SETTORE TECNICO
SETTORE TECNICO
Servizio Viabilità
Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia Tel. 0000 0000 - Fax 0000 000000
Pec: xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ai fini della sicurezza lungo la viabilità provinciale (D.M. 49 del 16/02/2018)
SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Importo totale a base d’appalto | 456 210,58 |
IVA al 22% | 100 366,34 |
Totale | 556 576,92 |
Assicurazione Progettisti | 1 573,25 |
Incentivo Progettazione | 9 124,17 |
Totale GENERALE | 567 274,34 |
I PROGETTISTI
Geom. Georgia Altanese
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Geom. Xxxxxx Xxxxxx
IL R.U.P.
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L'appalto ha per oggetto l’intervento come da computo metrico allegato al progetto, finalizzato alla realizzazione di opere necessarie alla manutenzione straordinaria di alcune Strade Provinciali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. L’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente schema di contratto e al C.S.A. sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari.
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €uro 445.083,49 (diconsi € quattrocentoquarantacinquemilazeroottantatre/49), (di cui € 181.661,35 per costo della manodopera), oltre euro 11.127,09 per o.s., oltre IVA al 22%, come risulta dal prospetto riportato nel C.S.A. all’art. 1.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), a norma di legge; tutti gli importi citati nel presente atto e nel C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 3
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA
Gli operatori economici vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l’avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta.
Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità riportate nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, per il 2018, scaricabili dal sito web xxx.xxxx.xx Il versamento è pari a euro € 35,00
ART. 4
OPERE COMPRESE NELL’APPALTO
FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
1. Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016, risultano dagli elaborati progettuali di seguito elencati:
• Relazione Tecnica;
• Quadro Economico;
• Computo metrico estimativo;
• Capitolato Speciale D’Appalto;
• Stima incidenza della mano d’opera;
• Elenco prezzi;
• Modello Offerta Lavori;
• Tavole di Inquadramento;
• Tavola 01 : particolari costruttivi;
• Documentazioni Fotografiche;
2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati tecnici del progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel C.S.A..
3. In concreto l'appalto comprende sinteticamente le seguenti opere:
• Impianto di cantiere stradale sia fisso che mobile
• Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per spessore cm 3 eseguita con mezzo meccanico
• Realizzazione di strato di base, riprese e risagomatura della carreggiata
• Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compresso minimo ovunque di mm 30
• Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, di margine, di mezzeria e simboli.
• Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza da posizionare su cordolo esistente o su terra
• Idropulitura, tinteggiatura e opere di manutenzione straordinaria di alcune gallerie.
4. Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ART. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL
CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) Il Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente;
b) Il presente schema di contratto e il capitolato speciale di appalto;
c) Gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
d) Il piano operativo di sicurezza - il piano sostitutivo del PSC;
e) Il Cronoprogramma;
f) L’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
g) Le polizze di garanzia.
2. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E’ autorizzata la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, c. 13, X.Xxx. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009.
ART. 6
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE.
1. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal C.S.A. e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:
– legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
– il D.Lgs. 50/2016;
– Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente, per quanto compatibile con il D.Lgs. 50/2016;
– D.M. 31/2008;
– X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.;
– il D.Min. infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018;
– Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI – UNEL;
– le tabelle UNI per l’accettazione dei materiali ferrosi;
– tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, nonché tutte le norma tecniche che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.
ART. 7
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.
1. In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
I. Capitolato generale d'appalto D.M. 145 del 19/04/2000, parte vigente;
II. Contratto d’appalto;
III. Lettera di invito o bando di gara;
IV. C.S.A.;
X. Xxxxxxxxx del progetto esecutivo posto a base d’appalto come da elenco di cui all’articolo 4.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. In caso di norme del contratto e capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore. In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
ART. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via d’urgenza se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al successivo art. 12.
ART. 9
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di inviare al d.l. ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia di apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico conferito rilasciata dal d.t.c..
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione delle persone
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’impresa deve procedere con diligenza alla predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, entro i termini indicati all’art. 32, D.Lgs. 50/2016; il ritardo o la consegna parziale della documentazione entro detto termine saranno valutabili dalla S.A. quale grave inadempimento, con le conseguenze di legge (decadenza dell’aggiudicazione/facoltà di risolvere il contratto, segnalazione ad ANAC, escussione cauzione provvisoria, facoltà di applicare l’art. 110, D.Lgs. 50/2016, ecc.).
2. La Stazione appaltante procederà in via d’urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione del contratto, entro il termine indicato al successivo comma 6; il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Ricevuta la consegna dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad iniziarli, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora l’appaltatore non trasmetta i documenti necessari alla consegna dei lavori in via d’urgenza, di cui al precedente comma 2, nei 10 giorni successivi alla richiesta espressamente inoltrata e di addivenire all’affidamento dei lavori al concorrente risultato secondo miglior offerente. In tal caso si applicano gli artt. 108 e 110, D.Lgs. 50/2016.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Non si può dar luogo all’inizio dei lavori neppure in via di urgenza ove l’appaltatore e tutte le imprese esecutrici non provvedano a consegnare – nei casi previsti da legge – una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. In mancanza della presentazione dei documenti suddetti entro il termine stabilito per la consegna dei lavori si applicheranno gli artt. 108, 110, D.Lgs. 50/2016 e 90 c. 9, D.Lgs. 81/2008.
Inoltre si fa presente che trattasi di appalto finanziato con fondi statali (D.M. 49/2018) che prevedono la perdita del finanziamento e dei finanziamenti del quinquennio successivo se non si rispettano gli obblighi prescritti, dai quali deriva la necessità di consegna urgente dei lavori entro 15 dalla notifica di aggiudicazione e la certificazione di regolare esecuzione degli stessi entro il 10/03/2019 L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dei danni qualora detto termine non possa essere rispettato per fatto in capo allo stesso. In caso di violazione di detto termine, l’amministrazione può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1456, c.c.
7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato.
8. Nel caso di cui all’art. 5, D.M. 49/2018, si applicano i limiti ivi previsti.
ART. 11
TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI
RITARDI - PENALITA' – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di violazione di detto termine, l’amministrazione può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1456, c.c.
2. Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della incidenza statistica delle avverse condizioni meteorologiche.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille (Euro uno ogni mille Euro) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis, c. 2, D.Lgs. 50/2016.
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto al termine massimo di quindici giorni dalla data del verbale di consegna, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 10, comma 4;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui al periodo precedente, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al periodo precedente, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10%, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente C.S.A. o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), D.M. 49/2018, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve: riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro due giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale diagramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma.
ART. 13 SOSPENSIONE E PROROGA
1. Per sospensioni e proroghe si applica l’art. 107, D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 49/2018.
Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 è così quantificato, ai sensi dell’art. 10, D.M. 49/2018:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Detto importo soddisfa interamente il danno derivante all’esecutore, senza che lo stesso possa avanzare ulteriori pretese.
2. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
4. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione di proroghe non costituisce titolo per l’appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
5. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. Le visite presso il cantiere in periodo di sospensione lavori devono comunque essere fatte in contraddittorio con l’appaltatore, che ha l’obbligo di partecipare. In assenza, l’accesso si intende autorizzato con la sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva nei casi consentiti da legge ed il d.l. redigerà verbali accertativi della situazione alla presenza di due testimoni, anche dipendenti della stazione appaltante.
ART. 14
MODIFICHE AI LAVORI IN CORSO D’OPERA
0.Xx applica l’art. 106, D.Lgs. 50/2016.
2. Sono ammessi, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, gli interventi disposti dal direttore dei lavori - su preventiva autorizzazione del RUP anche nell’ambito dell’autorizzazione alla consegna dei lavori - per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. e), D.Lgs. 50/2016, le modifiche, in aumento o in diminuzione, che non comportino modifiche sostanziali. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. La Direzione Lavori potrà ordinare all’Appaltatore di demolire e rifare, a totale sua cura e spese, quelle opere che essa avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura, peso, ovvero con una minor lavorazione, oppure potrà a sua scelta, ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni della diversa lavorazione.
5. Se l’Appaltatore non ottempera all’ordine ricevuto, la Direzione Lavori potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi.
6. Qualora successivamente venga riconosciuto che i lavori non erano difettosi, l’Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e ripristino, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
7. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, si applica quanto previsto dal D.M. 49/2018.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ART. 15
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 35, c.18, DLgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste, dopo la stipula del contratto ed entro 15 gg. dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
ART. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO –VERIFICHE
1. I pagamenti avverranno ogni qualvolta si raggiunga la somma (per lavori eseguiti) pari a 230.000,00 euro, al netto delle trattenute e ritenute operate a qualsiasi titolo.
2. La contabilità dei lavori eseguiti è effettuata ai sensi dell’art. 7, C.S.A.; agli importi dello stato d’avanzamento, da redigersi entro 7 gg. dall’ultimazione dei lavori relativi sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 1, C.S.A.; il certificato di pagamento sarà redatto entro 7 gg. dal rilascio dello stato di avanzamento.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016
4. Per quanto attiene ai termini di pagamento, si applica il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., conformemente a quanto emerge dalla nota del Ministero dello sviluppo economico 23/1/2013 - prot. 0001293 in merito alla applicabilità del D.Lgs. 231/2002 anche ai lavori pubblici, orientamento recepito nella legge 161/2014; per la rata saldo si applica quanto previsto negli artt. 102, c. 4, 103, c. 6 e 113 xxx, x. 0, X.Xxx. 00/0000, xxxxx restando il rispetto dei tempi massimi di rendicontazione dei lavori imposti dall’ente finanziatore.
0.Xx fini del pagamento, la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva mediante D.U.R.C. e procede agli ulteriori controlli di legge.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’intervento in oggetto è finanziato con contributo statale.
7. La verifica di cui all’art. 48-bis, D.P.R 602/1973, nel caso di R.T.I., in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell’importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento, così come previsto dalla C.Min. Economia e finanze n. 22/29.7.2008.
Si richiamano gli obblighi ex art. 3, legge 136/2010 e s.m.i..
8. Nel caso di fornitura/posa di guard rail, per la liquidazione di ogni sal, si applica quanto previsto all’art. 4, C.S.A.
ART. 17
CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento a termini di legge. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 10 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 18 REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi non è ammessa, stante la specificità e durata dell’appalto, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE ART. 19
CAUZIONE PROVVISORIA
Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla lettera d’invito/bando/disciplinare di gara e, comunque, all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
1. Si applica quanto previsto all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia fidejussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al Decreto, Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n° 31 e deve espressamente prevedere: la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c., il pagamento a semplice richiesta da parte dell’Ente beneficiario e comunque entro 15 giorni dalla richiesta stessa, l’esclusione della preventiva escussione dell’assicurato di cui all’art. 1944 c.c., che il mancato pagamento del premio o dei premi di proroga non sono opponibili all’Ente beneficiario, che la durata della copertura si estende fino al collaudo dell’opera e comunque fino a 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e che essa è resa ai sensi dell’art.103, D.Lgs. 50/2016.
ART. 21 GARANZIE
Non essendo presenti impianti da eseguire, in merito alle garanzie, si rinvia alle disposizioni generali di cui all’art. 29, avente per oggetto “Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione”.
ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a
Sezione A:
partita 1: all’importo di aggiudicazione dei lavori – scoperto 10% minimo non superiore a 1.000,00 euro
partita 2 (opere preesistenti): €. 50.000,00 – scoperto 10% minimo non superiore a 1.000,00 euro
partita 3 (demolizione e sgombero in caso di sinistro) €. 10.000,00 – scoperto minimo non superiore a 1.000,00
Sezione B:
euro 500.000,00 per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
Sia per la Sezione A che per la Sez. B, in caso di franchigie o scoperti superiori a quelli indicati, la polizza dovrà espressamente prevedere che l’assicurato dà mandato al soggetto assicuratore di pagare alla stazione appaltante (beneficiario) in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico.
La polizza dovrà espressamente indicare che essa è resa ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
0.Xx copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.
CAPO 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART. 23
SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall’Ente appaltante per le lavorazioni/categorie indicate all’art. 1 del C.S.A. e alle condizioni e nei limiti previsti nel bando/lettera invito/disciplinare di gara e all’art. 105, D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l’Appaltatore è tenuto, al fine della liquidazione dell’importo dovuto e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016, a seguire le indicazioni di cui alla nota ANCE prot. n. 29044 del 20/06/2017.
Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.
L’Amministrazione committente non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da
ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90, c. 4 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste da legge.
Ad ogni sal, attraverso il casellario informatico, la stazione appaltante accerterà che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
CAPO 7 – DANNI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 24
DANNI DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni da forza maggiore, la denuncia del danno dovrà essere fatta per iscritto al direttore lavori immediatamente e comunque entro un massimo di cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità, quali: gli smottamenti, le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi o dei manufatti, gli ammaloramenti di pavimentazioni in fase di esecuzione o eseguiti.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
ART. 25 DANNI ALLE OPERE
1. L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore di cui al precedente articolo 24.
2.Xxxxxx compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisionali, ecc.
3. I danni causati ai materiali ed a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per contratto.
4. Qualora l’Appaltatore nell’eseguire i lavori abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa.
ART. 26
RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell'art. 9. D.M. 49/2018, in merito a contestazioni e riserve, si applica la disciplina riportata nel D.M. cit, nonché quanto previsto nel C.S.A./schema di contratto e nel presente articolo.
2. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, D.M. cit, l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine suindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
4. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente atto. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente atto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi, tra il resto, le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui sopra.
La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
6.Per le controversie, si applica quanto previsto nella parte VI titolo I, D.Lgs. 50/2016. 0.Xx caso di controversie in fase di gara potrà essere richiesto parere ad ANAC.
8. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di La Spezia. Non si applica la clausola compromissoria.
9. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
ART. 27 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha: il diritto di risolvere in danno il contratto, ai sensi dell’art.108, DLgs. 50/2016 e di recesso ex art.109, D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di valersi delle azioni ex artt. 1453, 1463 e segg., 1467 e segg., c.c. . E’ causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
ART. 28 TRATTAMENTO DEL PERSONALE
1.L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare a quanto previsto dagli artt. 30, 105, D.Lgs. 50/2016 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. relativa alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
0.Xx sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si applica all’esecutore il Codice del comportamento approvato dall’amministrazione con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 21/03/2014 e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Sono tenuti all’osservanza dei Codici suindicati anche i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici, si procederà alla risoluzione del contratto.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ART. 29
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Si applica l’art. 12, D.M. 49/2018.
ART. 30
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso nei termini previsti dall’art. 237, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, c. 16, X.Xxx. 50/2016, fermo restando il rispetto dei tempi massimi di rendicontazione dei lavori eventualmente disposti dall’ente finanziatore.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 31
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. E’ facoltà della Stazione appaltate richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori o del collaudo (o c.r.e.), l’uso anticipato delle opere eseguite senza che l’Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. In tal caso, previa i necessari accordi con l’Appaltatore in merito all’incolumità degli occupanti ed alla decadenza delle responsabilità inerenti, si procederà al preventivo collaudo provvisorio delle opere che il Committente intende utilizzare, redigendo apposito verbale circa lo stato delle stesse, a garanzia di eventuali danni che potessero ad esse derivare.
2. Non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore deve darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori con Pec; subito dopo deve consegnare al Committente la costruzione/l’opera in stato di perfetta efficienza, fermo restando l’obbligo di provvedere a quei ritocchi che si rendessero necessari per i lavori di sua competenza.
3. Constatata l’ultimazione di tutti i lavori e prestazioni dovuti da parte dell’Appaltatore, la Direzione Lavori redigerà il verbale dell’avvenuta ultimazione, e la presa in consegna, per conto del Committente, dei lavori eseguiti.
4. La presa in consegna dei lavori eseguiti, anche se effettuati senza riserva da parte della Direzione Lavori e del Committente, non farà ritenere l’opera favorevolmente accettata, accettazione che si verificherà soltanto dopo che si sia proceduto al collaudo tecnico- amministrativo definitivo (o c.r.e.).
5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
CAPO 9 - NORME FINALI
ART. 32
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 6, del D.M. 145/2000, del D.Lgs. 50/2016 e gli altri specificati nel presente schema di contratto, nonché nel Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:
1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
2) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, quali il taglio degli alberi, i movimenti di terra, la recinzione del cantiere stesso con stecconata in legno, lamiere o con muro, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla
Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari della Stazione Appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni qualunque ne sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
4) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
5) L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere.
6) La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne.
7) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla Direzione, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, in numero adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate nello schema tipo allegato alla Circolare n. 1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei Lavori Pubblici, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
8) L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sulla viabilità ordinaria in relazione alla segnalazione del cantiere, restando a suo carico l’onere della segnaletica prevista dal vigente codice della strada
9) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo non sia avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante.
10) La fornitura di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
11) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
12) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
13) Le eventuali spese derivanti da oneri di trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti dagli scavi e demolizioni di cantiere.
14) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori.
15) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree che non siano nella proprietà o disponibilità della Provincia, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
16) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Enti territoriali, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’appaltatore ha l’onere di provvedere tempestivamente a comunicare agli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l’unità produttiva che lo ospita ogni notizia che possa influire sul servizio erogato dagli stessi o comportare danno o nocumento all’Ente erogatore, alla stazione appaltante od all’unità produttiva che ospita il cantiere stesso, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste. L’appaltatore ha l’onere di provvedere agli obblighi propri della stazione appaltante nei confronti degli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l’unità produttiva che lo ospita, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste; in ciò comprendendo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le necessarie richieste, ricerche, comunicazioni, liquidazione di oneri. L’appaltatore dovrà farsi carico di provvedere tempestivamente a propria cura e spese a quanto necessario per l’installazione del cantiere nonché per l’esercizio delle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste.
Per quanto riguarda i sottoservizi interessanti il cantiere, le aree occupate e l’unità produttiva che lo ospita, l’appaltatore dovrà farsi carico di provvedere tempestivamente a propria cura e spese, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste:
o all’acquisizione delle informazioni relative
o alle richieste formalmente necessarie
o alla preventiva ricerca e restituzione grafica
o alla comunicazione preventiva e successiva agli Enti proprietari/gestori
o alla liquidazione degli eventuali importi dovuti agli Enti proprietari/gestori
18) Gli elaborati tecnici esecutivi relativi alle strutture isolate o meno realizzate con elementi generalmente prefabbricati necessari alla esecuzione dell’intervento, che in ragione della loro specificità e particolarità legata alla modalità di esecuzione della ditta fornitrice dello specifico modello e tipo non sono stati oggetto di progettazione esecutiva e strutturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale metalliche di sicurezza, solai, parapetti, opere provvisionali ecc.), devono essere redatti da tecnici abilitati a spese dell’appaltatore e depositati presso la stazione appaltante ed il competente ufficio prima della esecuzione dei lavori.
19) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ad indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.
20) L'esecuzione e le spese per prelievi e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
21) La preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi e accessori,
accompagnata dalla documentazione tecnica, da eventuali grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, da calcoli giustificativi atti ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione da parte della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore dovrà provvedervi, a propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio della fornitura, senza che ciò dia titolo a compensi particolari. I campioni e le relative documentazioni accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere conservati fino a collaudo, nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante, da parte dell’Appaltatore.
22) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
23) L'esecuzione di esperienze ed analisi (come anche verifiche, assaggi, ecc.) e relative spese che venissero in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
24) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, in idonei locali o negli uffici direttivi.
25) Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
26) I danni, che per cause dipendenti o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
27) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti nel presente atto e nel Capitolato.
28) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale a dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
29) La pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.
30) La forniture di fotografie, e relativi negativi o file jpeg, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato d'avanzamento, nel formato 18x24.
31) L'assunzione di un Direttore di cantiere, come previsto all'articolo 9 ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Al tecnico dovrà essere conferito il mandato con atto pubblico. Detto atto dovrà essere depositato presso l'Amministrazione committente che provvede a dare comunicazione alla direzione lavori (secondo quanto previsto all'art. 4 del D.M. 145 del 19/04/2000).
32) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solette, mensole, rampe, parapetti, ecc.) che venissero ordinati dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
33) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 128/1959), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove
tale uso sia consentito.
34) Lo sgombero e la pulizia del cantiere, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
35) Le spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
36) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono pertanto disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
37) Il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori.
38) Produrre ad ultimazione dei lavori, alla Direzione, una planimetria, in triplice copia, con l'ubicazione e le dimensioni esatte delle opere realizzate, nonché con le indicazioni esatte dei percorsi delle eventuali tubazioni (fognature-elettriche-idriche, ecc. ).
39) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
40) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
41) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente atto o dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
42) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l’appaltatore ha l’onere della messa in sicurezza e riapprestamento del cantiere causati da sospensioni lavori legittime nonché ogni eventuale altra ipotesi di sospensione lavori individuata dal presente atto o dal c.s.a. a carico della ditta.
43) E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, come prescritto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dalla legge 136/2010.
44) I rifiuti prodotti a seguito dell’esecuzione dei lavori in contratto sono di proprietà della ditta esecutrice; sono quindi a completo carico di quest’ultima gli adempimenti per il loro smaltimento.
45) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante, di cui all’art. 22.
46) Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
❖ le spese contrattuali;
❖ le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
❖ le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
❖ le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
❖ le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
❖ per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
❖ A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
47) E’ in capo all’appaltatore – previa semplice richiesta da parte del Direttore dei lavori – l’esecuzione di eventuali carotaggi – nel numero richiesto – per la verifica dello spessore degli strati posti in opera.
48) E' causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine una copia del suindicato D.P.R. 62/2013 è inviata via pec all'indirizzo del contraente o gli è comunicato il link al file scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.
2. Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti da legge, fatto salvo quanto previsto nello Schema di contratto, nel C.S.A. e nella vigente normativa, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi da legge, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
ART. 33
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal C.S.A. e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’appaltatore dovrà inviare ogni comunicazione alla stazione appaltante a qualsiasi titolo denominata negli elaborati progettuali od atti amministrativi o norme di legge e regolamenti presso il Servizio Viabilità – c/o Provincia della Spezia, via Xxxxxxxx Veneto 2, salvo che non sia specificatamente e diversamente detto nel bando di gara per quanto attiene agli atti di gara. Sempre in La Spezia, via Xxxxxxxx Veneto 2 sono domiciliati tutti gli organi del procedimento della stazione appaltante, a titolo indicativo e non esaustivo: responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, direttore operativo, coordinatori della sicurezza, progettisti di ogni livello e specialità, assistenti ai suddetti ed ogni altro soggetto individuato da atti, elaborati, leggi e regolamenti.
4. Comportamenti e cautele che deve prestare l’appaltatore:
- L’appaltatore è reso edotto del fatto che può effettuare i lavori i lavori con la presenza contemporanea in cantiere di altre ditte e questo fatto non può essere oggetto di riserva, né essere motivo di richieste di maggiori compensi, né giustificare maggiori oneri a carico dell’appaltatore, intendendosi compreso nel prezzo d’appalto ogni onere relativo.
- Ai sensi dell’art. 27, c. 1, D.M. 145/2000, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ART. 34 PROPRIETÀ DEI MATERIALI
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’appaltatore.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali suddetti devono essere trasportati e regolarmente accatastati, secondo le indicazioni del presente atto, del capitolato speciale o le disposizioni del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
ART. 35 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni, manomissioni, guasti che possono derivare dai suoi lavori e dal suo personale ad opere e persone anche non di sua pertinenza nei confronti del cliente e di terzi.
2. L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
3. In caso di infortuni/danni ogni responsabilità civile e penale ricadrà sullo stesso e non sul Committente o sul responsabile dei lavori o sul personale addetto alla Direzione Lavori e sorveglianza.
ART. 36
ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenuti nello schema di contratto, nel C.S.A. e nel Capitolato generale operano in pieno diritto, senza obbligo per l’Ente appaltante della costituzione in mora dell’Appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(descrizione delle lavorazioni e specificazione delle prescrizioni tecniche)
PARTE 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta da progetto a €uro 445.083,64 (diconsi €uro quattrocentoquarantacinquemilazeroottantatre/64), oltre €uro 11.127,04 per o.s., oltre IVA al 22%, come risulta dal seguente prospetto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
N° | Categoria | Designazione dei | Importo complessivo di ogni lavorazione (inclusi gli | In % | ||
Ord. | OG/OS | gruppi delle | o.s. ex lege*, di cui alla determinazione n. 4/2006 | (nel caso di | ||
lavorazioni omogenee | dell’Autorità di vigilanza) | lavori il cui | ||||
complessive | corrispettivo | |||||
dell’opera | è previsto a | |||||
Voci a corpo | Voci a misura | TOTALE | corpo ovvero per la parte | |||
a corpo di | ||||||
un intervento | ||||||
il cui | ||||||
corrispettivo | ||||||
è previsto a | ||||||
corpo e a | ||||||
misura) | ||||||
1 | OG3 | Demolizioni, scavi, | 206.412,80 | 206.412,80 | ||
lavorazioni stradali | ||||||
opere strutturali in | ||||||
C.A., | ||||||
opere di finitura | 47.565,22 | 47.565,07 | ||||
(gallerie) | ||||||
2 | OS 10 | Segnaletica Stradale non luminosa | 85.487,08 | 85.487,08 | ||
3 | OS 12a | Barriere Stradali di Sicurezza | 105.618,54 | 105.618,54 | ||
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | 445.083,49 | |||||
L'importo degli oneri di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta), ai sensi del punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, ammonta a EURO | 11.127,09 | |||||
TOTALE APPALTO EURO | 456.210,58 |
2. Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente atto o nel Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell’osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi.
L’appaltatore nel formulare l’offerta dovrà tenere conto che l'importo degli oneri di sicurezza, calcolati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è soggetto al ribasso d’asta.
DEFINIZIONE CATEGORIE
1. I lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente riportata, con il relativo importo, nella tabella che segue, nella quale sono altresì riportate, con i relativi importi, le parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente:
Lavori di | Categoria | Euro | Incidenza % mano d’opera | ||
A | Categoria prevalente | ||||
1 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | Prevalente | OG 3 | 253.977,87 | 38,85 |
B | Lavori appartenenti a categorie generali diverse da quella prevalente, aventi un importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ovvero a 45.508,36 euro. | ||||
1 | Barriere Stradali di Sicurezza | OS 12a | 105.618,54 | 15,50 | |
2 | Segnaletica Stradale non Luminosa | OS 10 | 85.487,08 | 77,93 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 445.083,49 |
TOTALE INCIDENZA MANO D’OPERA | 181.661,35 |
PARTE 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – MATERIALI – PROVE- CONTROLLI E NORME GENERALI
ART. 2
CONDIZIONI DI APPALTO E PRESCRIZIONI AMBIENTALI
1. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
❖ di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico- estimativo, ove redatto
❖ di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori
❖ di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché degli impianti relativi
❖ di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori, delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli organi competenti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
❖ di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
❖ di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori che sono quindi ritenuti congrui.
❖ di aver letto lo schema di contratto, nonché il C.S.A., di aver preso visione degli allegati elaborati di progetto e di accettare tutte le condizioni in tali atti contenute, giudicando che in base agli elaborati ed i controlli in loco, l’opera è immediatamente realizzabile senza necessità di integrazioni o varianti.
❖ di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
❖ di conoscere tutte le spese e gli obblighi generali a carico dell'appaltatore previste da legge e dal presente atto.
❖ di aver giudicato equo e remunerativo l’onere per la sicurezza determinato in progetto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme dello schema di contratto o del Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere mezzi tecnici e finanziari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
3. L’appaltatore è tenuto al rispetto dell’ambiente.
ART. 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
-PREMESSA-
I materiali occorrenti per la realizzazione del presente appalto proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze; si intende che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuerà, dopo provveduto ai riempimenti e rilevati, potrà essere impiegato dall'impresa, in quanto sarà stato riconosciuto idoneo dalla direzione lavori.
Esso viene ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità di impiego.
Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 16 e 17 del D.M. 145 del 19/04/2000 e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettronico Italiano, in osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
L’accettazione definitiva, da parte del D.L., dei materiali e dei componenti si ha solo con la loro posa in opera.
-PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI
Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, valgono altresì:
a) per lavori edilizi tutte le norme contenute negli articoli dal n° 6 al n° 23 del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con atto n° 170 del 14/12/90, nella versione conservata agli atti d’ufficio e consultabile previo appuntamento al numero 0187/742358;
b) per lavori stradali tutte le norme contenute nell'art. 14 del Capitolato Speciale Tipo per gli appalti di lavori stradali (ultima edizione) redatto a cura del Ministero dei LL.PP., nella versione conservata agli atti d’ufficio e consultabile previo appuntamento al numero 0187/742358;
Per quanto riguarda i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei materiali valgono le norme stabilite nel D.M. 9.1.1996, Allegati da 1 a 8.
In particolare:
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
B) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
C) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25
U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
D) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
E) BITUMI:
Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. -
B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella:
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
F) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
Caratteristiche | B 40/50 | B 50/70 | B 80/100 | B 130/150 | B 180/220 |
Penetrazione a 25 °C [D.M.m] | Oltre 40 fino a 50 | oltre 50 fino a 70 | oltre 80 fino a 100 | oltre 130 fino a 150 | Oltre 180 fino a 220 |
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] | 51/60 | 47/56 | 44/49 | 40/45 | 35/42 |
Punto di rottura Xxxxx [max ° C] | -6 | -7 | -10 | -12 | -14 |
Duttilità a 25 °C [min cm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Solubilità in CS2 [min %] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Volatilità max : a 163 °C a 200 °C | -- 0,5 | -- 0,5 | 0,5 -- | 1 -- | 1 -- |
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C] | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 |
Percentuale max in peso di paraffina | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Densità a 25 °C | 1,00÷1,1 0 | 1,00÷1,1 0 | 1,00÷1,0 7 | 1,00÷1,0 7 | 1,00÷1,0 7 |
G) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:
A rapida rottura | A media velocità di rottura | A lenta rottura | ||||||
Prove di accettazione | Metodi di prova | ECR 55 | ECR 65 | ECM 60 | ECM 65 | ECL 55 | ECL 60 | |
Composizione: | ||||||||
a | Contenuto d’acqua, % in peso | CNR fasc. 3 art. 19 | max 45 | max 35 | max 40 | max 35 | max 45 | Max 40 |
B | Contenuto di legante (bitume+ flussante), % in peso | 100 - a | min 55 | min 65 | min 60 | min 65 | min 55 | Min 60 |
C | Contenuto di bitume (residuo della distillazione), in peso | ASTM D 244- 72 | min 53 | min 62 | min 54 | min 55 | min 55 | Min 60 |
D | Contenuto di flussante, % in peso | b - c | max 2 | max 3 | max 6 | max 10 | 0 | 0 |
Caratteristiche: | ||||||||
e | Velocità di rottura: | >40 > 90 -- -- -- | > 40 > 90 -- -- -- | |||||
demulsività, % peso | ASTM | |||||||
D 244- | -- | -- | -- | -- | ||||
adesione, % | 72 | -- | -- | -- | -- | |||
rivestimenti aggregati | LCPC | |||||||
acidi o basici: | ASTM | |||||||
A) Asciutti, % | D 244- | > 80 | > 80 | -- | -- | |||
B) Umidi, % Impasto con | 72 | > 60 | > 60 | -- | -- | |||
cemento o con | ||||||||
polvere silicea, g | ASTM | |||||||
D 244 72/SFER | -- | -- | max 2 | max 2 | ||||
B | ||||||||
-76 | ||||||||
F | Trattenuto al setaccio ASTM n. 20, % in peso | ASTM D 244- 72 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | Max 0,2 |
G | Sedimentazione a 5 giorni, % in peso | ASTM D 244- 72 | max 10 | max 5 | max 5 | max 5 | max 5 | max 5 |
H | Viscosità Engler a 20 °C, °E | IP 212/66 | 3-10 | 8-25 | 5-12 | 7-15 | 3-10 | 5-12 |
I | Carica delle particelle | ASTM D 244- 72 | Positiva | positiva | positiva | positiva | positiva | Positiva |
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione): | ||||||||
l | Penetrazione a 25 °C, D.M.m | CNR BU 24 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | Max 220 |
M | Punto di rammollimento (palla- anello), °C | CNR BU 35 | min 35 | min 35 | min 35 | min 35 | min 35 | Min 35 |
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
H) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:
Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN
GRADAZIONE (*) | |||||||||
Norma | Norma | Unità | 10/30 | 30/50 | 50/70 | 50/70 | 70/100 | 100/15 | |
EN | corrisp | di | -70 | -65 | -65 | -60 | -60 | 0 | |
. | misura | -60 | |||||||
CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |
Penetrazione a 25°C | EN 1426 | CNR 24/71 | D.M.m | 10/30 | 30/50 | 50/70 | 50/70 | 70/100 | 100/15 0 |
Punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C min | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Coesione a +5°C | Pr EN | J/cm2 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Punto di infiammabilità | EN 22592 | CNR 72/79 | °C min | 000 | 000 | 000 | 235 | 220 | 220 |
CARATTERISTIC HE FACOLTATIVE | |||||||||
Ritorno elastico 25°C (**) | PrEN | DIN 52013 | % min | 50 | 50 | 75 | 50 | 65 | 65 |
Punto di rottura Frass | EN 12593 | CNR 43/74 | °C min | -4 | -8 | -15 | -12 | -15 | -17 |
Stabilità allo stoccaggio | |||||||||
Differenza del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Differenza di penetrazione | EN 1426 | CNR 24/71 | D.M.m max | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Penetrazione residua | EN 1426 | CNR 24/71 | % min | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 |
Incremento del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Riduzione del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ritorno elastico a 25°C sul residuo (**) | PrEN | DIN 52013 | % min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l’intervallo di penetrazione e il punto di rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
I) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE
Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati:
Caratteristiche | Norme di riferimento | Valori |
Contenuto di acqua (% in peso) | CNR – BU 100 | < 35 |
Contenuto di bitume (% in peso) | CNR – BU 100 | > 65 |
Contenuto di flussante (% in peso) | CNR – BU 100 | < 2 |
Velocità di rottura demulsiva (% in peso) | ASTM D 244-72 | > 50 |
Omogeneità (% in peso) | ASTM D 244-72 | < 0,2 |
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) | ASTM D 244-72 | < 5 |
Viscosità Engler a 20 °C (°E) | CNR – BU 102 | > 15 |
Grado di acidità (pH) | ASTM E 70 | < 7 |
Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego che non sono descritti nelle voci dei capitolati speciali tipo per le varie categorie di lavori, dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di prove eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte quelle spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa avrà l’onere di sostenere le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
ART. 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
Per tutto quanto concerne le modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori valgono le norme di seguito riportate:
MOVIMENTI E TRASPORTI Dl MATERIALI
Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di materie accumulate nel cantiere di lavoro, l'impresa avrà cura di recuperare il materiale riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno fissate dalla direzione lavori, evitando in ogni caso che il materiale venga asportato per negligenza o per qualsiasi altro motivo.
