Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: ”Disciplina dell’attivit`a di vendita della stampa quotidiana e periodica, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021”
Allegato A
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: ”Disciplina dell’attivit`a di vendita della stampa quotidiana e periodica, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021”
Indice
Titolo I 1
Capo I 1
Sezione I - Stampa quotidiana e periodica 1
Art.1 - Indirizzi 1
Art.2 - Disposizioni generali 2
Art.3 - Regolamento comunale 3
Art.4 - Indirizzi per i Comuni 4
Art.5 - Criteri e parametri per il mantenimento e lo sviluppo della capacit`a di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici 5
Art.6 - Titoli abilitativi 6
Art.7 - Requisiti per l’esercizio attivit`a 7
Art.8 - Modalit`a di svolgimento dell’attivit`a 7
Art.9 - Interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva 7
Art.10 - Trasmissione di dati 9
Art.11 - Vendita on line 9
Art.12 - Vigilanza e sanzioni 9
Art.13 - Disposizioni transitorie 10
Art.14 - Entrata in vigore 10
Titolo I
Capo I
Sezione I
Stampa quotidiana e periodica
Art. 1 (Indirizzi)
1. L’attivit`a di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Titolo II, Capo I, Sezione III, della l.r. 22/2021 costituisce un servizio di interesse generale ed `e disciplinata nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, efficienza, libert`a di stabilimento e tutela del territorio, al fine di favorirne l’organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto al pluralismo informativo e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialit`a.
2. I Comuni non devono prevedere nessuna restrizione o limitazioni per l’insediamento delle at- tivit`a di vendita di giornali e riviste. Eventuali restrizioni possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, ovvero ragioni di pubblico interesse non altrimenti risolvibili, quali, a titolo esemplificativo, l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumit`a pubblica, la sanit`a pubblica, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano.
3. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle rivendite esclusive compresa l’apertura domenicale e festiva sono rimessi alla libera determinazione degli edicolanti senza incontrare limiti o prescrizioni, diretti o indiretti, anche derivanti da accordi tra operatori economici.
4. I Comuni, nell’esercizio delle proprie potest`a regolamentari, possono esclusivamente introdurre l’obbligo per i rivenditori di pubblicizzare l’orario di apertura e di rispettare l’orario liberamente prescelto.
5. E` fatto divieto alle imprese di distribuzione territoriale della stampa:
a) di discriminare i punti vendita in considerazione degli orari e dei turni di apertura prescelti;
b) di limitare o ostacolare la possibilit`a, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico;
c) di discriminare i punti vendita o di impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato o di ostacolare lo sviluppo tecnico, il progresso tecnologico o l’informatizzazione, attraverso l’impostazione, diretta o indiretta, a carico delle rivendite, di costi, prestazioni, modalit`a di pagamento, clausole penali o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o che di fatto determinino un peggioramento delle condizioni economiche e delle modalit`a commerciali di cessione e di consegna delle pubblicazioni.
Art.2 (Disposizioni generali)
1. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non pu`o subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita e deve essere quello stabilito dagli editori.
2. Le condizioni economiche e le modalit`a commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E`
vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Tale divieto `e
riferito a tutto ci`o che in via diretta `e suscettibile di ledere il comune senso del pudore ovvero il buon costume.
5. Nei punti vendita esclusivi, cos`ı come nei punti vendita non esclusivi, si pu`o vendere qualsiasi altro prodotto diverso dai quotidiani e periodici e si pu`o svolgere qualsiasi attivit`a di servizio a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, inclusa l’attivit`a di informazione, accoglienza turistica e somministrazione di alimenti e bevande. Gli edicolanti possono destinare, anche su suolo pubblico, una parte della superficie di vendita non superiore al 50%, allo svolgimento di tali attivit`a nonch´e alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti del territorio, prodotti tipici e prodotti alimentari, confezionati e non, non deperibili o che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, prodotti del settore non alimentare. Ai fini della valutazione dei requisiti igienico sanitari le attrezzature di esposizione finalizzate alla commercializzazione di tali prodotti sono assimilate a banchi temporanei.
6. I rivenditori possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni del distributore.
7. Xxxxx restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l’ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
8. Le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente Regolamento e della lr 22/2021, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
9. Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parit`a di condizioni economiche e commerciali nonch´e di consegna; la fornitura non pu`o essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.
10. Le imprese di distribuzione territoriale, anche mediante accordi con gli stessi rivenditori o con le cooperative degli stessi, assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e quantitativi, a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell’utenza del territorio o quelle che non sono oggetto di parit`a di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale. Al tavolo istituito per la definizione degli accordi di cui al comma 10 partecipa il Direttore della Direzione Attivit`a Produttive e Imprese o suo delegato.
