BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Tra
La (P.A..)..............in persona del.....................pro tempore, Sig......................
nato a................................e residente in qui di seguito
denominato Ente affidante.
e
l’impresa...........in persona del suo rappresentante legale, Sig………………
nato a................. e residente in qui di seguito denominata impresa.
Premesso che
1) Il Comune di Serra de’Conti con delibera di Giunta Municipale n. del ha approvato il progetto per il Trasporto Pubblico Locale per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2021 ;
2) la gara d’appalto relativa ai servizi oggetto del presente contratto è stata aggiudicata all’impresa con determinazione del..... n.... del.....sulla base del capitolato speciale d’appalto C.I.G. ;
3) la (P.A..)........ ha approvato, con deliberazione di Giunta Municipale n.....del. lo schema del presente contratto di servizio.
Tutto ciò premesso, si stipula il seguente CONTRATTO DI SERVIZIO
Art. 1 Premessa
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Validità del contratto
II presente contratto avrà la durata di anni......., a partire dal......., fino al ……….
II servizio avrà inizio dal.......
Art. 3 Oggetto del contratto
Costituiscono oggetto del presente contratto:
a) il Programma di Esercizio,
l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla rete delle autolinee individuata secondo l’elaborato “Programma di esercizio” dove vengono analiticamente indicati per ogni collegamento:
- lunghezza della linea, numero delle corse, giorni di servizio, mezzi, ore di servizio e posti offerti,
che anche se non materialmente allegato viene sottoscritto per accettazione e fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e lo si considera qui ritrascritto;
b) il Capitolato Speciale di Appalto,
che anche se non materialmente allegato viene sottoscritto per accettazione e fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e lo si considera qui ritrascritto.
Le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, nel rispetto della normativa vigente, sono descritte nei predetti documenti “A” e “B”.
Art. 4 Corrispettivi e compensazioni
1. L’ente affidante si impegna a corrispondere all’impresa per i servizi di trasporto pubblico oggetto del contratto di cui all’articolo 3, un corrispettivo annuo di €...... + Iva al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del …..
%.
2. L’importo annuo di cui al comma precedente viene erogati in 3 rate quadrimestrali entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto dall’art. 17 del Capitolato di gara.
3. Il corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.
Art. 5 Variazione dei servizi
1. L’impresa può apportare, anche su richiesta dell’Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell’offerta, a miglioramenti di efficienza e/o al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, parziali variazioni all’organizzazione dei servizi.
2. Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 5% della percorrenza annua non determinano variazioni dell’ammontare degli importi di cui all’articolo 4.
3. variazioni tra il 5% ed il 10 % determinano riduzione o aumento proporzionale all’importo di cui all’art.4.
4. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificatamente autorizzate dall’Ente affidante.
Art. 6 Revisione del contratto
1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell’ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all’articolo 4 nei casi in cui, data l’insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 10% della percorrenza annua.
In tal caso l’ammontare del corrispettivo e delle compensazioni spettanti all’impresa viene determinato in rapporto all’entità delle diverse prestazioni richieste.
Art. 7 Orari e fermate
I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previste dai programmi di esercizio e garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 9
Art. 8
Risorse umane e tecniche
1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto l’Impresa deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo, sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio. All’esercizio dei servizi devono essere adibiti autoveicoli immatricolati ad uso di terzi in servizio di linea per il trasporto di persone, ai sensi dell’articolo 87 del
C.d.s. e, secondo le norme vigenti, salvo l’applicazione dell’articolo 82, comma 6 del C.d.s..
2. Al personale in servizio l’impresa è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri 23.7.76 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Art.9
Standard minimi di qualità del servizio e informazione all’utenza
1. I servizi di cui al presente contratto dovranno avere le caratteristiche qualitative rispondenti a quelle richieste nel capitolato speciale d’appalto e offerte in sede di aggiudicazione della gara.
Art.10
Carta della mobilità
1. Fermo restando gli standard qualitativi minimi di cui all’articolo 9, l’impresa è impegnata ad adottare la “Carta della mobilità” ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273, secondo lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti, allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.11 Garanzie
2. L’Impresa prima della stipula del contratto ha provveduto a versare una cauzione pari allo.....% dell’importo complessivo di cui al precedente art. 4, a garanzia degli impegni assunti per effetto del contratto stesso; detta cauzione ha validità sino al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente affidante.
Art. 12 Vigilanza e verifiche
1. Le funzioni di controllo sull’esercizio spettano all’Ente affidante che può effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere alle imprese i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio.
2. L’impresa si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, su supporto informatico.
Art. 13 Risoluzione del contratto
L’Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, con conseguente risoluzione del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:
- mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell’Impresa affidataria;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti
irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;
- mancata ottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
- qualora l’Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- qualora l’impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
- per gravi o ripetute inosservanze dei contratti di lavoro e di leggi relative alla sicurezza sul lavoro qualora l’azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell’Ente affidante;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’impresa affidataria, la quale dovrà risarcire all’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
L’Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, qualora siano venute meno le esigenze pubbliche del programma di esercizio senza che l’Impresa affidataria abbia a pretendere alcun compenso o risarcimento.
L’impresa può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a 60 giorni rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 4 per la liquidazione e l’erogazione degli importi dovuti, salvo in ogni caso il pagamento delle somme dovute ed il diritto al risarcimento danni.
Art. 14 Penali
1. Le penali sono stabilite dall’art. 16 del Capitolato Speciale di appalto e di seguito riportate:
L'Impresa sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi suoi propri e a completo rischio dell'impresa stessa.
Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazioni al responsabile del servizio che ne darà comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.
Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile a seconda della minore o maggiore gravità dell' infrazione, da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille).
In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sottoelencate sanzioni:
Da € 250,00 per ogni corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
Da € 500,00 per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio;
Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo del quadrimestre nel quale è assunto il provvedimento.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
Art. 15 Subaffidamento
1. Non è prevista nessuna forma di subaffidamento.
Art.16 Controversie
1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ancona.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.
Art. 17 Clausole finali
Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell’Impresa.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia di trasporti.