Verbale di accordo quadro su Lavoro Agile
Verbale di accordo quadro su Lavoro Agile
29 ottobre 2020
In data odierna si sono incontrate attraverso la piattaforma digitale di conference on line la Direzione Aziendale di Merck Serono S.p.A., assistita da Farmindustria e Unindustria, e le Organizzazioni Sindacali Nazionali unitamente alle strutture Territoriali e alla RSU delle unità produttive interessate.
PREMESSO CHE
a) Xxx Xxxxxxx di Accordo sul Premio di Partecipazione del 21 luglio 2016 le Parti, nella prospettiva di migliorare il benessere dei dipendenti e la produttività aziendale hanno convenuto di attuare politiche aziendali di worklife balance sperimentando nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
b) Durante la gestione dell’emergenza Covid-19 il ricorso al lavoro agile ha dimostrato la compatibilità dell’istituto con una quantità crescente di figure professionali e un numero superiore di giornate.
Tutto ciò premesso, le parti con l’intento di condividere una regolamentazione quadro dell’istituto, in chiave innovativa per sperimentare un modello moderno ed efficacie di work life balance e di organizzazione del lavoro, rinviando alla contrattazione collettiva di sito la definizione specifica degli elementi di dettaglio, rinnovano l’impegno a sostenere un cambio culturale, sia da parte del management che dei lavoratori, nell’utilizzo della modalità di lavoro agile e convengono quanto segue:
1. Lavoro Agile
Il lavoro agile, come delineato dalla normativa nazionale di riferimento, ai sensi dell’art. 18 e seguenti della Legge 81/2017, è uno strumento che definisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della propria sede abituale, lasciando inalterati la struttura del rapporto di lavoro, i diritti e doveri di prestazione e presenza dei dipendenti e il potere direttivo
Durante il lavoro agile, l’attività di supervisione del responsabile continuerà ad essere esercitata secondo le prassi già in atto esclusivamente focalizzate alla valorizzazione di un rapporto fiduciario e di responsabilizzazione delle parti.
Xxxxx restando che i lavoratori agili dovranno mantenere il medesimo impegno professionale, una prestazione lavorativa qualitativamente in linea con le aspettative e i risultati attesi, nel rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e fiducia.
Ugualmente l’utilizzo di tale strumento non comporta variazioni nei diritti, doveri dei lavoratori, agibilità sindacali e nelle opportunità rispetto a percorsi di sviluppo e di carriera.
Personale coinvolto:
Il Lavoro Xxxxx coinvolgerà il personale Xxxxx Xxxxxx S.p.A. con contratto a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno e tempo parziale, compresi gli apprendisti, la cui attività può essere svolta da remoto e quindi considerata compatibile con questo istituto.
Accesso e modalità:
L’accesso è su base volontaria, coloro che desiderano accedere all’istituto dovranno farne formale richiesta, seguendo i processi in vigore in Azienda, previo accordo con responsabile di riferimento.
Le giornate identificate possono essere flessibili e modificabili, qualsiasi variazione rispetto alla calendarizzazione di queste deve essere concordata col proprio responsabile. Le giornate non fruite nella settimana di riferimento non potranno essere comulate nelle settimane a seguire.
Il numero di giornate fruibili viene demandato alla contrattazione a livello di sito. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive, l’Azienda si impegna
a valutare, congiuntamente con le Organizzazioni sindacali di sito, l’estensione
dell’istituto del lavoro agile, in forma sperimentale, ad altre figure professionali.
La persona in lavoro agile, potrà effettuare la prestazione lavorativa in un luogo da lui/lei scelto, diverso dalla sede di lavoro, purchè siano tassativamente rispettati gli aspetti di salute, sicurezza e privacy.
Per facilitare l’accesso allo strumento, l’Azienda si impegna a fornire in comodato d’uso
– ex art. 1803 e seguenti del c.c. – e per tutta la durata del periodo di smart working il personal computer portatile la cui manutenzione resta a carico dell’Azienda stessa. A fronte di tale impegno il lavoratore garantirà l’utilizzo della propria connessione internet personale purchè questa sia adeguata e continuativa.
La strumentazione aziendale e i programmi informatici messi a disposizione potranno essere utilizzati esclusivamente dal lavoratore intestatario e nell’interesse aziendale. Tale strumentazione non dovrà essere manomessa in alcun modo.
L’Azienda precisa inoltre che si è tenuti, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura, a segnalare l’impedimento al proprio Responsabile, il quale, valutata la situazione, potrà comunicare le determinazioni del caso.
Le parti riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, per la quale si farà riferimento al normale orario di lavoro e alla compatibilità con le esigenze individuali e aziendali, previo accordo con il responsabile di riferimento, ritengono centrale l’elemento della flessibilità dell’orario quale fattore distintivo per una moderna sperimentazione dell’istituto
Il lavoratore, previa formazione specifica, dovrà inoltre prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute in relazione allo spazio e alle misure di carattere ergonomico come da informativa aziendale.
Le Parti, nell’ottica di favorire un cambio culturale nell’utilizzo delle modalità di lavoro agile ritengono importante investire in momenti formativi destinati sia ai manager che ai lavoratori.
L’Azienda, inoltre, si impegnerà nel favorire momenti di integrazione e partecipazione alla vita aziendale e fornirà adeguata informazione e formazione sugli aspetti di salute e sicurezza.
Durante l’orario di lavoro della giornata effettuata in modalità agile si dovrà̀ essere raggiungibile attraverso i sistemi aziendali. L’Azienda si impegna a garantire la formazione sul corretto utilizzo dei sistemi aziendali e di ogni tool digitale utilizzato
In caso di urgenze o di esigenze aziendali non prevedibili quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ispezioni ministeriali, o comunque e previo preavviso, quando richiesto per specifiche esigenze aziendali la prestazione lavorativa è richiesta in presenza, pertanto le giornate di lavoro agile dovranno essere riorganizzate.
Ad ogni modo, sarà sempre garantito il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e informatiche, esaurita la propria prestazione lavorativa, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Pertanto - salvo particolari ed eccezionali esigenze aziendali e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi -Pausa pranzo e Riposo giornaliero, il lavoratore potrà disattivare qualunque dispositivo utilizzato per lo svolgimento della prestazione lavorativa
2. Flessibilità oraria
Le Parti, con l’intento di continuare a sostenere gli istituti in grado di favorire il Work- life balance già attivi nelle realtà aziendali sul territorio nazionale, rimandano al confronto tra Azienda ed RSU di ciascun sito il dialogo sulle possibili innovazioni in termini di flessibilità oraria.
3. Recesso dagli accordi individuali
Per consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze aziendali e dei lavoratori agili, salvo giustificato motivo, le parti potranno recedere dall’accordo individuale con un preavviso di 30 giorni (90 giorni per i lavoratori disabili di cui alla l. 68/1999).
4. Decorrenza, durata e monitoraggio dell’accordo
Le Parti concordano di affidare al presente accordo una durata sperimentale di tre anni, a partire dalla data di cessazione del regime di lavoro agile semplificato, disposto dalle norme emergenziali per il COVID-19.
Le Parti convengono di monitorare e verificare i risultati di tale sperimentazione con cadenza annuale e si impegnano entro sei mesi dall’avvio della sperimentazione previa verifica del contesto economico finanziario aziendale, a valutare la possibilità di introdurre un eventuale valorizzazione.
Il testo del presente accordo è stato discusso e condiviso in modalità telematica.