Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
1 - Campo di applicazione
(1) Le seguenti condizioni di vendita e fornitura (di seguito anche: "Condizioni generali") si applicano all'intero rapporto commerciale tra la Framos Italia S.r.l. ("Framos") e i suoi clienti ("Cliente"), vale a dire a tutti i contratti, forniture e altre prestazioni, compresi i servizi di consulenza pre e post vendita nonché agli obblighi precontrattuali.
2 - Offerta e conclusione del contratto
(1) Le offerte della Framos possono sempre essere soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano esplicitamente contrassegnate come vincolanti o contengano un termine specifico per l'accettazione.
(2) Le informazioni sull'oggetto della fornitura e sulle prestazioni non costituiscono una garanzia, ma solo una descrizione dell'oggetto del contratto. Inoltre, le garanzie sono valide, efficaci e opponibili solo se concordate per iscritto.
(3) Gli ordini del Cliente sono da considerarsi quali ordini vincolanti e possono essere accettati dalla Framos entro quattordici giorni dal ricevimento dell’ordine medesimo.
(4) Il contratto si intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, della conferma scritta dell'ordine da parte della Framos. La Framos non accetterà l’ordine senza l’autorizzazione scritta del Cliente quando i prodotti non sono nella sua disponibilità e/o il tempo previsto per la loro consegna risulti essere differito rispetto alle esigenze del Cliente.
(5) La Framos si riserva la proprietà e/o il diritto d'autore su tutti i prodotti oggetto di offerta e/o preventivi presentati, sulle merci e/o sulle prestazioni oggetto degli stessi nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, opuscoli, cataloghi, modelli, utensili e ogni e qualsivoglia altro documento fornito al Cliente. Il Cliente non può rendere accessibile a terzi, divulgare, utilizzare o riprodurre, direttamente e/o per il tramite terzi, tutto quanto abbia ricevuto dalla Framos in relazione alle offerte e ai preventivi da quest’ultima presentati. A fronte di semplice richiesta della Framos, il Cliente è tenuto a restituire tutto quanto abbia eventualmente ricevuto in relazione alle offerte e ai preventivi dalla stessa presentati nonché a distruggere ogni e qualsivoglia copia della medesima documentazione in proprio possesso, e ciò qualora non vi fosse più alcuna necessità di utilizzazione ovvero se le trattative non dovessero condurre alla conclusione di un contratto. Non è consentita la memorizzazione dei dati messi a disposizione in formato elettronico.
(6) La Framos non è obbligata ad acquistare componenti di altri e diversi produttori e/o fornitori rispetto a quelli abitualmente contenuti nel proprio catalogo di vendita.
3 - Obblighi contrattuali della Framos
(1) Oggetto dei contratti conclusi con la Framos è solo ed esclusivamente la fornitura di merci e, pertanto, la disciplina applicabile è quella prevista dalla vigente normativa in materia di vendita di cose mobili. La Framos potrà prestare servizi - e, di conseguenza, potrà essere applicata la relativa, diversa normativa vigente in materia - solo se e quando espressamente concordato per iscritto.
(2) La Framos non fornisce al Cliente alcun servizio di consulenza, salvo che tale servizio non venga espressamente concordato per iscritto. Qualora fosse stipulato con il Cliente un accordo per la prestazione di servizi di consulenza, esso andrà ad affiancarsi al diverso contratto di fornitura già stipulato o da stipularsi. In ogni caso, tutte le obbligazioni che dovessero sorgere in capo alla Framos per effetto della stipulazione di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza sono da intendersi obbligazioni di mezzi e non di risultato.
(3) Allo stesso modo, tutte le obbligazioni che dovessero sorgere in capo alla Framos per effetto della stipulazione di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di manutenzione di impianti e componenti, assistenza tecnica, etc., sono da intendersi obbligazioni di mezzi e non di risultato.
4 - Prezzi e pagamento
(1) I prezzi si riferiscono alla vendita dei prodotti ed alle eventuali prestazioni da espletare sulla base di quanto contrattualmente previsto. Ogni e qualsivoglia attività supplementare e/o speciale che dovesse rendersi necessaria per l’esecuzione del contratto verrà quantificata e fatturata separatamente.
(2) I prezzi applicati sono da intendersi al netto dell’I.V.A..
(3) Nel caso in cui, con l’accordo delle Parti, il contratto fosse eseguito oltre quattro mesi dalla sua conclusione, il prezzo applicato sarà quello esistente al momento dell’effettiva fornitura della merce o dell’effettivo espletamento della prestazione.
(4) I pagamenti relativi alla fornitura di prodotti e/o alla prestazione di servizi devono essere effettuati nei termini concordati con il Cliente. In ogni caso, le relative somme dovranno essere accreditate sul conto corrente della Framos indicato nella fattura.
(5) La compensazione dei crediti non potrà mai essere operata se non in seguito ad accettazione scritta della Framos.
(6) Nel caso di ritardi nel pagamento delle somme dovute alla Framos saranno applicati gli interessi moratori previsti dalla legge 231/2002.
(7) Qualora, le condizioni patrimoniali del Cliente in seguito alla conclusione del contratto dovessero subire variazioni tali da mettere in pericolo l’adempimento delle obbligazioni sorte per effetto della sua stipulazione, la Framos sarà legittimata a sospendere l’esecuzione del contratto medesimo, a meno che il pagamento del relativo prezzo non avvenga anticipatamente ovvero il Cliente non presti adeguate garanzie personali e/o reali.
5 - Obblighi di cooperazione del Cliente
(1) Il Cliente si impegna a collaborare attivamente e adeguatamente per consentire la corretta esecuzione del contratto da parte della Framos. In particolare, il Cliente è responsabile dell'approvazione dei modelli campione e dei modelli costruttivi, di loro eventuali modificazioni dallo stesso richieste, dell'ottenimento dei necessari certificati o permessi regolamentari e dell'approvazione dei disegni di montaggio.
(2) Nel caso in cui l’esecuzione totale o parziale del contratto da parte della Framos non fosse possibile senza la collaborazione attiva e adeguata del Cliente e quest’ultimo non dovesse adoperarsi in tal senso, la Framos non potrà essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione, totale o parziale, del contratto.
(3) Ogni e qualsivoglia danno emergente, lucro cessante e/o costo aggiuntivo dall’omessa collaborazione del Cliente rimarranno a esclusivo carico di quest’ultimo, restando fermi e impregiudicati tutti i diritti sorti in capo alla Framos per effetto della stipulazione del medesimo contratto.
6 - Tempi di consegna e/o di espletamento delle prestazioni - Ritardo e/o impossibilità della consegna e/o dell’espletamento delle prestazioni
(1) I termini per la consegna delle merci e/o la prestazione dei servizi indicati dalla Framos nel contratto sono da intendersi indicativi e, quindi, non vincolanti, salvo che il predetto termine sia stato espressamente convenuto come essenziale ex art. 1457 del codice civile. In tal caso, qualora il Cliente intenda esigere l’esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine, deve comunicarlo alla Framos entro tre giorni. Nel caso in cui la merce fornita dalla Framos debba essere spedita al Cliente, la consegna si intenderà perfezionata nel momento in cui la medesima viene affidata allo spedizioniere, al vettore ovvero ad ogni e qualsivoglia altro soggetto incaricato della spedizione.
(2) Nel caso di verificazione di quanto previsto al punto 2, articolo 5 delle presenti Condizioni generali, la Framos potrà differire i tempi di consegna delle merci e/o di espletamento delle prestazioni sino a quando il Cliente non si adoperi per collaborare attivamente e adeguatamente per consentire la corretta esecuzione del contratto. Restano fermi e impregiudicati tutti i diritti sorti in capo alla Framos per effetto della stipulazione del medesimo contratto. Nel caso di richiesta di differimento dei termini di consegna delle merci e/o di espletamento delle prestazioni da parte del Cliente, questi dovrà versare anticipatamente il relativo prezzo, fermo ogni altro obbligo sorto per effetto della stipulazione del contratto.
