Contratto Conto Arancio
Contratto Xxxxx Xxxxxxx
V.01 del 2020
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx INDICE: | ||
DOCUMENTO DI SINTESI | pag. | 3 |
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI | pag. | 6 |
CONDIZIONI GENERALI DI CONTO XXXXXXX E DI DEPOSITO ARANCIO | pag. | 8 |
PREMESSE E DEFINIZIONI | pag. | 8 |
SEZIONE I - NORME GENERALI SUI SERVIZI | pag. | 8 |
SEZIONE II - CONTO ARANCIO | pag. | 9 |
SEZIONE III - DEPOSITO ARANCIO | pag. | 10 |
SEZIONE IV - SERVIZI DI PAGAMENTO | pag. | 10 |
INFORMATIVA | pag. | 11 |
DOCUMENTO DI SINTESI
Xxxxx Xxxxxxx
Spese
Apertura € 0
Chiusura € 0
Versamenti € 0
Prelievi € 0
Servizio di Alimentazione € 0
Invio rendiconto e informativa mensile € 0
Imposta di bollo a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge
Interessi su somme depositate
Tasso creditore annuo nominale (soggetto a ritenuta di legge) 0,02%
Liquidazione degli interessi
Promozioni Regolamento promozione Arancio+ consultabile in Area Riservata
Periodicità annuale al 31/12
Base di calcolo anno civile (365 gg)1
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati come da normativa vigente
Valute applicate e disponibilità sulle somme versate
Versamenti
Bonifico Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante.
Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Tempi massimi di esecuzione: Il tempo massimo per il completamento dell’ope- razione (accredito su Xxxxx Xxxxxxx) è, di norma, non superiore a 3 giorni lavorati- vi successivi alla data di accettazione da parte della banca ordinante.²
Servizio di Alimentazione3 Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di ricezione dei fondi da parte della
banca ordinante.
Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Limite di importo complessivo accreditabile per mese: fino ad un massimo di 500€ per cliente. Nel caso di cointestazione, 500€ per intestatario.
Assegno bancario
di ING BANK N.V. Milan Branch4
Assegno bancario
altre banche/vaglia Banca d’Italia4
Valuta di accredito: a partire dalla data di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla data di versamento.
Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Assegno circolare altre banche4 Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: 1 giornata operativa successiva alla data
di versamento.
Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx di accredito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Giroconto da Conto Corrente Arancio
Giroconto Automatico
da Conto Corrente Arancio
Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Valuta di accredito: il giorno di esecuzione concordato.
Disponibilità: il giorno di esecuzione concordato.
Estinzione vincolo Deposito Xxxxxxx
Prelievi
Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Bonifico Valuta di accredito su conto predefinito: la data valuta effettiva dipende dalle condizioni economiche della banca che riceve la somma. Di norma essa non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo viene accreditato.
Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Tempi massimi di esecuzione: entro il giorno successivo alla ricezione dell’ordine.
Giroconto a Conto Xxxxxxx Xxxxxx di addebito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Giroconto a Conto Corrente Arancio
Sottoscrizione vincolo Deposito Xxxxxxx
Valuta di addebito: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Modalità di conferimento ordine
Bonifico in uscita5: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Servizio di Alimentazione3: tramite Internet o Call Center o filiali
Modalità di revoca ordine
Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: operazione non revocabile
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Xxxxx Xxxxxxx: tramite Internet o Call Center o filiali
Servizio di Alimentazione3: tramite Internet o Call Center o filiali
Limiti orari conferimento o revoca ordine
Bonifico in uscita: ore 16.00
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx a Conto Corrente Arancio: sempre disponibile
Giroconto da Xxxxx Xxxxxxx ad un altro Xxxxx Xxxxxxx: sempre disponibile
Giroconto Automatico da Conto Corrente Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxxx: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato
Servizio di Alimentazione3: ore 16.00
Altro
Limite minimo di giacenza € 0
Limite massimo di giacenza pari a € 1.500.000 per ogni Xxxxx Xxxxxxx; nel caso di attivazione di più conti
la giacenza massima consentita è pari a € 3.000.000 per cliente.
Xxxxx predefiniti oltre i conti ING fino ad un massimo di 3
NOTA:
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx non risponde di spese, commissioni, o valute che altre banche applicano normalmente alla clientela per l’esecuzione dei rispettivi incarichi.
Periodo di validità: le condizioni indicate sono valide fino ad eventuale variazione che sarà resa nota dalla Banca con le modalità e termini previsti dalle Condizioni Generali. In seguito all’attivazione di Xxxxx Xxxxxxx sarà inviata al cliente una versione aggiornata del Documento di Sintesi alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
1 In caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni.
2 In caso di incompletezza della documentazione contrattuale ricevuta e/o di mancata identificazione del Cliente ai sensi della Normativa Antirciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, ove il Cliente non adempia alla richiesta della banca in merito alla documentazione mancante, provvederà a restituire al Cliente la somma entro 20 giorni lavorativi; è facoltà del Cliente chiedere a ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx di provvedere prima della scadenza di detto termine.
3 La Banca si riserva la facoltà di stabilire limiti al numero e all’importo degli accrediti, anche al fine di garantire la migliore sicurezza delle relative operazioni. 4 In caso di deposito dell’assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo
successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.
5 La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare le disposizioni superiori a 50.000€ esclusivamente tramite Call Center o presso le Filiali della stessa.
Le operazioni, ad eccezione di quelle sempre disponibili, richieste dopo le ore 16.00 o richieste in una Giornata non operativa sono eseguite il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
Deposito Arancio
Spese | |
Apertura | € 0 |
Chiusura | € 0 |
Sottoscrizione Vincolo | € 0 |
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata) | € 0 |
Invio rendiconto | € 0 |
Imposta di bollo | a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge |
Interessi su somme depositate
TASSO CREDITORE NOMINALE SULLE SOMME VINCOLATE
Durata Standard del vincolo | Da 10.000 € | Da 50.000 € | Da 100.000 € |
12 mesi | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Liquidazione degli interessi
Periodicità a scadenza vincolo, in caso di estinzione anticipata non verranno riconosciuti gli interessi Base di calcolo anno civile (365 gg); in caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati come da normativa vigente
Valute applicate e disponibilità sulle somme versate
Versamenti
Sottoscrizione Vincolo Valuta di addebito su Xxxxx Xxxxxxx di appoggio: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Prelievi
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(a scadenza o anticipata)
Valuta di accredito su Xxxxx Xxxxxxx di appoggio: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Disponibilità: il giorno di esecuzione dell’ordine.
Modalità di conferimento ordine
Sottoscrizione Vincolo: tramite Internet o Call Center o filiali
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata): tramite Internet o Call Center o filiali
Altro
Limite massimo di vincoli fino ad un massimo di 5 per intestazione
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso ING Bank N.V. sono protetti da: | Il Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale olandese) (DNB) (1) |
Limite della protezione: | 100.000 euro per depositante e per ente creditizio (2) I seguenti marchi fanno parte del Suo ente creditizio: ING, ING Bank, ING Bank N.V. |
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: | Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro (2) |
Se possiede un conto congiunto con un’altra persona: | Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3) |
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio: | 20 giorni lavorativi (4) |
Valuta del rimborso: | Euro |
Contatti: | Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx X.X. XX xxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx indirizzo: Xxxxxxxxx 0 0000 XX Xxxxxxxxx Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11 email: xxxx@xxx.xx |
Per maggiori informazioni: | vai alla sezione “English”, cerca “Deposit Guarantee Scheme” |
Informazioni supplementari
In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. Se i depositi sono coperti, l’istituto di credito gliene darà conferma nel relativo estratto conto.
NOTE:
(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito:
Il Suo deposito è coperto dal Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.
