SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara
SETTORE AFFARI GENERALI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione X.X. x. 00xxx 00.00.0000
XXXX X – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1.1. Il presente regolamento, predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (nel prosie guo, «TUEL»). L’attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie di contratto consentite all’ente, dalle quali derivi una entrata o una spesa , nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle disposizioni dettate in materia dall a legislazione comunitaria, nazionale, regionale e, in particolare, dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici emanat o con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (nel prosieguo, il “codi ce dei contrat ti”).
1.2. Non sono disciplinati dal presente regolamento i contratti di lavoro, i contratti con i quali sono c onferiti incarichi di collaborazione autonoma, le convenzioni con enti di cui agli artt. 30 e 31 del TUEL.
Articolo 2 Principi generali
2.1. Il Comune in quanto persona giuridica è provvista, ai sensi dell’art. 11 del codice civile, di capac ità contrattuale e, pertanto, è legittimato ad operare nell’ordinamento utilizzando gli strumenti negozi ali del diritto privato ed esercitando con pienezza l’autonomia contrattuale propria delle persone giuridiche, fatti salvi i divieti posti esplicitamente dalla legge. Salvo che la legge non disponga altrimenti, rientr a nella potestà discrezionale del Comune la scelta dello strumento di diritto pubblico o d i diritto privato da utilizzare per il raggiungimento dei propri fini, in ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più oppo rtuna per il perseguimento, nel massimo grado, dell’interesse pubblico.
2.2. L’attività contrattuale del Comune si i spira ai seguenti principi: perseguimento dei fini istituzionali, economicità, efficacia, semplificazione, non discriminazione, parità di trattamento, libera concorre nza, trasparenza, pubblicità.
2.3. I rapporti contrattuali dell’Ente sono disciplinati: a ) dalle clausole del contratto stipulato; b) dalle disposizioni dei capitolati speciali di appalto, dai capitolati d’oneri o dai disciplinari di incari co; c) dalle disposizioni dello statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti dell’Ente; d) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate, dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Pi emonte.
2.4. Nelle procedure di scelta del contraente, nella regolamentazione contrattuale, nella esecuzione e interpretazione del contratto , il Comune è tenuto a operare nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico e delle norme di legge, del proprio statuto e dei regolamenti comunali.
Articolo 3
Le condizioni generali
3.1. I contratti devono sempre essere stipulati in form a scritta.
3.2. I contratti sono, di norma, preceduti da apposite procedure per l’individuazione del contraente, fat te salve le ipotesi in cui il Comune faccia ricorso alla trattativa privata, secondo le modalità previste dal le disposizioni di legge e dal presente regolamento.
3.3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono essere stipulati con oneri continuativ i per l’Ente se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità che devono essere espressamente indica te nella determinazi one a contrarre, per le spese correnti, la durata dei contratti non può essere superiore a nove anni .
3.4. Non possono essere stipulati contratti dai quali scaturisca una spesa, per il Comune, che non risult i finanziata nelle forme previste dalla legge.
Articolo 4 Dovere di astensione
Gli amministratori comunali ed i dipendenti devono astenersi dal prendere parte, in modo diretto o i ndiretto, a contratti con il Comune e alle relative procedure per la scelta del contraente. I medesimi soggett i hanno l’obbligo di astenersi da atti e provvedimenti relativi all’attività contrattuale del Comune quando n el procedimento siano coinvolti il coniuge, i parenti sino al quarto grado o gli affini entro il second o grado.
Articolo 5
Osservanza dei contratti di lavo ro
5.1. Chiunque, nell’esecuzione di un contratto stipulato con il Comune, impieghi personale dipendente, è obbligato ad applicare a detto personale le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data d el contratto, alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro c ontratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicab ile nella località. L’obbligo sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda dalle medesim e e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
5.2. In caso di inosservanza, da parte del contraente, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro , il Comune si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui l’inosservanza cessi. Il contrae nte, in tale eventualità, non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune per il ritardato pagamento, neanche a titolo di interessi.
Articolo 6
Xxxxxxx e proroga dei contratti
6.1. È fatto divieto di rinnovare i contratti stipulati dal Comune, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla legge.
