CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI
Municipio IX EUR Direzione Socio Educativa
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI
tra
Xxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx XX XXX, X.X. 00000000000 X. XXX 00000000000, rappresentato da
…………………….. in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa
E
l’Organismo affidatario, nella persona del legale rappresentante, il quale dichiara, come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
considerato che
a) L’Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale CN/……../2017 del …………….. prot. CN/…………/2017 del ;
b) con D.D. CN/ /
del
/ /
prot. CN/ /
esecutiva, il Municipio IX ha
affidato la gestione del Centro Diurno per Xxxxxxx Xxxxxxx al citato organismo, per un importo pari ad
€ (IVA ) e per un periodo di mesi;
c) la struttura gestita dall’Organismo di cui sopra è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale
n. del / / dal Municipio ed è stata accreditata dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con Determinazione Dirigenziale n. del / / ;
le parti convengono quanto segue:
Art 1
Oggetto dell’affidamento
L’affidamento ha per oggetto la realizzazione del Centro Diurno per Anziani Fragili (di seguito Centro) e la sua gestione da parte dell’Organismo affidatario. Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del suddetto centro, finanziato dall’amministrazione comunale.
Il Centro è un servizio a carattere semi-residenziale finalizzato a:
a) prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento per coloro che non hanno né la motivazione né le capacità motorie per frequentare autonomamente i Centri Sociali per Anziani o altri contesti di aggregazione socializzante;
b) favorire il recupero ed il mantenimento delle capacità psico-fisiche dell’utente, evitando un ulteriore decadimento;
c) offrire un aiuto concreto socio-assistenziale agli anziani fragili e, ove il caso, alle loro famiglie, evitando, o comunque ritardando, l’inserimento di tali persone nelle strutture residenziali, quali case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, etc.;
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d) utilizzare e valorizzare la rete dei servizi territoriali ed il coinvolgimento delle realtà solidali esistenti nel territorio (servizi ASL, organismi di volontariato, associazioni socio-culturali, reti di vicinato, etc.).
Art. 2
Durata e importo messo a disposizione
La presente Convenzione ha una durata complessiva di 5 mesi e mezzo e prenderà avvio dalla data di sottoscrizione della stessa o, comunque, dalla data di effettivo inizio delle attività rivolte all’utenza e fino all’occorrenza dei fondi disponibili.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il Municipio si riserva la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
Il ricorso al citato articolo avverrà subordinatamente alla valutazione positiva in merito alla qualità del servizio reso dopo la stipula del contratto e fatte salve la convenienza e la disponibilità di risorse economiche dell’Amministrazione proponente.
Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
L’importo messo a disposizione del progetto, per il periodo indicato, è pari a € 156.137,30(al netto dell’IVA) (IVA ) CIG 7330121F31
Il corrispettivo massimo, dovuto dal Municipio IX per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, è, pertanto, di € (IVA ).
Art. 3 Obiettivi
In coerenza con quanto indicato all’art. 1, il Centro persegue la finalità generale di sostenere la persona anziana nella delicata e difficile fase della vita ed in particolare si prefigge i seguenti obiettivi:
• Prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento degli anziani
• Migliorare la qualità di vita dell’anziano
• Offrire un contesto di aggregazione e di socializzazione
• Offrire un aiuto concreto agli anziani fragili ed alle loro famiglie
• Evitare o ritardare il processo di istituzionalizzazione degli anziani
• Valorizzare la rete ed il coinvolgimento di servizi territoriali istituzionali e delle realtà solidali esistenti nel territorio (Asl, volontariato, associazioni culturali)
Art. 4 Destinatari
I destinatari del CEDAF sono anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti a rischio di perdita dell’autonomia e comunque con gravi difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio, per le quali il Servizio di Assistenza Domiciliare non risulti adeguato a garantire risposte globali.
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È prevista una presenza giornaliera di massimo 30 unità.
Il servizio sarà, quindi, rivolto a donne (a partire dai 60 anni) e uomini (dai 65 anni), residenti nel Municipio Roma IX, che saranno individuati dal Servizio Sociale e di cui sarà stimato il grado di livello di bisogno assistenziale.
In base a tale livello di bisogno ed alla valutazione dell’Assistente Sociale Municipale, verrà predisposto un Piano di Intervento ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina 355/2012, in cui verranno evidenziati, bisogni, obiettivi, interventi.
Nel caso di anziani che presentino gravi rischi di perdita dell’autosufficienza o uno stato di non autosufficienza in atto, il Servizio Sociale Municipale potrà richiedere il parere dell’Unità Valutativa Geriatrica dell’ASL, o comunque del medico di base personale, al fine di definire, in modo concordato e con una valutazione multidimensionale, il piano “di intervento” per ciascun utente, e/o eventuali dimissioni dal centro, qualora la situazione psicofisica dell’utente non consenta la frequenza.
Per gli anziani che non presentino rischi gravi di perdita dell’autosufficienza o che non presentino al momento uno stato di non autosufficienza in atto, il Servizio Sociale Municipale valuterà il bisogno e la richiesta, considerando il grado di disagio assistenziale dell’anziano e della sua famiglia e le risorse disponibili; successivamente stabilirà, d’intesa con l’Organismo affidatario, uno specifico piano di intervento individuale.
Prima dell’inserimento nel Centro, l’utente, ove possibile, sottoscriverà, come attestato di accettazione, un apposito modello di ammissione.
Le presenze dei singoli utenti sono soggette a variazioni concordate per il numero dei giorni settimanali, fermo restando che il corrispettivo complessivamente erogabile all'Organismo per la durata della presente convenzione non può eccedere l’importo indicato nell’art. 2.
È prevista la sospensione di frequenza presso il Centro per:
- ricovero ospedaliero;
- motivi di salute comprovati da certificazione medica;
- assenze per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi.
Eventuali ulteriori richieste di sospensione del servizio saranno sottoposte a valutazione da parte del Servizio Sociale – Area Tecnica.
La dimissione dal Centro è disposta dal Servizio Sociale a seguito di:
• dichiarazione di rinuncia da parte dell’utente o dei suoi familiari;
• trasferimento in altro municipio o in altro comune;
• ricovero definitivo presso strutture residenziali;
• peggioramento delle condizioni cliniche dell’anziano non più compatibili con la permanenza dello stesso all’interno della struttura;
• assenze per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi.
In caso di conclusione anticipata di un piano di intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell'Organismo alla contestuale assegnazione di un altro utente.
Art. 5 Struttura
La sede del Centro dovrà essere messa a disposizione dell’Organismo, dovrà essere ubicata nel territorio del Municipio Roma IX o di Municipio limitrofo e dovrà essere munita di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2003 e s.m.i..
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La struttura dovrà essere facilmente accessibile, priva di barriere architettoniche e dotata di arredi ed attrezzature a norma di legge, idonei a favorire le attività del Centro.
La pulizia e la manutenzione sono a carico dell’Organismo.
Art. 6
Orari di apertura del Centro
Il Centro dovrà garantire l’apertura per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,00, escluso l’accompagnamento degli anziani al Centro e al domicilio.
Art. 7 Beni e servizi
La fornitura di beni e servizi necessari alla gestione ed erogazione del servizio, incluse le utenze, sarà a totale carico dell’Organismo che realizzerà il servizio stesso.
Art. 8
Attività ed interventi
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 3, il Centro promuove le seguenti attività e interventi:
a) promuovere la conoscenza del Centro e dei Servizi realizzati al suo interno mediante una approfondita e capillare attività di pubblicizzazione e promozione e attraverso un preciso lavoro di rete che preveda il coinvolgimento delle altre istituzioni presenti sul territorio.
b) attivare il Servizio di Trasporto, da e per il domicilio dell’utente, con mezzi attrezzati anche per la parziale autosufficienza.
c) programmi e attività individuali e/o di gruppo con attività fisiche e motorie, attività occupazionali, attività ricreativo-culturali, momenti di informazione su tematiche specifiche relativi alle problematiche ed alle esigenze della popolazione anziana.
d) assistenza infermieristica di base che preveda anche la somministrazione dei farmaci.
e) monitoraggio medico-clinico.
f) somministrazione del pranzo e delle merende, adattando i menù alle esigenze sanitarie del singolo utente, quando certificate. È necessaria la certificazione HACCP.
g) organizzazione e gestione delle cartelle degli ospiti con la valutazione dei bisogni, i piani di intervento definiti dal Servizio Sociale Municipale, eventuali certificati sanitari, diario giornaliero delle attività. Tale documentazione dovrà essere aggiornata e custodita secondo le normative vigenti relative alla protezione dei dati personali.
Saranno predisposte e sperimentate anche altre attività tese favorire la possibilità di accesso ad altri servizi complementari e capaci di soddisfare i diversi bisogni degli anziani, quali ad esempio servizi di accompagnamento a visite mediche, momenti di aggregazione con altre realtà territoriali e iniziative di confronto intergenerazionale.
L’organismo si impegna ad assicurare i servizi e le attività aggiuntive, senza oneri per il Municipio, indicati nella proposta progettuale.
Riguardo le attività svolte nell’ambito della presente convenzione, l’Organismo si impegna a:
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a) mettere a disposizione di Roma Capitale, Municipio IX, copia dei materiali e dei prodotti realizzati in sede di realizzazione del progetto;
b) fornire le informazioni richieste ai Referenti del Progetto, nonché agli altri eventuali organismi incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
c) inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura Municipio IX – Direzione Socio Educativa – Servizio Sociale.
Art. 9
Monitoraggio e valutazione
Attraverso redazione di report mensili da allegare alla fatturazione dovranno essere previste e descritte forme di monitoraggio sull’andamento del servizio:
• dati e statistiche inerenti il servizio erogato,
• numero di utenti fruitori del servizio,
• numero e tipologia di interventi realizzati,
• raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni anziano.
In accordo con il Servizio Sociale, verranno messi a punto questionari di gradimento da somministrare agli utenti con la periodicità anch’essa concordata.
L’Organismo si impegna al rispetto degli standard di qualità indicati dal Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, redigendo relazioni, con la periodicità stabilita dal Servizio Sociale, che riportino gli indicatori di qualità stabiliti ed i livelli raggiunti.
Art. 10 Personale
Il Personale che opera nel Centro dovrà essere così composto:
• Un Responsabile del Centro con qualifica di Assistente Sociale o Psicologo;
• Operatori Sociosanitari (OSS) presenti nel rapporto numerico operatore / utente di 1/6;
• Educatore Professionale per attività specialistiche con presenza programmata.
• Infermiere con presenza programmata.
• Medico con presenza programmata.
Le figure professionali per le quali la legge lo preveda dovranno essere iscritte agli appositi Ordini Professionali.
Il Responsabile del Centro parteciperà agli incontri congiunti con il Servizio Sociale Municipale, finalizzati al monitoraggio dei piani individuali di intervento, al controllo ed alla valutazione delle attività. Per un ulteriore potenziamento delle attività potranno essere presenti volontari del Terzo Settore e Servizio Civile Volontario.
Di detto personale dovrà essere presentato accurato curriculum formativo ed esperienziale.
Tutto il personale dovrà essere, comunque, formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. L'Organismo è tenuto a trasmettere al Municipio l'elenco nominativo aggiornato di tali operatori.
Gli operatori dì cui sopra, eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
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Data la peculiarità degli interventi richiesti, l’organizzazione del lavoro dovrà prevedere momenti strutturati e cadenzati di supervisione professionale e di formazione permanente.
Considerata la natura del progetto, basato fortemente sulla capacità e la professionalità del personale, le eventuali sostituzioni degli operatori saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, che si riserva la facoltà di verificare il possesso da parte di detto personale dei requisiti richiesti.
Inoltre, l’Organismo garantirà la sostituzione tempestiva degli operatori nei casi in cui problemi imprevisti ed imprevedibili (ad esempio malattie) sopraggiungano a minacciare il regolare svolgimento del turno di presenza, nonostante si ritenga di fondamentale importanza, sia per gli utenti che per la qualità del servizio offerto, garantire la continuità e la stabilità degli operatori coinvolti.
In caso di inadempienza, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
Le figure professionali per le quali la legge lo preveda dovranno essere iscritte agli appositi Ordini Professionali.
Il Responsabile del Centro parteciperà agli incontri congiunti con il Servizio Sociale Municipale, finalizzati al monitoraggio dei piani individuali di intervento, al controllo ed alla valutazione delle attività. Di detto personale dovrà essere presentato accurato curriculum formativo ed esperienziale.
Tutto il personale dovrà essere, comunque, formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario. L'Organismo è tenuto a trasmettere al Municipio l'elenco nominativo aggiornato di tali operatori.
Per un ulteriore potenziamento delle attività potranno essere presenti volontari del Terzo Settore e Servizio Civile Volontario; tale personale svolge un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
Data la peculiarità degli interventi richiesti, l’organizzazione del lavoro dovrà prevedere momenti strutturati e cadenzati di supervisione professionale e di formazione permanente.
Considerata la natura del progetto, basato fortemente sulla capacità e la professionalità del personale, le eventuali sostituzioni degli operatori saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, che si riserva la facoltà di verificare il possesso da parte di detto personale dei requisiti richiesti.
Inoltre, l’Organismo garantirà la sostituzione tempestiva degli operatori nei casi in cui problemi imprevisti ed imprevedibili (ad esempio malattie) sopraggiungano a minacciare il regolare svolgimento del turno di presenza, nonostante si ritenga di fondamentale importanza, sia per gli utenti che per la qualità del servizio offerto, garantire la continuità e la stabilità degli operatori coinvolti.
In caso di inadempienza, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
Art. 11 Rapporto di lavoro
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall’Organismo per l’espletamento del servizio.
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Art. 12
Obblighi dell’Organismo affidatario nei confronti del personale
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, garantendo agli stessi un regolare contratto rispondente alla tipologia di prestazione richiesta.
L’Organismo è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
L’Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall’inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art 10 della Deliberazione C.C. 90/05.
La violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo delle inadempienze riscontrate, potrà essere motivo di rescissione unilaterale del contratto da parte di Roma Capitale – Municipio IX .
Art. 13
Oneri assicurativi e garanzie
È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate nella presente convenzione.
L'Organismo solleva fin da ora il Municipio da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, riservandosi di procedere secondo quanto previsto dall’art. 17 della presente convenzione.
L’Organismo si impegna a stipulare nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge.
Per tutti gli altri rischi l’Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore ad € 516.456,90 ad utente.
Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio al momento della sottoscrizione del presente atto.
L’Organismo è tenuto a presentare, a garanzia del mancato o inesatto inadempimento del servizio oggetto della presente convenzione, una fideiussione attraverso Istituto Bancario o Società di
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Assicurazioni, nella misura del 10% dell’importo affidato di € (IVA ) e dovrà avere durata fino al termine dell’affidamento del servizio.
Riguardo la fideiussione dovrà essere previsto il pagamento a prima e semplice richiesta del Municipio Roma XII EUR, e dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Organismo affidatario.
Art. 14 Modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo affidatario non può eccedere la somma complessiva indicata nell’art. 2.
L’importo procapite/prodie è stabilito in € 45,22 (IVA esclusa) come indicato nella Deliberazione Giunta Capitolina n. 191 del 18/6/2015 (o secondo offerta migliorativa presentata).
Nel caso in cui l’ospite non consumi il pasto, dall’importo procapite/prodie, stabilito in € 45,22 (IVA
), viene detratto l’importo di € 6,61 (IVA ); pertanto l’importo procapite/prodie stabilito per l’ospite che non consuma il pasto è pari a € 38,61 (IVA ).
Gli importi variano a seconda dell’offerta migliorativa presentata.
Nella determinazione del costo procapite/prodie da fatturare mensilmente va tenuto conto di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191 del 18/6/2015 come segue:
• Una quota fissa, corrispondente alla moltiplicazione tra i valori giornalieri procapite ed il numero pari a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima;
• Un valore procapite/prodie equivalente ai costo giornalieri procapite, decurtati del 4%, per ogni utente ulteriore rispetto a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima.
La liquidazione delle prestazioni avverrà solo sulla base della effettiva presenza giornaliera dell’ospite (documentata da appositi fogli firma giornalieri controfirmati dal Coordinatore del Servizio ed allegati alla fattura).
Non è previsto alcun meccanismo di compensazione forfettaria di eventuali assenze.
Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con Determinazione Dirigenziale previa presentazione di fatture debitamente vistate in conformità con le norme vigenti.
Ogni pagamento è subordinato a:
- relazione mensile sull’andamento del servizio.
- dimostrazione dello stato di esecuzione dei Piani di Intervento individuali tramite la presentazione fogli firma degli utenti;
- regolare fattura in formato elettronico;
- verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione al Sistema di Interscambio Dati del documento contabile.
Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
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Art. 15
Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate – Penali
Il Municipio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo gestore possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi prescritti dalla presente convenzione.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi (ai sensi anche della Deliberazione Consiglio Comunale 135 del 31/7/2000), sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro del Comune di Roma (come da Deliberazione Consiglio Comunale 259 del 17/10/05).
Qualora dal controllo di cui al comma precedente il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo Affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni, saranno contestate all’Organismo stesso con l’invito scritto a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro massimo 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine indicato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati verrà applicata una penale pari al 10% del compenso sulla fattura relativa alla mensilità nella quale si sono riscontrate le inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla fattura della mensilità in cui si e verificata detta inadempienza e/o disservizio.
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine della Convenzione, si farà riferimento, in particolare, agli elementi di seguito indicati:
a) raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;
b) contenimento del turn-over degli operatori;
c) questionario sulla soddisfazione e il gradimento degli utenti e dei loro familiari (concordato con il referente municipale);
d) risorse e servizi aggiuntivi effettivamente attivati in corso di realizzazione del progetto.
Art.16 Protocollo di integrità
L’Organismo si impegna a rispettare il Protocollo di Integrità approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/2/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017, allegato alla presente Convenzione.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende accettato anche il Protocollo di Integrità.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di integrità, riscontrato dal Municipio e formalmente contestato all’organismo, con le modalità descritte all’art. 15, comporta la risoluzione immediata della convenzione.
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Art. 17
Risoluzione della Convenzione
Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, il Municipio IX, previa contestazione dell’infrazione, potrà disporre la risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e violazioni contrattuali accertate riguardino:
a) l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente a quanto previsto nell’art. 10 della presente della Convenzione.
b) il mancato rispetto del Protocollo di Integrità.
Parimenti l’Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo
Art. 18 Controversie Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria restando espressamente escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli Art. 806 e seguenti del C.P.C.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 19
Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa.
L’Organismo comunica, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio IX ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 20
Protezione dei dati personali
In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roma Capitale – Municipio Roma IX Eur è Titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del trattamento del dati personali riguardanti gli utenti dei servizi, vigila sul corretto utilizzo di tali dati e, con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione, designa l’affidatario
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quale “Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti”, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione per quanto espressamente previsto dalle normative vigenti in materia.
L'Amministrazione Comunale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore della normativa; i controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all’Amministrazione Comunale titolare del trattamento ai sensi dell’art.4, comma 1, del Decreto Legislativo 196/2003.
Art. 21 Pretese di terzi
L’Organismo affidatario garantisce, in ogni tempo, la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
Art. 22 Norme finali
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
L’atto sarà registrato ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Organismo. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Per l’organismo | Per il Municipio Roma IX EUR |
Rappresentante Legale | Direttore di Direzione Socio Educativa |