(2) Limite generale della protezione:
Se un deposito è indisponibile perché l’ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti saranno rimborsati dal Sistema di Garanzia dei Depositi olandese. Il rimborso è limitato a 100.000 euro. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.
Questo metodo sarà applicato anche se l’ente creditizio opera con diversi marchi. ING Bank N.V. opera anche con il marchio ING, ING Bank, ING Bank N.V. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più enti con i suddetti marchi sono complessivamente coperti fino a 100.000 euro.
(3) Limite di protezione per i conti congiunti:
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.
In caso di fallimento del Suo ente creditizio, nei tre mesi successivi al deposito da Lei effettuato presso il medesimo, di un ammontare derivante da un’operazione immobiliare e relativa ad un immobile ad uso privato, il Suo deposito sarà rimborsato fino ad un ammontare massimo pari a 500.000 euro.
Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito xxxx://xxx.xxx.xx.
(4) Rimborso:
Il Sistema di Garanzia dei Depositi a protezione del Suo deposito è il Sistema di Garanzia dei Depositi olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB); XX xxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxx. Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11, email: xxxx@xxx.xx, sito xxxx://xxx.xxx.xx, rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro).
In caso di mancato rimborso, entro i termini sopraindicati (20 giorni lavorativi), potrà contattare il Sistema di Garanzia sopra menzionato, per richiedere il rimborso a Lei dovuto.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTO XXXXXXX E DI DEPOSITO ARANCIO
Premesse e Definizioni
• ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx con sede principale in Milano, Viale Xxxxxx Xxxxx 250 (di seguito “ING” o la “Banca”) offre un servizio di deposito a risparmio denominato Conto Arancio (di seguito il “Conto Arancio”) e un servizio di deposito a ri- sparmio vincolato denominato Deposito Arancio (di seguito il “Deposito” ovvero, collettivamente, i “Depositi”) mediante il quale il Cliente sottopone a vincolo le somme prelevate da un proprio Conto di Appoggio (come di seguito definito) im- pegnandosi a non prelevarle fino alla scadenza pattuita (di seguito il Conto Xxxxxxx e il Deposito sono congiuntamente definiti i “Servizi”);
• per “Applicazione” si intende il programma informatico mes-
so a disposizione dalla Banca dedicato a dispositivi di tipo mobile (ad es. smartphone), che il Cliente installa e utilizza sul proprio Dispositivo;
• per “Applicazione ING” si intende l’Applicazione che consente di accedere ad alcuni Servizi forniti dalla Banca secondo i ter- mini indicati nelle condizioni d’uso dell’applicazione stessa;
• per “Autenticazione” si intende una procedura che consente alla Banca di verificare l’identità Cliente o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i Codici (come di seguito definititi);
• per “Autenticazione forte del cliente”: si intende un’Auten- ticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo il Cliente conosce), del possesso (qualcosa che solo il Cliente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza lil Cliente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tute- lare la riservatezza dei dati di Autenticazione;
• per “Servizio SMS OTP” si intende il servizio di Autenticazione Forte del Cliente che consiste nella generazione del Codice monouso OTP da utilizzarsi in aggiunta al Codice segreto P.I.N.;
• per “Servizio Token” si intende il servizio di Autenticazione Forte del Cliente che consiste in un software dell’Applicazione ING che genera il codice Token;
• per “Codice Cliente” si intende il codice composto da 7 cifre che viene assegnato dalla Banca al Cliente al momento della conclusione del Contratto;
• per “Codice monouso OTP” si intende il codice monouso invia- to via SMS al Cliente;
• per “Codice segreto P.I.N.” si intende il codice personale se- greto consegnato dalla Banca al Cliente e che può essere suc- cessivamente modificato dal Cliente stesso;
• per “Codice Token” si intende il codice monouso generato con l’Applicazione ING (i) tramite l’utilizzo del codice numerico di sei cifre (cd. Smart Code) impostato dal Cliente in fase di at- tivazione del token o, in alternativa e su scelta del Cliente, (ii) tramite l’uso dell’impronta digitale o di altri dati biometrici del Cliente, se tale modalità è supportata dal Dispositivo sul quale il Cliente ha scaricato l’Applicazione ING;
• per “Conto di Appoggio” si intende il conto dal quale sono prelevate le somme costituite in Deposito; allo stato, la Banca consente al Cliente di utilizzare unicamente Xxxxx Xxxxxxx come Conto di Appoggio; allorquando la Banca consentirà di utilizzare anche Conto Corrente Arancio come Conto di Ap- poggio renderà nota tale circostanza tramite il proprio sito internet e/o comunicazione individuale al Cliente;
• per “Dispositivo” o “Device” si intende il dispositivo di tipo mobile (ad es. smartphone) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotato delle caratteristiche tecniche ade- guate permette al Cliente di utilizzare le Applicazioni;
• il presente contratto costituisce un contratto quadro volto a disciplinare i Servizi come tempo per tempo attivati dal Clien- te, nel rispetto del numero massimo riportato nel Documento di Sintesi;
• per poter richiedere l’apertura del Deposito è necessario aver preventivamente attivato un Conto Arancio;
• il Deposito deve avere necessariamente la medesima intesta- zione del Conto Xxxxxxx che funge da Conto di Appoggio;
• il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincola- te tramite Deposito, ma in tal caso non percepirà alcun inte- resse su dette somme;
• la Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comuni- cazione a distanza, quali il proprio sito Internet (www. xxx.xx, di seguito il “Sito Internet”) e il proprio servizio telefonico (di seguito il “Call Center”), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell’evoluzione tecnologica, quali ad esempio l’Applicazione ING, gli Short Message Service (SMS);
• la Banca opera in Italia anche per il tramite di sportelli / unità operative (nel seguito, le “Filiali”);
• la Banca ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della firma del- la proposta contrattuale del Cliente (di seguito il “Modulo di Richiesta”), le condizioni generali del Contratto (di seguito le “Condizioni Generali”), l’Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali, il Foglio In- formativo e il Documento di Sintesi nonché la Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario;
• Per “Reclamo” si intende ogni atto con cui un Cliente chiara- mente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un’omissione.
Sezione I – Norme generali sui Servizi
1. Premesse ed Allegati.
1. Le Condizioni Generali, comprensive delle premesse, insieme al Modulo di Xxxxxxxxx e al Documento di Sintesi disciplinano i Servizi e costituiscono il “Contratto”. Il Documento di Sintesi co- stituisce il frontespizio del Contratto.
2. Diligenza della Banca, trasparenza delle condizioni, reclami e risoluzione delle controversie.
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’at-
tività svolta (cfr. art. 1176, comma 2, cod. civ.).
2. La Banca osserva inoltre le disposizioni di cui al Decreto Le- gislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie, di seguito “T.U.B.”) e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto al successivo art. 13, commi 2 e 4 in ordine all’approvazione del rendiconto, il Cliente – chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica cer- tificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all’indirizzo della sede legale della Banca indicato nelle Premes- se del presente Contratto, ovvero all’indirizzo di posta elettroni- ca o PEC indicato nella documentazione informativa a disposi- zione del Cliente anche sul sito della Banca.
4. La Banca risponderà al Reclamo del Cliente, relativo ad ope- razioni e servizi bancari e finanziari, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
5. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest’ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra in- dicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni.
6. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro il termine sopra indicato, o qualora non dovesse ritenersi sod- disfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:
• all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori infor- mazioni circa l’ABF si può consultare il sito internet www.arbi- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, rivolgersi presso le Filiali della Banca d’Italia o della Banca;
• al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.concilia- xxxxxxxxxxxx.xx;
• ad altro organismo specializzato, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
7. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risoluzione stragiu- diziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre par- ti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare Reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9. Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernen- ti obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la “piattaforma ODR”), sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Rego- lamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrente nella individuazione del competente organismo na- zionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l’accordo con la parte convenuta sull’organismo competente, trasmette il Reclamo a tale organismo.
Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare,
tramite quest’ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al se- guente link: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx. L’indirizzo di po- sta elettronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: xxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx.
3. Cosa riguardano e a cosa si applicano le Condizioni Generali.
1. Il Contratto si conclude esclusivamente nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione della Banca ai sensi del successivo art. 21 di queste Condizioni Generali.
2. Dopo che il Contratto è stato concluso, il Cliente, anche tra- mite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premes- sa, può aprire uno o più Depositi, per i periodi di tempo ed alle condizioni indicate nel Documento di Sintesi. Resta inteso che le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi re- lative al Deposito restano valide ed efficaci per 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di Deposito da parte della Banca (così come confermata al Cliente mediante lettera o altre tecniche di comunicazione a distanza).
3. Decorso tale termine, le Condizioni Economiche applicabili al/i Deposito/i che tempo per tempo il Cliente intenderà aprire, sa- ranno quelle in vigore alla data di costituzione del vincolo, quali pubblicate sul sito Internet della Banca, fermo restando che la Banca provvederà a inviare al Cliente che abbia aperto il Depo- sito apposita comunicazione dalla quale risultino le condizioni economiche applicate al Deposito stesso.
4. Le Condizioni Generali regolano tutti i rapporti tra la Banca e il Cliente relativi ai Servizi.
5. Le Condizioni Generali si applicheranno ad ogni ulteriore ser- vizio richiesto dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
4. Verifica della Clientela e deposito della firma.
1. Quando il Cliente chiede l’apertura del Contratto, deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla norma- tiva vigente anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modi- fiche; di seguito “Normativa antiriciclaggio”) e secondo le pro- cedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca al fine di garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
2. Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa, ovvero tramite i Codici di cui al successivo art. 6.
3. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca medesima lo identi- fica esclusivamente mediante la verifica dei Codici di cui al suc- cessivo art. 6 di queste Condizioni Generali ed eventualmente
dei dati anagrafici.
4. Il Cliente deve depositare l’originale della propria firma. La firma depositata è quella che il Cliente appone nello spazio del Modulo di Richiesta dedicato alle firme del Titolare 1 e dell’even- tuale Titolare 2 (specimen di firma).
5. Se la Banca lo richiede, il Cliente deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma de- positata, ovvero – se le parti sono d’accordo – nelle altre forme che le vigenti disposizioni normative consentono (es.: firma elettronica).
5. Prova degli ordini e disposizioni.
1. Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telefoniche e te- lematiche che il Cliente stesso effettua nell’ambito dei Servizi.
2. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni te- lefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno va- lida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta salvo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di Pagamento.
6. Modalità di svolgimento dei Servizi.
1. Per l’esecuzione di tutte le Operazioni tramite tecniche di co- municazione a distanza o tramite altri canali distributivi quando richiesto dalla Banca, il Cliente deve utilizzare appositi codici di sicurezza (“Codice Cliente”, “Codice segreto P.I.N.”, “Codice monouso OTP” o “Codice Token” nel seguito anche indicati col- lettivamente, “Codici”). I Codici potranno altresì essere utilizzati dal Cliente per operare presso le Filiali, salvo che non sia diver- samente previsto dal Contratto.
2. I Codici sono strettamente personali e il Cliente è responsabile della loro custodia e del loro corretto utilizzo e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non è responsabile dell’utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati finché il Cliente non comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell’operatività del servizi; la Banca è tuttavia responsabile quando l’eventuale conseguenza dannosa per il Cliente deriva da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto PIN.
3. Per eseguire le operazioni e le istruzioni ricevute, la Banca
verifica l’identità e la legittimazione del Cliente sulla base dei Codici e la conformità dei dati anagrafici del Cliente stesso con quelli in possesso della Banca medesima. Nel caso in cui il Clien- te operi presso le Filiali, la Banca può verificare l’identità e la legittimazione del Cliente tramite i Codici ovvero anche tramite verifica di un documento di identità valido e firma autografa. La Banca non è obbligata a ulteriori accertamenti relativi all’identi- tà ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le opera- zioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio.
3-bis. La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloc- cherà i Servizi a seguito di un numero di tentativi di autentica- zione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizio- ne dalla Banca. In tal caso, per ripristinare i Servizi, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
4. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo in qualunque momento per esigenze di sicurezza. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.
5. La Banca può sospendere il collegamento telematico e tele- fonico in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse alla sicurezza; la Banca può inoltre sospen- dere l’operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un utilizzo improprio o difforme di tale funzionalità da parte del Cliente, malfunziona- menti del sistema, provvedimenti delle Autorità, ecc.).
6. Per le attività di Call Center, la Banca potrà avvalersi dei servizi resi da primari operatori specializzati; in tal caso la Banca resta comunque responsabile nei confronti del Cliente, in esclusiva o in solido con il soggetto incaricato del compimento delle ope- razioni.
7. La Banca si riserva la facoltà di richiedere, per lo svolgimen- to di alcune operazioni (ad esempio bonifici in uscita), ulteriori adempimenti operativi, quali a titolo esemplificativo, l’invio di autorizzazioni/documentazione integrativa anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, telefax, e- mail, ecc...).
7. Rapporti cointestati - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.
1. Il Xxxxx Xxxxxxx e il Deposito possono essere cointestati al massimo a due soggetti. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni ed operazioni separatamente, ivi compresa l’estin- zione del rapporto con la Banca. In tali casi, la Banca non deve dare comunicazione né è responsabile nei confronti dell’altro cointestatario.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti del- la Banca per tutte le obbligazioni di volta in volta esistenti per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestata- rio o dei suoi aventi causa.
3. Quando uno dei contestatari si oppone ad un’operazione o disposizione su Xxxxx Xxxxxxx o sul Deposito richiesta dall’altro cointestatario, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima può eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari. L’opposizio- ne non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
4. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, l’altro può disporre separatamente su Xxxxx Xxxxxxx o sul Deposito nei limiti della quota di sua proprietà, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatario deceduto, tutti assieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato, possono
disporre separatamente della quota di proprietà, rispettiva- mente, del cointestatario deceduto ovvero interdetto/inabilita- to, che, ugualmente, si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.
8. Diritto di garanzia.
1. La Banca ha un diritto di pegno e un diritto di ritenzione su quanto depositato sul Conto Arancio e/o vincolato tramite Deposito a garanzia di qualunque credito della Banca stessa – anche se non determinato nel suo ammontare né esigibile ed anche se è già presente altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresenta- to da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sulle somme depositate per importi adeguati all’importo dei crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori al predetto credito.
2. La Banca è sin d’ora autorizzata a trattenere e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Arancio o sul Deposito, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell’imposta di bollo di cui al Do- cumento di Sintesi, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
3. Nel caso previsto nel precedente comma 2, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Cliente e, nel caso del Deposito, provvede- rà a svincolare l’importo di cui risulterà creditore a fronte degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito continueranno a maturare al medesimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.
9. Compensazione.
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere e natura, anche di deposito, la Banca opera la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. (Decadenza dal termine), la Banca può inoltre avvalersi della compensazione anche se i crediti non sono determinati nel loro ammontare né esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità; in tal caso, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente dell’intervenuta compensazione.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca può avvalersi dei diritti di cui al comma precedente e al precedente art. 7, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La compensazione prevista nel comma 2, è esclusa nei rap- porti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 206/2005 (di segui- to, “Codice al Consumo”), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
10. Limiti operativi.
1. La Banca può limitare il deposito massimo di Xxxxx Xxxxxxx per singolo rapporto e/o Cliente. Tale limitazione è indicata nel Documento di Sintesi.
