DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006 e successiva sostituzione dell'art. 10 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16 luglio 2015
Titolo I
D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
Articolo 1
Finalità
1. Il regolamento intende armonizzare le attività e l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici e da enti ed imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.
2. Gli operatori pubblici e privati sono chiamati a svolgere la propria attività secondo i criteri della buona amministrazione e praticando il massimo rispetto di ogni convinzione morale, religiosa o laica, espressa dal defunto o da chi provvede alle esequie.
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme, valide erga omnes, intese a disciplinare e razionalizzare i servizi di Polizia Mortuaria e a regolare le attività edilizie e la gestione dei cimiteri di Napoli. Si intende disciplinare, in particolare:
a. le operazioni di polizia mortuaria (Titolo II);
b. le modalità del trasporto e dei servizi funebri (Titolo III);
c. i modi della pianificazione e le caratteristiche tecnico-edilizie (Titolo IV);
d. il regime concessorio delle aree e dei manufatti cimiteriali (Titolo V);
2. Le disposizioni di questo regolamento integrano il quadro disciplinare tracciato dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R. del 10 settembre l990, n. 285 - cui comunque si rimanda per tutto quanto qui non precisato.
Articolo 3
Rapporti con l'Autorità Sanitaria
1. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, l’Amministrazione Comunale coopera con le Aziende Sanitarie Locali nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
b. attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
c. disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito in modo da scoraggiare attività abusive e/o illecite;
d. sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
e. monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;
f. favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.
Articolo 4
Autorizzazioni di stato civile
1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. L’Amministrazione Comunale promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L’amministrazione comunale, tramite accordi con le Aziende Sanitarie Locali e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
4. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.
Articolo 5
Facoltà di disporre della salma e dei funerali
1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In assenza di esplicita volontà postuma, i congiunti possono disporre in base al seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi non rientranti nelle precedenti categorie. La facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, l’Amministrazione Comunale resta estranea all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice competente.
Articolo 6
Cimiteri
1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. L’Amministrazione Comunale gestisce i cimiteri direttamente o mediante soggetti di cui agli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
4. L'Autorità Sanitaria controlla lo stato igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi.
5. Nel territorio del Comune di Napoli esistono le seguenti infrastrutture cimiteriali in esercizio:
a. Soccavo;
b. Pianura;
c. Chiaiano;
x. Xxxxx;
e. Secondigliano – San Xxxxxx;
x. Xxxxxxxxxx;
g. Barra;
h. San Xxxxxxxx a Teduccio;
i. Fuorigrotta;
j. Commonwealth a Xxxxx;
x. Xxxxxxxxxxx:
- Monumentale;
- X. Xxxxx xxx Xxxxxx (detto “Nuovo”);
- S. Maria della Pietà;
- X. Xxxxx xxx Xxxxxx;
- Israelita di X. Xxxxx xxx Xxxxxx;
- Israelita di via Aquilea;
- S. Maria del Popolo (detto “366 fosse”);
- Britannico di S. Maria del Pianto;
nonché il cimitero di S. Xxxxx del Trivio (detto “dei colerosi”) a Poggioreale e il cimitero colerosi di Barra, non più in esercizio.
6. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni e aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
7. In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.
8. Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune o dai soggetti gestori individuati in conformità con quanto disposto al comma 3 del presente articolo, applicando i costi previsti nel tariffario vigente.
9. L’Amministrazione Comunale cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.
10. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e per mezzo di strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
11. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde civilmente e penalmente.
Titolo II
S E R V I Z I D I P O L I Z I A M O R T U A R I A
Articolo 7
Natura dei servizi
1. Le operazioni di polizia mortuaria – così come definite dal DPR 285/90 – riguardano operazioni di:
a. Inumazione;
b. Cremazione;
c. Esumazione;
d. Tumulazione;
e. Estumulazione;
f. Trasferimento di resti mortali e di ceneri.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
Articolo 8
Carattere pubblico del servizio
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati dalla legge. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a. la visita necroscopica;
b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
d. l’uso delle celle frigorifere comunali, dove l’Amministrazione Comunale è tenuto a disporne;
e. il trasporto funebre nell’ambito del Comune degli indigenti, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
f. l’inumazione in campo comune;
g. la cremazione;
h. la deposizione delle ossa in ossario comune;
i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
j. il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
2. Lo stato di indigenza è dichiarato dai servizi sociali relativi alla Municipalità di residenza del defunto. Detta dichiarazione viene trasmessa al Servizio Cimiteri a cura dell’Autorità Sanitaria competente.
Articolo 9
Organizzazione
1. Le operazioni di Polizia Mortuaria sono programmate ed eseguite dal Servizio Comunale seguendo rigidamente l’ordine cronologico articolato per cimitero dell’orario di arrivo delle salme al Cimitero per quanto riguarda l’inumazione o la tumulazione e quello della data dei tempi di scadenza per quanto riguarda la esumazione o la estumulazione rispettivamente negli ambiti pubblici e privati.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati dalla Amministrazione comunale attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del
decreto legislativo n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. L’organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria è determinata dal dirigente dei Servizi cimiteriali in conformità al Decreto legislativo n. 267/2000, in attuazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento.
Articolo 10
Operatori
(come sostituito dalla D.C.C. n. 28 del 16/07/2015)
1. Le operazioni di polizia mortuaria all’interno dei Cimiteri del Comune di Napoli, in tutte le aree e strutture, siano direttamente gestite dal Comune che gestite da soggetti privati, Arciconfraternite, Associazioni o Enti, sono eseguite dal personale comunale o, in alternativa, dal personale di soggetti affidatari del servizio da parte del Comune di Napoli.
2. Ogni richiesta di operazione cimiteriale deve essere effettuata dagli utenti interessati solo ed esclusivamente al competente Sportello per il disbrigo dei servizi funebri e cimiteriali del Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli, corrispondendo alla medesima Amministrazione il pagamento della tariffa relativa al tipo di servizio di cui si intende usufruire, con le modalità predisposte dall’Amministrazione Comunale.
3. Il personale incaricato all’esecuzione del servizio non può in alcun caso accettare ordini di esecuzione di qualsiasi operazione cimiteriale da parte degli utenti; nessuna operazione cimiteriale può essere effettuata senza l’ordine del Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli.
4. Le operazioni di polizia mortuaria devono avvenire sempre in presenza del personale comunale a cui è stato espressamente attribuito l’incarico di sovrintendere alle suddette operazioni al fine di monitorare le attività e redigere per ognuna di esse una scheda riepilogativa, controllando i dati contenuti nella boccettina da porre all’interno del feretro in caso di esumazione o estumulazione.
5. Le attività di controllo sulle operazioni di Polizia Mortuaria nei cimiteri cittadini, anche al fine di contrastare eventuali fenomeni illegali, sono svolte dal personale della Polizia Locale che già opera all’interno dei cimiteri a tutela delle aree cimiteriali.
Articolo 11
Specificazioni in ordine all’inumazione
1. Le aree cimiteriali per l'inumazione sono classificate in comuni e distinte; queste ultime sono concesse a pagamento, secondo le norme stabilite dal titolo III; per le aree comuni è fissato un corrispettivo per le sole attività di polizia mortuaria, esentando dal pagamento le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie povere o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le condizioni di indigenza sono stabilite con le modalità di cui all’art. 8, comma 2.
2. Le aree comuni sono divise in riquadri. In ciascun riquadro, seguendo file ordinate, si scavano le fosse in senso alternato, in modo che resti libero un posto fra due fosse occupate. Effettuata la occupazione dei posti dispari, si passa a quella dei posti pari.
3. Prima dell’inumazione, un'apposita boccettina recante le generalità del defunto ed il numero d’ordine dei registri cimiteriali nonché la data dell’interro della bara all’altezza delle spalla del cadavere, dall’operatore di Polizia Mortuaria. E’ altresì utilizzabile una targhetta metallica apposta sopra il cofano funebre recante le precitate indicazioni. L’identificazione sarà fatta, inoltre, con l’apposizione di una stele da realizzare in
materiale lapideo, indicante il nome e cognome, la data di nascita e di morte nonché la data d’interro ed il numero d’ordine dei registri cimiteriali. I materiali e la forma delle steli dovranno essere conformi alle eventuali disposizioni di merito contenute nel Piano Regolatore cimiteriale e/o nei Piani e nei Progetti Attuativi vigenti.
4. L’onere di realizzazione della stele di cui al comma precedente ricade a carico del concessionario ad eccezione di situazioni di indigenza definite con le modalità di cui all’art. 8, comma 2.
Articolo 12
Specificazioni in ordine alla tumulazione
1. Sono a tumulazione le sepolture che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o da concessionari. E’ possibile tumulare:
x. xxxxxxx;
b. cassette di resti;
c. urne cinerarie.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura, secondo le specificazioni di seguito riportate. La tumulazione delle salme può aver luogo ove esistono zone per tali specie di sepolture, ovvero speciali loculi destinati a tanto che misurino almeno metri 2,10x0,80x0,70. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non s’impieghino lastre di pietra naturale e compatta unite con malta di cemento, oppure costruzione in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm,10 ed inoltre devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. E’ permesso l’utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto deve essere vibrato e risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L’unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi, deve essere costituito da un’armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l’interno per evitare l’eventuale uscita di liquami. La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. E’ permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. L’apposita boccettina recante le generalità del defunto ed il numero d’ordine dei registri cimiteriali e la data di tumulazione sarà collocata all’interno del loculo ad altezza spalla del defunto.
4. La tumulazione di cassette per resti mortali può aver luogo ove esistano zone per tali specie di sepolture. I loculi destinati a raccogliere i resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazione ordinarie devono misurare metri 1,90x0,50x0,50. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno cm.10 tranne che non s’impieghino lastre di pietra naturale compatta unite con malta di cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore di cm.6 e devono essere adottati i sistemi per rendere la struttura impermeabile. E’ permesso l’utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unici getti di cemento armato di spessore non inferiore a cm.6, il getto deve essere vibrato e deve risultare
impenetrabile ai liquidi. L’unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi deve essere costituito da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l’interno. Ogni loculo potrà contenere più resti mortali purché sistemati in modo da non confondersi con altri. Nel caso la richiesta di loculi sia superiore alle disponibilità, si provveda a compilare apposita graduatoria di assegnazione con i criteri che saranno indicati nell’avviso pubblico predisposto dagli uffici ed approvato dalla Giunta comunale.
5. Per quanto riguarda la tumulazione di urne cinerarie le dimensioni limite delle nicchie cinerarie dovranno essere di misura 0,25 x 0,25 x 0,45 o comunque di misura tale da poter essere contenute nelle nicchie cinerarie.
Articolo 13
Tumulazione provvisoria
1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, i resti mortali o le ceneri, possono essere provvisoriamente deposti in appositi loculi temporanei comunali, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, ovvero in manufatti in uso a privati.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura dell’Amministrazione Comunale , con progetto approvato;
d. in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in Camera Mortuaria consentito.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Dirigente del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. In caso di tumulazione provvisoria in manufatti comunali, il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di trimestre sono computate come un trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, quale autorità sanitaria, previa diffida emessa dal Dirigente del Servizio, su proposta dello stesso, disporrà l’inumazione della salma in campo comune servendosi anche del deposito cauzionale di cui sopra per le necessarie operazioni.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. Nel caso di tumulazione provvisoria in manufatti in uso a privati, saranno dovuti i soli diritti relativi alle operazioni di polizia mortuaria determinati in base alle tariffe vigenti.
Articolo 14
Specificazioni in ordine alla cremazione
1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito direttamente dal comune o tramite concessione a terzi. L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità di esercizio della attività crematoria.
2. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R. 285/90.
3. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Crematorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.
4. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R. 285/90.
5. La cremazione delle salme è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campi comuni.
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. Sull’urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell’anno del decesso.
7. Le urne possono essere collocate in appositi spazi comunali o dati in concessione ad enti morali o privati. Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne non devono essere analoghe alle tariffe comunali. L’Amministrazione Comunale vigila su tali tariffe.
8. In ogni cimitero è obbligatorio realizzare il cinerario comune. Si tratta di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell’urna cineraria. Tale forma di sepoltura è gratuita.
9. E’ consentita la dispersione delle ceneri al di fuori dell’area del cimitero nei modi che saranno stabiliti dalla legge.
Articolo 15
Specificazioni in ordine alla esumazione e alla estumulazione
1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente inumate, e si suddividono in:
a. esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo di inumazione in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;
b. esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).
2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Sindaco con propria ordinanza; è compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione ed alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del
DPR 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.
5. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:
a. estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
b. estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
7. Sia nel caso di esumazione che di estumulazioni, gli operatori cimiteriali comunali provvedono ad identificare la salma controllando che i dati contenuti nella boccettina collocata all’interno del feretro al momento dell’inumazione o della tumulazione corrispondano a quelle del cippo funerario o dell’epigrafe.
8. Gli operatori cimiteriali comunali provvedono al trasferimento e deposizione dei resti mortali negli appositi loculi destinati ad accoglierli.
9. L’esumazione d’ufficio si esegue gratuitamente, seguendo l’ordine cronologico di scadenza delle sepolture e, sempre trascorsi sessanta giorni dal regolare periodo d’inumazione.
10. E’ consentito, previo il pagamento dei diritti vigenti all’atto dell’operazione di Polizia Mortuaria, il trasferimento di resti mortali all’interno ed all’esterno del cimitero.
11. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sulle salme di persone decedute dal 27.10.1990, rinvenuti in occasione delle esumazioni o estumulazioni, se non diversamente disposto dai familiari, possono essere avviati alla cremazione.
Titolo III
S E R V I Z I F U N E B R I
Articolo 16
Principi generali
1. Per "servizi funebri" si intendono quelli finalizzati allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a. Disbrigo delle pratiche amministrative;
b. Fornitura di feretro e altri articoli funebri;
c. Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria.
2. I servizi funebri sono svolti dall’Amministrazione Comunale direttamente o mediante soggetti di cui agli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ovvero imprese funebri che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile, fornite delle necessarie autorizzazioni di legge e che adottino il codice deontologico di cui all’allegato “A” della Legge della Regione Campania n.12 del 24 novembre 2004.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dalla sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. L’Amministrazione Comunale provvede in esclusiva a garantire i servizi funebri di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.
Articolo 17
Uffici comunali per i servizi funebri
1. L’Amministrazione Comunale organizza uno o più uffici in dieci sezioni, articolati una per municipalità, aperti al pubblico al fine di ottemperare:
a. al disbrigo delle pratiche inerenti le attività regolate dal presente regolamento, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dalle disposizioni in materia funeraria emanate dalle diverse autorità;
b. all’invio all’Autorità competente della richiesta dei cittadini tesa ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni funerarie;
c. al rilascio delle autorizzazioni in materia di esercizio funerario;
2. Gli uffici predisposti al disbrigo delle pratiche funerarie devono essere costituiti da operatori distinti da quelli incaricati dell’acquisizione di servizi funebri resi a titolo oneroso e a domanda individuale .
3. L’espletamento delle pratiche funerarie deve seguire rigidamente l’ordine cronologico delle domande inoltrate.
Articolo 18
Servizi e trattamenti funebri
1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e sono volti ad offrire le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
a. Composizione della salma;
b. Fornitura del feretro ordinario e incassamento della salma;
c. Prelievo da parte di operatori qualificati;
d. Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
e. Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, li soggetto che svolge le attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
x. Xxxxxx camera mortuaria, ove non vietato;
b. Vestizione e toeletta funebre;
c. Fornitura composizioni floreali;
d. Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
e. Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
4. L’Amministrazione Comunale e le Associazioni portatrici di interessi e dei consumatori concorrono alla definizione di accordi volti a precisare le tipologie dei servizi e delle forniture da rendere e vigilano sulla trasparenza delle modalità di formazione dei prezzi.
5. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, l’Amministrazione Comunale procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
Articolo 19
Trasporto funebre
1. Il trasporto delle salme ai cimiteri, entro e fuori Comune, può essere effettuato dai soggetti individuati dal precedente articolo 16, comma 2.
2. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità non specificate in sede di Regolamento nazionale, nonché dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
3. L’Amministrazione Comunale esercita la vigilanza sui trasporti funebri, anche per quanto attiene le tariffe.
Articolo 20
L’impresa funebre
1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del X.X. 00/0/0000 n. 773 ed alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.
4. Le imprese producono al Servizio competente e aggiornano annualmente:
a. certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
b. documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
c. documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
5. Il Dirigente del Servizio competente valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
Articolo 21
Qualità del servizio e correttezza commerciale dell'impresa
1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
a. l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
b. l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
d. rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
x. xxxxxxxxxxx professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
f. buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
g. osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
h. comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
i. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità, ed in qualunque altro luogo di pubblica fruizione.
Articolo 22
Esercizio dell'attività d'impresa
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. La attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.
Articolo 23
Regime del trattamento del personale dell'impresa
1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Servizio competente, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.
Articolo 24
Reclami
1. Gli uffici del Servizio competente accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio competente provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta comunale, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie con e tra le imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Titolo IV
P I A N I F I C A Z I O N E E D I S P O S I Z I O N I T E C N I C O -
E D I L I Z I E C I M I T E R I A L I
Articolo 25
Piano Regolatore Cimiteriale
1. L’esercizio e l’uso dei cimiteri comunali è disciplinato dal Piano regolatore cimiteriale comunale. Il piano è redatto ed approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 e della Legge Regionale n° 12/2001, ovvero alle disposizioni legislative vigenti. Preventivamente alla approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà acquisito il parere consultivo obbligatorio dei consigli circoscrizionali nei quali ricade il cimitero, da allegare quale parte integrante alla delibera di approvazione.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale sarà rappresentato su di una cartografia in scala non inferiore al rapporto 1/500, indicante l’utilizzo delle aree cimiteriali, e corredato di specifica normativa tecnica. Esso sarà accompagnato da una relazione illustrativa dei criteri progettuali e di dimensionamento. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà contenere la descrizione delle aree, delle vie di accesso e delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno e nei limiti delle aree disponibili le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggi del personale di sorveglianza, impianti tecnici.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve essere aggiornato ogni 5 anni, quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti, e comunque ogni variazione, che comporti modifiche dei parametri di dimensionamento.
Articolo 26
Dimensionamento del piano regolatore cimiteriale
1. Il dimensionamento del Piano Regolatore Cimiteriale, stabilito dal DPR 285/1990 è riferito alle aree destinate a campi d’inumazione. Nel dimensionamento dei lotti destinati ai campi d’inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie per le quali è necessario procedere all’inumazione in caso di incompleta mineralizzazione. Si deve infine tener conto dell’eventualità di accidenti straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni; per questa eventualità vanno localizzate delle “area di riserva”, da utilizzarsi a tale scopo.
2. Nell’area di cui al precedente comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c. alla costruzione di tutti gli edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero:
d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
3. La superficie da destinare ad insediamenti funebri privati e ad Enti ovvero associazioni e congreghe, non deve superare il 30% dell’area disponibile calcolata al netto delle superfici occorrenti per il punto b) del precedente comma, rimandando la definizione delle caratteristiche dimensionali di ogni struttura al piano regolatore
cimiteriale e fissando in sede di approvazione del piano all’interno di questo 30% una riserva minima di suolo per le famiglie singole.
Articolo 27
Piani annuali di utilizzo
1. Al fine di razionalizzare le attività previste dal Piano Regolatore cimiteriale queste sono programmate in appositi “piani annuali di utilizzo”, elaborati ed adottati, ogni anno, entro il termine del 30 settembre per disporre gli interventi cui dar corso, gli investimenti ed allocare le relative risorse.
2. I piani annuali di utilizzo sono costituiti da:
a. una parte cartografica, con la localizzazione e la eventuale specificazione dei programmi da attuare;
b. una relazione esplicativa e di specificazione dei contenuti cartografici;
c. una tabella finanziaria in cui sono indicate le risorse finanziarie ordinate per azioni e per provenienza.
