ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – Italia
e
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – Italia
e
PREMESSA
Il Rettore dell’“Università Politecnica delle Marche” ed il Rettore di , guidati dalla volontà di approfondire la loro relazione accademica e di stabilire nuove vie di co-operazione, concordano sui seguenti punti:
Articolo 1
Il presente accordo è stato studiato per facilitare la co-operazione universitaria sia in campo accademico che nel campo della ricerca nel corso dei tre cicli di studi superiori in aree di comune interesse.
Articolo 2
In modo da sviluppare il presente programma di co-operazione, le parti concordano di:
1. scambiarsi i risultati delle loro esperienze pedagogiche (seminari, corsi, ecc.);
2. informare l’altra parte su congressi, dibattiti, incontri scientifici e seminari organizzati da una delle Università e di scambiarsi i documenti e le pubblicazioni che risulteranno da tali attività;
3. promuovere, nel rispetto delle leggi in vigore in entrambi i paesi, la partecipazione del corpo docente dell’Università partner a corsi, incontri, seminari, simposi e conferenze organizzati all’interno dei programmi annuali di co-operazione;
4. promuovere lo scambio di ricercatori per un determinato periodo di tempo, essendo le attività accademiche o di ricerca i loro obiettivi principali. Lo scambio sarà regolato dagli accordi tra gli istituti coinvolti;
5. accettare studenti della istituzione partner, ammesso che essi abbiano i requisiti richiesti dall’Università ospitante e in base a determinati criteri di idoneità. Per quanto riguarda l’assicurazione contro incidenti e per responsabilità civile, gli studenti in mobilità saranno coperti dall’Università inviante.
Articolo 3
L’assicurazione medica per gli studenti ed i ricercatori in mobilità sarà fornita in base alle norme in vigore nel paese ospitante. Nel caso in cui non ci siano accordi internazionali per l’assicurazione medica, la persona in visita può provvedere da sola ad un’assicurazione medica.
Articolo 4
Gli specifici programmi di co-operazione saranno elaborati annualmente ed allegati all’accordo quadro.
Articolo 5
Entrambe le istituzioni devono decidere il programma di ricerca e la relative fonti di finanziamento per la sua realizzazione.
Articolo 6
1. Ogni struttura sceglierà il proprio rappresentante. I due rappresentanti devono stabilire il programma di ricerca e la relativa fonte di finanziamento. Dovranno inoltre verificare la realizzazione dei suddetti obiettivi.
2. I rappresentanti stabiliranno il calendario di lavoro annuale e risolveranno le questioni aperte. Si incontreranno alternativamente presso entrambe le istituzioni a meno che non sia deciso altrimenti.
Articolo 7
L’accordo sarà inoltrato agli Enti Amministrativi di entrambe le istituzioni e firmato dai loro rappresentanti. L’accordo diventerà valido una volta firmato da entrambe le parti.
Articolo 8
Il presente accordo è valido per un anno una volta firmato da entrambe le parti ed è rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che non venga interrotto da una delle parti attraverso comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell’accordo.
Articolo 9
Qualsiasi modifica all’accordo, fatta su consenso di entrambe le parti, deve seguire una procedura identica a quella dell’accordo originale.
Articolo 10
Firmato in due originali. Ogni istituzione terrà una copia in originale.
Università Politecnica delle Marche Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxx
Rettore