Contratto autonomo di garanzia destinato ai Non Consumatori.
Foglio informativo n. 2.02.30.
Contratto autonomo di garanzia destinato ai Non Consumatori.
Informazioni sulla banca.
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5554
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. - Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A
Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx e Codice Fiscale 00460870348
Società Partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Codice ABI 3239.1
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione Sociale | Sede (Indirizzo) | Telefono e E-mail | ||
Iscrizione ad Albi o Elenchi | Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco | Qualifica |
Che cos’è il contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia è l’atto contrattuale mediante il quale un soggetto, chiamato garante,
garantisce il debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
Questa tipologia di garanzia è introdotta a decorrere dal 29.7.2019 solo per i garanti qualificabili come “Non Consumatori”.
Contratto autonomo di garanzia: caratteristiche e rischi.
Caratteristiche dei contratti autonomi di garanzia.
Il “contratto autonomo di garanzia”, a differenza della fideiussione, impegna il garante in maniera indipendente rispetto al debitore principale e a prescindere dalla validità/esistenza del debito garantito (manca quindi un rapporto di accessorietà tra la garanzia e il debito principale).
I contratti autonomi di garanzia possono essere rilasciati da persona fisica o giuridica a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca sia a soggetti che non rivestono la qualità di consumatore sia a soggetti che rivestono tale qualità.
I contratti autonomi di garanzia destinati ai Clienti Non Consumatori possono appartenere alle seguenti tipologie:
• Contratto autonomo di garanzia omnibus: con il rilascio di questa garanzia il garante garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti
Foglio informativo n. 2.02.30. Garanzia a non consumatori
documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.
• Contratto autonomo di garanzia specifica: con il rilascio di questa garanzia il garante garantisce alla banca l’adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.
• Contratto autonomo di garanzia pro-quota senza vincolo di solidarietà: con il rilascio di questa garanzia una pluralità di garanti garantisce alla banca l’adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell’atto di garanzia e senza vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei garanti la quota dell’insolvente non viene ripartita a carico dei restanti garanti.
• Contratto autonomo di garanzia pro-quota con vincolo di solidarietà: con il rilascio di questa garanzia una pluralità di garanti garantisce alla banca l’adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell’atto di garanzia e con vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei garanti la quota dell’insolvente viene ripartita tra i restanti garanti in proporzione alla quota da ciascuno rispettivamente garantita.
Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, in caso di inadempimento del debitore principale, il garante risponde con tutto il suo patrimonio, fino all’importo massimo stabilito in contratto in caso di contratto autonomo di garanzia omnibus, oppure con riferimento all’operazione garantita nel caso di contratto autonomo di garanzia specifica.
Quando più garanti garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diverso specifico accordo.
Rischi dei ”Contratti autonomi di garanzia”.
Tra i principali rischi, tenuta presente la possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo; il pagamento richiesto dovrà essere effettuato immediatamente, a prima richiesta della Banca, con rinuncia ad ogni eccezione e nonostante l’opposizione dell’obbligato principale.
Condizioni economiche.
Voci di costo.
Spese. | |
Spese di rilascio. | |
Spese per il rilascio della garanzia. | Non sono previste commissioni o spese a carico del garante. |
Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.
Recesso e reclami.
Foglio informativo n. 2.02.30. Garanzia a non consumatori
Recesso dalla garanzia.
È facoltà del garante recedere dalla garanzia con comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o telegramma- indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima ovvero al diverso indirizzo che la Banca gli ha comunicato successivamente, per iscritto. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale.
Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione.
Il garante risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.
Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il garante può recedere dal contratto autonomo di garanzia senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l’obbligo del garante di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l’ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data.
Nel caso in cui l’operazione garantita sia a tempo determinato, il garante non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
• per posta ordinaria a “Intesa Sanpaolo Private Banking - Ufficio Reclami – xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000
Xxxxxx”,
• per posta elettronica alla casella XXXXxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx,
• per posta elettronica certificata (PEC)a xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx,
• allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.
, Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla
normativa vigente, possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e
specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.
Legenda.
Foglio informativo n. 2.02.30. Garanzia a non consumatori
Consumatore | Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta |
Debitore principale | È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca |
Garante | È la persona fisica o giuridica che rilascia il contratto autonomo di garanzia a favore della banca |
Importo massimo garantito | È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale |
Regresso | È il diritto del garante di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto alla banca in base alla garanzia rilasciata a favore della medesima |
Xxxxxxx | È il diritto del garante di subentrare nei diritti che la banca vanta nei confronti del debitore principale, ivi comprese le garanzie, dopo aver pagato alla banca medesima quanto dovuto. |
Solidarietà fra garanti | E’il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo |