ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 FABBRICATI PRESSO LO STABILIMENTO AMA, SITO IN XXX XX XXXXX
XXXXXX X. 000, XXXX.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 5
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Termine di esecuzione 8
Articolo 4 Obbligazioni generali dell’Appaltatore 8
Articolo 5 Direttore dei lavori, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Direttore tecnico 10
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 11
Articolo 7 Verifiche, controlli e regolare esecuzione 12
Articolo 8 Corrispettivi 13
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 14
Articolo 10 Penali 17
Articolo 11 Cauzione 18
Articolo 12 Riservatezza 19
Articolo 13 Risoluzione 20
Articolo 14 Recesso 20
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 22
Articolo 16 Rischi da interferenze 23
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 24
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 24
Articolo 19 Subappalto 24
Articolo 20 Foro competente 26
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 26
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 26
Articolo 23 Trasparenza 27
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 27
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 29
Articolo 26 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale 29
Articolo 27 Codice Etico 30
Articolo 28 Clausola finale 30
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 FABBRICATI PRESSO LO STABILIMENTO AMA, SITO IN XXX XX XXXXX XXXXXX X. 000 XXXX
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Xxxxxxxx De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n. 00.00000, telefax n. 06.51692540, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 44 del 10 dicembre 2014 (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
(nel seguito per brevità anche “Appaltatore”).
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per il menzionato Comune tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di “demolizione di n. 2 fabbricati in c.a. e adiacenti manufatti situati all’interno dello stabilimento AMA sito in xxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 000, Xxxx, ed ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del , attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del
e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.
(nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
del
c) che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
d) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché degli altri elaborati integrativi ed esplicativi, allegati al Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto
l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e allegato A Cronoprogramma), l’Allegato “B” (il Piano di sicurezza e coordinamento), l’Allegato “C” (Computo metrico) e l’Allegato “D” (Offerta economica dell’Appaltatore), l’Allegato “E” (Protocollo di legalità), l’Allegato “F” (Protocollo di Integrità) e l’Allegato “G” (Polizze di garanzia).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Appaltatore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Appaltatore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Ai termini di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Certificato di Ultimazione dei Lavori certificato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante;
- Committente: soggetto individuato negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- Contratto: indica il presente atto fra le Parti;
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- Cronoprogramma: il diagramma di Gantt di cui all’allegato A al Capitolato Tecnico;
- Direttore dei Lavori: soggetto con i compiti individuati dall’art.148 del Regolamento Generale Contratti Pubblici;
- Direttore Tecnico: soggetto nominato dall’Appaltatore;
- Capitolato Tecnico: indica il documento Allegato “A” al presente Contratto, contenente la descrizione delle modalità esecutive, delle specifiche tecniche e dei livelli di prestazione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- Lavori: attività di demolizione di n. 2 fabbricati in c.a. e adiacenti manufatti situati all’interno dello stabilimento AMA in xxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 000;
- Offerta Economica: documento contenente l’offerta economica dell’Appaltatore;
- Parte: indica, a seconda dei casi, AMA o l’Appaltatore;
- Parti: indica congiuntamente AMA e l’Appaltatore;
- Protocollo di Integrità: Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.
- Responsabile dei Lavori: il Committente o soggetto delegato ad hoc dal Committente secondo quanto previsto negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida all’Appaltatore, che accetta, i lavori di demolizione di n. 2 fabbricati in
c.a. e adiacenti manufatti situati all’interno dello stabilimento AMA, sito in xxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 000, Xxxx, da eseguirsi “a corpo”.
2. I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione delle opere descritte dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati (Allegato “A”), che costituiscono parte integrante del presente Contratto e possono riassumersi in maniera non esaustiva nelle seguenti tipologie di lavorazioni:
- demolizione di tutte le opere in elevazione, a partire da 30 cm al di sotto del piano di calpestio al piano terra;
- demolizione ed il conferimento a impianti autorizzati dei materiali costituenti il piano di calpestio del piano terra;
- esecuzione di n. 5 carotaggi fino a 15m e corrispondenti scavi a sezione obbligata fino alla profondità di 3 m, per eseguire valutazioni sulla consistenza delle eventuali manufatti interrati presenti;
- abbattimento delle polveri con cannoni a getto di acqua nebulizzata;
- formazione al piede dei manufatti di uno strato di sabbia della larghezza di metri 5 e per uno spessore di 50 cm;
- rimozione ed il trasporto a discarica di tutti i materiali presenti nei fabbricati e nei singoli appartamenti di qualunque tipo e genere;
- riconsegna dell’area libera di qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione.
3. I Lavori devono essere eseguiti secondo le condizioni, le modalità, le tempistiche, le specifiche, i livelli di prestazione di cui al presente Contratto ed ai relativi Allegati.
4. AMA si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, se non stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
5. AMA si riserva di richiedere all’Appaltatore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 ed all’art. 344, Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F).
Articolo 3 Termine di esecuzione
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito Xxxxxxx, da effettuarsi non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell’Appaltatore e dovrà essere ultimata entro 37 (trentasette) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori, come descritto nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico (allegato “A”).
Articolo 4
Obbligazioni generali dell’Appaltatore
1. La prestazione dei Lavori e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche, livelli di prestazione di cui al presente Contratto e relativi Allegati. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti condizioni, modalità, termini tempistiche, specifiche, livelli di prestazione, fatta salva l’applicazione delle penali di cui oltre, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8, all’Allegato “C” (Computo metrico) ed all’Allegato “D” (Offerta economica dell’Appaltatore) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione degli stessi Lavori o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto e/o ad eventuali spese di smaltimento di beni e materiali di risulta e/o ad eventuali
oneri per autorizzazioni e permessi che devono essere richiesti ed ottenuti dall’Appaltatore.
3. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, con particolare riferimento agli obblighi generali e speciali previsti per l’Appaltatore ai paragrafi 22 e 23 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 , all’Allegato “C” (Computo metrico) ed all’Allegato “D” (Offerta economica dell’Appaltatore) del presente Contratto e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Lavori nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) svolgere le attività in conformità al cronoprogramma allegato al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente Contratto e al conseguente programma esecutivo che l'appaltatore sarà obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità dei Lavori alle norme previste nel Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA e/o dal Direttore dei Lavori;
f) comunicare tempestivamente ad AMA ed al Direttore dei Lavori, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo
contratto Direttore tecnico;
g) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
7. Le attività contrattuali, da svolgersi presso le aree meglio specificate ed indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), dovranno essere eseguite senza interferire nel normale funzionamento e svolgimento delle attività quotidiane svolte al loro interno.
8. L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto nei luoghi indicati al precedente comma 7.
9. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi.
10. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in alcun caso, ad AMA.
11. L’Appaltatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA e/o dal Direttore dei Lavori.
13. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA ed al Direttore dei Lavori di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dei Lavori.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 5
Direttore dei lavori, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Direttore tecnico
1. L’Appaltatore nomina quale “Responsabile del contratto e Direttore tecnico” il proprio dipendente/dirigente , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Appaltatore verso AMA e verso il Direttore dei Lavori per l’esecuzione del Contratto. Al Direttore tecnico, che è anche direttore del/i cantiere/i verranno inviate e date tutte le comunicazioni e le indicazioni da parte di AMA e del Direttore dei Lavori per la migliore esecuzione del Contratto. Il Direttore tecnico è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto e svolge il ruolo e le attività meglio indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. I recapiti del contratto Direttore tecnico sono i seguenti: numero telefono cellulare
, numero telefono fisso mail:
e numero fax ; indirizzo e-
3. Per parte sua AMA nomina Direttore dei Lavori e proprio referente in ordine all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx , i cui recapiti sono quelli di seguito riportati: numero telefono fisso: , telefono cellulare: , e numero fax: ; indirizzo e-mail:
4. AMA, inoltre, nomina il Sig. , Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
5. Il/I soggetto/i nominato/i da AMA, di cui ai precedenti commi 3 e 4 è/sono dotato/i di tutte le necessarie competenze e conoscenze e svolgerà/anno il ruolo e le attività previste appunto per il Direttore tecnico ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire, anche tramite il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, solo direttive per il migliore raggiungimento del risultato cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati il Piano di sicurezza e coordinamento e tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) all’Appaltatore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola.