Qualora l'impresa non provvedesse in conformità a tale prescrizione la direzione lavori avrà facoltà di addebitare all'impresa stessa l'importo dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla contabilità dei lavori.
a) Gli scavi di fondazione, dovranno venire eseguiti a sezione obbligata (rettangolare o trapezoidale) e l'Appaltatore dovrà provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via prudenziale, per evitare smottamenti e franamenti alla esecuzione delle necessarie sbadacchiature con legname di sufficiente robustezza.
b) Gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza e natura dovranno essere eseguiti o con aggrottamento o con i mezzi più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo, e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.
Tutti gli oneri di cui al presente paragrafo si intendono compresi e compensati dai prezzi unitari fissati in elenco e riguardanti gli scavi ed i getti.
c) Scavi di sbancamento: si considerano scavi ordinari di sbancamento quelli da eseguirsi per splateamenti con la profondità dei medesimi non oltre i cm 40 dal piano di lavoro.
Nell'esecuzione degli scavi dovranno accumularsi separatamente in superficie le materie da allontanarsi e quelle da reimpiegarsi in luogo per rinterri, ricostruzione di massicciate stradali ed altre opere. Nei prezzi unitari di elenco oltre gli oneri di cui sopra è ricompreso e compensato l'obbligo della frantumazione dei blocchi pesanti e quanto altro occorra per allontanare la materia scavata fino ai punti stabiliti.
Nell'esecuzione degli scavi in genere e in particolare degli scavi di fondazione e per fognatura dovranno rispettarsi le sezioni e le quote di progetto e quelle fissate all'atto esecutivo dalla direzione lavori. Qualora tutto o in parte gli scavi eccedessero le dimensioni prescritte anche in conseguenza di franamenti, smottamenti, ecc., I'impresa dovrà provvedere alle necessarie correzioni secondo le modalità che la direzione lavori riterrà di prescrivere.
In ogni caso non verranno contabilizzati i volumi dei conglomerati od altre strutture che per irregolare esecuzione degli scavi occorresse eseguire in più riprese.
Negli sbancamenti sono compresi gli scavi per la formazione dei cassonetti per i quali dovrà essere regolarizzato col medesimo prezzo, il piano di posa della pietra.
d) I rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate idonee dalla direzione lavori ed all'uopo accatastate in precedenza.
In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati di spessore non superiore ai cm 30 accuratamente pilonati con pestelli del peso di Kg 15 a completo rifiuto, completato mediante abbondante aspersione di acqua.
Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi prodotti dagli eventuali smottamenti e per gli scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte sebbene questi rinterri non vengano contabilizzati.
Trasporti a rifiuto dei materiali di scarto: dovranno effettuarsi fino alla località e posizione caso per caso approvata dalla direzione lavori. Qualora per qualsiasi motivo I'impresa o chi per essa non ottemperasse a tale specifica prescrizione la direzione lavori non solo non farà luogo al pagamento del corrispondente importo, ma applicherà una penale pari all'importo medesimo, da detrarsi direttamente dal conto finale dei lavori.
DISFACIMENTI, SMONTAMENTI, DEMOLIZIONI
Questa categoria di lavori dovrà venire eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle disposizioni che di volta in volta impartirà la direzione lavori all'atto esecutivo.
Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali reimpiegabili non vengano comunque danneggiati. Sarà inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegabili di qualsiasi genere l'impresa dovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, dimensioni e stato di conservazione. l materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente per ogni tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro.
MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE
Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.
La mescolanza degli ingredienti verrà realizzata con mezzi meccanici e dovrà venire prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato. È fatto obbligo tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il trasporto, il deposito provvisorio, etc., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.
FERRO TONDINO
Dovrà essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali terrosi od untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.
Dovrà essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni .
L'armatura metallica dovrà risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseforme in modo che, a disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA.
– Premessa
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato);
b) sovrastruttura, così composta:
1. fondazione,
2. base,
3. strato superficiale (collegamento e usura).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5< 2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0< 5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.
– Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituita dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori e dovrà essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonea al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovranno tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
- Strato di base in misto bitumato
a) Descrizione
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10< 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei lavori.
Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovrà essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà essere richiesto che tutto l’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.
b) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme
C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28/3/1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al 25%;
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;
– dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno 7 cm);
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione o 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30/3/1972) superiore a 50%;
– materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;
– limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.
Additivi:
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
– setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
– setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
c) Legante bituminoso
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del
C.N.R. – B.U. n. 68 del 23/5/1978.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 < 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60 < 70 D.M.m e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma C.N.R.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Xxxxx, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative:
B.U. C.N.R. n. 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n. 43
(6/6/1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17/3/1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 – ed. febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e < 1,0:
IP : indice di penetrazione = (20 T U – 500 T V) /(U + 50 T V)
dove:
U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C); V = log (800) - log (penetrazione bitume in D.M.m a 25 °C)
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalla norma C.N.R. B.U. n. 81/1980.
d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80 ÷ 100 |
Crivello 25 | 70 ÷ 95 |
Crivello 15 | 45 ÷ 70 |
Crivello 10 | 35 ÷ 60 |
Crivello 5 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 2 | 20 ÷ 40 |
Setaccio 0,4 | 6 ÷ 20 |
Setaccio 0,18 | 4 ÷ 14 |
Setaccio 0,075 | 4 ÷ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– il valore della stabilità Xxxxxxxx – Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15/3/1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%;
– sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua; la stabilità Xxxxxxxx, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 149/92, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della Direzione lavori, l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest’ultima di oltre 10 °C.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:
– la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione;
– la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
– la verifica delle caratteristiche Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 30/3/1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23/3/1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale l’impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
La stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l’Impresa è tassativamente obbligata a fornire all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della ditta di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di operare dei prelievi di materiali, assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.
f) Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l’uso dell’impianto a scarico diretto.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150
°C e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per l’impasto e per la stesa.
g) Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5< 1 Kg/m2, secondo le indicazioni della Direzione lavori.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).
Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori.
In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densità di quella Xxxxxxxx delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata
all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di ± 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
– Strati di collegamento (binder) e di usura
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo del tipo richiesto per ogni particolare lavorazione, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo
le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero
inerte IV cat. : Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;
– se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso.
Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2, 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 < 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 D.M.m.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento dovrà essere di penetrazione 60 < 70, mentre per quanto concerne il tappeto di usura dovrà essere del tipo modificato, come in precedenza descritto nelle norme per l’accettazione dei materiali, salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65 ÷ 100 |
Crivello 10 | 50 ÷ 80 |
Crivello 5 | 30 ÷ 60 |
Setaccio 2 | 20 ÷ 45 |
Setaccio 0,42 | 7 ÷ 25 |
Setaccio 0,18 | 5 ÷ 15 |
Setaccio 0,075 | 4 ÷ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 < 7%;
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura antiskid dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Tipo di materiale | : % totale in peso |
Sabbia0/4 | 41,5 |
Inerte 6/10 | 15 |
Inerte 10/14 | 36 |
Filler | 7,5 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
– resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 000 X [0000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300;
– la percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%;
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
– inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN;
– dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con :
M: il valore della stabilità Xxxxxxxx, espressa in Kg;
Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate:
M < 800 Kg | Iv > 14 % | LA > 23 % |
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contraddittorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente Capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione
da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C = 1 - 0,3 < (1000 - M) / 200 – 0,2 < (Iv – 8) / 6 – 0,1 (LA – 20) / 3
con
M < 1000 Kg | Iv < 8 % | LA < 20 % |
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.
Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento: ± 7 mm,
– strato di usura: ± 5 mm.
h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione del bitume aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
- Confezione e posa in opera delle miscele
MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE
Il conglomerato verrà confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo, tali impianti dovranno essere mantenuti sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare una elevata qualità del prodotto.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. La Direzione lavori potrà approvare l’impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo eventualmente previsto.
La zona destinata agli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanza argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, quella del legante modificato tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della Direzione lavori.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso.
TRASPORTO DEL CONGLOMERATO
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci sempre dotati di telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni superficiali.
La percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovrà richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato. Pertanto la durata del trasporto è vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che non dovrà mai essere inferiore a 130< 150 °C.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
Il piano di posa risulterà perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi natura.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la facoltà di potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna, possibilmente dopo aver consultato l’Impresa.
Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più
grassi. La velocità di avanzamento delle macchine di stesa dovrà essere mediamente compresa tra 4 e 5 m/min.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti.
La temperatura esterna non dovrà mai essere inferiore a 5 °C.
COMPATTAZIONE
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento dovrà essere realizzato possibilmente con rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8/10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densità non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nel controllo all’impianto.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi uniformemente con uno scostamento massimo di 3 mm.
L’impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se ciò accade, significa che qualche cosa non va nello studio Xxxxxxxx della miscela o nella temperatura del materiale. In questi casi occorre sospendere l’esecuzione del lavoro.
ESECUZIONE DEI GIUNTI
Durante la stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.
– Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24/7/1996 n. 459.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Il conglomerato bituminoso, necessario per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, dovrà essere fornito da impianto di cui il concorrente ha il possesso o la disponibilità, situato entro 30 km di percorrenza stradale ordinaria dal punto centrale convenzionale dalle zone di utilizzo sito in Ceparana.
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
Per le barriere stradali di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– D.M. LL.PP. 18/2/1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”, per la parte ancora vigente;
– D.M. LL.PP. 15/10/1996, “Aggiornamento del D.M. 18/2/1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” ”, per la parte ancora vigente e la Dir. min. 25/8/2004;
– D.M. LL.PP. 3/6/1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione” ”, per la parte ancora vigente;
– D.M. LL.PP. 11.6.1999”Integrazioni e modificazioni al D.M. 3.6.1998 recante: ”Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”
– D.M.LL.PP. 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.
– La circolare ministero delle Infrastrutture e trasporti del 21/7/2010:”Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”
– X.Xxx Infrastrutture e Trasporti 28 giugno 2011
– L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità delle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto fornito con le specifiche tecniche del presente Capitolato, nonché quant’altro richiesto dal D.Min. Infrastrutture e Trasporti 28 giugno 2011.
A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:
– barriere centrali di spartitraffico;
– barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
– barriere per opere d’arte, xxxxx, viadotti, sottovia, muri ecc.;
– barriere per punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.
La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di contenimento”, risulta essere la seguente:
Classe | Contenimento |
N1 | Minimo |
N2 | Medio |
H1 | Normale |
H2 | Elevato |
H3 | Elevatissimo |
H4 | Per tratti ad altissimo rischio |
La barriera dovrà avere le caratteristiche indicate nel D. Min Infrastrutture e Trasporti 28 giugno 2011 e nelle norme dallo stesso richiamate.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI.
Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovrà trovarsi ad una altezza non minore di 70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada.
Ciascun tratto dovrà essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.
La bulloneria di collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina copriasola antisfilamento di mm 45x100 e spessore mm 4.
Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all’asse stradale.
La barriera dovrà essere comunque priva di elementi sporgenti.
Per tutti gli altri lavori previsti nell’elenco delle voci ma non specificati negli articoli sopraccitati, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Per i lavori della categoria OS 12A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi, ai sensi dell’art. 79, c. 17, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi degli artt. 216, c. 14, D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di fornitura/posa di guard rail, per la liquidazione di ogni sal/per l'ultimo stato e lo stato del conto finale, ai fini del pagamento delle prestazioni, occorre che sia presentata la documentazione prevista all’art. 2, c. 1 e 4, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 giugno 2011, vale a dire:
- i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del decreto citato, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, rilasciato da un
organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
- in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
ART. 5
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
1. L’appaltatore si impegna a sviluppare lavori secondo il programma definito all’articolo 12 dello schema di contratto.
2. I tempi di esecuzione o di compimento dei lavori previsti nel programma saranno verificati dal Direttore dei Lavori.
3. Al riguardo l’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le variazioni che la D.L. si riserva di apportare successivamente, al fine di assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione, in particolare potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall’appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell’opera negli inderogabili tempi previsti.
4. La Direzione lavori si riserva inoltre in ogni modo il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
5. Sarà cura dell'Appaltatore di condurre i lavori in modo non solo da non interrompere, ma anche solamente da non ostacolare o rendere meno sicura l'accessibilità alle proprietà circostanti, con o senza carico, con o senza veicoli od animali, provvedendo se del caso, con rampe, ponticelli o gradinate provvisorie di sicura praticabilità ed a tutte cure e spese dell'Appaltatore.
ART. 6
CONTROLLO E MONITORAGGIO LAVORI
1. Si applica il D.M. 49/2018.
2.L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità e inadempienze da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e gli altri istituti posti a garanzia dei debiti contrattuali, nonché a quant’altro previsto dalla vigente normativa.
ART. 7
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi rappresentare da persona a ciò delegata; in caso di rifiuto a presenziare si procederà alle misure in presenza di due testimoni.
2. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
3. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
4. Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni altro metodo e valutate secondo le norme contenute nei Capitolati Speciale Tipo richiamati nei precedenti articoli e riguardanti i lavori stradali, di edilizia, di impianti termici e di impianti elettrici.
5. Per le opere o provviste a corpo il prezzo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di detti lavori.
A) LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente C.S.A. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari allegati al contratto.
