CRITERI GENERALI, OBIETTIVI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Comune di Pontassieve
(Provincia di Firenze)
Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali:
CRITERI GENERALI, OBIETTIVI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
approvato con delibera c.c. n° 30 del 31/03/2009
e successiva modifica con del X.X. xx00 xxx 00/00/0000
XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX MODIFICHE ULTIME MODIFICHE DECORRENTI DAL 20.01.2012 DELIBERA C.C. N° 89 DEL 29/12/2011
Art. 1 Oggetto
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall’art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6.
Art. 2 Definizione di impianto sportivo
Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Impianto Sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva per tutti gli utenti.
L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:
o Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche, palestre);
o Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, arredi);
o Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
o Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).
Art. 3 Tipologia degli impianti
Gli impianti sportivi presenti sul territorio sono classificati come segue:
a) impianti sportivi di interesse primario o a valenza cittadina, ovvero quelli che assolvono a funzioni d'interesse generale rispetto al territorio comunale tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell'utenza servita. Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti:
- Stadio Comunale di Pontassieve
b) impianti sportivi la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, assolvono a funzioni d'interesse generale rispetto al territorio comunale ed extracomunale, tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell'utenza servita. Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti:
- Centro natatorio, in Via di Xxxxxx a Pontassieve
c) impianti sportivi di interesse secondario o di frazione.
Sono considerati impianti di interesse secondario o di frazione quelli che, per caratteristiche e dotazioni contenute, si rivolgono ad un bacino d'utenza prevalentemente legato alla frazione o alla porzione di territorio ove sono ubicati. Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti:
- Impianto Sportivo “I Mandorli” (calcio-calcetto-pattinaggio-basket) in loc. Sieci
- Campo Sportivo in loc. Molino del Piano
- Campo Sportivo in loc. Santa Xxxxxxx
d) impianti sportivi annessi ad edifici scolastici
Si tratta di palestre annesse o all’interno di edifici scolastici di proprietà comunale o ad esso affidati, per l’utilizzo in orario extrascolastico,
Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti:
- Palestra del Plesso Scuola secondaria di primo grado “Xxxxx Xxxxxxx” a Pontassieve
- Palestra annessa al Plesso scolastico scuola primaria di Sieci
- Palestra del plesso scolastico di Molino del Piano
- “Palestrina” all’interno del plesso scolastico in Xxx X. Xxxx, 0 a Pontassieve
- Palestra del plesso scolastico di Montebonello
- Palestra annessa all’Istituto Superiore “ E. Balducci” a Pontassieve (concessione d’uso da parte della Provincia)
e) impianti d’esercizio annessi a circoli ricreativi
Si tratta di impianti annessi a circoli ricreativi utilizzati solo per manifestazioni non agonistiche o di carattere prevalentemente sociale. Appartengono a questa tipologia i seguenti:
- Impianto (calcetto – pista pattinaggio coperta e scoperta) in loc. Montebonello
- Impianto (calcetto) in loc. Acone
- Impianto (calcetto) in località Monteloro
- Impianto presso circolo la Torretta (1 campo da tennis – calcetto) Molino del Piano
- Bocciodromo in Via Sanzio a Pontassieve
f) Impianto polivalente presso il parco pubblico XXXXXX
Si tratta di un insieme di impianti sportivi (calcetto – tennis- edificio adibito a palestra), inseriti in un
contesto ambientale di parco a verde, ove la presenza dell’attività rivolta al tempo libero assume connotazione preminentemente di aggregazione sociale, tale da impedire il degrado del contesto stesso
Art. 4 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di cui all’art. 3
Art. 5 Caratteristiche generali
Il Comune di Pontassieve diversifica le procedure di selezione per l’affidamento della gestione degli impianti di sua proprietà o ad esso affidati, in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli stessi ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. b) della Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6.
La gestione per gli impianti di cui all’art. 3 c.1 lett. b), c) viene attribuita esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivante da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto, sulla base delle finalità e dei criteri di cui all’artt. 8 e 9 del presente Regolamento o comunque secondo le modalità previste dal T.U.E.L.
