tra
Prot.2023/508113
CIG ACCORDO QUADRO 9234680B01 CIG CONTRATTO ESECUTIVO Z0A39A0F9B
CONTRATTO ESECUTIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – LOTTO N. 2
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 14, C.F. e
P.I. 13756881002, in persona legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta procura del 28 aprile 2022, Rep. 177891 Racc. 11774 del Notaio Xxxxxx De Xxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra, (la “Agenzia”),
e
Italiaverde S.r.l., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, C.F. e P. IVA 13967751002, in persona di Xxxxxxxx Xxxx, in qualità di Amministratore Unico (il’“Fornitore”),
PREMESSO
- che, in data 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con il Fornitore un Accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx - xxxxx x. 0, per la durata di 12 mesi;
- che con la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui alla superiore premessa, il Fornitore si è obbligato, tra l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per l’esecuzione della fornitura di che trattasi, fino a concorrenza dell’importo massimale stabilito nell’accordo quadro;
- che nell’accordo quadro sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale instauratosi tra il Fornitore e l’Agenzia;
- che le previsioni del presente Contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nell’accordo quadro, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra il Fornitore e l’Agenzia, come previsto dall’accordo quadro stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nell’accordo quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Agenzia e il Fornitore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:
Art. 1.
Disciplina del contratto esecutivo
1. Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate nell’accordo quadro sottoscritto il 23 settembre 2022 e da tutti gli atti da esso richiamati.
2. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato previsto dall’art. 1 dell’accordo quadro.
Art. 2.
Oggetto del contratto esecutivo
1. Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di mascherine FFP2 e dei servizi connessi, destinati agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e negli ordinativi di fornitura che saranno emessi in forza del presente contratto.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle previsioni dell’accordo quadro, del presente atto, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta presentata dal Fornitore.
3. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata secondo le specifiche del capitolato con spedizione presso la sede di Agenzia delle entrate-Riscossione, in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, all’attenzione di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (tel. 331/0000000) in una singola consegna.
Art. 3. Durata
1. Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al 22 settembre 2023.
2. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.
Art.4.
Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo è stabilito nella misura complessiva di
€ 3.780,00 (euro tremilasettecentottanta/00), oltre IVA.
2. I prezzi unitari sono quelli indicati nell’offerta economica presentata dal Fornitore.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato sulla base dei corrispettivi unitari dei prodotti effettivamente consegnati a seguito di ordinativo/i di fornitura emessi nel corso della vigenza del presente contratto esecutivo, come risultante dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
4. Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione della fornitura.
Art 5.
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni indicate nell’accordo quadro.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
4. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n.14, C.F. e P.I. 13756881002. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” UFQK7Y, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
f. “CIG” (2.1.5.7).
3. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge
n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso INTESA XXXXXXXX, XXXX XX00X0000000000000000000000. Xx Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
4. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
Art. 6 Recesso
1. L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto esecutivo, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20 giorni solari prima al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia.
3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
4. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui l’Agenzia receda dall’accordo quadro.
Articolo 7 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, il presente contratto esecutivo sarà risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto dell’Agenzia di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. Qualora l’Agenzia risolva nei confronti del Fornitore l’accordo quadro, gli effetti della risoluzione si estenderanno anche al presente contratto esecutivo.
3. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore questi è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 conformemente a quanto statuito dall’art. 108 comma 8.
Art. 8 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.
Art. 9.
Responsabile del Contratto esecutivo del Fornitore, Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto esecutivo il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il Responsabile dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata ed e-mail.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Telefono 000 0000000;
E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx ;
Indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell’esecuzione il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, del quale di seguito sono indicati i recapiti: Telefono 0000000000;
E-mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
Art. 10 Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trova espressamente applicazione quanto previsto nell’accordo quadro.
Il Fornitore Agenzia delle entrate-Riscossione
Italiaverde S.r.l. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente