PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE
ALLEGATO 1
LOTTO 4
Capitolato tecnico dell’assicurazione
TEMPORANEA DI GRUPPO
PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DEI DIRIGENTI
CIG N. 81953329E7
Decorrenza ore 24.00 del 31/03/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/03/2022
1. - DEFINIZIONI
1.1 –DEFINIZIONI
Assicurato | La persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione, che può coincidere o no con il Beneficiario. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi del decesso o dell’accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato. |
Beneficiario | La persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato in polizza, che può coincidere o no con la Contraente e con l’Assicurato. |
Broker | Assiteca Spa, Filiale di Roma – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 000 – 00000 Xxxx, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art.109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. |
Contraente | Accademia Nazionale di Santa Xxxxxxx |
Evento | Il momento in cui si verifica il sinistro, ovvero la data del decesso o di insorgenza della malattia o di accadimento dell’infortunio che determinano l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Nello specifico la data del decesso o di insorgenza della malattia o di accadimento dell’infortunio che determinano l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato. |
Società | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza. |
2. - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
2.1 - Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
2.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi artt.1892, 1893, 1894 del c.c..
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della copertura assicurativa, quest’ultima tuttavia è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dall’Assicurato e negli altri documenti eventualmente consegnati alla Società, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all’età dell’Assicurato qualora quella dichiarata risulti errata.
2.3 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art.1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Per i pagamenti dei premi per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata A/R. la risoluzione del contratto.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del
D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art.3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
2.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
2.5 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
2.6 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
2.7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare
l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
2.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
2.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
2.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2.11 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art.1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
2.12 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in
vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art.1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del Broker è a carico della società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.
2.13 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
3. RISCHIO ASSICURATO
3.1 - Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto l’assicurazione contro il rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli Assicurati, così come definiti al successivo art.3.2 sulla base delle Condizioni di polizza. La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso, o agli Assicurati medesimi in caso di invalidità totale o permanente, durante il periodo di validità dell’assicurazione, il capitale concordato, sempreché la Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.
3.2 – Assicurati
La presente assicurazione può essere prestata a favore di Dirigenti attuali e futuri della Contraente.
Xxxxx, quindi, diritto alla copertura assicurativa di cui al presente contratto i soggetti sopra indicati purché inclusi in assicurazione dalla Contraente.
3.3 – Beneficiari
In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo.
In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
La designazione dei Beneficiari da parte dell’Assicurato deve essere effettuata secondo le modalità di cui all’art.4.9 delle Condizioni di polizza.
4. - CONDIZIONI DI POLIZZA CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
4.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione di gruppo per il caso di Morte ed Invalidità totale e permanente è un’assicurazione collettiva che garantisce, per la durata del contratto, la copertura dl rischio morte e di invalidità permanente degli assicurati così come definiti all’art.3.2.
L’assicurazione prevede a liquidazione di un capitale in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione.
L’importo del capitale assicurato è indicato per ciascuna testa nell’elenco degli Assicurati riportato nella scheda di polizza.
4.2 - Morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa ferme le esclusioni di cui al successivo art.4.6 senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
4.3 - Rischio di invalidità totale e permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui al successivo art.4.6, si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità superiore al 66%).
4.4 - Suicidio
In deroga a quanto previsto dall‘articolo 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
4.5 - Limiti di età
Possono essere inclusi in copertura tutti i soggetti di cui all’art.3.2 del contratto, aventi età compresa tra i 18 e i 70 anni.
L’età dell’Assicurato deve essere espressa in anni interi, con riferimento alla data di decorrenza dell’assicurazione. Qualora siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, l’età si determina considerando un anno in più.
4.6 - Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di invalidità totale e permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
• dolo della Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata manifestatasi nei primi 5 anni dalla data di decorrenza della prima polizza.
Ciò premesso, l’Assicurato può richiedere che gli venga comunque accordata la piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica e al test su l’HIV ed il risultato dello stesso sia negativo;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. La garanzia, tuttavia, è operante nel caso di viaggi compiuti in qualità dì passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore, di proprietà dl società o di privati condotti da piloti professionisti, con l’esclusione, in tale ultima ipotesi, delle trasvolate oceaniche.
In tutti questi casi la Società corrisponderà solamente un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto al netto dei relativi costi accessori.
Si intendono inoltre esclusi i casi di invalidità totale e permanente già denunciati presso l’Ente Previdenziale obbligatorio di appartenenza e/o altre Compagnie di Assicurazione prima dell’entrata in vigore del presente contratto.
4.7 - Inclusioni nel corso del periodo assicurativo
Per Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in 360esimi determinato riducendo il relativo premio annuo in proporzione alla durata della copertura.
Le operazioni di inclusione verranno perfezionate attraverso I’emissione di apposita Appendice da parte della Società.
La garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno di inclusione del singolo Assicurato in polizza e avrà scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre, rinnovandosi automaticamente di anno in anno fino alla scadenza indicata nella scheda di polizza.
4.8 - Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
Nel caso di uscite di Assicurati nel corso del periodo assicurativo per cause diverse dalla morte e dall’invalidità totale permanente, sarà rimborsato il rateo di premio, relativo al periodo per il quale il rischio non viene coperto.
Le operazioni di esclusione verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita Appendice da parte della Società.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa alle ore 00.00 del giorno di esclusione dalla polizza del singolo Assicurato.
L’uscita degli Assicurati deve essere comunque richiesta dalla Contraente anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarichi in essere tra la Contraente e gli Assicurati. In tale ipotesi, la garanzia assicurativa cesserà a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarico.
4.9 – Designazione dei Beneficiari
In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo.
In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
L’Assicurato designa i Beneficiari per le prestazioni assicurative in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
4.10 - Premi di assicurazione
Il premio, dovuto dalla Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato, secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente allegata al contratto dalla Società.
Il premio annuo per ogni Assicurato si calcola tenendo in considerazione l’età raggiunta e l’importo del capitale assicurato.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno, si stabiliranno ratei di premio, riducendo i premi annui come sopra determinati, al netto dei diritti fissi, in proporzione alla durata della copertura.
Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Società dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Società.
4.11 - Condizioni di denuncia in caso di decesso
Per ottenere la liquidazione del capitale assicurato in caso dl decesso dell’Assicurato, devono essere preventivamente consegnati alla Società, i documenti necessari per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto.
Tali documenti sono:
• Certificato di morte dell’assicurato
• Relazione medica sulle cause del decesso
• Copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o in clinica privata
• Copia del verbale rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (soli in caso di morte per infortunio, incidente stradale, suicidio, omicidio) e dell’eventuale autopsia
• Copia dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli articoli 60 e 62 del codice civile nel caso di morte presunta
• Copia legalizzata dell’eventuale testamento valido e non impugnato
• Atto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento (completa, se sono beneficiari gli eredi legittimi, delle loro generalità, età e capacità giuridica)
• Autorizzazione del Giudice tutelare sulla riscossione del capitale, se i beneficiari sono minori od incapaci
• Fotocopia del codice fiscale o di un documento di identità valido dell’avente diritto
• Numero di c/c bancario, codice IBAN (solo per pagamenti tramite bonifico)
• Scheda chiusura rapporti continuativi vita (solo se si verifica anche la risoluzione del rapporto contrattuale)
• Stato di famiglia
La Società liquida la prestazione che risulti dovuta e provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta, previa consegna della relativa quietanza controfirmata.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dei Beneficiari.
4.12 - Condizioni di denuncia della invalidità totale e permanente
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, la Contraente ovvero l’Assicurato medesimo, devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti entro 30 giorni dalla data dell’evento.
In tali casi la Società assumerà come valido il giudizio sullo stato di invalidità totale e permanente cosi come formulato:
1. dall’INPS o altro Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l’Assicurato, all’atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento di invalidità;
2. dall’INAIL in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra il riconoscimento di tale diritto deve essere comunque conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione con la Contraente.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza é corrisposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento.
Una volta eseguito il pagamento del capitale assicurato per l’invalidità totale e permanente la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell’Assicurato.
4.13 - Collegio arbitrale
Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata AR spedita alla Società - la decisione di un ‘Collegio Arbitrale” composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga dall’Assicurato e il terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario dai Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, assumendo valore di convenzione.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in duplice esemplare uno per ognuna delle Parti.
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza TCM e I.P. Dirigenti n° .....
Contraente: Accademia Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxx
P. IVA 80143210583
durata del contratto: anni 2
effetto dal: 31/03/2020 (ore 24.00)
scadenza il: 31/03/2022
prima quietanza 31/03/2021
frazionamento: annuale
CATEGORIA ASSICURATA A) DIRIGENTI | ||||||
Assicurati | Cod. fiscale | Sesso | Data Nascita | Età | Capitale Assicurato | Premio prima annualità |
F | 30.03.1970 | € 150.000,00 | ||||
M | 18.02.1964 | € 220.000,00 | ||||
M | 16.11.1957 | € 220.000,00 | ||||
Totali | € 590.000,00 |
(*) I dati verranno comunicati prima della stipula del contratto. (**)Indicare:
a. importo diritti fissi ed altre eventuali spese connesse all’emissione del contratto e di appendici e/o altri documenti successivi: €……………..
b. premi relativi alle successive annualità:
Cognome e nome (*) | Data di nascita | Premio seconda annualità (31/03/2021 - 31/03/2022) |
30.03.1970 | €…………….. | |
18.02.1964 | €…………….. | |
16.11.1957 | €…………….. | |
TOTALE PREMI | €…………….. |
ALLEGATO AL CONTRATTO: Tariffa caso Morte e Invalidità Permanente e Totale
(*) Indicare importo diritti fissi ed altre eventuali spese connesse all’emissione del contratto e di appendici e/o altri documenti successivi: €……………
La Società Il Contraente / Assicurato