REGOLAMENTO DI ARBITRATO
REGOLAMENTO DI ARBITRATO
IN VIGORE DAL 22 luglio 2020
Clausola modello
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato sarà rituale/irrituale e gli arbitri decideranno secondo diritto/equità.
Clausola per arbitrato con pluralità di parti
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. L’arbitrato sarà rituale/irrituale e gli arbitri decideranno secondo diritto/equità.
Clausola societaria
Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. La Camera arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale, che sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
Clausola per arbitrati internazionali
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. L’arbitrato avrà sede in Napoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Funzioni della Camera Arbitrale
Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 3 - Effetti della convenzione arbitrale
Art. 4 - Sede dell’arbitrato
Art. 5 - Norme applicabili al procedimento
Art. 6 - Norme applicabili al merito della controversia
Art. 7 - Lingua dell’arbitrato
Art. 8 - Deposito e trasmissione degli atti
Art. 9 - Termini
TITOLO II – L’INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA
Art. 10 - Domanda di arbitrato
Art. 11 - Memoria di risposta
Art. 12 – Domanda riconvenzionale
Art. 13 - Chiamata in causa di terzi
TITOLO III – IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 14– Numero e nomina degli arbitri
Art. 15– Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti
Art. 16– Controversie connesse e riunione dei procedimenti
Art. 17– Dichiarazioni di accettazione e indipendenza degli arbitri
Art. 18– Ricusazione
Art. 19– Sostituzione degli arbitri
TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO
Art. 20– Costituzione del tribunale arbitrale
Art. 21– Poteri del tribunale arbitrale
Art. 22– Ordinanze del tribunale arbitrale
Art. 23– Udienze
Art. 24– Istruzione probatoria Art. 25– Consulenza tecnica Art. 26– Domande nuove
Art. 27– Precisazione delle conclusioni
Art. 28– Transazione e rinuncia agli atti
TITOLO V – IL LODO ARBITRALE
Art. 29– Deliberazione, forma e contenuto del lodo
Art. 30– Termine per la decisione
Art. 31– Deposito e comunicazione del lodo
Art. 32– Correzione del lodo
TITOLO VI – LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 33– Valore della controversia
Art. 34–Spese del procedimento
Art. 35– Versamenti anticipati e finali
Art. 36– Mancato pagamento
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37– Conservazione degli atti
Art. 38– Confidenzialità
Art. 39 – Regola generale
Art. 40 – Modifiche del Regolamento
Art. 41 - Norme finali
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Funzioni della Camera Arbitrale
1. La Camera Arbitrale istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito: “Camera”) amministra arbitrati interni e internazionali in base alle disposizioni del presente Regolamento, e svolge le funzioni da esso previste mediante il Consiglio Direttivo e la Segreteria. Lo Statuto della Camera è contenuto nell’Allegato A.
Art.2 - Ambito di applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento si applica se richiamato dalla convenzione arbitrale. In assenza della stessa, tale rinvio può essere contenuto in una concorde richiesta scritta delle parti.
2. Se la convenzione o la richiesta delle parti fa rinvio all’Ordine degli Avvocati di Napoli,
tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli o all’Ordine degli Avvocati di Napoli, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di 30 giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.
Art. 3 – Effetti della convenzione arbitrale
1. Qualora una parte sollevi un’eccezione d’inesistenza o nullità della convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale resterà investito del procedimento arbitrale e si pronuncerà sull’eccezione quando riterrà opportuno.
2. Salvo diverso accordo, la competenza del Tribunale Arbitrale non viene meno per effetto di eccezioni d’inesistenza o invalidità del contratto contenente la convenzione, purché la validità della convenzione arbitrale sia accertata dal tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è competente a pronunciarsi sui diritti delle parti e a decidere delle loro domande ed eccezioni anche in caso d’inesistenza o invalidità del contratto.
Art. 4 - Sede dell'arbitrato
1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nella
convenzione arbitrale.
2. In mancanza di tale indicazione, la sede dell’arbitrato è Napoli, salvo che il Consiglio Direttivo, tenuto conto della richiesta delle parti e di ogni altra circostanza, ritenga di dover fissare la sede in altro luogo.
3. Il Tribunale Arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e deliberare in qualunque luogo ritenga opportuno.
Art. 5 - Norme applicabili al procedimento
1. L'arbitrato amministrato dalla Camera è regolato dalle disposizioni del presente Regolamento, e nel silenzio dello stesso dalle regole che le parti, o, in difetto il Tribunale Arbitrale, abbiano designato. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
2. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art.6 – Norme applicabili al merito della controversia
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo le norme scelte dalle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 1, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante.
Art. 7 – Lingua dell’arbitrato
1. In difetto di accordo delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue
dell’arbitrato, tenendo conto di ogni circostanza rilevante.
2. Le parti possono utilizzare una lingua diversa da quella dell’arbitrato in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e nella prova testimoniale, previa autorizzazione del Tribunale Arbitrale, e purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione e ove necessario l’interpretariato simultaneo nella lingua dell’arbitrato.
Art. 8 – Deposito e trasmissione degli atti
1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera, e in tante copie quanti sono gli arbitri e le parti.
2. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
Art. 9 – Termini
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Direttivo, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Direttivo, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
TITOLO II - L’INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA
Art. 10 – Domanda di arbitrato
1. L’attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria. Il deposito può avvenire anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
2. La domanda deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
a. Il nome e il domicilio delle parti;
b. La descrizione della controversia;
c. L’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. La nomina dell’arbitro ovvero ogni indicazione utile sul numero e sulle modalità della
scelta;
e. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. Le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al
merito della controversia, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. La procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
h. La convenzione arbitrale.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
Art. 11 – Memoria di risposta
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dal Segretario per giustificati motivi.
2. La risposta deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
a. Il nome e il domicilio del convenuto;
b. L’esposizione, anche sommaria, della difesa;
c. L’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. La nomina dell’arbitro ovvero ogni indicazione utile sul numero e sulle modalità della
scelta;
e. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga
utile produrre;
f. Le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al
merito della controversia, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. La procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando che deve fornire prova dell’avvenuta consegna e depositare la memoria stessa presso la Segreteria.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in
sua assenza.
Art. 12 – Domanda riconvenzionale
1. Con la memoria di risposta, il convenuto può proporre domande riconvenzionali indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.
Art.13 – Chiamata in causa di terzi
1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, il convenuto deve farne dichiarazione con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
TITOLO III – IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 14 - Numero e nomina degli arbitri
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In difetto di indicazione delle parti sul numero degli arbitri, la controversia è decisa da un arbitro unico, salvo che il Consiglio Direttivo tenuto conto della complessità della controversia ritenga opportuno devolverla ad un collegio di tre membri.
3. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo. Il collegio arbitrale è invece nominato secondo la seguente procedura:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro;
se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo;
b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, esso viene assegnato dalla Segreteria. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’arbitro unico o il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Direttivo nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Nei casi in cui la competenza a nominare l’arbitro è del Consiglio Direttivo, questo procede con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.
7. Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 1.
8. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
9. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.
10. Nel caso in cui l'avvocato iscritto nell'elenco chieda di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento, questo viene iscritto nella diversa area di riferimento ed è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato designato.
11. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista.
12. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del Consiglio dell'Ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.
13. Il presidente del Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni. I compensi spettanti allo stesso saranno determinati dalle parti e dal tribunale arbitrale e non sono compresi nei diritti di segreteria.
14. In ogni caso non possono essere nominati arbitri:
a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'Ordine presso cui e' istituita la camera arbitrale;
b) i membri del Consiglio Direttivo e della Segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).
15. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
Art. 15 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti
1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in un unico gruppo ricorrente o resistente e la convenzione arbitrale prevede che venga nominato un collegio arbitrale, ciascun gruppo nomina un arbitro e il Consiglio Direttivo nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell’intero collegio arbitrale o del presidente del collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in un unico gruppo resistente o ricorrente, il Consiglio Direttivo, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.
Art. 16 – Controversie connesse e riunione dei procedimenti
1. Su istanza di parte e prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la Camera può, previo accordo delle parti, riunire in un unico arbitrato due o più arbitrati pendenti ai sensi del Regolamento se:
a) Xxxxx le domande formulate negli arbitrati si basano sulla medesima convenzione arbitrale;
b) Xxxxx le domande, pur basandosi su diverse convenzioni arbitrali, siano tra le stesse parti, o le controversie riguardino lo stesso rapporto giuridico o il Consiglio Direttivo consideri le convenzioni arbitrali compatibili.
2. In caso di riunione, gli arbitrati sono riuniti nell’arbitrato iniziato per primo, salvo diverso
accordo delle parti.
Art. 17 – Dichiarazioni di accettazione e indipendenza degli arbitri
1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. L'accettazione degli arbitri, attestante la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.
2. Con la dichiarazione di accettazione, gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza, attestante l'inesistenza di:
a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;
b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso sulla conferma si pronuncia il Consiglio Direttivo.
5. La dichiarazione d’indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
Art. 18 – Ricusazione
1. Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni
motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della
dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un
termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Xxxx’istanza di ricusazione dell’arbitro decide il Consiglio Direttivo accogliendola e procedendo alla sua sostituzione o rigettandola, dopo che la Segreteria ha consentito all’arbitro interessato, ad ogni membro del Tribunale Arbitrale e alle parti di presentare osservazioni scritte entro un congruo termine. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
Art. 19 – Sostituzione degli arbitri
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. L’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. L’arbitro non è confermato;
c. L’arbitro è revocato da tutte le parti;
d. Il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
e. Il Consiglio Direttivo, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l’arbitro per la
violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
f. L’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può
disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO
Art. 20 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, a condizione che sia stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dal Segretario per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 21 – Poteri del Tribunale Arbitrale
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
Art. 22 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
Art. 23 – Udienze
1. Le udienza sono fissate dal Tribunale Arbitrale, previo accordo con la Segreteria, che procede a comunicarlo alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Salvo consenso del Tribunale Arbitrale e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento.
4. Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione benché regolarmente convocata, il Tribunale Arbitrale può decidere che l’udienza si tenga.
5. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dall’arbitro. L’arbitro deciderà, sentite le parti, se far registrare l’udienza o far ricorso alla stenotipia, purché i costi siano proporzionali al valore della controversia. Si potrà ricorrere alla dettatura a verbale di un riassunto delle deposizioni testimoniali solo se le altre soluzioni non siano praticabili per ragioni di costo.
Art. 24 - Istruzione probatoria
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, che potrà assumere con le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio
membro.
Art 25 – Consulenza tecnica
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti
tecnici, previo giuramento. La nomina può essere delegata al Consiglio Direttivo.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli
arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente riferirà all’arbitro per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle parti così come un testimone.
4. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti o risponda alle domande.
Art. 26 – Domande nuove
1. Il Tribunale Arbitrale decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento, quando la parte contro la quale la domanda è proposta dichiara espressamente di accettare il contraddittorio e il Tribunale Arbitrale non rifiuta la decisione.
Art. 27 – Precisazione delle conclusioni
1. Il tribunale arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le
conclusioni, quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie
conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
Art. 28 – Transazione e rinuncia agli atti
1. Le parti e i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo. In tal caso, la liquidazione delle spese del procedimento è disposta dal Segretario tenuto conto del lavoro svolto dagli arbitri.
TITOLO V – IL LODO ARBITRALE
Art. 29 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. Il nome degli arbitri;
b. L’indicazione delle parti e dei loro difensori;
c. L’indicazione della sede dell’arbitrato;
d. L’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
e. L’esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f. Il dispositivo;
g. La sottoscrizione degli arbitri;
h. La decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. Gli arbitri possono chiedere alla Segreteria di esaminare una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, al fine di verificare l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti in questo articolo.
Art. 30 – Termine per la decisione
1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina.
2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:
a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;
b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.
3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se devono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.
4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.
Art. 31 – Deposito e comunicazione del lodo
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale de lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
Art. 32 – Correzione del lodo
1. Le parti possono depositare presso la Segreteria istanza di correzione del lodo entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.
2. Xxxx’istanza decide con provvedimento il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, entro 60
giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
TITOLO VI – LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 33 – Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
Art. 34– Spese del procedimento
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo è comunicato al Tribunale Arbitrale che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Camera.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a. Diritti della Camera Arbitrale
b. Onorari del Tribunale Arbitrale
c. Compensi dei Consulenti Tecnici d’ufficio.
d. Rimborsi spese della Camera, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. I diritti della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento (allegato B). In caso di conclusione anticipata del procedimento, i diritti della Camera possono essere determinati in misura inferiore a quanto previsto dalle tariffe.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento (allegato B). Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Può essere determinato un onorario differenziato fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale. In caso di conclusione anticipata del procedimento, possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe.
7. I compensi dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati dal Tribunale Arbitrale con
equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Art. 35 – Versamenti anticipati e finali
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria chiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Consiglio Direttivo e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero dono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
Art. 36 – Mancato pagamento
1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e
fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza,
suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, ove possibile; se già costituito vi provvede il Tribunale Arbitrale su comunicazione della Segreteria. La sospensione è revocata dal Segretario o dal Tribunale Arbitrale, verificato l’adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria o il Tribunale Arbitrale, se costituito, può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, fatti salvi i diritti della Camera Arbitrale.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37– Conservazione degli atti
1. Entro sei mesi dalla cessazione dell’arbitrato, la Segreteria restituisce il proprio fascicolo a
ciascuna delle parti.
2. Il fascicolo d’ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi all’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio a spese del richiedente.
Art. 38 – Confidenzialità
1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti e i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione riguardante il procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere in forma anonima, salva indicazione contraria delle parti.
Art. 39 – Regola generale
1. In connessione a ogni questione che non sia espressamente disciplinata dal Regolamento, il Consiglio Direttivo e il Tribunale Arbitrale agiscono nello spirito dello stesso e si adoperano affinché il lodo sia suscettibile di esecuzione.
Art. 40 – Modifiche del Regolamento
1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole di almeno sei dei componenti in carica, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Art. 41 - Norme finali
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell'operatività della Camera, di formazione dell'elenco degli arbitri e di inizio delle procedure di arbitrato da essa amministrate.
ALLEGATO A
Statuto della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Art. 1 Fonti
Art. 2 La Camera
Art. 3 Organi della Camera
Art.4 Il Presidente
Art. 5 Il Consiglio Direttivo
Art. 6 Composizione del Consiglio Direttivo Art. 7 Funzionamento del Consiglio Direttivo Art. 8 Riunioni
Art. 9 La Segreteria
Art.10 Decorrenza dell’ufficio e assunzione delle funzioni
Art. 11 Decadenza dall’ufficio e dimissioni
Art. 12 Partecipazione dei membri della Camera ad arbitrati amministrati dalla stessa.
Art. 13 Segreto d’ufficio e riservatezza
Art.14 Modifiche dello Statuto
Art. 15 Il Comitato Scientifico
Art. 1
(Fonti)
1. È istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli la Camera Arbitrale (di seguito “Camera”)
con delibera del 18 ottobre 2016.
Art. 2
(La Camera)
1. La Camera esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento, avvalendosi delle risorse e delle strutture assegnate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito “COA”) di cui è articolazione.
2. La Camera ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Art. 3
(Organi della Camera)
1. Sono organi della Camera il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Segreteria.
Art. 4
(Il Presidente)
1. La Camera è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Napoli
o da un suo delegato.
2. Il Presidente:
a. rappresenta la Camera nei settori di competenza e mantiene i rapporti con l’Ordine degli Avvocati di Napoli, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
b. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;
c. vigila sull’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. sovrintende all’attività istruttoria della segreteria;
e. adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
f. esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente con maggiore
anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età.
Art. 5
(Il Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo esercita tutte le attribuzioni conferite alla Camera dalle disposizioni di legge o di regolamento, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segretaria.
Art. 6
(Composizione del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato e da otto membri eletti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Tra questi ilConsiglio dell’Ordine designa il consigliere segretario ed il consigliere tesoriere in carica quali,rispettivamente,
consigliere segretario e consigliere tesoriere del Consiglio Direttivo oltre a sei membri che possono essere scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza, competenza, e riconosciuta indipendenza, tra cui viene designato il Vice Presidente. Xxxx xxxxxx in carica quattro anni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza tra gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Napoli.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo;
b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
4. I componenti della Consiglio Direttivo sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento
motivato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
5. Il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti del Consiglio, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
6. Con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli possono essere determinatele
indennità spettanti al presidente e ai membri.
7. Il Consiglio Direttivo decade al momento della scadenza del mandato e prosegue le proprie funzioni, in prorogatio, fino a quando il Consiglio dell’Ordine provvederà alle elezioni dei suoi componenti.
Art. 7
(Funzionamento del Consiglio Direttivo)
1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza di almeno quattro componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli può chiedere al Consiglio Direttivo informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive vincolanti per la Camera.
3. L’Ordine degli Avvocati di Napoli provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure Arbitrali con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.
Art. 8
(Riunioni)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta per settimana.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano preventivamente il Presidente.
4. Le riunioni possono svolgersi mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza che assicurino la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e la contestualità della discussione e della deliberazione.
5. Il Presidente può invitare uno o più componenti a riferire al Consiglio Direttivo su questioni di carattere generale o particolare.
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire di procedere ad audizioni.
Art. 9
(La Segreteria)
1. La Segreteria svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo, adottando i relativi provvedimenti. La Segreteria si avvale dell’opera del Segretario Generale e dei dipendenti ad essa adibiti:
a. agisce come segreteria del Consiglio Direttivo, curando la verbalizzazione delle sue sedute e annotando le deliberazioni assunte durante le stesse;
b. riferisce al Consiglio Direttivo sullo stato e sull’andamento dei procedimenti;
c. comunica ai destinatari le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e i propri provvedimenti;
d. svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi degli arbitri e al loro aggiornamento;
e. svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti arbitrali;
f. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali, assicurando la riservatezza degli atti;
g. tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti arbitrali;
x. xxxxxxxx alle parti, in seguito a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento e relativi ai procedimenti arbitrali;
i. presenta al Consiglio Direttivo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente;
l. cura il funzionamento e l’aggiornamento del sito internet della Camera;
m. organizza e promuove convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, corsi di formazione e aggiornamento per gli arbitri.
2. La Segreteria svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, nominato dal Consiglio dell’Ordine tra esperti in materia, il quale può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 10
(Decorrenza dell’ufficio e assunzione delle funzioni)
1. Il termine iniziale dell’ufficio di ciascun componente della Camera decorre dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli o dalla diversa data in essa indicata; il termine di assunzione delle funzioni decorre dalla riunione del Consiglio a cui ciascun componente partecipa per la prima volta.
Art. 11
(Decadenza dall’ufficio e dimissioni)
1. Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendone la responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 3 del presente statuto, ovvero prospetta al Consiglio Direttivo le situazioni suscettibili di dar luogo alla perdita di tali requisiti.
2. Nella prima riunione utile, ciascun componente prospetta al Consiglio Direttivo le situazioni suscettibili di dar luogo a sopravvenuta incompatibilità di cui all’articolo 6, comma 3.
3. Nell’ipotesi in cui un componente abbia dichiarato la perdita dei requisito per la nomina, o tali situazioni siano venute comunque a conoscenza del Consiglio Direttivo, questo, sentito l’interessato ed esperiti, ove necessario, dispone sommari accertamenti:
a. nel caso di incompatibilità, fissa un termine entro cui il componente deve esercitare l’opzione, decorso il quale, senza che sia cessata la causa di incompatibilità o siano state presentate dimissioni, informa il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ai fini della dichiarazione di decadenza dall’ufficio del componente stesso;
b. nel caso di perdita del requisito per la nomina, informa il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ai fini della dichiarazione di decadenza dall’ufficio. Il Consiglio Direttivo si pronuncia con l’astensione del componente interessato.
4. Le dimissioni del componente sono presentate al Presidente che ne dà immediata comunicazione alla Camera e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Esse hanno effetto dalla data della loro accettazione.
5. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per la sua sostituzione.
Art. 12
(Partecipazione dei membri della Camera Arbitrale ad arbitrati amministrati dalla stessa)
1. I membri della Camera Arbitrale non possono essere nominati arbitri dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, essi possono essere designati a tali funzioni da una o più parti, o in base ad altra procedura convenuta dalle parti, salvo conferma del Collegio.
2. Qualora un componente della Camera sia coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti pendenti davanti al Consiglio Direttivo, egli deve informare il Segretario Generale non appena venga a conoscenza di tale circostanza.
3. La persona in questione deve assentarsi dalla riunione del Consiglio Direttivo ogni qual volta il procedimento sia sottoposto alla trattazione del Consiglio e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle decisioni del Consiglio.
4. La persona in questione non riceve documentazione o informazioni concernenti il procedimento.
Art. 13
(Segreto d’ufficio e riservatezza)
I componenti della Camera Arbitrale sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio relativamente allo svolgimento delle attività della Camera, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali .
Art. 14
(Modifiche dello Statuto)
Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
Art. 15
(il Comitato Scientifico)
Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che designa, tra loro, un Presidente con funzioni di coordinamento. Xxxxxxx, approfondisce e studia le novità legislative e giurisprudenziali in materia di arbitrato e propone al Consiglio Direttivo ed al Consiglio dell’Ordine soluzioni operative e modificazioni del regolamento finalizzate al miglior funzionamento della Camera.
ALLEGATO B
TARIFFE DELL’ARBITRATO
Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.
Onorari per gli arbitri
Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull’eccedenzadel valore della controversia rispetto all’importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivatain relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.
Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Centro Direzionale di Napoli
Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 - Xxxxxx