AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA
ai sensi della L.R.3/13
AVVISO PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI EDILIZIA CONVENZIONATA E
L’ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO SOSTEGNO, AI SENSI DELLA
D.G.R. N.974 DEL 29 AGOSTO 2022
L’avviso in oggetto promuove l’accertamento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di Edilizia Convenzionata che non sono stati e non sono in grado di provvedere al pagamento delle spese di conduzione dell’alloggio assegnato, in conseguenza della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale, e l’assegnazione del relativo contributo finalizzato al ristoro della morosità pregressa, mantenendo il contratto in essere, o a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’alloggio, ai sensi della D.G.R. n.974 del 29 agosto 2022.
1. DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Per morosità incolpevole, ai sensi degli articoli 44, comma 3, e 45 della legge regionale 13 febbraio 2013,
n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo e delle spese accessorie in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
La perdita o riduzione della capacità reddituale come sopra definite devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e comunque in un periodo non superiore a 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di accertamento della condizione di morosità incolpevole.
2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Sono ammessi all’erogazione del contributo di cui al presente bando i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere assegnatari definitivi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata;
2. trovarsi in una delle seguenti condizioni:
essere destinatari di un provvedimento di decadenza per morosità ai sensi dell’art. 44 della legge regionale 3/2013;
oppure, solo per il primo anno di applicazione (dal 19/09/2022 al 18/09/2023),
aver ricevuto l’avvio di procedimento di decadenza per morosità ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 3/2013 attraverso formale messa in mora in un periodo non superiore a 3 anni precedenti la data di presentazione della presente domanda (requisito valido dal 19/09/2022 al 18/09/2023);
3. aver avuto una perdita o una consistente riduzione della capacità reddituale, quantificata in almeno il 20% rispetto all’anno precedente, dovuta ad una delle seguenti cause debitamente documentata:
perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazione di attività libero/professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
4. avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
5. avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, oppure nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal beneficio:
i richiedenti che abbiano già beneficiato del medesimo contributo nel biennio precedente la data della domanda relativa all’accertamento della morosità incolpevole;
i richiedenti che, oltre alla decadenza per morosità ai sensi dell’articolo 44, siano destinatari anche di un provvedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettere d), e) f) e g) della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3;1
gli assegnatari che sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul territorio regionale di altro immobile usufruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole e per la concessione del relativo contributo di cui al presente bando, può essere presentata dal titolare del contratto o da altro componente maggiorenne del nucleo in ogni momento, a seguito della notifica del provvedimento di decadenza o, per il primo anno di applicazione, della ricezione dell’avviso di messa in mora, direttamente all’ARER. La domanda è esente dall’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 dell’Allegato B al D.P.R. 642/1972.
2. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto dall’ARER, contenente tutte le informazioni necessarie per l’istruttoria delle domande e corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici ARER oppure sul sito xxx.xxxxxxx.xx, all’interno della sezione Bandi e Avvisi, e può essere presentato:
a. direttamente presso lo sportello – xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx;
b. redatto con l’aiuto di un addetto dell’ARER Valle d’Aosta ESCLUSIVAMENTE su appuntamento – telefono: 0000 000000 (Xxxxxx XXXXXX) oppure 0165 516651 (Xxxxxxxxxx XXXXXXXX);
c. trasmesso tramite raccomandata AR all’ARER Valle d’Aosta – xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx, oppure
d. trasmesso mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
1 Per facilitare la lettura del bando, si riporta di seguito il testo dell’articolo 42 della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3:
Art.42 (decadenza dall’assegnazione):
1. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dall'ente gestore nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare:
…
d) abbiano adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti;
e) tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;
f) non rispettino, reiteratamente, i regolamenti e le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori;
g) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o destinatari di un provvedimento di cambio di alloggio.
3. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
copia del documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;
x per i cittadini extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità del dichiarante o della richiesta di rinnovo del dichiarante;
copia dei documenti comprovanti le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 3 dei Requisiti per l’accesso al contributo.
Alla data di presentazione della domanda di contributo il richiedente deve essere in possesso dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità, che non deve essere allegata alla domanda, in quanto l’ARER provvederà a reperirla direttamente dagli archivi dell’INPS.
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento, che dovrà avvenire entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda è da considerarsi esclusa.
5. ISTRUTTORIA
1. L’ARER procede all’istruttoria delle domande pervenute, volta alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e dell’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 3. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 30 giorni dalla presentazione della domanda. In sede di istruttoria, l’ARER potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, pena l’esclusione dal contributo, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d’ufficio ai sensi di legge). In tal caso, sino al successivo adempimento da parte del richiedente, il termine di 30 giorni per la verifica dei requisiti è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento del deposito della documentazione da parte del richiedenti. La consegna dei documenti richiesti dall’ARER dovrà avvenire entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso inutilmente tale termine la domanda è da considerarsi esclusa.
2. I richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ARER ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda, mediante raccomandata A/R o PEC.
3. Una volta completata l’istruttoria, l’ARER ne trasmette le risultanze alla struttura regionale competente in materia di politiche abitative per l’inserimento all’ordine del giorno della successiva seduta della Commissione per le politiche abitative di cui all’articolo 25 della l.r. 3/201, competente a pronunciarsi in merito.
4. La commissione esamina gli atti dell’istruttoria effettuata dall’ARER e decide in merito al riconoscimento della condizione di morosità incolpevole. Qualora la Commissione ritenga la documentazione non sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti, assegna al richiedente, per il tramite dell’ARER, un termine non superiore a 10 giorni per il completamento della documentazione o per presentare le proprie osservazioni. La Commissione può altresì esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
5. In caso di mancato riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, la commissione dà atto in apposito processo verbale, delle motivazioni del mancato riconoscimento.
6. L’ARER comunica tempestivamente ai richiedenti l’esito della domanda di accertamento della morosità incolpevole, effettuato dalla Commissione per le politiche abitative. In caso di esito negativo, l’ARER comunica al nucleo interessato, a mezzo raccomandata A/R i motivi ostativi, secondo quanto indicato dalla Commissione per le politiche abitative. Nei successivi 10 giorni il richiedente può presentare le proprie controdeduzioni che verranno esaminate nella successiva seduta della Commissione politiche abitative per l’adozione della definitiva decisione.
6. CONTRIBUTO
1. L’accertamento della condizione di morosità incolpevole da parte della Commissione per le politiche abitative dà diritto per gli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di Edilizia Convenzionata alla corresponsione di un contributo a copertura della morosità pregressa. In tal caso, l’assegnatario per il quale è intervenuta la decadenza per morosità ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 3/2013 che non sia ancora stata eseguita, ottiene un contributo pari a €.10.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti dell’ente gestore e a mantenere il contratto in essere.
2. Nel caso in cui il debito relativo alla morosità pregressa risulti inferiore ad €.10.000,00, la restante quota del contributo può essere utilizzata per sostenere il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, maturati e maturandi successivamente alla data di accertamento della morosità incolpevole. In tal caso l’ARER revoca la decadenza del nucleo assegnatario.
3. Nel caso in cui il contributo non sia sufficiente a coprire interamente la morosità pregressa, l’ARER può, su richiesta dell’interessato, differire la data del rilascio dell’alloggio per un massimo di 9 mesi. In tal caso l’assegnatario ottiene un contributo ulteriore per il differimento pari al canone di locazione e alle spese accessorie moltiplicato per il numero di mesi di differimento concesso, comunque nella misura massima di 650 € per ogni mese di differimento.
4. I richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ARER ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti o la sopravvenienza di cause di esclusione dichiarati in sede di domanda, mediante raccomandata A/R e PEC.
5. Ai concorrenti verrà comunicata, a mezzo posta ordinaria, l’avvenuta ammissione al contributo ed il relativo importo oppure, a mezzo raccomandata A/R, l’eventuale esclusione con la relativa motivazione. Eventuali controdeduzioni potranno essere presentate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio della comunicazione di esclusione.
6. L’ARER concede i contributi di cui al presente articolo nei limiti delle somme trasferite dalla Regione per la copertura della morosità incolpevole.
7. Il contributo verrà incassato direttamente dall’ARER che provvederà ad utilizzarlo nelle modalità sopra elencate.
7. CRITERIO PREFERENZIALE
Nel caso in cui i fondi trasferiti dalla Regione a copertura della morosità incolpevole non siano sufficienti per il soddisfacimento di tutte le domande, a parità di data di presentazione della domanda di contributo, costituisce criterio preferenziale per la concessione dello stesso la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
ultrasettantenne;
minore;
con invalidità accertata per almeno il 74%;
in carico ai servizi sociali o alla competente azienda sanitaria locale per un progetto assistenziale individuale.
In caso di ulteriore parità si darà priorità a chi presenta l’indicatore ISEE più basso.
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In sede di prima applicazione della presente disciplina, esclusivamente per il primo anno a decorrere dall’entrata in vigore, dal 19/09/2022 al 18/09/2023, possono essere ammessi all’accertamento della condizioni di morosità incolpevole e all’assegnazione dei relativi contributi anche i nuclei nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento di decadenza per morosità ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 3/2013 attraverso formale messa in mora in un periodo non superiore a 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda.
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che I dati personali forniti sono utilizzati dall’ARER della Valle d’Aosta, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell’Unione Europea. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità del presente bando di concorso.
Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento art.6.1 lett. b), c), ed e) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. L’ARER della Valle d’Aosta può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti: Autorità di vigilanza e controllo, struttura regionale competente in materia di politiche abitative, Commissione per le politiche abitative, Comuni della Valle d’Aosta, Responsabili Esterni opportunamente nominati.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può contattare direttamente il Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ARER della Valle d’Aosta, con sede legale in AOSTA – Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.13, P.IVA/C.F. 00061400073. Email: xxxx@xxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Telefono: 0165 – 516611.
10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 13 febbraio 2013 n.3 e alla D.G.R. n.974 del 29 agosto 2022.
Aosta, 16 settembre 2022