L’utilizzo dell’impianto di cui all’art. 3 c.1 lett. a) per le funzioni d'interesse generale rispetto al territorio comunale, per le dimensioni e per le caratteristiche specifiche, avviene mediante apposita convenzione, senza previo avviso pubblico di selezione.
L’utilizzo degli impianti di cui all’art. 3 c.1 lett. d), e), f) trattandosi di spazi destinati esclusivamente ad attività ricreative e sociali a carattere sportivo, avviene mediante apposite convenzioni che fissano i tempi, i modi e il canone dovuto al Comune, o il contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, senza previo avviso pubblico di selezione.
Art. 6 Soggetti affidatari
La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui all’art. 3 avviene in via preferenziale a favore di:
a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
d. consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale.
L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo.
Art. 7 Apertura ai singoli cittadini
In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso dell’impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute, con particolare attenzione a soggetti diversamente abili.
L’Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell’avviso di gara e nella convenzione specifica.
Gli spazi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono aree aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.
Art. 8 Finalità
L’amministrazione Comunale col presente regolamento intende perseguire le seguenti finalità, di rilevante
interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
b) dare piena attuazione all'articolo 3 c.2 del T.U.E.L. n. 267/2000 e all’art. 7 del vigente Statuto Comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
c) ottenere una conduzione economica degli impianti.
Art. 9 Scelta del concessionario
Il concessionario degli impianti sportivi di cui all’art. 3 c. 1 lett. b), c) sarà scelto mediante pubblico avviso tra i soggetti di cui all’art. 6 del presente regolamento, tenendo conto che per gli impianti sportivi: “I Mandorli” a Sieci, Campo Sportivo a Molino del Piano, Campo Sportivo a Santa Xxxxxxx, gli stessi soggetti, anche se partecipanti a differenti consorzi o associazioni, potranno essere aggiudicatari di non più di uno dei suddetti impianti.
Gli impianti sportivi di cui all’art. 3 c.1 lett a) e), f) sono gestisti su proposta della Giunta Municipale, in base a convenzione specifica, secondo i criteri del presente regolamento
Gli impianti sportivi di cui all’art. 3 c.1 lett d) saranno affidati a seguito di apposita richiesta, su proposta della Giunta Municipale, in base a convenzione specifica, secondo i criteri del presente regolamento
I soggetti partecipanti agli avvisi pubblici di cui sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell’impianto;
b. assenza di debiti nei confronti del Comune di Pontassieve salvo – entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.
c. che non risultino arretrati nei pagamenti correnti verso dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative o che non siano in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi risultanti anche da precedenti gestioni in affidamento da parte dell’Amministrazione comunale. A tal fine è fatto obbligo, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, di produrre idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
Nel pubblico avviso, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile ad ogni concorrente e quello minimo richiesto ai fini dell’ammissibilità della candidature, in riferimento ai criteri di selezione di seguito elencati:
1. QUALITÀ DEL SOGGETTO. Saranno in particolare considerati i seguenti fattori ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 c.1 lett.e) della della L.R. Toscana n. 6/2005 :
a) radicamento nel territorio del candidato alla gestione dell’impianto. (società operante sull’impianto da almeno 20 anni)
b) storicità (sociètà sportiva costituita e operante consecutivamente da almeno 50 anni)
c) affidabilità economica del gestore da comprovare eventualmente mediante polizze fideiussorie, da stipulare a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione
d) esperienza nel settore di attività e qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati
e) compatibilità dell’attività sportiva esercitata come quella praticabile nell’impianto.
