Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a.
Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a.
e le Province di Ancona, Ascoli Xxxxxx, Fermo,
Macerata, Pesaro-Urbino,
per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione Marche
1
PREMESSO CHE
• con l’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“D.Lgs. n. 112/1998”), sono state conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressa- mente indicate all’articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite;
• per effetto del D.P.C.M. 21/09/2001 e successive integrazioni, emanato ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1998, ANAS S.p.A. ha trasferito alla Regioni la viabilità non ricompresa nella rete stradale e autostradale nazionale, ricadente nelle predette Regioni;
• l’articolo 1, comma 656, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 ha autorizzato ANAS S.p.A. – in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 - a stipulare, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“MIT”), accordi con Regioni ed Enti locali finalizzati a conferire temporaneamente alla medesima Società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rien- tranti nelle rete autostradale e stradale nazionale;
• la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2016 ha definito l’ambito di applicazione, i criteri e la tipologia di interventi che rientrano nella fattispecie prevista nel predetto articolo 1, comma 656 della Legge di stabilità 2016, definendo la proce- dura per addivenire agli accordi tra ANAS S.p.A. e gli enti territoriali interessati;
• è interesse della Regione Marche far transitare in via definitiva il personale regionale opera- tivo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato A”) in ANAS;
CONSIDERATO CHE
• in esito ad un’approfondita ricognizione, acquisito l’assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS S.p.A. ha individuato la rete stradale da riclassificare come “di interesse Statale” nelle tratte di cui all’elenco “Allegato A” della presente Convenzione;
• sulla base di valutazioni correlate ai livelli di traffico ed incidentalità verranno individuate, nell’ambito delle strade di cui all’allegato sopra citato, le strade o tratti di esse sulle quali intervenire prioritariamente;
VISTA
• la riunione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A., la Regione e le Province, nell’ambito della quale sono stati definiti i termini e le azioni più opportune da intraprendere al fine di addivenire alla stipula di una convenzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, co. 656 della L. n. 208/2015;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’anno 2016, il giorno 5, del mese di ottobre, presso la sede della Regione Marche ad Ancona,
Tra
REGIONE MARCHE in persona del Presidente Xxxx Xxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente sita in Ancona via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx n. 9 (di seguito “Regione”);
PROVINCIA DI ANCONA rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI ASCOLI XXXXXX rappresentata dal Presidente Xxxxx X'Xxxxxx, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI FERMO rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI MACERATA rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx elettivamente domi- ciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI PESARO E URBINO rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, elettiva- mente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
ANAS S.p.A., con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx xx 00, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (“ANAS”);
di seguito collettivamente indicate anche come “Parti”,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSE
1. Le premesse e l’allegato di seguito indicato costituiscono parte integrante e sostanziale della pre- sente Convenzione e sono vincolanti tra le Parti:
- “Allegato A”: Quadro ricognitivo delle ex strade statali da riclassificare come strade “di inte- resse nazionale”;
- “Allegato B”: elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione
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ART. 2
OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione viene stipulata nell’ambito degli interessi istituzionali delle Parti, al fine di disciplinare, l’affidamento ad ANAS dei servizi di sorveglianza della Rete, manutenzione ordi- naria e manutenzione invernale come dettagliati all’articolo 3 della presente Convenzione, a valere sulle risorse all’uopo assegnate da ANAS;
2. Fermo restando che l’oggetto della presente Convenzione attiene alla disciplina delle attività di manutenzione ordinaria ed invernale, ANAS – nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali
- rappresenta la disponibilità ad eseguire, altresì, quegli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di cui all’Allegato che si rendessero necessari ed improcrastinabili sulla base delle risul- tanze dell’attività di manutenzione ordinaria, subordinatamente alla formulazione, da parte della Regione, di specifiche e puntuali richieste scritte, impiegando le risorse di cui all’articolo 5, comma1, della presente Convenzione.
ART. 3
IMPEGNI DI ANAS S.p.A.
1. Con la firma della presente Convenzione, ANAS si impegna, con riferimento alla rete di cui all’Al- legato, e sulla base degli esiti delle analisi che porteranno all’individuazione delle tratte prioritarie:
A. ad effettuare la Manutenzione ordinaria, comprensiva:
a) della Manutenzione delle opere in verde, che prevede lo svolgimento delle seguenti presta- zioni:
- lo sfalcio dell’erba lungo le banchine e le scarpate ed in tutte le aree di pertinenza, mediante utilizzo di idonei mezzi manuali e meccanici, compresa la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta delle attività;
- la potatura delle piante che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione;
- il taglio di arbusti, siepi, canneti, anche localizzati nello spartitraffico;
- il ripristino della segnaletica marginale laddove manomessa a seguito delle operazioni di taglio.
Le attività di Manutenzione delle opere in verde sono effettuate in ore/giorni tali da minimiz- zare i disagi per la circolazione e, comunque, pianificate con la Direzione Lavori ed eseguite nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, anche in presenza di cantieri tempora- nei/mobili.
Il servizio è svolto almeno due volte all’anno in corrispondenza dei periodi di maggiore svi- luppo (mesi primaverili) e periodi caratterizzati da elevato rischio incendio (periodo estivo) e comunque quando sono compromesse le condizioni di sicurezza della circolazione.
b) della Manutenzione della segnaletica orizzontale, finalizzata a garantire l’efficienza della segnaletica orizzontale a seguito di decadimento dovuto ad usura, eventi meteo o incidenti mediante ripasso delle linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale, etc.
A tal fine, ANAS si impegna ad assicurare il costante traffico veicolare, ponendo a carico delle imprese esecutrici degli interventi di manutenzione l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’installazione della segnaletica provvisoria di cantiere e a tutte le misure ne- cessarie per garantire la sicurezza della circolazione sulla base delle normative vigenti e delle procedure previste nel Capitolato di affidamento.
c) della Manutenzione della segnaletica verticale, finalizzata al ripristino di segnaletica verti- cale danneggiata a seguito di incidente e/o eventi integrazione di pannelli/sostegni vetusti o danneggiati;
d) della Pavimentazione stradale e del ripristino barriere di sicurezza, che consiste in:
- attività di ripristino localizzato della pavimentazione per ammaloramenti conseguenti a ve- tustà e/o ad incidenti mediante interventi urgenti di pronto intervento (utilizzo bitume a freddo) o di rifacimento parziale con prodotti a caldo;
- attività di ripristino localizzato di barriere di sicurezza per danni dovuti ad incidenti o a eventi accidentali con ricostituzione della medesima tipologia installata.
e) del Ripristino impianti illuminazione/tecnologici, consistente nella sola manutenzione or- dinaria degli impianti di illuminazione/tecnologici esistenti (i.e., sostituzione lampade, ripri- stino collegamenti elettrici etc), con esclusione della fornitura di energia elettrica. Tale attività viene espletata anche con interventi in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
B. ad effettuare la Manutenzione invernale, al fine di garantire la percorribilità delle strade in sicurezza durante la stagione invernale anche attraverso interventi a carattere di urgenza, con- sistente nello svolgimento di:
- attività preventiva, con trattamento antigelo, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio;
- attività di sgombero neve e pulizia del piano viabile con idonee attrezzature (lame, frese ecc), comprese le pertinenze;
C. a svolgere l’attività di sorveglianza stradale e primo intervento su incidente;
D. ad effettuare i servizi e le lavorazioni di cui alla presente disposizione, provvedendo alla Di- rezione Lavori e al Collaudo nonché alla verifica di conformità dei medesimi;
E. ad assicurare ogni garanzia e copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti;
F. a mantenere gli standard minimi prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale di cui alle premesse, in base agli indicatori già utilizzati per la rete statale in gestione.
2. ANAS non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS medesima nello svolgimento delle attività di cui alla presente disposizione.
3. ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7 del decreto legi- slativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato B”) e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del suc- cessivo art. 6, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.
ART. 4
IMPEGNI DELLA REGIONE/PROVINCIA
1. Con la firma della presente Convenzione la Regione e le Province, ciascuno per quanto di compe- tenza, si impegnano verso ANAS S.p.A. a:
a) rendere disponibile l’anagrafica delle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate e in corso di rilascio;
b) fornire l’elenco e i contratti in essere, con relativi atti contabili, relativi alle attività e ai servizi espletati sulle tratte di cui all’Allegato, che continuano a far capo, sotto il profilo giuridico ed economico, alla Regione/Provincia;
c) comunicare gli schemi unifilari degli impianti;
d) consentire il subentro di ANAS – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione - nei contratti in essere afferenti ai servizi di manutenzione ordinaria e invernale di cui all’articolo 3 della presente Convenzione congiuntamente individuati dalle Parti.
A tal fine, la Regione/Provincia si impegna:
- a notificare ai terzi contraenti l’intenzione di cedere i contratti di e ad acquisire il relativo consenso;
- a garantire la validità dei contratti ceduti nonché l’adempimento delle obbligazioni assunte tramite i medesimi da parte dei terzi contraenti ceduti ai sensi dell’art. 1410 c.c.
- fornire l’elenco dei magazzini, centri di squadra, depositi temporanei di rifiuti ecc… in uso;
- fornire l’elenco degli immobili strumentali e non strumentali esistenti lungo i tratti stradali in argomento;
- rendere disponibili, in comodato d’uso gratuito, gli edifici, i mezzi e le attrezzature;
2. L’eventuale subentro di Anas è subordinato alla preventiva verifica da parte della stessa del conte- nuto dei contratti da cedersi e del relativo onere economico ed in particolare ad una preventiva e specifica attività di “due diligence” volta a valutare l’opportunità o meno del subentro così come l’eventuale modifica/rinegoziazione delle previsioni contrattuali medesime.
3. In riferimento ai contratti di cui al comma 2, tutti i debiti ed i crediti per le prestazioni già rese alla data di efficacia della presente Convenzione resteranno di esclusiva pertinenza della Regione/Pro- vincia, essendo il subentro di ANAS limitato alle prestazioni reciproche ancora da eseguirsi da entrambe le parti contrattuali alla data di efficacia della presente Convenzione;
4. La Regione/Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne ANAS :
- rispetto all’intero ammontare di eventuali passivita o debiti esistenti alla data di efficacia della presente Convenzione e comunque derivanti da atti, omissioni, violazioni od eventi anteriori a tale data;
- da ogni costo, perdita o danno non coincidenti con quelli previsti al precedente punto, co- munque derivante ad ANAS, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rese dalla Regione/Provincia fossero state corrispondenti al vero, nella misura in cui tale costo, perdita o danno non sia già stato risarcito in forza del precedente punto;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere costi, perdite o danni deri- vanti da atti, omissioni o violazioni relativi a contratti diversi posti in essere in data ante- cedente alla data di efficacia della presente Convenzione;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS S.p.A..
5. Resta inteso che tutti i poteri e i compiti spettanti all’ente proprietario della strada, fino al perfe- zionamento del passaggio di proprietà dell’infrastruttura, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”) che non siano specificatamente trasferiti ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente Convenzione, continuano a far capo, per quanto di competenza, alle rispettive Pro- vince, che se ne assumono le relative responsabilità.
6. La Regione si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeter- minato, a stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea del personale regionale opera- tivo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato”) e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del suc- cessivo art. 6, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.
ART. 5
FINANZIAMENTO
1. La realizzazione dei servizi e delle attività di cui all’Art. 3 della presente Convenzione trova co- pertura nell’ambito della disponibilità delle risorse finanziate di Anas per le finalità di cui all’art. 2 della presente Convenzione.
ART. 6 PERSONALE
1. ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato – a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’xx- xxxxxx 00-xxx, xx. 0, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’assegnazione temporanea del
personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stra- dale oggetto della presente Convezione (“Allegato B”).
2. Nell’ambito dei protocolli di intesa di cui al comma 1, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato tem- poraneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale in- teressato, durata, condizioni, etc.).
3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di co- mune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi del presente articolo.
4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione che siano in pos- sesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all’atto del passaggio, garantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all’esito delle procedure di cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono la c.d. “tutela crescente” in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 183/2014, c.d. “Jobs Act”), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di recesso illegittimo prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970.
ART. 7
DURATA
1. La validità della presente Convenzione decorre dal perfezionamento di quanto previsto al all'arti- colo 4, fino alla conclusione del processo di riclassificazione della rete stradale di cui all’Allegato.
2. Con appositi verbali sottoscritti dalle Parti, decorreranno gli effetti per ANAS S.p.A. della gestione della viabilità in argomento.
ART. 8
DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. In caso di ripetute o gravi inadempienze agli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, come previsti ai precedenti artt. 3, 4 e 5, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., di risolvere la presente Convenzione qualora, all’esito di diffida ad adempiere
- da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero via P.E.C. – in un termine non inferiore a quindici
(15) giorni la Parte inadempiente non esegua la prestazione oggetto di contestazione.
2. Costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art.1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la mancata, tardiva o non completa messa a disposizione di ANAS S.p.A. delle attrezza- ture e dei beni mobili e immobili necessari all’espletato dei servizi di cui alla presente Convenzione;
- il mancato o tardivo trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse economiche necessarie all’espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria;
- il mancato o inesatto adempimento da parte di ANAS S.p.A. nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convezione, tali da determinare gravi e ripetute inefficienze;
- il mancato rispetto degli standard minimi prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale.
ART. 9
LEALE COLLABORAZIONE
1. La Regione le Province e ANAS S.p.A., in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell’esecuzione della presente Convenzione per la migliore realizzazione de- gli obiettivi ivi indicati.
ART. 10
CONTENZIOSO
1. Le liti in cui siano parte la Regione/Province, già instaurate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, ovvero quelle che eventualmente saranno successivamente promosse rela- tivamente ad eventi anteriori alla sottoscrizione della stessa e riguardanti la rete stradale di loro
competenza che viene affidata in concessione con il presente atto, verranno coltivate e definite dagli stessi soggetti tenendo indenne ANAS S.p.A.
ART. 11
FORO COMPETENTE
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente a decidere su qualsivoglia controver- sia derivante dalla presente Convenzione è quello di Roma.
ART. 12
REGISTRAZIONE
1. La registrazione dell’atto potrà avvenire solo in caso di uso, a norma dell’art.1, della tariffa II allegata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte inadem- piente.
REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ANCONA
PROVINCIA DI ASCOLI XXXXXX
PROVINCIA DI FERMO
PROVINCIA DI MACERATA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
ANAS S.p.A.
Allegato A
Quadro ricognitivo delle ex strade statali da riclassificare come strade “di interesse nazionale