PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’AssoArpa,
E
L’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGENAS
(di seguito AGENZIA),
DI SEGUITO INDICATE COME “LE PARTI” SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE SPECIFICAMENTE ORIENTATO AL PERSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DI FAVORIRE LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO INTEGRATO PER LE AZIONI DI COMUNE INTERESSE VOLTE ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PER LE QUALI NON PUÒ PRESCINDERSI DA CORRELATI INTERVENTI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE NONCHE’ALL’INDIVIDUAZIONE DI MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO CHE ESTENDANO ANCHE ALL’AREA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA E NEI LUOGHI DI LAVORO, LE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DI EVENTI RISCHIOSI.
PREMESSE
VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce l’Agenzia per i servizi sanitari regionali;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i., recante “ Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”(GU n.96 del 27-4-1998 );
VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 2, comma 357 e segg., della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato l’Agenzia in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”, di seguito “Agenzia” o “AGENAS” nel presente atto;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed in particolare l’articolo 9 del suddetto Statuto;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Xxxxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia;
CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e Rep atti n. 73/C.U.
del 20 settembre 2007-), con specifico riferimento al compito dell’Agenzia di sviluppare prioritariamente competenze ed “…attività di supporto tecnico e scientifico nei confronti delle regioni, nell’ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono per garantire i Livelli essenziali di Assistenza, garantiti uniformemente sul territorio nazionale a tutela della salute dei cittadini….” nonché “…di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio Sanitario nazionale.”;
TENUTO CONTO che l’articolo 17, comma 3, del Patto per la Salute 2014 – 2016 di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevede che queste si impegnino “a mettere in atto ogni utile intervento per promuovere la salute in tutte le politiche ed attuare la promozione della salute attraverso politiche integrate e intersettoriali a sostegno del diritto di ciascun cittadino a realizzare il proprio progetto di vita in un disegno armonico di sviluppo del territorio e della comunità in cui vive ciascuno.”
CONSIDERATO che l’AGENAS, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, ha tra le funzioni assegnate quella di supportare le scelte di politica sanitaria anche attraverso l’implementazione di modelli organizzativi che, sulla base della conoscenza dei dati e delle informazioni sulle performance cliniche, organizzative, gestionali ed economiche dei sistemi sanitari regionali, favoriscano l’integrazione e l’interrelazione multisettoriale e multilivello al fine di concorrere, con tutti gli strumenti disponibili, ad assicurare la sostenibilità del nostro sistema sanitario;
TENUTO CONTO che, in coerenza con le suddette finalità, l’AGENAS ha assunto tra le proprie linee organizzative e programmatiche, approvate con Deliberazione n.7 del 19 marzo 2015 del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza unificata, ai sensi, dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, quelle del monitoraggio dei bisogni di salute e dei relativi costi conseguenti ad eventi ambientali di significativa gravità, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 1, comma 555 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015);
CONSIDERATO che costituisce un’evidenza consolidata in letteratura, la stretta interrelazione, diretta ed indiretta, tra la tutela dell’ambiente e la tutela della salute umana;
CONSIDERATO che:
- sono in continua e crescente diffusione le malattie cosiddette professionali e gli infortuni nei luoghi di lavoro, così come alcune malattie autoimmuni e oncologiche che registrano valori di incidenza e di prevalenza più significativi in alcuni territori particolarmente gravati da rischi ambientali;
- l’alterazione ambientale dovuta a lavorazioni industriali, a grandi opere ed attività come ad esempio la gestione dei rifiuti, non rispettose della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, determina effetti spesso amplificati anche da correlate attività criminali, costituendo un grave problema che investe vaste porzioni di territorio e numerose comunità di cittadini;
- i costi sociali diretti e indiretti dei danni conseguenti alla mancata tutela dell’ambiente sulla salute pubblica costituiscono un ulteriore aspetto che mina la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi sanitari regionali, oltre che il complessivo sistema di welfare in relazione anche ai danni correlati agli infortuni e agli effetti che ne derivano sul tessuto produttivo dei territori coinvolti e dell’intero Paese;
RITENUTO, per le suddette considerazioni, anche al fine di rendere più efficaci le strategie di prevenzione primaria, di dover puntare sulla interrelazione salute-ambiente e, quindi, di promuovere iniziative in materia di sicurezza degli ambienti di vita e dei luoghi di lavoro e pertanto di protezione e di tutela del benessere collettivo ed individuale;
RITENUTO utile, per le suddette finalità istituzionali, stabilire con il presente protocollo di intesa, un rapporto di collaborazione interistituzionale tra questa Agenzia e l’Associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (AssoArpa), specificamente orientato al perseguimento dell’obiettivo di favorire la definizione di un modello operativo integrato per le azioni di comune interesse volte alla tutela della salute pubblica e per le quali non può prescindersi da prodromici interventi di tutela e protezione ambientale; ciò anche nella prospettiva di sviluppare, in collaborazione con altre Istituzioni nazionali e regionali di settore, un progetto più articolato che, a partire dallo studio e dall’analisi delle evidenze di alcune aree particolarmente gravate da criticità ambientali, possa fornire alcuni elementi utili per la definizione di nuovi parametri di valutazione, ai fini di una diversa “pesatura” della popolazione dei territori più direttamente coinvolti, anche alla
luce delle interrelazioni che possono stabilirsi tra i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e i Livelli Essenziali di Prestazioni per la Tutela Ambientale (LEPTA) , questi ultimi oggetto di futura definizione;
RITENUTO, pertanto, con il presente protocollo, di procedere, in una prima fase operativa, anche avuto riguardo della esigenza, espressa in questo settore da ANAC nell’ambito del rapporto di collaborazione istituzionale e operativa con l’Agenzia, all’individuazione di misure specifiche di intervento che estendano altresì all’area della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, le azioni di rafforzamento della trasparenza e di prevenzione di eventi rischiosi;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Articolo 1
(Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si intendono integralmente richiamati.
