off Peak, per tutti i mesi di calendario antecedenti alla data di consultazione e posteriori alla data di stipula del contratto. È consentito che l’aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione avvenga entro il giorno 10 del mese di consultazione.
La Fondazione CNAO si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell’energia fornita dal Fornitore e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali di seguito definiti.
Art. 4 Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si obbliga a:
a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per il punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell’AEEG;
b. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
c. predisporre, senza oneri aggiuntivi previo rilascio da parte della Fondazione CNAO delle necessarie deleghe, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie:
· al subentro nei contratti;
· alle disdette ad altri fornitori;
· alla definizione di tutti i rapporti contrattuali con i distributori locali e/o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura e del dispacciamento;
d. soddisfare l’intero fabbisogno della Fondazione CNAO in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per il punto di prelievo (all. 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere in tutto o in parte soddisfatto, per cause imputabili al Fornitore, questi si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica sul mercato libero fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Fondazione CNAO al risarcimento di eventuali ulteriori danni;
e. eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
x. xxxxxxxxx, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso d’opera;
g. nominare un Responsabile della fornitura e un suo sostituto che saranno i referenti responsabili nei confronti della Fondazione CNAO. I Responsabili dovranno avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Fornitore. Alla Fondazione CNAO dovranno esser comunicati il numero telefonico, il fax e l’indirizzo di posta elettronica, cui far riferimento per ogni comunicazione inerente l’esecuzione del contratto;
h. consentire alla Fondazione CNAO l’accesso ai propri dati energetici attraverso un’area riservata sul sito internet, secondo le modalità indicate all’art.3;
La Fondazione CNAO è sollevata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia.
Art.5 Requisiti minimi
Art. 5.1 Garanzie di continuità e qualità del servizio
La fornitura avrà carattere di continuità e non potrà essere in nessun caso interrotta.
L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal
Fornitore, secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.
La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna al punto di prelievo della Fondazione CNAO.
Art. 5.2 Durata e decorrenza contrattuale
Il contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalle ore 00.01 del 01.07.20 e si intenderà automaticamente disdetto alla data di scadenza.
Art. 5.3 Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• Autorità (o ARERA) è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);
• cliente idoneo (per l’energia elettrica) è la persona fisica o giuridica che ha la facoltà, per effetto del decreto legislativo n. 79/99 e Decreto Legge n.73/07 e s.m.i., di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi fornitore di propria scelta (produttore, distributore, grossista);
• concorrente: è il potenziale FORNITORE che presenta un’offerta in conformità con il capitolato;
• fasce orarie: sono le fasce Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) definite come segue:
- Peak (Picco) = tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì;
- Off Peak (Fuori Picco) = tutte le ore dell’anno ad esclusione di quelle Peak.
• alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi elettriche compresa tra 35 kV e 150 kV (inclusi);
• servizi di rete: sono le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete si pagano tariffe fissate dall’Autorità sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. All’interno dei servizi di rete si pagano gli oneri generali di sistema;
• tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura: sono i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, definiti ai sensi della delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Il costo per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura è ottenuto applicando la migliore opzione tariffaria prevista dal distributore locale per la tipologia di utenza;
• oneri generali di sistema e ulteriori componenti: comprendono le componenti tariffarie A, che coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico e sono individuate dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge, e le componenti UC e MCT, che coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico e sono individuate dall’Autorità. Il costo per le componenti A, UC e MCT è ottenuto applicando:
- le componenti destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (parti A) applicate al mercato libero,
- le componenti denominate UC e MCT applicate al mercato libero, stabilite e amministrate da ARERA, nelle modalità previste dalla medesima Autorità;
• costo per il servizio di dispacciamento del mercato libero e oneri connessi relativo ai punti di dispacciamento in prelievo: è l’insieme dei costi per il servizio di dispacciamento dell’energia
destinata ai clienti finali nel mercato libero che prelevano energia, così come definiti ai sensi dell’Allegato A della delibera n. 111/06 e s.m.i. e disciplinato dalla medesima ARERA;
• costo per imposte: è il corrispettivo ottenuto applicando le imposte fiscali (erariali e addizionali) all’energia elettrica rilevata nei misuratori fiscali nell’utenza considerata.
Art. 5.4 Corrispettivo unitario e Prezzo totale di fornitura.
Premessa
Per il punto di prelievo, dotato di misuratore atto a rilevare l’energia al quarto d’ora, l’energia verrà rilevata mensilmente nelle fasce orarie Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) definite come segue: Peak (Picco) = tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì; Off Peak (Fuori Picco) = tutte le ore dell’anno ad esclusione di quelle Peak. Dette fasce orarie non sono soggette a revisione o modificazione durante il corso contrattuale.
L’identificazione del punto di prelievo contrattuale, con indicati il valore della tensione di consegna
e il numero di presa POD, è riportata nell’Allegato N. 1.
I corrispettivi unitari previsti per la seguente fornitura sono (in €/MWh ):
Periodo 01/07/2020 – 30/06/2021:
c. unitario peak - c. unitario off peak Periodo 01/07/2021 – 30/06/2022:
c. unitario peak - c. unitario off peak
c. biennale teorico €
Nel corrispettivo unitario di fornitura NON sono inclusi:
• i corrispettivi del servizio di dispacciamento definiti ai sensi della delibera dell’Autorità n. 111/06 e s.m.i. e relativi a punti di dispacciamento in prelievo, ad esclusione di quelli già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura;
• i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura;
• i corrispettivi per le componenti A, UC e MCT;
• le imposte.
Nel corrispettivo unitario di fornitura sono inclusi:
• i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all’art. 40 dell’Allegato A della delibera n. 111/06 e s.m.i.;
• i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera dell’Autorità n. 111/06 e s.m. e i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43 della medesima delibera);
• gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
• gli eventuali oneri per certificati verdi (D.Lgs 79/99, D.Lgs 387/03, Legge 99/09 e s.m.i.);
• gli eventuali oneri legati alla fornitura del servizio di data management tramite sito web.
Il corrispettivo unitario di fornitura offerto deve tener conto delle deleghe che la Fondazione CNAO, coerentemente con la normativa vigente, rilascerà al Fornitore per l’acquisizione dei diritti di trasporto e di capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione).
Le perdite convenzionali di rete saranno quantificate in base al fattore fissato nella delibera dell’AEEG n. 107/2009 (Tabella 4) e s. m.i. e pari a Pr = 0,018.
Per il punto di prelievo e per mese di calendario, la Fornitore fatturerà il Prezzo totale di fornitura mensile, che sarà pari alla somma di:
⮚ Corrispettivo mensile di fornitura, quale prodotto tra l’energia rilevata dal misuratore fiscale nel mese di fornitura in ciascuna delle fasce orarie Peak e Off Peak (indicata rispettivamente con EP e EOP), aumentata delle perdite convenzionali di rete, e il corrispettivo unitario di fornitura offerto per ciascuna fascia oraria;
⮚ Corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT del mercato libero, così come fatturati, al netto di IVA, dal Distributore locale alla Fornitore e senza aggravi di costi;
⮚ Corrispettivi per il servizio di dispacciamento dell’energia, definiti ai sensi della delibera dell’Autorità n. 111/06 e s.m. e i. per i clienti finali del mercato libero e relativi ai punti di dispacciamento in prelievo, ad esclusione dei corrispettivi già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura;
⮚ Imposte erariali e addizionali dovute per legge;
⮚ IVA.
Art. 5.5 Disposizioni particolari
Resta inteso fra le parti che al Fornitore non saranno riconosciute le componenti relative al solo mercato di maggior tutela o di salvaguardia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: COV, UC1).
Art. 5.6 Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni
Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, con delega della Fondazione CNAO, con l’esercente il servizio di distribuzione.
Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall’esercente il servizio di distribuzione.
Il Fornitore fatturerà alla Fondazione CNAO, in modo trasparente, il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall’esercente, senza oneri aggiuntivi.
Art. 5.7 Componenti A, UC e MCT
Le componenti A, UC e MCT previste e applicabili alle utenze del mercato libero saranno corrisposte per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
Art. 5.8 Condizioni e prezzo per il servizio di dispacciamento
Tutti i costi dei servizi di sbilanciamento, nonché gli oneri connessi, saranno a totale carico del Fornitore, il quale assumerà tutti i rischi connessi a tale attività e saranno remunerati dalla Fondazione CNAO sulla base di quanto stabilito all’art. 5.4.
Nulla è dovuto al Fornitore per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque prestabiliti dalla Fondazione CNAO.
Sarà a carico del Fornitore la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto con il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.
La Fondazione CNAO provvederà a delegare il Fornitore per la stipula di tali contratti per il proprio
punto di prelievo.
Art. 5.9 Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva
La Fondazione CNAO, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al Fornitore, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per l’acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura. Il Fornitore si assume tutti gli oneri relativi a questa attività e tutti i rischi ad essa connessi (compreso il caso di mancata assegnazione ovvero assegnazione onerosa dei diritti), tutto da intendersi già inclusi nel corrispettivo di fornitura.
Art. 5.10 Accise e oneri fiscali
Le accise e le addizionali sui consumi di energia elettrica e l’IVA verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
Art. 5.11 Modalità di fatturazione e di pagamento
In relazione ad ogni mese di calendario, il Fornitore provvederà, entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo a quello della fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’art. 5.4 di cui al presente contratto.
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla AEEG, ed in particolare nella delibera ARG/com 202/09 e s.m.i.
Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico utilizzando il seguente canale pec xxxxxxx@xxx.xxxx.xx ed anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal Fornitore alla Fondazione CNAO).
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse e in ogni caso ai sensi del D.lgs. 231/2002 tramite bonifico bancario.
Il Fornitore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nella modalità e nella misura come previsti per legge.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del presente contratto.
Art. 5.12 Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Fondazione CNAO, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
b) cessione a terzi dell’attività;
c) applicazioni di penali il cui ammontare raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell’importo totale del contratto di fornitura, salvo il risarcimento di maggiori danni;
d) frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
e) sospensione dell’erogazione della fornitura a seguito di decisione unilaterale. Il contratto è risolto, inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, qualora:
a) i pagamenti e le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a;
b) la Fondazione CNAO abbia notizia dell’inadempimento della Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In ogni caso, la Fondazione CNAO si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., assegnando un congruo termine per l’ottemperanza.
Rimane comunque ferma la possibilità della Fondazione CNAO di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.
La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l’applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Fondazione CNAO si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti al Fornitore e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Fornitore.
Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di formale comunicazione della Fondazione CNAO, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Fondazione CNAO il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all’applicazione delle penali previste all’art. 5.13.
Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Fondazione CNAO e i danni conseguenti. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Fornitore per il fatto che ha determinato la risoluzione.
L’applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell’informazione da parte della Fondazione CNAO all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici per l’annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture.
La risoluzione contrattuale comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
In ogni caso, il Fornitore, dovrà comunque proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Fondazione CNAO, provocare danno alla stessa.
Resta, in ogni caso, salvo il fatto che il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e 8 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è soggetto a condizione risolutiva (nel caso in cui la convenzione non sia ancora disponibile e/o in caso di motivata urgenza) in presenza di condizioni migliorative derivanti da convenzione Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1353 c.c., dando atto che la condizione si intende avverata nel momento in cui l’operatore economico non intenda adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.a. (i valori unitari cfP1, cfP2 e cfPO1 e cfPO2 dovranno essere uguali/inferiori ai valori unitari di riferimento offerti da CONSIP per il lotto Ed.17 Lombardia esclusi Milano e Lodi, di prossima pubblicazione per i periodi 1 Luglio 2020 – 30 Giugno 2021 e 1 Luglio 2021-30 Giugno 2022). Tale clausola si deve intendere efficace anche nei confronti del mancato adeguamento ai valori del secondo periodo.
Art. 5.13 Penalità
La Fondazione CNAO ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane
comunque intera ed assoluta.
La Fondazione CNAO, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:
a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione della fornitura, non imputabile alla Fondazione CNAO, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data concordata: € 500,00 (cinquecento/00), oltre all’eventuale risarcimento del maggiore danno;
Le suddette penali sono cumulabili tra loro.
Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta della Fondazione CNAO. Decorso il termine previsto dal TIQV allegato A della delibera ARG/com 164/08 pari a 40 giorni solari dal ricevimento della contestazione scritta senza che il Fornitore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
La Fondazione CNAO procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di addebito a valere sui crediti dell’aggiudicataria per prestazioni già eseguite, ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato immediatamente e comunque non oltre dieci giorni, pena risoluzione del contratto.
La Fondazione CNAO si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch’essa comportante penalità, la fornitura non sia eseguita con la massima cura e puntualità.
L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Fondazione CNAO intenda eventualmente intraprendere, compreso l’incameramento della cauzione.
ART 5.14 Facoltà di recesso
La Fondazione CNAO si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni nei casi in cui venga meno il rapporto di fiducia nei confronti del Fornitore (ad. Es. fallimento o altre procedure concorsuali) da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R.
Art. 5.15 Responsabilità civile – polizza assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni subiti da parte di persone, animali e cose della Fondazione CNAO o di terzi, in virtù delle forniture anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di polizza assicurativa, di durata almeno pari a quella del contratto, per la responsabilità civile per danni e per rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per ogni sinistro.
In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Fondazione CNAO, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla Fondazione medesima, ai dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinunzia alla rivalsa nei confronti della Fondazione CNAO, dei suoi dipendenti e collaboratori ed a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla non ottemperanza del Fornitore a quanto previsto all’art. 1901 c.c. (mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti).
Resta inteso che l’esistenza e la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Fondazione CNAO. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Qualora il Fornitore avesse già in corso una polizza assicurativa, questa sarà considerata valida solo se la stessa soddisferà interamente i requisiti indicati nel presente articolo.
Art. 5.16 Garanzie
Il Fornitore deve essere in possesso, e mantenere per tutta la durata del contratto, le autorizzazioni, le concessioni e gli accordi atti alla esecuzione della fornitura e deve raggiungere i necessari accordi e impegni con il Gestore della Rete competente per l’utilizzo della stessa ai fini della somministrazione dell’energia.
Nell’ipotesi che i parametri di qualità della fornitura (interruzioni, variazioni di tensione, misurazioni inesatte, ecc) non siano conformi a quanto stabilito dalle norme e disposizioni di riferimento in vigore, il Fornitore si impegna ad assistere la Fondazione CNAO affinché il Gestore della Rete competente ottemperi ad un rapido ripristino dei parametri di qualità.
Art. 5.17 Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali
Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - in forma scritta e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2018 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 15 del Regolamento citato e del D. Lgs. n. 101/2018. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 101/2018 e
s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
CNAO tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità sopra descritte
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed
organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere
Art. 5.18 Rischi da interferenze
Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si precisa che la Fondazione CNAO, per la gara d’appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto, essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta del Fornitore, in caso di modifiche tecniche, logistiche e organizzative che possano determinare i rischi suddetti.
Art. 5.19 Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le PARTI faranno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alle norme del Codice Civile.
Art. 5.20 Modifiche al contratto - Cessione
Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le PARTI e redatte per iscritto.
Fondazione CNAO si riserva la facoltà di cedere o trasferire il contratto con il Fornitore, con tutti i suoi diritti ed obblighi, per intero o in parte, a proprie società controllanti, controllate o partecipate, previa informazione e accettazione del Fornitore che non potrà irragionevolmente essere negata.
Art. 5.21 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.
Le comunicazioni saranno effettuate, a discrezione della Fondazione CNAO, all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, all’indirizzo dichiarato del Fornitore.
Art. 5.22 Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
Le parti escludono il ricorso ad arbitri.
Pavia,
Per il Fornitore Per Fondazione CNAO
il Rappresentante Legale, il Presidente, Xxxxxxxx xxxx