2. La Banca può limitare il numero dei Depositi dei quali il Clien- te può richiedere l’apertura per ciascun Conto di Appoggio. Tale limitazione è indicata nel Documento di Sintesi.
11. Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente.
1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei li- miti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’in- carico richiesto, dandone tempestiva ed idonea comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca de- termina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
4. Xxxxx restando quanto previsto nella Sezione II, il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.).
12. Operatività.
1. Dopo che il Contratto è stato concluso e i Servizi attivati, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premessa, può effettuare sul Conto Arancio e sul Depo- sito operazioni di interrogazione e disposizione (secondo quan- to consentito dalle Condizioni Generali), ricevere dalla Banca i dati dei saldi, dei movimenti e ogni altra informazione relativa ai rapporti allo stesso intestati.
2. Quando il Cliente effettua operazioni di interrogazione, la Ban- ca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene ef- fettuata. La Banca si riserva di modificare le informazioni relative alle operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta.
3. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche sono di norma riferite alla Giornata operativa precedente.
4. La Banca registra nelle scritture contabili le richieste di opera- zioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in una Gior- nata non operativa per la Banca la prima Giornata operativa immediatamente successiva.
13. Comunicazioni periodiche.
1. Il Cliente può consultare o acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situa- zione contabile utilizzando il Call Center ovvero recandosi presso le Filiali.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca fornisce al Clien- te una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”) ed un aggiornato quadro delle condizioni appli- cate (aggiornamento del “Documento di Sintesi”) almeno una volta all’anno entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusu- ra periodica. La Banca può omettere di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Il Cliente ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento del rendiconto per presentare
per iscritto eventuali Reclami alla Banca. Trascorsi i 60 giorni, la Banca ritiene approvato dal Cliente il rendiconto, con pieno ef- fetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rapporto.
3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le comuni- cazioni periodiche sui rapporti sul proprio Sito Internet e, in tal caso ne consentirà il salvataggio su supporto durevole. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazio- ne a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che le comunicazioni periodiche sui rapporti sono disponibili sul Sito Internet. Il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui presen- tare eventuali Reclami scritti alla Banca relativi alla comunica- zione periodica decorreranno dal ricevimento della comunica- zione con la quale la Banca avvisa della disponibilità della stessa sul Sito Internet. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.
4. Se sono presenti errori di scritturazione o di calcolo, omissioni
o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali er- rori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione periodica; la Banca effettua senza spese per il Cliente la rettifica degli errori/omissioni o l’accreditamento degli importi erroneamente addebitati. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio della comunicazio- ne periodica, la Banca può chiedere la restituzione di quanto do- vuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
5. In ordine ai Servizi di Pagamento di Xxxxx Xxxxxxx e Deposito Arancio, trova applicazione quanto previsto negli artt. 2 e 3 della Sezione IV.
14. Invio di comunicazioni al Cliente.
1. La Banca invia le comunicazioni al Cliente, all’indirizzo che il Cliente ha comunicato al momento della conclusione del Con- tratto, oppure successivamente per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, in caso di cointestazione la Banca effettua le comunicazioni e le notifiche ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo di corrispondenza indicato nel Modu- lo di Richiesta o al diverso comune indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatari. Le comunica- zioni e le notifiche sono operanti ed efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatari.
3. Se non escluso dal Contratto o dalla legge, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno es- sere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, sistemi di chia- mata con dispositivo automatico, Short Message Service - SMS).
15. Invio di comunicazioni, ordini e disposizioni del Cliente alla Banca.
1. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alla Banca presso ING (Area Operations - Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 - XXX 00000 Xxxxxx). Le comunicazioni alla Banca hanno corso a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni sono efficaci nei confronti della Banca unicamente a partire dal momento in cui giungono pres- so la sede della medesima.
2. Salvo che il Contratto o la legge prevedano espressamente la forma scritta, le comunicazioni alla Banca potranno essere effettuate anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 6, il Cliente può trasmettere alla Banca i propri ordini e disposizioni con le stesse modalità previste dai precedenti commi.
4. Il Cliente deve compilare in modo chiaro e leggibile le comu- nicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere indirizzati alla Banca.
16. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modi- fiche della titolarità del rapporto.
1. La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfa- vorevole per il Cliente, le norme relative al Contratto e le condi- zioni economiche relative in presenza di un giustificato motivo. La facoltà di modifica non può essere esercitata con riferimento al tasso di interesse riconosciuto a valere sul Deposito, fermo restando quanto previsto all’art. 3, commi 2 e 3.
2. La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” in forma scritta o mediante altro Supporto Dure- vole, In quest’ultimo caso la Banca comunicherà tali modifiche al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica.
3. Le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l’applica- zione delle modifiche comunicate. In tal caso, il Cliente ha il diritto, in fase di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate (art. 118, comma 2 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in ma- teria bancaria e creditizia).
4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito internet gli avvisi concer- nenti le variazioni di cui ai precedenti commi.
5. La modifica dell’intestazione del Conto Arancio o del Deposito non è consentita. Se il Cliente desidera aggiungere e/o esclude- re un cointestatario deve aprire, gratuitamente, un nuovo Conto Xxxxxxx o un nuovo Deposito.
17. Durata del Contratto e recesso.
1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center del- la Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, 00000 Xxxxxx o al diverso indirizzo successivamente co- municato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto,
senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunica- zione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) due mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole con apposito messaggio di posta elettronica.
3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi
dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito internet).
4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad ese- guire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è dive- nuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Con- tratto, può per iscritto – per disciplinare secondo le proprie esi- genze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace.
7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo.
8. In ogni caso l’efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.
18. Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore.
1. Il Cliente può utilizzare i Servizi 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. Alcune specifiche disposizioni potranno essere ese- guite esclusivamente tramite il Call Center del la Banca o im- partite attraverso le Filiali, secondo quanto rappresentato nel Documento di Sintesi. La Banca può sospendere o interrompere i servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l’esecuzione delle di- sposizioni impartite dal Cliente), senza che la Banca possa esse- re ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, laddove la sospensione o l’interruzione sia conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi, an- che del personale della Banca a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza inerente all’attività svolta dalla Banca (cfr. art. 1176 cod. civ., comma 2).
19. Conclusione del Contratto.
1. La Banca comunica la propria accettazione al Cliente solo previa: - ricezione di copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente firmati dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ. e dell’art. 117, comma 5, del T.U.B; - identificazione del Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio; - ricezione del primo versamento sul Conto Arancio.
2. In caso di mancata ricezione della documentazione contrat- tuale completa e/o di mancata identificazione del Cliente ai sen- si della Normativa Antiriciclaggio e/ o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, la Banca provvederà a riconoscere al Cliente l’importo oggetto del primo versamento sul Conto Xxxxxxx entro il termine riportato nel Documento di Sintesi.
20. Obblighi di riservatezza.
1. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito dei Servizi.
21. Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata.
1. La legge italiana regola i rapporti con il Cliente.
2. Per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del Contratto, il Foro com- petente è quello di Milano.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo; in questo caso, infatti, il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza del Cliente o domicilio effettivo del Con- sumatore.
4. Tutte le comunicazioni tra la Banca il Cliente avvengono in lingua italiana.
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxx
22. Rinvio.
1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezio- ne II trova applicazione quanto previsto dalla Sezione I.
23. Conti Predefiniti.
1. Il Cliente deve necessariamente comunicare le coordinate bancarie relative ad almeno un conto corrente bancario, sino a un massimo di tre (di seguito, il “Conto Predefinito” e, congiun- tamente, i “Conti Predefiniti”). I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti me- diante prelievi dal Xxxxx Xxxxxxx.
2. Il Cliente può utilizzare quali Conti Predefiniti esclusivamen- te conti correnti bancari di cui il Cliente medesimo è titolare o contitolare.
3. La Banca non è obbligata a eseguire operazioni di preleva- mento verso un conto corrente bancario (indicato dal Cliente quale Conto Predefinito) fino a quando l’intestazione e le coor- dinate bancarie di tale conto siano stati verificati. In tal caso, la Banca informa tempestivamente il Cliente, anche tramite tec- niche di comunicazione a distanza, per consentire l’operatività su tale conto.
24. Versamenti.
1. Il Cliente o terzi possono effettuare i versamenti sul Conto Arancio tramite bonifico, assegno bancario o circolare, giroconto da altro conto arancio e da conto corrente arancio e, per il primo versamento, tramite carta di debito, ovvero utilizzando le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. La Banca potrà, previa comunicazione al Cliente, accettare presso le Filiali ver- samenti successivi tramite carta di debito da parte dei Clienti.
2. I versamenti in contanti non sono consentiti. Il primo versa-
mento del Cliente, con qualsiasi modalità effettuato, è subor- dinato alla conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 19 e, se utilizzato dalla Banca per l’identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, deve avvenire mediante boni- fico da un conto avente coordinate bancarie italiane.
3. La Banca accredita l’importo di assegni bancari e assegni cir- colari con riserva di verifica e salvo buon fine. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso al ricorrere di alcune caratteristiche del conto, tra le quali la pre- senza di movimenti sul rapporto stesso. Tale importo è disponi- bile appena decorsi i termini indicati nel Documento di Sintesi.
4. Se la Banca non incassa, può, fermi restando tutti i diritti e le azioni che la legge riconosce alla stessa in tali casi, eliminare la relativa partita dal Xxxxx Xxxxxxx dandone tempestiva co- municazione al Cliente.
5. Il Cliente può versare assegni oltre che presso le “casse auto- matiche” presenti nelle Filiali, anche per corrispondenza tramite i servizi postali. In tal caso, egli deve allegare la distinta di pre- sentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del deposito. Il versamento è consentito esclusivamente per: - assegni bancari non trasferibili tratti dal Cliente ed intestati a se medesimo; - assegni circolari intestati al Cliente e non trasferibi- li; - assegni bancari tratti da terzi su banche italiane, non trasfe- ribili e intestati al Cliente; - assegni per “fondi a disposizione” non trasferibili e intestati al Cliente e da questi firmati per traenza.
6. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clausola “non
trasferibile” e girati dal Cliente valuta per l’incasso a ING BANK
N.V. Xxxxx Xxxxxx. La presentazione dei titoli si considera avvenu- ta solo al momento in cui essi giungono presso la sede della Ban- ca, all’indirizzo di cui al successivo art. 20, ovvero se versati per il tramite delle casse automatiche si considerano presentati il giorno successivo al deposito nelle suddette casse automatiche. Se la Banca accerta una irregolarità nei titoli o una discordan- za tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, registra, il versamento per il solo importo accertato e regolare, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
7. Nel caso di versamento tramite corrispondenza, la Banca non risponde dello smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni durante il trasporto e quindi la spedizione è a rischio e spese del Cliente. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che coincide con il giorno in cui i titoli si considerano presentati.
8. Il versamento degli assegni sul Conto Arancio del Cliente è effettuato entro i termini indicati nel Documento di Sintesi. La Banca dà notizia al Cliente dell’accreditamento sul deposito dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distan- za e le comunicazioni periodiche di cui al precedente art. 13.
25. Servizio di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario.
1. Il Servizio di Alimentazione consiste nel trasferimento di somme sul Xxxxx Xxxxxxx tramite addebito diretto ricorrente su altro conto di cui il Cliente è titolare (c.d. Conto Predefinito), indi- cato nel Modulo di Xxxxxxxxx e/o successivamente comunicato, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Quando il Cliente intende disporre versamenti tramite Ser- vizio di Alimentazione, impartisce alla Banca una disposizione tramite tecniche di comunicazione a distanza. La Banca invierà l’ordine di incasso elettronico sul Conto Predefinito, contrasse- gnato con il Codice Identificativo del Creditore e relativo alla disposizione impartite dal Cliente tramite tecniche di comuni- cazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data con- cordata a condizione che sul Conto Predefinito vi siano disponi- bilità sufficienti.
3. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servizio di Ali- mentazione dandone comunicazione scritta alla banca domi- ciliataria.
4. La Banca può recedere in ogni momento dal Servizio di Ali- mentazione dandone comunicazione scritta al Cliente.
5. Il Cliente prende atto che al Servizio di alimentazione sono applicabili le condizioni economiche e le normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliataria del Conto Predefinito nonché le altre con- dizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali e nel Documento di Sintesi.
26. Prelevamenti.
1. Il Cliente può effettuare i prelevamenti dal Xxxxx Xxxxxxx, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto Arancio, esclusivamente tramite giroconto su un altro Xxxxx Xxxxxxx di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto su Xxxxx Xxxxxx- te Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto sul Deposito di cui il Cliente è titolare o contitolare ovvero tramite bonifico su uno dei Conti Predefiniti, secondo quanto previsto al precedente art. 10.
2. Ai prelevamenti effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le previsioni contenute nel Documento di Sintesi in ordine a data valuta, disponibilità e tempi di esecuzione, non- ché le altre condizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali.
3. Il Cliente non può effettuare prelevamenti dal Xxxxx Xxxxxxx mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con moda- lità diverse da quelle previste nel presente articolo.
27. Accredito interessi.
1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattui- ta ed indicata nel Documento di Sintesi.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la moda- lità indicata nel Documento di Sintesi.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Xxxxx Xxxxxxx produce interessi nella misura pattuita.
28. Conto non movimentato.
1. Se il Cliente non effettua su Xxxxx Xxxxxxx movimenti da oltre un anno e il Xxxxx Xxxxxxx presenta un saldo creditore non su- periore a euro 250, la Banca cesserà di corrispondere gli interes- si creditori, di applicare le spese di gestione del conto e di inviare le comunicazioni periodiche. La Banca continuerà ad applicare le imposte dovute per legge.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del medesimo anno, le operazio- ni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Sezione III – Deposito Arancio
29. Rinvio.
1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezio- ne III trova applicazione quanto previsto dalla Sezione I.
30. Limitazioni all’uso del Deposito.
1. L’apertura del Deposito è subordinata alla preventiva attiva- zione da parte del Cliente di un Xxxxx Xxxxxxx avente la medesi- ma intestazione, che fungerà da Conto di Appoggio.
2. Il Cliente ha la facoltà di scegliere la durata e l’importo del Deposito nei limiti indicati nel Documento di Sintesi.
31. Conto di Appoggio.
1. Le somme vincolate sul Deposito devono essere prelevate dal Conto di Appoggio prescelto dal Cliente fra i conti a sé intestati che, secondo quanto consentito dalla Banca, possono essere utilizzati come Conto di Appoggio.
2. Al Cliente non è consentito modificare il Conto di Appoggio nel corso della durata del Deposito.
3. Per ciascun Deposito tempo per tempo aperto dal Cliente, è possibile utilizzare differenti Conti di Appoggio.
4. Alla scadenza del vincolo afferente al Deposito, gli importi relati- vi saranno messi a disposizione del Cliente sul Conto di Appoggio.
32. Versamenti.
1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesi- mo Deposito. Il Cliente può invece chiedere tempo per tempo l’apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nel Documento di Sintesi.
33. Prelevamenti.
1. Le somme versate sul Deposito rimarranno vincolate per i periodi di tempo prescelti dal Cliente, salvo che il Cliente non ne richieda il rimborso anticipato, senza penali; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse sulle somme anticipatamente rimborsate secondo quanto previsto al successivo art. 34, comma 4.
34. Accredito interessi.
1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattui- ta ed indicata nel Documento di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 3, commi 2 e 3.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la mo- dalità indicate nel Documento di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 3, commi 2 e 3.
3. Gli interessi sulle somme versate sul/i Deposito/i matureran- no dalla data di costituzione del vincolo sino alla data di sca- denza relativa e saranno accreditati sul Conto di Appoggio al momento della liquidazione.
4. Il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincolate sul Deposito; resta inteso che in questo caso il Cliente non per- cepirà alcun interesse su dette somme.
35. Comunicazioni periodiche.
1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 13 comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo re- stando che di ciascuno sarà data separata evidenza all’interno della comunicazione stessa.
2. La Banca si astiene dall’inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell’ambito delle presenti Condizioni Generali.
36. Recesso.
1. Il recesso dalle presenti Condizioni Generali come regolato dal precedente art. 17 comporta la chiusura e il rimborso anticipato di tutti i Depositi in corso alla data di efficacia del recesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente, esso compor- ta la perdita del diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito.
2. Lo scioglimento, per qualsivoglia causa, del Conto di Appog- gio comporta la chiusura e il rimborso anticipato del relativo De- posito, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Docu- mento di Sintesi. In tal caso, il Cliente perde il diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito, salvo che lo scioglimento del Conto di Appoggio dipenda dalla Banca.
Sezione IV – Servizi di pagamento
37. Disposizioni di carattere generale.
I servizi di pagamento di Xxxxx Xxxxxxx sono i seguenti versa- menti e prelevamenti su Xxxxx Xxxxxxx mediante bonifico, gi- roconto con altro Xxxxx Xxxxxxx, giroconto con Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx, giroconto tra Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx, Servi- zio di Alimentazione ovvero carta di debito presso le Filiali.
Per quanto non disciplinato espressamente nella presente Se- zione II delle Condizioni Generali, nei relativi allegati e nel Docu- mento di Sintesi, per le singole operazioni di pagamento a va- lere sul Conto Arancio si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e le relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
37-bis. Autenticazione forte del Cliente
1. La Banca applica l’Autenticazione forte del Cliente quando questi dispone un’operazione di pagamento elettronico o ef- fettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. La Banca ha la facoltà di non applicare l’Autenticazione forte del Cliente nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e, a titolo esemplificativo, nel caso di (i) bonifico su Conti Predefiniti (ii) giroconto dal Xxxxx Xxxxxxx ad altro Xxxxx Xxxx- cio, Conto Corrente Arancio o ad un Deposito Arancio intestato al medesimo Cliente.
38. Informazioni preliminari rispetto a una singola operazione di pagamento.
Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento disposta dal Cliente, quest’ultimo può richiedere alla Banca informazio- ni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle sin- gole voci. Le informazioni sono fornite dalla Banca mediante:
- accesso al Sito Internet della Banca
- telefonata al Call Center della Banca
- presso le Filiali.
39. Informazioni per il Cliente rispetto a operazioni di paga- mento eseguite.
1. La Banca fornisce al Cliente, di norma su Supporto Durevole
scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riser- vandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un’informativa mensile dettagliata sulle operazioni di paga- mento effettuate nel mese precedente.
40. Consenso.
1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento e nel Documento di Sintesi, il consenso all’opera- zione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento è prestato dal Cliente secondo le modalità di cui all’art. 6 della Sezione I. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario.
2. Se il Cliente non dà il consenso con queste modalità, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. Il consenso deve essere prestato prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere rilasciato dopo l’ese- cuzione di un’operazione di pagamento.
41. Revoca del consenso.
1. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, purché ciò avvenga prima che l’Ordine di pa- gamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 42.
2. La revoca del consenso all’operazione di pagamento è pre- stata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per il consenso, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento di cui alla presente Sezione ovvero nel Documento di Sintesi.
3. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca sono considerate dalla Banca come non autorizzate.
42. Momento di ricezione degli Ordini di pagamento, irrevo- cabilità, rifiuto.
1. La Banca è obbligata a eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle Condi- zioni Generali e nel Documento di Sintesi.
2. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento la Banca non può addebitare il Conto del Pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine si intende ricevuto la prima giornata operativa succes- siva. La Banca ha stabilito un limite orario, in prossimità della fine della giornata operativa (c.d.“cut-off time”), come indicato nel Documento di Sintesi, oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
3. Se il Cliente richiede di eseguire l’ordine di pagamento in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo, o, an- cora, il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata opera- tiva per la Banca, l’ordine si intende ricevuto la prima giornata operativa successiva.
4. Una volta ricevuto dalla Banca, l’ordine di pagamento non po- trà più essere revocato. In ogni caso il Cliente può revocare l’inca- rico conferito alla Banca finché la Banca non ha cominciato ad eseguire l’incarico stesso, tenendo comunque in considerazione le modalità dell’esecuzione medesima (cfr. art. 1373 cod. civ.).
5. Nei tempi di esecuzione previsti nel Documento di Sintesi, la Banca esegue l’ordine di pagamento autorizzato.
6. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, la stessa comunica al Cliente - secondo le modalità di cui all’art. 14 della Sezione I - il rifiuto e, ove possibile, le rela- tive motivazioni, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’art. 126 TUB o ricorra- no giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Nella comunicazione la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali im- putabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.
7. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione
per giustificato motivo, si considera come non ricevuto.
8. Se il rifiuto di un Ordine di pagamento è obiettivamente giu- stificato, la Banca addebita al Cliente le spese per la comuni- cazione di cui al comma precedente nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
43. Notifica e rettifica di operazioni di pagamento non auto- rizzate o non correttamente eseguite.
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamen- to non autorizzata o non correttamente eseguita, compresi i casi di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione come indicate nel Documento di Sintesi ha diritto di ottenere la rettifi- ca solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca secondo le modalità di cui all’art. 15 Sezione I delle Condizioni Generali e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di ad- debito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un’operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti di questo articolo, nel caso in cui un’operazione di pagamento non au- torizzata, la Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’operazione medesima immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente. Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all’operazio- ne non autorizzata, il Cliente deve trasmettere alla Banca copia della denuncia alle Autorità competenti. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte della Banca della denuncia sporta dal Cliente. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pa- gamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
4. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospende-
re il rimborso, dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
5. Il rimborso di cui al comma 3 che precede, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata
autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di chiedere diretta- mente al Cliente ed ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato ai sensi del comma 3.
6. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
44. Tempi di esecuzione, disponibilità dei fondi e data valuta. I tempi massimi di esecuzione, nonché la data valuta e la dispo- nibilità dei fondi sono indicati nel Documento di Sintesi.
45. Identificativi unici inesatti.
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’I- dentificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dal Cliente di Servizi di paga- mento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’opera- zione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Clien- te Pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di paga- mento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore stesso, è tenuto a fornigli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’a- zione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca in- formazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
46. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del con- tratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Xxxxxxx non riferibili ai predetti Ser- vizi di pagamento.
47. Esclusione della responsabilità.
Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione II non si applicano nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli deri- vanti da altri obblighi di legge.
48. Denominazione valutaria dei pagamenti.
Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Operazioni di paga- mento sono effettuate in Euro.
49. Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui Conti e all’u- tilizzo delle stesse in caso di Servizi di informazioni sui conti.
1. Il Cliente ha diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il Servizio di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e la Banca.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti: a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza per- sonalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all’emittente delle credenziali di sicurezza per- sonalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con il Cliente in maniera sicura, conformemente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento desi- gnati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti; e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla presta- zione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione al Conto, la Banca: a) comunica in maniera sicu-
ra con i prestatori di servizi di informazione sui conti, confor- memente all’art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazio- ne adottate dalla Commissione europea; b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
4. ll prestatore del servizio di informazione sui conti può acce- dere alle informazioni sul Xxxxx Xxxxxxx e alle Operazioni di pa- gamento associate a detto Xxxxx (i) quando il Cliente richiede attivamente tali informazioni e (ii) se il Cliente non richiede atti- vamente tali informazioni, non più di quattro volte in un periodo di 24 ore, fatta salva la possibilità della Banca e del prestatore del servizio di informazione sui conti di concordare, con il con- senso del Cliente, una frequenza più elevata.
50. Limiti all’accesso ai conti di pagamento da parte dei Pre- statori di servizi di pagamento.
1. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto ad un prestatore di Servizi di informazione sui conti per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tale soggetto. In tali casi, la Banca, secondo le modalità secondo le modalità di cui all’art. 5 della Sezione I, informa quest’ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possi-
bile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustifi- cati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contra- sto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l’accesso al Conto.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni.
51. Disposizioni transitorie.
1. Le misure di sicurezza di cui all’art. 50 della presente Sezione si applicando decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.
52. Informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento.
1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla disci- plina in materia di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 del TUB e al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 (“Decreto di recepimento PSD”), tem- po per tempo vigenti e qui di seguito riportate.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fat- turato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’inosservanza del- le seguenti disposizioni del citato decreto: art. 3, commi 1 e 2 (Spese applicabili), art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 (Conferma della disponibilità dei fondi), art. 5-ter (Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento), art. 5-quater (Disposizioni per l’accesso alle infor- mazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti), art. 8, comma 1 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), articolo 9, commi 1 e 2-bis (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), art. 10-bis (Autenticazione e misure di sicurezza), art. 11, commi 1, 2 e 2-bis (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), art. 12-bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo), art. 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento), art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento), art. 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi), dell’art. 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 (Respon- sabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento) e dell’articolo 25-bis, commi 1 e 3 (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento) o delle relative norme tecniche di regolamen- tazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento (CE) n. 1093/2010 o, ancora, per l’inosservanza degli atti dell’ Autorità Bancaria Europea direttamente applicabili ed adottati ai sensi del citato regolamento.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto di recepimento PSD,
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministra- zione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di ser- vizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecu- niaria da 10.000 euro a 100.000 euro per la grave inosservanza degli obblighi previsti nei seguenti articoli del citato decreto: art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in re- lazione agli strumenti di pagamento), art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento) e art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione.
4. Ai sensi dell’art. 32-bis, comma 1, Decreto di recepimento
PSD, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e sopra indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di am- ministrazione, di direzione o di controllo, nonché’ del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
5. Ai sensi dell’art. 34-quinquies, comma 1 del Decreto di rece- pimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cen- to del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 34-bis, com- mi 1, 3, 4 e 5, (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori) e art. 34-ter, comma 1 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pa- gamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori).
6. Ai sensi dell’art. 34-sexies, comma 1, del Decreto di recepi-
mento PSD si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 8, par. 6 (Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell’applicazione di pagamento), art. 9, par. 1 (Applicazione di commissioni differenziate), art. 00, xxx. 0 x 0 (Xxxxxx xx xxxxxxx di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), art. 11, par. 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
7. Ai sensi dell’art. 34-sexies, comma 2, del Decreto di recepi- mento PSD, nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecunia- ria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la vio- lazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: 34-bis, commi 2 e 6 (Limite alle commissioni interbancarie applicate
alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori e all’articolo 34-ter, comma 2 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazio- ni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). Le medesime sanzioni si applicano per la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE)
n. 751/2015: art. 6 (Licenza), art. 7, paragrafi 1, 3, e 4 (Sepa- razione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni) e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, art. 8, paragrafi 1, 4 e 6 (Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell’applicazione di pagamento), art. 10, paragrafo 1 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
8. Ai sensi dell’art. 34-septies del Decreto di recepimento PSD, per l’inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quin- quies e 34-sexies del citato decreto e sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzio- ni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché’ del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazio- ne di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
9. Ai sensi dell’art. 144, TUB., nei confronti delle banche, degli in- termediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti de- gli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del T.U.B.: art. 114-oc- ties (Attività accessorie esercitabili), art. 114-undecies (Rinvio) in relazione agli art. 26 (Esponenti aziendali) e 52 (Comunica- zioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revi- sione legale dei conti), art. 114-duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela), art. 114-terdecies (Patrimonio destinato), 114-quaterdecies (Vigilanza), art. 114-octiesdecies (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca), art. 126-quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti), art. 126-novies (Commissioni applicabili al rim- borso della moneta elettronica), art. 126-quinquies, comma 2 (Contratto quadro), art. 126-sexies (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 126-septies (Recesso), o delle relative dispo- sizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
10. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi che precedono sono elevate fino al doppio dell’am- montare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
Edizione: Gennaio 2020
Informativa del prodotto “Xxxxx Xxxxxxx”
1. Premessa
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati perso- nali, ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx (“Banca”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’u- tilizzo dei Suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche at- traverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Banca nell’esercizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi.
3. Quali dati personali trattiamo?
Per conseguire le finalità indicate nel paragrafo successivo la Banca, potrebbe trattare informazioni che includono:
• Dati identificativi, come nome, cognome, luogo e data di na- scita, indirizzo e-mail, codice fiscale, professione e settore di attività;
• Dati relativi alle transazioni, come il numero di conto corren- te, i depositi e i prelievi, l’importo e le date delle operazioni, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN);
• Dati finanziari, come la situazione finanziaria, valore delle Sue proprietà, storico dei pagamenti, solvibilità economica;
• Dati idonei a rivelare le Sue preferenze e il Suo comporta- mento online, come l’indirizzo IP, il tipo di device che utilizza quando visita il nostro sito internet o l’impronta del browser
c.d. “fingerprint”;
• Dati relativi ai Suoi interessi, che Lei condivide con noi, ad esempio, attraverso il nostro sito o tramite chiamata al call center.
4. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati personali?
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Banca per le seguenti finalità:
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Banca e/o adempimento, prima della conclusione del con- tratto, di specifiche richieste dell’Interessato.
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regola- menti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di ade- guata verifica della clientela e comunicazioni di informa- zioni dell’Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle dispo- sizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura, obblighi in materia di sicurezza dei pagamenti via internet etc.). Inoltre, nell’ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previ- sto dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbliche e/o private (es. CRIF, applicativo world check,
ecc.) sia in fase di acquisizione delle informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa.
Con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per finali- tà antifrode e indirizzati a verificare l’autenticità dell’accesso all’home banking, la Banca utilizza specifici meccanismi di analisi e controllo dell’impronta del browser c.d. fingerprint degli utenti basata sui cookies di navigazione. Il controllo antifrode in oggetto mira ad identificare potenziali clienti a rischio phishing, nonchè ad escludere dal perimetro concen- trazioni giustificate (ad esempio, l’accesso di più clienti alle proprie posizioni dal medesimo device al quale è associato il fingerprint, nel caso in cui tali clienti siano apparentemente riconducibili allo stesso nucleo familiare). Nel momento in cui vi è il sospetto che possa trattarsi di accessi non autorizzati, che espongono uno o più clienti ad un rischio frode, gli utenti verranno contattati dal call center della Banca per verificare la loro posizione (assenza transazioni/modifiche anagrafiche fraudolente, verifiche accessi etc...).
La informiamo, inoltre, che per dare corso ad operazioni finan-
ziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedere xxxx://xxx. xxxxx.xxx per l’informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del benefi- ciario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la som- ma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbe- ro effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo inoltre che:
• tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le pre-
dette transazioni finanziarie attualmente vengono – per mo- tivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della socie- tà sito negli Stati Uniti d’America;
• i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statu- nitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono ac- cedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istitu- zioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
Per le suddette finalità, La informiamo che non sarà necessario raccogliere il Suo consenso in base alla disciplina vigente. Il con- ferimento dei dati per tali finalità è necessario e un eventuale mancato conferimento degli stessi può comportare l’impos- sibilità da parte della Banca di erogare il servizio oggetto del presente contratto.
Previa raccolta del Suo specifico consenso, inoltre la Banca po- trà trattare i dati per le seguenti finalità:
c) attività commerciali della Banca, effettuate ad esempio me- diante lettera, telefono, SMS, internet, email, sistemi auto- matizzati di comunicazione. In particolare per:
(i) invio di informazioni commerciali, offerte di prodotti/ser- vizi della Banca;
(ii) invio di informazioni commerciali ed offerte di prodotti/ servizi delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx e di società terze effettuata diret- tamente dalla Banca; si evidenzia che la Banca non co- munica dati personali a soggetti a terzi per invio da parte di questi ultimi di materiale pubblicitario;
(iii) invio di proprie newsletter di cultura economica e finan- ziaria, eseguite direttamente oppure tramite società spe- cializzate;
(iv) ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfa- zione dell’Interessato sulla qualità dei servizi resi e sull’at- tività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, eseguite diretta- mente oppure tramite società specializzate;
d) attività di profilazione effettuata mediante l’analisi sull’ope- ratività bancaria e scelte di consumo e finalizzata a succes- sive attività commerciali, personalizzate. Nello specifico con tale attività la Banca effettua un trattamento di dati perso- nali al fine di offrire servizi più mirati e adatti all’Interessato attraverso la valutazione delle Sue preferenze personali, degli interessi e del Suo comportamento. Tale attività verrà svolta attraverso la raccolta e l’analisi di informazioni sui Suoi dati anagrafici (nome, cognome, sesso, età, residenza etc.) sui prodotti e servizi da Lei scelti (e.g. possesso di determinati prodotti), sui dati relativi alle transazioni effettuate (e.g. ti- pologia della transazione, importo, saldo, frequenza degli acquisti), e sui dati concernenti la navigazione compiuta all’interno del sito della Banca (e.g. numero di login).
In merito alle finalità c) (finalità commerciali) e d), (profilazione),
il Suo consenso è distinto, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento senza che questo comporti conseguenze pregiudizie- voli nel rapporto contrattuale.
La Banca infine, potrà utilizzare, senza richiedere un ulteriore consenso, le coordinate di posta elettronica e cartacea fornite dall’Interessato per finalità di vendita di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam). Nel caso in cui l’Interessato non desideri ricevere tali comunica- zioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messag- gio, inviando una richiesta ai recapiti di cui al punto 8.
5. Come trattiamo i Suoi dati e quali misure di sicurezza adot- tiamo?
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunica- zione a distanza). Per proteggere i Suoi dati personali adottia- mo una serie di policy interne che aggiorniamo periodicamente per rimanere allineati alle migliori best practice internazionali. Conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, adottiamo le misure tecniche e organizzative (procedure e politiche aziendali, misure di sicurezza IT etc.) per garantire la confidenzialità e l’integrità dei dati personali.
6. Quali altri soggetti possono venire a conoscenza dei dati?
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione e trasfe-
rimento anche in Paesi extra-Ue nei confronti delle categorie dei soggetti indicati al presente paragrafo e per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere dalla a) alla c) (obblighi contrattuali, ob- blighi previsti dalla legge, attività commerciali) e in particolare:
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
• Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
• autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale sog- getti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d’Italia);
• altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, o società controllanti, controllate o collegate in forza delle Binding Corporate Rules (BCR);
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbusta- mento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’Interessato;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della docu- mentazione e data entry;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consu- lenza;
• professionisti o società di servizi che operano per conto della Banca nel contesto di operazioni societarie, per effettuare at- tività di due diligence o di revisione dei conti;
• società specializzate che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull’attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte la Banca;
• società specializzate per l’invio di newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria;
• studi legali;
• società che gestiscono per conto della Banca operazioni o concorsi a premi;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela;
• soggetti che effettuano il servizio di “Corporate Banking Inter- bancario”;
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trattamento nominati dalla Banca, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.
La garanzia adeguata del trasferimento al di fuori dell’Unione Europea è costituita dalle Binding Corporate Rules (BCR) per quanto concerne le comunicazioni infra Gruppo.
Nel caso, invece, di comunicazioni a soggetti terzi, dalla sotto- scrizione di apposite clausole contrattuali, conformi alla decisio- ne della Commissione Europea (5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE) idonee ad assicurare un livello di protezione adeguato.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai di- pendenti della Banca i quali sono stati appositamente nominati responsabili del trattamento o persone autorizzate al tratta- mento (ad esempio per: (i) inviare informazioni commerciali e offerte di prodotti/servizi della Banca, delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx e di società terze effettuata direttamente dalla Banca (ii) inviare newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria; (iii) effettuare ricerche di mercato; e (iv) svolgere attività di profilazione effet- tuata mediante l’analisi sull’operatività bancaria e scelte di con- sumo dei clienti e finalizzata a successive attività commerciali, personalizzate).
I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le agenzie o
filiali della Banca.
I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.
7. Quali sono i Suoi diritti?
La normativa in materia di protezione dei dati personali confe- risce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l’Interessato ha il diritto di ottenere:
a) conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del titolare e del re- sponsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che pos- sono venirne a conoscenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazio- ne o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, nonché la limitazione del trattamento. L’Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi- mento di ricerche di mercato o di comunicazione commer- ciale o per finalità di profilazione;
e) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da di- spositivo automatico, i dati personali forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Qualora l’Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare del trattamento e/o da un terzo, ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente.
8. Chi può contattare per maggiori informazioni?
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx, con sede in Milano, Viale Xxxxxx Xxxxx 250, cap 20126, iscritta all’Albo delle banche al n. 5229. Il Responsabile della protezione dei dati persona- li (Data Protection Officer) della Banca è il soggetto preposto per il riscontro all’Interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 7, domiciliato per le proprie funzioni presso la
sede della Banca. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere presentate a detto Responsabile per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella xxxxxxx.xx@xxx.xxx. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente. Relativamente alle manifestazioni di consenso facoltative da Lei espresse, la informiamo che le stesse potranno essere modifi- cate direttamente, ed in totale autonomia, accedendo alla Sua area riservata del sito internet della Banca oppure contattando il call center della Banca.
L’elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del tratta- mento è disponibile presso la sede della Banca.
9. Quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Come regola generale, conserviamo i Suoi dati soltanto per il tempo necessario per conseguire le finalità indicate al para- grafo 4 della presente informativa nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel determinare il periodo di conservazione, ci basiamo sulle leggi applicabili alle attività e ai settori in cui la Banca opera (ad esempio leggi antiriciclaggio, leggi in materia di tenuta dei registri contabili) nonché alle in- dicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali attraverso i provvedimenti (a titolo esemplificativo, tempistiche di conservazione per finalità di marketing e di profilazione, vide- osorveglianza, ecc.).
A seguito della chiusura del rapporto in essere, la Banca conser-
verà i Suoi dati per un ulteriore periodo pari a dieci anni.
Una volta trascorsi i termini di conservazione sopra esposti, la Banca provvederà alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.
ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx
CGCA_200116_V.12
sede legale in Milano Viale Xxxxxx Xxxxx 250, 20126. Xxx 00-000000 Fax 00-00000000. CF/P.IVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese “Nederlandse Depositogarantiestelsel” (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su xxx.xx/xxxxxxxxxxx), la stessa copertura del fondo italiano, è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Xxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx) x Xxxx (XXX).