IPOTESI DI ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI EDILI DIPENDENTI
IPOTESI DI ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI EDILI DIPENDENTI
DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
In data 26 ottobre 2006 in Ravenna tra:
- La Confederazione Nazionale dell’Artigianato C.N.A. Costruzioni rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- La Confartigianato-Fapa della Provincia di Ravenna rappresentata dai Sigg.
Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx
E
- la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
- la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.
- la FENEAL-UIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
si è convenuto la stipula del presente contratto provinciale per i lavoratori delle aziende artigiane edili ad integrazione del precedente CPL del 30/1/2003:
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E SUBAPPALTO
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali esprimono grande preoccupazione per l’aumento del lavoro abusivo ed irregolare che ha raggiunto, nella nostra provincia, dimensioni rilevanti, stravolgendo le regole di mercato e compromettendo la possibilità di una corretta concorrenza fra i diversi operatori, e la crescita strutturale delle Imprese.
L’estensione di tale fenomeno pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori edili.
Le parti, auspicando che i provvedimenti legislativi assunti per l’emersione dal lavoro irregolare diano positivi risultati, ritengono necessario il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza istituzionali nell'intento di contrastare l’illegalità.
Ribadiscono perciò l’importanza delle seguenti iniziative:
- Applicare con puntualità e rigore il sistema di regolarità contributiva DURC previsto dagli accordi sindacali e dalle normative di legge;
- Dare puntuale e corretta applicazione alle norme contrattuali relative agli appalti e ai subappalti;
- Verificare che le imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera edile adottino nei confronti dei propri dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale, compresa la nuova disciplina in tema di contrasto al lavoro nero e per la regolarità contributiva;
- Adottare un efficace sistema di controllo della forza lavoro occupata nei cantieri, dando applicazione, dal 1° ottobre 2006, alle norme di legge che hanno reso obbligatorio l’utilizzo del tesserino identificativo per tutte le addetti operanti in cantiere.
La norma giuridica prevede che il cartellino identificativo consegnato ai lavoratori sia sempre visibile, completo di foto, cognome e nome e dati del lavoratore e comprensivo dei dati della ditta di appartenenza.
Le parti s'impegnano a definire, entro il 31/12/06, un apposito accordo che coinvolga tutte le Associazioni Imprenditoriali e la Cassa Edile della Provincia di Ravenna per implementare e migliorare le normative in vigore e per adottare un unico modello di tesserino comune a tutte le figure del settore che operano all’interno di un cantiere edile rendendo più efficaci i controlli.
In caso di non osservanza delle norme di legge e del futuro dispositivo contrattuale riferite al tesserino identificativo, scatteranno, oltre le sanzioni di legge, le eventuali sanzioni contrattuali previste per l’impresa e/o i provvedimenti disciplinari per i lavoratori.
BANCA DATI CTP
Premesso che in data 5 gennaio 2006 le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Ravenna, hanno definito un protocollo d’intenti in materia di appalti ed opere anche con l’adozione di un codice etico. In data 23 giugno 2005 è stato discusso, su proposta sindacale presso la Scuola Edile di Ravenna, un progetto per la creazione della Banca dati CPT, di cui si allegano le linee di indirizzo. Le parti si impegnano alla realizzazione di tale progetto in accordo con le altre componenti datoriali, gli Enti Bilaterali dell’edilizia, l‘Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali.
CONTRATTAZIONE PREVENTIVA
Si concorda che per i cantieri d’opere pubbliche e private riguardanti lavori d’importo del valore complessivo pari o superiore a € due milioni le Organizzazioni Sindacali attiveranno, prima dell’inizio dei lavori, la contrattazione preventiva con le imprese edili per la definizione di un accordo avente per oggetto le seguenti problematiche:
organici e livelli occupazionali, orari di lavoro, condizioni ed ambiente di lavoro, piani di sicurezza e coordinamento, servizi ed eventuali alloggi per tutte le maestranze, esigenze formative, comunicazione delle posizioni contrattuali, retributive, contributive ed assicurative e di Cassa Edile.
Resta confermato che, per le opere già aggiudicate o avviate alla data del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali potranno avviare la contrattazione così come sopra descritto.
LAVORATORI IMMIGRATI
Si conviene che la Cassa Edile di Ravenna provvederà alla stampa dei contratti integrativi provinciali edili e dei materiali sulle prestazioni della Cassa Edile e della Scuola Edile oltre alla lingua italina anche in lingua straniera (araba, rumena, albanese, francese ed inglese).