B) LAVORI A CORPO
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al periodo precedente, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal C.S.A. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
ART. 8
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi in base ai quali saranno pagate le somministrazioni, risultanti dall’offerta presentata dall’Impresa comprendono, oltre alle spese generali ed all'utile per l'Impresa e agli oneri indicati nello schema di contratto e nel C.S.A.:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera o in funzionamento i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori;
d) per i lavori a misura ed a corpo tutte le spese per:
▪ i mezzi d'opera e le forniture occorrenti e per le loro lavorazioni ed impiego;
▪ le assicurazioni d'ogni specie;
▪ le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di discarica, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse;
▪ i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, compresi i ponteggi ;
▪ i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.;
▪ quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di lavoro ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatto salvo quanto previsto all’art. 18 dello schema di contratto.
ART. 9
ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE VOCI
20.A15.B15.010
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri
20.A15.B15.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
65.A10.A40.020/30/40
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm:
65.B10.A15.030
Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani
65.B10.A25.010
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
65.E10.A10.020
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente - spessore 12
65.E10.A10.020.A
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente - Spessore 15
65.E10.A20.020
Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente
95.A10.A40.010
Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato a giorno
Analisi di Mercato
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massa chiusa per strati di usura (tappeto) dello spessore medio di mm.30, del tipo "antiskid" ad "alto modulo" realizzato con bitumi modificati, confezionato a caldo in idonei impianti e posto in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell'eventuale estirpazione di eventuali erbacce, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 Kg/mq, la compattazione a mezzo di rullo vibrante da 12 T e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
AP 04
Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata a caldo del tipo ANAS. Costituita da montanti INP 100, pannelli int. 1,50 ml e tubo corrimano ø 48 x 3 mm.., compresi e compensati staffe, elementi terminali, giunti e tappi per tubo corrimano, bulloneria, tirafondi per fissaggio e quant'altro necessario per d'are l'opera finita a regola d'arte
H.05.001
IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO
CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti. Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
H.05.008.a
CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE A
TEMPERA costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco,imprimitura con resina acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche. La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere opportunamente protette. Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua cura e spese e ripetere l'operazione. Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
NP 6
Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe N2 - Bordo laterale
NP 11
Fornitura e posa in barriera metallica di sicurezza stradale, a nastro e paletti di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarinfrangenti retta o curva, della classe H2 - Bordo ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio
NP 17
Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta
NP 20
Fornitura e posa in di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta
NP01
Oneri di discarica RU.M01.A01.040
Opere edili Operaio Comune
AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t
CAPO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
A) NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il d.l. ed il c.s.e. (ove nominato) redigeranno una scheda di rilevazione periodica (con periodicità uguale a quella dell’appaltatore) inerente l’andamento dei lavori, le principali attività di cantiere, la sicurezza in cantiere, e notizie sul d.l. e c.s.e.
B) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
C) PIANI DI SICUREZZA
Il cantiere oggetto dell’appalto regolato col presente Capitolato Speciale non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Il computo degli u/g, seppur superiore a 200 u/g, viene calcolato unicamente ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 81/2008.
D) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
E) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza (art. 89, comma 1, lettera h, X.Xxx. 81/2008) comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, e gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 96 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81, alle condizioni ivi disposte, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, D.Lgs. n. 81 del 2008.
F) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15, D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 17 e 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza ai sensi del punto 3) dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 3 – PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 11
MODALITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE DELLE OPERE
Gli interventi di cui al progetto di cui trattasi, riguardano:
il rifacimento delle pavimentazione stradale lungo alcuni tratti delle SS.PP. 13 “Xxxxxxxx- Xxxxx xx Xxxxxxxxxx”, 00 “Riomaggiore-Litoranea”, 331 “Di Lerici”, 370 “Litoranea 5 Terre” per la realizzazione dei quali si dovranno osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni del presente C.S.A. nonche le indicazione che di volta in volta verranno impartite dall’Ufficio di Direzione Lavori;
il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le SS.PP. 13 “Xxxxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx”, 00 “Sarzana-Marinella”, 38 “Pian di Barca-Pignone-Monterosso”, 51 “Dei Santuari”, 331 “Di Lerici”, 370 “Litoranea 5 Terre” per l’esecuzione delle quali si dovrà utilizzare esclusivamente vernice rifrangente premiscelata, stesa nella quantità minima non inferiore a 1 kg/mq previa accurata pulizia del piano di posa;
l’integrazione e la messa in sicurezza di tratti di barriere stradali lungo le SS.PP. 5 “Rocchetta Vara-Foce D’Agneta”, 7 “Brugnato-Suvero-Casoni”, 21 “Sarzana-Marinella” 38 “Xxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx”, 000 “Xxxxx Xxx Xx Xxxx”, 566 Dir. “ Carodano- Levanto” per i quali si dovranno osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni del presente
C.S.A. nonche le indicazione che di volta in volta verranno impartite dall’Ufficio di Direzione Lavori;
La Pulizia e la Tinteggiatura delle Gallerie “DI BIASA” lungo la S.P. 370 “Litoranea 5 Terre”, “VERTICE” lungo la X.X. 000 “Xxxxx Xxx Xx Xxxx”, “MONTEPERSICO” lungo la
S.P. 566 Dir. “ Carodano-Levanto” per la realizzazione della quale si dovrà provvedere ad una accurata pulizia dell’arco di volta e dei piedritti mediante idrolavaggio ad alta pressione, a seguire la pulizia delle banchine e delle eventuali canaletta per la raccolta delle acque per finire con la tinteggiatura da realizzarsi con vernice a tempera.
I PROGETTISTI
Geom. Georgia Altanese
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Geom. Xxxxxx Xxxxxx
Visto ai sensi dell’art. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
IL R.U.P.
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA
ART. 4 OPERE COMPRESE NELL’APPALTO. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 6 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
ART. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 9 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
CAPO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 10 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
ART. 11 TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI - RITARDI - PENALITA' – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
ART. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI ART. 13 SOSPENSIONE E PROROGA
ART. 14 MODIFICHE AI LAVORI IN CORSO D’OPERA
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 15 ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO -VERIFICHE ART. 17 CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO ART. 18 REVISIONE DEI PREZZI
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE ART. 19 CAUZIONE PROVVISORIA ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 21 GARANZIE
A) SUGLI IMPIANTI
B) PER OGNI ALTRO TIPO DI LAVORO ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA
CAPO 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART. 23 SUBAPPALTO
CAPO 7 – DANNI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE ART. 25 DANNI ALLE OPERE
ART. 26 RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 27 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 28 TRATTAMENTO DEL PERSONALE
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 29 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ART. 30 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
ART. 31 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
CAPO 9 - NORME FINALI
ART. 32 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE ART. 33 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 34 PROPRIETÀ DEI MATERIALI ART. 35 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
ART. 36 ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1 AMMONTARE DELL'APPALTO
PARTE 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – MATERIALI – PROVE- CONTROLLI E NORME GENERALI
ART. 2 CONDIZIONI DI APPALTO E PRESCRIZIONI AMBIENTALI ART. 3 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. 5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
ART. 6 CONTROLLO E MONITORAGGIO LAVORI
ART. 7 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
A) LAVORI A MISURA
B) LAVORI A CORPO
ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITA' DEI PREZZI
ART. 9 ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE VOCI
CAPO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA