Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile di Cliniche Private o Poliambulatori
Assicurazione per la Responsabilità Civile Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile di Cliniche Private o Poliambulatori
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione 08/2017
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Aggiornata al 08/2017.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Italiana Spa
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx –
PEC (posta elettronica certificata): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 274%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (articolo 14)
Il prodotto contiene garanzie assicurative volte a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per :
• morte e per lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (articolo 18)
prevede la copertura per i danni che l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti all’attività per cui è prestata l’assicurazione.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 15) Persone non considerate terzi, 16) Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., 17) Delimitazione territoriale ai fini della garanzia R.C.T., 21) Validità temporale dell’assicurazione, 25) Limiti di risarcimento, 26) Gestione delle vertenze di danno, 27) Franchigia.
• Le Condizioni aggiuntive possono essere acquistate a completamento della copertura.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni S.p.A. interviene.
Esempi di applicazione franchigia e limite di indennizzo:
A | B | C | |
Entità del danno | € 750 | € 1.500 | € 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € 200 | € 300 | € 600 |
Limite di massimo risarcimento | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di €200; non opera il limite di massimo risarcimento).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di massimo risarcimento).
Esempio di applicazione del massimale di polizza:
Entità del danno | € 250.000 | € 600.000 | € 1.500.000 |
Massimale di polizza | € 600.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno risarcibile a carico della Compagnia | € 250.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno a carico dell’Assicurato | € 0 | € 0 | € 900.000 |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, richiamati all’articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
6. PREMI
Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio (appunto, periodico), il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico.
Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi.
L’eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell’apposito campo “rateazione”. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– carte di credito/debito (in base alla vigente normativa);
7. RIVALSE
AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA
E’ prevista la facoltà per il Contraente e per Italiana Assicurazioni S.p.A. di recedere dalla garanzia dopo la denuncia di ogni sinistro.
I termini e le modalità per esercitare tale facoltà sono contenuti nell’articolo 7 delle Condizioni Contrattuali. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 30 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile), salvo differente pattuizione tra le Parti che preveda la possibilità di recedere comunque fin dal primo anno.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni S.p.A. indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
L’attuale aliquota governativa prevista per il Ramo RC è del 22,25%.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’articolo 28 “Obblighi in caso di sinistro” e all’articolo 29 “Gestione delle vertenze – Spese di resistenza” delle Condizioni Contrattuali.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Italiana Spa
con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di garanzia
Italiana Spa ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Italiana Assicurazioni in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
DEFINIZIONI
Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.
COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
DAY SURGERY
La struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti.
DIPENDENTE
Il prestatore di lavoro iscritto nel libro paga del Contraente.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
INTERVENTO CHIRURGICO
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti e organi.
INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE
Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio Day Surgery e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.
INTERVENTO DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediate l’inserimento nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Italiana Spa si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
MASSIMALE
La somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Italiana Spa presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e Italiana Spa.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose;
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PERSONALE
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta sulla scheda di polizza.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Italiana Spa.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Italiana Spa in caso di sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle parti (Mod. 55121/xxx).
SCOPERTO
La parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO R.C.O.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO R.C.T.
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello RCG55121/XXX e dalla scheda di polizza modello RCG55120/XXX insieme formano il contratto di assicurazione. Con la firma della scheda di polizza modello RCG55121/XXX il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente libretto modello RCG55120/XXX.
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:
– Responsabilità Civile
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
CONDIZIONI GENERALI | “ | 6 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C.T. e R.C.O | “ | 9 |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | “ | 16 |
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Nel testo che segue si intendono:
DEFINIZIONI
Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.
COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
DAY SURGERY
La struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti.
DIPENDENTE
Il prestatore di lavoro iscritto nel libro paga del Contraente.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
INTERVENTO CHIRURGICO
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti e organi.
INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE
Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio Day Surgery e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.
INTERVENTO DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediate l’inserimento nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Italiana Spa si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
MASSIMALE
La somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Italiana Spa presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e Italiana Spa.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PERSONALE
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta sulla scheda di polizza.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Italiana Spa.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Italiana Spa in caso di sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle parti (Mod. 55121ISA).
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SCOPERTO
La parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO R.C.O.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO R.C.T.
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEI PREMI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Italiana Spa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Italiana Spa.
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Italiana Spa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modificazione della stessa dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Italiana Spa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Spa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Ove intervengano mutamenti che determinino una diminuzione del rischio, Italiana Spa ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del Contraente secondo quanto disposto dall’art. 1897 del Codice Civile.
Italiana Spa rinuncia alla facoltà di recesso di cui all’art. 1897 del Codice Civile.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Italiana Spa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede Italiana Spa.
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO
La presente assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
In caso di durata superiore a un anno, è facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.
ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio dovuto per ciascun periodo assicurativo è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata dei contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il
Contraente deve fornire per iscritto a Italiana Spa, in relazione a quanto previsto dal contratto:
• l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
• il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
• gli altri elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata da Italiana Spa.
Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
• la comunicazione dei dati ovvero
• il pagamento della differenza attiva dovuta
Italiana Spa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a l5 giorni per i relativi adempimenti.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 dei giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Italiana Spa di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione dei contratto con lettera raccomandata.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Italiana Spa non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per Italiana Spa stessa il diritto di agire giudizialmente.
C) Rivalutazione dei premio anticipato in via provvisoria
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione dei preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
Italiana Spa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Esercente la struttura sanitaria descritta sulla scheda di polizza per lo svolgimento delle attività inerenti all’assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.
ART. 13 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
(valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)
Italiana Spa, in base alle informazioni contenute nella proposta questionario che è parte integrante della polizza, si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività, descritta sulla scheda di polizza, per la quale è prestata l'assicurazione.
La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito.
Italiana Spa si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i.
ART. 14 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(R.C.O.) (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)
Italiana Spa si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 2.500 per sinistro, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 19 giugno 1984 n. 222.
ART. 15 - RISCHI COMPRESI
L’assicurazione R.C.T. vale anche per:
1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di:
• ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
• pulizia e sanificazione dei locali;
• giardinaggio e manutenzione delle aree verdi;
• lavanderia;
• servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere);
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
• servizio di guardiania e vigilanza.
Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente;
2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
• per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato;
• dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede;
• dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari;
3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato;
4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto.
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:
• lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicurato;
• caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante;
• spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture.
Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
8) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Spa nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge;
9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
10) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere;
11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "xxxxxxx xxxxx x/x xxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
L’assicurazione R.C.O. vale anche per
12) le malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia non vale:
1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”);
5) per le malattie causate da amianto.
La garanzia è prestata con un limite di risarcimento del 50% del massimale di polizza che rappresenta la massima esposizione di Italiana Spa:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ART. 16 - REQUISITI ORGANIZZATIVI
L’efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Contraente, delle autorizzazioni e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per esercizio dell’attività assicurata.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ART. 17 - RISCHI ESCLUSI
La garanzia R.C.T non vale per i danni:
A.1. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Tecnico nonché del Responsabile dei Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
A.2. conseguenti al servizio di pronto soccorso;
A.3. conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica;
A.4. da distribuzione e utilizzazione del sangue;
A.5. da attività di ricerca e sperimentazione clinica;
A.6. da mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;
A.7. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
A.8. derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
B.1. conseguenti a:
• atti, fatti o circostanze già note all’Assicurato prima della stipula dell’assicurazione;
• inquinamento dell'aria, dell'acqua o dei suolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 14 – Rischi compresi - punto 9);
• interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
• alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
B.2. derivanti da proprietà ed uso di:
• veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
• natanti, imbarcazioni e navi;
• aeromobili;
• veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
B.3. cagionati a cose che il Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
B.4. derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
B.5. da furto.
La garanzia R.C.T. e R.C.O. non vale inoltre:
C.1. per le malattie professionali, salvo quanto previsto dal precedente articolo 14 – Rischi compresi – punto 12);
C.2. per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
C.3. per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso agli assistiti di quanto da essi corrisposto per le prestazioni ricevute.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ART. 18 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dal Contraente.
b) i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del Contraente soggetti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Sempreché non ricorrano le ipotesi indicate nel punto a) del presente articolo, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati non soggetti all'INAIL e il personale non dipendente, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall’art. 583 del Codice Penale
ART. 19 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA
La garanzia R.C.T. vale per l’attività svolta dall’Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.
ART. 20 - VALIDITÀ TEMPORALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.
a. Inizio della garanzia
Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate a Italiana Spa, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data.
Tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato, con Italiana Spa e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta.
b. Termine della garanzia
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.
ART. 21 - FRANCHIGIA
L'assicurazione è operante con una franchigia di € 15.000 per ogni sinistro, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie di importo diverso previste dalle condizioni di polizza.
ART. 22 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE
Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Italiana Spa, le parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.
ART. 23 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. resta per ogni effetto unico, per il danno
cui si riferisce la domanda di risarcimento, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ART. 24 - ESISTENZA DI ALTRE POLIZZE – II° RISCHIO EVENTUALE
Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.
ART. 25 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all’Assicurato, così come stabilito dall’art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l’Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.
ART. 26 - LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del
massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Italiana Spa per tutti i sinistri
denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.
Nel caso un unico evento interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione di Italiana Spa non potrà comunque superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.
ART. 27 - SITO INTERNET
Il Contraente si impegna ad aggiornare con la massima tempestività le indicazioni e la documentazione a riguardo della presente assicurazione inserite nel proprio sito internet in ragione di eventuali modifiche del presente rapporto contrattuale.
Il Contraente si impegna inoltre a manlevare Italiana Spa di ogni conseguenza pregiudizievole che essa dovesse subire nei confronti di terzi per l’inadempimento di tale obbligo fermo restando ogni diritto di Italiana Spa alla rivalsa o al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato interessato dal sinistro, devono darne avviso scritto all’agenzia che ha provveduto alla stipulazione della polizza ovvero a Italiana Spa entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato ovvero dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
Il Contraente si impegna inoltre a trasmettere a Italiana Spa, congiuntamente alla denuncia e comunque non oltre sette giorni dalla medesima:
• la relazione tecnico-sanitaria dettagliata del caso, riportante la descrizione e la cronologia dei trattamenti praticati;
• la copia della cartella clinica e degli altri registri sanitari relativi al sinistro denunciato per le parti che siano già nella disponibilità del Contraente. Eventuali integrazioni dovranno essere trasmesse dal Contraente a Italiana Spa nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni dalla refertazione;
• i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti a vario titolo nel sinistro, i relativi indirizzi anagrafici e PEC, se conosciuti, nonché copia delle polizze - o gli estremi delle medesime - a copertura della responsabilità civile dei professionisti sanitari;
• l’elenco delle persone che possano essere interessate al fatto in qualità di testimoni con indicazione dei recapiti utili per essere contattate da Italiana Spa o da suoi incaricati.
Il Contraente autorizza, in via preventiva, Italiana Spa all’accesso a tutta la documentazione relativa al sinistro diversa da quella indicata nei paragrafi precedenti e a svolgere indagini al fine di ottenere atti o altre informazioni relative ai fatti che hanno dato luogo al sinistro.
L’Assicurato perderà i diritti connessi alla presente assicurazione ove il Contraente sia dolosamente inadempiente agli obblighi di collaborazione di cui ai precedenti capoversi. Ove tale inadempimento abbia natura colposa, Italiana Spa avrà diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1914 e 1915 del Codice Civile).
ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA
Italiana Spa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Italiana Spa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Italiana Spa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Italiana Spa e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.
Italiana Spa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti se richiamate sulla scheda di polizza)
A. XXX
………………………………………………………..
B. XXX
………………………………………………………..
C. XXX
………………………………………………………..
D. XXX
………………………………………………………..
E. XXX
………………………………………………………..
F. XXX
………………………………………………………..
Mod. RCG55121/XXX
Per la tutela dell’attività lavorativa