CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2011-2012
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Xxxxxxx Xxxxx”
Via Xxxx Xxxx n, 1097 – 00000 Xxxxxxxx (Xx)
Tel. 041/0000000 – Fax. 041/0000000
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2011-2012
relativo a
- Art. 6 comma 2 – lettera j
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000
- Art. 6 comma 2 – lettera k
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 6 comma 2 – lettera l
Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, al personale docente e ATA
tra il Dirigente Scolastico Xxxxxxx Xxxxxx in rappresentanza dell’Istituzione scolastica I.I.S. “X. Xxxxx” di Chioggia (VE) e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del XXXX 0000-0000
Nell’anno 2012, il giorno 11 del mese di gennaio , in Chioggia (VE), presso l’Istituzione scolastica I.I.S. “X. Xxxxx”, in sede di contrattazione integrativa
TRA
la parte pubblica firmataria del presente Contratto d'Istituto
ed
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto,
VIENE CONCORDATO
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza, durata e verifica
1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l’Istituzione scolastica I.I.S. “X. Xxxxx” di Chioggia (VE), di seguito denominata “Istituto”, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce, sulla base di quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola 2006-2009.
2. Il presente Contratto d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006-2009 e dalle successive sequenze contrattuali,dal CCNL Scuola 2002-2005, dal CCNI 31/8/1999, dal CCNL Scuola 4/8/1995, dal D.L.vo 297/94, dal D.L.vo 396/97, dal D.L.vo 80/1998, dal D.L.vo 165/2001 così come modificato dal D.L.vo 150/2009, dal D.L.vo 141/2011, dalle L. 300/1970, 104/1992 e 53/2000 e successive modifiche e integrazioni.
3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
4. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno valore per l’intero anno scolastico 2011-2012, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto d'Istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
5. I criteri contenuti nel presente Contratto di Istituto conservano validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo decentrato in materia.
6. Su richiesta anche di una sola delle due parti contraenti, il presente Contratto d'Istituto è soggetto a verifica, anche in relazione ad eventuali modifiche derivanti da accordi nazionali e/o da nuove norme di legge. Al termine della verifica il Contratto può essere modificato o integrato con un’intesa tra le parti.
7. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare nel corso dell’anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.
8. Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale Docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato.
Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica del Contratto
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto d'Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 si incontrano quanto prima e comunque entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
4. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto d'Istituto.
PARTE SECONDA RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 6 comma 2 – lettera j
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.
146/1990 così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000
Articolo 3 - Ambito della contrattazione integrativa a livello di scuola
1. Il Contratto Integrativo d’Istituto, strumento fondamentale dell’autonomia scolastica, adatta alcune norme generali del CCNL vigente, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 150/2009, alle esigenze della singola scuola ed è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Le materie di contrattazione integrativa a livello di scuola sono quelle individuate dall’art. 6 comma 2 lettere j – k – l del XXXX 0000-0000 e le eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui all’art. 1 comma 2 del presente Contratto.
Articolo 4 - Delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite, da un lato, dal Dirigente scolastico e, dall’altro, dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del XXXX 0000-0000: FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS-CONFSAL e GILDA-UNAMS.
2. Ognuna delle parti può avvalersi, in qualità di consulenti o esperti, della presenza di persone sia interne sia esterne all’istituzione scolastica.
Articolo 5 – Tempi, procedure e verbalizzazione
1. La contrattazione decentrata si apre su autonoma richiesta del Dirigente scolastico oppure entro 10 giorni dalla richiesta o dalla presentazione della piattaforma rivendicativa da parte della RSU.
2. Per il calendario degli incontri di contrattazione a livello di istituto si fa riferimento alle modalità e ai termini presenti nella Direttiva regionale del 16/6/2008 prevista dall’art. 8 comma 4 del XXXX 0000-0000.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico d’intesa con i rappresentanti sindacali nel rispetto di quanto indicato nella nota ARAN prot. 7732 del 22.5.2001; la convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere l’ordine del giorno.
4. Le parti si impegnano a concludere la contrattazione nei termini previsti dalla Direttiva di cui al comma 2.
5. Delle riunioni finalizzate all’esame congiunto, sia che si concludano con una intesa vincolante tra le parti che con un mancato accordo, può essere redatto un verbale sottoscritto dai partecipanti, da cui risultino le eventuali diverse posizioni.
