Copia deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
Copia deliberazione della Giunta Comunale
N. 131
Data 17/05/2011
Oggetto: INDIRIZZI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL’ART.16 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N.183 PER LA NUOVA VALUTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL PART-TIME
L’anno duemilaundici (2011) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 14,30 in Poggibonsi e nella Civica Sede Comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX - ASSESSORE
XXXXXXXXXX XXXXXXX - ASSESSORE
XXXXXXXXXX XXXXX - ASSESSORE CONVERTITO FILOMENA - ASSESSORE XXXXXXXXX XXXXXXXXX - ASSESSORE
ASSENTI: \\\\\\\\\\\\\
Assiste il Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La Giunta Comunale
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati richiesti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo ex art. 49 Dlgs. n. 267\2000.
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10°giorno della pubblicazione.
Poggibonsi, lì 26/05/2011
X.XX IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile U.O. di Staff Segreteria Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxx.
Ai sensi del DPR 445\200 attesto che il documento che precede, composto di n. 4 fogli, è copia conforme all’originale depositato presso la Segreteria Generale
X.XX IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
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La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82\2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli Archivi del Comune di Poggibonsi.
L A G I U N T A C O M U N A L E
PREMESSO che:
- la normativa in materia di lavoro part time (articolo 1, commi da 56 a 65 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 4 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000), prevedeva, prima delle modifiche introdotte dall’articolo 73 del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un diritto soggettivo del dipendente pubblico alla trasformazione del rapporto di lavoro con il solo potere discrezionale dell’Amministrazione di differimento della concessione di sei mesi per esigenze di servizio;
- il citato art. 73 del D.L. 112/2008, ha introdotto la discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione dell’orario di lavoro part time;
- la Legge 4 novembre 2010, n° 183 (“collegato lavoro”) prevede all’art. 16 che le amministrazioni pubbliche “possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale” adottati prima del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 112/2008);
- tale nuova valutazione deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del “collegato lavoro” e pertanto entro il 24 maggio 2011 nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede;
RICORDATO che l’articolo 76, comma 7, del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.”;
CONSIDERATO che tali norme fortemente limitative delle possibilità assunzionali degli enti rendono complicata la gestione dei servizi;
VISTA la richiesta della Prefettura di Siena (agli atti al n° 14277 di protocollo del 16/05/2011) di comunicare entro la prima decade di luglio 2011 la percentuale di posizioni part time confermate alla scadenza dei 180 giorni dall’entrata in vigore della legge 183/2010 rispetto al numero totale pregresso, dato che verrà comunicato all’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RICORDATO che tale normativa si applica solamente al personale originariamente assunto a tempo pieno, mentre per il personale assunto a tempo parziale si applica l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 che stabilisce che: “ Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni….”
DATO atto che:
- ai sensi della vigente normativa le determinazioni in merito all’organizzazione degli uffici e dei servizi e alla gestione del personale sono di competenza dei Dirigenti delle strutture di massima dimensione;
- nella programmazione triennale del fabbisogno del personale non devono essere previste le modificazioni del regime di part-time in questione;
VALUTATO necessario, in relazione all’importanza della questione e alla valenza della materia, in connessione con la limitazione alle assunzioni e alla spesa di personale, fornire ai Dirigenti/Responsabili degli uffici e dei servizi delle linee di indirizzo per uniformare la loro attività di valutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
RITENUTO in particolare di stabilire che dovranno:
a) rispettare i principi di correttezza e buona fede previsti dalla L. 183/2010;
b) valutare attentamente le eventuali ricadute sull’attuale organizzazione dei servizi interessati;
c) valutare altresì se i maggiori oneri che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno comporta sono compatibili con il rispetto dei vincoli di spesa del personale e del patto di stabilità;
d) considerare che questo Ente intende perseguire le pari opportunità ed il miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro anche attraverso adeguate politiche degli orari di lavoro che tengano conto del principio di solidarietà, assicurando particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale, e familiare, per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia;
e) considerare, se l’orario part time è stato in alcuni casi concesso al fine di consentire al dipendente di svolgere un’altra attività, che la richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro a tempo pieno imporrebbe al dipendente una modifica delle scelte professionali intraprese;
f) tenere conto del diritto al rapporto part time per dipendenti affetti da particolari patologie come previsto dall’art. 12- bis “Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” del X.Xxx. 25 febbraio 2000, n° 61 e della priorità alla trasformazione dell’orario prevista dal medesimo articolo per i dipendenti che prestino assistenza continua a familiari;
g) perseguire la ricerca di un accordo con i dipendenti interessati, valutando la possibilità alternativa di modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro o l’estensione dell’orario part time per coniugare le esigenze di servizio a quelle personali dei dipendenti;
h) motivare adeguatamente le eventuali decisioni di trasformazione da orario part time a orario pieno;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in quanto le nuove valutazioni dei provvedimenti di concessione del tempo parziale deve avvenire entro il 22 maggio 2011;
CON VOTI favorevoli unanimi, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;
D E L I B E R A
1. di fornire ai Dirigenti/ Responsabili delle strutture di massima dimensione le seguenti linee di indirizzo per la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima del 25 giugno 2008:
a) rispettare i principi di correttezza e buona fede previsti dalla L. 183/2010;
b) valutare attentamente le eventuali ricadute sull’attuale organizzazione dei servizi interessati,;
c) valutare altresì se i maggiori oneri che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno comporta sono compatibili con il rispetto dei vincoli di spesa del personale e del patto di stabilità;
d) considerare che questo ente intende perseguire le pari opportunità ed il miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro anche attraverso adeguate politiche degli orari di lavoro che tengano
conto del principio di solidarietà, assicurando particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di
svantaggio personale, sociale, e familiare, per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia;
e) considerare, se l’orario part time è stato in alcuni casi concesso al fine di consentire al dipendente di svolgere un’altra attività, che la richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro a tempo pieno imporrebbe al dipendente una modifica delle scelte professionali intraprese;
f) tenere conto del diritto al rapporto part time per dipendenti affetti da particolari patologie come previsto dall’art. 12- bis “Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” del X.Xxx. 25 febbraio 2000, n° 61 e dalla priorità alla trasformazione
dell’orario prevista dal medesimo articolo per i dipendenti che prestino assistenza continua a familiari;
g) perseguire la ricerca di un accordo con i dipendenti interessati, valutando la possibilità alternativa
di modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro o l’estensione dell’orario part time per coniugare le esigenze di servizio a quelle personali dei dipendenti;
h) motivare adeguatamente le eventuali decisioni di trasformazione da orario part time a orario pieno;
2. di informare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del CCNL 01.04.1999, le XX.XX. e la RSU dell’adozione del presente atto;
3. di dare atto che il Dirigente del Settore Risorse, Programmazione e Sviluppo provvederà ad effettuare le dovute comunicazioni alla Prefettura di Siena.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.