Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis e dell’art. 2-ter D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)
A valere ad ogni effetto di legge, tra
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a
, il residente in , Via/Piazza
, n. , [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta , c.f./p.i.
, nato/a a , il , residente/sedente in
, Xxx/Xxxxxx , x. ], assistito/a dall'Avv.
, c.f. , con studio in , Via
, n. , p.e.c. (da una parte)
e
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a
, il residente in , Via/Piazza
, n. , [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta , c.f./p.i.
, nato/a a , il , residente/sedente in
, Xxx/Xxxxxx , x. ], assistito/a dall'Avv.
, c.f. , con studio professionale in
, Via , n. , p.e.c. (dall'altra)
premesso
- che tra le Parti come sopra individuate è insorta controversia in materia di lavoro e precisamente
;
che per il tramite dell'Avv. del foro di , il/la
Sig./Sig.ra/Xxxxx , ha invitato il/la Sig./Sig.ra/Ditta
a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, a mezzo dell'Avv. del foro di , il/la Sig./Sig.ra/Ditta
, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;
- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;
- che le parti sono state informate e sono pertanto edotte della possibilità di definire la controversia in conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 412-ter del Codice di procedura civile e che la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che ciascuna parte sarà assistita da almeno un avvocato e potrà essere assistita anche da un consulente del lavoro;
- che all'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
- che l'accordo sarà trasmesso a cura di una delle parti, entro dieci giorni, a uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tanto premesso,
le parti dichiarano di essere consapevoli:
- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tutto ciò premesso e dichiarato,
le parti
quanto segue.
I. Oggetto della convenzione.
stipulano e convengono
Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014.
II. Durata della procedura di negoziazione
Le parti concordemente fissano al / / il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell’art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo
delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l’impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.
III. Fase negoziale.
Per favorire il raggiungimento di un’intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
[Clausole aggiuntive per l’eventuale attività di istruzione stragiudiziale (artt. 4-bis e 4-ter d.lgs. 132/2014)
Le parti concordano:
- che si possa procedere all’acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età e che si trovino nella condizione di cui all’art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza dell’avvocato che assiste l’altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati.
L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l’altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all’art. 371 ter, commi 3 e
4, c.p.;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all’informatore stesso e a ciascuna delle parti.
Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell’eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L’acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.
Le parti concordano altresì:
- che ciascun avvocato potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dell’altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell’eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.
Clausole aggiuntive per l’eventuale svolgimento della negoziazione in modalità telematica (art. 2- bis d.l. 132/2014)
Le parti concordano:
- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.]
Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:
- il giorno del mese di dell'anno , ad ore , in
, presso /o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;
[il giorno del mese di dell'anno , ad ore , in
, si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]
- ove, all’esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;
- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – in presso si svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un’intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l’impossibilità della conciliazione.
IV. Mancato accordo.
Dell’eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.
V. Conclusione di accordo conciliativo.
L’eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
VI. Oneri professionali.
In mancanza di espresso accordo, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l’onere dell’assistenza del difensore.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di una Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra da me previamente identificato/a.
, lì
(luogo) (data)
(sottoscrizione dell'avvocato)
* * * * *
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di altra Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell'avvocato)