(3) Qualora la Framos non possa rispettare i tempi di consegna delle merci e/o di espletamento delle prestazioni per motivi alla stessa non imputabili ("indisponibilità della prestazione"), la stessa informerà immediatamente il Cliente della circostanza. Quando possibile, indicherà contemporaneamente il nuovo termine di consegna e/o di espletamento delle prestazioni. In via meramente esemplificativa e non esausitva, si avrà indisponibilità della prestazione se un fornitore della Framos non esegua alcuna consegna ovvero non esegua la consegna secondo il contratto e/o entro i termini ivi previsti. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Framos, non fosse possibile effettuare la consegna delle merci e/o espletare le prestazioni entro il nuovo termine dalla stessa indicato, le Parti avranno il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, e al Cliente verranno rimborsati gli eventuali acconti nel frattempo corrisposti.
(4) Il ritardo nella consegna delle merci e/o l’inesatto adempimento delle prestazioni dovrà sempre essere contestato per iscritto dal Cliente entro e non oltre quindici giorni dal termine previsto nel contratto. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Framos.
7 - Spedizione, passaggio dei rischi, accettazione
(1) Nel caso in cui la Framos utilizzi clausole di consegna in conformità agli INCOTERMS (es. EXW), queste saranno da intendersi tassativamente riferite agli INCOTERMS 2010.
(2) Le modalità di imballaggio e di spedizione delle merci saranno discrezionalmente decise dalla Framos. I costi di imballaggio e di smaltimento sono a carico del Cliente.
(3) La consegna di ogni e qualsivoglia merce venduta dalla Framos avviene ex art. 1510, comma 2 c.c. In caso di indisponibilità della prestazione ai sensi del punto 3, articolo 6 delle presenti Condizioni generali, il rischio viene trasferito sul Cliente a far data dal giorno in cui quest’ultimo è stato informato dalla Framos della disponibilità delle merci.
8 - Patto di riservato dominio
(1) Le merci vendute e consegnate al Cliente resteranno di proprietà della Framos fino all’integrale pagamento del relativo prezzo ex art. 1523, comma 2 c.c. ("merce soggetta a riserva di proprietà"). Il Cliente è tenuto a custodire gratuitamente per conto della Framos la merce soggetta a riserva di proprietà.
(2) Fino a quando il contratto stipulato tra la Framos e il Cliente non sia risolto per inadempimento di quest’ultimo, egli ha il diritto di utilizzare la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della propria normale attività commerciale. Il Cliente, tuttavia, non potrà costituire pegni e/o altro diritto reale di garanzia aventi ad oggetto la merce soggetta a riserva di proprietà.
(3) Qualora il Cliente dovesse lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà, la stessa rimarrà di proprietà della Framos sino al suo integrale pagamento. Nell’ipotesi in cui la lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà dovesse avvenire utilizzando anche altri beni di diversi proprietari ovvero se il valore del bene lavorato dovesse essere superiore al valore della merce soggetta a riserva di proprietà, la Framos acquista la comproprietà del bene di nuova creazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà al momento della lavorazione. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non si dovesse verificare un tale acquisto di proprietà, il Cliente dovrà comunque trasferire alla Framos, a titolo di garanzia, il proprio diritto di proprietà o di comproprietà sul bene di nuova creazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o inseparabilmente mescolata con altri beni in guisa da formare un sol tutto si applica l’art. 939 c.c.
(4) Nel caso in cui il Cliente vendesse merce fornita dalla Framos soggetta a riserva di proprietà, quest’ultima avrà la facoltà o di surrogarsi nei diritti che il Cliente vanta nei confronti del proprio acquirente - in tutto ovvero in proporzione alla quota di comproprietà vantata dalla Framos sulla merce soggetta a riserva di proprietà - o di risolvere il contratto.
(5) Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Framos per iscritto l’esistenza di pignoramenti ovvero di ogni e qualsivoglia altra pretesa vantata da terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in modo da consentire alla stessa di far valere i propri diritti. Allo stesso modo, il Cliente
è tenuto ad informare immediatamente i terzi dei diritti che la Framos vanta sulle merci soggette a
riserva di proprietà, dando a quest’ultima comunicazione scritta di tali informative.
9 - Difetti e prestazioni supplementari
(1) La Framos garantisce i vizi e/o difetti della merce fornita per un anno dalla consegna.
(2) Se i vizi e/o i difetti sono facilmente riconoscibili da un attento e immediato esame della merce, la stessa si intende accettata dal Cliente qualora la Framos non riceva la relativa denunzia scritta entro e non oltre otto giorni dalla consegna. Se i vizi e/o i difetti non sono facilmente riconoscibili da un attento e immediato esame della merce fornita, la stessa si intende accettata dal Cliente qualora la Framos non riceva la relativa denunzia scritta entro e non oltre otto giorni dalla data in cui il vizio e/o il difetto è stato scoperto. Se il Cliente avrebbe potuto ovvero dovuto - utilizzando la normale diligenza
- riconoscere il vizio e/o il difetto oggetto di contestazione in un momento precedente, da tale momento decorrerà il predetto termine di otto giorni per la ricezione, da parte della Framos, della denunzia scritta dei medesimi vizi e/o difetti. A fronte di semplice richiesta della Framos, il Cliente dovrà restituire senza indugio la merce oggetto di contestazione. In caso di contestazione fondata, la Framos procederà, a proprio insindacabile giudizio, o al rimborso del prezzo d’acquisto versato o alla riparazione ovvero alla sostituzione, a proprio onere e spese, della merce viziata, senza che ciò possa comunque legittimare richieste di risarcimento di danni di ogni e qualsivoglia natura da parte del Cliente.
(3) Qualora la Framos dovesse decidere di sostituire la merce viziata oggetto di tempestiva denunzia da parte del Cliente, questi è tenuto ad accettare un nuovo bene equivalente a quello sostituito che sia della stessa qualità nonché idoneo a soddisfare gli scopi per i quali si è giunti alla conclusione del contratto.
(4) Qualora la Framos dovesse decidere di riparare la merce viziata oggetto di tempestiva denunzia da parte del Cliente, verranno effettuati almeno due tentativi di riparazione. Il Cliente dovrà assistere la Framos nell'analisi e nella riparazione dei vizi e/o dei difetti, descrivendo in modo specifico i problemi riscontrati e concedendo alla Framos il tempo necessario per la riparazione. La Framos avrà il diritto di effettuare la riparazione in un luogo di sua scelta.
(5) La Framos ha il diritto di ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute per la riparazione e/o la sostituzione della merce viziata - in via meramente esemplificativa e non esaustiva: spese di viaggio, di personale, etc. - qualora durante la riparazione dovesse essere accertato che il vizio e/o il difetto denunciato non può essere imputato alla Framos.
(6) In caso di vizi e/o difetti che la Framos non può riparare per cause indipendenti dalla sua volontà, il Cliente è surrogato nei diritti di garanzia che la Framos dovesse vantare nei confronti dei propri fornitori. Il Cliente potrà azionare le proprie pretese nei confronti della Framos “a perdita definitiva”, e cioè solamente dopo aver agito nei confronti dei fornitori di quest’ultima in virtù della suddetta surrogazione e nel caso in cui l’azione promossa a tale titolo abbia avuto esito negativo ovvero possa ragionevolmente presumersi che la stessa non possa avere esito positivo avuto riguardo alle condizioni patrimoniali del fornitore stesso. Il diritto di garanzia vantato dal Cliente nei confronti della Framos è sospeso per tutta la durata della controversia.
(7) Le garanzie previste dal presente articolo 9 non si applicano qualora il Cliente abbia modificato, anche per il tramite di terzi, la merce fornita senza l'esplicito consenso scritto della Framos e, a causa di ciò, la riparazione della stessa diventi impossibile o irragionevolmente difficile, fatte salve le
modifiche apportate per effetto dell'uso previsto dal contratto. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che le modifiche apportate non sono in alcun modo collegate al vizio e/o al difetto denunziato e che la riparazione non è divenuta impossibile o irragionevolmente difficile a causa della modifica stessa. In ogni caso il Cliente si assume l’obbligo di rimborsare alla Framos tutti i costi aggiuntivi della riparazione causati dalla modifica indebitamente apportata.
(8) Qualora il vizio e/o il difetto denunziato sia eliminato direttamente dal Cliente, questi ha il diritto di chiedere alla Framos il rimborso delle spese allo scopo sostenute e debitamente rendicontate solamente a fronte di un apposito accordo precedentemente stipulato per iscritto tra le Parti.
10 - Diritti di proprietà intellettuale di terzi
(1) Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla Framos ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da terzi nei propri confronti che sia fondata sulla asserita violazione di diritti di proprietà industriale e/o d'autore.
(2) Qualora l'oggetto della fornitura violi diritti di proprietà intellettuale e/o d’autore di terzi, la Framos è tenuta, a sua insindacabile scelta e a proprie spese, a modificare ovvero a sostituire la merce fornita in modo tale da preservare i diritti di proprietà intellettuale e/d’autore dei terzi e, al contempo, da consentire alla merce fornita di svolgere le funzioni proprie contrattualmente concordate ovvero, in ogni caso, a procurare al Cliente il diritto di utilizzazione della merce fornita mediante la stipulazione di appositi contratti di licenza. Nel caso in cui la Framos non dovesse riuscire a fare ciò entro un termine ragionevole, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto ovvero di chiedere la riduzione del prezzo d’acquisto.
(3) Nel caso previsto dal precedente punto 1, articolo 10 delle presenti Condizioni generali, la Framos sarà tenuta a fare quanto previsto dal precedente punto 2, articolo 10 delle presenti Condizioni generali a condizione: (i) che il Cliente comunichi immediatamente per iscritto alla Framos ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da terzi nei propri confronti che sia fondata sulla asserita violazione di diritti di proprietà industriale e/o d'autore; (ii) che il Cliente consenta alla Framos di modificare e/o di sostituire la merce fornita; (iii) che ogni e qualsivoglia difesa, giudiziale e/o stragiudiziale, è riservata alla Framos; (iv) che la merce fornita non sia stata modificata dal Cliente; (v) che la violazione non sia direttamente collegata all’aver il Cliente modificato la merce fornita senza autorizzazione.
11 - Disposizioni finali
(1) La lingua del contratto è l’italiano. Qualora le presenti Condizioni generali di contratto dovessero essere disponibili in altre lingue, prevale la versione scritta in lingua italiana.
(2) L'indirizzo e-mail rilasciato dal Cliente al momento della conclusione del contratto viene utilizzato dalla Framos per l’invio delle comunicazioni commerciali. Il Cliente può opporsi a tale utilizzo in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xxx, senza che ciò comporti costi aggiuntivi.
(3) Ai contratti stipulati tra la Framos e il Cliente sono interamente applicabili la giurisdizione e la legge italiana, che ne regolano la conclusione, l’esecuzione e la cessazione, e in base alle quali essi saranno interpretati, anche al fine della risoluzione delle controversie da essi nascenti.
(4) Se non diversamente concordato, il luogo della prestazione dei servizi e dell’adempimento di ogni
obbligazione di pagamento è la sede della Framos. Le Parti indicano in maniera espressa e inequivoca
il Foro di Monza quale competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro a decidere qualsivoglia controversia inerente i contratti stipulati tra la Framos e il Cliente, fermo restando il diritto della Framos di scegliere se adire la competente Autorità giudiziaria del luogo ove vi è la sede del Cliente.
(5) Ogni e qualsivoglia modifica e/o integrazione di tutti gli accordi intercorsi tra la Framos e il Cliente potrà avvenire solo per iscritto, ivi compresa la rinuncia alla presente clausola, così come le denunce di eventuali vizi e/o difetti, i solleciti e i termini fissati nonché le dichiarazioni aventi ad oggetto la richieste di riduzione del prezzo, la rescissione o la risoluzione dei contratti da parte del Cliente.
(6) Qualora uno qualsiasi dei punti del contratto stipulato tra la Framos e il Cliente, ovvero delle presenti Condizioni generali di contratto, dovesse risultare illecito, inefficace o, comunque, inapplicabile, ogni altro punto dei medesimi conserverà piena validità ed efficacia. Se il contratto o le presenti Condizioni Generali contengono delle lacune, esse si considerano colmate dalle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia.
→ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di
approvare espressamente le clausole di cui ai precedenti punti 2.2 (casi di inefficacia della garanzia),