Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
Allegato A alla delibera 435/01/CONS
Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “fase di avvio dei mercati” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;
b) “fase transitoria” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica;
c) “programmi televisivi numerici o palinsesti” l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;
d) “programmi dati”: servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
e) “blocco di diffusione”: l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
f) “capacità trasmissiva”: numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
g) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
h) “fornitore di contenuti”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora;
i) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
l) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
m) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
n) “fornitore di contenuti a carattere comunitario”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:
1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;
2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
o) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
p) “opere europee”: le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:
i. siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
ii. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
iii. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
q) “piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”: il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo televisivo in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
r) “piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora”: il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31
dicembre 2001 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI
Articolo 2
(Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
2. L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente regolamento.
3. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
6. L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
7. Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.
8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell’autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare del capitale sociale interamente versato;
e) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
g) ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento.
10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al
comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
11. Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
Articolo 3 (Contenuto della domanda)
1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;
c) l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;
d) l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;
e) l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;
f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.
Articolo 4 (Durata e rinnovo)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.
2. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.
Articolo 5 (Contributi)
1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.
3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità. Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7 (Responsabilità e rettifica)
1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.
Articolo 9
(Quote di emissione e produzione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.
Articolo 10 (Promozione di opere audiovisive)
1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all’interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall’articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
Articolo 11
(Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)
1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.
3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 12 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.
2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:
a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI
Articolo 13
(Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall’articolo 34.
3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni
l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.
5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:
a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
6. L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della società dell’informazione forniti da soggetti terzi.
7. L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
8. L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
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Articolo 14
(Modalità di rilascio delle licenze)
1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a
condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare.
3. La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell’investimento da effettuare.
4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.
6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Articolo 15
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)
1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente;
b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
d) il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell’attività;
f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
g) gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
h) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente;
i) l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi.
2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;
b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
e) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
3. La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi:
a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;
b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.
4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:
a) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
b) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti;
c) l’assunzione degli impegni di cui all’articolo 35, comma 2, qualora non assunti già all’atto della richiesta di conversione dell’abilitazione alla sperimentazione.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all’articolo 34.
6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del comma 2.
Articolo 16
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)
1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere: l’indicazione del bacino di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all’articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all’articolo 15, comma 3.
2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.
Articolo 17 (Radiofrequenze utilizzabili)
1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.
3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel provvedimento di cui all’articolo 29.
Articolo 18 (Contributi e canoni)
1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall’Autorità con regolamento di cui al successivo articolo 29.
2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.
Articolo 19
(Progetto dell'impianto o della rete)
1. Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall’articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento.
Articolo 20 (Verifiche sugli impianti)
1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
Articolo 21
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.
2. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento anche graduali.
3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l’Autorità provvede secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Articolo 22
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.
2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall’utente.
Articolo 23
(Durata delle licenze e revoca)
1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.
2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA
E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 24
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:
a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;
b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;
c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.
2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.
3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall’ articolo 21 della legge n. 223/90.
4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.
5. I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di cui al comma 1, lett. b.
6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.
Articolo 25
(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)
1. I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.
2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione .
Articolo 26
(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
1. L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:
a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;
b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;
c) rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente all’operatore di rete;
d) rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 223/90.
2. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito esclusivamente locale.
Articolo 27
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
1. L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.
2. L’operatore di rete è tenuto a:
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.
Articolo 28
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)
1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
Articolo 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)
1. L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
a) norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;
e) le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l’innovazione.
CAPO VI DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
Articolo 30
(Licenze per operatori di rete radiofonici
e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)
1. Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l’Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete radiofonico.
Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)
1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.
2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.
4. L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.
5. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:
a) le aree interessate dalla sperimentazione;
b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;
c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;
d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
e) l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione.
6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
7. L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all’effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.
CAPO VII
PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 32 (Attuazione del piano digitale)
1. I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente all’adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.
Articolo 33 (Abilitazione alla sperimentazione)
1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.
4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.
5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.
Articolo 34
(Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)
1. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:
a) le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento;
b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l’indicazione delle relative frequenze di emissione;
c) le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
e) l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione;
f) l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all’atto della richiesta di abilitazione.
2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.
3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
4. I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell’ articolo 3, commi 6 e 11, della legge
n. 249/97, devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno, all’interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l’abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l’intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:
a) i principi di pluralismo informativo;
b) la varietà delle tipologie editoriali;
c) la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi autoprodotti ed alla promozione di opere europee.
5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.
6. L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all’articolo 28 del presente regolamento.
Articolo 35
(Conversione delle abilitazioni televisive)
1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.
2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;
b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro) per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale;
c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all’articolo 29.
5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento vigente, secondo le modalità e gli
importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.
Articolo 36
(Conversione delle concessioni televisive)
1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle emittenti di cui all’articolo 29 del presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.
3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dall’articolo 16 e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito locale.
4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.
Articolo 37
(Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di frequenze)
1. Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.
2. Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni, ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all’articolo 29.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 38
(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)
1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro.
2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall’articolo 34, comma 4, del presente regolamento.
Articolo 39
(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico)
1. È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori di contenuti.
2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40 (Disposizioni finali)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento successivamente all’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le disposizioni di cui al capo III.
4. Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.