Articolo 28
Edilizia cimiteriale
1. L’attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania.
2. Il procedimento edilizio, in particolare, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
3. Le disposizioni di tutela e valorizzazione sono definite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
4. Dette norme sono specificate ed integrate dalle presenti norme regolamentari, dal Piano regolatore Cimiteriale e da eventuali strumenti urbanistici esecutivi vigenti (Piani urbanistici d’attuazione, di cui all’art. 9 della L.u.n 1150/1942 e s.m.i.).
Articolo 29
Permesso di costruire
1. Il permesso di costruire riguarda, nel caso di manufatti funerari, la conformazione fisica del manufatto e le relative quantità volumetriche e di superficie utile, nonché la specificazione del numero e delle tipologie delle sepolture come specificate al titolo II delle presenti norme. E’ necessario richiedere il Permesso di costruire nei seguenti casi:
a. costruzione di nuovi manufatti;
b. interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici o della superficie utile ovvero mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture;
c. demolizione con ricostruzione, in loco o meno;
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico nonché dimensionale del piano regolatore cimiteriale e del connesso piano di utilizzo, nonché di eventuali piani urbanistici esecutivi, devono essere redatti e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
3. Alla istanza deve essere allegato il progetto in 6 copie corredato da:
a. relazione tecnica descrittiva;
b. planimetria generale 1:500;
c. planimetria della zona d’intervento in scala 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
d. plano-volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d’ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
e. piante in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
f. prospetti in scala 1:100 o 1:50;
g. almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale e sui collegamenti verticali;
h. particolari costruttivi e decorativi in scala non inferiore al rapporto 1:20.
4. La relazione tecnico descrittiva deve indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sia di carattere generale (norme tecnico-edilizie) che di carattere particolare (regolamenti di P.M.), nonché le norme di carattere specifico dettate dal Piano regolatore cimiteriale, da piani urbanistici esecutivi e dal presente regolamento.
5. Alla documentazione saranno inoltre allegati la ricevuta del versamento a favore della competente ASL degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto dovuto con riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul capitolo corrispondente Bilancio Comunale Entrate.
6. Al rilascio del Permesso di costruire provvede il Dirigente del servizio tecnico cimiteriale, nei tempi e con le modalità fissate dalla legislazione vigente.
7. Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro 6 (SEI) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, dandone notizia al Dirigente del servizio tecnico cimiteriale con comunicazione da presentare all’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione Comunale .
8. La costruzione deve essere ultimata entro il termine indicato nel permesso di costruire, che sarà di 12 (DODICI) mesi dalla data di inizio dei lavori per cappelle, edicole e monumenti, e di 24 (VENTIQUATTRO) mesi per edifici per tumulazione collettiva, salvo eventuale proroga di mesi 6 (SEI) richiesta prima della scadenza Permesso di costruire, da rilasciarsi da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteriale, previo pagamento del corrispondente diritto di segreteria.
9. Sarà possibile per l’Amministrazione Comunale stabilire ulteriori, specifici, obblighi cui il concessionario è tenuto a rispettare. Tali specificazioni saranno inserite come parte integrante del permesso di costruire.
Articolo 30
Decadenza del permesso di costruire
1. La decadenza del permesso di costruire è determinata da:
a. Esecuzione di opere difformi determinanti variazioni essenziali del permesso di costruire;
b. Mancata osservanza delle condizioni generali e particolari indicate nel permesso di costruire;
2. Costituiscono variazioni essenziali al permesso di costruire:
a. L’occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
b. La modifica della sagoma dell’edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
c. La modifica dell’altezza dell’edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
d. La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato.
3. Il concessionario che intende introdurre variazioni essenziali al permesso di costruire ottenuto, ove queste siano ammissibili in virtù delle norme vigenti, deve preventivamente richiederne l’autorizzazione con le modalità indicate dal precedente art. 28.
Articolo 31
Dichiarazione di inizio attività
1. Tutti gli interventi che non rientrano nelle categorie di cui al precedente articolo 29 e con esclusione della manutenzione ordinaria, così come definita dal successivo articolo 32, sono oggetto di Dichiarazione di Inizio Attività, secondo i modi ed i contenuti previsti dalla legislazione vigente.
2. Alla dichiarazione devono essere allegate 6 (SEI) copie dei progetti relativi ai lavori a farsi firmati da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile, nei limiti delle rispettive competenze.
3. I progetti devono essere corredati da:
a. relazione tecnica descrittiva;
b. planimetria generale 1:500;
c. planimetria della zona d’intervento in scala 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
d. plano volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d’ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
e. piante in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
f. prospetti in scala 1:100 o 1:50;
g. almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale e sui collegamenti verticali;
h. particolari costruttivi e decorativi in scala non inferiore al rapporto 1:20.
i. documentazione fotografica (in numero sufficiente per la visione dei luoghi).
4. Alla dichiarazione saranno inoltre allegati la ricevuta del versamento a favore della competente ASL degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto dovuto in riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
5. Per ogni ulteriore sopralluogo tecnico il concessionario è tenuto al pagamento del diritto dovuto alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
Articolo 32
Manutenzione ordinaria
1. Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere come definite dall’ art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001. In particolare, in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e riparazione di: pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazione delle coperture impianto elettrico, e sostituzione di lapidi.
2. Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario. Egli dovrà tuttavia provvedere ad una semplice comunicazione indirizzata Servizio competente a mezzo dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione Comunale .
3. Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione, sarà applicata a carico del concessionario una ammenda alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
4. Nel caso di manutenzione ordinaria su edifici vincolati ovvero ricadenti in aree vincolate, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell’apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici, previa comunicazione alla competente Soprintendenza; una copia di tale comunicazione dovrà essere prodotta in allegato alla documentazione di cui al comma 2.
Articolo 33
Manutenzione straordinaria
1. Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere come definite dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001. In particolare in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, la integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero di loculi e tumuli.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dall’art. 22 del DPR 380/001 così come precisato dall’art.2 della Legge Regione Campania n°19/2001 e disciplinate in termini di procedimento dall’art. 23 del citato DPR 380/001. Tali opere sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico cimiteriale.
3. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all’art. 48 del presente regolamento.
4. Nel caso di manutenzione straordinaria su edifici vincolati ovvero ricadenti in aree vincolate, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell’apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici.
5. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate è necessario ottenere specifica autorizzazione del soggetto preordinato alla tutela del bene o dell’area.
Articolo 34
Restauro e risanamento conservativo
1. Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le opere come definite dall’ art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, improntate alla moderna teoria della conservazione, riguardano il consolidamento statico della struttura, il ripristino della distribuzione originaria o storicamente consolidata, la eliminazione di superfetazioni non organiche, il ripristino delle finiture storiche dei manufatti e dell’apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni.
3. Le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dall’art. 22 del DPR 380/001 così come precisato dall’art.2 della Legge Regione Campania n°19/2001 e disciplinate in termini di procedimento dall’art. 23 del citato DPR 380/001. Tutte le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico cimiteriale.
4. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all’art. 48 del presente regolamento.
5. Nel caso di opere restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate è necessario ottenere specifica autorizzazione del soggetto preordinato alla tutela del bene o dell’area.
Articolo 35
Ristrutturazione edilizia
1. Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere come definite dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, è possibile procedere con semplice Dichiarazione di Inizio attività, solo laddove non si prospetti un incremento dei volumi, della superficie utile e/o del numero e della tipologia delle sepolture.
3. Nel caso di ristrutturazione edilizia di manufatti, anche edificati di recente, ma compresi in aree vincolate la finitura e la composizione delle facciate deve essere progettata in maniera tale da integrarsi al contesto ambientale. In ogni caso è necessario ottenere la prevista specifica autorizzazione da parte del soggetto preordinato alla tutela dell’area.
4. Tutte le opere di ristrutturazione edilizia sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico cimiteriale.
5. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all’art. 48 del presente regolamento.
Articolo 36
Demolizione e ricostruzione
1. Laddove le norme di Piano regolatore cimiteriale e dell’eventuale strumento urbanistico esecutivo lo consentano, per la demolizione e ricostruzione di un’opera funebre la procedura tecnica prevista fa riferimento alla richiesta del “permesso di costruire”, così come definita dal precedente articolo 29.
2. Nel caso di demolizione senza ricostruzione sarà necessario ottenere specifico Permesso che, per i manufatti vincolati o localizzati in aree vincolate dovrà essere preventivamente autorizzato dal soggetto preordinato alla tutela del bene o dell’area.
Articolo 37
Interventi di nuova costruzione
1. Sono interventi di nuova costruzione quelli definiti dall’ art. 3 comma 1 lettera e) del
D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, sono quegli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica non rientranti nelle categorie precisate ai precedenti articoli 32, 33, 34, 35, 36.
2. Tutti gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico cimiteriale.
3. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all’art. 48 del presente regolamento.
Articolo 38
Sanzioni
1. L’amministrazione Comunale sanziona le irregolarità edilizie a norma delle disposizioni legislative richiamate all’art. 28, riservandosi comunque di procedere alla revoca della permesso di costruire nei casi indicati all’art. 30.
2. Gli importi provenienti da dette sanzioni saranno versate sul corrispondente capitolo del Bilancio Comnale - Entrate.
3. In caso di decadenza del premesso di costruire l’Amministrazione comunale, per mezzo del Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteriale, provvederà all’emanazione della determinazione di annullamento della permesso stesso e della connessa concessione del suolo ed incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.
Articolo 39
Esecuzione dei lavori
1. Prima dell’inizio di lavori di nuova costruzione e di tutti i lavori che necessitano del Permesso di costruire, il concessionario è tenuto a richiedere al Competente Servizio un sopralluogo tecnico preventivo. Per tale sopralluogo e per ogni ulteriore necessario sopralluogo, il concessionario è tenuto al pagamento in riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale – Entrate.
2. Il concessionario è tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative alla autorizzazione edilizia (Permesso di Costruire,
D.I.A. o Comunicazione), alla direzione dei lavori, all’impresa esecutrice ed al concessionario.
3. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per la sicurezza ovvero per tutelare l’incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.
4. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle aree allo stesso concesse.
5. Il concessionario è tenuto a manutenere il manufatto costruito ovvero le opere la cui costruzione sia stata sospesa per qualunque causa.
6. Nell’esecuzione dei lavori ed in particolare modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura.
7. In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione al Servizio Tecnico Cimiteriale.
8. Nei cimiteri non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta.
9. Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materiali da costruzione.
10. I materiali da costruzione, in particolare lapidei, devono essere introdotti nel cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messi in opera senza ulteriore magistero.
11. L’introduzione e l’asportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nei cimiteri, nonché l’esecuzione dei lavori, può aver luogo nei cimiteri solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Servizio competente che, in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.
12. E’ vietato scaricare nei cimiteri la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.
13. I materiali di rifiuto di ogni specie devono essere trasportati ai pubblici scarichi fuori dal cimitero.
14. L’Amministrazione Comunale qualora abbia interesse a far riempire qualche bassofondo può disporre che i materiali di rifiuto delle costruzioni siano scaricati in esso, con facoltà di escludere quelli che per la loro qualità non siano adatti allo scopo.
15. E’ permesso attingere dalle bocche d’acqua dei cimiteri, la quantità d’acqua necessaria per l’esecuzione dei lavori. All’uopo i concessionari o gli imprenditori dei lavori devono sottoscrivere presso il servizio Tecnico competente dell’Amministrazione Comunale regolare contratto di fornitura da cui risulti il quantitativo d’acqua da poter attingere, la durata della concessione d’acqua ed il canone versato.
16. Il controllo di quanto sopra è affidato al personale di sorveglianza ed alla Polizia Municipale che promuovono ed applicano le sanzioni previste in caso di irregolarità.
17. Alcuni giorni prima della commemorazione del defunto, e in ogni caso almeno dal 15 ottobre sono sospesi i lavori di costruzione, con l’obbligo da parte dei concessionari o degli interessati, di rimuovere le impalcature o condizionare in modo che non siano d’ostacolo al passaggio.
Articolo 40
Collaudo
1. Nel termine indicato dal permesso di costruire ovvero nel periodo di efficacia della Dichiarazione di Inizio Attività, il concessionario deve presentare al Servizio competente a mezzo dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione Comunale richiesta in carta semplice con firma autenticata, indirizzata al Dirigente per procedere al sopralluogo per il collaudo tecnico dell’opera realizzata. Con la richiesta di sopralluogo dovrà pervenire copia del bollettino di versamento del previsto diritto di sopralluogo tecnico alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
Articolo 41
Distanza tra manufatti
1. La distanza minima tra i manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti), laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale o piano urbanistico esecutivo, non deve essere inferiore a metri 1,00. In corrispondenza del vano di accesso all’ipogeo la distanza minima non deve essere inferiore a metri 2,00. In corrispondenza del vano di accesso alla cappella la distanza minima non deve essere inferiore a metri 3,00.
2. L’altezza massima dei manufatti, laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale o piano urbanistico esecutivo, non deve superare l’altezza media di quelli circostanti, se non diversamente disciplinati dal piano regolatore cimiteriale e dai piani di utilizzo.
3. I loculi a tumulazione previsti in manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti) se ad altezza superiore a metri 3,00 devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali con apertura diretta dall’esterno.
4. Le nicchie ed i loculi per tumulazione possono essere costruite in pile di più piani sovrapposti.
5. All’interno degli edifici la distanza minima tra i loculi (frontespizio) non deve essere inferiore a metri 1,50 mentre per i loculi cosiddetti “a fornetto” la distanza minima fra il frontespizio dei loculi non può essere inferiore a metri 2,50. Le medesime distanze
minime andranno osservate anche nel caso la pila occupi un solo lato rispetto una parete o qualsiasi ostacolo frontistante.
6. Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale, e di dimensione trasversale minima non inferiore a m. 1,20.
7. Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.
Articolo 42
Standard edilizi
1. Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti dei dispositivi di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, nonché agli artt. 17 - 18 e 28 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 mediante deposito degli atti tecnici agli uffici del Genio Civile prima dell’inizio dei lavori, ove ne ricorrano gli estremi.
2. Il concessionario comunicherà al Servizio competente, prima dell’inizio dei lavori, gli estremi dell’avvenuto deposito.
3. Il concessionario ha l’obbligo di adeguare la costruzione al disposto della legge n. 818 del 7 dicembre 1984 al fine di tutelare la pubblica incolumità da eventi calamitosi determinati da incendi (impianti elettrici, scale antincendio, uscite antifolla, ect.).
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese ad oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.
5. Ogni concessionario, laddove previsto, ha l’obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.
Articolo 43
Obbligo di manutenzione
1. I concessionari sono tenuti a tenere in stato di decoro i manufatti e le aree in concessione attraverso una costante opera di manutenzione.
2. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, a salvaguardia del decoro dei civici cimiteri, si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
3. Qualora qualunque manufatto nei cimiteri venga lasciato in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, ovvero venir compromesso il decoro del civico cimitero, l’Amministrazione Comunale può senz’altro procedere direttamente alla demolizione ovvero alla sistemazione dell’opera. I resti mortali ospitati nei manufatti in oggetto saranno conservati a cura dell’Amministrazione Comunale presso proprie strutture, trascorsi 5 anni dalla demolizione, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di trasferire i resti mortali in uno degli ossari comuni.
4. L’Amministrazione si riserva di demolire le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.
5. In caso non vi sia preoccupazione d’imminente pericolo, l’Amministrazione Comunale curerà a diffidare nei modi di legge gli interessati, ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà il Servizio Tecnico Cimiteriale.
6. Qualora essi non vi ottemperino, siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi o rappresentanti della famiglia del concessionario, si provvederà direttamente come previsto al precedente comma 3 del presente articolo.
7. Allorquando per le nicchie la mancanza di manutenzione determini solo la caduta della lapide di chiusura, l’Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra i resti mortali, dando nello tempo avviso al concessionario o a suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perché provveda al ripristino. Per detti loculi tompagnati i concessionari non potranno più disporre dell’uso se prima non rimborsino al Comune la spesa sostenuta per la tompagnatura aumentata del 20% annuo quale penale e, non curino di rimettere il loculo nella pristina condizione di decenza. Trascorso un biennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perché il concessionario non abbia ottemperato all’invito, sia perché il concessionario sia risultato irreperibile, la concessione s’intenderà decaduta e la nicchia resterà retrocessa al Comune senza alcun diritto di rimorso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi ovvero aventi causa. Per i resti mortali, ove non trasferiti altrove dalla famiglia, si procederà in conformità a quanto stabilito dal precedente comma 3.
8. Per l’introduzione di nuove lapidi in sostituzione di quelle rotte, il richiedente è tenuto a presentare istanza in carta semplice indirizzata al Servizio competente nonchè al pagamento del previsto diritto per ogni singola lapide da imputare sul competente capitolo del bilancio comunale - entrate.
9. Le aree risultanti delle demolizioni di cui ai precedenti articoli, ovvero i manufatti il cui stato di abbandono ha determinato l’intervento comunale, potranno essere riaffidati dall’Amministrazione Comunale con le modalità indicate dal presente regolamento.
Titolo V
R E G I M E C O N C E S S O R I O
Articolo 44
Principi generali
1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile, data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell’Amministrazione Comunale . I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà dell’Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C, allo scadere della concessione, se non rinnovata.
2. Con la concessione l’amministrazione Comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto con diritto di uso temporaneo ai sensi del 1° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.
3. Nei cimiteri l’Amministrazione Comunale concede sia a privati cittadini, in forma singola e/o associata, che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l’onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro congiunti ovvero dei loro associati:
a. aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle;
b. aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive;
c. aree per l’inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
d. manufatti già costruiti per tumulazione e/o inumazione;
4. La concessione di aree cimiteriali per l’edilizia funebre può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, anche a più soggetti in forma congiunta istaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d’uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione. In tal caso, i concessionari dovranno indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di quote separate della concessione stessa.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. Le concessioni hanno durata massima di 99 anni, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione comunale di indicare periodi di concessione più brevi in relazione alla definizione dei propri piani regolatori. I periodi di concessione sono comunque rinnovabili alla scadenza.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
8. Con l'atto della concessione l’amministrazione Comunale può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
9. La concessione può essere soggetta:
a. a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente;
b. a decadenza, per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere oppure per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi;
c. a rinuncia da parte del concessionario con retrocessione del bene.
Articolo 45
Prezzo delle concessioni
1. Il prezzo della concessione delle aree e dei manufatti di cui al presente titolo è stabilito dalle tariffe, determinate con deliberazione consiliare, vigenti all’atto della assegnazione della concessione. Esse saranno modificate in ragione dell’indice ISTAT sull’aumento dei prezzi al consumo ogni qualvolta si raggiunga la soglia di variazione del 5%. La relativa delibera di approvazione delle tariffe sarà assunta dalla Giunta Municipale.
2. L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere gratuitamente nell’ambito delle aree cimiteriali cittadine, i suoli per la costruzione di monumenti commemorativi di uomini illustri ovvero di persone la cui scomparsa sia avvenuta in circostanze eccezionali, riconosciute dalla apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 56. La costruzione del monumento e/o ricordo marmoreo è a spesa dei congiunti o del comitato promotore o della stessa Amministrazione qualora l’azione commemorativa sia promossa dalla medesima.
Articolo 46
Diritto s’uso
1. Il diritto d’uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, s’intende esteso oltre al concessionario, al coniuge agli ascendenti e discendenti in linea retta fino alla occupazione completa del sepolcro.
2. L’introduzione di salme o resti mortali di persone non rientranti nei casi di cui al precedente comma, è consentita in via temporanea ed è subordinata al formale consenso del concessionario dietro pagamento al Amministrazione Comunale dei diritti di cui all’articolo 13 ed in conformità alla tariffa vigente al momento della richiesta di introduzione.
3. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o aventi causa devono tutti formalmente autorizzare l’introduzione temporanea nel sepolcro del feretro ovvero dei resti mortali.
