PREINTESA -
ACCORDO SUI CRITERI GENERALI PER DISCIPLINA DELLA INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’
DI CUI ALL’ART. 70-QUINQUIES, COMMA 1, DEL CCNL 21.5.2018
- PREINTESA -
Oggi, 12 dicembre 2018, si sono incontrate la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento come individuati in calce al medesimo, e si è sottoscritta la preintesa che segue.
Le parti
premesso che
l'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 disciplina le modalità per l'individuazione e la corresponsione della indennità per specifiche responsabilità;
l'art. 7, comma 4, lettera f), del CCNL 21.5.2018 dispone che sono, fra gli altri, oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies comma 1;
le relazioni sindacali sulla materia sopra indicata si sono svolte tra le parti sulla base del modello individuato dalle disposizioni contrattuali vigenti;
tali relazioni devono intendersi iniziate in data 11.10.2018 e concluse in data odierna;
con la presente preintesa si provvede quindi a dare atto che il confronto sindacale sulla materia in questione si è concluso positivamente tra le parti, che definiscono quindi i termini dell’accordo secondo il testo che segue, di cui fa parte integrante e sostanziale l'allegato unico;
tutto ciò premesso,
concordano quanto segue
1 di approvare il testo allegato, allegato unico alla presente preintesa, avente ad oggetto “disciplina dei compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21.5.2018”;
2 di predisporre una calendarizzazione degli incontri, a cadenza concordata, finalizzata alla trattazione e definizione, auspicabilmente entro il 28 febbraio 2019, delle seguenti materie oggetto di contrattazione, come previsto dall'art. 7, comma 4, del CCNL 21.5.2018, valutate prioritarie e di seguito elencate in ordine d'esame, dandosi atto che la relazione fra le parti riguarderà, nel prosieguo, ai fini del Contratto Integrativo Decentrato, tutti gli istituti previsti dal contratto;
2.1 criteri generali per il risultato delle PO;
2.2 correlazione tra compensi per leggi speciali e retribuzione di risultato per le PO;
2.3 criteri di ripartizione delle risorse del Fondo 2019 tra le varie modalità di utilizzo, con prioritario esame dei nuovi istituti previsti dal CCNL 21.05.2018 (indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis) e indennità di servizio esterno (art. 56-quinques);
2.4 criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
3 di avviare, a far data dal 1 gennaio 2019, una specifica sessione, nell'ambito del livello di relazione sindacale prevista, per la disciplina e attualizzazione del regolamento di reperibilità, anche ai fini delle conseguenti regolamentazioni, con riferimento all'importo dell'indennità di reperibilità e al numero di turni esigibili nel mese
4 di precisare che, qualora alla data del 28 febbraio 2019 non fosse conclusa la contrattazione relativa a tutte le materie di cui al precedente punto 2, saranno comunque attivate almeno le Specifiche Responsabilità dalla data del 1° marzo 2018, in conformità alla disciplina di cui all'allegato unico.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la delegazione datoriale
Per la delegazione sindacale
A seguito di sottoscrizione della presente preintesa la Giunta Comunale, con deliberazione n. 54 del 26.02.2019 ha autorizzato il Presidente della Delegazione datoriale alla sottoscrizione del relativo accordo. A seguito della riunione del 17 aprile 2019, il cui verbale è stato sottoscritto in data 15.05.2019, si è concordato quanto segue: “La delegazione sindacale prende atto dell'attribuzione degli incarichi di SR, che avranno effetti dal 1° marzo u.s. e comunque dalla data successiva di conferimento dell'incarico; chiede comunque che nel complesso delle materie del contratto decentrato si torni a precisare alcuni aspetti sulla disciplina delle SR, anticipando in questa sede il contenuto della proposta che la delegazione trattante si riserva di valutare.”
Allegato Unico
DISCIPLINA DELLA INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’
DI CUI ALL’ART. 70-QUINQUIES, COMMA 1, DEL CCNL 21.5.2018
Art. 1. Finalità
1 Il presente accordo, in attuazione dell’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, disciplina le modalità per la individuazione e la corresponsione della indennità per specifiche responsabilità.
2 L’indennità indicata al precedente comma 1 non può essere riconosciuta al personale di categoria D che risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative.
Art. 2. Concorrenzialità del trattamento economico
1 L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 è cumulabile con le indennità previste dal secondo comma dello stesso art. 70-quinquies.
Art. 3. Fattispecie
1 Le specifiche responsabilità sono connesse alla individuazione ed enucleazione, da parte del dirigente, di particolari uffici – nell’ambito del Settore Dipartimentale e/o dell’Unità Organizzativa – che, attraverso il coordinamento di un gruppo di lavoro, prevedano responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici, ovvero di realizzazione di programmi/piani di attività nell’ambito di direttive, di istruttoria di procedimenti di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità, di conduzione di sistemi relazionali complessi, di preposizione a strutture complesse/strategiche, di rendicontazione di significative risorse economiche, di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione.
2 Gli “Uffici” di cui al comma che precede sono individuati ai sensi di quanto prevede l’art. 6 comma 4 del vigente ROUS.
3 La corresponsione del compenso in trattazione è esclusa nel caso che gli Uffici formalmente istituiti siano tuttavia attribuiti ad interim al relativo Responsabile di Posizione Organizzativa.
Art. 4. Finanziamento delle specifiche responsabilità
1 Gli oneri relativi al finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità gravano sul Fondo del salario accessorio riferito al personale non dirigente.
2 L’ammontare delle risorse necessarie alla presente finalità è conseguenza dell’accordo annuale tra delegazione trattante di parte pubblica e delegazione trattante di parte sindacale inerente i criteri di ripartizione delle risorse del predetto Fondo tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto di quanto definito al precedente articolo 3.
3 Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell’anno di riferimento rientrano nelle disponibilità di detto Fondo dello stesso anno per essere reimpiegate in altre finalità, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
Art. 5. Criteri
1 Le indennità per specifiche responsabilità degli Uffici di cui all’art. 3, sono attribuite dai dirigenti, di regola, ai dipendenti di categoria D assegnati al Settore/Servizio, ritenuti in grado di assolvere alle funzioni prescritte dal comma 1, dell'art. 3, salvo che, con apposita motivazione e comunque in ragione della prestazione contrattualmente esigibile, le stesse possano essere attribuite a dipendenti di cat. C o B.
2 Ciascun dirigente, agli esiti di valutazioni comparative, provvede alla individuazione del dipendente cui attribuire le specifiche responsabilità, seguendo la procedura indicata al successivo articolo 7.
3 Con il provvedimento di individuazione dell’Ufficio e, comunque, con l’atto di attribuzione dell’indennità viene anche stabilita la durata massima di tale attribuzione che, comunque, non potrà essere superiore a quella dell’incarico conferito al dirigente.
4 Qualora, nell’ambito del processo di rotazione dei dirigenti, la responsabilità del settore sia attribuita ad altro dirigente, questi potrà confermare l’attribuzione in corso che, in ogni caso, non potrà superare l’arco di durata di tre anni.
5 Nel caso di modifiche della struttura organizzativa che comportino il rinnovo generalizzato dei processi di individuazione sia dei dirigenti che del numero, delle competenze e dei titolari della Responsabilità del coordinamento degli Uffici (cui è correlata l’attribuzione delle P.O.), l’attribuzione delle particolari indennità, attribuite ed in corso, decade e potrà essere ridefinita secondo quanto stabilito dall’art. 6 del ROUS.
6 L’importo annuo non è ridotto per il personale con rapporto di lavoro part-time.
7 L’incarico è rinnovabile.
8 L’importo fissato è liquidato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno.
9 L’indennità non è correlata in modo automatico con le assenze. I dirigenti tuttavia valutano se procedere o meno ad una riduzione dell’indennità annua del 30% nel caso di assenze superiori al 50% della presenza teorica annua, in considerazione del fatto che assenze di rilevante entità non consentono l’effettivo esercizio della responsabilità con la necessaria assiduità. Se del caso, i dirigenti comunicheranno dette valutazioni all’Ufficio Trattamento economico per consentire il previsto conguaglio a fine anno.
10 In caso di assenza continuativa del dipendente destinatario dell’indennità per specifiche responsabilità di durata superiore a 30 giorni, lo stesso può essere sostituito con altro dipendente, mediante atto dirigenziale del dirigente del Settore/Servizio, ai sensi del successivo comma 11, lettera c).
11 L’attribuzione del l’indennità può essere revocata prima della scadenza, con atto motivato del dirigente:
1. in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi di micro- organizzazione;
2. in conseguenza dell’accertamento di inadempienze da parte dell’incaricato;
3. in caso di assenze prolungate dell’incaricato, che facciano venir meno l’assiduità delle funzioni presidiate;
4. in caso di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza.
Art. 6. Valori economici
1 Non è prevista differenziazione tra i valori delle indennità.
2 Tenuto conto dell’ammontare delle risorse destinate annualmente alla presente finalità e della individuazione degli “Uffici” così come esplicitato al precedente art. 3, il valore delle indennità per specifiche responsabilità è dato dal rapporto tra le prime (ammontare delle risorse) ed il numero dei secondi (“Uffici” individuati detratti quelli coperti con l’interim).
3 In sede di Conferenza dei dirigenti il Segretario Generale assicura le necessarie informazioni ai dirigenti ed il necessario raccordo al fine di poter attivare annualmente le indennità in questione.
Art. 7. Procedure di individuazione e corresponsione dei compensi
1 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario Generale convoca la Conferenza dei dirigenti, per le finalità previste dall’art. 6 del ROUS.
2 Ogni dirigente individua con proprio formale provvedimento organizzativo - motivato anche in ordine alla ricognizione effettuata tra i propri dipendenti - sentito il titolare della Posizione Organizzativa interessato, i dipendenti cui sono assegnate le specifiche responsabilità, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 5.
3 Dell’atto di individuazione ed attribuzione delle specifiche responsabilità viene data comunicazione, da parte del Dirigente conferente, all’Ufficio Servizi del Personale.
4 In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, il compenso di che trattasi.
Art. 8 - Norma di prima applicazione
1 La risorsa del Fondo destinata a finanziare le indennità di cui al presente accordo è ricavata dalla scelta organizzativa rappresentata dall’Amministrazione di riduzione del numero delle Posizioni Organizzative poi operato con la deliberazione 310/2017 e condivisa dalla R.S.U. con la nota del 1 dicembre 2017.
2 In sede di prima applicazione le parti si danno atto che l’individuazione degli uffici risponde alle indicazioni già contenute nell’allegato A) del ROUS nella individuazione di presidi organizzativi distinti rispetto alle o nell’ambito delle U.O. .