DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO.
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO.
1. Finalità – Disciplina della materia – Ambito di applicazione
Il presente disciplinare (di seguito solo il “Disciplinare”) è finalizzato all’istituzione di un apposito elenco (in seguito solo l’“Elenco”) di avvocati appartenenti al libero foro (in seguito solo Avvocati”), cui affidare singoli incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza e domiciliazione per conto e nell’interesse di ENPAPI (di seguito anche “l’Ente”), sia stragiudiziali che giudiziali innanzi alle magistrature civili, amministrative e penali.
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico che verrà affidato, ove ne ricorrano i presupposti, in base alle regole di cui al presente disciplinare.
L’incarico esterno di patrocinio legale è un incarico conferito ad un professionista o a un gruppo di professionisti con delibera del Consiglio di Amministrazione e ad opera del legale rappresentante di ENPAPI.
L’affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile.
2. Istituzione dell’Elenco Avvocati Esterni
Possono ricevere incarichi professionali sia gli avvocati del libero foro selezionati tra quelli iscritti nell’Elenco sia, in casi eccezionali e di particolare rilievo economico e/o professionale di volta in volta specificati, i professionisti non iscritti nell’Elenco, secondo quanto meglio precisato all’art.6.
L’iscrizione all’Elenco ha luogo a seguito di apposito avviso per l’accreditamento, del quale è data pubblicità attraverso il sito web istituzionale dell’Ente.
3. Validità ed aggiornamento dell’Elenco Avvocati Esterni
ENPAPI provvederà alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati, non gravato da scadenza. I professionisti potranno chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Elenco.
L’Elenco ha carattere aperto ed è soggetto ad aggiornamento continuo.
Si avvisa, in ogni caso, che scaduti 24 mesi dall’iscrizione, la mancata conferma e/o aggiornamento del proprio profilo da parte del legale, comporterà la sua cancellazione dall’elenco. Qualora l’avvocato intenda essere reinserito a seguito della cancellazione, dovrà pertanto ripresentare l’istanza di iscrizione.
Si potrà procedere alla cancellazione dall’Elenco dei Professionisti o degli Studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Elenco;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidatogli da ENPAPI;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento a ENPAPI.
4. Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione all’Elenco degli avvocati esterni di ENPAPI è consentita esclusivamente agli Avvocati del Libero Foro che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti
I) di ordine generale:
a. non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con ENPAPI, ai sensi della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense;
b. si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
c. al momento della richiesta di iscrizione non abbiano contenziosi o incarichi legali contro ENPAPI, sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti;
d. non abbiano carichi penali pendenti, misure di prevenzione e possano garantire l’insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
e. non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato e sanzionato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e comunque non abbiano commesso violazioni e dunque non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinati gravi per violazioni del Codice Deontologico Forense e della Legge Professionale Forense.
Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o, in caso verifica successiva alla iscrizione, l’automatica esclusione dall’Elenco;
II) di tipo specialistico e professionale:
siano iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno 3 anni ed abbiano maturato una specifica competenza nelle materie di iscrizione.
Si prescinde dall’anzianità richiesta nell’iscrizione agli Albi professionali per i soggetti indicati dall’art.34 del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Sarà consentito in sede di iscrizione scegliere fino ad un massimo di 5 materie tra quelle indicate nella tabella.
E’, inoltre, richiesto il possesso da parte dei legali dei seguenti requisiti (da attestare con documentazione ovvero con autodichiarazione all’atto dell’iscrizione, da confermare al momento del conferimento dell’incarico):
a) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (copia polizza da rinnovare annualmente);
b) non avere svolto attività di difesa legale, anche stragiudiziale, contro ENPAPI nei due anni precedenti, e impegnarsi a non prestare per tutto il periodo di iscrizione all’Elenco, attività professionale che possa in alcun modo porsi in conflitto d’interessi con ENPAPI sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte (autodichiarazione);
c) accettazione del presente disciplinare e del contratto-tipo.
5. Modalità per l’iscrizione all’Elenco Avvocati Esterni
I professionisti interessati (anche associati in studio professionale) devono accreditarsi singolarmente mediante la Piattaforma ENPAPI ed inserire, secondo le modalità specificate nella Piattaforma, i seguenti documenti ed informazioni:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del codice fiscale e della partita IVA;
3. Copia documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo (copia certificato o tesserino);
4. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nei settori per cui si richiede l’iscrizione (ad esempio: esperienza maturata nel settore degli appalti e contratti pubblici, nel settore del diritto ambientale, nel settore fallimentare, tributario, ecc.). La sottoscrizione del curriculum varrà anche quale autorizzazione al consenso al trattamento dei propri dati personali per la pubblicazione sul sito xxx.xxxxxx.xx che potrà essere deciso dall’Ente in conformità dei principi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. Autodichiarazione resa secondo il modello fornito da ENPAPI artt. 46 e 47 del DPR445/2000:
• di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale di ENPAPI. relativo alla formazione dell’elenco di professionisti per la gestione degli incarichi legali, nonché del presente disciplinare e del contratto-tipo e di accettare tutte le clausole e le condizioni;
• di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
• di non avere precedenti penali;
• l’assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
• l’assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella di uno stato membro in cui il professionista si e stabilito;
• l’assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
• di aver partecipato in un numero congruo di cause relative alla sezione per la quale si fa richiesta;
• di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
• di non avere svolto attività di difesa legale, anche stragiudiziale, contro l’Ente nei due anni precedenti, e impegnarsi a non prestare per tutto il periodo di iscrizione all’Elenco, attività professionale che possa in alcun modo porsi in conflitto d’interessi con ENPAPI, sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte;
• ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello adottato ex D. Lgs 231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENPAPI, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere;
• ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENPAPI, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere;
• di riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi, né tanto meno alcun obbligo specifico in capo alla Società.
• di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679, come specificato nell’apposita informativa.
6. Presente disciplinare e contratto tipo controfirmati digitalmente per presa visione ed accettazione.
L’iscrizione all’Elenco è subordinata alla verifica favorevole da parte di ENPAPI del possesso di tutti i requisiti su indicati e della regolarità e completezza della documentazione richiesta, nonché della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata. Con riferimento al curriculum vitae, si rappresenta che ai fini dell’iscrizione è fondamentale la redazione dettagliata della parte relativa alle esperienze maturate che giustificano l’iscrizione nella specifica materia richiesta. Per le domande che, all’esito della verifica svolta in sede di formazione dell’Elenco, risulteranno incomplete, ENPAPI chiederà ai professionisti legali di integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena il non inserimento nell’Elenco. Si raccomanda, pertanto, di prestare massima attenzione alla predisposizione di tale documento, riservandosi, ENPAPI, in caso di inadeguatezza o incompletezza, di non iscrivere o, ove iscritto, di non invitare ai beauty contest i professionisti per cui si è rilevata carenza o inadeguatezza del curriculum. Eventuali esclusioni dall’Elenco o il diniego all’iscrizione sono comunicate su richiesta, nei modi di legge, agli interessati. I professionisti
iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente l’eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali sarà fatta l’iscrizione.
7. Modalità di conferimento dell’incarico
La decisione di agire e di resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono al Consiglio di Amministrazione che decide la costituzione in giudizio con proprio provvedimento.
Gli incarichi esterni di patrocinio legale e difesa, rappresentanza, assistenza, consulenza di ENPAPI sono conferiti con adeguato mandato dal legale rappresentante dell’Ente munito dei necessari poteri.
Nel conferimento dell’incarico, ENPAPI tiene conto dei risultati conseguiti dalla procedura di comparazione delle offerte effettuata dalla Piattaforma XXXXXX.0xxxxxx.xxx, in conformità con i principi sanciti dal parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018, recepito delle linee Guida ANAC n. 12 del 24.10.2018.
La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengono conto:
x. Xxxx’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;
b. Della pregressa proficua collaborazione con la ENPAPI in relazione alla medesima questione;
c. Del costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.
