Decreto del Sindaco
Decreto del Sindaco
Della Città Metropolitana di Torino
n. 318 - 19053 /2017
OGGETTO: Accordo di transazione tra la Città metropolitana di Torino e le Società Xxxxxxx Xxxxx (International Bank Designated Activity Company MLIB e Xxxxxxx Xxxxx International MLI) inerente i contratti di swap stipulati con MLIB. Approvazione e delega.
LA SINDACA METROPOLITANA
Premesso che:
• La Città Metropolitana di Torino ha in essere nel proprio “portafoglio” tre contratti di finanza derivata (interest rate swap - SWAP), con la banca Xxxxxxx Xxxxx International Bank designated Activity Company- già Xxxxxxx Xxxxx International Bank Limited - (MLIB).
OMISSIS:
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS.
OMISSIS
• Le operazioni di SWAP sono regolate da un contratto ISDA Master Agreement.
• .
•
Preso atto che:
• con due ricorsi (claim n. 194/2016 del 1 aprile 2016 e claim n. 355/2016 del 7 giugno 2016), notificati all’Ente il 27 giugno 2016, la Xxxxxxx Xxxxx International Bank Limited (MLIB) e la Xxxxxxx Xxxxx International (MLI) hanno convenuto la Città Metropolitana di Torino avanti l’Alta Corte di Giustizia di Londra, in relazione alle operazioni di interest rate swap di cui sopra. OMISSIS;
• la Città metropolitana ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione in giudizio, mediante deposito di documento (acknowledgment of service da effettuarsi entro 21 giorni dalla notifica dei ricorsi), onde evitare il rischio di dover pagare i costi dei legali di controparte in caso di soccombenza presso il giudice inglese;
• conseguentemente la Città Metropolitana, attesi i ristretti termini per la costituzione in giudizio e l’estremo tecnicismo della materia, con decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 265-17056/2016 del 12/7/2016, ha autorizzato la costituzione e resistenza in giudizio dell’Ente nei ricorsi in questione, limitatamente alla fase introduttiva ed alla richiesta di una sospensione (stay of proceedings), finalizzata a consentire l’esame e l’approfondimento delle questioni oggetto dei ricorsi, con affidamento del patrocinio ad un collegio difensivo, composto da un legale del Regno Unito patrocinante presso la Corte di Londra nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxx-Xxxxx e, per la parte riferita alla consulenza in materia di diritto italiano, dall’avv. Xxxx Xxxxxxx del Foro di Rimini;
• per le analisi tecnico finanziarie dei ricorsi, l’Ente si è invece avvalso della Società Finance Active Italia Srl (società affidataria del servizio di messa a disposizione di una piattaforma online per la gestione del debito e relativo servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Torino -CIG ZD81A528A3 – determinazione del Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica
prot. n. 67-15479 del 27/07/2016);
/1 059290-0888
• all’esito della prima udienza, entrambe le cause sono state sospese fino al 23 settembre 2016 per consentire alla parte convenuta l’analisi dei documenti oggetto di ricorso; sulla base della relazione dell’avv. Lo Xxxxxx-Xxxxx, alla luce delle risultanze tecnico finanziarie emerse dall’analisi tecnica effettuata da Finance Active Italia Srl, è risultato opportuno garantire la tutela delle ragioni dell’Ente mediante predisposizione di memorie difensive da depositare a Londra; in particolare si è convenuto, sussistendone gli estremi, sull’opportunità, nel claim n. 355, di contestare la giurisdizione del giudice inglese e, nel claim n. 194/2016, di tentare con la controparte la negoziazione di un nuovo stay del procedimento finalizzato a sondare la possibilità di avviare una trattativa. Con determinazione del Dirigente del Servizio Avvocatura di concerto con il Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica prot. n. 24-21071/2016 del 12.8.2016 è stata pertanto disposta l’integrazione dell’incarico defensionale;
• parallelamente, con decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 21092/2016 è stata autorizzata
un’azione di responsabilità avanti il Tribunale di Torino nei confronti di Xxxxxxx Xxxxx (MLI) quale advisor finanziario dell’Ente all’epoca della prima sottoscrizione delle operazioni di swap (causa rubricata al n. 24228/2016 R.G.), con affidamento del patrocinio all’Avv. Xxxx Xxxxxxx;
• la Corte londinese, a fronte del radicamento in Italia della causa di cui sopra, con “consent order" del 21/10/2016 ha disposto la sospensione del claim 355/2016, sino a quando il giudice italiano non avrà espresso una decisione definitiva in merito alla giurisdizione;
• in data 21/10/2016 con decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 27536/2016 è stato confermato ed integrato l’incarico defensionale conferito al Collegio difensivo in relazione al claim n. 194/2016; in particolare, sulla scorta delle valutazioni espresse dai legali incaricati con il supporto tecnico della Società Finance Active Italia s.r.l., si è ritenuto di proseguire nella difesa piena delle ragioni dell’Ente, con l’esame della memoria di controparte, la predisposizione di memoria difensiva e di domanda riconvenzionale per conto della Città Metropolitana (defence and counterclaim), impregiudicata la valutazione di possibili soluzioni di tipo conciliativo; con determinazione del Servizio Avvocatura prot. n. 1257/2017 l’incarico è stato ulteriormente integrato per l’esame delle repliche di parte avversa e per la predisposizione delle contro-repliche per l’ente;
• il Collegio Difensivo in merito ai possibili scenari evolutivi dei contenziosi ha evidenziato la necessità di poter avviare un dialogo con la controparte volto a verificare la possibilità di raggiungere un accordo per la definizione in xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
• la Società Finance Active Italia Srl ha predisposto una serie di analisi e relazioni su possibili ipotesi transattive da proporre alla controparte;
• la Sindaca metropolitana, in esito ai pareri espressi dai legali, con propria nota del 14 dicembre 2016 indirizzata agli Avvocati del Collegio difensivo, ha condiviso la linea strategica proposta dagli stessi, finalizzata all'esplorazione di un percorso transattivo con la controparte bancaria;
• in attuazione della direttiva succitata si è provveduto ad affidare l’attività defensionale per iniziative di carattere stragiudiziale in riferimento ai ricorsi alla High Court of Justice proposti da Xxxxxxx Xxxxx International e Xxxxxxx Xxxxx International Bank Limited e presso il Tribunale di Torino, ai medesimi Avvocati del Collegio difensivo (determinazione del dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica prot. n. 8-1245/2017 del 13/03/2017) e un incarico di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria alla Società Finance Active Italia Srl (deliberazione consiliare prot. n. 57-934/2017 del 30 gennaio 2017 e successiva determinazione del dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica prot. n. 3-1820/2017 del 20/02/2017).
Valutato che:
• con Decreto Sindacale 6325/2017 del 21 aprile 2017, avente per oggetto “Ricorsi su contratti di swap Xxxxxxx Xxxxx - individuazione della delegazione trattante e dei margini di delega per la transazione a Londra del 26 aprile 2017” sono state approvate due ipotesi transattive, sulla base dei pareri legali espressi dagli Avvocati incaricati, del parere tecnico finanziario della Società Finance Active Italia Srl contenti una disamina sulla valutazione della convenienza economica della transazione in relazione al costo e all’incertezza del giudizio, nonché sulle relazioni espresse dal Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica e dal Direttore dell’Area Risorse Finanziarie; tutte depositate agli atti del
suddetto decreto. Sempre nel medesimo decreto si è costituita una delegazione trattante per un incontro fissato a Londra il giorno 26 aprile 2017 e si sono indicati i margini di trattativa.
• OMISSIS
.
Rilevato che:
• il Collegio difensivo dell’Ente , come da note e mail del 25 e 26 aprile 2017, agli atti dell’Ente, ha ritenuto di intrattenere direttamente i rapporti transattivi con i rispettivi Avvocati di controparte della Banca Xxxxxxx Xxxxx (MLIB e MLI), senza necessità di uno specifico incontro a Londra della delegazione trattante.
• OMISSIS.
OMISSIS.
OMISSIS.
Rilevato che con nota del 24 luglio 2017 (ns. prot. n.91047 del 25 luglio 2017) il Collegio Difensivo ha trasmesso lo schema dell’accordo transattivo redatto in lingua italiana e in lingua inglese.
Dato atto che con Determinazione n. 53-18921/2017 del 27 luglio 2017 è stato affidato alla SOGET EST Srl , l’incarico di asseverazione della traduzione degli schemi pervenuti dal Collegio Difensivo. La predetta asseverazione è stata effettuata in data 31 luglio 2017, e consegnata in data 02.08.2017 prot. n. 94438/5.10 (depositata agli atti del presente provvedimento).
Rilevato che con e mail del 30 e del 31 luglio 2017 gli Avvocati del Collegio Difensivo, in contrapposizione con quanto asserito precedentemente (vedasi e mail del 29 luglio dell’Xxx.xx Lo Xxxxxx), hanno comunicato che l’accordo transattivo che verrà sottoscritto sarà solo quello redatto in lingua italiana, in quanto lingua ufficiale dell’accordo, OMISSIS (la traduzione trasmessa in lingua inglese rappresenta invece una mera traduzione di cortesia per la controparte inglese).