6.2. Non è ammessa la proroga dei contratti stipulati dal Comune, salvo che per esigenze eccezionali ed imprevedibili, debitamente motivate, e sempre che la facoltà di proroga sia stata esp ressamente prevista nel capitolato o nel contratto. Resta salva la facoltà di proroga del contratto per il tempo strettament e necessario all’individuazione del nuovo contraente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Gli uffic i comunali sono tenuti a programmare con il necessario anticipo rispetto alla scadenza dei contratti, l’avvio delle pro cedure per l’individuazione del nuovo contraente: una inadeguata programmazione dei procedimenti contrattuali n on può essere, di per sé, motivo di proroga d ei contratti.
6.3. La proroga è ammessa soltanto alle medesime condizioni economiche e negoziali.
Articolo 7
Valore dei contratti e revisione dei prezzi
7.1. È vietato l’artificioso frazionamento del contratto allo scopo di ricondurlo ad una disciplin a diversa da quella stabilita dalla legge o dal presente regolamento.
7.2. Tutti gli importi contrattuali sono espressi al netto dell’IVA.
7.3. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa può essere inserita una clausola di revisione p eriodica del prezzo a partire dal secondo anno di durata degli stessi, con l’indicazione del tipo di rilevazi one in base alla quale la revisione sarà effettuata e degli eventuali limiti.
7.4. La revisione dei prezzi non è retroattiva, potendo operare solo dalla da ta in cui perviene la relativa richiesta.
Articolo 8 Competenza a stipulare i contratti
8.1. La competenza a stipulare i contratti e ad adottare tutti gli atti gestionali aventi rilevanza este rna, finalizzati all’individuazione del contraente spe tta, conformemente a quanto previsto dall’art. 107 e 190, comma 2, del TUEL, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali (responsabili di settore).
8.2. Per ciascun contratto il responsabile di settore può nominare, scegliendolo tra i dipendenti di ruolo, un unico responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del procedimento deve possedere un titolo di studio ed una competenza adeguati ai compiti da svolgere. I l nominativo del responsabile è sempre indicato negli atti del procedimento.
8.3. Il responsabile di settore che stipula il contratto si attiene strettamente alla volontà del Comune manifestata attraverso atti formali.
Articolo 9
Analisi dei bisogni e prop oste preventive
Sulla base della programmazione predisposta dall’Amministrazione comunale per l’effettuazione dei la vori e delle opere pubbliche e per l’acquisto di beni e servizi, ciascun responsabile di settore procede, p er quanto di propria competenza, alle indagini e ricerche utili o necessarie a stabilire in maniera congrua le procedure di scelta del contraente e il contenuto dei contratti da stipulare.
Articolo 10 Determinazione a contrattare
10.1. La determinazione a contrattare, a norma dell’art. 192 del TUEL, deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto il Comune intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
d) il criterio adottato per la scelta dell’offerta migliore.
10.2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile di settore interessato alla stipula del contratto.
Articolo 11 Pubblicità - Regime generale
11.1. Il regime della pubblicità di tutte le procedure di scelta del contraente è quello previsto dal codice degli appalti per le tipologie di contratti pubblici che entrano nella sfera di applicazione di detto codi ce. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del codice dei contratti nonché quelle afferenti la disponibilità elettronica dei documenti di gara di c ui all’art. 74 del codice dei contratti.
11.2. Per i contratti attivi di alienazione di b eni mobili e immobili comunali, di locazione e concessione in comodato di beni mobili e immobili comunali e, in generale, per qualsiasi contratto che non rientri nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, il regime della pubblicità dell e procedure di scelta del contraente è quello di cui all’art. 66 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
Articolo 12 Pubblicità - Regime particolare
A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 11, il Comune comunque procede alla pubbl icità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l’indizione delle gare ad evidenza pubblica.
CAPO II – PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Articolo 13
Modalità di scelta del contraente
13.1. Per i contratti aventi ad oggetto l’acquis izione di servizi, forniture, lavori e opere, concessione di lavori pubblici o di servizi, per i contratti misti di concessione, di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture, le procedure di scelta dei contraenti sono quelle disciplinate dal codice d ei contratti, integrate, nel rispetto delle disposizioni di legge, dalle norme del presente regolamento e dei regolamenti comunali applicabili. Le procedure previste sono, quindi: la procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoz iata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, così come definite e regolamentate dagli artt. 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del codice dei contratti. E’, in ogni c aso, consentita la scelta del contraente me diante trattativa privata (affidamento diretto), nel rispetto dei presupposti e dei limiti indicati dall’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici.
13.2. Per i contratti di alienazione di beni mobili o immobili del patrimonio comunale , di costituzione di diritti reali minori su immobili comunali, di locazione o comodato di beni mobili e immobili comunali, di co ncessione in uso o in gestione di beni comunali demaniali o del patrimonio indisponibile, e in generale peri c ontratti dai quali derivi una entrata per il Comune l’individuazione dei contraenti è effettuata con procedura ad evi denza pubblica, mediante asta pubblica o pubblico incanto, nel rispetto delle norme contenute nel titolo s econdo - capo III - sezione I - del R.D. 23.5.24 n. 827 con il quale è stato approvato il Regolamento dell'esecuzione della Legge sull'amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni .
Articolo 14
Modalità di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture d i importo inferiore ad euro 40.000,00
14.1. Con riferimento ai lavori, ai servizi, inclusi i servizi di progettazione, e alle forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 che ricadono nella sfera di applicazione del codice dei contratti, si potrà proc edere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto. In particolare, si stabilisce che:
a) i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati dir ettamente, previa consultazione anche di un solo opera tore economico, qualora l’importo del contratto non ecceda euro 20.000,00; occorre tuttavia motivare adeguatamente la scelta effettuata con riferimento alla qualifi ca e alla capacità tecnico-professionale dell’operatore economico scelto;
b) i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 euro ma superiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente, previa consultazione di almeno tre operatori economici.
14.2. In caso di affidamento diretto, per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio del minor prezzo, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del codice dei contratti. Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione o di fornitur a, la valutazione potrà riguardare, oltre all’elemento prezzo, anche l’offerta di riduzione dei temp i di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell’intervento, la valutazione potrà riguardare, oltre a l prezzo, anche l’offerta di tecniche di esecuzione , o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
14.3. Nel caso in cui sia istituito l’albo comunale di cui all’art. 16 del presente regolamento, la consultazione deve essere effettuata, prioritariamente, tra gli operatori economici iscritt i all’albo medesimo, secondo un criterio di rotazione.
Articolo 15 Garanzie
15.1. Agli operatori economici affidatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, in base ad affidamento diretto può essere richiesta la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del codice dei contratti pubblici; di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del codic e dei contratti pubblici.
15.2. Agli operatori economici affidatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, in base ad affidamento diretto potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all’attività d’impresa.
Articolo 16
Albo Comunale dei Fornitori
16.1. Il Comune può istituire un albo comunale dei fornitori, pe r l’affidamento di lavori, servizi e forniture, suddiviso in categorie; l’albo comunale dei fornitori è formato, tenuto ed aggiornato dall’ufficio c ontratti.
16.2. Per forniture di beni o servizi garantiti da privativa industriale ovvero dopo l’infruttuos a consultazione di tutti gli operatori economici iscritti all’albo comunale dei fornitori, appartenenti alla categor ia merceologica interessata, il Comune può avviare delle trattative dirette anche con operatori non iscritti all’Alb o comunale dei fornitori .
Articolo 17
Requisiti per l’iscrizione all’Albo comunale
17.1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, iscritti alla CCIAA o altro registro ufficiale, se previsto per l egge, e, in caso di servizi e forniture, abilitati ad operare sul mercato elettronico, possono iscriversi all’Albo comunale dei fo rnitori seguendo le modalità operative on-line specificate nell’apposita sezione del profilo committente.
17.2. Gli operatori economici dovranno utilizzare gli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione, indicando denominazione o ragione sociale, generalità del titolare o legale rappresentante, forma gi uridica, domicilio o sede legale, codice fiscale, estremi di iscrizione alla CCIAA, numero di telefono, ed indirizzo e -mail. La documentazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta. La documentazione dovrà pervenire all’Amministrazione mediante posta elettronica certificata. Ciascun candidato dovrà inoltre indicare una o più categorie con riferimento alle quali chiede l’iscrizione. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso, alla data della domanda, dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici.
17.3. L’Ufficio contratti verifica il contenuto delle istanze e per ciascun richiedente propone l’iscriz ione all’Albo comunale o il diniego di iscrizione.
17.4. L’Albo comunale è sempre aperto. L’ufficio contratti effettua, periodicamente, controlli a campione sulle dichiarazioni effettuate in sede di iscrizione dagli operatori economici, onde accertare il m antenimento del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici.
17.5. Non possono essere iscritti all’Albo comunale.
a) gli operatori economici che si siano resi responsabili, nell’esecuzione di contratti stipulati co n il Comune, di gravi inadempimenti, atte stati dal responsabile del procedimento o dal competente responsabile di settore;
b) gli operatori economici che abbiano ingiustificatamente rifiutato la stipulazione del contratto, successivamente all’aggiudicazione;
c) gli operatori economici che si sian o resi responsabili di false dichiarazioni nei confronti del Comune o di altra Pubblica Amministrazione;
d) gli operatori economici che risultino essere, sulla base di atti definitivi, debitori del Comune per tributi locali o per sanzioni amministrative.
Articolo 18
Aggiornamento dell’Albo comunale dei fornitori
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare al Comune eventuali modifiche intervenute nella propria organizzazione entro 30 giorni dalle stesse, pena la cancellazione dall’Albo comun ale dei fornitori.
Articolo 19
Cancellazione dall’Albo comunale dei fornitori
19.1. Il sopravvenire di uno degli impedimenti all’iscrizione di cui all’art. 17.5. comporta la cancellazi one dell’operatore economico dall’Albo comunale dei fornitori.
19.2. L’Ufficio contratti che giunga a conoscenza dell’esistenza di una causa di cancellazione invia appos ita comunicazione di avvio del procedimento all’operatore economico interessato, assegnando un termine n on inferiore a 10 giorni per presentare eventuali sc ritti difensivi. Il provvedimento di cancellazione, deve tener conto, nella motivazione, degli eventuali scritti presentati ed è comunicato all’operatore economico entro i successivi dieci giorni.
Articolo 20
Sospensione dall’Albo comunale dei fornitori
Il responsabile della tenuta dell’Albo comunale dei fornitori può sospendere l’iscrizione dell’opera tore economico:
a) quando siano in corso accertamenti in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del cod ice dei contratti pubblici, ove sussis tano dubbi fondati sulla loro esistenza;
b) siano sorti contenziosi con il Comune dinanzi l’autorità giudiziaria civile, amministrativa, trib utaria;
e) quando l’operatore economico, avendo ricevuto regolare lettera -invito a procedure di gara, non abbia presentato offerte per tre volte consecutive.
Articolo 21 Commissioni giudicatrici
21.1. Nelle procedure di scelta del contraente nelle quali il criterio di aggiudicazione sia diverso da quello del prezzo più basso, il responsabile del settore affari gener ali nomina, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione giudicatrice composta:
- dal responsabile di Settore interessato alla stipula del contratto, con funzioni di presidente;
- da due componenti scelti tr a i dipendenti del Comune inquadrati nella categoria giuridica C;
- da un dipendente, di categoria non inferiore a C, con funzioni di segretario verbalizzante.
Per procedure di particolare complessità o richiedenti specifiche conoscenze, è possibile proce dere alla nomina di esperti esterni di comprovata competenza. Ai componenti esterni della commissione spetta, per ciascuna seduta, un gettone di presenza stabilito con deliberazione della Giunta comunale;
21.2. I componenti la commissione diversi dal Pres idente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra attività tecnica o amministrativa, relativamente al contratto del cui affidamento sono c hiamati a giudicare.
21.3. Le commissioni giudicatrici sono collegi perfetti e pertanto funzionano solo c on la presenza di tutti i componenti, che possono essere sostituiti solo per gravi motivi e con provvedimento del responsabile del settore affari generali.
Articolo 22
Svolgimento delle procedure di scelta del contraente
22.1. Le sedute delle commission i giudicatici sono pubbliche ed i relativi lavori sono verbalizzati a cura del segretario.
In particolare, sono pubbliche le sedute durante le quali:
a) si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
b) si procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla veri fica della presenza dei documenti prodotti;
c) si procede a comunicare agli intervenuti i punteggi attribuiti sulla base dell’offerta tecnica, f ermo restando che gli stessi sono attribuiti in seduta non pubblica;
d) si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
f) si effettua la comunicazione dell’esito della verifica di anomalia.
22.3. Qualora le offerte siano valutate ut ilizzando parametri non esclusivamente automatici o matematici, il verbale di gara deve contenere un’adeguata e puntuale motivazione dei punteggi attribuiti.
22.4. I verbali sono sottoscritti dai componenti la commissione e dal segretario, e danno atto an che delle cautele utilizzate per assicurare segretezza agli atti di gara durante la procedura.
Articolo 23 Pubblicità degli atti di gara
Il Comune provvede ad adempiere agli obblighi pubblicitari degli atti di gara utilizzando l’albo pre torio e ponendo in essere gli adempimenti prescritti, in materia di trasparenza dagli i cui agli artt. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive mod ifiche ed integrazioni.
Capo III – I CONTRATTI IN GENERALE
Articolo 24 Contenuto e forma dei contratti
24.1. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dal codice civile, dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto t ra il Comune e il privato contraente, in relazione al suo oggetto. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dalle norme del Regolamento di attuazione del codice dei contratti ancora vigenti contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d’appalto.
24.2. Nei contratti di alienazione di beni immobili o di costituzione di diritti reali minori su immobili, l'Ufficio patrimonio compie sul bene, preliminarmente alla stipula, gli accertamenti di natura urbanistica, catastale e ipotecaria previsti per legge.
24.3. I contratti che ricadono nella sfera di applicazione del codice dei contratti sono stipulati, ai sen si dell’art. 32, comma 14, di detto codice, a pena di nullità:
- in forma di atto pubblico notarile;
- in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario comunale in veste di ufficiale rogante;
- in forma di scrittura privata;
- in caso di importo non superiore a euro 40.000,00 mediante corrispondenza, secondo l 'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, effettuato anche tramite posta elettronica certificat a o strumenti analoghi.
24.4. Per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, Il Segretario comunale, ufficiale rogante, do vrà osservare tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento del notariato e, per tale funzione, deve tenere uno speciale repertorio soggetto alle vidimazioni di legge. Per gli atti rogat i e autenticati dal Segretario comunale è o bbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria nella misura stabilita per legge. In caso di assenza del Segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legitti mamente lo sostituisce.
24.5. I contratti che non ricadono nella sfera di applicazione del codice dei contratti, sono stipulati nella forma dell’atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa quando essa sia richiesta dalla natur a dei beni o dei diritti oggetto del contratto o quando, comunque, lo richieda la controparte, accollandosi le spese conseguenti, oppure nella forma della scrittura privata.
In particolare, sono stipulati nella forma dell’atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa i contratti di compravendita, donazione, permuta, transa zione aventi ad oggetto beni immobili e i contratti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali minori.
Sono di norma conclusi mediante scrittura privata.
a) i contratti di locazione di beni immobili;
b) i contratti di comodato di beni immobili;
In tal caso il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di i ntervento di pubblici ufficiali.
Articolo 25 Spese contrattuali
25.1. Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contrat to sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.
25.2. Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di l egge.
25.3. Per i contratti redatti in forma di atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata sono altresì dovuti i diritti nella misura di cui alla tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 6 04.
Articolo 26
Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici si applicano le norme in materia di traccia bilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato ed i nterpretato dagli
artt. 6 e 7 del decreto -legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217.
Articolo 27 Conservazione dei contratti
27.1. L’originale del contratto è depositato presso l’ufficio contratti ed è trasmesso, in copia, all’uffi cio proponente nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
27.2. Il segretario comunale provvede, ove occorra, all’iscrizione del contratto nel repertorio e alla sua registrazione ed eventuale trascrizione .
27.3. L’Ufficio contratti coadiuva il Segret ario comunale nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento. L’Ufficio contratti inoltre: a) provvede al calcolo delle spese e dei diritti di segret eria dei contratti; b) redige i contratti; c) presta assistenza nella stipulazione dei con tratti; d) tiene il repertorio dei contratti ed il registro scadenzario generale degli stessi; e) provvede alla registrazione dei contr atti; f) custodisce gli originali dei contratti; g) gestisce i depositi cauzionali.
27.4. Gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento sono di competenza di ciascun Settore che è tenuto a predisporre gl i atti di gara o, comunque gli atti per l’individuazione del contraente, a red igere e curare la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara secondo le previsioni di legge e del presente regolamento, a redigere i verbali di gara, a curare la pubblicazione dell’esito delle gare e a inviare le comunicazioni relative all’aggiudicazio ne.
Articolo 28 Scadenza dei contratti
Tutti i responsabili di settore hanno l’obbligo della tenuta di un « registro scadenziario dei contratti ».
Articolo 29 Controllo e vigilanza
29.1. L’adempimento delle prestazioni contrattuali è controllato e verif icato dal competente responsabile di settore, tramite il servizio o ufficio di riferimento.
29.2. Il privato contraente ha l’obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni elemento necessario ad effettuare il controllo sull’adempimento delle prestazion i contrattuali.
29.3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, il Comune deve immediatamente contestare al privato contraente i vizi e le differenze riscontrati.
Articolo 30 Controversie contrattua li
30.1. Le controversie sorte tra il Comune e i privati in materia contrattuale sono demandate, in via esclu siva, alla competente autorità giudiziaria.
30.2. E’, in ogni caso, escluso il ricorso a arbitri e l’inserimento nel contratto di xxxxxxxx compro missorie.
CAPO IV– DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI DISCIPLINATI DAL CODICE DEI CONTRATTI
Articolo 31 Concessione di servizi
31.1. Nelle concessioni di servizi la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
31.2. Il Comune individua le modalità di gestione del servizio e le garanzie a favore degli utenti attrave rso la predisposizione del capitolato e del successivo contratto di servizio.
31.3. Il soggetto individuato come concessionario stipula con il Comune apposito contratto, che preveda anche le necessarie garanzie da prestare a favore dell’utenza e del Comune concedente.
Articolo 32
Corrispettivo a favore del concessionario
Al diritto d i sfruttare economicamente il servizio è associato anche un corrispettivo a favore del concessionari o quando:
a) il Comune concedente imponga al concessionario di praticare all’utenza o a parte dell’utenza speci fiche tariffe tali da non consentire l’equili brio economico-finanziario della gestione;
b) quando il Comune concedente si riservi la fruizione di una parte del servizio gestito dal concessi onario. In tal caso il corrispettivo è oggetto di ribasso in sede di gara.
Articolo 33 Concessione di impianti sportivi
33.1. Per la concessione di impianti sportivi di proprietà comunale si applicano le disposizioni degli art icoli precedenti. Il concessionario ha diritto di gestire economicamente gli impianti introitando dagli ut enti i corrispettivi previsti per l’utilizzo.
33.2. Il concessionario è sempre tenuto al pagamento di un canone annuo.
33.3. L’uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società ed associazioni s portive.
33.4. Il Comune può prevedere, in caso di utilizzo degli impianti sportivi per fini istituzionali, il paga mento di un corrispettivo al concessionario.
Capo V– DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI NON DISCIPLINATI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
Articolo 34
Contratti di alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e di costituzione o trasferimento di diritti reali su tali beni
34.1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente, così come la costituzione o il trasferimento di diritti reali minori su tali beni, devono essere preceduti da app osita deliberazione del Consiglio comunale, contenente l’esatta individuazione del bene o diritto e la rel ativa stima del bene o diritto, secondo criteri di trasparenza e pubblicità.
34.2. Il prezzo da porre a base d’asta è determinato dall’Amministrazione mediante perizia di stima predisposta dai competenti uffici comunali unitamente alla certificazione della natura e d ella destinazione urbanistica del bene alienare e, ove possibile, alla relativa cartografia.
Articolo 35
Procedura di alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile
35.1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimon io disponibile dell’ente, così come la costituzione o il trasferimento di diritti reali minori su tali beni , sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta .
35.2. L’avviso d’asta deve essere reso noto nel seguente modo:
a) per beni di valore stimato non superiore a euro 25.822,85 mediante affissioni in luoghi pubblici e all’albo pretorio dell’ente;
b) per beni di valore compreso fra euro 25.822,85 e euro 103.291,38, i n aggiunta alle modalità di cui alla precedente lettera a) mediante affissione all’albo della Provincia e dei Comuni limitrofi.
c) per beni di valore compreso fra euro 103.291,38 ed euro 258.228,45, in aggiunta alle modalità ind icate alle precedenti letter e a) e b) mediante altre forme idonee di pubblicizzazione individuate di volta in volta dal responsabile di settore (estratto sui quotidiani, a mezzo radio, TV locali, internet);
d) per beni di valore superiore a euro 258.228,45, in aggiunta alle modalità indicate alle precedenti lettere a) e b), c) mediante inserzione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale;
e) per beni di valore superiore a euro 516.456,90, in aggiunta alle modalità indicate alle precedent i lettere a), b), c) e d) mediante inser zione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
35.3. La pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio dell’ente deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni p rima di quello fissato per la gara, salvo in caso di motivata urgenza, in cui è possib ile ridurre il termine fino a 5 (cinque) giorni; le altre forme di pubblicità devono avvenire entro un termine adeguato.
35.4. Per la Commissione di gara valgono le norme generali del presente regolamento.
35.5. L’aggiudicazione viene disposta dal resp onsabile del settore competente a favore dell’offerta più alta, purché almeno pari al prezzo a base d’asta.
35.6. Qualora l’asta pubblica sia andata deserta la Giunta comunale può disporre, se ritenuto opportuno, che si proceda a una nuova stima del bene, o disporre, se ritenuto opportuno, che si proceda a successivi esperimenti con progressive riduzioni della base d’asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore iniziale di stima.
35.7. In ogni caso, ove sia avvenuta una diserzione d'incanto, la Giunta comunale, ove lo ritenga conveniente, può disporre che si proceda a trattativa privata, purché non siano modificati, se non a tutto vantag gio del Comune, il prezzo e le condizioni di vendita.
35.8. Qualora le alienazioni abbiano a ogg etto beni immobili il cui valore di stima risulti inferiore a euro 10.329,14 o reliquati o quando la situazione oggettiva del bene riveli l’esistenza di un unico sogge tto interessato all’acquisto il contratto può essere concluso anche mediante trattativa p rivata. In tali casi, il bene deve essere ceduto alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso determ inato in
base ad una perizia di stima redatta dai tecnici comunali. Si definiscono reliquati i terreni di pro prietà comunale di superficie ridotta che per dimensione, collocazione, morfologia non presentano alcuna pubblica utilità, oppure risultino abbandonati e comportino il sostenimento di oneri di manutenzione.
Articolo 36
Contratti di locazione e di comodato di beni immobili
36.1. Per i contratti attivi di locazione o di comodato di beni immobili trovano applicazione le procedur e di evidenza pubblica di cui al seguente articolo; i contratti devono essere preceduti da apposita delib erazione di Giunta comunale. Non è necessari o esperire una procedura ad evidenza pubblica: a) qualora la locazione o la concessione sin comodato dell’immobile sia destinata a soddisfare un interesse pubblico particolarme nte meritevole di tutela; b) quando il rapporto intercorra tra enti pubblici.
36.2. I contratti passivi di locazione o di comodato di beni immobili necessari all’Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività, non sono, di norma, precedute da procedure di evidenza pubblica ma conclusi a seguito di trattativa privata tra il Comune e i soggetti interessati.
Articolo 37
Contratti di acquisto di beni immobili
Gli acquisti di beni immobili sono effettuati nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e, in particolare, gli acquisti a titolo oneroso di beni imm obili sono soggetti ai limiti di cui all’art. 12 comma 1, ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come inserito dall’art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre e, successivamente, co sì modificato dall' art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 38
Contratti di permuta e transazione di immobili
I contratti di permuta e transazione aventi ad oggetto beni immobili sono conclusi sulla base del re ciproco, documentato, interesse, delle parti e devono essere sempre preceduti da apposita deliberazione del Consiglio comunale.
Articolo 39
Contratti di donazione di beni immobili e di beni mobili
39.1 I contratti di donazione di beni immobili nei quali il Comune sia benefic iario devono essere accettati con provvedimento espresso del Consiglio comunale. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.
39.2 I contratti di donazione di beni mobili nei quali il Comune sia beneficiario devono essere accettati con provvedimento espresso della Giunta comunale, anche se di modico valore.
Articolo 40 Rinvio dinamico
40.1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate o disapplicate per effetto di sopravvenute disposizioni di leggi statali e r egionali che siano con le stesse incompatibili.
40.2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativ a sovraordinata.
Articolo 41
Entrata in vigore del regolamento
41.1. Il presente regolamento entra i n vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione
41.2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nella specifica sezione
«Amministrazione Trasparente »); copia del present e regolamento è, inoltre, tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Articolo 42 Norme abrogate
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.