COMUNE DI CASCINA
Allegato 1)
COMUNE DI CASCINA
MACROSTRUTTURA 3 SERVIZI ALLA PERSONA
BANDO PUBBLICO - ANNO 2018
per l’assegnazione ad “Utilizzo autorizzato” di alloggi ERP
indetto ai sensi dell’art. 13 ter della L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31.03.2015 e del Disciplinare per la determinazione dei criteri per l’utilizzo autorizzato di alloggi ERP approvato con Deliberazione di Giunta comunale del 10/01/2018, n. 5.
Il Responsabile P.O.A.
Richiamati:
- L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31.03.2015 “ Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- Delibera del 10.03.2016, n. 65 di approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della legge regione toscana n. 96/96 come modificata dalla legge regionale n. 41/2015;
- Provvedimento sindacale n. 36 del 12.09/2017 con il quale si nominava apposita Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione, mobilità, utilizzo autorizzato degli alloggi ERP e canoni di locazione 431/98;
in attuazione:
- della Deliberazione G.C. n 5 del 10/01/2018;
- della propria Determinazione n. 260 del 23/03/2018.
RENDE NOTO
che dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni consecutivi i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencate possono presentare domanda per richiedere l’assegnazione ad “utilizzo autorizzato” di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).
L’utilizzo autorizzato dell’alloggio è una modalità di assegnazione provvisoria di un’unità abitativa del patrimonio ERP a persone che si trovano in emergenza abitativa.
ART.1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO
Possono presentare domanda i nuclei familiari richiedenti che alla data di presentazione della domanda medesima siano in possesso dei requisiti di cui alla L.R.T. 41/2015 (articolo 5, comma 1):
a) cittadinanza italiana; cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione europea; cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Cascina e
nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale è determinata con i criteri di cui al DPCM 5.12.2013 n. 159 e deve risultare non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE.
Per i soggetti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del presente bando, fatte salve ulteriori e o diverse indicazioni a livello regionale, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.
e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla precedente lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.
I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi si procederà all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà, la quale si riferisce all’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o in quanto l’interessato ha sulla stessa soltanto la titolarità di una quota e non ne ha pertanto la piena e documentata fruibilità. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.
Inoltre, possono presentare domanda i nuclei richiedenti che, oltre al possesso dei requisiti sopra richiamati, integrino le condizioni di seguito declinate:
- siano in carico ai Servizi Sociali Territoriali e che seguano il progetto di aiuto redatto dall’Operatore Sociale di riferimento;
- abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perderlo per una delle motivazioni contemplate dall’art 13-ter L.R.T. 41/2015;
- non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione alloggiativa provvisoria;
- non abbiano trovato una soluzione attraverso gli strumenti disciplinati dal Regolamento per il Governo dell’Emergenza Abitativa e i suoi Interventi;
- non debbano aver rinunciato all’assegnazione di alloggio ERP.
ART.2 – I SOGGETTI RICHIEDENTI
1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all’intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti al precedente art. 1.
2. Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti
sotto indicati:
a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
b) i figli anagraficamente conviventi;
c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un’esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell’ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:
a) le coppie coniugate,
b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all’abitazione nella casa coniugale.
4. Ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell’assegnazione dell’alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrassessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.
Art.3 – DICHIARAZIONI DOCUMENTALI E VERIFICHE PER L’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI
I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all’autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (art. 47, co.1).
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, terzo comma).
Le disposizioni di cui all’art. 3 del DPR 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono “utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” (art. 3, secondo comma).
Inoltre, al di fuori dei casi di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono “utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante” (art. 3, co. 3).
Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti sono invece documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, quarto comma).
Il Comune di Cascina ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, c. 1) del
citato DPR: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell’art. 43, comma primo, del D.P.R. 445/2000 “ Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
Il succitato articolo, al comma secondo, recita quanto segue: “Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”
Documentazione da allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- certificazione attestante l’invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell’alloggio, ordini di rilascio dell’alloggio di altra natura;
- certificato ASL attestante l’antigienicità dell’alloggio, presenza di barriere architettoniche, abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi dell’art. 13 ter comma 3 della LRT 41/2015 (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc…);
- qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, comprovante una delle condizioni di cui all’art. 4 del presente bando;
- certificati o attestazioni relativi all’assenza diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ubicati all’estero rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (come meglio specificato al precedente art. 3).
Art. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Le domande per l’accesso all’utilizzo autorizzato di alloggi ERP vengono inserite in apposita graduatoria, di cui al successivo Art. 6, sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate di seguito:
a) pubbliche calamità Pt. 1
b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza Pt. 1
c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. È equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando Pt. 3
d) morosità incolpevole per le seguenti specifiche cause: Pt. 5
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il conduttore sia inadempiente al pagamento di un canone annuo o di una quota annua di mutuo, superiore ad un terzo della situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.RT. 96/96 e ss.mm.ii.
e) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata; Pt. 3
f) grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato; Pt. 5
g) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio; Pt. 2
h) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio; Pt. 2
i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100%; Pt. 3
l) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio- sanitario; Pt. 4
m) soggetti fruenti di interventi socio- terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico- fisica o di disagio socio- familiare. Pt. 6
ART. 4 BIS – SOLUZIONI IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri:
I) numero di accessi;
II) numero dei figli in carico o degli anziani presenti nel nucleo familiare;
III) minor ISEE;
IV) storicità di presenza nel territorio cascinese.
I criteri sopra elencati si intendono in ordine gerarchico.
Art. 5 – DOMANDA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. IN REGIME DI UTILIZZO AUTORIZZATO
Le domande dovranno essere presentate e compilate, esclusivamente, sull’apposito modulo predisposto dal l’Ufficio Politiche Abitative che sarà disponibile presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico X.xx Xxxxxxxxx x. 00 nei giorni di apertura al pubblico;
- Ufficio Front-Office del Servizio Sociale e Casa Viale Comaschi n. 116 nei regolari giorni di apertura al pubblico: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- sul sito istituzionale: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Le domande, debitamente sottoscritte, corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, e di tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui al precedente articolo 3, potranno essere
presentate nei seguenti modi:
- a mano, nei termini stabiliti dal presente avviso, al Front-Office del Servizio Sociale e Casa Xxxxx Xxxxxxxx, 000 nei seguenti giorni di apertura al pubblico: martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- per posta, inviandole a MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina
– Ufficio Casa – Viale Comaschi, 116 – 00000 Xxxxxxx (XX). In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO.
Attenzione: fa fede il timbro di arrivo.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
La domanda dovrà essere ripresentata ad ogni variazione significativa della situazione familiare con cadenza annuale, a pena di esclusione dalla graduatoria.
Art. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Ufficio Politiche Abitative procederà, successivamente alla presentazione delle domande e comunque entro il mese di maggio, agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all’istruttoria delle domande medesime, previa acquisizione delle relazioni tecniche del Servizio Sociale Territoriale per ogni nucleo in carico.
Tutte le domande verranno trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione, mobilità, utilizzo autorizzato degli alloggi ERP e canoni di locazione 431/98, costituita con Provvedimento Sindacale n. 36 del 12.09.2017, che entro il mese di giugno emetterà il relativo parere di competenza per la formulazione della graduatoria provvisoria ordinata sulla base dei punteggi attribuiti, di cui a i precedenti artt. 4 e 4 bis del presente avviso.
Nell’ambito della graduatoria degli aventi diritto, il Comune dispone l’utilizzo autorizzato, provvisorio, di alloggi ERP, nell’ambito della percentuale massima di riserva del 35% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione con il riparto seguente: nel limite del 25% per i casi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 6 e del 10% per tutti i casi di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n) del medesimo articolo.
Successivamente all’acquisizione del parere della Commissione, il Comune adotterà, entro il mese di luglio la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i richiedenti potranno presentare opposizione avverso la graduatoria medesima.
Il Comune, entro il mese di ottobre , deciderà sulle opposizioni, avvalendosi della Commissione suddetta , a seguito dei documenti pervenuti entro i termini di presentazione delle opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di presentazione della domanda e adotterà, entro il mese di novembre, la graduatoria definitiva.
Art. 7 - MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione in graduatoria
La graduatoria definitiva sarà valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e resterà in vigore fino al suo successivo aggiornamento.
L’inserimento in graduatoria non costituisce garanzia all’accesso in utilizzo autorizzato di alloggio ERP
Art. 8 – MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune di Cascina;
Gli alloggi vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro destinazione speciale;
Ogni due anni il Comune effettuerà delle verifiche sulla permanenza dei requisiti per la prosecuzione del periodo di assegnazione;
L’utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi degli articoli di cui sopra è autorizzata per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e comunque fino ad un termine massimo di sei anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34 L.R.T. 41/2015 in materia di occupazione degli alloggi. (Art. 633 c.p.);
E’ consentita la permanenza nell’alloggio con autorizzazione all’utilizzo dello stesso a soggetti non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all’articolo 13, ma aventi titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione dell’assegnatario;
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, l’ente gestore procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato;
L’autorizzazione all’utilizzo temporaneo dell’alloggio non costituisce titolo per l’assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione;
In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti pre adottivi.
La rinuncia dell’assegnazione in utilizzo autorizzato comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
Art. 9 – CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della LRT 96/96 e successive modifiche e integrazioni.
ART.10 MOTIVI DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione le domande dovranno essere debitamente sottoscritte, presentate nei termini indicati al precedente art. 5 e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni e i documenti richiesti dal presente bando.
ART. 11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell’art. 4 lett. b) “dati personali”, c) “dati identificativi”, d) “dati sensibili” e lett. e ) “dati giudiziari” del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, come personali, identificativi, sensibili e giudiziari. I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge, delle prescrizioni contenute nel Documento programmatico per la sicurezza e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Dlgs. n.196 del 30/06/2003 esclusivamente per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici.
I dati saranno comunicati alla Commissione suddetta, il conferimento dati è obbligatorio: qualora i dati non venissero conferiti non sarà possibile dar corso al provvedimento finale;
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona
In ogni momento l’interessato può esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall’art.7 del Dlgs. n.196/2003 rivolgendosi alla Macrostruttura di cui sopra.
ART. 12 NORMA FINALE
Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.
Cascina, 23.03.2018
Il Responsabile P.O.A. Macrostruttura 3 Servizi alla Persona
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxx