APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E SERRAMENTISTICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016/2018
APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E SERRAMENTISTICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016/2018
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di materiale edile vario occorrente per interventi di manutenzione dei beni immobili del patrimonio Comunale, indicativamente: cemento, materiale idro-sanitario, serramentistico, materiali leganti, collanti, additivi per malte e calcestruzzi, malte a ritiro controllato, sigillati ed adesivi elastici, prodotti per il rinforzo strutturale, prodotti impermeabilizzanti, trattamenti protettivi per murature e cls, blocchi da muratura, pavimenti, rivestimenti, vetro-cemento, malte ed intonaci preconfezionati, tubazioni per reti sanitarie PVC, PE. PEAD (carico e scarico), tubazioni reti fognarie, tubazioni per gronda e pluviali, materiali per sistemazioni esterne ed arredo urbano, manufatti in cls prefabbricati, chiusini e griglie in ghisa o materiale composito, casseforme ed acciaio per calcestruzzi, pannelli in legname, sanitari in vetrochina, senza che la declaratoria sia da intendere esaustiva e preclusiva.
ART. 2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura, è pari ad € 24.590,17, oltre IVA al 22 % pari a € 5.409.83, per complessivi € 30.000,00 su base triennale scaturito dal fabbisogno economico medio del Servizio Manutenzione per i lavori in amministrazione diretta. La ditta dovrà fornire il ribasso percentuale complessivo sull’elenco prezzi dei materiali oggetto della fornitura allegato al presente Capitolato e di cui ne è parte integrante.
Poiché il Servizio Manutenzione effettua di norma lavori di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli prodotti/forniture che potranno essere utilizzate e che quindi verranno richieste al fornitore, e pertanto, la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell’ambito dell’importo complessivo di contratto.
I prezzi derivanti dall’offerta a xxxxxxx xxxxxxx, saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, non suscettibili di aggiornamento o revisione per gli aumenti che dovessero intervenire nel periodo, e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, sono formulati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza.
Essi comprendono ogni spesa per la fornitura f/co magazzino del fornitore.
Qualora si rendesse necessario acquistare articoli e/o prodotti non previsti nell’allegato elenco o adoperare materiali di specie diversa delle ditte produttrici di cui al successivo art. 3, i prezzi relativi saranno desunti dal listino vigente al momento del prelievo, scontato dello stesso ribasso offerto in sede di gara.
E’ facoltà dell’amministrazione, affidare in estensione, all’aggiudicatario un importo suppletivo, nella misura di un quinto (20%) a valere sulle economie di gara.
ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE
I materiali devono essere di buona qualità e delle migliori marche esistenti in commercio, gli stessi non devono presentare alcun difetto di produzione, né di conservazione, in particolare i manufatti devono essere di buona scelta senza che presentino abrasioni, rotture, incrinature e conformi alle norme UNI, EN ed ISO di riferimento.
Tutti i materiali, saranno prodotti da case di primaria marca prodotti in Italia da aziende certificate UNI EN ISO 9000.
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) per il triennio 2016-2018, ovvero sino al raggiungimento dell’importo contrattuale, anche oltre i tre anni. L’Ente si riserva di ampliare l’importo contrattuale sino al quinto d’obbligo a valere sulle economie di gara.
ART. 5
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE DITTE
Gli atti posti a base di gara saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente.
ART. 6 MODALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto di fornitura sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, preceduto da lettera d’invito ad almeno n.5 operatori economici limitati tra le ditte/rivenditori che hanno sede operativa nei comuni confinanti con il Comune di Castrolibero, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale complessivo sull’allegato elenco prezzi dei materiali oggetto dell’appalto. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, e con le modalità previste dall’ art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 .
La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta valida. È escluso il subappalto anche di porzioni limitate di fornitura.
ART. 7
MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il presente appalto, impegna la Ditta aggiudicataria a fornire all’Amministrazione Comunale, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data della richiesta i materiali e/o prodotti occorrenti per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali ricompresi nell’allegato elenco prezzi.
Il Responsabile del Servizio Manutenzione è incaricato della verifica dell’esatto adempimento contrattuale.
In caso di reiterata inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto a norma di legge.
ART. 8 DEPOSITO DI GARANZIA
All’offerta deve essere allegata una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura, secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
a) La Ditta aggiudicataria presterà cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento alla fideiussione a garanzia dell'esecuzione contrattuale è necessario specificare quanto segue:
-la fideiussione deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art.1944 del Codice Civile;
La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria secondo le vigenti disposizioni oppure nella forma della polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
La cauzione sarà automaticamente svincolata (ipso jure) alla naturale scadenza del contratto.
ART. 9 PAGAMENTI
Il pagamento verrà effettuato a cadenza bimestrale per la fornitura eseguita nel bimestre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, dopo il controllo dell’adempimento della fornitura, previa adozione di formale atto dirigenziale di liquidazione.
A tal’uopo, la ditta fornitrice emetterà fatture bimestrali riepilogative accompagnate dai buoni d’ordine del Servizio Manutenzione.
ART. 10 CONTRATTO D’APPALTO
La stipula del contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione della fornitura con spese di stipula a carico della stessa.
Fa parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico della ditta assuntrice dell’appalto.
ART. 11 CONTESTAZIONI E PENALI
Il personale del Comune incaricato del ritiro del materiale, provvederà alla consegna, a verificare la qualità e conformità alle specifiche esigenze dell’Ente, ed il ritiro del materiale costituisce accettazione e regolare esecuzione della fornitura. Ne discende che il personale addetto al ritiro del materiale edile, rifiuterà, quanto non conforme alle esigenze ed alle caratteristiche tecnico- qualitative di capitolato.
Ogni ritardo nella consegna della fornitura di cui al 1° comma dell’art. 7 precedente, da parte della ditta, comporta l’applicazione di una penale pari al 3% dell’importo dell’ordine per ogni giorno, o frazione di esso.
Tale penale sarà applicata senza alcuna formalità sulle fatture bimestrali.
ART. 12 CONTROVERSIE
Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.
La procedura deflattiva delle controversie può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Le domande ed i reclami della Ditta vanno presentati per iscritto, entro 10 gg. dalla comunicazione.
Per la definizione delle controversie si procede come previsto dalla parte IV del Codice dei contratti pubblici, con esclusione dell’arbitrato.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non troveranno una soluzione amministrativa saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cosenza.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, la ditta può essere dichiarata decaduta:
a) se non provvede regolarmente ad effettuare le forniture disposte;
b) se nel corso dell’appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento della fornitura, intendendo per gravemente negligente il ripetersi per almeno 3 volte nell’arco temporale di un mese la mancata fornitura di cui al precedente art. 7;
c) se cede l’appalto;
d) se effettua il sub-appalto senza il preventivo consenso del Comune;
e) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.
La ditta dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di risoluzione per colpa della ditta è in facoltà del Comune di assicurare la prosecuzione dell’appalto mediante l’affidamento al secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
L’inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all’impresa con intimazione a provvedere ed a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza.
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto di fornitura è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni alla normativa in materia di contratti pubblici di forniture (D Lgs 50/2016).