Esclusivamente per il periodo del Ramadan, ai lavoratori musulmani, in sostituzione del servizio mensa, sarà riconosciuta l’indennità sostitutiva del pranzo.
Le Organizzazioni Sindacali di Categoria, almeno 30 giorni prima dell’inizio del Ramadan, comunicheranno per iscritto alle imprese, per mezzo delle Associazioni Artigiane e dei Consulenti del Lavoro, il periodo suddetto.
Ai lavoratori extracomunitari che ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, l’impresa concederà un permesso non retribuito per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi di calendario, da agganciarsi alle ferie e ai permessi retribuiti, per il rientro al paese d’origine.
Il lavoratore immigrato dovrà richiedere il sopraccitato permesso non retribuito in forma scritta ed entro 2 mesi dall’inizio del periodo stesso.
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Con riferimento alle fasi lavorative svolte nei cantieri stradali, nei lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze chimiche e nelle lavorazioni di smaltimento e trattamento rifiuti, le Organizzazioni Sindacali, unitamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali o territoriali), potranno richiedere appositi momenti di verifica organizzativa e gestionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e la protezione dei medesimi.
Le Organizzazioni Artigiane e Sindacali ribadiscono i ruoli e le competenze delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).
Le parti, in considerazione di quanto avvenuto in questi anni nelle ultime stagioni estive, dove si sono registrati periodi prolungati di calura con condizioni di disagio e di pericolo per i lavoratori e con un calo della produttività aziendale (compresa l’impossibilità all’uso di
determinati materiali edili) ritengono utile aprire una discussione che coinvolga anche le strutture nazionali delle scriventi Organizzazioni e le Istituzioni Pubbliche per favorire l’utilizzo degli ammortizzatori in essere o individuare altre possibili soluzioni.
INDENNITA’ LAVORO NOTTURNO
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, straordinario notturno, festivo notturno e festivo notturno straordinario vengono così determinate:
- 30% per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati
- 45% per il lavoro notturno straordinario
- 55% per il lavoro festivo notturno
- 75% per il lavoro festivo notturno straordinario
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concordate in sede aziendale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PRESTAZIONI XXXXX XXXXX
Le parti concordano che le ore di frequenza ai corsi di formazione presso la Scuola Edile siano riconosciute ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Cassa Edile.
INDENNITA’ LAVORI DISAGIATI
Ad integrazione dell’art. 24 del Ccnl Edilizia Artigianato del 1/10/2004, si prevedono le
seguenti maggiorazioni, da computarsi sugli elementi punto 3, lett.a) del citato Ccnl: | della | retribuzione di cui all’art.26, |
- lavoratori addetti agli impianti chimici | 17% | |
- lavoratori a contatto con rifiuti organici e/o inorganici | 13% | |
-lavoratori addetti alla bitumazione dei manti stradali | 15% |
Le percentuali sopra evidenziate saranno raggiunte in 3 anni a partire dal 1° ottobre 2006 con le seguenti modalità:
- lavoratori addetti agli impianti chimici: 7% dall’1/10/06; 12% dall’ 1/10/07; 17% dall’ 1/10/08
- lavoratori a contatto con rifiuti organici e/o inorganici: 5% dall’1/10/06; 10% dall’ 1/10/07; 13% dall’ 1/10/08.
- lavoratori addetti alla bitumazione dei manti stradali: 5% dall’1/10/06; 10% dall’ 1/10/07; 15% dall’ 1/10/08.
Per impianti chimici si intendono gli ambienti negli stabilimenti petrolchimici dove si svolgono produzioni e/o lavorazioni di sostanze chimiche (es. reparto, isola, ecc.).
Per addetti alla bitumazione si intendono i lavoratori impegnati in lavori stradali o assimilati che prevedono l’utilizzo di finitrici con bitume caldo.
Per attività a contatto con rifiuti organici e/o inorganici si intendono i lavori di manutenzione edile presso discariche, termovalorizzatori e impianti di depurazione e trattamento acque.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concordate in sede aziendale.
ART. 7 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le scriventi organizzazioni, dopo un’approfondita discussione sulle problematiche relative all’inserimento dei giovani in edilizia, ritengono utile e necessaria un‘intesa sull’apprendistato professionalizzante che coinvolga tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali.
