SOMMARIO
SOMMARIO
1. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio2
2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 3
3. CAMERA DI COMMERCIO - BILANCI 2022 - PUBBLICATO IL DECRETO OIC 2023 - Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2022 4
4. ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l’anno 2023 . 5
5. CONTRIBUTI VOLONTARI 2023 - Dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata - Tabelle e istruzioni dall’INPS 6
6. CALCIO FEMMINILE - PASSAGGIO AL SETTORE PROFESSIONISTICO - Obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) - Le indicazioni dell’INPS 7
7. ENASARCO E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA - Criteri di computo - Precisazioni dall’INPS 8
8. CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - Rilascio, mantenimento e rinnovo della Certificazione a carico di Unioncamere fino al 31 dicembre 2023 - In arrivo incentivi per il potenziamento
9. ATTUAZIONE DEL PNRR - Dalla Banca d’Italia le stime dell’impatto sull’occupazione 9
10. TRASPORTO RIFIUTI - Nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali - Attestato QR Code 10
11. VIECOLI/CARROZZERIE MOBILI - Iscrizione all’Albo Gestori e Attestazione idoneità dei mezzi di trasporto - Nuovo Modulo precompilato RT Paesi extra UE 11
12. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI provenienti dalla manutenzione delle aree verdi 11
13. IL SISTEMA DELLE BONIFICHE AMBIENTALI - Al via il progetto Rembook - Un questionario per le imprese iscritte nelle categorie 9 e 10 da compilare entro il 28 febbraio 11
14. PRIVACY - Le ultime dal sito dell’Autorità Garante 12
15. STARTUP ALTAMENTE TECNOLOGICHE - Al via il sostegno con il Fondo dei fondi europeo 13
16. INL - DATI SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA - In crescita il recupero di contributi e premi evasi 13
17. SPORT DI TUTTI - Risorse per oltre 13 milioni di euro a favore di ASD/SSD ed Enti del Terzo settore in ambito sportivo - Domande dal 24 febbraio 13
18. CONTRIBUTO ACQUISTO CARBURANTE BUS 2022 - 15 milioni di euro per le imprese di trasporto passeggeri su autobus a basso impatto ambientale Avviata la piattaforma per l’inoltro delle domande 14
19. SALE CINEMATOGRAFICHE - Ristori per 15 milioni di euro per l’anno 2022 - Domande di contributo dal 13 al 28 febbraio 2023 15
20. BONUS ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 - Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2023 - Istituiti i codici tributo 15
21. CREDITO D’IMPOSTA PER I POLICLINICI UNIVERSITARI - Fissate le modalità di concessione e fruizione del contributo da 20 milioni di euro - Attesa per la data di avvio 16
22. BANDO ISI 2022 - In arrivo 333 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro - Pubblicato l’Avviso pubblico - Comunicate le date di apertura della procedura informatica 17
23. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d’imposta per l'acquisto del componente AdBlue 18
24. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d’imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto 18
25. IMPRESE AGRICOLE - In arrivo contributi per modernizzare frantoi e macchinari 19
26. REVISORI LEGALI - Costituito il Comitato consultivo per i controlli della qualità 19
27. PArliamo - LA NEWSLETTER PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI - Online il numero di febbraio 2023 anche con versione podcast 20
28. CONTRIBUTO UNIFICATO - Solo con PagoPA anche per il Giudice di Pace 21
29. NUOVO PORTALE INPS - Le novità introdotte 21
30. CASE GREEN - Entro il 2030 edifici in classe E - Primo via libera alla Direttiva UE 22
31. GREEN DEAL EUROPEO - Proposto l’obiettivo zero emissioni per i nuovi autobus urbani entro il 2030 23
32. STRUTTURE “AMOVIBILI” E STRUTTURE “TEMPORANEE” - Dal Consiglio di Stato i chiarimenti sulle differenze - Struttura amovibile non significa opera temporanea 23
33. REGISTRAZIONE DI ATTI PRIVATI A NON RESIDENTI - Registrabili anche senza codice fiscale
34. IMPRENDITORE AGRICOLO - Non fallibile se svolge attività commerciale non prevalente rispetto all’attività agricola - Conferma dalla Cassazione 25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea 28
1. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio
Entro il 28 febbraio 2023, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022.
Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615- bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia “2018-11-04”, analogamente a quanto previsto per le società di capitali.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati
riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del
D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,30 per deposito telematico, a euro 92,30 su supporto informatico (decreto interministeriale del 16 febbraio 2023 - Decreto OIC 2023) - Vedi successivo punto 3 della presente newsletter.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:
• ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
• ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.
Ricordiamo che, oltre che con il software “Fedraplus” o equivalenti, per la compilazione e trasmissione delle pratiche di deposito del Bilancio, il Sistema Camerale ha reso disponibile un servizio web “Depositi e Istanze Registro Imprese” (DIRE), che non richiede nessuna installazione di software sul computer dell’utente, come oggi richiesto da Fedra.
Per utilizzare il servizio è necessario essere utenti Telemaco.
Il servizio consente di depositare bilanci e situazioni patrimoniali che non necessitano di presentazione dell’elenco soci.
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Per un approfondimento dell’argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.
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2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio
Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.
Solo i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale, come previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, n. 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, modificato con legge 28 luglio 2016, n. 154.
L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).
Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Pertanto, nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre 2022, entro il 28 febbraio 2023, dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.
Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.
Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.
La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.
Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo l’attuale tassonomia “2018-11-04”.
Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Vedi Punto 1).
Vogliamo infine ricordare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il sito dedicato ai Contratti di Rete, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.
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Per un approfondimento dell’argomento relativo ai contratti rete clicca qui.
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Per accedere al sito dedicato ai Contratti idi Rete clicca qui.
3. CAMERA DI COMMERCIO - BILANCI 2022 - PUBBLICATO IL DECRETO OIC 2023 -
Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2022
In data 17 febbraio 2023 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, il decreto interministeriale 16 febbraio 2023 recante il finanziamento per l'anno 2023 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ai sensi del comma 3, dell’articolo 9-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Anche se non esplicitamente indicato come nei precedenti decreti, il decreto OIC 2023 si applica con effetti dal 1° gennaio 2023.
La maggiorazione del costo relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, per l’anno 2023 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - passa da euro 2,00 a euro 2,30 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,30 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,30 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,30, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,30, se presentato in modalità telematica.
Entro il 30 giugno 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 l’Unione italiana delle Camere di Commercio dovranno versare all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme indicate in precedenza nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2023 in misura non superiore alla somma di euro 2.700.000,00 e riferire, annualmente, al Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2023 che restano vincolate sul conto.
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Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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4. ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l’anno 2023
L’INPS, con circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Nella circolare si ricorda che l’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari:
▪ alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché
▪ alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
L’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
• la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
• la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022.
Conseguentemente, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 17.504,00.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 23,25% (*) | 23,73% (*) |
(*) La riduzione contributiva al 23,25 % (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 52.190,00.
Per i redditi superiori a euro 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a euro 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è
pari a euro 86.983,00 (euro 52.190,00 più euro 34.793,00).
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
• 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
LINK:
Per consultare il testo della circolare INPS n. 19/2023 clicca qui.
5. CONTRIBUTI VOLONTARI 2023 - Dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata - Tabelle e istruzioni dall’INPS
A seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’INPS, con la circolare n. 24 dell’ 11 febbraio 2023, definisce per il 2023 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle seguenti categorie:
• lavoratori dipendenti non agricoli,
• lavoratori autonomi e
• lavoratori autonomi e collaboratori e assimilati iscritti alla Gestione separata.
I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 ed il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022, che l’ISTAT ha stimato nella misura del - 0,3%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti:
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli;
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.;
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD;
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti;
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
LINK:
Per consultare il testo della circolare INPS n. 24/2023 clicca QUI.
6. CALCIO FEMMINILE - PASSAGGIO AL SETTORE PROFESSIONISTICO - Obbligo di
iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) - Le indicazioni dell’INPS
Con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 il Consiglio Federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha previsto l’introduzione del professionismo sportivo, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.
Con la successiva delibera del 26 aprile 2022, il medesimo Consiglio Federale ha modificato le norme organizzative interne della FIGC (NOIF) adeguandole al professionismo femminile e ne ha stabilito l’entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.
Di conseguenza dal 1° luglio 2022, ai sensi della legge n. 91/1981 e nelle more dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021 attesa per il 1° luglio 2023), è scattato l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti (ex-ENPALS) per le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
• i direttori sportivi;
• i direttori tecnici;
• le atlete calciatrici;
• gli allenatori;
• i preparatori atletici.
Lo rende noto l’INPS, con la Circolare n. 24 del 20 febbraio 2023 con la quale fornisce le indicazioni operative.
L’istituto coglie l’occasione anche per riepilogare le modalità di calcolo della contribuzione previdenziale (la quota IVS) dovuta al FPSP (Fondo pensione degli sportivi professionisti).
Essa è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), da suddividere con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.
Gli obblighi contributivi decorrono dal 1° luglio 2022.
L’INPS spiega che le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile in possesso di regolare posizione contributiva (matricola DM) dovranno assolvere gli obblighi contributivi e informativi tramite i flussi contributivi utilizzando i medesimi codici già in uso per i calciatori professionisti e per le altre figure di lavoratori sportivi.
Per i periodi di competenza dal 1° luglio 2022 al febbraio 2023 si dovrà far ricorso ai flussi di regolarizzazione (DM/VIG) da trasmettere entro il 16 maggio 2023 (terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare).
Le società sportive professionistiche che non siano già titolari di una matricola DM dovranno provvedere all’apertura di una apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS. Al riguardo, nell’iscrizione dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022.
Sempre entro il 16 maggio 2023 andranno versati i contributi riferiti al periodo di competenza antecedente alla pubblicazione della Circolare.
LINK:
Per consultare il testo della circolare INPS n. 24/2023 clicca qui.
7. ENASARCO E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA - Criteri di computo - Precisazioni dall’INPS
Per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.
Sono queste le precisazioni che arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023.
L’INPS, ha riconosciuto all’ENASARCO la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dallo stesso istituto.
La natura integrativa della contribuzione versata all’ENASARCO fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la sola contribuzione ENASARCO non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.
LINK:
Per consultare il testo del messaggio INPS n. 730/2023 clicca qui.
8. CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - Rilascio, mantenimento e rinnovo della Certificazione a carico di Unioncamere fino al 31 dicembre 2023 - In arrivo incentivi per il potenziamento
Due le notizie che riguardano i cosiddetti “Centri di trasferimento tecnologico”.
La prima riguarda la conferma - fino al 31 dicembre 2023 - che la certificazione da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati - per il quinto anno consecutivo - verrà ancora realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale.
La seconda riguarda il finanziamento di 350 milioni di euro, previsto dal PNRR alla missione 4, al fine di potenziare i processi di innovazione delle imprese italiane.
1) Nelle more dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali a operare in conformità al decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del 22 dicembre 2017, la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati è realizzata temporaneamente da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Lo stabilisce il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale 22 dicembre 2022.
Dell’avvenuta pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023.
I Centri di Trasferimento Tecnologico, il cui funzionamento è disciplinato dal decreto 22 dicembre 2017 del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono centri svolgono attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti di operatività individuati dallo steso Ministero.
Per ottenere la certificazione, rilasciata da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati, bisogna rispettare tutta una serie di importanti requisiti, che sono riportati nell’Allegato A del citato decreto del 22 dicembre 2017.
La certificazione dei soggetti in questione è effettuata da enti di certificazione nazionale accreditati, in collaborazione con Unioncamere.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo 3 del citato decreto direttoriale 22 dicembre 2017, nelle more dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali ad operare in conformità al presente decreto, detta certificazione doveva essere realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2019, il rilascio e le verifiche di mantenimento della certificazione dovevano essere effettuate dall’ente di certificazione nazionale.
La data del 31 dicembre 2018 è stata, di anno in anno, prorogata - con ben cinque decreti direttoriali - fino al 31 dicembre 2023.
2) Con Un comunicato stampa del 17 febbraio 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che è in arrivo un decreto ministeriale che finanzia con 350 milioni di euro i centri di trasferimento tecnologico nel nostro Paese.
La misura, prevista dal PNRR alla missione 4, serve al potenziamento e all’estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico.
Il provvedimento stanzia la somma complessiva di 350 milioni di euro. In particolare:
• 113,4 milioni di euro sono destinati al rifinanziamento degli 8 centri di competenza ad alta specializzazione;
• 33,6 milioni di euro sono per il cofinanziamento dei 13 Poli europei di innovazione digitale (EDIH) selezionati a valle della gara europea Digital Europe;
• una quota pari a circa 114,5 milioni di euro è destinata a finanziare i 24 Poli europei di innovazione digitale che hanno ricevuto il “Seal of Excellence” dalla Commissione Europea.
Con l’obiettivo di avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema del trasferimento tecnologico italiano, il decreto istituisce anche una Cabina di regia che avrà il compito di promuovere il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.
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Per consultare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.
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Per consultare tutta la normativa di riferimento e l’elenco dei centri di trasferimento tecnologico industria 4.0 certificati clicca qui.
