AO Ordine Mauriziano di TorinoOspedale Umberto I REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI DONAZIONI E CONTRATTI DI COMODATO D’USO Revisione 0 APPROVATO CON DELIBERAZIONEN° 800 DEL 7/12/2020 Pagina 1 di 12
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AO Ordine Mauriziano di Torino Ospedale Xxxxxxx X | REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI DONAZIONI E CONTRATTI DI COMODATO D’USO | Revisione 0 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 800 DEL 7/12/2020 Pagina 1 di 12 |
Gruppo di lavoro | Cognome, nome, ruolo e servizio |
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx: Direttore S.S. Affari Generali, Legali | |
Ing. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx: Direttore S.S. Ingegneria Clinica | |
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx: Direttore S.C. Provveditorato Economato | |
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx: Direttore S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi | |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx: Dirigente Amministrativo S.C. Economico Finanziario |
Referente | Conduttore | Verifica di conformità ed emiss |
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INDICE GENERALE
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO pag. 3
Art. 2 – DEFINIZIONI E NORMATIVA pag. 3
Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 4
Art. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE pag. 5
Art. 5 – PROPOSTA DI DONAZIONE E DI COMODATO D’USO pag. 5 Art. 6 – GESTIONE E CONTROLLO IN TEMA DI DONAZIONE E COMODATO
6.1 – PRINCIPI GENERALI | pag. | 6 |
6.2 – DONAZIONE DI BENI E COMODATO – FASI PROCEDURALI | pag. | 6 |
6.3 – ITER SEMPLIFICATO DI ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI BENI | pag. | 7 |
Art. 7 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI DONAZIONE | pag. | 8 |
Art. 8 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COMODATO | pag. | 8 |
Art. 9 – COLLAUDO DEI BENI ED INVENTARIAZIONE | pag. | 9 |
Art. 10 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ACCETTAZIONE | pag. | 9 |
Art. 11 – PRIVACY | pag. | 10 |
Art. 12 – CONFLITTO D’INTERESSE | pag. | 11 |
Art. 13 – TRASPARENZA | pag. | 11 |
Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI | pag. | 12 |
ALLEGATI | pag. | 12 |
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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (di seguito Azienda) può essere sostenuta anche attraverso donazioni e contratti di comodato d’uso.
Il presente Regolamento, integrando la normativa codicistica, disciplina i procedimenti che l’Azienda deve attuare per l’accettazione di donazioni e contratti di comodato d’uso.
Sono dunque oggetto del Regolamento:
- la donazione di beni mobili e/o di somme di denaro
- la donazione di beni immobili
- il contratto di comodato d’uso di beni mobili
effettuati da soggetti terzi (es. società, associazioni e/o privati cittadini), a favore dell’Azienda.
Il presente Regolamento provvede, quindi, ad individuare modalità operative uniformi in materia per tutti gli operatori dell’Azienda, nonché per i soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, e dei principi generali di imparzialità, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione.
ART. 2 – DEFINIZIONI E NORMATIVA
Ai fini del presente Regolamento devono intendersi per:
• donante, il soggetto privato/pubblico in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, che intende conferire un bene o una somma di denaro all’Azienda per spirito di liberalità;
• donatario, l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano;
• donazione, “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione” (art. 769 c.c.). È richiesto per il suo perfezionamento sia la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo (per mero spirito di liberalità), sia il consenso del donatario, che si arricchisce, e che deve pertanto accettare la donazione;
• donazione di modico valore, “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante” (art. 783 del c.c.);
• donazione modale, la donazione vincolata dal donante ad una determinata finalità (art. 793 c.c.).
• comodato d’uso, “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito” (art. 1803 c.c.).
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Il presente Regolamento rinvia alle Leggi ed alla normativa vigente in materia, ed in particolare agli artt. 769 e ss. del Codice Civile per le donazioni ed agli artt. 1803 e ss. per il comodato d’uso.
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica alle donazioni di denaro o di beni, che si suddividono in donazioni finalizzate e donazioni non finalizzate, ed al comodato d’uso di beni mobili.