Le parti quindi si adopereranno perché sia convocato il Xxxxxx Xxxxx dell’Edilizia di Ravenna per la definizione di un’intesa entro il 31/12/06.
Le parti, relativamente alla formazione professionale obbligatoria per l’apprendistato professionalizzante, nel ribadire l’applicazione delle normative di legge, concordano che per lo svolgimento dei corsi di formazione si debba fare riferimento all’Istituto Scuola Edile CPT di Ravenna.
Alle imprese edili che utilizzeranno l’Istituto Scuola Edile di Ravenna per la formazione degli apprendisti professionalizzanti sarà riconosciuto, tramite la Xxxxx Xxxxx, un premio specifico che sarà definito nell’ambito della futura intesa con le altre Associazioni Imprenditoriali.
In base all’accordo provinciale sottoscritto il 15/5/2006, in applicazione dell’allegato L del CCNL sui trattamenti di CIGO e malattia per gli apprendisti, si concorda una prima verifica a 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’intesa.
Successivamente le verifiche avranno cadenza annuale.
Nel caso intervengano accordi nazionali sulle materie sopra citate, si effettuerà una verifica sulla congruità con le intese locali.
ART. 5 PROFESSIONALITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti vanno a precisare quanto previsto dal CPL del 1/1/03.
Appartengono al 1° livello i lavoratori che, privi di esperienza lavorativa, si apprestano per la prima volta a prendere conoscenza delle caratteristiche del settore edile.
I lavoratori assunti al 1° livello hanno diritto ad un rapido processo di qualificazione e/o specializzazione, eventualmente maturata anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni o attraverso la formazione professionale presso la Scuola Edile.
Dopo 22 mesi di effettiva prestazione presso la stessa azienda il lavoratore avrà diritto al passaggio al 2° livello.
Xxxxxxx utili, ai fini del raggiungimento del suddetto periodo di 22 mesi, anche i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le parti hanno esaminato le normative contrattuali che regolamentano la figura del capocantiere e del caposquadra definendo quanto segue:
Il lavoratore che coordina un gruppo di addetti di 4 o più unità viene chiamato caposquadra (o come diversamente definito dal contratto nazionale) a cui è riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione, un’indennità del 10% come previsto dal CCNL.
Il lavoratore che coordina più gruppi di addetti viene chiamato capocantiere a cui viene riconosciuta un’ indennità del 15 % sulla retribuzione contrattuale di cui al punto 3 dell’art. 26 del CCNL.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riconosciute a livello aziendale.
ART. 28 - TRASFERTA
A parziale modifica di quanto previsto dal precedente accordo integrativo si concordano le seguenti diarie:
10% per i cantieri situati fuori dal comune ove ha sede legale l’impresa e fino ai 30 Km di distanza dalla sede stessa;
La diaria oltre i 30 Km di distanza viene riconosciuta con le seguenti modalità: 14% dalla firma del presente accordo; 15% dal 1/10/07; 16% dal 1/1/08.
ART. 17 FERIE
Si concorda che il godimento delle ferie nel mese di agosto avvenga con la chiusura dei cantieri per 2 settimane collettivamente, da definirsi a livello aziendale.
Al fine di utilizzare correttamente la CIG le imprese dovranno comunicare alle XX.XX. e all’INPS le settimane individuate entro il 31 luglio di ciascun anno.
ART. 25 – SERVIZIO MENSA
Il contributo giornaliero a carico delle imprese per il pagamento del costo del pasto viene elevato al 90 % con un tetto massimo di € 9,5 .
L’indennità sostitutiva giornaliera di mensa è stabilita in €. 5,28 fino al 28/02/2007, dal 1/3/2007 viene elevata a €. 6,40 e dal 1/03/2008 viene elevata a €. 7,00.
Annualmente, entro il 31 dicembre, le parti verificheranno l’opportunità di aggiornare l’indennità sostitutiva.
ART. 26 – TRASPORTO CASA LAVORO
Si concorda quanto segue:
L’indennità prevista al punto B) - utilizzo mezzi aziendali - viene aggiornata a € 0,10 al Km.
Il rimborso previsto al punto C) - utilizzo da parte del lavoratore del proprio autoveicolo - viene aggiornato a € 0,18 per ogni Km percorso con una franchigia di Km 6 ( 3 + 3).