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Per maggiori informazioni sul finanziamento ai Centri di trasferimento tecnologico clicca qui.
9. ATTUAZIONE DEL PNRR - Dalla Banca d’Italia le stime dell’impatto sull’occupazione
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mette a disposizione del Paese risorse ingenti.
L’attuazione del Piano potrà determinare un aumento significativo della domanda in numerosi comparti.
La gran parte di queste, pari a 191,5 miliardi di euro, sono erogate attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and resilience facility, RRF), il principale strumento del programma Next generation EU.
Questi finanziamenti devono essere utilizzati entro il 2026 e vengono corrisposti con cadenza semestrale, a condizione che siano completati le riforme e gli investimenti previsti dall’accordo con la Commissione europea1.
Ulteriori risorse, soggette a minori condizionalità, sono rese disponibili attraverso il programma comunitario React-EU (13,5 miliardi) e la programmazione nazionale aggiuntiva, con l’istituzione di un Fondo nazionale complementare (30,6 miliardi).
Nel complesso, i finanziamenti ammontano a 235,6 miliardi, circa il 13 per cento del PIL.
L’attuazione del Piano potrà pertanto determinare un aumento significativo della domanda in numerosi comparti; le imprese saranno chiamate ad adeguare rapidamente i propri volumi di attività.
L’attuazione del PNRR produrrà una domanda aggiuntiva di lavoro di 375 mila occupati, per il 79% nel settore privato.
Dalle sole costruzioni nel 2025, anno di picco, si attende l’attivazione di 95.600 occupati, circa il 10% dello stock pre-pandemico.
Il settore ricerca e sviluppo avrà circa 16.000 nuovi occupati mentre quello della produzione di computer, elettronica e ottica potrebbe crearne di 12.700.
È quanto messo in evidenza dalla Banca d’Italia con l’Occasional Paper n. 747 dal titolo “L’occupazione attivata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le sue caratteristiche”.
Questo lavoro propone una quantificazione della domanda di lavoro generata dal PNRR nei diversi settori e la sua ripartizione per tipo di competenze richieste.
Le stime sono ottenute allocando le risorse del Piano ai comparti la cui produzione verrà plausibilmente attivata e calcolando il valore aggiunto generato in ciascuno di essi.
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Per accedere alla pubblicazione della Banca d’Italia clicca qui.
10. TRASPORTO RIFIUTI - Nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali - Attestato QR Code
Con deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023, il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito che l’iscrizione dell’impresa all’Albo dei gestori ambientali potrà essere dimostrata, a scelta dell’impresa, con lo specifico provvedimento cartaceo o, in alternativa, esibendo un apposito attestato -QR code, in formato cartaceo o digitale.
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QR Code che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo.
Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione che i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.
Le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo che devono verificare l’iscrizione di un soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali potranno svolgere tale attività tramite l’apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS): inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto, sarà visualizzata la situazione autorizzativa aggiornata alla data dell’interrogazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà possibile consultare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa;
- il numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- le categorie di iscrizione e relativa validità;
- i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati;
- le pertinenti prescrizioni.
Per utilizzare l’apposita applicazione per dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo devono registrarsi nel portale xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx al fine di ottenere le credenziali di utilizzo della stessa
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Per consultare il testo della delibera n. 1/2023 clicca qui.
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Per accedere al sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali clicca qui.
11. VIECOLI/CARROZZERIE MOBILI - Iscrizione all’Albo Gestori e Attestazione idoneità dei mezzi di trasporto - Nuovo Modulo precompilato RT Paesi extra UE
Con Delibera n.2 del 13 gennaio 2023 il Comitato gestori ambientali ha modificato il Modulo A della Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022 che contiene lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
Il nuovo modulo sarà in vigore dal 15 marzo 2023.
Era necessario rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, predisposta dal responsabile tecnico e semplificare la compilazione di suddetti documenti.
Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.
Ricordiamo che l’articolo 15, comma 3, lettera a) del DM 120/2014 prevede che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
Al comma 4, lettera b) si dispone che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda di iscrizione con analoga attestazione.
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Per consultare il testo della delibera n. 2/2023 clicca qui.
12. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI provenienti dalla manutenzione delle aree verdi
Qualora l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.
Lo ha precisato l’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 1 del 14 febbraio 2023, rispondendo ad un quesito con il quale si chiedeva in quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020.
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Per consultare il testo della circolare n. 1/2023 clicca qui.
13. IL SISTEMA DELLE BONIFICHE AMBIENTALI - Al via il progetto Rembook - Un questionario per le imprese iscritte nelle categorie 9 e 10 da compilare entro il 28 febbraio
Dalla collaborazione tra l’Albo nazionale gestori ambientali e RemTech Expo è nato il progetto RemBook, con l’obiettivo di fornire alla collettività la disponibilità di una banca dati delle competenze tecniche e professionali delle imprese che operano nel campo delle bonifiche.
Al progetto hanno collaborato attivamente le principali associazioni di categoria che rappresentano le imprese del settore, quali Assoambiente, Assoamianto e Confindustria, oltre al prezioso contributo dell’Ispra e della Task force del Commissario Unico per la Bonifica delle discariche abusive.
RemBook persegue un duplice obiettivo:
1. realizzare una banca dati dinamica, presentata con una avanzata interfaccia grafica, attraverso uno studio accurato del mercato, in stretta collaborazione con le imprese specializzate nel settore delle bonifiche di siti contaminati (iscritte in categoria 9) e nel settore delle bonifiche di beni contenenti amianto (iscritte in categoria 10);
2. valorizzare le specifiche competenze delle imprese iscritte all'Albo, impegnate nella progettazione ed esecuzione delle bonifiche, promuovendo le loro professionalità, anche in termini di trasparenza e legalità.
Il primo step per raggiungere gli obiettivi è la somministrazione di un "questionario ad adesione volontaria", indirizzato alle imprese iscritte nelle categorie 9 e 10, che intende focalizzare l'attenzione sulle specifiche competenze delle imprese.
Il questionario dovrà essere compilato entro il 28 febbraio 2023.
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Per maggiori informazioni e per accedere al questionario clicca qui.
14. PRIVACY - Le ultime dal sito dell’Autorità Garante
Nella Newsletter n. 500 del 21 febbraio 2023, l’Autorità per la protezione dei dati personali riferisce, in particolare, su due questioni di particolare interesse: la volontà dell’utente che rifiuta una telefonata commerciale va registrata immediatamente; la tutela rafforzata richiesta per le ricette transfrontaliere.
1. Telemarketing: il “no” dell’utente va registrato subito
Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing.
L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti.
L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro.
2. Sanità: per le ricette transfrontaliere servono maggiori garanzie
Per le ricette transfontaliere occorrono maggiori garanzie e il Garante per la protezione dei dati personali è pronto ad offrire la sua collaborazione al Ministero della salute per un sistema di assistenza transfrontaliera a prova di privacy.
E’ questo il contenuto del parere che l’Autorità ha reso al Ministero della Salute su uno schema di decreto che definisce le modalità di accesso alle prescrizioni di medicinali rilasciate nel territorio italiano a pazienti che intendano utilizzarle in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Il Garante ha innanzitutto sottolineato che i dati sulla salute, per la loro particolare natura, necessitano di una tutela rafforzata e devono conformarsi alla specifica normativa sulla protezione dati, rispettandone i principi.
Sarà necessario, in particolare, riformulare e chiarire meglio i rapporti tra i diversi soggetti (medici prescrittori, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze ecc.) coinvolti nel processo di generazione e utilizzo della ricetta transfrontaliera, specificando la titolarità dei trattamenti dati.
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15. STARTUP ALTAMENTE TECNOLOGICHE - Al via il sostegno con il Fondo dei fondi europeo
Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy comunica che ha lanciato il 13 febbraio 2023, il nuovo Fondo di fondi paneuropeo a sostegno dei campioni della tecnologia nell’ambito dell’ETCI (European Tech Champions Initiative) promossa dal Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) e FEI (Fondo europeo per gli investimenti) in collaborazione con Italia, Germania, Francia, Spagna e Belgio.
Il Fondo di fondi ha ottenuto impegni iniziali per 3,75 miliardi di euro, di cui:
• 500 milioni di euro dal Gruppo BEI;
• 3,25 miliardi dagli Stati membri aderenti.
L’Italia contribuisce con 150 milioni di euro. Le dimensioni del fondo sono destinate a crescere e ad attrarre nuovi impegni in futuro sia da altri Stati membri, sia da operatori privati.
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16. INL - DATI SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA - In crescita il recupero di contributi e premi evasi
Continua ad affinarsi l'attività di intelligence dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e con essa i risultati dell'attività di vigilanza portata avanti dall'Istituto.
Oltre un miliardo i contributi e i premi recuperati a seguito delle ispezioni in circa 100mila aziende, con un incremento del 22% degli accessi per verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questi alcuni dei risultati evidenziati dal direttore INL, Xxxxx Xxxxxxx, davanti alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, riunita lunedì 13 febbraio 2023 nella Sala Piegari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei rappresentanti di Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Inpgi, Carabinieri, Guardia di Finanza, organizzazioni sindacali e datoriali.
Un'occasione per illustrare le linee della programmazione della vigilanza per il 2023 che vede edilizia, agricoltura, logistica e trasporti come i settori principali verso cui indirizzare i controlli relativi a salute e sicurezza nell'ambito della vigilanza cosiddetta di iniziativa.
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Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Ministero clicca qui.
17. SPORT DI TUTTI - Risorse per oltre 13 milioni di euro a favore di ASD/SSD ed Enti del Terzo settore in ambito sportivo - Domande dal 24 febbraio
In arrivo oltre 13 milioni di euro per il 2023 a favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD / SSD) ed Enti del terzo settore di ambito sportivo.
E’ quanto emerge dagli Avvisi pubblicati il 24 gennaio scorso in relazione alle iniziative promosse a favore dell’associazionismo sportivo di base dal Dipartimento per lo sport e Sport e Salute S.p.A.
Si tratta dei seguenti quattro Avvisi:
1) Il Progetto “SPORT DI TUTTI - QUARTIERI” ha lo scopo di supportare le “ASD/SSD” e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso: euro 3.778.875,00, salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.
2) Il Progetto “SPORT DI TUTTI - INCLUSIONE” ha lo scopo di supportare le “ASD/SSD” e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, valorizzando la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso: euro 2.406.410,00, salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
3) Il Progetto “SPORT DI TUTTI - CARCERI” ha lo scopo di supportare le “ASD/SSD” e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, per promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso: euro 3.000.000,00, salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
4) Il Progetto “SPORT DI TUTTI - PARCHI”, ha l’obiettivo di realizzare nuove aree attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso: euro 4.000.000,00 di cui euro 3.300.00,00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e euro 700.000,00 per l’allestimento e l’attivazione digitale delle stesse, salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili.
Le domande di accesso ai finanziamenti potranno essere presentati dagli enti tramite l’apposita piattaforma informatica a partire dalle ore 12:00 del 24 febbraio 2023 fino alle ore 12:00 del 24 marzo 2023, salvo eventuale proroga.
L’importo massimo erogabile a ciascun ente varia a seconda dell’Avviso per il quale è presentata la candidatura.
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Per accedere al sito Sport e Salute e prendere visione dei quattro Avvisi pubblicati clicca qui.
18. CONTRIBUTO ACQUISTO CARBURANTE BUS 2022 - 15 milioni di euro per le imprese di trasporto passeggeri su autobus a basso impatto ambientale Avviata la piattaforma per l’inoltro delle domande
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2022, il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 settembre 2022, che definisce le modalità di erogazione del fondo di 15 milioni di euro (per l’anno 2022), istituito con l’articolo 9, comma 3, del D.L.
n. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti bis"), convertito dalla L. n. 142/2022.
Ad essere destinatarie del beneficio sono le imprese che erogano servizi di trasporto persone su autobus, non sottoposte a obbligo di servizio pubblico e che incontrano vincoli di liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.
L’agevolazione è riconosciuta per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano - CNG, gas naturale liquefatto - GNL, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5) a favore:
• delle imprese di trasporto che esercitano servizi interregionali di competenza statale;
• delle imprese titolari di autorizzazione all’esercizio della professione;
• delle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali;
• delle imprese di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Il contributo è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre del 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Le domande devono essere sottoscritte digitalmente e trasmesse dal rappresentante legale dell'impresa
tramite l’apposita piattaforma attiva dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2023.
Alla domanda deve essere allegata la copia delle fatture o la documentazione attestante l’acquisto avvenuto in Italia del carburante per l'alimentazione degli autobus relative al secondo quadrimestre 2022.
LINK:
Per consultare la modulistica e una Guida operativa e per accedere alla piattaforma e procedere all’inoltro della domanda di contributo clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo del D.M. 13 settembre 2022 clicca qui.
19. SALE CINEMATOGRAFICHE - Ristori per 15 milioni di euro per l’anno 2022 - Domande di contributo dal 13 al 28 febbraio 2023
Sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo è stato pubblicato un avviso con il quale viene pubblicato il decreto ministeriale n. 457 del 28 dicembre 2022 con cui viene destinata una quota pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle sale cinematografiche.
Possono presentare domanda di contributo le sale cinematografiche (intese come uno spazio, al chiuso o all’aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente) in possesso dei seguenti requisiti, di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.M. 457/2022:
a) avere sede legale in Italia;
b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
c) aver realizzato almeno 250 spettacoli cinematografici nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 nella sala cinematografica per cui si fa richiesta di contributo, comprovati da idonea documentazione intestata al soggetto richiedente e da allegare alla domanda.
Per accedere all’agevolazione in questione, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale, rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
a) presentata utilizzando l’apposita piattaforma informatica “DGCOL”;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
c) completa della documentazione prevista nel decreto ministeriale n. 457 del 28 dicembre 2022;
d) presentata nei termini previsti. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2023 e fino alle ore 23:59 del giorno 28 febbraio 2023, secondo le istruzioni indicate nella piattaforma informatica.
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Per maggiori informazioni dal sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo clicca qui.
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Per accedere direttamente alla piattaforma DGCOL clicca qui.
20. BONUS ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 - Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2023 - Istituiti i codici tributo
L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il
maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, l’art. 1 prevede:
• al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
• al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
• al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
• al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
• ai commi 45 e 46, il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo:
• 7010 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• 7011 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) - art. 1,
c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• 7012 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• 7013 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• 7014 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
LINK:
Per consultare il testo della risoluzione n. 8/E/2023 clicca qui.
21. CREDITO D’IMPOSTA PER I POLICLINICI UNIVERSITARI - Fissate le modalità di
concessione e fruizione del contributo da 20 milioni di euro - Attesa per la data di avvio
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023, il decreto del Ministero della salute 13 dicembre 2022 sulle modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.
Potranno beneficiare del contributo:
• i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonché
• i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa.
È soggetto ad agevolazione il “costo salariale” sostenuto per gli anni 2022 e 2023 dai policlinici per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.
Per “costo salariale” si intende l'importo totale effettivamente sostenuto dall'ente in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori di cui sopra e comprende la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (art. 3, comma 2).
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che gli enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo di imposta in relazione al quale il contributo è attribuito.
Per “personale in servizio” si intende sia il personale dipendente sia il personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca, anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e regione.
Il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo salariale, sostenuto in ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 4).
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
Le modalità per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'agevolazione saranno precisate con un successivo avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 6).
Le risorse finanziarie messe a disposizione sono 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 11).
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Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
22. BANDO ISI 2022 - In arrivo 333 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro - Pubblicato l’Avviso pubblico - Comunicate le date di apertura della procedura informatica
In data 1° Febbraio 2023, l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso pubblico ISI 2022, rinnovando il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, e
• incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
• migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza,
• conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Della pubblicazione dell’Avviso ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022.
Sul portale INAIL - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
In data 15 febbraio 2023, l'INAIL ha comunicato la data di apertura procedura informatica e i profili di intermediari.
Dal giorno 2 maggio 2023 al giorno 16 giugno 2023, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al Bando ISI 2022.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
LINK:
Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito dell’INASIL clicca qui.
23. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d’imposta per l'acquisto del componente AdBlue
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023, il decreto interministeriale 30 settembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili recanti le disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente AdBlue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori.
In particolare, le disposizioni del decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente AdBlue, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 29.600.000,00 per l'anno 2022, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è concesso, nel rispetto del limite di spesa, in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio delle attività indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.
Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Con successivo decreto direttoriale saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.
L'istanza dovrà essere presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che consentirà di inserirei dati necessari alla determinazione del credito concedibile.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
24. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d’imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2022, il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 dicembre 2022 per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per il 2022, finalizzato a
mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli nel rispetto del limite di spesa previsto.
Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto (art. 2)
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è concesso, nel rispetto del limite di spesa, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto sopra citati ed utilizzati per l’esercizio delle attività indicate, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (art. 3).
Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.
Con successivo decreto direttoriale saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.
L'istanza dovrà essere presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che consentirà di inserirei dati necessari alla determinazione del credito concedibile (art. 4).
L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final.
La nuova richiesta di compatibilità sarà inviata alla Commissione a modifica della precedente già emanata con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final (art. 8, comma 1).
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25. IMPRESE AGRICOLE - In arrivo contributi per modernizzare frantoi e macchinari
In arrivo, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un decreto con il quale si opera, in favore di Regioni e Province autonome, il riparto di 500 milioni di euro previsti dal PNRR per l'innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare.
L'intervento prevede due sottomisure:
• una per la modernizzazione dei frantoi oleari, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro,
• l'altra finalizzata all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di
tecniche di agricoltura di precisione, con una dotazione di 400 milioni di euro.
Nella ripartizione delle risorse sono stati considerati parametri oggettivi, come la superficie agricola utilizzata e il numero di aziende agricole, il lavoro in agricoltura e la superficie forestale per quanto riguarda la meccanizzazione agricola, mentre per la trasformazione olearia, sono stati considerati la superficie olivicola e il numero di frantoi presenti sul territorio, l’obiettivo è aumentare l'efficienza dei frantoi.
Il sostegno consisterà in sovvenzioni dirette e l'aiuto non supererà il 50% dei costi ammissibili. Il piano sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
26. REVISORI LEGALI - Costituito il Comitato consultivo per i controlli della qualità
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023, ha costituito il Comitato consultivo in materia di controlli della qualità sulla revisione legale dei conti.
Il Comitato sarà convocato, presieduto e coordinato dal dirigente dell’ufficio competente in materia di controlli della qualità sulla revisione legale dei conti dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
È invitato a partecipare ai lavori un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:
• analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
• proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
Il Comitato deve riunirsi con la frequenza necessaria allo svolgimento dei lavori fino al 30 giugno 2023, data prevista per la conclusione delle attività.
LINK:
Per consultare il testo della determina 28368/2023 clicca qui.
27. PArliamo - LA NEWSLETTER PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI - Online il
numero di febbraio 2023 anche con versione podcast
Con l’edizione di febbraio di XXxxxxxx, debutta la versione podcast della newsletter indirizzata ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Una linea audio diretta, realizzata dalla Funzione Pubblica con la collaborazione di Formez PA, per rendere più fruibile e più inclusiva l’informazione mensile per l’aggiornamento su tutte le principali novità che riguardano la Funzione pubblica e il mondo della Pubblica Amministrazione.
In questo terzo numero della nuova serie di PArliamo e nel podcast:
• il racconto della seconda tappa a L’Aquila di “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori” e il Decreto “Ricostruzione”;
• LaTUaPA, il portale per segnalare “ciò che non va” all'Ispettorato per la funzione pubblica;
• la nascita della banca dati dei pareri;
• l'inaugurazione dell’ottavo corso-concorso per i dirigenti pubblici e il bando per la nona edizione;
• il xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 0000;
• la consultazione dei fornitori di soluzioni applicative SUAP (Sportello unico per le attività produttive) e SUE (Sportello unico per l’edilizia);
• la presenza del Dipartimento della funzione pubblica al Sapienza Career Days e l'impegno per attrarre giovani talenti nella PA;
• il progetto Polis targato Poste italiane per fare degli uffici postali una ‘casa dei servizi digitali’ della Pubblica Amministrazione in 7mila Comuni al di sotto dei 15mila abitanti;
• la XI Conferenza IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, fondazione ANCI);
• la visita di una Delegazione della Romania a Palazzo Xxxxxx;
• la videoconferenza tra il Ministro Xxxxxxxxx e il Segretario di Stato estone Peterkop sull’Open Government Partnership.
LINK:
Per consultare il testo della newsletter n. 3/2023 clicca qui.
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Per la versione podcast della newsletter n. 3/2023 clicca qui.
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Per accedere all’archivio delle newsletter clicca qui.
28. CONTRIBUTO UNIFICATO - Solo con PagoPA anche per il Giudice di Pace
Considerato che gli Uffici del Giudice di Pace sono “facenti parte del plesso della giurisdizione ordinaria (giudice ordinario)”, anche ai predetti si applica il comma 1-quinquies dell’art. 192 del Testo unico spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Dunque dal 1° gennaio 2023, il pagamento del contributo unificato con XxxxXX è obbligatorio anche per le cause introdotte davanti al Giudice di Xxxx.
La conferma viene dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - con il provvedimento del 30 gennaio 2023, emanato in risposta ad una specifica richiesta di chiarimento in materia.
Il Ministero ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. n. 149 del 2022, attuativo della Riforma civile, ha apportato modifiche all’articolo 192 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) in tema di contributo unificato prevedendo che:
• per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario, il contributo è corrisposto tramite piattaforma tecnologica (Pago PA) (comma 1);
• altre modalità di pagamento non liberano la parte, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta a pena di decadenza entro 30 giorni dal predetto pagamento (comma 1-bis);
• per i procedimenti davanti al giudice ordinario l’obbligatorietà del pagamento telematico acquista efficacia dal 1° gennaio 2023 (comma 1-quinques);
• in caso di mancato funzionamento della piattaforma, attestato da provvedimento sul sito del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il contributo è corrisposto validamente anche con bonifico bancario o postale, e la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (comma 1-sexies).
Pertanto, secondo la Direzione generale Xxxxxxxxx, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica PagoPA.
LINK:
Per consultare il testo del provvedimento del 30 gennaio 2023 clicca qui.
29. NUOVO PORTALE INPS - Le novità introdotte
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha lanciato il nuovo portale INPS, completamente rinnovato sia per quanto riguarda la grafica che per quanto concerne i suoi contenuti.
Un progetto dinamico, con una grafica rinnovata e una innovativa organizzazione dei contenuti.
Il punto focale della realizzazione del nuovo portale- si legge nella presentazione - è stato mettere l’utente al centro del progetto.
Gli utenti sono stati coinvolti in ogni fase: dalla progettazione alla realizzazione finale.
Sono state ascoltate e registrate le esigenze dell’utenza per la progettazione e la verifica della nuova architettura dei contenuti, le diverse parti del portale sono state disegnate partendo dai bisogni espressi dall’utenza.
I contenuti relativi ai servizi sono organizzati in quattro macro categorie:
• "Pensioni e Previdenza",
• "Lavoro",
• "Sostegni, Sussidi e Indennità" e
• "Imprese e Liberi professionisti".
Queste, a loro volta, sono suddivise in numerose categorie e sottocategorie.
La pubblicazione del nuovo portale INPS non rappresenta un punto d’arrivo: il progetto, infatti, sarà in continua evoluzione con l’obiettivo di accogliere i consigli che arriveranno dagli utenti. In particolar modo, lo strumento ‘Ti piace il nuovo portale’ consentirà di raccogliere e di analizzare i feedback degli utenti per capire quali interventi migliorativi si potranno introdurre.
A questo proposito, INPS avverte: ‘Sono in xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx istituzionale dell’Istituto.
In considerazione delle necessarie operazioni di riconfigurazione dei servizi online, si comunica che saranno possibili disagi nelle prossime ore’.
In occasione della ricorrenza del 125° anniversario della sua nascita, l’INPS intende adottare una
versione rivisitata del logo, dove spicca proprio il riferimento ai 125 anni dell’INPS.
Più versatile, più leggibile e ancora più adatto al digitale: queste le caratteristiche dell’evoluzione del logo che l’INPS adotterà progressivamente su tutti i canali di comunicazione fisici e digitali, nel corso delle prossime settimane.
LINK:
Per accedere al nuovo portale clicca qui.
30. CASE GREEN - Entro il 2030 edifici in classe E - Primo via libera alla Direttiva UE
Entro il 2030 gli edifici residenziali esistenti dovranno raggiungere almeno la classe energetica E; entro il 2033 la classe energetica D.
È quanto prevede il testo di revisione della Direttiva sulle performance energetiche degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD; la cd. “Direttiva Case Green”), approvato il 9 febbraio scorso in Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo.
Con 49 voti favorevoli, 18 contrari e 6 astensioni, la Commissione ha adottato la sua posizione sulla proposta di revisione della Direttiva Case Green che mira a ridurre il consumo di energia nel settore edilizio dell’UE entro il 2030, ad aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici inefficienti, fino a renderli climaticamente neutri entro il 2050.
La normativa ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra provenienti dal settore immobiliare, che secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente nel 2020 causava il 35% delle emissioni in Europa, tra combustibili fossili, elettricità e riscaldamento.
Tra il 2005 e il 2020 queste emissioni sono calate complessivamente del 25% nel continente, con forti differenze tra paesi come la Svezia (-68%) e altri come Lussemburgo, Romania o Lituania che sono migliorati di meno del 5%; l’Italia si ferma al -18%.
Secondo il testo della Direttiva Case Green adottato:
• tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero dal 2028;
• i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà di autorità pubbliche dovrebbero essere a emissioni zero dal 2026;
• tutti i nuovi edifici dovrebbero essere dotati di tecnologie solari entro il 2028, ove tecnicamente idoneo ed economicamente fattibile;
• gli edifici residenziali in fase di ristrutturazione hanno tempo fino al 2032 per conformarsi.
La novità più dibattuta è quella relativa agli edifici esistenti. Secondo la nuova normativa UE:
• gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere entro il 2030 almeno la classe energetica E ed entro il 2033 la classe energetica D;
• gli edifici non residenziali e pubblici dovrebbero raggiungere le stesse classi energetiche rispettivamente entro il 2027 e il 2030 (la Commissione ha proposto F ed E).
Spetterà ai singoli Stati stabilire le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi, nei piani nazionali di ristrutturazione.
Per tenere conto dei diversi stock edilizi dei paesi dell’UE, la classe energetica G dovrebbe corrispondere al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel parco nazionale.
Secondo le ultime rilevazioni di ANCE in Italia sono circa 12,2 milioni gli edifici residenziali, tra questi oltre 9 milioni risultano particolarmente inquinanti.
I dati ENEA parlano di circa il 74% in classe inferiore alla D, nello specifico il 34% in G, 23,8% in F e 15,9% E.
Calandosi negli step imposti dalla direttiva Case Green dovremmo efficientare almeno 2 milioni di edifici entro il 2033, cosa impossibile se non associata ad una politica di incentivazione fiscale adeguata.
Tuttavia, non tutti gli edifici sarebbero interessati dalla direttiva case green. Oltre ai monumenti, i singoli Paesi potranno decidere di escludere anche:
• gli edifici protetti per il loro particolare valore architettonico o storico;
• gli edifici tecnici;
• le seconde case (case vacanza);
• abitazioni indipendenti con superficie inferiore ai 50 metri quadri;
• le chiese e i luoghi di culto;
• gli alloggi pubblici sociali, laddove i lavori di ristrutturazione porterebbero ad aumenti degli affitti che non possono essere compensati risparmiando sulle bollette energetiche.
Siamo ancora ben lontani dall’approvazione definitiva della Direttiva Case Green. Attendiamo gli ulteriori sviluppi.
31. GREEN DEAL EUROPEO - Proposto l’obiettivo zero emissioni per i nuovi autobus urbani entro il 2030
Ambizioni obiettivi anche per le emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti (HDV) a partire dal 2030.
La Commissione Europea ha, infatti, proposto l’obiettivo “zero emissioni” per i nuovi autobus urbani entro il 2030 e una riduzione delle emissioni del 90% per i nuovi autocarri entro il 2040.
I camion, autobus urbani e autobus a lunga percorrenza sono responsabili di oltre il 6% delle emissioni totali di gas a effetto serra (GHG) dell'UE e di oltre il 25% delle emissioni di gas serra derivanti dal trasporto su strada, quindi l’introduzione dei nuovi veicoli pesanti garantirebbe che questo segmento del settore del trasporto su strada contribuisca al passaggio a una mobilità a emissioni zero e agli obiettivi dell'UE in materia di clima e inquinamento zero.
La Commissione ha proposto di introdurre gradualmente norme più rigorose sulle emissioni di CO2 per quasi tutti i nuovi veicoli pesanti con emissioni di CO 2 certificate, rispetto ai livelli del 2019, in particolare:
• riduzione delle emissioni del 45% dal 2030;
• riduzione delle emissioni del 65% dal 2035;
• riduzione delle emissioni del 90% dal 2040.
Per stimolare una diffusione più rapida degli autobus a emissioni zero nelle città, la Commissione ha proposto inoltre di rendere tutti i nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030.
In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e di REPowerEU, questa proposta avrà i seguenti effetti:
• un impatto positivo sulla transizione energetica, riducendo la domanda di combustibili fossili importati e migliorando il risparmio energetico e l'efficienza nel settore dei trasporti dell'UE;
• vantaggi agli operatori e agli utenti dei trasporti europei riducendo i costi del carburante e il costo totale di proprietà e garantirà una più ampia diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista energetico;
• miglioramento della qualità dell'aria, in particolare nelle città, e della salute degli europei.
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32. STRUTTURE “AMOVIBILI” E STRUTTURE “TEMPORANEE” - Dal Consiglio di Stato
i chiarimenti sulle differenze - Struttura amovibile non significa opera temporanea
La qualificazione di opere edilizie come “amovibili”, utilizzata dalle Amministrazioni nel caso di specie per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti, non consente di attribuire automaticamente agli stessi interventi costruttivi il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sezione Settima) nella sentenza 11715/2022 pubblicata il 30 dicembre 2022, ribadendo che la qualificazione di “amovibile” non coincide necessariamente con il concetto di “stagionalità” e che le strutture amovibili non sono necessariamente temporanee.
Il fatto che un manufatto si caratterizzi per essere facilmente amovibile, non lo qualifica in maniera automatica come struttura stagionale.
Una struttura amovibile è un manufatto che può essere rimosso facilmente e in poco tempo. Per capire se una struttura amovibile è anche temporanea, bisogna quindi valutare il reale utilizzo nel tempo cui è destinata.
Nel caso sottoposto all'esame di Palazzo Spada, il titolare di uno stabilimento balneare aveva presentato al comune una SCIA per regolarizzare i propri manufatti in legno realizzati, originariamente, sulla base di un permesso di costruire rilasciato nel 2012 con l'ok della Soprintendenza.
Ma quest'ultima, attivata dal Comune per la compatibilità paesaggistica, riteneva che il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica non siano più validi perché sarebbero riferite a un permesso di costruire con limitazione stagionale, relativo a manufatti da rimuovere a fine stagione. Ciò in virtù del fatto che tali strutture venivano appunto definite "amovibili" nella documentazione.
Le opere, al contrario, sono rimaste sul posto e, secondo la Soprintendenza, sono prive dei permessi necessari e non è quindi possibile autorizzare nuovi interventi.
Il gestore del lido ha sottolineato che le autorizzazioni hanno una validità annuale e non stagionale e che la Soprintendenza può solo pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica, ma non può determinare se una struttura amovibile è temporanea o no perché oltrepasserebbe le sue competenze.
Il gestore del lido ricorreva quindi al Tar Puglia, che gli dava ragione, annullando la nota della Soprintendenza sulla base di due ordini di considerazioni:
• quella secondo la quale il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune dovevano considerarsi caratterizzati da una valenza annuale e non stagionale, non comparendo tale ultima limitazione in nessuno dei due provvedimenti;
• quella per cui, in ogni caso, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il suo parere ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto intervento di modifica nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico e non sarebbe potuta giungere alla pronuncia di improcedibilità della pratica sulla base di un riesame della portata dei titoli rilasciati da altro ente (il Comune) se non travalicando le proprie competenze.
La Soprintendenza ricorreva quindi al Consiglio di Stato, che però confermava la tesi del Tar Puglia, la quale "ha evidenziato con precisione tutti gli elementi che hanno fatto ragionevolmente propendere per una pronuncia di accoglimento dell’originario gravame".
Il Consiglio di Stato ha osservato che le strutture amovibili, seppure inizialmente intese dalla Soprintendenza come “stagionali”, sono state successivamente considerate “annuali” negli atti di autorizzazione delle attività rilasciati dal Comune. Da tali atti emerge, infatti, una prospettiva di utilizzo economico del sito più ampia e non limitata alla stagione estiva.
Ma, soprattutto, la qualificazione delle opere in questione come “amovibili” utilizzata dalle Amministrazioni per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti in questione, non consente, in realtà di attribuire automaticamente agli interventi costruttivi de quibus il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.
LINK:
Per consultare il testo della sentenza 11715/2022 clicca qui.
33. REGISTRAZIONE DI ATTI PRIVATI A NON RESIDENTI - Registrabili anche senza codice fiscale
Nella richiesta di registrazione del contratto di locazione in cui il locatario sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato e risulti privo di codice fiscale non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 14 febbraio 2023.
L’art. 6, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 605/1973 prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediate dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella Tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 605/1973.
Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:
• per le persone fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale.
Dunque, nella richiesta di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.
La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, anziché tramite il modello RLI.
Il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d.
cedolare secca.
Anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga) dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione.
Il pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.
Queste modalità sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.
LINK:
Per consultare il testo della risoluzione n. 5/E/2023 clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo della risoluzione n. 14/E/2014 clicca qui.
LINK:
Per scaricare il Modello 69 con le istruzioni per la compilazione clicca qui.
34. IMPRENDITORE AGRICOLO - Non fallibile se svolge attività commerciale non prevalente rispetto all’attività agricola - Conferma dalla Cassazione
Non fallibile l’imprenditore agricolo anche se esercita attività commerciali ma in misura non prevalente rispetto alla produzione agricola.
Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2153 depositata il 24 gennaio 2023, con la quale ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato il fallimento di una ditta individuale che esercitata attività di vivaistica.
Ricorda la Corte che il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “essenziali” (1° comma) ed attività agricole “per connessione” (3° comma).
Con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo.
Sotto il primo profilo, la connessione postula che le attività di cui al 3° comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo “essenziale”.
Sotto il secondo profilo, la connessione va intesa, all’insegna del parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” - nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorché le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderante dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali.
La connessione oggettiva richiede, previamente, che l’attività agricola “per connessione” sia - così come si evidenzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”.
Il rapporto di “prevalenza” - continua la Corte - si risolve in un giudizio comparativo di valenza “economico-patrimoniale”.
Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” dei prodotti delle attività di commercializzazione di manipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali.
Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali, produzione che, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata, comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore.
D’altronde, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° comma, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art. 2135, 3° comma, cod. civ. assumono rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614).
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Per consultare il testo dell’Ordinanza n. 2153/2023 clicca qui.
1) CONGRUITA’ MANODOPERA - LE NUOVE FAQ PUBBLICATE DA CNCE
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha pubblicato una nuova integrazione alle FAQ relative alla congruità della manodopera in edilizia.
Nel dettaglio, le nuove FAQ – 9 in totale – forniscono chiarimenti in merito a:
• frazionamento di affidamenti di appalti, ciascuno dei quali di valore inferiore a 70mila euro;
• contabilità separata per i cantieri eco-sismabonus.
E’ stata, inoltre, sostituita la FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022 con la FAQ n. 9 inerente la posa di infissi e serramenti.
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Per consultare il testo delle nove FAQ pubblicate clicca qui.
2) OPERATORI FINANZIARI - INVIO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE ANNUALE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Entro il 28 febbraio gli operatori finanziari (Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario) devono inviare la comunicazione annuale dei dati all’Anagrafe tributaria, sulla base delle nuove modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 maggio 2022, Prot. n. 176227/2022.
Con tale provvedimento sono stati approvati nuovi documenti tecnici e definite le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari.
Queste le principali novità introdotte:
• modifica dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili ed annuali;
• nuova rappresentazione delle informazioni contabili di alcuni rapporti finanziari;
• specificazione della natura della valuta in cui è tenuto il rapporto, diversa dalla valuta prevista dalla codifica UIF;
• introduzione di nuove tipologie di rapporti.
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Per accedere all’archivio dei rapporti con operatori finanziari e per consultare il testo del provvedimento n. 176227/2022 clicca qui.
3) ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI - DISPONIBILE IL NUOVO SERVIZIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
E’ online il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente di ottenere via e-mail, ai fini della rottamazione, il “Prospetto informativo” con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e addebito. Il servizio serve a conoscere quali debiti rientrano nella “Definizione agevolata”, introdotta dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).
La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2023.
Due sono le modalità alternative per richiedere il Prospetto informativo:
• Online in area riservata e
• Online in area pubblica.
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Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta del “Prospetto informativo” dal sito dell’Agenzia riscossione, clicca QUI.
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Per presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, senza la necessità di inserire credenziali di accesso, clicca QUI.
4) PICCOLI COMUNI - PUBBLICATO IL DPCM DI RIPARTO DEL FONDO ASSUNZIONI PNRR
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con cui vengono ripartite le risorse, tra i Comuni sotto i 5mila abitanti, del Fondo per assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026 legate all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Sono 760 i piccoli Comuni beneficiari della misura, per 1.026 unità di personale, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualifica non dirigenziale.
Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dal cosiddetto primo decreto-legge PNRR (Dl 6 novembre 2021, n. 152) che ha istituto il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.
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Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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Per maggiori informazioni dal Dipartimento Funzione Pubblica clicca qui.
5) AVVISO “C.S.E. 2022” - PROROGATI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Prorogati i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso “C.S.E. 2022”, che finanzia progetti riguardanti la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni comunali.
Un decreto della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica posticipa al 14 aprile 2023 il termine ultimo di presentazione delle istanze, che potranno essere formulate fino a esaurimento della dotazione finanziaria prevista dall’avviso.
Scade invece il 31 agosto 2023 il nuovo termine per l’esecuzione della prestazione, mentre la data entro cui i Comuni beneficiari devono presentare la richiesta di accredito del contributo è stata fissata al 15 settembre 2023.
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Per maggiori informazioni dal sito del Ministero clicca qui.
RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 13 al 21 Febbraio 2023)
1) Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 3 febbraio 2023: Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023).
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2) Ministero della transizione ecologica - Decreto 21 ottobre 2022: Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima». (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023).
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3) Ministero della salute - Decreto 31 dicembre 2022: Modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023).
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4) D.P.C.M. 30 dicembre 2022: Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023).
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5) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 30 settembre 2022: Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023).
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6) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 22 dicembre 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023).
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