ATTO DI TRANSAZIONE
ATTO DI TRANSAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx nato ad Halifax (Canada) il e residente in Mosciano Sant’Angelo (TE) alla C.da S.Xxxxx dell'Arco, il quale interviene al presente atto non in proprio sebbene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di MOSCIANO SANT’ANGELO, con sede in Piazza IV novembre, C.F. 82000070670 - P.IVA. 00252130679, autorizzato alla firma del presente atto con delibera (doc. 1),
assistito e difeso dall’avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx;
e
il Geom. XXXXXXX XXXXXXXXX nato a Morro D’Oro il 27.06.1959 ed ivi residente in Via………. , il quale interviene al presente atto non in proprio sebbene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di MORRO D’ORO, con sede in Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx 0, cod. fisc e partita iva : cod. fisc. 81000370676 autorizzato alla firma del presente atto con delibera di ………………., assistito e difeso dall’avv. Xxxx Xxxxxxxx il quale interviene nel presente atto anche per delega dell’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
premesso
- che con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1996, il Comune di Morro D’Oro conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, il Comune di Mosciano Sant’Angelo, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme a quest’ultimo erogate dal Ministero dell’Interno, a titolo di rimborso delle retribuzioni corrisposte alla propria dipendente, Xxxxxx Xxxxxx, assunta
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-ai sensi della legge n.285 del 1977 sull’occupazione giovanile - presso il Comune di Mosciano Sant’Angelo e trasferita, con decorrenza dal primo ottobre 1993, alle dipendenze del comune attore. Il Tribunale adito con sentenza del 14 ottobre 2002 rigettava la domanda;
- che avverso tale decisione interponeva appello il Comune di Morro D’Oro che veniva accolto dalla Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza numero 913/2008, depositata il 16 dicembre 2008, con la quale il Giudice di seconde e cure riteneva che l’esborso a carico dello Stato ed a favore del Comune datore di lavoro presupponesse, sia la perdurante vigenza del rapporto, sia di effettivo pagamento delle retribuzioni rimborsare da parte dell’ente destinatario del finanziamento, e che, pertanto, in caso di trasferimento del dipendente, tale beneficio spettasse al Comune di destinazione. In ragione di tale decisione il Comune di Mosciano veniva condannato al pagamento di quanto richiesto dal comune di Morro D’Oro e pertanto delle retribuzioni maturate dalla data di trasferimento sino all’anno 2000.;
- che avverso tale ultima decisione del Comune di Mosciano Sant’Angelo
interponeva gravame dinanzi la Corte di Cassazione, pur provvedendo, nel
frattempo, al pagamento, onde evitare l'esecuzione, delle somme oggetto della
richiesta dell'altro Ente sino all'anno 2000;
- che il Suprem Collegio con la sentenza libero 9336/ 2016 rigettava il ricorso e condannava l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 a titolo di esborsi;
- che nelle more del giudizio di legittimità il Comune di Mosciano Sant’Angelo, con atto del 30.11.2010 citava in giudizio il Comune di Morro D’Oro dinanzi al Tribunale di Teramo, per sentire accertare il diritto in capo
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all’Ente attore di ritenere le somme erogate dal Ministero dell’Interno dal 31.12.2000 a titolo di rimborso delle retribuzioni da corrispondersi all’ ex dipendente Xxxxxx Xxxxxx;
- che il comune di Morro D’Oro, regolarmente costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto delle stesse e riservando, anche all’esito del giudizio di Cassazione, idonea azione per il recupero delle somme erogate alla Geroni successivamente all’anno 2000;
- che il predetto giudizio veniva rubricato al n. 2965/2010 X.X.XX.XX. ed il G.U., dopo essere stata sospeso in attesa delle determinazioni della Corte di Cassazione assunte con il giudizio richiamato (ritenuto pregiudiziale), fissava l’udienza del 28 novembre 2017;
- che il comune di Morro D’Oro ritiene di dover ricevere dal Comune di Mosciano Sant’Angelo a titolo il rimborso delle retribuzioni erogate alla dipendente Xxxxxx Xxxxxx la complessiva somma di € 110.606,17, oltre interessi legali;
- che, pertanto, ad oggi i comune di Morro D’Oro si ritiene ad oggi creditore della complessiva somma di € 119.401,11 (di cui € 8.803,84 a titolo di rimborso delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione), oltre interessi sulla sorte capitale;
- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente le liti richiamate facendosi reciproche concessioni;
- che in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati o quelli da promuovere per il conseguimento di quanto preteso, forme e modi per una
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reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalle suddette pronunce;
- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il Comune di Morro D’Oro: rinuncia agli interessi legali sulle somme pretese a titolo di rimborso delle retribuzioni corrisposte alla Xxxxxx Xxxxxx, sino all’anno 2011, alla modesta rateizzazione delle somme pretese, alla rinuncia al rimborso di parte delle spese legali dovute per i menzionati giudizi; per quanto riguarda il Comune di Mosciano Sant’Angelo, alla rinuncia al giudizio rubricato al n. 2965/2010 X.X.XX.XX. promosso dinanzi al Tribunale di Teramo e quindi ad ogni accertamento negativo sulle somme dovute al comune di Morro D’Oro, alla cospicua anticipazione delle somme pretese a titolo di rimborso dal comune di Morro D’Oro, senza che lo stesso debba promuovere altri dispendiosi giudizi;
- che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
- che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque – in caso di inadempimento da parte di uno degli enti territoriali - l’altro potrà richiedere la risoluzione per inadempimento del presente accordo e agire nei confronti dell’altro per la tutela dei propri diritti;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate
si conviene e si stipula
1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.
2. Il comune di Mosciano Sant’Angelo si obbliga a pagare a saldo e stralcio di quanto preteso dal Comune di Morro D’Oro la complessiva somma di €
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119.401,11 (centodiciannovemilaquattrocentouno /11) con le seguenti modalità:
a- quanto ad € 95.000,00 (novantacinquemila/00) entro e non oltre il
…………. con le seguenti modalità;
b- quanto ad € 24.401,11 (ventiquattromilaquattrocentouno/11) entro e non oltre il con le seguenti modalità ;
3. il Comune di Morro D’Oro, nella persona del sindaco pro- tempore, dichiara di accettare, come in effetti accetta, il pagamento di cui al precedente punto e nelle forme ivi previste;
4. le parti convengono che, con l’intero versamento della somma di € 119.401,11 (centodiciannovemilaquattrocentouno /11), il Comune di Mosciano Sant’Angelo ed il Comune di Morro D’Oro dichiarano di non avere null’altro a pretendere l’uno dall’altro in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i giudizi in premessa;
5. le parti dichiarano che il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e rubricato al n. 2965/2010 sarà abbandonato;
6. le parti come sopra identificate e rappresentate, d'accordo fra di loro, stabiliscono che assumeranno separatamente e distintamente a loro carico, ciascuna le proprie spese legali di cui ai prefati giudizi afferenti la presente transazione nonché quelle relative la transazione;
7. la presente transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.
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8. sottoscrivono il presente atto i legali delle parti per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 X.X.
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