CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RAPPORTI CON L’ENTE GARANTITO
Premesso che a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell’Ente garantito e specificati nella causale indicata nel frontespizio, è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell’importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contrente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.
Si precisa che la presente Xxxxxxxx avrà efficacia dal 01/01/2019 al 31/12/2022 e scadrà improrogabilmente il 31/12/2022. Pertanto, dopo tale data, nessuna pretesa potrà essere avanzata in ordine alla Garanzia e la Società non prenderà in considerazione alcuna chiamata in garanzia per inadempienza del Contraente. Si precisa che il mancato rinnovo della garanzia ovvero la mancata presentazione di diversa garanzia da parte di altro garante non potrà essere considerata causa di escussione della polizza.
L’eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all’Ente garantito.
La Società verserà, a semplice richiesta scritta dall’Ente garantito e nel termine massimo di quindici giorni, l’indennizzo dovuto in conseguenza dell’inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.
La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944
C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal secondo comma dell’Art. 1957 del C.C..
Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell’Ente garantito.
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.
RAPPORTI CON IL CONTRAENTE
Art. 1 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio
Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2. In base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è comunque dovuto dal Contraente e, se già versato integralmente, rimane acquisito dalla Società.
In caso di maggior durata (da concordarsi tra le parti) e comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della Garanzia nei modi indicati nel successivo Art.2, lo stesso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella “Eventuali Proroghe” inserita in frontespizio di Garanzia.
Art. 2 – Liberazione anticipata della garanzia
Il Contraente per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei premi da computarsi per tutta la durata della garanzia deve consegnare alla Società:
a) l’originale della polizza restituitogli dall’Ente garantito con annotazione di svincolo;
b) una dichiarazione dell’Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fine dell’art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo;
c) la prova di aver costituito una nuova Garanzia in favore dell’Ente Garantito, di pari oggetto, con efficacia successiva al 31.12.2022.
Resta inteso che la Garanzia potrà essere progressivamente svincolata, in ragione di quanto concordato tra Contraente ed Ente Garantito, sulla base di quanto previsto dalla tabella degli investimenti di cui al documento [●] del Disciplinare di Gara.
Art. 3 – Deposito cautelativo
Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di questa ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all’importo garantito con la presente polizza nei casi di:
a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.
Art. 4 – Rivalsa – Surrogazione
Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest’ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C.
La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all’Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 5 – Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 6 – Imposte e Tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.
Art. 7 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata‐ PEC ‐ alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa o da documento equipollente.
Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il foro Competente a scelta dalla parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 8 ‐ Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, le Parti convengono che in relazione al trattamento di dati personali effettuato per conto di APL nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto, [●] agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (“Responsabile”).
Quale Responsabile del trattamento, a tal fine contestualmente nominato da APL in virtù della Nomina di cui all’Allegato [●] al presente Contratto, [●] si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite da APL, come specificamente regolato dalla Nomina di cui all’Allegato [●] al presente Accordo e a osservare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016, nonché da eventuali ulteriori norme applicabili, tempo per tempo, al trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo le modalità e per le finalità di cui al presente Contratto.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile dichiara di accettare sin d’ora tale nomina e di impegnarsi ad osservare le condizioni e istruzioni riportate di cui all'Allegato [●] al presente Accordo.
Art. 9 ‐ Tracciabilità flussi finanziari
La Società, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata ‐ tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e dell’art. 3, c. 8 della predetta Xxxxx.
Art. 10 ‐ Soluzione delle controversie e foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del Contratto tra il Contraente e la Società, non componibili in xxx xxxxxxx, xxxxxxx demandate al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Milano.
Art. 11 ‐ Gestione del contratto.
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto sarà affidata al broker di assicurazione del Contraente Aon S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente.
Tutte le comunicazioni di ordinaria gestione riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta – avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata ‐ PEC).
In deroga ad eventuali condizioni previste dalla polizza rimane stabilito fra le parti che alla scadenza del 31 dicembre 2022 la presente Garanzia cesserà ad ogni effetto. Eventuali proroghe della Garanzia, da
concordarsi fra le parti, avverranno mediante emissione di apposita appendice, su richiesta scritta e motivata dell’Ente Garantito e previo pagamento del supplemento di premio da parte del Contraente.
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IL GARANTE IL CONTRAENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Società riconosce e dichiara che il presente contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 8 (Trattamento dei dati personali); Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 10 (Soluzione delle controversie e foro competente).
IL GARANTE