Articolo 2
(Oggetto dell’intesa)
1. Le “Parti” con il presente Protocollo d’Intesa si impegnano a porre in essere un rapporto di collaborazione interistituzionale specificamente orientato:
- al perseguimento dell’obiettivo di favorire la definizione di un modello operativo integrato per le azioni di comune interesse volte alla tutela della salute pubblica e per le quali non può prescindersi da correlati interventi di tutela e protezione ambientale;
- all’individuazione di misure specifiche di intervento che estendano anche all’area della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, le azioni di rafforzamento della trasparenza e di prevenzione di eventi rischiosi.
2. Le Parti, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si impegnano altresì a fornirsi reciprocamente, spontaneamente o su richiesta, le seguenti attività di supporto:
- assistenza tecnico –operativa, consistente in un supporto tecnico –operativo nelle attività di comune interesse e nel reciproco scambio di metodologie di studio e di analisi strategica dei settori di reciproco interesse, volte anche a realizzare specifiche linee guida negli ambiti di interesse intersettoriale che necessitano di un approccio integrato;
- individuazione di strumenti di collaborazione e di azione comune;
- realizzazione di progetti sperimentali sulle materie di interesse comune;
- realizzazione di forme di cooperazione nel settore della formazione. Le Parti si informano e si invitano reciprocamente in occasione di seminari, conferenze, convegni ed altre attività formative.
Articolo 3
(Durata)
1. Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di anni tre decorrente dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Alla scadenza del presente Protocollo di intesa, le “Parti” dispongono, sin da ora, la possibilità di rinnovarlo o modificarlo, con atto aggiuntivo che richiami i contenuti ed i termini riportati nel presente Atto, previa delibera delle rispettive Amministrazioni.
3. In caso di rinnovo le “Parti” valutano se sottoporre il Protocollo ad eventuale revisione ed aggiornamento.
Articolo 4 (Obblighi tra le parti)
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa l’AssoArpa e l’AGENAS si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che sono concordate successivamente mediante appositi atti esecutivi.
Articolo 5
(Accordi attuativi )
1. La collaborazione tra l’AssoARPA e l’Agenzia è regolata tramite accordi attuativi successivi, stipulati ad hoc, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplinano le modalità di attuazione del presente Protocollo d’Intesa, specificando, in particolare:
-gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
-i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione degli oneri;
- proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati dell’attività di collaborazione/ricerca.
3. Gli accordi attuativi sono approvati dalle rispettive Amministrazioni.
Articolo 6
(Riservatezza e trattamento dei dati personali )
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di informazioni ambientali, le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui vengono a conoscenza in forza del presente Protocollo di intesa, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196/03.
2. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente protocollo di intesa è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dal presente Protocollo d’Intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle previsioni di cui al presente Atto le Parti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 8 (Foro competente)
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l’impegno delle “Parti” ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Articolo 9
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l’Agenzia: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
per l’AssoArpa: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Articolo 10
(Efficacia del protocollo d’intesa e registrazione)
1. Il presente Protocollo d’Intesa, composto da dieci (n. 10) articoli, si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le “Parti” ed è efficace dal momento in cui viene trasmesso, tramite posta elettronica certificata, l’originale dell’atto contenente la firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Il presente Xxxx è inviato agli organi di controllo competenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Roma lì