Le donazioni in denaro possono essere finalizzate, a titolo esemplificativo, per:
• la stipulazione di collaborazioni, consulenze o borse di studio;
• l'acquisto di attrezzature sanitarie e/o arredi destinati ai fini istituzionali dell'Azienda;
• l'acquisto di servizi destinati alla ricerca scientifica o al miglioramento del benessere dei pazienti;
• l'organizzazione di eventi legati alla promozione dell’Azienda ed alla ricerca o per il miglioramento della pratica clinica o delle progettualità aziendali;
• la formazione del personale dipendente dell'Azienda.
In mancanza di una precisa indicazione da parte del donante rispetto alla destinazione della somma elargita (donazioni liberali non finalizzate), l’Azienda destinerà la donazione al fine istituzionale scelto come prioritario.
Per quanto concerne le donazioni di beni ed i comodati d’uso, tali contratti possono riguardare a titolo esemplificativo:
• apparecchiature biomedicali e strumentario chirurgico;
• arredi sanitari e non sanitari;
• apparecchiature e tecnologie non sanitarie (es.:Tv, pc, stampanti, Tablet, ecc.);
• altri beni/servizi di interesse per il donatario.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì, per quanto compatibili, agli atti di liberalità (ex art. 809 c.c.).
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del presene Regolamento le liberalità mortis causa. Differiscono poi dalle donazioni le sponsorizzazioni, ovvero quelle erogazioni che, sebbene effettuate a titolo gratuito, sono suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale per il soggetto erogante, in termini di immagine pubblicitaria. Le sponsorizzazioni sono oggetto di specifico regolamento aziendale, approvato con delibera n. 251 del 21/05/2013.
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ART. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’Azienda può accettare le donazioni ed i comodati d’uso a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai seguenti criteri:
• legittimità dell'atto e delle sue finalità rispetto a quanto previsto dal Codice Civile, dalle Leggi in materia, dalle Leggi e disposizioni in materia di Anti-corruzione, nonché dal presente Regolamento;
• compatibilità dell’atto con l’interesse pubblico e con le attività istituzionali dell’Azienda;
• sostenibilità degli effetti dell’atto in termini tecnici, economici ed organizzativi;
• congruenza con gli strumenti di programmazione aziendale approvati in sede di definizione del Piano degli Investimenti, tutelando in questo modo le priorità emerse nella stesura del documento di programmazione e mantenendo inalterate le procedure aziendali relative all’acquisizione di beni.
L’Azienda si riserva di rifiutare, con motivazione scritta, qualsiasi donazione o comodato d’uso qualora non rispondente ai criteri sopra citati o nel caso in cui:
• vada contro l’etica o possa creare un’immagine lesiva dell’Azienda o dei suoi operatori;
• implichi un conflitto di interessi tra l’Azienda, o una sua articolazione, o un suo componente e il donante o comodante;
• vi siano controversie in corso e/o altre eventuali pretese nei confronti dell’A.O. da parte del donante o comodante;
• preveda una condizione o un vincolo in ordine all’acquisto di beni e di attrezzature, o comporti un successivo esborso di denaro per servizi (ad esempio contratti di manutenzione) o beni accessori (ad esempio materiale di consumo prodotto in esclusiva o comunque non reperibile sul mercato concorrenziale).
• sia sottoposto a termine, modo o condizione
Non possono inoltre, essere accettate donazioni che siano destinate a favore di singoli dipendenti o che provengano da soggetti che non abbiano piena capacità di disporre del bene oggetto del contratto.
ART. 5 – PROPOSTA DI DONAZIONE E DI COMODATO D’USO
La proposta di donazione o comodato d’uso deve essere preceduta da una comunicazione scritta del donante o del comodante indirizzata al legale rappresentante dell'Azienda.
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Ricevuta la proposta sarà cura dell'Azienda avviare l'iter interno, curare gli aspetti formali (ad esempio inoltrando al proponente la modulistica aziendale - allegato A per le donazioni in denaro o allegato B per le donazioni di beni o il comodato d’uso) e coinvolgere le strutture deputate alla gestione della pratica: S.C. Contabilità e Xxxxxxxx per le donazioni di denaro (finalizzate e non finalizzate), e S.S. Ingegneria Clinica per le donazioni di beni e i contratti di comodato d’uso.
ART. 6 – GESTIONE E CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO IN TEMA DI DONAZIONE E COMODATO
6.1 – PRINCIPI GENERALI
L'accettazione della proposta di donazione o di contratto di comodato presuppone che la stessa sia sottoposta alle verifiche di legittimità, di compatibilità e di rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 4).
Il bene donato o concesso in comodato d’uso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro (marchio CE, certificazioni di conformità, rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, ecc.). Inoltre, se la tecnologia oggetto di donazione risultasse innovativa rispetto alla dotazione presente in Azienda, dovrà essere autorizzata dalla Commissione HTA aziendale.
Qualora l’oggetto della proposta consista in uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell’Azienda.
Le verifiche e gli accertamenti di cui sopra e l'eventuale acquisizione di ulteriori pareri vengono svolti dalle Strutture sopra evidenziate (Contabilità e Bilancio, Ingegneria Clinica) con il supporto e la partecipazione delle Strutture destinatarie della donazione o del comodato e, se del caso, con il coinvolgimento della Direzione Medica, dei Sistemi Informativi e/o dell'Ufficio Legale e con il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in tutte le ipotesi in cui la donazione o il comodato comporti trattamento di dati personali.
6.2 – DONAZIONE DI BENI E COMODATO - FASI PROCEDURALI Premesso quanto sopra, si individuano nel dettaglio le seguenti fasi procedurali.
La gestione e il controllo del procedimento sulla base del quale viene accettata una donazione o un comodato d’uso di un bene vengono svolti dall'Ingegneria Clinica.
L’istruttoria è finalizzata, oltre alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, a raccogliere il parere dei diversi servizi/strutture coinvolti nell’iter decisionale ed in particolare:
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• parere del Direttore/Responsabile della struttura ricevente il bene in donazione o in comodato e sottoscrizione da parte dello stesso della dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi di cui all’allegato C;
• parere delle Commissione HTA nel caso in cui il bene oggetto della proposta di donazione/comodato sia una tecnologia innovativa rispetto alla dotazione Aziendale;
• parere dei servizi competenti nella gestione del bene introdotto in Azienda, ad esempio Sistemi Informativi per le apparecchiature informatiche, ecc.;
• parere del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) quando la donazione o il comodato comportino trattamento di dati personali;
• parere del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo a seconda della competenza.
Quando il bene oggetto di donazione o di comodato abbia un valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), l'Ingegneria Clinica, in sede di istruttoria, dovrà inoltre acquisire il parere favorevole di un’apposita Commissione così composta:
• il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo (in base alla competenza) – Presidente;
• il Direttore /Responsabile della struttura ricevente il bene – Componente;
• il Direttore del Dipartimento di appartenenza della struttura ricevente il bene – Componente;
• il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica – Componente;
• i Direttori/Responsabili di altre eventuali strutture interessate in base alle relative competenze (esempio: per il materiale informatico il Direttore della S.C. ICT e Sistemi Informativi) – Componente;
• il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) quando la donazione o il comodato comportino trattamento di dati personali – Componente.
Ultimata l'istruttoria con esito positivo, l’accettazione della proposta di donazione di beni o di comodato, sarà autorizzata con delibera del Direttore Generale presentata su proposta della S.S. Ingegneria Clinica.
6.3 - ITER SEMPLIFICATO DI ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI BENI
Per le donazioni di beni di valore fino a € 3.500,00 oltre IVA si prevede un iter semplificato a condizione che le stesse vengano proposte dai seguenti soggetti:
• da parte di singoli privati cittadini (ad esempio donazione da parte di pazienti quale ringraziamento per le cure e l'assistenza ricevute dall'Azienda)
• da parte di un’Associazione senza fine di lucro (ONLUS)
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In questi casi l'Ingegneria Clinica, in fase di istruttoria, oltre a verificare il rispetto dei criteri di cui agli artt. 4 e 5, acquisisce il parere favorevole del Direttore/Responsabile della struttura ricevente, insieme alla sua sottoscrizione della dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi di cui all’allegato C, e , occorrendo, il parere del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
L’Iter di accettazione formale della donazione si conclude con una lettera di ringraziamento al donante a firma del Direttore Generale.
ART. 7 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI DONAZIONE
Ai sensi dell’art. 783 x.x. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx valore non deve assumere una particolare forma essendo sufficiente per il passaggio di proprietà la consegna del bene dal donante al donatario. Nel caso specifico, l’Azienda Ospedaliera, quale ente di diritto pubblico, formalizzerà comunque la conclusione dell’istruttoria e l’accettazione della donazione con nota scritta, a firma del Direttore Generale, inviata al donante, preferibilmente a mezzo Pec.
Al contrario, per le donazioni non di modico valore l’art. 782 c.c. richiede la forma dell’atto pubblico notarile. In quest’ultimo caso l’onere della stipula del contratto è tendenzialmente a carico del soggetto donante.
Si definiscono, ai sensi del presente Regolamento, di modico valore le donazioni di importo non superiore ad euro 30.000,00 oltre IVA. Tuttavia possono essere considerate di modico valore anche le donazioni di importo superiore alla cifra sopraindicata quando il donante dichiari espressamente per iscritto che il valore della donazione rapportata alla sua situazione economica può definirsi di modico valore e/o nel caso in cui la donazione del bene derivi da raccolte fondi effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze ove vi siano più soggetti donanti coinvolti.
Le donazioni di immobili richiedono sempre l’atto pubblico, a prescindere dal valore del bene donato.
ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COMODATO
Il contratto di comodato d’uso viene stipulato in forma scritta.
Il contratto deve essere redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile; le condizioni ivi contenute devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
• la cessione temporanea del bene non comporta alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del Comodante, salvo quelli previsti dal Codice Civile;
• nel contratto che regola il rapporto tra le parti deve obbligatoriamente farsi menzione della durata dello stesso;
• il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento;
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• le spese di trasporto, imballaggio, montaggio nonché quelle conseguenti alla restituzione del bene sono a carico del comodante, salvo eccezioni;
• le spese di utilizzo sono a carico del comodatario; le spese di manutenzione ordinaria sono tendenzialmente a carico dello stesso, salvo diversa pattuizione tra le parti in ragione della natura del bene. La manutenzione straordinaria del bene è sempre a completo carico del comodante.
Al momento della consegna del bene viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Responsabile della Struttura destinataria del bene e dal comodante, previo esito positivo del collaudo di funzionamento e/o rilascio del certificato di conformità, di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
Alla scadenza del termine stabilito nel contratto o comunque nelle ipotesi contemplate dalla Legge oppure dal contratto per la richiesta di restituzione da parte del comodante o di riconsegna da parte del comodatario, le parti definiranno le operazioni connesse al ritiro del bene con lettera raccomandata A/R o Pec. All'atto della restituzione verrà redatto un verbale di riconsegna del bene.
ART. 9 – COLLAUDO DEI BENI ED INVENTARIAZIONE
I beni donati o dati in comodato d’uso sono sottoposti a collaudo di funzionamento e/o certificato di conformità da parte dei Sistemi Informativi per i beni informatici e dell’Ingegneria Clinica per tutte le altre tipologia di beni.
Successivamente al rilascio del collaudo/certificato di conformità l’iter procedurale si conclude con l’inventariazione degli stessi beni da parte della S.S. Ingegneria Clinica - Ufficio Patrimonio.
ART. 10 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ACCETTAZIONE
Gli adempimenti conseguenti all’avvenuta accettazione della donazione o del contratto di comodato d’uso sono i seguenti:
• gestione contabile del bene; incasso della somma elargita e relative registrazioni contabili in capo alla S. C. Contabilità e Xxxxxxxx;
• attivazione e gestione di procedure relative a contratti di collaborazione e borse di studio, a seguito di elargizioni liberali destinate a tale scopo, in capo al S.C. Gestione ed Organizzazione Risorse Umane/Ufficio Concorsi o Area Formazione;
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• nel caso di donazioni liberali destinate all’aggiornamento di personale o alla realizzazione di eventi e convegni in capo al S.C. Gestione ed Organizzazione Risorse Umane o Area Formazione.
ART. 11 – PRIVACY
Nelle ipotesi di donazione o concessione in comodato di beni o servizi che comportano trattamento di dati personali, essi sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. “GDPR” - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D.Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.
• Per dato personale si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile” (“Interessato”);
• per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
L’Azienda e il donante o comodante si danno reciprocamente atto (se e nella misura in cui il fornire tali informazioni sia dovuto ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto) di aver fornito e ricevuto le informazioni sul reciproco trattamento dei dati personali. L’Azienda e il donante o comodante, nei limiti del possibile e ove ciò non implichi uno sforzo sproporzionato, si comunicheranno reciprocamente le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei soggetti che operano sotto la diretta autorità di ciascuna.
Qualora la donazione o il comodato comporti trattamento di dati personali, il contratto dovrà prevedere che l’Azienda da una parte e il donante/comodante dall’altra valuteranno congiuntamente la necessità di stipula di: a) un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, nella misura in cui le attività poste in essere comportino trattamenti di dati personali in cui mezzi e finalità vengono determinati congiuntamente dall’Azienda e dal donante/comodante, secondo un modello da definirsi congiuntamente, oppure b) un accordo di trattamento dei dati a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nella misura in cui le attività poste in essere
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX - Tel. x00 000.000.0000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - P.I./Cod. Fisc. 09059340019
comportino trattamenti di dati personali effettuati dal donante/comodante per conto dell’Azienda, secondo il modello messo a disposizione da quest’ultima.
Qualora la donazione o il comodato di un bene o un servizio non preveda che il donante/comodante conservi una qualche forma di interazione con dati personali, l’Azienda e il donante/comodante ne daranno atto e la stipula di uno dei due accordi di cui sopra non sarà necessaria e ciascuno opererà come autonomo titolare del trattamento, con ogni conseguenza in punto obblighi di rispetto della normativa e di responsabilità nei confronti degli interessati.
ART. 12 – CONFLITTO D’INTERESSE
Il conflitto di interessi, regolamentato dall’art. 1394 c.c. si verifica quando un professionista “conclude un contratto con il quale persegue un interesse proprio o di altro soggetto (terzo) incompatibile con l’interesse rappresentato”, in questo caso con l’ A.O. Mauriziano.
Il conflitto di interesse è dannoso per gli interessi primari della sanità pubblica, rappresentati anche dai doveri etici, deontologici e legali di tutti i professionisti, in riferimento alla salute ed alla tutela dei pazienti, all’integrità della ricerca ed alla formazione dei professionisti sanitari. Verrà pertanto effettuata una verifica in tal senso e qualora venisse riscontrato un conflitto di interesse tra l’A.O. Ordine Mauriziano e/o una sua articolazione od un suo componente ed il donante o comodante, l’Azienda non accetterà la proposta di donazione o comodato d’uso.
Si prevede quindi che in sede di istruttoria venga richiesta una dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, di cui all’allegato C, al Direttore/Responsabile della struttura ricevente il bene in donazione o in comodato.
ART. 13– TRASPARENZA
Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera D) del d.lgs. 33/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il riepilogo semestrale delle donazioni e dei comodati d’uso deve essere pubblicato sul sito web istituzionale (Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - dati Ulteriori) ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013 (articolo introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016) il quale dispone che “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” e ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera f) della l. n. 190/2012 (modificato dall’art. 41 del
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d.lgs. 97 del 2016) il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono “individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo con cui viene approvato ed ha validità sino all’adozione di nuove disposizioni.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente legislazione in materia.
È abrogata ogni altra disposizione regolamentare previgente in materia.
Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxx.xx.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati relativi alla modulistica:
• Allegato A: Fac-simile proposta di donazione di denaro
• Allegato B: Fac-simile proposta di donazione di beni o comodato d’uso di beni
• Allegato C: Modulo conflitto di interessi
• Allegato D: Modello di accordo di trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679