CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA O PROFESSIONALE
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
XXXX TUTELA LEGALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA O PROFESSIONALE
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania- Associazioni consumatori – Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale per l’attività d’impresa o professionale
DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: XXXX Tutela Legale
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di 15.000 euro per sinistro, senza limite annuo.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: difesa in caso di procedimento penale;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell’assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza;
✓ Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge diverse da quelle di natura fiscale e tributaria.
È possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
- Ambito civile contrattuale (controversie con fornitori e dipendenti);
- Controversie con i clienti.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione è esclusa per:
x materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificatamente indicato nelle garanzie;
x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
x controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà e dalla circolazione di veicoli, mezzi nautici a motore e mezzi aerei in genere;
x operazioni di compravendita, trasformazione e costruzione di beni immobili;
x controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
x controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
x controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
x operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d’azienda;
x eventi che derivano da fatti dolosi dell’assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l’assicurato è assolto o prosciolto con sentenza definitiva, o se il procedimento si conclude con un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per derubricazione del reato da doloso a colposo.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale per:
! le controversie e procedimenti relativi a immobili diversi da quelli dove viene svolta l’attività indicata in polizza;
! le controversie di diritto civile di natura contrattuale salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
! le controversie con valore economico inferiore a 500 euro;
! l’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro;
! le spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.lgs. n. 231/01 superiori a 2.500 euro.
DAS non copre le seguenti spese:
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
! spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
! spese di viaggio e soggiorno dell’avvocato;
! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’attività aziendale o professionale, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del contraente e delle persone che ne fanno parte.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali diverse dalle controversie con i clienti.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per opposizione a sanzioni amministrative, per controversie contrattuali con i clienti e consulenza legale telefonica.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Xxxx denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso.
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l’azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS, spese ulteriori rispetto a quelle del tuo legale, devi chiedere e ottenere l’autorizzazione della Compagnia.
Quando e come devo pagare?
Il premio può essere pagato in unica soluzione per l’intera annualità o mensilmente. Il pagamento esclusivamente tramite carta di credito o PayPal. L’estratto conto della carta di credito o di PayPal costituisce prova dell’avvenuto pagamento del premio. Il premio è interamente dovuto anche se è previsto il suo frazionamento mensile, salvo il caso di recesso. Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del contraente/assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 14 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non hai già denunciato un sinistro;
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Per esercitare il diritto di ripensamento puoi accedere anche nell’area personale di Xxxx (xxx.xxxx-xxxxxxxxx.xxx)
DIP Danni Xxxx Tutela Legale – mod. DIPD – YOL - Documento aggiornato a gennaio 2020
Assicurazione di tutela legale per l’attività d’impresa o professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: XXXX Tutela Legale
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 08/01/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 40,42 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,25 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,91 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 8,96 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 50,27 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 252%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Controversie con fornitori e dipendenti | La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere vertenze per: 1. controversie contrattuali con i fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; 3. controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività. |
Controversie con i clienti | La garanzia opera per affrontare le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni effettuate dal contraente a clienti. La garanzia opera: - per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo; - anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di 1 caso, dei 3 previsti, in ciascun anno assicurativo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia controversie con i clienti non copre:
- le controversie che superano il numero dei casi scelti dall’assicurato;
- l’assistenza in fase giudiziale se nei cofronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: - paga l’indennizzo; - comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Se scegli la garanzia aggiuntiva di tutela legale “controversie con fornitori e dipendenti” o “controversie con i clienti”, la garanzia non opera nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un contratto che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 14 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto. L’assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge. Se il contraente o l’assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 14 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal contraente. |
Risoluzione | Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione. |
Il prodotto è rivolto ad imprese e professionisti per la tutela legale della propria attività ad esclusione delle attività edili, immobiliari, finanziarie e medico-sanitarie.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 40% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 2 | |
SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? | Pg. 3 | |
articolo 1.1 – Oggetto dell’assicurazione articolo 1.2 – Estensione di garanzia “controversie con fornitori e dipendenti” articolo 1.3 – Estensione di garanzia “controversie con i clienti” articolo 1.4 – Chi è assicurato | ||
SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? | Pg. 4 | |
articolo 2.1 - Esclusioni | ||
SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | Pg. 4 | |
articolo 3.1 – Limitazioni di garanzia articolo 3.2 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS | ||
SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? | Pg. 5 | |
articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie | ||
SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | Pg. 5 | |
articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza articolo 5.4 – Esonero di responsabilità articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto articolo 5.8 – Cosa fare in variazione del rischio articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS articolo 5.10 – Prescrizione | ||
SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVE PAGARE? | Pg. 7 | |
articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l’assicurazione | ||
SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | Pg. 8 | |
articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto articolo 7.2 – Risoluzione del contratto articolo 7.3 – Quando un sinistro è considerato in garanzia | ||
SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | Pg. 8 | |
articolo 8.1 – Il diritto al ripensamento articolo 8.2 – Disdetta articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro | ||
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Pg. 9 | |
articolo 9 – Foro competente articolo 10 – Tasse e imposte articolo 11 – Richiamo alle norme di legge articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali |
GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Evento | Fatto dannoso che dà origine al sinistro. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Libro unico del lavoro | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Risoluzione amichevole della controversia | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
SEZIONE 1 – CHE COSA È ASSICURATO?
