Norme che regolano il contratto
Norme che regolano il contratto
Mod. 250/B ed. 11/2005 (dati tipografia, n° copie)
DEFINIZIONI
Nel testo di polizza si intendono per:
• Assicurazione: il contratto di assicurazione
• Polizza: i documenti che provano l’assicurazione
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
• Proprietario: l’intestatario al P.R.A. dell’autoveicolo assicurato. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
• XXXX: XXXX assicurazioni spa
• Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
PARTE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
DEFINIZIONI
Nel testo di polizza si intendono per:
• Legge: la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
• Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
• R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
• Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato a seguito di un sinistro, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX.
NORME GENERALI
1.1 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.
I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l’esercizio totale o parziale da parte di XXXX del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall’art. 18 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.
1.2 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio. La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell’avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell’art. 1898 C.C. l’esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall’art. 18 della
Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.
1.3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.4 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a XXXX l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.
1.5 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da XXXX.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da XXXX recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di XXXX al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
1.6 Adeguamento del premio
Qualora XXXX intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.
In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del
C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di XXXX o del Contraente.
1.7 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
L’Assicurato ha altresì l’obbligo di trasmettere a XXXX, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all’evento dannoso in cui sia stato coinvolto.
1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.11 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE
2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)
XXXX assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.
XXXX inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.
2.2 Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
- all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, XXXX eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da XXXX detto certificato e ne sia stato pagato il relativo premio.
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento “NATO” (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da XXXX detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
2.4 Forme assicurative
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
2.5 Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo
Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo ceduto, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso B).
Relativamente al caso:
A) trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione:
- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
- l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione R.C.A. riguardante lo stesso autoveicolo, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. XXXX restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi all'autoveicolo ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.
Detta facoltà viene riservata all’Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere.
2.6 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all’art. 5, settimo comma, del D. Lgs. n. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e XXXX restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la cessazione del rischio sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.
In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario; XXXX procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.
2.7 Sospensione in corso di contratto
Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:
- di furto dell'autoveicolo;
- di contratti di durata inferiore all'anno.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.
All'atto della sospensione XXXX rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere
proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di XXXX, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.
2.8 Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, XXXX rilascia al Contraente ovvero al Proprietario una attestazione che contiene:
- la denominazione dell’Impresa;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria del contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, compresa quella di Conversione Universale di cui alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/5/2005;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- eventuali importi delle franchigie, richieste dalle imprese di assicurazione, non corrisposte dall’assicurato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
XXXX non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- cessione del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare a XXXX l’attestazione dello stato del rischio all’atto del rinnovo o della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
2.9 Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.10 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, così come ulteriormente modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, XXXX ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro.
2.11 Gestione delle vertenze
XXXX assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
XXXX non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.
2.12 Risoluzione del contratto per il furto dell'autoveicolo
In caso di furto dell'autoveicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a XXXX fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successive alla data del furto stesso. XXXX rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.
2.13 Condizioni speciali
Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
F) Bonus/Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 2.9, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 determinati secondo la tabella di merito A di seguito riportata.
La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 12 mesi, il Contraente è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei dodici mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della sopra citata tabella A.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2.8, ovvero dall'eventuale contratto temporaneo o dalla dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Lo stesso termine si applica nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione di cui all'art. 2.8 eventualmente rilasciata dal precedente assicuratore con dati rettificati. In tal caso XXXX provvederà alla riclassificazione del contratto ed all’eventuale conguaglio. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.
In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all’atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella di regole evolutive B a seconda che XXXX abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, XXXX abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Qualora, per le annualità successive a quella della stipulazione, un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 (classe CU 1) si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, la regola evolutiva riportata nella tabella delle regole evolutive C (Protezione Bonus). Pertanto nel caso che XXXX abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti ad un solo sinistro avvenuto nel corso di detto periodo o in periodi precedenti oppure, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 1 (classe CU 3). Al contratto non saranno applicabili le agevolazioni (Xxxxxx) eventualmente previste dalla tariffa per i contratti assegnati in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1. Nel caso in cui vi sia più di un sinistro troverà applicazione la tabella delle regole evolutive B.
A – Tabella di Merito
classi di merito | coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,90 |
12 | 0,98 |
13 | 1,06 |
14 | 1,20 |
15 | 1,45 |
16 | 1,80 |
17 | 2,15 |
18 | 2,50 |
XXXX, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato XXXX, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e provvederà all’eventuale conguaglio del premio.
B - Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C - Tabella delle regole evolutive “Protezione Bonus”
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 |
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
È data facoltà al Contraente, qualora il rapporto assicurativo risulti ancora in essere, di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo a XXXX all’atto del rinnovo il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato il Contraente potrà ottenere, a fronte del rimborso sopra indicato, una nuova edizione dell’attestazione di cui all’art. 2.8.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente potrà beneficiare, entro un anno dalla data del furto, della classe di merito maturata per altro autoveicolo a condizione che resti invariato il proprietario.
Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà indicata nel comma che precede, il contratto relativo al veicolo eventualmente ritrovato sarà assegnato alla classe di merito 14.
In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.
G) Bonus/Malus con franchigia
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede, fermo quanto disposto alla condizione speciale F) Bonus Malus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx. 000/X).
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
XXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
2.14 Condizioni particolari
Operanti anche se non derivanti dall'obbligo di Legge.
Trasporto vittime della strada
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza di € 150, le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione della Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Carico e scarico
XXXX assicura la responsabilità civile del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sull'autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Rimorchio
Nel caso il veicolo indicato nel frontespizio di polizza sia un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
2.15 Condizioni aggiuntive
Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Xxxxxxxx xxxxx trasportati
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
D) Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
H) Autovetture date in uso da Società a dipendenti o collaboratori - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.2.
Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, XXXX, a parziale deroga dell'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
J) Deroga alla tacita proroga
A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.
S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
Nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, XXXX esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, ultimo comma, per un importo massimo di
€ 500.
W) Carta Verde
La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, XXXX risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a XXXX; XXXX eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.
PARTE SECONDA ASSICURAZIONI AUTO DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
DEFINIZIONI
Nel testo di polizza si intendono per:
• Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può auto estendersi e propagarsi
• Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
• Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
• Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
• Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
• Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca,
• Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall’origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d’acquisto, nonché dell’IVA (salvo che l’Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
• Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907
C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo
• Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
• Sinistro totale: perdita anche temporanea dell'autoveicolo
• Danno totale: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
• Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
• Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
• Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell’Assicurato
NORME GENERALI
3.1 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.
I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
3.2 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da XXXX possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
3.3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio delle rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
3.4 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a XXXX l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.
3.5 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da XXXX.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto contro rilascio di quietanze emesse da XXXX recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, xxxxx le successive scadenze ed il diritto di XXXX al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
3.6 Adeguamento del premio
Qualora XXXX intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.
In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del
C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di XXXX o del Contraente.
3.7 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
3.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
L’Assicurato ha altresì l’obbligo di trasmettere a XXXX, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all’evento dannoso in cui sia stato coinvolto.
3.9 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
3.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione
questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
3.11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
3.12 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA
4.1 Rischi assicurati
XXXX si obbliga ad indennizzare, qualora sia previsto nella formula di garanzia prescelta tra quelle indicate nell’art. 4.6, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:
a) incendio;
b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
c) azione del fulmine;
d) furto;
e) rapina.
Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati. Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive, a condizione che siano saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo, che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell’autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell’eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), costituisce anche l’importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all’indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
f) concernenti:
- apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo;
- accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
- dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.
4.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
4.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto e Rapina - Limiti di indennizzo
La garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A), salvo quanto previsto nei capoversi che seguono nonché nell’artt. 4.7.
Nel caso in cui il contraente abbia dichiarato che l’autoveicolo è dotato di sistema di radiolocalizzazione satellitare, se al momento del sinistro tale sistema non è installato o non è funzionante la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.
Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
4.5 Garanzie aggiuntive
Operanti solo se comprese nella formula prescelta.
Ricorso vicini
XXXX si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.
L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.
Sono esclusi i danni:
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A. Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).
Danni al box di proprietà
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.
Danni da incendio per eventi socio-politici e naturali
XXXX xxxxxxxxxx i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100 per ciascun sinistro.
Danni da furto di cose non assicurate
XXXX xxxxxxxxxx i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso.
La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 25 per ciascun sinistro.
Indennità auto sostitutiva
XXXX in caso di sinistro totale da incendio o furto e rapina corrisponde fino al massimo di sette giorni un'indennità giornaliera di:
— € 16, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a € 7.700;
— € 26, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a € 7.700.
Indennità speciale
XXXX, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di € 250, per eventuali maggiori spese.
4.6 Formule di garanzia
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.
Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.
Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive
(art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.
Normale - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.
Le garanzie sono prestate senza applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.
Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.
Base - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.
Ridotta – L’assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 4.1.
Minima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.1 e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.
4.7 Condizioni particolari per Autovetture dotate di sistema di radiolocalizzazione satellitare Movitrack
In deroga a quanto previsto dagli artt. 4.4 e 4.5, per le Autovetture dotate di sistema di radiolocalizzazione Movitrack la garanzia, in caso di danno totale, è prestata senza scoperto.
In caso di danno parziale la garanzia è prestata con uno scoperto pari a:
- 1% del valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro, se l’autovettura ha valore commerciale pari o inferiore a € 26.000;
- 2% del valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro, se l’autovettura ha valore commerciale superiore a € 26.000 e pari o inferiore a € 52.000;
- 3% del valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro, se l’autovettura ha valore commerciale superiore a € 52.000.
Nel caso in cui il contraente abbia dichiarato che l’autoveicolo è dotato di sistema di radiolocalizzazione satellitare Movitrack, se al momento del sinistro tale sistema non è installato o non è funzionante la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.
4.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi socio-politici e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.
4.9 Determinazione dei danni indennizzabili
Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907. C.C.
4.10 Non applicabilità del degrado
XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:
a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.
Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), risulta superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.
4.11 Condizione particolare valore a nuovo
Nel caso in cui il Contraente richieda che la copertura assicurativa venga prestata con valore a nuovo ed il presente articolo sia richiamato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale deroga dell’art . 4.10 XXXX, in caso di danno parziale, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non si terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo purché il sinistro si verifichi entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione.
4.12 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- in caso di incendio: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di furto totale senza recupero dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l’autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di XXXX, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto totale con recupero dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di furto parziale, incendio per eventi socio-politici, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.
XXXX, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.10, il controvalore.
In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.
Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l’Assicurato deve rilasciare a XXXX procura per la vendita del veicolo rubato.
4.13 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.8;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
4.14 Ritrovamento e recupero dell'autoveicolo rubato
L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a XXXX e di collaborare con la stessa per il recupero.
In tal caso XXXX procederà al recupero dell'autoveicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.
Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero dell'autoveicolo rubato sommato all’indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale dell'autoveicolo stesso, XXXX non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.
Qualora l’Assicurato proceda direttamente al recupero dell’autoveicolo, XXXX risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A).
Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da XXXX ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.
L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di XXXX di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.
4.15 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall’art. 4.1.
4.16 Vincolo a favore di terzi
Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, XXXX si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE COLLISIONE E DANNI ACCIDENTALI
5.1 Rischi assicurati
XXXX si obbliga ad indennizzare, in relazione alla formula prescelta e nei limiti convenuti in polizza, le spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:
a) collisione con veicoli identificati;
b) danni accidentali conseguenti a:
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento;
- fuoriuscita di strada.
La garanzia può essere pattuita per autoveicoli immatricolati per la prima volta da non più di un anno, ed è successivamente rinnovabile.
Tuttavia dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell’autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 5.4, costituisce anche l’importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all’indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
5.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
l) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
n) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia R.C.A. e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva S).
5.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
5.4 Scoperto e franchigia
La garanzia di cui alla lettera a) dell’art. 5.1 è prestata con la franchigia di:
- € 250 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell’immatricolazione fino a € 20.000;
- € 500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell’immatricolazione oltre € 20.000.
Le garanzie di cui alla lettera b) dell’art. 5.1 sono prestate con lo scoperto del 15% con il minimo di:
- € 750 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell’immatricolazione fino a € 10.000;
- € 1.500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell’immatricolazione da oltre € 10.000 e fino a € 20.000;
- € 2.000 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell’immatricolazione di oltre € 20.000.
5.5 Garanzie aggiuntive
Operanti solo se comprese nella formula prescelta.
Indennità auto sostitutiva
XXXX, qualora il danno indennizzabile, conseguente a collisione con veicolo identificato, risulti di importo superiore a € 515, corrisponde all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 ore lavorative) tecnicamente occorrente alla riparazione e con un massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione, un'indennità giornaliera di:
- € 16 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a € 7.700;
- € 26 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a € 7.700.
In caso di danno totale l'indennità verrà corrisposta per un periodo convenzionalmente stabilito in 7 giorni. ????
Limitazione della rivalsa
XXXX eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.
5.6 Formule di garanzia
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Massima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa.
Super - L'assicurazione è operante per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa. La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo.
5.7 Adeguamento del premio
Il premio della garanzia collisione di cui alla lettera a) dell’art. 5.1 è calcolato in base a quello previsto da XXXX per le garanzie di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifiche del premio relativo alle garanzie di Responsabilità Civile, anche se avvenute in corso di contratto, comporteranno l’adeguamento automatico del premio relativo alla garanzia collisione, con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile, in modo tale che tra il vecchio ed il nuovo premio di collisione vi sia la medesima proporzione esistente tra il vecchio ed il nuovo premio di Responsabilità Civile.
5.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.
5.9 Determinazione dei danni indennizzabili
Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.10, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell’art. 1907 C.C.
5.10 Non applicabilità del degrado
XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.8 5.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:
a) per la garanzia collisione di cui alla lettera a) dell’art. 5.1, il sinistro si verifichi:
- entro sei mesi dalla data di stipula del contratto in caso di danno totale;
- entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno parziale;
b) per la garanzia danni accidentali di cui alla lettere b) dell’art. 5.1, il sinistro si verifichi:
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
- entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale;
Il disposto del precedente comma, lettera b), non si applica per autoveicoli di cui il costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a € 30.000, I.V.A. compresa.
5.11 Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
XXXX, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.9, il controvalore.
5.12 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.8;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
5.13 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall’art. 5.1.
5.14 Vincolo a favore di terzi
Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, XXXX si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI
6.1 Rischi assicurati
XXXX si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:
a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
c) atti di vandalismo;
d) grandine.
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell’autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato al punto 6.4, costituisce anche l’importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all’indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
6.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
d) da furto e rapina;
e) da circolazione.
6.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
6.4 Scoperto
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di:
- € 100, per gli eventi di cui all'art. 6.1, lettere a), b) e d);
- € 255, per gli atti di vandalismo di cui all'art. 6.1, lettera c).
6.5 Formule di garanzia
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi socio-politici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'art. 6.1, lettere a), b), c) e d).
Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ai soli eventi socio-politici e naturali, di cui all'art. 6.1, lettere a) e b).
6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di evento socio-politico o atto vandalico, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.
6.7 Determinazione dei danni indennizzabili
Fermo quanto previsto nel successivo art. 6.8, l'ammontare dei danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell’art. 1907 C.C.
6.8 Non applicabilità del degrado
XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 6.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:
a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.
Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.
6.9 Liquidazione del danno
In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
L'Impresa, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 6.7, il controvalore.
6.10 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.6;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
6.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall’art. 6.1.
6.12 Vincolo a favore di terzi
Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI
Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie, Rottura cristalli, Rinuncia all'azione di rivalsa, Xxxxxxx xxxxxx, Indennità ritiro patente
7.1 Rischi assicurati Fermo macchina
XXXX corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) dell'autoveicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.
L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.
In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata a XXXX denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.11) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.
R.C. trasportati
XXXX si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod.
271/A) per la garanzia R.C.A.
Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.
Perdite pecuniarie
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:
a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
b) il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
f) immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell’importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro.
XXXX xxxxxxxx, altresì, in caso di danno totale da furto dell’autoveicolo assicurato, la parte del premio netto R.C.A. relativa al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato, quale risulta dal contrassegno, con il limite massimo di un’annualità. È condizione essenziale, per l’operatività della presente garanzia, che l’autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A., l’Incendio, il Furto e Rapina con polizza di XXXX e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.
Rottura cristalli
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature).
Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 100.
Non si fa luogo all’applicazione dello scoperto se l’Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro di autoriparazione convenzionato con XXXX.
Danni da incendio al bagaglio
In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati.
Sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.
Rinuncia all'azione di rivalsa
XXXX rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:
a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
b) in possesso di patente di guida scaduta.
L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:
- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.
Perdita chiavi
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza di € 210 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:
- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.
Indennità Ritiro patente
XXXX, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di € 26 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo sopra indicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:
- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- l'Assicurato dia prova di avere presentato ricorso avverso il provvedimento di sospensione e abbia dato a XXXX immediato avviso della restituzione della patente.
Patrocinio per ritiro patente e Dissequestro Autoveicolo
XXXX xxxxxxxx le spese indicate all’art. 7.10, nei casi e con i limiti ivi indicati.
7.2 Garanzia aggiuntiva incendio
Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
XXXX si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore dell'autoveicolo.
7.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.
7.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
7.5 Formule
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 11 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 520 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio; Dissequestro autoveicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Xxxxxxx xxxxxx; Xxxxxx patente.
Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; per la garanzia collisione di cui alla lettere a) dell’art. 4.1; Danni da incendio al bagaglio; Dissequestro autoveicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Xxxxxxx xxxxxx; Xxxxxx patente.
Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 6 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro autoveicolo; Danni da incendio al bagaglio.
7.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.
Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di XXXX. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
7.7 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- per Fermo macchina: copia della denuncia di sinistro presentata a XXXX della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.
- per Perdite pecuniarie: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta
di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.
- per Rottura cristalli: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli.
- per Xxxxxxx xxxxxx: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
- per Danni da incendio al bagaglio: copia del verbale delle Autorità intervenute sul luogo dell’incendio.
- per Dissequestro autoveicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato.
- per Ritiro patente: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia dei provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
7.8 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.7;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
7.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI
Dissequestro autoveicolo, Ritiro patente
7.10 Xxxxxx assicurati Dissequestro autoveicolo
XXXX assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro dell'autoveicolo assicurato, sempre che tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.
È condizione essenziale, ai fini della operatività della garanzia, che l'autoveicolo risulti assicurato per la
R.C.A. con polizza di XXXX e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia. Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
- di scegliere il legale tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento
della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nella istanza per il dissequestro dell'autoveicolo, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con XXXX;
- di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con XXXX in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 7.9).
Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 0,13, oltre le imposte.
Ritiro patente
XXXX, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa.
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:
- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- sia stato tempestivamente restituito firmato dall'Assicurato al patrocinatore incaricato da XXXX il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato a XXXX immediato avviso della restituzione della patente.
Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
- di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera avvalersi per la tutela dei suoi interessi nel ricorso per la restituzione della patente sospesa;
- di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con XXXX in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 7.7).
Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 3,62, oltre le imposte.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
Assistenza legale e peritale, Ritiro patente
8.1 Rischi assicurati
Assistenza legale e peritale
XXXX assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.200 per ogni sinistro, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un fatto involontario della circolazione dell'autoveicolo, identificato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A), per:
- assistenza per il recupero dei danni a cose e persone subiti dall'Assicurato ad opera di terzi;
- difesa penale per reato colposo o per contravvenzione non conciliabile, comprese le spese processuali, a favore del conducente che si trovi alla guida con il consenso o su incarico del proprietario;
- prestazioni di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici legali;
- quanto dovuto al legale di controparte in caso di condanna dell'Assicurato o in caso di transazione autorizzata da XXXX;
- patrocinio nelle procedure per ottenere la revoca del sequestro del veicolo disposto a seguito di incidente.
L'assicurazione è estesa ai trasportati previa rinuncia degli stessi ad agire nei confronti dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi è tenuto a rispondere.
In caso di controversie tra più Assicurati con la stessa polizza, la garanzia è prestata a favore del Contraente o della persona dallo stesso designata.
Ritiro patente
XXXX, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada, relativamente al solo caso di incidente di circolazione verificatosi in corso di validità del contratto e dal quale siano derivate lesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo, si obbliga:
a) ad assumere a proprio carico le spese per il patrocinio di un legale nella procedura prevista per ottenere la restituzione della patente sospesa;
b) a corrispondere all'Assicurato un'indennità giornaliera di € 52 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 360 giorni per periodo di assicurazione.
L'indennità è cumulabile con quella prevista all'art. 7.1 nonché con quelle pattuite in altre polizze.
8.2 Esclusioni
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:
- il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;
- l'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX;
- la controversia non derivi da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dall'Assicurato in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
- il procedimento non si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
- la controversia o la violazione penale non derivino dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
- il trasporto di persone sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
È altresì condizione essenziale, relativamente alla garanzia Xxxxxx patente, che il provvedimento di sospensione non sia stato disposto:
- per il reato di fuga od omissione di soccorso, salvo che l'Assicurato venga successivamente prosciolto o assolto da tale imputazione;
- dopo un anno dalla scadenza del contratto.
Sono esclusi dalla garanzia:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso dell'Assicurato.
8.3 Estensione territoriale
L'assicurazione di Assistenza legale e peritale vale per le controversie che sorgono e che, in caso di giudizio, devono essere trattate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché nel territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.
8.4 Coesistenza con l'assicurazione R.C.A. - Carenza
La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore R.C.A. per spese di resistenza e di soccombenza e difesa penale.
Relativamente al rischio Ritiro patente la garanzia diventa operativa a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio.
8.5 Formule di garanzia
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Massima - L'assicurazione comprende i rischi Assistenza legale e peritale e Ritiro patente di cui all'art. 8.1.
Super - L'assicurazione comprende il solo rischio Ritiro patente di cui all'art. 8.1.
Base - L'assicurazione comprende il solo rischio Assistenza legale e peritale di cui all'art. 8.1.
8.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto:
- per Assistenza legale peritale, a fornire a XXXX una precisa descrizione del fatto, tutti i documenti necessari a porre in atto l'attività giudiziale o stragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, copia del modulo di Constatazione Amichevole, preventivo o fattura delle riparazioni, fotografie del veicolo danneggiato, certificazione medica e ricevuta delle spese mediche e ospedaliere, verbale delle Autorità intervenute, provvedimento dell'Autorità in caso di sequestro del veicolo nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere a SARA, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro;
- per Ritiro patente, a fornire a XXXX la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione adottato dall'Autorità competente e quella relativa al suo perdurare; a sottoscrivere e restituire tempestivamente al patrocinatore incaricato da XXXX il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione della patente, a dare immediato avviso a XXXX della restituzione o della revoca definitiva della patente.
L'Assicurato è altresì tenuto a fornire tutti gli altri atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi.
8.7 Gestione del sinistro - Scelta del legale - Modalità di liquidazione
Al ricevimento della denuncia di sinistro XXXX assume la gestione dello stesso, svolgendo anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza.
In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa o disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'Assicurato, per l’ulteriore tutela dei suoi interessi ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, purché residente nel luogo ove ha sede l'Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo all'Impresa.
L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
La designazione del legale di cui al precedente comma dovrà essere comunque fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente da XXXX e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
L'Impresa non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti l'Impresa non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Dopo la presentazione della denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventiva autorizzazione di XXXX, pena l'inoperatività della garanzia e l'addebito delle spese sostenute da XXXX. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o
transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza di XXXX e/o del legale designato.
La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e all'attività professionale dei Periti. Relativamente alla garanzia Ritiro patente il pagamento della relativa indennità è effettuato posticipatamente in ragione di mese o frazione, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata fornita alla Società la prescritta documentazione.
8.8 Divergenza di valutazioni sul sinistro – Arbitrato
In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e XXXX circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, XXXX non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente a SARA quella scelta:
a) adire l’autorità giudiziaria perché indichi il comportamento da tenersi;
b) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro di comune gradimento. In caso di disaccordo sulla persona dell'arbitro, questo viene designato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente a conoscere della controversia, su istanza della parte più diligente. Ciascuna delle Parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
c) intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso XXXX è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto da XXXX stessa.
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva di XXXX, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere per il rischio di assistenza legale e peritale il massimale di €
5.200 per ogni sinistro.
800 861 112
XXXX avvertirà l'Assicurato del suo diritto di ricorrere alle predette soluzioni.
800 861 112
Servizio di consultazione telefonica, riservato agli Assicurati con la garanzia Tutela Giudiziaria, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie e informazioni orientative su argomenti di natura giuridica riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate, nonché sulla gestione delle pratiche di sinistro.
Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:
− valutazioni di autoveicoli usati;
− tempari riparazioni autoveicoli e costi chilometrici degli stessi;
− compilazione denunce di sinistro;
− reperimento di Periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;
− sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'estero;
− sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane;
− sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero;
− tassa di proprietà veicoli.
Per usufruire del servizio, chiamare in ore di ufficio il numero verde 800/861112 in funzione nei giorni feriali - escluso il sabato - comunicando il proprio nome e cognome, il numero della polizza e la relativa decorrenza, nonché il numero del sinistro. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione della Società.
IL CONDUCENTE DEFINIZIONI
Nel testo di polizza si intendono per:
- Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INFORTUNI
9.1 Rischi assicurati
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 271/A).
Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. Sono compresi nell'assicurazione anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) l'annegamento;
c) l'assideramento od il congelamento;
d) la folgorazione;
e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
9.2 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 9.1, nonché quelli causati:
a) dalla guida di veicoli o natanti diversi da quelli indicati in polizza (mod. 271/A);
b) dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) dalla guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
h) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
9.3 Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, XXXX corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.
9.4 Supervalutazione morte
Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.
La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.
9.5 Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, XXXX liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella “percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente”.
9.6 Supervalutazione invalidità permanente
Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.5, qualora l'infortunio comporti un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.
9.7 Indennità di degenza
L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.
La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.
9.8 Supervalutazione dell'indennità di degenza
Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.
9.9 Rimborso spese di cura
Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, XXXX xxxxxxxx - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:
a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
b) rette di degenza.
Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.
9.10 Indennità integrativa
Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, XXXX corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 780 qualora dall'infortunio sia derivata un’invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.
9.11 Casi e somme assicurate – Formule
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nei frontespizio di polizza mod. 271/A.
Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 39.000;
- caso invalidità permanente totale, € 104.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;
- xxxxxxxx xxxxxxxx spese di cura, € 2.100;
- garanzia indennità integrativa.
Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 73.000;
- garanzia indennità di degenza, € 31 al giorno;
- xxxxxxxx xxxxxxxx spese di cura, € 1.600;
- garanzia indennità integrativa.
Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 16.000;
- caso invalidità permanente totale, € 47.000;
- garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno;
- xxxxxxxx xxxxxxxx spese di cura, € 1.300;
- garanzia indennità integrativa.
Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 31.000;
- caso invalidità permanente totale, € 83.000.
Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 21.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000.
Minima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 10.000;
- caso invalidità permanente totale, € 26.000.
9.12 Persone non assicurabili
Premesso che XXXX, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene, qualora una o più delle malattie e delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".
9.13 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |||
destro | sinistro | ||
un arto superiore | 70% | 60% | |
una mano od un avambraccio | 60% | 50% | |
un pollice | 18% | 16% | |
un indice | 14% | 12% | |
un medio | 8% | 6% | |
un anulare | 8% | 6% | |
un mignolo | 12% | 10% | |
una falange del pollice una falange di altro dito della mano | 9% | 1/3 del dito | 8% |
un piede | 40% | ||
ambedue i piedi | 100% | ||
un alluce | 5% | ||
un altro dito del piede | 3% | ||
una falange dell’alluce | 2,5% | ||
una falange di altro dito del piede | 1% | ||
un arto inferiore al di sopra del ginocchio un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio un occhio | 60% 25% | 50% | |
ambedue gli occhi | 100% | ||
un rene | 20% | ||
la milza | 10% | ||
sordità completa di un orecchio | 10% | ||
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | ||
perdita totale della voce | 30% | ||
stenosi nasale bilaterale | 15% | ||
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di: vertebre cervicali | 10% | ||
vertebre dorsali | 7% | ||
12a dorsale | 12% | ||
cinque lombari | 12% | ||
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5% |
Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.
9.14 Franchigie
La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:
a) sulla parte di somma assicurata fino a € 104.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 104.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
La somma assicurata per Xxxxxxxx spese di cura è soggetta alla franchigia di € 75.
9.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
La denuncia dell'infortunio deve essere presentata per iscritto entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a XXXX le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.
9.16 Criteri di indennizzabilità
XXXX corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 9.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
9.17 Controversie - Arbitrato irrituale
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 9.16 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
9.18 Rinuncia al diritto di rivalsa
XXXX rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.
1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.
NORME CHE REGOLANO LA TUTELA PIÙ
10.1 Adeguamento del valore
In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore dell'autoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale dell'autoveicolo stesso nonché, nei casi previsti dall’art. 4.11, la prestazione della copertura con valore a nuovo.
XXXX, con l'adeguamento del valore del veicolo, si impegna a modificare il premio sulla base delle condizioni in corso o sulla base di quelle comunicate ai sensi dell'art. 3.6.
10.2 Tutela più
Il Contraente, che non si avvale dell'adeguamento di valore di cui all'art. 10.1 e che rinnova senza variazioni il contratto, beneficia automaticamente, a partire dal primo rinnovo annuale, delle prestazioni aggiuntive di cui alle sotto riportate xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e Riduzione Scoperti.
Xxxxxx Xxxxxxxx - In caso di danno parziale indennizzabile relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Collisione e danni accidentali ed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolato in base al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza - con il limite del valore commerciale al momento della dichiarazione - anziché in base al valore commerciale dell'autoveicolo all'atto del sinistro. La presente clausola non è operante in caso di danno totale.
Riduzione Scoperti - In caso di danno indennizzabile relativamente alle garanzie Furto e Rapina:
- per l'annualità di primo rinnovo, lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) si applica con una riduzione del 50%;
- per le annualità successive al primo rinnovo non si applica alcuno scoperto.
In caso di sostituzione della presente polizza senza variazione dell'autoveicolo e del valore dichiarato per lo stesso, i benefici derivanti dall'applicazione delle clausole Valore Costante e Riduzione Scoperti saranno trasferiti sulla nuova polizza nella misura maturata su quella sostituita.
In ogni altro caso di sostituzione della polizza o di variazione dei valore dichiarato, i benefici delle clausole decadranno completamente, per l'annualità in corso, per iniziare daccapo in occasione del primo rinnovo.
Tutela più non trova applicazione in caso di variazione annua in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (c.d. costo della vita) in misura superiore al 10%. La misura di detta variazione si ottiene ponendo a raffronto i valori riferiti al mese di giugno relativi ai due anni che precedono la data di scadenza contrattuale.
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:
a) un proprio documento d’identità;
b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell’intestatario al P.R.A. se persona diversa dal Contraente.
Inoltre il Contraente deve fornire a XXXX i documenti di seguito indicati.
A. Contratti di nuova stipula Autoveicoli assicurati per la prima volta
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione
o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
a) carta di circolazione dell'autoveicolo;
b) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Inoltre, se dalla data della voltura o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che l’autoveicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura o della scadenza contrattuale a quello della stipula.
Qualora l’Assicurato intenda godere della classe di merito maturata su veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento, e non sia trascorso più di un anno dalla data del furto, il Contraente dovrà consegnare anche l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo oggetto di furto, ed esibire e consegnare copia dell’ultima polizza ovvero quietanza di premio pagata, nonché della denuncia di furto.
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di autoveicoli.
Autoveicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all’anno.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) carta di circolazione dell'autoveicolo;
c) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l’autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.
La disciplina del presente articolo si applica anche agli autoveicoli precedentemente assicurati con XXXX, qualora il contratto venga risolto e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula.
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato all’estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell’assegnazione ad una classe di merito diversa da quella d’ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Autoveicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l’attestazione dello stato del rischio perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il contratto stipulato con detta Impresa;
b) l’ultima quietanza di premio pagata.
Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all’Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
c) carta di circolazione dell'autoveicolo
d) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l’Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l’autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.
B. Variazioni su contratti in corso con XXXX Xxxxxxxxxxx precedentemente assicurati con XXXX
Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con XXXX e non vi è soluzione di continuità nel rapporto assicurativo, al rinnovo il Contraente deve restituire l’originale dell'attestazione dello stato del rischio rilasciata da XXXX.
Cessione di contratto
Se a seguito di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo assicurato il cedente chiede la cessione del contratto all’acquirente, è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.
Se l’acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per gli autoveicoli assicurati per la prima volta.
Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà
Se a seguito di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo assicurato il cedente chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di autoveicoli;
c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell’altro autoveicolo.
Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio
Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero dell’autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna dell’autoveicolo per demolizione.
Sostituzione con altro veicolo a seguito di cessazione del rischio
Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero il cedente chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero dell’autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all’art. 5, settimo comma, del D. Lgs. N. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna dell’autoveicolo per demolizione;
c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo
d) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Sospensione del contratto
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato.
Riattivazione del contratto
Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
a) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di autoveicoli;
oppure:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero dell’autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna dell’autoveicolo per demolizione;
c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell’altro autoveicolo.
Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è richiesta ulteriore documentazione.
Consegna della documentazione
La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.
Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l’annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:
a) ricevuta prevista dall’art. 7 della legge n. 264/1991 (ricevuta conforme al modello approvato con Decreto 8/2/1992 dal Ministero dei Trasporti, rilasciata da impresa o società regolarmente autorizzata a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
b) copia della carta di circolazione dell’autoveicolo precedente all’annotazione;
c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) dell’autoveicolo precedente all’annotazione;
d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), contenente l’impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di XXXX, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione amichevole di incidente (che è opportuno tenere sempre in auto) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a SARA.
L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).
In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx XX).
Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali dà diritto al rimborso di parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.
Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.
Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
− data e luogo del sinistro;
− garanzia interessata (Incendio, Furto, ecc.);
− numero di polizza;
− generalità del Contraente;
− modalità del sinistro;
− descrizione del danno;
− indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
− Autorità interessate o intervenute;
− generalità degli eventuali responsabili;
− generalità di eventuali testimoni.
Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:
- in caso di incendio: la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;
- in caso di furto totale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.); il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero dell'autoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta di XXXX, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto parziale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di collisione o danni accidentali: la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti e del loro ammontare;
- in caso di eventi socio-politici e di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di eventi naturali: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- in caso di fermo: la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativa alla riparazione dei danni;
- in caso di perdite pecuniarie: la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta delle spese di demolizione e radiazione; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;
- in caso di rottura dei cristalli: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- in caso di xxxxxxx xxxxxx: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- in caso di infortunio: la certificazione medica;
- in caso di sequestro autoveicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro;
eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato;
- in caso di ritiro patente: copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.