Allegato al contratto di tirocinio Cantone : Per le professioni di orticoltore AFC (compreso il settore specifico della produzione biologica) e addetto alle attività agricole CFP orientamento colture speziali
Allegato al contratto di tirocinio Cantone :
Per le professioni di orticoltore AFC (compreso il settore specifico della produzione biologica) e addetto alle attività agricole CFP orientamento colture speziali
1. Parti contraenti Data della firma del contratto
Azienda formatrice |
Nome della persona in formazione |
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2. Generalità
Le disposizioni che si applicano specificatamente a questo contratto figurano sul retro di questo allegato e nel promemoria.
3. Indennità (complemento al punto 7 del contratto di tirocinio)
Le persone in formazione ricevono il salario lordo stabilito nel contratto di tirocinio. Se le aziende formatrici forniscono delle prestazioni in natura, l’importo delle stesse verrà dedotto dal salario lordo. Le norme AVS vengono applicate per il computo delle prestazioni in natura. Solamente le prestazioni elencate sotto pos- sono essere dedotte dal salario:
alloggiol colazione pranzo cena
l la
prestazione
in
natura
dell’alloggio
viene
contabilizzata
alla
persona
in
formazione
anche
se
non
utilizza
l’alloggio
(per
esempio
durante
le
vacanze,
giorni
liberi,
scuola)
4.
Formazione pratica (azienda) / Documentazione per la formazione
Orticoltore AFC: Almeno 2-4 colture di campo aperto e un medesimo numero di sera o tunnel, in totale almeno 6 ambiti.
Addetto alle attività agricole CFP : In totale almeno 2 colture.
Anno di apprendistato |
Anno scolastico (p.es.10/11) |
Azienda(e) formatrice(i) |
I seguenti ambiti sono dispensati sull’azienda formatrice (indicazione abbreviata) |
Contratto approvato: si/no |
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campo aperto |
sera o tunnel |
Produzione bio. *** |
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1
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2
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3 (solo AFC) |
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*** Bio, esigenze: azienda riconosciuta Bio reconnue
Per
le persone in seconda
formazione :
nome del primo AFC ottenuto :
5. Indicazioni cantonali specifiche (per esempio le disposizioni del promemoria)
Le disposizioni del contratto tipo di lavoro* (CTL) e del CO vengono applicate se non sono regolate dal co- contratto di tirocinio e dall’allegato.
*Il contratto collettivo di lavoro si applica nel canton Xxxxxxx
6. Indicazioni specifiche del settore
La persona in formazione si impegna per ottenere il permesso di condurre dei veicoli agricoli (G40 o F) prima dell’inizio della formazione. (Indicazione : il permesso G40 è necessario per la guida di tutti i veicoli che superano i 30 km/h)
7. Indicazioni specifiche per l’azienda formatrice (per esempio menzionare le regole di comportamento)
Disposizioni legali (retro dell’annesso del contratto di tirocinio dell’AgriAliForm)
Periodo di prova:
Il periodo di prova dura un mese. Può essere prolungato fino ad un massimo di tre mesi. Durante il periodo di prova le parti possono disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi tempo con 7 giorni di preavviso. L’interruzione del contratto di tirocinio può avvenire con effetto immediato in caso di motivi gravi (CO, Art. 337). Su domanda scritta, il periodo di prova può eccezionalmente essere prolungato, prima che il termine precedente scada, fino ad un massimo di sei mesi dall’Autorità cantonale competente.
1. Doveri del formatore
1.1 Il formatore ha il dovere di vigilare sulla salute fisica, intellet- tuale e morale della persona in formazione e di formare in modo coscenzioso e con comprensione conformemente al piano di formazione. Gli altri doveri del formatore/formatrice sono elencati nell’Ordinanza di formazione.
1.2 Se concordato fra le parti
- Il formatore/formatrice fornisce un allogio conforme e ali- menti di buona qualità
- e/o mette a disposizione un alloggio (se possibile una ca- mera singola)
- il formatore/formatrice si impegna ad accogliere la persona in formazione in famiglia
- il formatore/formatrice si impegna a lavare gli abiti di lavoro della persona in formazione senza accollare le spese.
2. Compiti della persona in formazione
2.1 La persona in formazione ha l’obbligo di seguire le direttive del formatore o del suo rappresentante al meglio delle sue conoscenze e possibilità, di eseguire i lavori assegnati in modo coscienzioso e di ripagare la fiducia messa in lui.
2.2 La persona in formazione deve trattare con precauzione le piante, gli animali e le derrate alimentari, le macchine e le istallazioni che gli vengono messi a disposizione per appren- dere la sua professione.
2.3 La persona in formazione si deve adeguare alle esigenze dell’azienda formatrice.
2.4 La persona in formazione deve dare prova di discrezione all’esterno dell’azienda per preservare gli interessi leciti del formatore e della sua famiglia.
2.5 Il rappresentante legale della persona in formazione aiuta il formatore/formatrice nel suo compito e opera in favore della buona comprensione fra formatore e la persona in formazio- ne.
3. Orari di lavoro, giorni festivi, vacanze e indennità
Le disposizioni del contratto tipo di lavorol (CTL*) in vigore nei cantoni, concernenti l’orario di lavoro, i giorni festivi, le vacanze e le indennità si applicano a questo contratto. Le prescrizioni contenute nel CTL sono regolate nel promemoria.
4. Salario
La persona i formaziona viene pagata in funzione delle sue prestazioni conformemente alle direttive dell’ OML AgriAli- Form. Le prestazioni in natura ottenute e le prestazioni so- ciali a carico della persona in formazione le vengono dedotte. Il salario e le eventuali indennità o supplementi viene pagato entro la fine del mese.
La persona in formazione ha il diritto di ricevere un conteggio del salario al più tardi con il versamento del salario . Il conteggio comprende pure un controllo delle ore supplemen- tari, dei giorni liberi e delle vacanze.
5. Assicurazioni
Le norme del contratto tipo di lavoro (CTL*) in vigore nel can- tone sono valide. Le prescrizioni del CCL sono regolate con l’aiuto del promemoria.
6. Protezione della gioventù, protezione delle donne in gravidanza e madri che allattano, sicurezza e igiene sul posto di lavoro
6.1 Le disposizioni relative alla protezione delle donne in gravi- danza e delle madri che allattano della legge sul lavoro nelle industrie, artigianato e commercio (Legge sul lavoro RS 822.11) vengono applicate.
6.2 Le disposizioni relative all’età minima della legge del lavoro vengono applicatte.
6.3 Il formatore/la formatrice è tento/a a prendere delle misure sufficienti nell’ambito della prevenzione dell’igiene nel lavo- ro, della sicurezza sul posto di lavoro, della prevenzione in modo dai proteggere la salute e la vita della persona in for- mazione. La persona in formazione ha il dovere di rispetta- re le misure e sostenerle.
6.4 Il formatore/formatrice ha il dovere di rispettare le prescri- zioni di ricorrere a medici e ad altri specialisti conforme- mente alle direttive CFST 6508 sulla sicurezza sul posto di xxxxxx.Xx consiglia di affiliare l’azienda a una soluzione proposta dalle organizzazioni.
7. Scuola professionale, corsi interaziendali, servizio mili- tare
7.l Il tempo passato alla scuola professionale e ai corsi intera- ziendali corrisponde a tempo di lavoro. Gli spostamenti non possono venir conteggiati quale tempo di lavoro.
7.2 Il formatore/formatrice deve lasciare il tempo necessario senza trattenute sul salario in modo che la persona in for- mazione possa seguire la scuola professionale e i corsi in- teraziendali.
7.3 Le spese (compresi i costi di trasferta e i mezzi di inse- gnamento) concernenti la scuola e le escursioni sono a ca- rico della persona in formazione.
7.4 L’autorità cantonale competente deve essere informata in caso di assenza prolungata della persona in formazione per motivi dovuti a malattia, incidenti, servizio militare (ad eccezione dei corsi di ripetizione) o per altri motivi.
8. Conflitti
Le parti convengono che le differenti applicazioni del pre- sente contratto di tirocinio sono di competenza dell’Autorità cantonale competente. Quest’ultima cerca una soluzione e un accordo fra le parti. Il ricorso alla legislazione compe- tente deve avvenire in caso di disaccordo sul tentativo di conciliazione.
9. Annullamento del contratto di tirocinio
9.l Dopo il periodo di prova, l’annullamento anticipato del contratto di tirocinio non è possibile se non in presenza di motivi gravi giustificati. Quando la persona in formazione non inizia la formazione o abbandona il lavoro senza motivi validi, il formatore/la formatrice ha diritto ad una indennità pari a un quarto del salario mensile. Ha inoltre il dirittoal ri- sarcimento del danno supplementare cagionato. In più le disposizioni dell’Art. 337 CO sono valide.
9.2 Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la persona in formazione può esigere un certificato contenete le indica- zioni relative al periodo di formazione e la durata. Il forma- tore/la formatrice deve redigere il certificato al più tardi per il giorno di pagamento dell’ultimo salario.
9.3 Ogni annullamento del contratto di tirocinio deve venire comunicato senza ritardi all’Autorità cantonale competente come pure alla scuola professionale.
9.4 In caso di cambiamento di posto di tirocinio della persona in formazione durante l’anno, il salario versato durante la presenza a scuola, ai corsi interaziendali e le vacanze, viene ripartito fra le due aziende formatrici.
9.5 Le disposizioni del contratto tipo di lavoro (CTL*) in vigore nel cantone e del CO si applicano per i punti non regolati nel contratto di tirocinio.
*Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) si appli- xxxx nel canton Xxxxxxx
(Versione del 02.l0. 2008)
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Persona in formazione
Rappresentante legale
Formatore/formatrice conformemente al contratto di tirocinio
Data, luogo e firma
Data, luogo e firma
Data, luogo e firma