Visti:
in relazione alla proposta di accordo transattivo succitato:
• il parere tecnico - finanziario dell’operazione in merito all’economicità e convenienza economica dell’operazione rilasciato dalla Società Finance Active Italia Srl del 12 luglio 2017 (ns. prot. n. 85993/5.10 del 13 luglio 2017), parere depositato agli atti del presente provvedimento;
• il parere legale in merito alle valutazioni tecnico–giuridiche dell’operazione rilasciato dal Collegio di Avvocati incaricati dall’Ente, Germana Xx Xxxxxx-Xxxxx e Xxxx Xxxxxxx del 24 luglio 2017 (ns. prot. n.91047 del 25 luglio 2017), anch’esso depositato agli atti del presente provvedimento.
Considerato quindi che:
anche in base ai predetti pareri, l’accordo transattivo proposto, OMISSIS, risulta essere conveniente per la Città Metropolitana di Torino, tenuto conto del fatto che:
• la controversia giuridica in atto con le società Xxxxxxx Xxxxx (MLIB e MLI) riguarda materia in cui si contrappongono pretese configgenti di cui non è possibile, a priori, stabilire quale sia la posizione ritenuta giuridicamente fondata al termine di tutti i gradi di giudizio. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni. Oggetto del parere favorevole alla transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni (Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 344/2013).
• la Città Metropolitana di Torino ha subito le iniziative giudiziarie delle controparti bancarie, avendo però sempre adempiuto con regolarità alle obbligazioni scaturenti dai contratti di swap;
• il successivo radicamento del giudizio dinanzi al Tribunale Torino (RGC n. 24228/2016) è una conseguenza delle cause inglesi ed è parte della strategia difensiva dell’Ente;
• la recente sentenza (pubblicata il 15 giugno 2017) nel giudizio di secondo grado della Court of Appel di Londra - Dexia Crediop SpA contro il Comune di Prato (2017 EWCA Civ 428) respinge la richiesta dell’Ente locale di risarcimento dei danni correlati alla violazione dell’art. 30 del T.U.F. (unico punto accolto dal giudice inglese di primo grado nella sentenza del 29 giugno 2015 EWHC 1746); il tutto con conseguente accollo in capo allo stesso Ente di consistenti spese legali, anche di controparte.
Viste altresì:
• la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 344/2013/SRCPIE/PAR del 25/09/2013, che stabilisce che la transazione deve rispondere: “a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese configgenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia”;
• la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 405/2010/VSGF del 16/03/2010, laddove richiama i principi che deve perseguire un Ente nel caso di estinzione di un derivato; in particolare viene affermato che l’Ente deve "procedere alla valutazione (ex ante) della convenienza dell’operazione, in relazione sia alla tipologia e al livello dei tassi di interesse che alle condizioni attuali e alle attese dell’evoluzione futura dei mercati, nonché ai costi dell’operazione e alla durata residua del contratto (e, più in generale, alle caratteristiche finanziarie e giuridiche di quest’ultimo). Sulla scorta di tali parametri, in un’ottica di somma cautela e prudente ragionevolezza, la scelta adottata deve presentarsi economicamente vantaggiosa per l’ente territoriale: particolare cura deve essere riservata non solo ai dati finanziari attualizzati, ma anche al margine di rischio futuro assunto dall’ente locale alla luce della durata residua dello swap, onde evitare di traslare oneri sulla generazioni a venire. [...]Un ulteriore criterio di valutazione sull’opportunità di estinzione di uno swap può essere rappresentato dalle eventuali tutele per l’Ente in sede contenziosa, che - per definizione - rappresentano una via alternativa alle scelte negoziali, di cui è necessario vagliare la vantaggiosità in termini comparativi, anche in base ad una rigorosa considerazione del fisiologico margine di aleatorietà del giudizio oltre che in relazione alla fattispecie concreta. Anche questo aspetto può entrare nella valutazione discrezionale dell’ente sottostante alla scelta del provvedimento da adottare";
• la sentenza n. 23/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria, nella
quale si è chiarito che, in caso di intervenuto accordo transattivo nell'ambito di un contenzioso giudiziario avente ad oggetto contratti swap stipulati da un Ente locale, laddove la transazione risulti supportata da un'adeguata valutazione sulla convenienza economica della stessa, non sussista la responsabilità erariale degli Amministratori che la adottano.
Preso atto che:
l'Accordo Transattivo oggetto di approvazione con il presente provvedimento prevede l’integralità delle pattuizioni e delle intese a suo tempo raggiunte in sede contrattuale non comportando nel contempo la rinegoziazione del debito sottostante: OMISSIS.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90.
Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sènsi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano.
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano, in tema rispettivamente di attribuzioni del Sindaco e di giusto procedimento.
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei pareri tecnico finanziario rilasciato dalla Società Finance Active Italia Srl e tecnico giuridico rilasciato dal Collegio difensivo (Xxx.xx Lo Xxxxxx Xxxxx e Xxx.xx Xxxx Xxxxxxx), entrambi depositati agli atti del presente provvedimento;
3. di approvare, anche sulla base dei pareri di cui al punto precedente, la proposta transattiva con la Società Xxxxxxx Xxxxx (International Bank designated Activity Company - già Xxxxxxx Xxxxx International Bank Limited - MLIB e Xxxxxxx Xxxxx International MLI), e la conseguente definizione in via transattiva dei contenziosi giudiziari a Londra e Torino. OMISSIS;
4. di approvare, conseguentemente, lo schema di accordo transattivo redatto in lingua italiana ed inviato dal Collegio Difensivo, ivi compresi gli allegati relativi, OMISSIS. La Città Metropolitana di Torino si impegna a dare formale corso alle procedure finalizzate al perfezionamento ed all’esecuzione dell’accordo medesimo. OMISSIS;
5. di delegare, quanto alla rinuncia ai giudizi, nonché di autorizzare ed incaricare il Dirigente del Servizio “Finanze,Tributi e Statistica” Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (incarico dirigenziale attribuito con Decreto del Presidente della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) n. 76-368448/2007 del 30/03/2007 prorogato con successivi Decreti del Presidente della Provincia di Torino e del Sindaco Metropolitano, in ultimo con Decreto n. 152-6519 del 28/04/2017) alla sottoscrizione dell’accordo transattivo, di cui al punto 4) precedente, da effettuarsi a Londra presso i locali che verranno comunicati dall’Xxx.xx Lo Xxxxxx ed a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione dell’accordo stesso;
6. di approvare, conseguentemente, lo schema di delega, quanto alla rinuncia ai giudizi, nonché di autorizzazione ed incarico alla sottoscrizione dell’accordo transattivo di cui al precedente punto 3), nel testo risultante dall’Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Torino, 3.08.2017
La Sindaca della Città Metropolitana Xxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato B) - al Decreto Sindacale .-19053/2017
Io sottoscritta Xxxxxx XXXXXXXXX, nata a Moncalieri (TO) il 12.6.1984, in qualità di Sindaca pro-tempore e legale rappresentante della CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, domiciliata per la carica presso la sede della Città Metropolitana medesima in Xxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00,
Premesso che:
- tra la Città Metropolitana di Torino e le Società Xxxxxxx Xxxxx International Bank designated Activity Company- già Xxxxxxx Xxxxx International Bank Limited - (MLIB) e Xxxxxxx Xxxxx International (MLI)) sono pendenti avanti la High Court of Justice, Queen’s Bench Division– Commercial Court di Londra due giudizi azionati dalle predette Società (claim n. 355/2016 e claim n. 194/2016);
- la Città Metropolitana di Torino ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Torino la Società Xxxxxxx Xxxxx International di Londra nella causa R.G. n. 24228/2016;
- le parti hanno intavolato trattative per tentare una definizione bonaria delle sopra citate controversie;
- le parti intendono definire in via transattiva la controversia oggetto dei giudizi, fissando all’uopo la data del 10 agosto 2017, per la firma della transazione in Londra.
La Città Metropolitana di Torino con apposito Decreto Sindacale n 19053/2017, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di accordo con Xxxxxxx Xxxxx per la definizione in xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; OMISSIS
DELEGA, quanto alla rinuncia ai giudizi, nonché AUTORIZZA ED INCARICA
il Dirigente del Servizio “Finanze, Tributi e Statistica” della Città Metropolitana di Torino , xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Torino il 20.9.1963 , domiciliato agli effetti della presente delega presso la Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 incarico dirigenziale attribuito con Decreto del
Presidente della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) n.76-368448/2007 del 30/03/2007 prorogato con successivi Decreti del Sindaco Metropolitano , in ultimo con Decreto n. 152-6519 del 28/04/2017) a sottoscrivere l’accordo transattivo a Londra di cui in premessa, nei limiti e con i vincoli di cui al
Decreto della Sindaca Metropolitana n. 19053/2017.
Torino, 3.08.2017
In fede
La Sindaca della Città Metropolitana di Torino Xxxxxx XXXXXXXXX