f) organizzazione di attività a favore oltre che di giovani, di soggetti diversamente abili ed anziani.;
2. PROGETTO DI GESTIONE. Sarà valutato ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 c.1 lett.f) della della
L.R. Toscana n. 6/2005 , il progetto di gestione dell’impianto sia dal punto di vista sportivo tecnico ed economico;
3. OFFERTA ECONOMICA . Sarà valutato ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 c.1 lett.g) della L.R. Toscana n. 6/2005 la convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione nell’avviso pubblico del canone minimo che si intende percepire e/o dell’eventuale massimo contributo che si intende concedere a sostegno della gestione
4. DISPONIBILITÀ ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALI DI INTERESSE PUBBLICO a carattere straordinario da conciliare con il normale uso dell’impianto stesso, come indicato dall’art. 3 c.1 lett.h) della L.R. Toscana n. 6/2005
Art. 10 Procedure di selezione
Il dirigente competente procederà con propria determinazione all’approvazione del pubblico avviso, da emanare nel rispetto dei criteri individuati all’art. 9, ove saranno indicati il punteggio massimo conseguibile complessivamente e i punteggi massimi e minimi per l’ammissibilità delle candidature, attribuibili ai vari criteri di selezione (qualità del soggetto, progetto di gestione, offerta economica, disponibilità all’utilizzo dell’impianto per attività ricreative e sociali di interesse pubblico)
Le richieste presentate dai soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi di cui all’art. 3 lett. b), c), nella tempistica indicata nel pubblico avviso, saranno valutate da apposita commissione.
La commissione per l’affidamento dei suddetti impianti sportivi, è così composta:
o Dirigente dell’Area Competente
o Tecnico esperto in impiantistica sportiva
o Esperto del CONI, sulle società sportive
o Segretario Comunale o suo delegato
o Amministrativo dell’Area Governo del Territorio in qualità di segretario verbalizzante
La Commissione certifica il possesso dei requisiti richiesti, attribuisce i punteggi secondo quanto previsto dall’art. 9 e indicato dall’avviso pubblico, in riferimento alle varie tipologie di impianto così come definite dall’art. 3 del presente regolamento.
L’esito della selezione determinerà i soggetti affidatari degli impianti sportivi, che dovranno sottoscrivere apposite convenzioni di gestione con l’Amministrazione Comunale, previa acquisizione della necessaria documentazione amministrativa.
Art. 11 Durata
L’avviso pubblico indica la durata della concessione che ordinariamente è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta per un totale di otto anni, con specifico provvedimento, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza.
E’ considerato titolo preferenziale per il rinnovo della concessione l’aver realizzato investimenti di miglioria all’impianto.
La concessione potrà avere una durata superiore ai 4+4 anni, nel caso in cui il concessionario, d’accordo con l’Amministrazione comunale, abbia eseguito investimenti di miglioria dell’impianto da ammortizzare in un periodo più lungo. In tal caso la durata della concessione dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento, comunque non superiore a 15 anni complessivamente.
Resta salva la possibilità del Concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.
Art. 12 Utenze, tariffe orarie o contributo di gestione
Per gli impianti assegnati in concessione sarà prevista l’intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale prevederà per motivi oggettivi, il mantenimento dell’intestazione diretta. I motivi oggettivi sono da individuarsi nella pluralità di soggetti assegnatari nel caso di impianti polisportivi, nonché nei casi in cui la complessità e la vetustà degli impianti tecnici richieda forti investimenti per rendere funzionale l’assegnazione dei contratti di fornitura ai soggetti terzi.
Nel caso in cui si provveda alla volturazione delle utenze a carico del concessionario, l’avviso di gara indicherà il massimo contributo economico che si intende concedere per ciascun impianto e un termine entro il quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad erogarlo, con priorità assoluta ai casi in cui sia accertata la scarsa remuneratività dell’attività sportiva e la natura puramente dilettantistica e fondata sul volontariato dei soggetti gestori.
La periodicità dell’erogazione del contributo verrà fissata nell’avviso di gara.
Nel caso in cui permanga il mantenimento dell’intestazione diretta delle utenze a carico del Comune, l’avviso di gara indicherà l’importo del canone minimo che si intende percepire.
Il contributo e il canone minimo di cui al presente articolo, potranno essere rivisti prima di un eventuale rinnovo della concessione in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni, tali da modificare sostanzialmente l’entità degli stessi, previa deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 13 Personale - tutela dei lavoratori
Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell’attività, deve procedere a proprio carico all'assunzione del personale occorrente.
Il concessionario, qualora si avvalga di prestazioni d’opera professionale, si impegna all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed a garantire condizioni minime predefinite e dignitose in caso di recesso a contratti di collaborazione.
Il costo del personale, il rispetto dei relativi contratti di lavoro, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.
Il Concessionario deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile dell’impianto, nonché ogni variazione dei medesimi
Art. 14 Divieto di subconcessione
E’ fatto divieto di subconcedere a terzi l’impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa.
E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all’attività sportiva quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
Per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti mediante rapporti di convenzione da stipulare con gli stessi, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
L’utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto può avvenire con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale
Art. 15 Decadenza, revoca, sanzioni
La concessione può cessare anticipatamente per decadenza, revoca o risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
Viene pronunciata la decadenza previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni nei seguenti casi:
a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del concedente;
b) subconcessione della concessione, fatti salvi i casi previsti dall’art. 14 c.2 .
c) modifica della destinazione d’uso dell’impianto rispetto alla originaria
Il soggetto concessionario ha l’obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Xxx non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e xx.xx., e del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis comma 1.
- variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso: da € 85,00 a € 510,00;
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria:
area sportiva da € 75,00 a € 450,00, area di supporto da € 50,00 ad €300,00, area esterna da € 25,00 a € 150,00;
- mancata effettuazione servizio di pulizia:
area sportiva da € 75,00 a € 450,00, area di supporto da € 50,00 a € 300,00, area esterna da € 25,00 a € 150,00;
- mancato rispetto della custodia da € 50,00 a € 300,00;
- mancato rispetto applicazione tariffe da € 85,00 a € 510,00;
- mancata esposizione tariffe da € 50,00 a € 300,00;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti da €125,00 a
€750,00;
In caso di gravi e reiterati inadempimenti, con particolare riferimento all’art. 9 c.4 lett. b) (assenza di debiti nei confronti dell’Amministrazione), e art.13 (tutela dei lavoratori), previa diffida, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
Per motivi ed esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata unilateralmente dalla Amministrazione Comunale con un preavviso di mesi 2 (due), con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all’impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.
Art. 16 Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni
Art. 17 Tariffe
Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l’uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario.
Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all’interno dell’impianto sportivo o della sede sociale del concessionario.
Art. 18 Manutenzioni e custodia
L'impianto sportivo viene consegnato a norma secondo le vigenti disposizioni di legge, successivamente alla stipula della convenzione, mediante verbale redatto a cura dell’ufficio tecnico comunale, in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
Il patrimonio comunale viene concesso in gestione così come definito dall’art. 2 del presente regolamento. La concessione comprende la custodia e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, la pulizia ordinaria
dell'intero complesso sportivo, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
Il concessionario deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.
Le opere di manutenzione straordinaria, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario, sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.
Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Ente proprietario, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa.
Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull’impianto in concessione, l’Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall’art. 207 del TUEL 267/2000. La procedura amministrativa conseguente sarà di competenza degli uffici dell’Ente concedente.
E’ fatto divieto di modificare la destinazione d’uso dell’impianto sportivo in concessione, pena la revoca della concessione stessa.
Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario al momento della eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 19 Responsabilità
Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Il concessionario dovrà comunque rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall’ufficio tecnico comunale, in caso di incuria nell’utilizzo dell'impianto durante la concessione o la gestione.
A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
Il Concessionario solleva, altresì, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio e comunque non oltre il termine stabilito nel precedente art.18 c.4, ogni danno inerente l’impianto sportivo, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario, su richiesta dell’Amministrazione, qualora previsto dalla convenzione di affidamento, sarà tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa, da presentare alla firma dell’atto di concessione.
Art. 20 Rendiconto della gestione
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Concessionario nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente (bilancio), accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.
L’Amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.
Art. 21 Attività economiche e collaterali
Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
a) il diritto di esclusiva sulla pubblicità non rivolta all’esterno
b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
c) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.
La gestione di tali attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente per i relativi settori, sia in caso di gestione diretta, che affidata a terzi mediante sub-concessione.
Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì, provvedere alle autorizzazioni necessarie
Art. 22 Riconsegna del complesso sportivo
Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento
Art. 23 Norme transitorie
In relazione a quanto previsto dall’ Art. 4) le convenzioni con i soggetti gestori, conservano efficacia fino a scadenza e comunque fino all’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento.