SCHEMA
Allegato 1.A
SCHEMA
DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI BARCHE A VELA E WINDSURF (COMPRESI CORSI DI ISTRUZIONE), PEDALÒ E BICICLETTE, OLTRE CHE DI UN LOCALE DI DEPOSITO, ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “FONTANELLE”.
omissis
ART. 1. OGGETTO
Il Comune di Gargnano, come sopra rappresentato, affida in concessione d’uso a , di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, i seguenti beni immobili siti a Gargnano, in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, all’interno del parco pubblico “Fontanelle”:
A) Un’area della superficie di mq. 289,95 identificata in Catasto Terreni al Fg. 1, ricadente su parte dei mappali n. 11339 (uliveto, classe 1, superficie catastale complessiva del mappale mq 4690, R.D. € 21,80,
R.A. € 6,06) e n. 7979 (seminativo arborato, classe 1, superficie catastale complessiva del mappale mq 660, R.D. € 2,22, R.A. € 1,36).
Sull’area è presente un manufatto, di proprietà del concessionario uscente (pertanto non rientrante tra i beni affidati in concessione con il presente contratto) e realizzato in forza di concessione edilizia n. 154/A/95 rilasciata dal Comune di Gargnano in data 24.05.1996, utilizzato a supporto dell’attività di noleggio. Si precisa che secondo quanto indicato nel titolo abilitativo menzionato è facoltà dell’Amministrazione comunale, considerata la precarietà del manufatto, chiederne la rimozione in qualsiasi momento.
B) Un’unità immobiliare destinata a deposito identificata in Catasto Fabbricati come segue: Sez. GAR, Fg. 53, mappale 11342, subalterno 1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 9 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 29,75.
I beni immobili descritti sono individuati nelle planimetrie di cui all’allegato 1.C.
L’area in concessione dovrà essere utilizzata per l’esercizio dell’attività di noleggio di barche a vela e windsurf (compresi corsi di istruzione), pedalò e biciclette, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, alle quali si rimanda.
L’esercizio di attività non rientranti in quelle sopra descritte o, comunque, non autorizzate dal Comune, potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.
Spetta al concessionario l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie all’avvio ed allo svolgimento delle attività sopra indicate. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi a proprie cura e spese.
Per l’utilizzo di aree appartenenti al demanio lacuale il concessionario dovrà inoltrare apposita istanza all’Autorità preposta, nella fattispecie l’Autorità di Bacino dei laghi di Garda e d’Idro.
Il presente contratto di concessione non potrà essere oggetto di sub concessione, comodato o cessione a terzi, anche parziale e/o gratuito, senza l’autorizzazione del Comune di Gargnano. In caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto ai sensi del successivo art. 12.
ART. 2. SERVIZI AGGIUNTIVI - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
L’eventuale esercizio di servizi aggiuntivi o attività complementari a quelle indicate al precedente art. 1 dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Resta inteso che l’ottenimento dei permessi, delle licenze e delle abilitazioni necessarie per l’espletamento di tali attività, avverrà a cura e spese del concessionario.
I servizi aggiuntivi e le attività complementari non possono in ogni caso comportare oneri a carico del Comune.
Si richiama quanto indicato nel precedente art. 1 per quanto riguarda l’eventuale utilizzo delle aree facenti parte del demanio lacuale e le relative concessioni.
ART. 3. DURATA
La presente concessione ha la durata di 9 (anni) anni con decorrenza dal e termine pertanto il . Alla scadenza pattuita il contratto di concessione s’intenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso.
Alla scadenza del contratto ne è consentita la proroga per il tempo strettamente necessario per permettere all’Amministrazione Comunale di concludere le procedure per il nuovo affidamento della concessione. Tale eventualità sarà comunicata dal Comune al concessionario che sarà obbligato a proseguire l’attività per tutto il periodo di proroga alle stesse condizioni contrattuali.
Si riconosce la possibilità di recesso da parte del concessionario, da comunicare al Comune mediante lettera raccomandata (o posta elettronica certificata) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di avvio del contratto. In caso di recesso prima della scadenza del quarto anno contrattuale, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi quattro anni.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.
ART. 4. CANONE
Il canone annuo di concessione, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta dal concessionario sul canone annuo posto a base di gara, è pari ad € ( ) oltre all’eventuale I.V.A. dovuta nella misura di legge, da versare in due rate di pari importo entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno.
I versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale con l’indicazione della causale “rata canone concessione area Fontanelle”.
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi), con un minimo dello 0%.
A tal fine sarà considerato l’ultimo indice pubblicato dall’ISTAT prima della scadenza dell’annualità contrattuale.
In caso di ritardo superiore a due mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, è facoltà del Comune risolvere il presente contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.
ART. 5. MANUTENZIONI E OBBLIGHI GENERALI
Le opere di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione sono interamente a carico del concessionario, mentre quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, fatta eccezione per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa che sono a carico del concessionario (qualora proposti e realizzati dallo stesso), il quale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Comune e la cui realizzazione sarà supervisionata dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e straordinaria migliorativa, in forma non esaustiva, si rinvia al disciplinare di concessione di cui all’allegato 1.B.
Sono inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’utilizzo non corretto dei beni oggetto di concessione o dovute ad una loro mancata o insufficiente manutenzione, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria (ad esempio: riparazione di strutture lignee a seguito di deterioramento dovuto alla mancata o insufficiente verniciatura periodica).
Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile.
Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili affidati qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l’insorgere della necessità di tale tipologia d’intervento.
Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai beni concessi, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Gargnano. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei beni medesimi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.
Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di alcuna indennità a favore del concessionario.
Il concessionario è inoltre tenuto, per tutta la durata del contratto, al rispetto degli obblighi generali riportati nell’allegato 1.B.
ART. 6. UTENZE
L’eventuale attivazione di servizi tecnologici (acquedotto, energia elettrica, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e le relative spese di allacciamento e di funzionamento delle relative utenze saranno interamente a carico del concessionario.
ART. 7. RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attività svolte nell’ambito del presente contratto, comprese le eventuali attività complementari autorizzate dal Comune.
Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dal concessionario, il Comune di Gargnano, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa concessionaria che operano, a qualsiasi titolo, presso i beni immobili oggetto di concessione, nonché ogni altra persona ivi presente occasionalmente.
Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei beni immobili e delle attrezzature affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, liberando il Comune di Gargnano, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.
Il Comune di Gargnano prende atto che il concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
a) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) a copertura dei danni provocati a persone o cose nell'esercizio delle attività svolte nell’ambito del presente contratto, comprese le eventuali attività complementari autorizzate dal Comune, con un massimale di € 1.000.000 per sinistro, considerando tra i soggetti terzi anche il Comune di Gargnano.
b) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i dipendenti ed i prestatori d’opera a qualsiasi titolo (RCO), con un massimale di € 1.000.000 per sinistro. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. (Eventuale, solo nel caso in cui il
concessionario non svolga l’attività in modo autonomo e si avvalga delle prestazioni lavorative di altri soggetti).
Le polizze devono prevedere la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune.
L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 12.
ART. 8. UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI E DELLE EVENTUALI ATTREZZATURE
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i beni che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.
Rimangono altresì a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle eventuali attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. La riconsegna dei beni immobili e delle eventuali attrezzature avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più utilizzabili resteranno di proprietà del concessionario.
In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.
Alla scadenza del presente contratto l’area ed i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.
ART. 9. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA
Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.
Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione del contratto di concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 14.
ART. 10. VIGILANZA SUL CONTRATTO
La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo.
Il Comune effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte degli utenti.
ART. 11. INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti degli utenti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14.
ART. 12. RISOLUZIONE
Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.
Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.
ART. 13. REVOCA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione provvederà alla revoca della concessione qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti dichiarati dal concessionario in sede di presentazione dell’offerta, che gli hanno consentito di partecipare all’asta pubblica.
La revoca comporterà l’immediata risoluzione del contratto di concessione, senza oneri a carico del Comune.
ART. 14. CAUZIONE
Si dà atto che il concessionario ha costituito una cauzione di euro ( ), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante .
Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di:
- mancato pagamento di una o più rate del canone di concessione di cui all’art. 4;
- inadempimento di quanto indicato all’art. 8 in merito alla restituzione dei beni nelle stesse condizioni in cui sono sati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali;
- inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 9;
- applicazione delle penali di cui all'art. 11.
In ogni caso la cauzione è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 o disponga la revoca della concessione a norma dell’art. 13.
Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.
La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione Comunale alla riconsegna dei beni concessi, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente contratto.
ART. 15. ELEZIONE DOMICILIO
Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo.
ART. 16. RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non previsto dal presente contratto di concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle altri leggi in vigore.
ART. 17. SPESE CONTRATTUALI
Le spese per la stipula del presente contratto, per il versamento delle imposte di bollo e di registro, sono interamente a carico del concessionario.
ART. 18. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
- Allegato 1.B - Disciplinare manutenzioni e obblighi generali
- Allegato 1.C – Inquadramento territoriale e planimetrie Letto, accettato e sottoscritto.
Le parti
Data pubblicazione del presente documento nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx | 22/1/2019 |