11. La sospensione delle forniture ad una rivendita, tenuto conto dell’interesse pubblico alla diffu- sione della stampa, pu`o avvenire, con un preavviso minimo di 10 giorni, solo nei casi di grave inadempimento, nel rispetto del principio di proporzionalit`a, non deve compromettere il diritto all’informazione nel territorio comunale e non pu`o avere ad oggetto le pubblicazioni oggetto di parit`a di trattamento.
Art.3 (Regolamento comunale)
1. I Comuni possono individuare, anche attraverso l’adozione di un proprio Regolamento, le zone nelle quali `e necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilit`a ambientale e di viabilit`a, nonch`e le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, sentito il competente Soprinten- dente del Ministero dei beni e delle attivit`a culturali e del turismo, le associazioni di categoria e le associazioni dei Consumatori.
2. In tali zone cos`ı individuate i nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale devono presentare le seguenti caratteristiche e/o requisiti di natura meramente quali- tativa:
particolari condizioni estetiche e funzionali in modo da valorizzare la viabilit`a e l’accesso al punto vendita;
assenza di barriere architettoniche.
3. Tali criteri potranno essere integrati da disposizioni successive all’entrata in vigore del presente Regolamento emanate anche in sede di Conferenza unificata.
4. Il Regolamento potr`a stabilire le condizioni per il trasferimento degli esercizi, lo spostamento anche tra zone e zone del territorio comunale, prevedendo le condizioni ed i criteri per eventuali assegnazioni.
5. Il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviato dal Comune alla competente struttura regionale - Direzione Attivit`a Produttive ed Imprese.
Art.4 (Indirizzi per i Comuni)
1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi mag- giormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nonch´e le associazioni dei distributori e degli editori, stabilisce i criteri e le modalit`a per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dell’esercizio di vendita in modo da:
a) favorire l’accesso all’informazione e garantire la fruizione del servizio e il rifornimento capil- lare della stampa quotidiana e periodica, in particolare attraverso l’incremento della diffu- sione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente piu` rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, culturale e am- bientale anche urbano, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorit`a preposte.
2. Nel definire i criteri e le modalit`a di cui al comma 1, il Comune tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) non sono ammissibili criteri basati su:
– verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno eco- nomico o di una domanda di mercato, quali l’entit`a delle vendite di prodotti editoriali e la presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi;
– distanza tra punti vendita o numerici, piani e programmi comunali che ne limitino la libert`a di stabilimento.
b) `e altres`ı vietata la zonizzazione del territorio comunale per l’insediamento dell’attivit`a di vendita di giornali e riviste;
c) deve essere garantita la capillarit`a della rete dedicata in via esclusiva alla vendita della stampa;
d) devono essere individuati i criteri qualitativi di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
e) l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di una attivit`a di vendita di giornali e riviste sono subordinati, oltre al rispetto dei requisiti morali se richiesti e professionali, alla desti- nazione d’uso dell’immobile;
f) l’attivit`a pu`o essere esercitata anche su aree pubbliche o aperte al pubblico, su posteggi fissi concessi dal Comune, in forma itinerante o tramite distributori automatici. Se trattasi di vendita su aree pubbliche, il Comune pu`o applicare all’attivit`a di vendita esclusiva le disposizioni in materia di commercio in sede fissa o su aree pubbliche, in quanto compatibili;
g) la concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si in- tende validamente rilasciata anche per l’esercizio di tutte le altre attivit`a consentite; `e consentita, nel rispetto della disciplina eventualmente applicabile, l’istallazione di strumen- tazioni, totem, display, distributori automatici, lockers e macchinari che siano strumentali alla prestazione di dette attivit`a nonch´e l’esposizione di pubblicit`a propria o di terzi, po- sizionata sulle facciate esterne delle edicole o in aderenza alle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso, nel rispetto delle disposizioni comunali eventualmente applicabili;
h) l’attivit`a pu`o avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo massimo di xxxx xxxx, anche non continuativi, nell’arco dell’anno. Il Comune stabilisce i periodi di stagionalit`a consentiti all’interno del proprio territorio;
i) l’attivit`a pu`o avere carattere straordinario, quando viene esercitata in occasione di singoli eventi, manifestazioni fieristiche, culturali, sportive e simili, esclusivamente per la durata di detti eventi o manifestazioni;
j) l’attivit`a `e sospesa fino a un massimo di sessanta giorni qualora vengano a mancare uno o piu` requisiti previsti per l’esercizio o quando l’attivit`a stessa `e comunque svolta in contrasto con la normativa vigente.
3. Decorso il periodo di sospensione senza che l’interessato abbia provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell’attivit`a. La chiusura `e disposta anche in caso di sospensione dell’attivit`a per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarit`a.
4. L’attivit`a di vendita della stampa quotidiana e periodica esercitata come punto vendita non esclusivo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 22/2021 `e soggetta agli orari dell’attivit`a principale e non pu`o essere ceduta separatamente dalla attivit`a di vendita primaria, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Il trasferimento di sede non pu`o avvenire separatamente da quello relativo all’attivit`a prevalente e ne segue il regime giuridico.
Art.5
(Criteri e parametri per il mantenimento e lo sviluppo della capacit`a di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici)
1. Al fine del mantenimento e dello sviluppo della capacit`a di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici gli esercizi di vendita osservano i seguenti criteri qualitativi:
a) garanzia di una superficie espositiva adeguata dedicata in via esclusiva alla stampa, idonea a garantire l’accesso all’informazione pluralista da parte degli utenti, tenuto conto delle esigenze diffusionali dell’utenza del territorio, nel rispetto dei parametri concretamente in- dividuati dal Comune territorialmente competente e della eventuale disciplina regionale in materia;
b) garanzia dell’esposizione e messa in vendita di un numero minimo di testate quotidiane e periodiche tale da garantire l’effettivo rispetto del principio di parit`a di trattamento, nell’ambito della categoria di prodotto editoriale prescelta, tenuto conto delle esigenze dif- fusionali dell’utenza del territorio, nel rispetto dei parametri concretamente individuati dal Comune territorialmente competente;
c) disponibilit`a a fornire un servizio informativo anche a fini turistici o culturali per il cittadino in favore del Comune e degli altri enti pubblici, mettendo a disposizione un adeguato spazio espositivo per annunci e comunicazioni;
d) utilizzo della sede operativa quale centro informativo turistico anche su delega della Regione e del Comune;
e) collegamento alla rete telematica nazionale e al sistema informatico nazionale; f) collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche Amministrazioni;
g) accesso facilitato per i disabili e parcheggi dedicati;
h) previsione di eventuali parcheggi a servizio delle nuove attivit`a, ad esclusione della zona A o delle zone fornite di parcheggi pubblici a servizio dell’utenza;
i) messa a disposizione del free Wi-FI per gli utenti.
2. Il Comune pu`o esonerare i punti vendita dal rispetto di uno o piu` requisiti qualitativi, nel caso sussistano ostacoli tecnici oggettivi, documentati e non risolvibili che rendano impossibile il rispetto del singolo parametro qualitativo e/o non proporzionale alle finalit`a dell’obbligo.
3. I punti vendita gi`a esistenti dovranno garantire il rispetto dei parametri qualitativi, in occasione di ammodernamenti delle strutture, diversificazione o ampliamento dei prodotti commercializzati o di trasferimento dell’attivit`a.
Art.6 (Titoli abilitativi)
1. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA deve essere inviata utilizzando la modulistica pubblica e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
dati anagrafici e fiscali del richiedente e/o denominazione della ditta che intende esercitare l’attivit`a;
ubicazione del locale/i e superficie di vendita;
possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove previsti;
rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie, nonch´e quelle relative alla destinazione d’uso;
rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme tecniche in materia di prevenzioni incendi e di sicurezza;
numero degli addetti;
dichiarazione di conformit`a degli impianti.
3. Il trasferimento di un’attivit`a esistente deve essere compatibile con gli strumenti urbanistici.
4. Al trasferimento di titolarit`a o gestione di un punto vendita per atto tra vivi si provvede medi- ante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro trenta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento, allegando l’originale del titolo abilitativo, copia del contratto di ces- sione o gestione d’azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove previsti.
5. Fino alla presentazione della SCIA di cui al comma 4, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale del titolo abilitativo.
6. Nel caso di trasferimento per causa di morte della titolarit`a di un punto vendita, gli aventi diritto presentano SCIA al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal decesso, allegando l’originale del titolo abilitativo, atto notorio da cui risulta la qualit`a di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove previsti.
7. Fino alla presentazione della SCIA di cui al comma 6 gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede, unita- mente all’originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell’eredit`a ovvero per la durata di gestione provvisoria dell’impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a, unitamente all’originale del titolo abilitativo. In caso di ac- cettazione dell’eredit`a con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario unitamente all’originale del titolo abilitativo.
8. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 4 e 6, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo.
9. La cessazione dell’attivit`a deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro trenta giorni.
Art.7
(Requisiti per l’esercizio attivit`a)
1. La rivendita della stampa quotidiana e periodica non `e soggetta a limitazioni rispetto alla lo- calizzazione degli esercizi e all’assortimento merceologico, fatto salvo il rispetto delle normative urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie, oltre al possesso dei prescritti requisiti di onorabilit`a e professionali ove previsti.
2. L’attivit`a di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, pu`o essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o societ`a, in possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove previsti.
3. In caso di societ`a, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 `e richiesto nei confronti di tutti i componenti (amministratori e soci).
Art.8
(Modalit`a di svolgimento dell’attivit`a)
1. All’interno dei punti vendita pu`o essere svolta qualsiasi attivit`a commerciale compresa l’attivit`a di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nel rispetto delle normative di settore, uno stesso operatore pu`o svolgere, all’interno di un stesso locale a destinazione d’uso commerciale, due o piu` attivit`a qualificabili come somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e riviste, distributori automatici, commercio elettronico e simili.
Art.9
(Interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva)
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art 45 della l.r. 1. la Regione, in collaborazione con i Comuni, le istituzioni e le associazioni di categoria del settore:
a) promuove l’innovazione,la digitalizzazione, la sostenibilit`a economica, l’informatizzazione e la competitivit`a delle imprese del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi;
b) promuove, all’interno dei punti vendita esclusivi, l’integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attivit`a di servizio a favore di soggetti pubblici e privati tese a completare l’offerta alla clientela e a sostenere l’innovativit`a;
c) sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e del personale;
d) promuove le reti d’impresa tra i punti vendita esclusivi;
e) sostiene la lettura e l’accesso alle edicole attraverso una serie di iniziative volte a favorire l’acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i punti vendita.
2. La Regione, altres`ı, promuove e sostiene lo sviluppo della rete distributiva, favorendo progetti e iniziative di trasformazione dei punti vendita esclusivi in centri polifunzionali di servizi a favore, tra gli altri, delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica.
3. Il Comune competente pu`o stabilire, nel rispetto della normativa statale, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le associazioni di categoria del settore e/o con le reti d’impresa tra punti vendita esclusivi, la riduzione o lo scomputo di quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicit`a o di altra natura.
4. La Regione sostiene la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 attraverso misure volte a favorire l’accesso al credito e alle garanzie da parte dei punti vendita esclusivi, l’erogazione di contributi e il finanziamento di specifici programmi con le modalit`a stabilite mediante delibera della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia.
5. La Regione promuove la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalit`a stabilite dalla Giunta regionale, median- te deliberazione adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di attivit`a produttive, relativamente a:
a) le modalit`a di costituzione delle reti di punti vendita esclusivi;
b) la modalit`a per la presentazione dei progetti;
c) i criteri e le modalit`a per la selezione dei progetti e per la concessione dei relativi finanzia- menti;
d) la misura massima dei finanziamenti.
6. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi:
a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali;
b) dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen;
c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, migliora- mento e/o ampliamento dei servizi offerti.
7. I contributi possono essere concessi anche al fine di garantire e/o promuovere:
a) il funzionamento delle edicole con ridotti fatturati o che rappresentano l’unico punto vendita nel territorio di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione;
b) l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita;
c) il ricambio generazionale, la formazione professionale, la promozione dell’imprenditoria gio- vanile e femminile, la capillarit`a della rete con particolare riferimento alle edicole localizzate in aree disagiate.
8. Al finanziamento delle misure e dei progetti di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di bilancio.
9. I punti vendita esclusivi possono svolgere attivit`a addizionale di fornitura delle pubblicazioni ai punti di vendita situati in zone dove non `e assicurata la consegna da parte degli ordinari canali di distribuzione.
Art.10 (Trasmissione di dati)
1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell’Osservatorio del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare con modalit`a telematica mediante piattaforma regionale ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio. Le imprese ricadenti nei Comuni che sono in regola con l’invio dei dati all’osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali per l’incentivazione hanno diritto ad una maggiorazione di punteggio.
Art.11 (Vendita on line)
1. Il commercio elettronico si svolge nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e nazionali in vigore, del principio di trasparenza e delle norme a tutela dei consumatori.
2. L’attivit`a `e soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio riportante:
il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali, solo ove previsti;
la tipologia di vendita esclusiva/non esclusiva;
dichiarazione attestante il possesso del magazzino e/o deposito e l’eventuale indirizzo del magazzino/deposito solo se diverso dal luogo della sede legale o operativa dell’impresa;
indicazione di un dominio web.
3. Tutte le varie clausole e le condizioni generali del contratto proposte al cliente devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download). Devono essere rese esplicite le condizioni generali di vendita.
4. Deve essere assicurato al consumatore il diritto di recesso nei termini di legge.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se la vendita online `e praticata diret- tamente da una casa editrice o da un produttore.
6. Se l’attivit`a on line `e accessoria all’attivit`a di vendita in sede, `e richiesta solamente la comuni- cazione da inviare al SUAP competente per territorio.
Art.12 (Vigilanza e sanzioni)
1. Chiunque eserciti l’attivit`a di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento `e soggetto alle sanzioni di cui all’art. 47 della l.r. 22/2021.
Art.13 (Disposizioni transitorie)
1. I Comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni.
Art.14 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.