MINISTERO DELLA CULTURA
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PIN-BO|30/04/2021|CONVENZIONI ITALIA 1
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MINISTERO DELLA CULTURA
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE TRA
La PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA — con sede legale in xxx xxxxx Xxxxx Xxxx 00
- Xxxxxxx, C.F. 91430070374 in persona del Direttore pro tempore, xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nata a Perugia PG) l’ 11/12/1969 (di seguito solo "Pinacoteca")_,
E
L’ENTE SOCIETA’ DI SANTA XXXXXXX AMICI DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI
BOLOGNA con domicilio – ai fini del presente atto - in Bologna, via San Felice 65, presso lo Studio legale degli avv.ti G. e X. Xxxxxxxx Scarpa, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (di seguito solo "Ente”; quando la Pinacoteca e l’Ente sono citati congiuntamente, solo “Parti”)
VISTI
− il D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e, in particolare: l'art. 6 che attribuisce alla Repubblica il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale, definita quale complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso; l'art. 112 che prevede che il Ministero possa stipulare accordi con le
associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
− l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, di cui al DM 10 maggio 2001;
− l'Atto di adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei, di cui al D.M: 21 febbraio 2018, n.113;
- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" il quale riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- la collaborazione in corso con la Pinacoteca e lo statuto dell’Ente;
PREMESSO CHE
I La Pinacoteca è un istituto di rilevante interesse nazionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, dotato di autonomia speciale, avente la finalità di conservare e valorizzare le raccolte di quadri e disegni nonché i beni storico artistici e librari in sua consegna, promuovendone la conoscenza e assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, ai fini di educazione, sviluppo della cultura, studio e diletto;
II. La Pinacoteca, come previsto nel DPCM N. 169/2019, ha la funzione di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione del patrimonio culturale in consegna, anche attraverso l'integrazione di tali attività con quelle riguardanti altri enti e/o istituzioni pubbliche e private del territorio, nel rispetto della normativa vigente;
III. La Pinacoteca è aperta a collaborare con enti senza scopo di lucro che abbiano come finalità statuarie la promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali al fine di organizzare mostre, eventi culturali, rassegne, convegni;
IV. l'Ente è un’associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, con atto di costituzione del 26/02/2001 rep. notarile 43302, raccolta 9775 Studio Natali, che ha come finalità statutaria quella di accrescere il patrimonio artistico della Pinacoteca, di prestare tale istituzione assistenza per il conseguimento dei suoi fini di conservazione e di cultura artistica e di collaborare con una elevata categoria di studiosi e intenditori d'arte;
V. è intento delle Parti collaborare attraverso specifici progetti aventi a oggetto la promozione dell'immagine della Pinacoteca quale luogo di cultura, educazione, sviluppo della creatività e crescita culturale attraverso gli studi e la conoscenza storico-critica al fine di valorizzare il patrimonio culturale della stessa Pinacoteca e stimolarne la fruizione;
VI. le Parti riconoscono che la cooperazione fra le istituzioni pubbliche ed enti del c.d. Terzo settore è favorita e incentivata quale forma di attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.
Tutto ciò visto e premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 2
1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Oggetto e scopo dell’accordo
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono incrementare la cooperazione, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti dall'ordinamento, per realizzare iniziative di elevato profilo culturale, correlate alle caratteristiche
storico-artistiche della Pinacoteca e delle sue collezioni, volte a promuoverne la missione di spazio critico, di educazione e diffusione delle conoscenze, di sviluppo della creatività e inclusione sociale.
Le iniziative dovranno essere compatibili con le finalità perseguite dalla Pinacoteca nell'ambito delle funzioni che le sono proprie e tali da non pregiudicare in modo alcuno le preminenti esigenze di sicurezza, tutela, decoro e conservazione del patrimonio.
3. Impegni delle parti
3.1Le Parti convengono di impegnarsi congiuntamente nelle attività necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2.
Le specifiche attività saranno regolate da successivi accordi e potranno prevedere lo svolgimento in partenariato di specifiche iniziative, da concordare ai sensi del presente Accordo. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, tali accordi tra la Pinacoteca e l'Ente disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Detti accordi potranno altresì prevedere condizioni privilegiate in occasione delle attività di cui al precedente art. 2 a favore dei soci dell'Ente.
3.2. L'Ente si impegna nei confronti della Pinacoteca che accetta a:
a)Associare, come ente e attraverso i suoi organi, le propria immagine esclusivamente per la promozione di attività e progetti organizzati in collaborazione con la Pinacoteca, fatte salve le
iniziative associative previste dall'oggetto sociale e quelle in collaborazione con altre associazioni di amici di altri musei italiani, inclusi quelli aderenti alla FIDAMed esteri.
b) Destinare le entrate frutto delle attività di cui all'art. 2 per iniziative a favore della Pinacoteca, al netto dei costi, delle imposte e più in generale delle spese sostenute per le iniziative associative previste dall'oggetto sociale dell'Ente e quelle effettuate in collaborazione con altre associazioni di amici di altri musei italiani inclusi quelli aderenti alla FIDAM ed esteri.
c) Svolgere attività di raccolta di fondi e di sensibilizzazione volta alla ricerca di possibili partner e sponsor - anche mediante la pubblicazione sul proprio sito - di progetti che costituiscono il Piano Strategico della Pinacoteca, fermo restando l'espletamento da parte della stessa Pinacoteca di tutte le procedure normativamente consentite per la conclusione di sponsorizzazioni e partenariati.
d) Emettere tessere annuali, personali e non cedibili a terzi in favore dei propri associati che usufruiranno, esibendo la tessera, dei benefits riconosciuti nel presente Accordo.
e)Affiancare senza potere di rappresentanza la Pinacoteca, d'intesa e qualora richiesto dalla stessa Pinacoteca, nei rapporti con le istituzioni cittadine, enti pubblici o privati, finalizzati alla valorizzazione ed alla tutela della Pinacoteca e del suo patrimonio.
3.3 La Pinacoteca si impegna nei confronti dell'Ente che accetta a:
a) A dare precedenza, compatibilmente con le esigenze della Pinacoteca, su domanda di prenotazione, agli iscritti dell'Ente per tutte le attività o gli ingressi relativi a iniziative a titolo gratuito;
b) A inviare all'Ente le notizie delle attività;
c) A considerare in via preferenziale, compatibilmente con le esigenze della Pinacoteca, la concessione degli spazi richiesti dall'Ente. Se del caso, la Pinacoteca opererà uno sconto del 15% sui canoni normalmente praticati per analoghe concessioni, fermo restando la copertura dei costi inerenti l'uso degli stessi spazi.
d) A far sì che l’Ente e i suoi soci possano usufruire di ingresso gratuito alla Pinacoteca, mostre, nuovi allestimenti o iniziative culturali.
e) La Pinacoteca, fermo restando che non concede alcuna esclusiva all'Ente riconosce alla Stessa di essere l'associazione di riferimento della Pinacoteca per quanto riguarda l'oggetto del presente accordo e si impegna, prima di rivolgersi ad altre associazioni che intendano svolgere un'attività con oggetto analogo, a concedere all’Ente un diritto di prelazione a parità di condizioni su qualsiasi progetto di partnership che la Pinacoteca intenda concludere con soggetti terzi, esercitabile entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Pinacoteca.
f) La Pinacoteca continua a concedere la sede legale dell’Ente al suo indirizzo – via Belle Arti 56 ed a ricevere e trattenere corrispondenza o altro a disposizione dell’Ente.
4. Obblighi finanziari
Il presente Accordo quadro non comporta obblighi finanziari a carico delle Parti, fatto salvo quello previsto dall'art. 3.2, lett. b). Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi di progetto intervenuti tra le parti.
5. Xxxxxx e eventuali rinnovi
Il presente Accordo avrà durata di 5 anni e sarà tacitamente rinnovato per uguali periodi.
6. Recesso e scioglimento
Il presente accordo potrà essere sciolto consensualmente in qualsiasi momento, ovvero una delle Parti potrà esercitare il recesso mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Pec. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso o lo scioglimento non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
7. Modifiche
Qualsiasi modificazione al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e avrà effetto dopo la sottoscrizione di ambedue le Partì.
8. Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente e trattare e custodire i dei e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi di progetto di cui al precedente art. 3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in rnateria di protezione dei dati personali" e succ. mod., e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR n.679/2016).
9.Controversie
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre e in ogni circostanza forme di bonario componimento e, solo all'infruttuoso esito, di avvalersi delle forme stabilite dalla legge.
10.Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le di posizioni previste dalle nonne vigenti in materia.
11. Registrazione
Il presente Accordo si compone di n. 4 pagine e viene redatto in due originali. Verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Bologna, 23 aprile 2021 Letto, confermato e sottoscritto
Per la Pinacoteca Nazionale di Bologna La Direttrice
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXX XXXXXXX
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Data e ora della firma: 23/04/2021 15:49:05
Per l’Ente Società di Santa Xxxxxxx Amici della Pinacoteca Nazionale di Bologna Il Presidente