In questo contesto è previsto che:
a) Per la selezione dei legali cui affidare il singolo incarico la piattaforma consente di applicare dei filtri qualitativi che riguardano l’esperienza e la competenza del legale nella materia oggetto del contenzioso. A tale proposito si invita il legale a compilare, al momento dell’accreditamento in piattaforma, la sezione relativa alle esperienze pregresse per la singola materia di iscrizione (c.d. track records). La procedura richiede la compilazione di un minimo di tre track records, tuttavia si suggerisce al legale di inserirne quante più possibile, per consentire la valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico, basata sulla reale esperienza del legale nello specifico settore di riferimento;
b) Una volta selezionati i legali “conformi”, provvisti cioè dei requisiti qualitativi richiesti per l’espletamento dell’incarico, la Piattaforma XXXXXX.0xxxxxx.xxx trasmette via PEC le comunicazioni di invito ai professionisti, restando inteso che l’invito è visibile esclusivamente da ciascun avvocato invitato tramite accesso al proprio account sulla Piattaforma. Con la stessa modalità è notificata a ENPAPI la trasmissione di offerte da parte degli invitati;
c) l’invito contiene tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e indica sia il termine di presentazione delle medesime. In ragione della specificità della controversia al legale preselezionato, in base ai filtri qualitativi sopra descritti, ENPAPI potrà richiedere la personalizzazione dell’offerta, richiedendo all’Avvocato di compilare un campo a testo libero in
aggiunta alla quotazione economica, quale a titolo esemplificativo il pregresso proficuo svolgimento di incarichi analoghi a quello oggetto della Beauty Contest;
d) in caso di equivalenza qualitativa tra le offerte pervenute, la comparazione tra gli operatori partecipanti si baserà sull’offerta economica presentata.
e) ENPAPI si riserva, altresì, la facoltà di attivare Beauty Contest anche per gruppi di cause simili su base territoriale o per materia, nonché di introdurre una soglia mobile oltre la quale l’offerta non sarà presa in considerazione perché eccessivamente bassa e non ragionevolmente seria.
f) In caso di ex aequo ENPAPI si riserva di affidare l’incarico sulla base dell’onorario più competitivo offerto per la fase di transazione, della prossimità territoriale del professionista rispetto al Foro adito, dell’anzianità di iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti, della anzianità di iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati, mediante sorteggio ovvero sulla base del track record conseguito.
g) Nel caso in cui il numero degli iscritti per materia e/o per Distretto di Corte d’Appello risulti esiguo, per garantire l’effettiva concorrenza tra gli operatori, nonché per assicurare a ENPAPI una più ampia platea di candidati, la Società si riserva di procedere all’attivazione del Beauty Contest accorpando due o più Distretti di Corte d’Appello.
h) In casi di particolare complessità e rilevanza economica, inoltre, ENPAPI si riserva la facoltà di selezionare preventivamente una rosa di professionisti del libero foro in possesso di specifiche competenze, in nessun caso inferiore a 5, anche tra i soggetti non iscritti alla Piattaforma XXXXXX.0xxxxxx.xxx, utilizzando l’altra piattaforma (0xxxxxx.xxx) o invitando a partecipare studi professionali dotati di particolari esperienze in materia, che saranno chiamati a partecipare al Beauty Contest.
In tali ipotesi, i criteri di selezione ed aggiudicazione verranno resi noti prima dell’avvio della selezione stessa.
ENPAPI si riserva il diritto di non procedere con l’apertura di un Beauty Contest e di effettuare degli affidamenti in deroga al presente regolamento nei seguenti casi:
1. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
2. equa ripartizione tra gli iscritti all’Albo;
3. attività resa in precedenti incarichi analoghi, tenendo altresì conto della complessità e del livello di specializzazione richiesto dalle questioni affrontate;
4. mantenimento nei giudizi dinnanzi alle magistrature superiori, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale. Si dovrà, in ogni caso, evitare il cumulo degli incarichi, fatta eccezione per i casi di evidente connessione/complementarietà della materia trattata;
5. mancanza di iscritti o iscritti insufficienti per materia e/o territorio.
Resta ferma la piena autonomia di ENPAPI nella scelta del professionista cui affidare l’incarico, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della normativa europea in materia di appalti, ai sensi dell’art.4 del D.lgs.
n.50 del 2016, in quanto servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice.
Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione riferita alla specifica vertenza affidata:
- sull’inesistenza di conflitti di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, e di non avere in corso incarichi affidati da terzi, pubblici o privati, in conflitto con ENPAPI;
- in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione, ivi inclusa la polizza;
- di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per conto della controparte o di terzi.
Il legale incaricato avrà facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata fino al momento della rinuncia. L’avvocato esterno incaricato si obbliga a relazionare ENPAPI nella figura del soggetto indicato all’atto del conferimento dell’incarico circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, su richiesta, senza spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore linea difensiva a tutela dell’interesse aziendale.
8. Obblighi del professionista
1. Il legale incaricato è tenuto:
a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente presso la sede, in ogni caso dovrà garantire la presenza ad almeno due conferenze di trattazione per ciascuna vertenza assegnata;
b) ad informare ed aggiornare costantemente ENPAPI sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi di ENPAPI;
f) ad informare per iscritto ENPAPI della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), e delle agevolazioni fiscali, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
g) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione di ENPAPI nelle forme di legge.
Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ENPAPI ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l’utilità.
Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l’andamento processuale, nonché un’eventuale relazione sull’opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
Nel caso in cui ENPAPI sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell’attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all’opportunità di accettare la rinuncia.
Nel caso in cui vi siano le condizioni per addivenire ad un componimento della lite, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora trasmesso da controparte;
h) a fornire, su richiesta di ENPAPI, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
i) In caso di sentenza favorevole all’Ente, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome di ENPAPI e senza ulteriore compenso, l’attività stragiudiziale di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
9. Contratto – tipo
L’affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile.
Gli incarichi saranno regolati da apposito Contratto - tipo, che dovrà essere accettato al momento della richiesta di qualificazione e debitamente sottoscritto dal professionista al momento del conferimento
dell’incarico. ENPAPI, in base alla specifica esigenza di tutela legale, indicherà il valore base del compenso sul quale formulare l’offerta al ribasso nell’ambito del Beauty Contest.
10. Sospensione e cancellazione dall’Elenco
Il professionista può in ogni momento chiedere la cancellazione dall’Elenco. ENPAPI dispone, in ogni caso, la cancellazione dall’Elenco del professionista che:
1) abbia perso i requisiti di iscrizione;
2) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato per tre volte ad un incarico;
3) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
4) sia incorso in responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico affidato;
5) abbia accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, quando questi determinino un conflitto di interessi con ENPAPI o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito;
6) abbia divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante l’ENTE;
7) abbia conseguito un track record negativo (ad esempio > 60%) rispetto al totale delle vertenze assegnate.
8) abbia reso dichiarazioni risultate non veritiere.
ENPAPI dispone, invece, la sospensione dall’Albo dei professionisti che non trasmettono gli aggiornamenti all’Ente in corso di causa, secondo le specifiche indicazioni fornite all’atto del conferimento dell’incarico (es.: rinvio udienza, esito udienza, interrogatorio formale, ordini di esibizione del giudice, designazione ctp, risposte ai quesiti dei revisori, mancata trasmissione degli atti di causa, etc..). In base alla gravità dell’inadempimento posto in essere, ENPAPI si riserva di sospendere l’Avvocato per un periodo variabile da 3 a 6 mesi.
11. Pubblicità
L’Elenco dei professionisti è pubblico. Al fine di darne pubblicità e massima diffusione, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza, l’Elenco dei professionisti e gli esiti dei Beauty Contest sono pubblicati sul sito web della Società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) nonché del Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, i dati personali forniti dai Legali ed acquisiti da ENPAPI saranno trattati unicamente ai fini dell’espletamento delle attività propedeutiche all’affidamento di incarichi legali con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Ai professionisti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Xxxxxx (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è ENPAPI, nei confronti del quale possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il contenuto del dell’incarico e le informazioni che il professionista riceverà in esecuzione o in ragione dell’incarico sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento dell’incarico e salvi espressi obblighi di legge. Il Professionista incaricato si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Professionista s’impegna in ogni caso a comunicare a ENPAPI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
13. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense ed al Codice Deontologico di ENPAPI.
ENPAPI si riserva la facoltà di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente regolamento per ragioni di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto o del quadro normativo di riferimento.