Articolo 7
Verifiche, controlli e regolare esecuzione
1. I Lavori oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica e controllo nel rispetto di quanto previsto al riguardo nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. All’esito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore; un esemplare del verbale è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all' Appaltatore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di ultimazione dei lavori prevista dall’art. 3 del presente Contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
3. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante.
4. Qualora AMA abbia necessità di occupare od utilizzare l'area dei lavori, ovvero parte della stessa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta
5. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
6. AMA ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione nel rispetto del comma 3, art. 141 del D.Lgs n. 163/2006. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Articolo 8 Corrispettivi
1. A fronte della corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte, dei Lavori oggetto del presente Contratto, AMA corrisponderà all’Appaltatore, secondo i termini e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, il corrispettivo determinato applicando - in riferimento alle opere ed attività effettivamente e correttamente eseguite, ai sensi del presente Contratto e relativi Allegati - ai prezzi elencati nel Computo metrico (Allegato “C”) il ribasso di cui all’Offerta economica dell’Appaltatore (Allegato “D”). In ogni caso, l’importo massimo contrattuale che AMA potrà riconoscere all’Appaltatore per la corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte, di tutti i Lavori oggetto del presente Contratto è pari ad Euro oltre IVA, fatti salvi l’incremento di cui al precedente articolo 2, comma 3 e/o le varianti di cui al Capitolato tecnico.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario alla realizzazione dei Lavori oggetto del Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce ai Lavori a corpo prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche, livelli di prestazione ed Elaborati di cui al presente Contratto ed ai relativi Allegati; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
5. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura e pertanto potrà essere aggiunto o detratto l'importo delle opere eseguite su ordine della Direzione Lavori purchè regolarmente approvate. L’importo complessivo da corrispondere a corpo convenuto ed offerto resta comunque fisso ed invariabile senza che possa essere invocato alcuna verifica delle misure o del valore attribuite a dette opere.
6. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, ancorché non previsti in progetto ed esclusi quindi dall’appalto a corpo, se ritenuti necessari e da eseguire, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del DPR 207/2010.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8, i relativi termini e modalità sono disciplinati nel Capitolato Tecnico. Ciascun pagamento – in acconto o a saldo – previsto nel Capitolato Tecnico sarà effettuato da AMA solo a fronte dell’emissione e dell’invio della relativa fattura dall’Appaltatore alla medesima AMA.
2. Ama erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione dell’importo pari al 10% sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 l’erogazione dell'eventuale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Negli stessi termini deve essere predisposta la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo ed il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
4. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG, nonché il dettaglio dello Stato di Avanzamento Lavori di riferimento della medesima, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA in formato elettronico.
5. L’importo di ciascuna delle fatture di cui al precedente comma 2 verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, mediante bonificato sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore presso Banca di
Ag. , IBAN . Il Appaltatore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
(Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Appaltatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Appaltatore) Il Appaltatore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
6. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Appaltatore oggetto del bonifico.
7. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Appaltatore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Appaltatore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Appaltatore potrà sospendere
la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Appaltatore.
10. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma 3; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione dei Lavori e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
14. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente all’obbligo di cui al precedente comma 7, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
15. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o
rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 3 del presente Contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori, viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (zeroetrepermille) dell’importo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali atti ed attività eventualmente “aggiuntive”, intervenute da parte di AMA per far fronte al suddetto ritardo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori dal Cronoprogarmma, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Cronoprogramma dei lavori stesso.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire.
5. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati,
ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. AMA potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 8, comma 1; l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti di AMA per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
4. La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, a fronte dei singoli Stati di Avanzamento Lavori e proporzionalmente al valore dei medesimi e, quindi, dei pagamenti in acconto del corrispettivo, effettuati da AMA in favore dell’Appaltatore.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l’Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate dal Cronoprogramma, superiore a 60 gg (sessanta giorni) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione e, pertanto, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. nei casi di cui agli articoli 4 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 18 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e
senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) qualora l’Appaltatore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti i Lavori oggetto del medesimo Contratto;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l’Appaltatore si impegna in favore di AMA a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dell’esecuzione dei Lavori.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 5, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo massimo contrattuale che AMA può riconoscere all’Appaltatore - di cui al precedente articolo 8, comma 1 - ed i corrispettivi pagati da AMA all’Appaltatore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; l’Appaltatore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Appaltatore dichiara di aver stipulato le coperture assicurative richieste ai sensi del Disciplinare di gara. In particolare, dette polizze tengono indenne:
a) AMA, da tutti i rischi di esecuzione dei Lavori da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e cause di forza maggiore. In particolare, la menzionata polizza copre gli eventuali danni subiti da AMA a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;
b) AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi in riferimento al rischio da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere ai medesimi arrecato. La polizza considera espressamente terzi anche i dipendenti e collaboratori AMA.
3. Il massimale della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2, lett. a) è pari all’importo di . Il massimale della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2, lett. b) è pari ad Euro . Entrambi i massimali sono riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall’esecuzione del Contratto.
4. Entrambe le polizze assicurative prevedono la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
5. In caso di Raggruppamenti Temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di R.T.I. orizzontale (di cui all'articolo 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006), e con responsabilità "pro quota" nel caso di
R.T.I. verticale (di cui all'articolo 37, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006).
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia di ciascuna delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 Rischi da interferenze
1. I rischi da interferenze sono stati calcolati da AMA ed inseriti nel Piano di sicurezza e coordinamento.
2. Contestualmente all’attività di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e al medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l’Appaltatore delle suddette iniziative.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 19 Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo massimo contrattuale di cui al precedente articolo 8, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, come precisato nell’ambito dell’offerta presentata ai fini della partecipazione alla Procedura.
2. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte dei lavori di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
8. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e
s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/; xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti eventualmente occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
Articolo 23 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le
transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove l’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Appaltatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che l’Appaltatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25
Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. L’Appaltatore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Appaltatore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Legalità. L’Appaltatore prende, altresì, atto che il
menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Appaltatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Appaltatore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 27 Codice Etico
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Appaltatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi
attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A. L’Appaltatore
Il Direttore Generale
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- relativamente al presente Contratto: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Clausola finale);
- relativamente al Capitolato Tecnico: Paragrafo 1. Oggetto del servizio; Paragrafo 3. Descrizione dei lavori; Paragrafo 5. Cronoprogramma e programma esecutivo; Paragrafo 6. Consegna e inizio dei lavori; Paragrafo 7. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione; Paragrafo 8. Termini per l'ultimazione dei lavori; Paragrafo 9. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione; Paragrafo 10. Presa in consegna dei lavori ultimati; Paragrafo 11. Sospensioni e proroghe; Paragrafo 12. Custodia del cantiere; Paragrafo 13. Variazione dei lavori; Paragrafo 14. Varianti per errori od omissioni progettuali; Paragrafo 16.
Inderogabilità dei termini di esecuzione; Paragrafo 17. Norme generali sui materiali; Paragrafo
18. Norme di sicurezza generali; 19. Piano operativo di sicurezza; Paragrafo 20. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza; Paragrafo 21. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto; Paragrafo 22. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore; Paragrafo 23. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore; Paragrafo 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini; Allegato A Cronoprogramma.
Roma, lì / / L’Appaltatore
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico e Allegato A Cronoprogramma; ALLEGATO “B” – Piano di sicurezza e coordinamento;
ALLEGATO “C” - Computo metrico;
ALLEGATO “D” - Offerta economica dell’Appaltatore; ALLEGATO “E” – Protocollo di legalità;
ALLEGATO “F” - Protocollo di Integrità; ALLEGATO “G” - Polizze di garanzia.