ART. 27 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
Il lavoratore che utilizzi il proprio autoveicolo in orario di lavoro, per esigenze dell’impresa, ha diritto al rimborso spese di € 0,25 al Km.
ART. 20 – PREMIO DI PRODUZIONE E INDENNITA’ TERRITORIALE E ART. 21 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Dall' 1/10/2006, l’elemento economico territoriale (E.E.T.) viene elevato, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali, del 3% calcolato sulla retribuzione base.
A far data dal 1/05/2007 avrà un ulteriore incremento del 4% calcolato sulla retribuzione base.
Inoltre, a decorrere 1/10/2006, verrà consolidato il 50% dell’importo dell’E.E.T. in essere al 30/9/2006.
Il rimanente 50% verrà consolidato a partire dal 1/5/2007. Tali quote verranno trasferite sotto la voce premio di produzione e indennità territoriale di settore, secondo quanto previsto nella tabella allegata.
Ala presente C.R.L. si allega la tabella con i nuovi valori del E.E.T. (art.21) e del Premio di Produzione e Indennità Territoriale di settore (art. 20).
Le parti concordano, ai fini del riconoscimento dell’E.E.T., l’effettuazione di una verifica entro il 30.06.07 sugli indicatori utilizzati.
ART. 15 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE ( RLST )
Il contributo a carico delle imprese, pari allo 0,27 % previsto dal precedente integrativo, viene viene elevato allo 0,35 %.
SANITA’ E PREVIDENZA INTEGRATIVA
Relativamente alla Sanità Integrativa (sanicard) da riconoscere ad impiegati e tecnici, le parti si impegnano ad esaminare entro il 30/6/07 eventuali soluzioni praticabili a livello provinciale, prevedendo prestazioni sanitarie integrative a partire dal 1/1/08 che coinvolgano le altre componenti imprenditoriali e la Cassa Edile.
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali convengono di avviare il confronto entro 31/12/06 per definire un’ intesa provinciale per l’estensione della previdenza integrativa edile e la mutualizzazione di Prevedi.
NORMA PREMIALE E SGRAVI
Le parti concordano di istituire una norma premiale annuale a favore dell’ impresa edile in riferimento a specifici parametri di seguito dettagliati:
• Regolare denuncia delle ore contrattuali come definito dall’art. 24 del contratto integrativo del 31 gennaio 2003 e regolarità contributiva alla Cassa Edile
• Regolare comunicazione da parte dell’impresa edile degli appalti e subappalti edili come previsto dai contratti di lavoro.
• Consegna da parte dell’azienda del tesserino identificativo come previsto dalle norme di legge e da eventuali intese contrattuali.
I parametri sopra elencati troveranno una verifica annuale.
Il mancato rispetto di uno o più adempimenti relativi ai parametri definiti, comporta la decadenza immediata dalla possibilità di usufruire dello sgravio per l’intero anno.
La norma premiale decorrerà dal 1/10/06 e avrà durata annuale; la quota che verrà riconosciuta all’ impresa è pari allo 0,75%, da applicarsi sull’APEO.
Ogni anno, entro il 10 dicembre, le parti si incontreranno per stabilire la misura dello sgravio riguardante l’anno successivo.
Sempre riguardo al contributo dell’APEO, alle imprese che avranno usufruito dei corsi organizzati dalla Scuola Edile di Ravenna per la formazione dei propri dipendenti verrà concesso uno sgravio contributivo pari allo 0,15% sulle ore di corso effettivamente frequentate dal lavoratore.
In futuro, a seguito di accordi nazionali e/o regionali stipulati dalle organizzazioni Sindacali ed Artigiane del settore edile, che prevedano il coinvolgimento nella formazione
professionale di altri Enti Bilaterali, le parti si impegnano ad applicare la norma del comma precedente anche in questi casi.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2006 e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2009, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Per quanto non modificato dal presente accordo restano fermi i contenuti del CPL del 31/1/2003.
Alla scadenza, il contratto rimarrà in vigore fino a quando non sostituito da un successivo accordo.
Le parti si impegnano a definire la stesura definitiva del contratto entro il 28/2/07.
C.N.A. Costruzioni Ravenna FILLEA-CGIL Ravenna
CONFARTIGIANATO/FAPA Ravenna FILCA-CISL Ravenna
FENEAL-UIL Ravenna