SCHEMA DI CONTRATTO FINALE
SCHEMA DI CONTRATTO FINALE
OGGETTO: CONTRATTO IN FORMA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A FAVORE DEI GIUDICI COSTITUZIONALI, IN CARICA ED EMERITI, DEL PERSONALE IN ATTIVITÀ PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE, DEI PENSIONATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DEI RELATIVI NUCLEI FAMILIARI – CIG: 91056468C8
tra
La Corte costituzionale (d’ora in poi anche “la Corte” o “l’Amministrazione”) con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x. 00 – 00187 - C.F. 80183130584 - Codice AUSA 0000248193 – Codice IPA corte_cost - PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, mail xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx rappresentata dal Segretario Generale Cons. Xxxxxxx XXXXXXXX, C.F. ZNGMRT70A09C351N, nato a Catania (CT) il 9 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la Corte
e
(d’ora in poi “l’Assicuratore” o “l’Aggiudicatario”), con xxxx xxxxxx xx , Xxx , - X.X. , xxxxxxxx al Registro delle Imprese di al n. , Partita IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , n. , in persona del legale rappresentante dott. , giusta poteri allo stesso conferiti da che qui si richiama pur non allegato
PREMESSO CHE:
a) la Corte costituzionale ha avviato tutte le attività necessarie per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, a decorrere dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022 fino alla scadenza delle ore 23:59 del 31 dicembre 2025, i servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale e dei pensionati della Corte, nonché dei loro nuclei familiari, parenti e affini compresi;
b) previa valutazione della sussistenza dei presupposti necessari richiesti dalla normativa vigente in materia di selezione degli operatori economici per l’affidamento di contratti pubblici, la Corte ha indetto una procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in poi “Codice”);
c) l’Avviso della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub b) è stato pubblicato nella GUUE n. 2022/S 046-119570 del 7 marzo 2022, nella GURI 5a serie Speciale – Contratti pubblici n. 27 del 4 marzo 2022 e sul sito informatico dell’Amministrazione – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – Attività amministrativa - Bandi e gare. L’estratto inerente l’avvio della procedura è stato pubblicato in data 8 marzo 2022 sui quotidiani d’interesse nazionale ITALIA OGGI e MILANO FINANZA e sui quotidiani d’interesse locale CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMANA e IL MESSAGGERO EDIZIONE ROMANA;
d) all’esito della procedura di cui alla premessa con CIG n. 91056468C8, giusta
aggiudicazione del , divenuta efficace il giorno , la di è risultata aggiudicataria;
e) l’Assicuratore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e di ogni qualsivoglia documento posto a base della gara da parte dell’Amministrazione, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione dell’offerta;
f) l’Assicuratore ha presentato ai fini della stipula del presente Contratto la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata dalla
ed avente n per un importo di (€ )=
euro / a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
contrattuali, stipulata con le modalità indicate con l’art. 103 del Codice;
g) l’Assicuratore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e xx.xx. ii. (d’ora in poi “Codice civile”) di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
h) l’Assicuratore ha attribuito al presente Contratto il numero di polizza ;
i) le Parti, infine, concordano di dare la forma della scrittura privata semplice al presente atto negoziale;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Allegato “a” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “b” (Offerta tecnica finale) e l’Allegato “c” (Offerta Economica finale).
Articolo 2 DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) Amministrazione: la Corte Costituzionale;
b) Assicurati: i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione come previsto dal paragrafo D.2 del Capitolato tecnico - Soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa in Allegato “a”;
c) Assicuratore: l’aggiudicatario della gara che sottoscrive il Contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto e nei suoi allegati;
d) Parte: la Corte costituzionale o l’Assicuratore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
e) Codice: il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
f) Codice civile: r.d.16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.;
g) Assicurazione/Contratto di Assicurazione/Polizza: il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati, ovvero i documenti contrattuali che nel loro complesso provano l’assicurazione, di seguito anche solo “Contratto”;
h) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’allegato “a” al Contratto contenente la descrizione delle prestazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto;
i) Offerta Tecnica finale: il documento di cui all’allegato “b”;
j) Offerta Economica finale: il documento di cui all’allegato “c”;
k) Premio/i: il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Assicuratore;
l) Servizio: le prestazioni contrattuali meglio definite con l’art. 4 del presente Contratto;
m) Servizi Assicurativi: i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico in allegato “a”;
n) Servizi inclusi nella fornitura: i servizi cui alla Sezione F del Capitolato Tecnico;
o) Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione: il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale della Corte costituzionale;
p) Responsabile del servizio: figura designata dall’Assicuratore per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 9 del presente Contratto;
q) Referente tecnico: designato dall’Assicuratore per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 10 del presente Contratto;
r) Titolare del trattamento dei dati personali: l’Assicuratore;
s) Responsabile del trattamento dei dati personali: il , nato a il . mail , designato dal Titolare.
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli allegati e nei documenti richiamati nel presente atto negoziale hanno il significato specificato per ognuna di esse nei medesimi allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto disponga diversamente e fra le Parti, ai sensi dell’art. 1372, comma 1 del Codice civile, abbia pertanto forza di legge.
Articolo 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il Contratto è regolato:
a) da quanto ivi previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Codice;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni, ove non espressamente disciplinato dal presente contratto o dal Capitolato tecnico.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Corte, l’Assicuratore rinuncerà a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato dall’Assicuratore nelle Offerte Tecnica ed Economica finale, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Amministrazione o all’Assicurato.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Corte, da un lato, e l’Assicuratore, dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato Contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara, attraverso la formalizzazione di un atto aggiuntivo in forma privata.
Articolo 4 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la sottoscrizione del Contratto, la Corte affida all’Assicuratore, che accetta senza alcuna eccezione di sorta, la prestazione dei servizi e delle attività
che seguono con le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico in all.” a” e nella Offerta tecnica finale in all. “b”:
A. i servizi di assicurazione sanitaria operanti in caso di malattia e infortunio per le spese, meglio definite nel Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica finale, sostenute dall’Assicurato per:
X. Xxxxxxxx delle spese ospedaliere;
X. Xxxxxxxx spese per accertamenti di “alta diagnostica”;
C. Xxxxxxxx spese per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici;
D. Rimborso spese per trattamenti fisioterapici resi necessari a seguito di infortunio;
E. Prestazioni opzionali come dettagliate nell’Offerta tecnica finale in all. “b” (eventuale):
E.1 Rimborso spese per acquisto lenti e occhiali;
E.2 Rimborso spese per Long Term Care (LTC);
E.3 Check up;
E.4 Opzione Pocket;
B. la fornitura dei servizi inclusi nella fornitura, come meglio definiti nella Sezione F del Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica finale.
2. L’Assicuratore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal Servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico in all. “a” e nella successiva Offerta tecnica finale in all. “b”.
3. Il Servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’ Offerta tecnica finale a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale e dei pensionati della stessa, nonché dei loro nuclei familiari, senza limite d’età.
4. L’Assicuratore si impegna, su richiesta, a stipulare, in favore dei “parenti ed affini entro il II° grado” dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa, come previsti nel paragrafo D.2 Soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa, lett.
a) e b) del Capitolato Tecnico nonché del Personale assicurato che cessa dal servizio presso l’Amministrazione, distinte polizze per garantire almeno le coperture assicurative indicate nella Sezione D – Condizioni dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa, D.1 – Oggetto dell’assicurazione, Lett. A) e B) del Capitolato Tecnico. Tali polizze non comportano oneri per l’Amministrazione.
5. Per la gestione delle inclusioni e delle esclusioni resta fermo quanto previsto in merito dal Capitolato Tecnico.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto, la Corte Costituzionale ha nominato Responsabile del Procedimento il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale della Corte costituzionale.
Articolo 5 DURATA
1. Il Contratto di Assicurazione e la conseguente copertura assicurativa, ha una durata di (36) trentasei mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente e/o unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata e cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di preavviso, salvo l’eventuale proroga tecnica che si dovesse rendere necessaria per il perfezionamento della procedura di gara successiva avente il medesimo oggetto e nella misura strettamente necessaria.
Articolo 6
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere svolto in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nella successiva Offerta tecnica finale e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla Corte.
2. L’Assicuratore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne la più adeguata esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato all’articolo 12 del presente Contratto.
3. L’Assicuratore si obbliga a consentire alla Corte, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 7 OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATORE
1. Sono a carico dell’Assicuratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione stessa, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato Tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione, l’Assicuratore si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’Arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati;
b) comunicare prontamente in modalità elettronica all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione;
d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro (10) dieci giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e l’Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L’Assicuratore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. L’Assicuratore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
Articolo 8 SERVIZIO DI REPORTISTICA
1. L’Assicuratore si impegna ad inviare all’Amministrazione la reportistica di cui al paragrafo F.1 - Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico, secondo la tempistica e le modalità ivi previste, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall’Amministrazione dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
Articolo 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. L’ Assicuratore ha designato quale Responsabile del Servizio il
, come previsto dal paragrafo F.3 - Responsabile del Servizio del Capitolato Tecnico.
2. Il Responsabile del servizio ha il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dell’Assicuratore a partire dal momento di sottoscrizione del presente Contratto fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell’Amministrazione. Egli ha, inoltre, il compito di monitorare l’andamento del livello di servizio nell’arco del periodo di validità del presente Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
3. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio , ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico , indirizzo di posta elettronica .
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all’Amministrazione.
5. Il Responsabile del Servizio farà esclusivo riferimento, per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, al Direttore del Servizio Affari Generali e Personale della Corte costituzionale, in qualità di Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione.
Articolo 10
PRESIDIO TECNICO PRESSO L’ AMMINISTRAZIONE – REFERENTE TECNICO E
NUMERI DEDICATI AL SERVIZIO
1. L’Assicuratore si impegna a garantire per tutta la durata del presente Contratto la presenza presso gli uffici comunicati dalla Corte e, per un numero complessivo di ( ) ore settimanali, in orario antimeridiano, di un proprio Referente tecnico con il compito di fornire supporto e assistenza agli assicurati su tutte le informazioni inerenti:
- le condizioni di assicurazione;
- lo stato dei sinistri;
- i tempi di rimborso;
- ogni altra informazione necessaria ad agevolare la corretta e tempestiva erogazione del servizio.
Il precedente elenco si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il Referente tecnico dovrà inoltre fornire supporto agli assicurati nell’istruzione delle pratiche di rimborso e provvedere all’apertura delle stesse presso la sede dell’Amministrazione.
2. L’Assicuratore si obbliga a produrre entro (15) quindici giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del presente Contratto il Documento illustrativo sintetico delle modalità di utilizzo delle coperture assicurative conforme alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica. Tale documento dovrà essere approvato dall’Amministrazione e dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- sintesi delle condizioni di assicurazione, specificando massimali e limiti di rimborso;
- indicazione dei tempi di rimborso;
- modalità di istruzione delle pratiche di rimborso (allegando, eventualmente, modulo predisposto per la richiesta di rimborso);
- indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail gratuiti dedicati al servizio;
- e-mail del referente tecnico;
- ogni altra indicazione volta ad informare gli assicurati sulle condizioni e le modalità di erogazione del servizio.
3. L’Assicuratore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione dell’Amministrazione e degli Assicurati, per tutta la durata del presente Contratto di assicurazione, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail gratuiti dedicati al servizio che funzionino da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazioni. L’orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 9:00 alle ore 17:30.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente tecnico, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all’Amministrazione in modalità elettronica, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
5. L’Assicuratore garantisce altresì l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del Contratto nonché la riservatezza
degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
Articolo 11
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Assicuratore dichiara che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Assicuratore medesimo e che l’Amministrazione non esercita direttamente nei confronti di tale personale alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo.
2. L’Assicuratore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Assicuratore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
3. L’Assicuratore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Assicuratore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Assicuratore, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L’Assicuratore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati alle persone di collaboratori o terzi od ai loro beni in relazione alle attività svolte per l’Amministrazione.
Articolo 12
COMPENSO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
1. I premi dovuti all’Assicuratore per i Servizi oggetto del presente Contratto, come indicati nell’Offerta Economica finale, sono così distinti:
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in attività presso la Corte costituzionale compresi i Giudici costituzionali in carica” pari a €
..........................(euro lettere /00);
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in quiescenza, compresi i Giudici costituzionali emeriti, con età inferiore ai 75 anni” pari a
€ (euro lettere /00);
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in quiescenza, compresi i
Giudici costituzionali emeriti, con età superiore ai 75 anni” pari a €
.......................... (euro lettere /00).
2. Qualora gli assicurati si avvalessero della facoltà di includere in garanzia i figli non fiscalmente a carico purché conviventi, il premio annuo lordo comprensivo di imposte per ogni figlio si intende stabilito in € , (euro lettere /00).
3. I predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi, gli oneri o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio che comunque dovranno ritenersi a carico dell’Assicuratore.
4. L’Assicuratore emetterà annualmente una Appendice di pagamento per il predetto compenso dove dovranno essere distinti oltre al premio lordo anche il premio imponibile e l’imposta.
5. L’importo delle predette appendici verrà corrisposto dall’Amministrazione secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico al paragrafo C.9
– Inclusione dei nuclei assicurati, pagamento e regolazione del premio, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e verrà bonificato sul conto corrente n. , intestato alla Codice IBAN , dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. L’Assicuratore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
6. L’Assicuratore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, per quanto di propria
competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Assicuratore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che la Corte prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Assicuratore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
8. I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’Arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Assicuratore dall’esecuzione del Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Assicuratore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
11. L’Assicuratore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
12. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG n. 91056468C8 e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
13. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, su richiesta di uno dei contraenti, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al (6%) sei per cento rispetto al prezzo originario.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
14. In caso di Coassicurazione il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù del presente Contratto verrà effettuato a favore della delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio corrispondente alla quota di rischio ceduta.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Assicuratore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
16. Qualora l’Assicuratore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dall’Amministrazione.
Articolo 13 PENALI
1. Nell’ipotesi in cui l’Assicuratore effettui il pagamento di quanto dovuto direttamente all’Assicurato, così come previsto al paragrafo D.8 – Criteri di liquidazione, modalità di pagamento e di rimborso del Capitolato Tecnico, laddove il termine di liquidazione non sia rispettato per 10 (dieci) volte, l’Assicuratore è tenuto al pagamento all’Amministrazione contraente di un importo, a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 c.c., pari all’(1%) un per cento dell’importo complessivo delle pratiche liquidate in ritardo, fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno.
Per ogni evento di mancato rispetto del termine di liquidazione successivo al decimo, l’Assicuratore è tenuto al pagamento all’Amministrazione contraente di un importo pari all’ (1%) un per cento dell’importo della singola pratica liquidata in ritardo. Nel caso di mancato rispetto del termine di liquidazione per oltre 15 (quindici) volte, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.
Si precisa che l’eventuale ritardo dovuto alla non completezza della documentazione presentata dall’Assicurato ai fini del rimborso, non darà luogo ad applicazione di penali.
2. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dal paragrafo F.1 – Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione la somma di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di mancata presenza nel Presidio del Referente tecnico o di un suo sostituto espressamente autorizzato dalla Corte in un trimestre, l’Amministrazione, a partire dal secondo giorno, applicherà una penale di (€ 100,00) euro cento/00 per ogni giorno di assenza.
4. Nel caso in cui la mancata presenza nel Presidio del Referente tecnico o di un suo sostituto espressamente autorizzato dalla Corte si dovesse ripetere consecutivamente per (3) tre volte ovvero complessivamente per (10) dieci volte, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.
Articolo 14 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nell’articolo 13 che precede, dovranno essere contestati all’Assicuratore per iscritto dalla Corte costituzionale.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, l’Assicuratore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto e in modalità elettronica le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di (15) quindici giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, l’Amministrazione comunicherà all’Assicuratore di aver inserito nel conto a scalare, per quanto concerne i ritardi nelle singole liquidazioni, fino a (10) dieci ritardi il predetto ritardo.
4. Al raggiungimento del decimo ritardo, l’Amministrazione provvederà a recuperare la somma sui crediti vantati o rivalersi sulla garanzia definitiva, in caso d’incapienza dei suddetti crediti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione applicherà la medesima procedura per quanto concerne le penali comminate ai sensi dell’art. 13, comma 1 alinea 2, commi 3 e 4.
6. L’Amministrazione potrà applicare all’Assicuratore penali sino a concorrenza della misura massima pari al (10%) dieci per cento del valore del Contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.
7. L’Assicuratore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso l’Assicuratore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale
si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 15 GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore con la stipula del Contratto, l’Assicuratore medesimo ha prestato, sotto forma di fidejussione, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro ( / ).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore della Corte Costituzionale, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
(15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Corte Costituzionale. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice civile nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Assicuratore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Corte costituzionale a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque,
sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni indicate con l’art. 103 del Codice.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Assicuratore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di (10) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Corte costituzionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
7. La cauzione, ai sensi del novellato art. 93, comma 2 del Codice, può anche essere costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
Articolo 16 SUBAPPALTO
1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice.
Articolo 17 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento dell’Assicuratore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine, non
inferiore comunque a (15) quindici giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall’Amministrazione, per porre fine all’inadempimento, la Corte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Assicuratore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore con PEC il presente Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di (10) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione;
e) nei casi di cui agli articoli 12 (Compenso del Servizio e modalità di pagamento – Revisione prezzi), 16 (Subappalto), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa), 20 (Riservatezza), 21 (Trasparenza), 25 (Divieto di cessione del contratto – cessione del credito) del presente atto;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14 del presente Contratto.
3. In tal caso di risoluzione l’Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Corte costituzionale.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Assicuratore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 18 RECESSO
1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti dell’Assicuratore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno (30) trenta giorni solari e consecutivi, da comunicarsi all’Assicuratore con PEC.
3. In tali casi, l’Assicuratore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice civile.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Assicuratore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice civile con un preavviso di almeno (30) trenta giorni solari, da comunicarsi all’Assicuratore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Assicuratore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso l’Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
Articolo 19
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l’Assicuratore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore con PEC, il presente Contratto nell’ipotesi in cui
le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore con PEC, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L’Assicuratore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre (7) sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale (C.F.) delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che impediscano all’Assicuratore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicuratore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del citato d.p.r.– il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero
di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 20 RISERVATEZZA
1. L’Assicuratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i (5) cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Assicuratore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l’Assicuratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. L’Assicuratore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Assicuratore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 27, l’Assicuratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d. lgs.30 giugno 2003, n. 196 e xx.xx. ii.
Articolo 21 TRASPARENZA
1. L’Assicuratore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e art. 2 e seg. della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e xx.xx. ii. e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Assicuratore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa dell’Assicuratore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 22 RESPONSABILITÀ
1. L’Assicuratore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. L’Assicuratore s’impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Assicuratore stesso.
Articolo 23 MANLEVA
1. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell’Assicuratore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del Servizio.
Articolo 24
CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE - MEDIAZIONE
1. In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuta l'indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. II Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le Parti possono attivare un procedimento stragiudiziale di mediazione ai sensi del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii., presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà
l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del citato d. lgs, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente o dell’Assicurato.
Articolo 25
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto assoluto divieto all’Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Assicuratore dell’obbligo di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. L’eventuale ricorso alla cessione del credito è disciplinato dall’ art. 106, comma 13 del Codice.
Articolo 26
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Assicuratore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Assicuratore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa da loro vantati.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Assicuratore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Assicuratore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio regolarmente prestato.
Articolo 27 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
3. Resta salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito all’arbitrato irrituale di cui al Paragrafo C. 10 del Capitolato tecnico.
Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 296, in quanto applicabile.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente in argomento, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l’Assicuratore, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l’Assicuratore si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali ivi inclusi anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (d’ora in poi “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare, tramite il Responsabile al trattamento dei dati personali, gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui alla normativa vigente così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire all’Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dalle norme vigenti anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all’Amministrazione, eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all’Amministrazione, laddove richiesta, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati;
- informare l’Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatogli;
- implementare le misure di cui al Provvedimento 27 novembre 2008 del Garante sugli Amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell’Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l’Amministrazione si riserva di richiedere.
Articolo 29 OBBLIGATORIETÀ
1. Il Contratto è vincolante per le Parti suo perfezionamento attraverso l’apposizione della firma elettronica di entrambe le Parti.
Articolo 30
ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Corte Costituzionale (Palazzo della Consulta), Pixxxx xxx Xxxxxxxxx, x. 00
- 00000 - Xxxx - xxx. 00.00000 -– e-mail: xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
- Assicuratore , – (Città) – tel.
- e-mail - PEC:
Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o mail che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario tramite PEC o mail.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro (10) dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 31
SEDE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
7. Salvo quanto previsto in altre parti del presente Contratto, l’Assicuratore ha fissato la sede relativa alla gestione del Servizio in , via
, n. .
8. Qualsivoglia modifica relativa alla sede di cui al comma uno deve essere comunicata all’Amministrazione per iscritto mediante PEC entro (10) dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 32 CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, dichiarando di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta invalidità o inefficacia del Contratto.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata da entrambi per iscritto.
5. Il Contratto è in formato elettronico ed è firmato digitalmente delle Parti.
6. Il Contratto è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico dell’Assicuratore, così come le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Roma, lì
Per la Corte Costituzionale Per l’Assicuratore
Il Segretario generale
Xxxxxxxx Xxxxxxx 21.07.2022
17:50:14
GMT+00:00
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Assicuratore, dichiara di aver particolareggiata perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.
L’Assicuratore, pertanto, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); articolo 4 (Oggetto del contratto); articolo 5 (Durata); articolo 6 (Modalità di svolgimento del Servizio); articolo 7 (Obbligazioni dell’Assicuratore); articolo 8 (Servizio di Reportistica); articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); articolo 12 (Compenso del servizio e modalità di pagamento – Revisione prezzi); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); articolo 15 (Garanzia definitiva); 6 (Subappalto); articolo 17 (Risoluzione); articolo 18 (Recesso); articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa); articolo 20 (Riservatezza); articolo 21 (Trasparenza); articolo 22 (Responsabilità); articolo 23 (Manleva); articolo 24 (Controversie – Arbitrato irrituale – Mediazione); articolo 25 (Divieto di cessione del contratto – cessione del credito); articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore); articolo 27 (Foro competente); articolo 28 (Trattamento dei dati personali); articolo 29 (Obbligatorietà); articolo 30 (Elezione di domicilio e
comunicazioni); articolo 31 (Sede della gestione del servizio); Articolo 32 (Clausola finale).
Roma, lì
Per l’Assicuratore
Dott.
ALLEGATI
- Allegato “A”: Capitolato Tecnico
- Allegato “B”: Offerta Tecnica finale
- Allegato “C”: Offerta economica finale