1.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1.1. DAS tutela i diritti del contraente e delle persone assicurate negli eventi relativi all’attività dichiarata in polizza.
1.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 2.1.1 lettera j) per i delitti dolosi;
b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
c) affrontare controversie che riguardano richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi a causa del presunto fatto illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile;
d) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa davanti all’autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:
i. Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
iii. Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006);
iv. Controlli in materia di sicurezza alimentare (detta anche “HACCP”, Decreto Legislativo n. 193/2007);
v. Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto Legislativo 231/2001).
Riguardo a tale normativa, se in seguito alle indagini il contraente risulta sprovvisto di un adeguato modello preventivo di organizzazione e gestione, la garanzia si estende alla copertura delle spese necessarie per predisporre un modello riparatorio contenente le misure volte a eliminare le carenze organizzative, al fine di evitare o ridurre le sanzioni amministrative interdittive, fino a un massimo di 2.500 euro.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.
1.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
1.2 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON FORNITORI E DIPENDENTI”
La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del contraente nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza se deve affrontare:
a) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le controversie che riguardano contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente;
b) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro unico del lavoro;
c) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, che riguardano l’immobile identificato in polizza nel quale l’assicurato svolge la propria attività.
1.3 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI”
DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali, e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di un (1) casi, dei tre (3) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 5 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.4 – CHI È ASSICURATO
1.4.1. Per le ditte individuali e le imprese familiari le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) il titolare,
b) i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell’attività,
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro,
d) i praticanti e gli stagisti.
1.4.2. Per le società di persone le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) i soci,
b) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
c) i praticanti e gli stagisti.
1.4.3. Per le società di capitale, le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) il legale rappresentante e gli amministratori,
b) i soci lavoratori,
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
d) i praticanti e gli stagisti.
1.4.4. Le garanzie di tutela legale contro sanzioni amministrative vengono inoltre prestate a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell’organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
1.4.5. Le garanzie “controversie con fornitori e dipendenti” e “controversie con clienti” operano a favore del solo contraente.
SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?
ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI
2.1.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
b) per eventi conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) per materia fiscale-tributaria e materia amministrativa, salvo per i procedimenti penali e salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà e alla circolazione di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
e) per le controversie di diritto civile di natura contrattuale salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
f) per operazioni di compravendita, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
g) per controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
h) per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
i) per controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto d’azienda;
j) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo.
SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI GARANZIA
3.1.1. La garanzia non vale:
a) per controversie di diritto civile il cui valore economico in oggetto è pari o inferiore a 500 euro;
b) se il valore della sanzione amministrativa pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 1.000 euro;
c) per controversie e procedimenti che si riferiscono a beni immobili diversi da quelli in cui viene svolta l’attività e indicati in polizza.
3.1.2. La garanzia “controversie con i clienti” non vale per l’azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell’assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS. In questi casi vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.
3.1.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
ARTICOLO 3.2 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro e per anno di contratto, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
m) spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.lgs. n. 231/2001 superiori a 2.500 euro.
SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?
ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
4.1.1. Le garanzie operano per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale.
b) dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie di diritto civile di natura contrattuale diverse dalle controversie con i clienti;
c) di Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e per
controversie di diritto civile di natura contrattuale con i clienti.
4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, in relazione a leggi e normative italiane.
4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
SEZIONE 5 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero
x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
5.1.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
5.2.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
5.2.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
5.2.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo
5.2.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
5.2.7. Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
5.4.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
5.4.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
5.5.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
5.5.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
5.5.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
5.6.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
5.6.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
5.6.3. Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.
ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
5.7.1. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
5.8.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato; in particolare, il contraente è tenuto a comunicare annualmente il numero degli addetti relativi all’attività assicurata. Tale variazione comporta la sostituzione del contratto se il numero di addetti supera i parametri indicati in polizza.
5.8.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile. DAS rinuncia ad applicare questa disposizione se il numero totale degli addetti del contraente al momento del sinistro supera i parametri indicati in polizza con la tolleranza di due addetti.
5.8.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
5.9.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
5.9.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
5.9.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 5.1.
5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 8.2.2.
5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
SEZIONE 6 – QUANDO E COME DEVO PAGARE?
ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
6.1.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate mensili. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
6.1.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, tramite carta di credito o PayPal. L’estratto conto della carta di credito o PayPal costituiscono prova dell’avvenuto pagamento del premio.
SEZIONE 7 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
7.1.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
7.1.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.
7.1.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.
7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA
7.3.1. Un sinistro rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
7.3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
7.3.3. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un sinistro, DAS considera:
a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
b) la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per danni extracontrattuali subiti o causati dall’assicurato;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell’assicurato nelle altre ipotesi.
7.3.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
SEZIONE 8 – COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
ARTICOLO 8.1 - IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
8.1.1. Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 14 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto. Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche accedendo nell’area personale sul sito del broker. L’assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.
8.2.2. Se il contraente o l’assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 14 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal contraente.
ARTICOLO 8.2 - DISDETTA
Se il contraente o DAS non intendono rinnovare l’assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall’articolo 5.9.2.
ARTICOLO 8.3 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO
8.3.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
8.3.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI
DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone DAS a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Condizioni di assicurazione modello CA2020/YOL - Documento aggiornato a gennaio 2020
Il Contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I