6. Prima della firma definitiva dell’accordo, la delegazione sindacale può riservarsi di consultare i dipendenti interessati.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia integrale del presente Contratto nelle bacheche sindacali e all’Albo della scuola e alla pubblicazione nel sito Internet dell’ Istituto.
Articolo 6 - Garanzie
1. Qualora gli incontri si svolgessero all’interno dell’orario di lavoro di qualcuno dei componenti le delegazioni il Dirigente scolastico metterà in atto tutte quelle iniziative che garantiscano a tutti di partecipare alla trattativa.
Articolo 7 - Informazione
1. L’informazione da parte del Dirigente scolastico è preventiva, integrativa o successiva come previsto nell’art. 6 comma 2 del XXXX 0000-0000 e fa riferimento alle modalità e ai termini presenti nella già citata Direttiva regionale del 16/06/2008.
2. Essa si esplica in apposite riunioni con i rappresentanti sindacali; nell’impossibilità dell’incontro, mediante trasmissione della relativa documentazione agli interessati.
3. Entro la fine dell’anno scolastico (fine giugno) è previsto un incontro delle parti per il monitoraggio e la verifica delle attività del FIS ed un esame di eventuali ulteriori risorse.
4. L’informazione successiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il FIS e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell’Istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi del FIS e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensiva dei nominativi.
Articolo 8 - Assemblee sindacali
1. La partecipazione alle assemblee sindacali è regolata dall’art. 8 del XXXX 0000-0000 e dal CIR del 7.7.2008.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee a tutto il personale interessato con circolari interne. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
3. La quota di personale ATA tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili coincidenti con l’assemblea è stabilita in 3 collaboratori scolastici e in 2 assistenti amministrativi. Nel caso in cui l’adesione sia totale, si verificano prioritariamente le disponibilità individuali. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a sorteggio a rotazione, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
Articolo 9 - Permessi sindacali
1. La RSU può usufruire di permessi sindacali nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e concordate tra i componenti la RSU.
2. I permessi sindacali dei rappresentati sindacali sono usufruiti secondo quanto disposto dalle norme generali in materia.
Articolo 10 - Bacheca sindacale /RSU
1. Si concorda di mantenere l'allestimento della bacheca della RSU, in aggiunta a quella Sindacale.
2. La RSU, sia collettivamente che individualmente, ha diritto di affiggere nella bacheca sindacale e RSU materiale di interesse sindacale senza la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.
Articolo 11 - Agibilità sindacale
1. Alla RSU e ai rappresentanti sindacali della scuola è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, del computer e dell'accesso ad Internet, con possibilità di reperire un locale con arredi adeguati, per ragioni legate al proprio compito.
2. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione e consegna ai componenti la RSU e ai rappresentanti sindacali della scuola del materiale sindacale loro indirizzato pervenuto per posta, fax o via e-mail.
Articolo 12 - Determinazione dei contingenti minimi di personale docente e ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero
1. Secondo quanto definito dalla legge 146/1990, dalla legge 83/2000 e dal XXXX 0000-0000, si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio debba essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottolencate:
a. svolgimento di scrutini finali e/o esami: 1 assistente amministrativo e 2 collaboratori scolastici
b. per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico
2. Per il personale docente ci si attiene a quanto stabilito dalle norme specifiche.
Articolo 13 - Partecipazione a scioperi
1. La partecipazione agli scioperi è regolata dalla normativa vigente, a cui ci si attiene.
2. Il DS dà tempestiva informazione ai dipendenti della proclamazione di sciopero tramite circolare interna; il DS emana circolari con le disposizioni per il personale e per informare le famiglie delle modalità di erogazione del servizio
PARTE TERZA
Art. 6 comma 2 – lettera k
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 14 - Soggetti tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano e usano i laboratori in cui sono presenti macchine e apparecchi forniti di videoterminale.
2. Sono altresì da comprendere ai fini delle ipotetiche emergenze gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo titolo al diritto alla presenza presso i locali della scuola, si trovino all’interno di essa nella veste di ospiti, genitori, ditte incaricate, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.
Articolo 15 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
1. Il Dirigente Scolastico in materie di sicurezza ha gli obblighi stabiliti dal DM 292/1996 e dal D.L.vo 81/2008.
Articolo 16 - Servizio di Prevenzione Protezione
1. Nell’istituto il DS, in qualità di datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Il Documento di valutazione dei rischi viene revisionato periodicamente; almeno una volta all’anno viene svolta la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Articolo 17 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
1. Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) secondo quanto indicato dal D.L.vo 81/2008; i loro compiti sono quelli indicati dal medesimo D.L.vo 81/2008.
Articolo 18 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)
1. Designazione, compiti e prerogative del RLS sono contenute negli articoli 47 e 50 del D.L.vo 81/2008 e nell’art. 73 del vigente CCNL.
Articolo 19 - Figure sensibili
1. Nell’istituto vengono individuate le figure sensibili per la prevenzione incendi e per la gestione del primo soccorso, che agiranno secondo le linee di indirizzo presenti nel Piano di gestione delle emergenze e sotto il coordinamento del RSPP.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate.
Articolo 20 - Attività di informazione e formazione
1. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, saranno realizzate attività di informazione e di formazione nei confronti dei dipendenti sui contenuti previsti dalla normativa vigente.
PARTE QUARTA
IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE, RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO E AD OGNI ALTRA RISORSA, UTILIZZATE PER CORRISPONDERE COMPENSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO
Art. 6 comma 2 – lettera l
Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del d.leg. n. 165/2001, al personale docente e ATA
Articolo 21 – Durata e limiti dell’accordo
1. L'accordo sulla presente parte ha validità per l'anno scolastico 2011-2012 e riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle risorse finanziarie riferite al FIS previsto dagli artt. 82 e 83 del XXXX 0000-0000 e dall'art. 85 del XXXX 0000-0000 e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell’Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant’altro al personale in servizio presso l’Istituto stesso.
2. Le somme della parte economica indicate nel presente Contratto e nei prospetti ad esso allegati si intendono espresse in euro e al lordo dipendente.
Articolo 22 – Criteri generali per la suddivisione del FIS tra aree
0.Xx somma disponibile del FIS per i docenti e per il personale ATA per l’a.s. 2011-2012 risulta complessivamente di euro 73.682,00: a questa si aggiunge un avanzo del precedente anno scolastico di euro 4.804,27 da suddividere tra ATA e docenti; nell'Allegato 1 sono presenti i dati sopra indicati.
2. Il compenso per il DSGA è ricavato dal totale FIS disponibile, a monte della suddivisione tra docenti e ATA, in quanto tale figura è apicale per la scuola e per tutto il personale. Il compenso è stabilito dalla contrattazione nazionale.
2. Nell’ Allegato 2 è indicata la suddivisione tra il personale docente e il personale ATA della somma disponibile. 2.1 Criteri ripartizione.
a.1. Sono considerate le necessità finanziarie per le attività di insegnamento e di non insegnamento dei docenti, volte a migliorare l’offerta formativa (progetti, viaggi di istruzione) e a sostenere le esigenze della didattica, del curricolo e del funzionamento della scuola (incarichi stabiliti dal Collegio dei Docenti, flessibilità).
a.2. Sono considerate le attività del personale ATA per migliorare la qualità del servizio erogato dalla scuola (intensificazione e ore di straordinario).
a.3. A fronte di notevole impegno da parte del personale, i finanziamenti disponibili non appaiono sufficienti per tutte le esigenze e le attività, che sono tutte da incentivare. Per tale motivo, viene adottato in prima istanza il criterio della ripartizione percentuale in ragione del numero degli addetti (docenti e ATA), in grado di valorizzare tutto il personale. Nel presente anno il puro riparto percentuale è superato a favore del personale ATA in considerazione degli aumentati carichi di lavoro dovuti alla diminuzione delle unità di personale e alla aumentate incombenze.
2.2 Questi i passaggi evidenziati nell’Allegato 2:
- Le risorse disponibili per personale docente e personale ATA, detratto quanto spettante al DSGA (A+B+D-E) sono ripartite percentualmente (docenti 70,0% pari ad euro 34.988,49 – ATA 30,0% pari ad euro 14.995,07)
- la quota relativa ai soli docenti (euro 25.832,71) viene divisa a in due parti: metà (euro 12.916,35) per il recupero docenti; metà (euro 12.916,35 ) tra docenti e Ata come incremento del FIS, con le percentuali sopra utilizzate (docenti 70% euro 9.041,44; personale ATA 30% euro 3.874,91)
2.3 Risorse complessive disponibili:
- per il personale docente: euro 44.029,93
- per il personale ATA: euro 18.869,98
- per il DSGA: euro 2.670,00
3. Risorse per il recupero (allegato 3)
- docenti: da FIS a.s. 2011-2012 euro 12.916,35; da avanzo complessivo anno precedente euro 20.235,90; per un totale di euro 33.152,25.
- a questi si aggiungono lo stanziamento DM 87/2007 di euro 5.994,65 (euro Stato)
4. Qualora nel corso dell'anno scolastico sopraggiungessero ulteriori finanziamenti non specificamente vincolati, questi saranno utilizzati per la retribuzione del personale docente e ATA previo accordo.
5. Si stabilisce di monitorare costantemente l’attuazione della parte economica, anche al fine di concordare eventuali assegnazioni di risorse non utilizzate in parte o completamente.
Articolo 23 – Criteri per l’impiego della parte del FIS destinata ai soli docenti
1. Le risorse finanziarie riferite al FIS destinate ai docenti verranno ripartite secondo quanto indicato nell'Allegato 4 (con relative note).
2. Verranno compensate prioritariamente le attività aggiuntive di insegnamento, dando adeguato finanziamento anche alle attività aggiuntive di non insegnamento, che contribuiscono a garantire la qualità dell’offerta formativa della scuola e la efficace ed efficiente organizzazione didattica della stessa.
3. I compensi potranno essere determinati in modo proporzionale alla durata del servizio effettuato.
4. Nell’Allegato 3 sono indicate le risorse disponibili per il recupero, utilizzate secondo quanto stabilito dalla delibera del Collegio dei docenti in merito.
Articolo 24 – Funzioni Strumentali
1. I docenti Funzioni Strumentali sono individuati dal Collegio dei Docenti secondo le modalità indicate dal CCNL; il DS coordina il loro lavoro; relazionano al Collegio dei Docenti in merito al loro compito.
2. I compensi, di cui all’Allegato 6, sono stabiliti in relazione alla complessità dell’incarico e al tempo stimato necessario per svolgerlo secondo criteri di efficacia e di efficienza.
Articolo 25 - Criteri per l’impiego della parte del FIS destinata al solo personale ATA (intensificazione e straordinario)
1. Le risorse finanziarie riferite al FIS destinate al personale ATA verranno ripartite secondo quanto indicato nell'Allegato 5 (con relative note), con l’utilizzazione in parte per l’intensificazione e in parte per lo straordinario a pagamento.
2. Verranno compensate le attività che contribuiscono al miglioramento e all’estensione dei servizi offerti dalla scuola; verranno compensate le prestazioni necessarie per fronteggiare esigenze eccezionali.
3. Costituiscono intensificazione lavorativa le seguenti attività svolte dal personale ATA sempre all'interno dell'orario di servizio:
A) ASSISTENTI AMMNISTRATIVI
❑ Sostituzione dei colleghi assenti, se non riconducibile a ferie o a recuperi di ore aggiuntive
❑ Maggior carico di lavoro dovuto alla riduzione di organico
❑ Flessibilità oraria
❑ Gestione supplenti
❑ Supporto progetti didattici
B) ASSISTENTI TECNICI
❑ Sostituzione dei colleghi assenti, se non riconducibile a ferie o a recuperi di ore aggiuntive
❑ Orientamento
❑ Flessibilità oraria
❑ Responsabile rete informatica
❑ Gestione magazzino generale
❑ Piccole manutenzioni
❑ Collaborazione progetti
C) COLLABORATORI SCOLASTICI
❑ Servizio fotocopiatura
❑ Centralino accoglienza
❑ Flessibilità oraria di servizio
❑ Sostituzione dei colleghi assenti, se non riconducibile a ferie o a recuperi di ore aggiuntive
❑ Piccole manutenzioni
❑ Maggior carico di lavoro per riduzione di organico
❑ Orientamento 3 medie
❑ Collaborazione progetti
❑ Complessità istituto
4. I compensi per l’intensificazione forfetari saranno determinati in modo proporzionale alla durata del servizio effettuato.
Tali attività devono essere assegnate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA.
Articolo 26 - Incarichi specifici e Prima posizione economica (ex art. 7) personale ATA
1. Il Dirigente scolastico attribuisce al personale ATA, sentito il DSGA e previa intesa contrattuale, gli incarichi specifici di ulteriore responsabilità e i compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio di cui all'art. 47 comma 1 lett. b del XXXX 0000-0000, che sono incentivati con le disponibilità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Detti compiti, svolti all’interno dell’orario di servizio, sono assegnati in relazione a quanto di seguito indicato; i compensi per gli incarichi specifici sono indicati nell’Allegato 7 .
A) ASSISTENTI AMMNISTRATIVI
❑ Maggiore complessità amministrativa
❑ Maggior carico di lavoro dovuto alla riduzione di organico
❑ Elezioni scolastiche
❑ Inventari
B) ASSISTENTI TECNICI
❑ Piccole manutenzioni
❑ Gestione magazzino e inventario di reparto
❑ Manutenzione mobili e arredi
C) COLLABORATORI SCOLASTICI
❑ Assistenza handicap
❑ Piccole riparazioni
❑ Primo soccorso
❑ Supporto attività amministrativa e progettuale
3. Gli incarichi, i compiti e le prestazioni aggiuntive di cui agli articoli 25 e 26 sono individuati prioritariamente tra quelli proposti dal DSGA nel Piano delle attività, sono attribuiti annualmente e sono retribuiti solo se effettivamente svolti.
4. Il personale che usufruisce dell'art. 50 del XXXX 0000-0000, non può accedere agli incarichi specifici. ed alle relative disponibilità di cui all’Allegato.
5. le risorse residuate vengono distribuite secondo quanto indicato nell’Allegato 7, per compensare il maggiore impegno richiesto al personale nell’espletamento dei compiti.
Articolo 27 - Compenso al DSGA la per gestione contabile dei progetti finanziati dall’ U.E., da Enti o istituzioni pubblici o privati
1. Al DSGA viene riconosciuto per la gestione amministrativo-contabile di ogni progetto finanziato dalla U.E., da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al FIS, un compenso massimo pari al 3% della parte del finanziamento dedicata al pagamento del personale.
Articolo 28 - Assegnazione incarichi
1. L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive di cui al presente accordo deve essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati, indicando, ove possibile, le modalità e i tempi di svolgimento nonché l’importo lordo dipendente spettante.
Articolo 29 - Utilizzazione delle disponibilità eventualmente residuate
1. Le eventuali risorse del FIS docenti (di cui all’allegato 4) stanziate e non utilizzate entro la fine delle lezioni, andranno ad aumentare le disponibilità per il recupero (di cui all’allegato 3), con esclusiva disponibilità per i docenti.
2. Le eventuali risorse residue stanziate per il recupero, comprese quelle di cui al comma 1, verranno utilizzate nell’anno successivo per il recupero, con esclusiva disponibilità dei docenti.
3. Le eventuali risorse FIS del personale ATA (di cui all’allegato 5) stanziate e non utilizzate entro la fine dell’anno scolastico, verranno utilizzate nell’anno successivo dal personale ATA in modo indistinto.
Art. 30 - Termini e modalità di pagamento
1. I compensi determinati con la Contrattazione di Istituto verranno liquidati, accertate le disponibilità di cassa, entro il mese di agosto 2012 (e anche precedentemente, in relazione alle effettive possibilità finanziarie).
2. I compensi saranno liquidati sulla base delle dichiarazioni relative allo svolgimento degli incarichi assegnati, per le quali si utilizzerà apposito modulo prestampato. Alcuni incarichi potranno richiedere la certificazione finale di effettuazione da parte della Funzione strumentale, del responsabile di progetto, del Dirigente Scolastico, del DSGA.
Articolo 31 - Informazione successiva
1. L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell’istituto verrà fornita mediante prospetti riepilogativi, in linea di massima entro il 20 settembre 2012.
Il presente Contratto Integrativo d'Istituto
si compone di n. 31 articoli e di n. 7 allegati, che fanno parte integrante del Contratto stesso
<><><><><>
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico Xxxxxx Xxxxxxx
I rappresentanti sindacali Xxxxx Xxxxxx (CISL)
Xxxxxxx Xxxxxxx (UIL) Xxxxxxxx Xxxxxxx (FL/CGIL)
X. Xxxxxx Xxxxxxx (CISL) Xxxxxxxx Xxxxxx (SNALS)