Articolo 47
Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione
1. L’Amministrazione Comunale, in conformità alle disposizioni del piano regolatore cimiteriale e dei relativi piani di utilizzo, dispone l’assegnazione dei suoli per la realizzazioni di sepolture private singole o collettive mediante specifici procedimenti di evidenza pubblica (bandi di assegnazione) in relazione ai quali i soggetti interessati produrranno formale istanza di assegnazione.
2. I bandi di cui al precedente comma in relazione alla disponibilità di aree, distinte per tipologia indicheranno i criteri e le modalità di assegnazione. In sede di prima applicazione, il medesimi bandi potranno prevedere tra i criteri di preferenza, tra l’altro, l’aver già presentato istanza di assegnazione precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Il richiedente, oltre a quanto richiesto dal bando di assegnazione, deve specificamente dichiarare di non possedere né in prima persona né i componenti del proprio nucleo familiare, così come composto nell’ultimo decennio, altre concessioni cimiteriali nel Comune di Napoli.
4. Non può essere dato in concessione suolo che non sia compreso in un piano di utilizzo preventivamente approvato.
5. Il Servizio competente istruisce gli atti per la indizione dei procedimenti di pubblica evidenza per la assegnazione delle aree e dei manufatti cimiteriali. Questi saranno
adottati dalla Giunta municipale, in uno con i piani di utilizzo, ovvero autonomamente ricorrendone la necessità.
6. Il richiedente deve prendere visione, presso il Servizio competente, del suolo assegnatogli entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di ricezione dell’invito da parte del Servizio competente, da notificarsi a mezzo di messo comunale o raccomandata a/r. Il richiedente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione che sarà controfirmata dal Dirigente del Servizio competente.
7. Qualora l’aspirante concessionario non provvede a quanto sopra nel termine stabilito sarà considerato rinunciatario.
8. Il Servizio competente deve disporre che il concessionario provveda entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di ricezione del relativo invito, al versamento di un deposito cauzionale equivalente ad un terzo dell’importo fissato per il bene che s’intende ottenere in concessione.
9. Il mancato pagamento della cauzione, nel predetto termine, è da ritenersi a tutti gli effetti quale atto di espressa rinuncia.
10. Il Servizio competente, alla ricezione del versamento cauzionale, provvederà alla assegnazione del bene in concessione mediante determinazione del Dirigente del Servizio.
11. L’importo del corrispettivo per la concessione del suolo, ad intervenuta esecutività della determinazione di concessione, deve essere versato dal Concessionario entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di notifica del relativo invito da parte del Servizio competente da eseguirsi a mezzo messo comunale ovvero raccomandata a/r.
12. Il mancato pagamento del corrispettivo nel termine anzidetto è da ritenersi a tutti gli effetti atto di espressa rinuncia, che comporterà la revoca della concessione e l’incameramento del deposito cauzionale versato a favore dell’Amministrazione Comunale , quale indennizzo per il subito vincolo.
13. Il Dirigente del Servizio competente procederà alla determinazione di revoca della concessione di suolo e contestuale incameramento del deposito cauzionale.
14. Entro 120 (CENTOVENTI) giorni dal pagamento del corrispettivo totale dovuto, il concessionario deve presentare al Servizio competente a mezzo dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione Comunale, con le modalità indicate al titolo IV, la richiesta per ottenere il permesso di costruire del relativo manufatto funebre, corredata da 6 (SEI) copie del progetto da realizzare firmate dal tecnico progettista e dal richiedente, dalla ricevuta del versamento a favore della competente A.S.L. degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto dovuto di € 500 da imputare sul deputato capitolo del Bilancio - Entrate.
15. Il Servizio competente, a mezzo del proprio ufficio tecnico, provvederà a richiedere il previsto parere sanitario e ad esperire il sopralluogo tecnico.
Articolo 48
Revoca della concessione per esigenze di pubblico interesse
1. L’amministrazione Comunale ha facoltà di tornare in possesso di qualunque area o manufatto ceduto in uso, quando ciò sia necessario od utile per ampliamento o modificazione topografica del cimitero, ovvero per qualunque altra ragione di sicurezza, di viabilità o comunque interesse pubblico, anche quando sull’area ceduta in uso sia stata eretta una cappella, un edicola, un monumento etc..
2. Verificandosi questo caso, l’amministrazione Comunale assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, senza diversità di pagamento, provvedendo anche alla edificazione di un’opera equivalente ed al trasporto delle salme e dei resti mortali.
3. Quando l’amministrazione Comunale viene alla determinazione di eseguire la permuta di cui al presente articolo, dovrà darne notifica al concessionario non meno di un mese prima, indicando il giorno per la traslazione delle salme e dei resti mortali.
4. Nel giorno fissato detta traslazione avrà luogo ugualmente qualora gli interessati non siano presenti.
5. Ove si tratti di demolizione di nicchiai a muro o in ogni altro caso in cui l’intervento riguardi una pluralità di concessionari nell’ambito di un unico manufatto o complesso di manufatti, l’avviso agli interessati potrà darsi a mezzo di pubblica notificazione ed inserzione della medesima nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale.
Articolo 49
Decadenza della concessione e obblighi del concessionario
1. Nel caso di mancata presentazione della richiesta del permesso di costruire nel termine di cui al precedente articolo 47, la concessione del suolo sarà dichiarata decaduta ed l’amministrazione Comunale incamererà, quale penale per il subito vincolo, l’intero importo del deposito cauzionale nonché l’intero importo del suolo.
2. La mancata realizzazione del manufatto funebre nei termini ed alle condizioni indicati dal permesso di costruire, compreso eventuali proroghe concesse, da rilevarsi dalla data della richiesta di collaudo tecnico da parte dell’Amministrazione Comunale prodotta dal concessionario, comporta la decadenza della concessione del suolo e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale , degli importi a qualsiasi titolo versati, nonché delle opere edilizie eventualmente realizzate.
3. La realizzazione di un manufatto funebre in difformità sostanziale dal permesso di costruire comporta, oltre alle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D.Lgs. 42/2004, la decadenza della concessione del suolo e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale , degli importi a qualsiasi titolo versati, nonché delle opere edilizie realizzate.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in concessione e del manufatto in diritto d’uso. Tale obbligo è da intendersi esteso oltre al concessionario al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta dello stesso ovvero ai contitolari in caso di concessione a più soggetti. In difetto dovrà essere dichiarata la decadenza della concessione del suolo e dal diritto d’uso del manufatto.
5. Il Dirigente del Servizio competente procederà alla determinazione declaratoria della decadenza dalla concessione del suolo e contestuale incameramento del deposito cauzionale e del corrispettivo versato per la concessione del suolo ovvero degli importi a qualunque titolo versati e delle opere edilizie eventualmente realizzate.
Articolo 50
Rinuncia e retrocessione da parte del concessionario
1. L’amministrazione Comunale ha l’obbligo di accettare la rinuncia alla concessione di aree o manufatti e la connessa retrocessione.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione dei manufatti e delle aree; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così come determinata al successivo comma 5.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. L’Amministrazione comunale accetta la rinuncia e la retrocessione anticipata delle aree date in concessione e dei relativi manufatti ivi realizzati; in tal caso è riconosciuta ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore della stipula del contratto. Parimenti è riconosciuta una somma pari al 50% del valore dei relativi manufatti ivi realizzati secondo stima dello stato di fatto da computo metrico estimativo.
6. I manufatti retrocessi ovvero oggetto di rinuncia dalla concessione debbono essere liberi da salme e resti mortali, in difetto l’Amministrazione comunale provvederà alla conservazione i resti mortali presso proprie strutture per 5 anni, trascorsi i quali l’Amministrazione avrà il diritto di trasferire i resti mortali in uno degli ossari comuni.
Articolo 51
Concessione di aree e manufatti retrocessi e acquisiti
1. I suoli retrocessi o rientrati a seguito di provvedimento di revoca delle concessioni, nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, saranno dati in concessione mediante procedimenti di evidenza pubblica con le modalità previste all’art. 47.
2. Nel caso di suolo su cui insista un opera già parzialmente realizzata ed acquisita dal Comune, lo stesso sarà posto in concessione, con le modalità indicate al precedente comma, computando nel prezzo di concessione il valore delle opere così come stimato dal Servizio Tecnico Cimiteri.
Articolo 52
Deposito Cauzionale
1. Alla restituzione del deposito cauzionale provvede il Tesoriere Comunale su disposizione del Dirigente del Servizio competente. Detto disposizione potrà essere emessa dopo aver acquisito la risultanza del collaudo tecnico e igienico sanitario del manufatto funebre realizzato che, dovrà essere necessariamente conforme al permesso di costruire rilasciato.
2. In presenza di difformità rispetto al permesso di costruire, saranno adottati dal Dirigente del servizio tecnico comunale i provvedimenti sanzionatori previsti dal testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001, ovvero dal D.leg. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, integrati dalle presenti disposizioni regolamentari. In tal caso la restituzione del deposito cauzionale resta subordinata al perfezionamento delle procedure attivate d’ufficio.
Articolo 53
Cessioni tra privati
1. E’ vietata qualunque cessione diretta tra privati.
2. Qualora un privato voglia recedere anticipatamente dalla concessione di un manufatto funebre, ovvero dalla concessione di un’area su cui insiste un manufatto dal medesimo realizzato si applica quanto previsto dal precedente art. 50.
3. I resti mortali ospitati nei manufatti in oggetto, ove non trasferiti altrove dalla famiglia, saranno conservati a cura dell’Amministrazione Comunale presso proprie strutture, trascorsi 5 anni dalla retrocessione, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di trasferire i resti mortali in uno degli ossari comuni.
Titolo VI
D I S P O S I Z I O N I F I N A L I
Articolo 54
Tipologia delle tariffe
1. I servizi cimiteriali così come precisati dal presente regolamento, si distinguono generalmente in servizi gratuiti e servizi a pagamento.
2. I servizi gratuiti , come definiti all’art. 8, sono:
a. la visita necroscopica;
b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
d. l’uso delle celle frigorifere comunali, dove l’Amministrazione Comunale è tenuto a disporne;
e. il trasporto funebre nell’ambito del Comune degli indigenti, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14;
f. l’inumazione in campo comune;
g. la cremazione;
h. la deposizione delle ossa in ossario comune;
i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
j. il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. I servizi a pagamento sono:
a. trasporti e onoranze funebri così come definite all’art. 18;
b. la concessione di manufatto o suolo cimiteriale;
c. l’illuminazione per lampade votive;
d. il giardinaggio e la nettezza delle arre cimiteriali
e. il corrispettivo per gli oneri di manutenzione degli spazi e delle infrastrutture cimiteriali;
Articolo 55
Determinazione delle tariffe
1. Per i servizi e le concessioni di cui al comma 3 dell’articolo 54, l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta, provvede alla determinazione delle rispettive tariffe. Le tariffe comporteranno, in ragione della natura del servizio o della prestazione, il pagamento di un canone periodico (annuale o semestrale) o di un corrispettivo unico.
2. L’onere delle tariffe sarà stabilita, su proposta del Dirigente dei servizi cimiteriali, con apposita deliberazione di Giunta comunale.
3. La contribuzione alle spese di mantenimento degli spazi e delle infrastrutture cimiteriali sarà articolata in rapporto alla dimensione e alla tipologia di suolo o di manufatto in uso o in concessione.
Articolo 56
Commissione consultiva per il riconoscimento della qualifica di “caso eccezionale”
e “cittadino illustre”
1. La commissione ha il compito di valutare i casi che per la risonanza suscitata nell’opinione pubblica ovvero per la particolare commozione discendente dalla causa del decesso, determinano un “caso eccezionale” ovvero valuta particolari meriti civili,
morali, artistici o scientifici per cui un cittadino possa assurgere al titolo di “concittadino illustre”.
2. La commissione sarà costituita da cinque membri nominati con Decreto sindacale e scelti tra le personalità del mondo della cultura, della scienza e delle istituzioni civili e religiose.
3. La commissione così costituita eleggerà al proprio interno un membro al quale sarà attribuita la carica di Presidente.
4. Alla commissione parteciperà, come membro di diritto, il Sindaco o suo Delegato;
5. Alle adunanze della commissione parteciperà il Dirigente del Servizio cimiteri o suo delegato, con funzione di Segretario.
6. La commissione sarà riunita almeno una volta all’anno e la partecipazione sarà a titolo gratuito.
7. I casi riconosciuti eccezionali ovvero i cittadini illustri potranno derogare dal principio dell’ordine cronologico nell’assegnazione della sistemazione cimiteriale; potranno altresì essere destinatari di concessioni gratuite.
Articolo 57
Norma finale
1. Tutte le disposizioni comunali in materia cimiteriale si intendono abrogate con l’adozione del presente regolamento; in caso di contrasto con altre norme regolamentari non a carattere specifico, prevalgono le norme qui enunciate.
2. Il presente regolamento è da intendersi automaticamente modificato per la sopravvenienza di norme legislative e regolamentari, nazionali e regionali, in materia cimiteriale e/o edilizio/urbanistica. In tale caso sarà sufficiente, per la modifica del testo, al fine di una corretta comunicazione ai cittadini e agli utenti, specifica disposizione di modifica e/o integrazione del dirigente del servizio competente.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Articolo 58
Norma transitoria
Entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore del presente Regolamento; tutta la materia di sub-concessione è regolamentata ai sensi degli articoli 270 e 273 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n.291 del 3.10.1995.